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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4095/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4095/2024 promossa da:
con l'Avv. DI BENEDETTO BERARDINO (PEC: Parte_1
Email_1 ATTORE/I contro con l'Avv. Laura Crisanti iscritto (pec: ) e CP_1 Email_2 l'Avv. Claudio Rea (pec: ) Email_3 nonché contro con gli Avv.ti Caterina Albesano e Massimiliano Graziani (pec: Controparte_2
- , Email_4 Email_5 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 24.11.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno appellante si duole della legittimità della sentenza del giudice di pace di Velletri n. 703/2024 con cui è stata accolta l'opposizione promossa dal Sig. avverso l'ingiunzione fiscale n. 45057, CP_1 relativa a alla riscossione coattiva di sanzioni amministrative emanate dal Controparte_2
A sostegno delle proprie ragioni ha allegato la violazione dell'art. 68 del D.L. 18/2020 non avendo il giudice di pace tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dichiarando erroneamente la prescrizione della pretesa sanzionatoria.
Si è costituito in giudizio il con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_2 data 24.6.2025 aderendo all'appello mentre il Sig. con comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata in data 13.11.2025 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Velletri, contraria reiectis, respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto dalla confermando la sentenza impugnata;
- Voglia Parte_1 l'Ecc.mo Tribunale di Velletri, contraria reiectis, respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondate le richieste avanzate dal confermando la sentenza Controparte_2 impugnata”.
pagina 1 di 6 Rilevato che:
l'ingiunzione fiscale n. 45057/6265 notificata in data 25.08.2023 avente ad oggetto le seguenti sanzioni amministrative per violazione del codice della strada:
- verbale di violazione del codice della strada n. del 06.03.2016 notificato il NumeroD_1 10.06.2016 dell'importo di €179,60;
- verbale di violazione del codice della strada n. V15429/16V del 24.04.2016 notificato il 21.07.2016 dell'importo di €179,60 ritenuto che: appare manifestamente infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalla difesa del Sig. posto che legittimato passivo dell'originaria opposizione è in via principale la società di CP_1 riscossione che ha notificato l'ordinanza ingiunzione e che, in ragione dei motivi fatti valere dall'opponente (eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'atto presupposto), è legittimato passivo dell'opposizione (cfr. Cass. 7716/2022 “Nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all' che all'ente impositore Controparte_3 che ebbe ad emettere gli atti presupposti alla cartella, va distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto –nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione– dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. Di conseguenza, è corretta la decisione del giudice di merito, di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione”);
l'appello è fondato e deve essere accolto.
Come argomentato dall'appellante è applicabile la sospensione della prescrizione di cui all'art. 68, comma 1 DL 18/2020 (secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) tenuto conto del richiamo alle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 secondo cui “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, pagina 2 di 6 comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non procede alla notifica Controparte_4 delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
In particolare, per quel che interessa nella presente sede, in applicazione del secondo comma dell'art. 12, D. Lgs. 159/2015 (secondo cui “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”) il Parte termine di prescrizione dei , sottesi all'ordinanza ingiunzione, dovevano ritenersi prorogati al 31.12.2023, avuto riguardo alla data di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni sottesi alla ordinanza ingiunzione opposta documentati dal costituito in giudizio (il verbale n. CP_2 6044T/16/V prot. n. 12882/2016 del 29.04.2016 è stato notificato in data 10.06.2016 e il verbale n. 15429/T prot. n. 24376/2016 del 08.06.2016 è stato notificato in data 21.07.2016).
Ne segue che alla data della notifica dell'ordinanza ingiunzione, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (secondo cui “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”), richiamato dall'art. 209 del D.lgs. n. 285/1992.
Occorre infatti dare atto che, contrariamente a quanto reiterato dalla difesa del in sede di CP_1 Parte costituzione i risultano regolarmente notificati: il verbale n. 15429/T prot. n. 24376/2016 del 08.06.2016 è stato notificato in data 21.07.2016 personalmente al Sig. CP_1
pagina 3 di 6 e il verbale n. 6044T/16/V prot. n. 12882/2016 del 29.04.2016 risulta regolarmente notificato in data 10.06.2016 per compiuta giacenza ex art 140 c.p.c. nel medesimo indirizzo di residenza:
pagina 4 di 6 Quanto all'ulteriore profilo sollevato dalla difesa del in sede di comparsa di costituzione in CP_1 ordine all'asserita on applicabilità dell'art. 27 Legge 689/1981 sulla scorta di quanto statuito da Cass. 3701/2007 si osserva che secondo il più recente indirizzo nomofilattico “In materia di sanzioni amministrative (nella specie, per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo - e l'emissione della relativa cartella esattoriale - per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (cfr. Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 26308 del 29/09/2021 (Rv. 662535 - 01), tenuto anche conto che l'art 203 CDS non deroga alla richiamata disposizione generale costituita dall'art. 27 L. 689.1981.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (fino ad euro 1.100,00) e con applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: ad integrale riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione promossa avverso l'ingiunzione fiscale n. 45057/6265 notificata in data 25.08.2023
Condanna altresì il Sig. a rimborsare a ciascuna parte le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 173,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali per il giudizio di primo grado ed euro € 332,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali ed oltre euro 91,50 per anticipazioni per il giudizio di appello.
pagina 5 di 6 Velletri, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4095/2024 promossa da:
con l'Avv. DI BENEDETTO BERARDINO (PEC: Parte_1
Email_1 ATTORE/I contro con l'Avv. Laura Crisanti iscritto (pec: ) e CP_1 Email_2 l'Avv. Claudio Rea (pec: ) Email_3 nonché contro con gli Avv.ti Caterina Albesano e Massimiliano Graziani (pec: Controparte_2
- , Email_4 Email_5 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 24.11.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno appellante si duole della legittimità della sentenza del giudice di pace di Velletri n. 703/2024 con cui è stata accolta l'opposizione promossa dal Sig. avverso l'ingiunzione fiscale n. 45057, CP_1 relativa a alla riscossione coattiva di sanzioni amministrative emanate dal Controparte_2
A sostegno delle proprie ragioni ha allegato la violazione dell'art. 68 del D.L. 18/2020 non avendo il giudice di pace tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dichiarando erroneamente la prescrizione della pretesa sanzionatoria.
Si è costituito in giudizio il con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_2 data 24.6.2025 aderendo all'appello mentre il Sig. con comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata in data 13.11.2025 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Velletri, contraria reiectis, respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato l'appello proposto dalla confermando la sentenza impugnata;
- Voglia Parte_1 l'Ecc.mo Tribunale di Velletri, contraria reiectis, respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondate le richieste avanzate dal confermando la sentenza Controparte_2 impugnata”.
pagina 1 di 6 Rilevato che:
l'ingiunzione fiscale n. 45057/6265 notificata in data 25.08.2023 avente ad oggetto le seguenti sanzioni amministrative per violazione del codice della strada:
- verbale di violazione del codice della strada n. del 06.03.2016 notificato il NumeroD_1 10.06.2016 dell'importo di €179,60;
- verbale di violazione del codice della strada n. V15429/16V del 24.04.2016 notificato il 21.07.2016 dell'importo di €179,60 ritenuto che: appare manifestamente infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalla difesa del Sig. posto che legittimato passivo dell'originaria opposizione è in via principale la società di CP_1 riscossione che ha notificato l'ordinanza ingiunzione e che, in ragione dei motivi fatti valere dall'opponente (eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'atto presupposto), è legittimato passivo dell'opposizione (cfr. Cass. 7716/2022 “Nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all' che all'ente impositore Controparte_3 che ebbe ad emettere gli atti presupposti alla cartella, va distinta, ai fini del governo delle spese di lite, l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto –nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione– dal diverso caso in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il Giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione, poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità. Di conseguenza, è corretta la decisione del giudice di merito, di compensare le spese nei confronti dell'ente impositore, limitando la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione”);
l'appello è fondato e deve essere accolto.
Come argomentato dall'appellante è applicabile la sospensione della prescrizione di cui all'art. 68, comma 1 DL 18/2020 (secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) tenuto conto del richiamo alle disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 secondo cui “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, pagina 2 di 6 comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non procede alla notifica Controparte_4 delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
In particolare, per quel che interessa nella presente sede, in applicazione del secondo comma dell'art. 12, D. Lgs. 159/2015 (secondo cui “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”) il Parte termine di prescrizione dei , sottesi all'ordinanza ingiunzione, dovevano ritenersi prorogati al 31.12.2023, avuto riguardo alla data di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni sottesi alla ordinanza ingiunzione opposta documentati dal costituito in giudizio (il verbale n. CP_2 6044T/16/V prot. n. 12882/2016 del 29.04.2016 è stato notificato in data 10.06.2016 e il verbale n. 15429/T prot. n. 24376/2016 del 08.06.2016 è stato notificato in data 21.07.2016).
Ne segue che alla data della notifica dell'ordinanza ingiunzione, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (secondo cui “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”), richiamato dall'art. 209 del D.lgs. n. 285/1992.
Occorre infatti dare atto che, contrariamente a quanto reiterato dalla difesa del in sede di CP_1 Parte costituzione i risultano regolarmente notificati: il verbale n. 15429/T prot. n. 24376/2016 del 08.06.2016 è stato notificato in data 21.07.2016 personalmente al Sig. CP_1
pagina 3 di 6 e il verbale n. 6044T/16/V prot. n. 12882/2016 del 29.04.2016 risulta regolarmente notificato in data 10.06.2016 per compiuta giacenza ex art 140 c.p.c. nel medesimo indirizzo di residenza:
pagina 4 di 6 Quanto all'ulteriore profilo sollevato dalla difesa del in sede di comparsa di costituzione in CP_1 ordine all'asserita on applicabilità dell'art. 27 Legge 689/1981 sulla scorta di quanto statuito da Cass. 3701/2007 si osserva che secondo il più recente indirizzo nomofilattico “In materia di sanzioni amministrative (nella specie, per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo - e l'emissione della relativa cartella esattoriale - per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (cfr. Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 26308 del 29/09/2021 (Rv. 662535 - 01), tenuto anche conto che l'art 203 CDS non deroga alla richiamata disposizione generale costituita dall'art. 27 L. 689.1981.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (fino ad euro 1.100,00) e con applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: ad integrale riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione promossa avverso l'ingiunzione fiscale n. 45057/6265 notificata in data 25.08.2023
Condanna altresì il Sig. a rimborsare a ciascuna parte le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 173,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali per il giudizio di primo grado ed euro € 332,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali ed oltre euro 91,50 per anticipazioni per il giudizio di appello.
pagina 5 di 6 Velletri, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
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