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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7027/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Fallimentare – Procedure concorsuali - Esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 10.04.2025, ore 11:30 innanzi al Giudice, dott.ssa Simonetta Bruno sono comparsi:
- per l'opponente l'avv. Liberti, in sostituzione dell'avv. Borgia;
- per nessuno;
Controparte_1
- per , nessuno;
Controparte_2
- per nessuno. CP_3
Il Giudice invita l'attore a precisare le conclusioni.
L'attore precisa come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Simonetta Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del Giudicedott.ssa Simonetta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nel procedimento iscritto al n. 7027 del ruolo generale dell'anno 2024 e promosso da:
(c.f. , in proprio;
Parte_1 C.F._1
-Attore (Opponente)-
Contro
Controparte_1
-Convenuto (opposto) contumace- nonché contro
Controparte_2
- Convenuto (opposto) contumace-
E contro
CP_3
- Convenuto (opposto) contumace-
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione all'esecuzione Parte_1
e agli esecutivi avverso la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi n. r.g. 2067/2024 incardinata avanti al Tribunale di Brescia, mediante la quale unipersonale, Parte_2 in qualità di concessionario della riscossione su incarico del , intimava Controparte_2 al terzo pignorato di corrisponderle l'importo di € 731,15 entro il termine di 60 giorni. CP_3
A scioglimento della riserva assunta in data 24.04.2024, in data 30.04.2024 il G.E. ha sospeso l'esecuzione ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 intrapresa da con atto di pignoramento n. CP_1
20409100 del 31 gennaio 2024, condannando i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite e fissato in sessanta giorni il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Parte opponente procedeva quindi all'introduzione del giudizio del merito, rubricato al n. 7027/2024
R.G., mediante atto di citazione nel termine precedentemente assegnato dal G.E, rilevando quanto segue:
- inefficacia del pignoramento per mancata notificazione ex art. 543 c.p.c., posto che la resistente si è limitata alla notifica dell'atto di pignoramento nei confronti del solo Controparte_1
terzo pignorato omettendo quindi di notificarla a parte debitrice che, prendeva CP_3 conoscenza del suddetto pignoramento, solo a seguito di un'interlocuzione telefonica con il personale della CP_3
- carenza dei poteri impositivi in capo ad ai fini dell'esercizio del diritto di riscossione CP_1
coattiva ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 posto che l'emissione dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D.
n. 639/2010 deve ritenersi di esclusiva competenza degli Enti Pubblici in senso soggettivo, non potendo essere estesa alle società private, ancorchè affidatarie di enti pubblici, come l' CP_1
Società unipersonale e di conseguenza la riscossione dei proventi derivanti da violazioni del C.d.S., deve avvenire a mezzo del ruolo ad opera del concessionario della riscossione.
- prescrizione della sanzione prevista nel titolo esecutivo, stante il decorso del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della L. n. 689/1981;
, e sebbene ritualmente citate, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
non si sono costituite.
A seguito della precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
L'opposizione all'esecuzione è fondata e merita accoglimento.
Risulta documentato che l'atto di pignoramento è stato notificato soltanto nei confronti del terzo pignorato e non anche nei confronti dell'odierna parte opponente in contrasto con il dettato normativo di cui all'art. 543 c.p.c., il quale sancisce che “Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo ed al debitore a norma degli articoli 137 e ss.”: sul punto la stessa giurisprudenza di legittimità recentemente ha avuto modo di ribadire come “nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva, nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo, mentre la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento;
ne consegue che la mancata od inesistente notifica – e non la mera nullità della stessa – dell'atto al debitore determina l'inesistenza del pignoramento, difettando radicalmente l'atto iniziale del processo, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., non potendo ritenersi sanato tale vulnus dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, o più in generale, dalla conoscenza della procedura che il debitore abbia acquisito aliunde” (Cass. civ., sez. III, 27 novembre
2023, n. 32804).
Né la circostanza che l'odierna opponente sia venuta a conoscenza del pignoramento tramite la CP_3
è idonea a sanare il difetto di omessa notifica del medesimo.
Stante la mancata notifica dell'atto di pignoramento a parte debitrice, odierna opponente, il pignoramento va dichiarato inefficace.
Ne consegue l'invalidità dell'intera procedura esecutiva r.g. 2067/2024.
Risulta altresì fondato il motivo di opposizione relativo alla prescrizione del credito alla base del titolo esecutivo: risulta documentato che il credito deriva da sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme del codice della strada: il dettato normativo di riferimento è in questo caso l'art. 28 della legge n. 689/1981, cui rinvia l'art. 209 c.d.s., il quale statuisce che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Come si evince dall'atto di pignoramento, il verbale di contestazione della violazione è stato notificato al terzo pignorato in data 26.02.2018 mentre il pignoramento (non notificato a parte opponente) reca la data del 31 gennaio 2024, quindi ben oltre il termine quinquennale previsto dalla norma: sul punto nonostante nello stesso atto di pignoramento si faccia menzione di un atto, n.
881680, che sarebbe stato notificato in data 09.03.2023, quindi con possibile effetto interruttivo, di tale circostanza avrebbero dovuto darne prova le parti convenute, rimaste invece contumaci.
Va pertanto dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito da sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.
Ne consegue ulteriormente la condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla restituzione degli importi riscossi.
Tale pronuncia esime questo Giudice dall'esaminare ogni altra questione.
Nulla spese stata la mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara la contumacia di unipersonale, CP_1 Controparte_4
- dichiara l'inefficacia dell'atto di pignoramento n. 20409100 e dell'invalidità dell'intera procedura esecutiva;
- dichiara l'intervenuta prescrizione del credito da sanzione amministrativa per violazione del codice della strada;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, alla ripetizione degli importi riscossi;
pignoramento dichiarato illegittimo;
- nulla sulle spese stante la mancata costituzione dei convenuti.
Così deciso in Brescia, il 10.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Fallimentare – Procedure concorsuali - Esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 10.04.2025, ore 11:30 innanzi al Giudice, dott.ssa Simonetta Bruno sono comparsi:
- per l'opponente l'avv. Liberti, in sostituzione dell'avv. Borgia;
- per nessuno;
Controparte_1
- per , nessuno;
Controparte_2
- per nessuno. CP_3
Il Giudice invita l'attore a precisare le conclusioni.
L'attore precisa come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Simonetta Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del Giudicedott.ssa Simonetta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nel procedimento iscritto al n. 7027 del ruolo generale dell'anno 2024 e promosso da:
(c.f. , in proprio;
Parte_1 C.F._1
-Attore (Opponente)-
Contro
Controparte_1
-Convenuto (opposto) contumace- nonché contro
Controparte_2
- Convenuto (opposto) contumace-
E contro
CP_3
- Convenuto (opposto) contumace-
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione all'esecuzione Parte_1
e agli esecutivi avverso la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi n. r.g. 2067/2024 incardinata avanti al Tribunale di Brescia, mediante la quale unipersonale, Parte_2 in qualità di concessionario della riscossione su incarico del , intimava Controparte_2 al terzo pignorato di corrisponderle l'importo di € 731,15 entro il termine di 60 giorni. CP_3
A scioglimento della riserva assunta in data 24.04.2024, in data 30.04.2024 il G.E. ha sospeso l'esecuzione ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 intrapresa da con atto di pignoramento n. CP_1
20409100 del 31 gennaio 2024, condannando i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite e fissato in sessanta giorni il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Parte opponente procedeva quindi all'introduzione del giudizio del merito, rubricato al n. 7027/2024
R.G., mediante atto di citazione nel termine precedentemente assegnato dal G.E, rilevando quanto segue:
- inefficacia del pignoramento per mancata notificazione ex art. 543 c.p.c., posto che la resistente si è limitata alla notifica dell'atto di pignoramento nei confronti del solo Controparte_1
terzo pignorato omettendo quindi di notificarla a parte debitrice che, prendeva CP_3 conoscenza del suddetto pignoramento, solo a seguito di un'interlocuzione telefonica con il personale della CP_3
- carenza dei poteri impositivi in capo ad ai fini dell'esercizio del diritto di riscossione CP_1
coattiva ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 posto che l'emissione dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D.
n. 639/2010 deve ritenersi di esclusiva competenza degli Enti Pubblici in senso soggettivo, non potendo essere estesa alle società private, ancorchè affidatarie di enti pubblici, come l' CP_1
Società unipersonale e di conseguenza la riscossione dei proventi derivanti da violazioni del C.d.S., deve avvenire a mezzo del ruolo ad opera del concessionario della riscossione.
- prescrizione della sanzione prevista nel titolo esecutivo, stante il decorso del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della L. n. 689/1981;
, e sebbene ritualmente citate, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
non si sono costituite.
A seguito della precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
L'opposizione all'esecuzione è fondata e merita accoglimento.
Risulta documentato che l'atto di pignoramento è stato notificato soltanto nei confronti del terzo pignorato e non anche nei confronti dell'odierna parte opponente in contrasto con il dettato normativo di cui all'art. 543 c.p.c., il quale sancisce che “Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo ed al debitore a norma degli articoli 137 e ss.”: sul punto la stessa giurisprudenza di legittimità recentemente ha avuto modo di ribadire come “nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva, nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo, mentre la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento;
ne consegue che la mancata od inesistente notifica – e non la mera nullità della stessa – dell'atto al debitore determina l'inesistenza del pignoramento, difettando radicalmente l'atto iniziale del processo, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., non potendo ritenersi sanato tale vulnus dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, o più in generale, dalla conoscenza della procedura che il debitore abbia acquisito aliunde” (Cass. civ., sez. III, 27 novembre
2023, n. 32804).
Né la circostanza che l'odierna opponente sia venuta a conoscenza del pignoramento tramite la CP_3
è idonea a sanare il difetto di omessa notifica del medesimo.
Stante la mancata notifica dell'atto di pignoramento a parte debitrice, odierna opponente, il pignoramento va dichiarato inefficace.
Ne consegue l'invalidità dell'intera procedura esecutiva r.g. 2067/2024.
Risulta altresì fondato il motivo di opposizione relativo alla prescrizione del credito alla base del titolo esecutivo: risulta documentato che il credito deriva da sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme del codice della strada: il dettato normativo di riferimento è in questo caso l'art. 28 della legge n. 689/1981, cui rinvia l'art. 209 c.d.s., il quale statuisce che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Come si evince dall'atto di pignoramento, il verbale di contestazione della violazione è stato notificato al terzo pignorato in data 26.02.2018 mentre il pignoramento (non notificato a parte opponente) reca la data del 31 gennaio 2024, quindi ben oltre il termine quinquennale previsto dalla norma: sul punto nonostante nello stesso atto di pignoramento si faccia menzione di un atto, n.
881680, che sarebbe stato notificato in data 09.03.2023, quindi con possibile effetto interruttivo, di tale circostanza avrebbero dovuto darne prova le parti convenute, rimaste invece contumaci.
Va pertanto dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito da sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.
Ne consegue ulteriormente la condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla restituzione degli importi riscossi.
Tale pronuncia esime questo Giudice dall'esaminare ogni altra questione.
Nulla spese stata la mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara la contumacia di unipersonale, CP_1 Controparte_4
- dichiara l'inefficacia dell'atto di pignoramento n. 20409100 e dell'invalidità dell'intera procedura esecutiva;
- dichiara l'intervenuta prescrizione del credito da sanzione amministrativa per violazione del codice della strada;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, alla ripetizione degli importi riscossi;
pignoramento dichiarato illegittimo;
- nulla sulle spese stante la mancata costituzione dei convenuti.
Così deciso in Brescia, il 10.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno