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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 08/08/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- Dott. Monica Barco Presidente est
- Dott. Claudio Michelucci Giudice
- Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 23.2024, promossa da nata a [...] [...] Codice Fiscale Parte_1
residente in [...], Frazione Chezzo n.° 2, elett.te dom.ta presso C.F._1
l'avv M. Zariani dalla quale è rappresentata e difesa come da procura in atti
- ricorrente- nei confronti di nato a [...] il giorno 25.08.1993 codice fiscale CP_1
C.F._2
-resistente contumace-
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione personale dei coniugi
conclusioni
Per la ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Verbania
1) DICHIARARE la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1 2) DISPORRE l'affidamento esclusivo nella forma rafforzata dell'affido monogenitoriale di
[...]
e alla madre con residenza e collocazione presso l'abitazione della madre, Per_1 Per_2
3) CONFERMARE che il padre li possa incontrare (ove lo richieda) i propri figli minori in luogo neutro e secondo un programma predisposto dai Servizi Sociali.
4) STABILIRE l'obbligo in capo al padre di concorrere al mantenimento dei due figli, con un assegno mensile pari ad € 700,00, (diconsi settecento/00) per entrambi i figli o quella somma maggiore o minore che il Tribunale ritenesse di giustizia, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso. Con la previsione della rivalutazione Istat.
5) STABILIRE l'obbligo in capo al padre di concorrere alle spese mediche non assistite dal SSN nazionale, odontoiatriche, scolastiche, sportive e/o ricreative dei figli minori nella misura pari al
50% secondo quanto prevede il protocollo del Tribunale di Verbania.
6) DISPORRE che gli assegni famigliari o l'assegno unico possano essere percepiti dalla madre, quale genitore collocatario dei minori.
7) CON RIMBORSO delle spese del presente giudizio a carico della parte resistente.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 23.2.2024 , premesso che dal matrimonio con , Parte_1 CP_1
celebrato con rito civile in Domodossola il 31.3.2017, nascevano i figli e A_
, entrambi minorenni, che la relazione inizialmente serena, anche se già connotata da scatti Per_2
di gelosia da parte del marito, aveva cominciato ad entrare in crisi quando, nel febbraio 2023, essa ricorrente reperiva attività lavorativa in territorio elvetico presso la società MANIFACTURUNG
GMBH JABIL, diventando da tale momento l'atteggiamento del marito sempre più possessivo ed ossessivo, che la situazione familiare già dunque critica non migliorava con il rientro della famiglia dalla Svizzera in Italia nel mese di agosto 2023, tanto che a novembre 2023 essa ricorrente decideva di intraprendere la strada della separazione, tentando, tramite il legale incaricato, di addivenire ad un accordo con il senza tuttavia riuscirvi, che dunque dal dicembre 2023 CP_1
essa ricorrente viveva di fatto separata dal marito, occupandosi in via esclusiva dei figli minori con il quale il padre ha contatti sporadici e nei cui confronti utilizza mezzi correttivi esageratamente severi come accaduto in occasione della visita dei minori al padre il giorno 10.02.2024, quando il figlio sarebbe stato colpito dal padre con uno schiaffo al volto mentre si A_
trovavano a mangiare la pizza, che nulla o quasi era stato dal versato quale contributo al CP_1
mantenimento dei figli dal momento in cui era intervenuta la separazione di fatto, che la nonna materna, , era figura fondamentale per i minori, aiutandola nella loro gestione Persona_3
quando essa ricorrente era impegnata al lavoro che peraltro è articolato in turni settimanali, che essa ricorrente era rimasta a vivere con i figli nella casa coniugale condotta in locazione e percepiva, lavorando in Svizzera, un salario mensile netto di CHF 4.300,00, che anche il CP_1
lavorava in territorio elvetico presso la società BOSCH SCINTILLA AGROSSE di St. Niklaus dove percepiva un salario mensile pari a CHF 6.000,00 al netto ma sembrerebbe essere stato licenziato il 22.01.2024, che nulla era in grado di riferire in ordine alle sue attuali condizioni reddituali.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la separazione dal marito, disponendo Parte_1
l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori con residenza e A_ Per_2
collocazione presso la sua abitazione, con facoltà per il padre di vederli e tenerli secondo quanto indicato in ricorso e con l'obbligo in capo al medesimo di concorrere al mantenimento dei due figli, con un assegno mensile pari ad € 800,00, (diconsi quattrocento/00) per entrambi i figli o quella somma maggiore o minore che il Tribunale ritenesse di giustizia, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso, oltre all'obbligo di concorrere alle spese mediche non assistite dal SSN nazionale, odontoiatriche, scolastiche, sportive e/o ricreative della figlia minore quanto meno nella misura pari al 50% secondo quanto prevede il protocollo del Tribunale di Verbania, con la previsione che l'assegno unico per i figli sarebbe stato percepito interamente da essa ricorrente.
Con ordinanza in data 10.10.2024, nella contumacia del resistente, venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori affida i figli minori in via esclusiva alla madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori potranno essere adottate dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
dispone che gli incontri tra il padre e i minori avvengano in luogo neutro, secondo un programma predisposto dai servizi sociali, ai quali competerà valutare le migliori modalità di frequentazione tra il resistente e i figli;
pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 700,00 mensili (euro 350,00 per figlio), annualmente rivalutabile Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Verbania;
l'assegno unico per i figli sarà percepito interamente dalla madre e ritenuta la superfluità delle richieste di prova orale avanzate dalla ricorrente, ordinata alla ricorrente la produzione in giudizio del certificato di salario 2023 e del primo semestre 2024, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di rimessione della causa al collegio fosse sostituita dal deposito di note scritte, per il deposito delle quali assegnava termine sino al
26.2.2025, assegnando i termini di cui all'art 473bis.28 cpc per gli scritti difensivi.
La domanda di separazione personale spiegata dalla ricorrente va accolta.
E ciò in considerazione di quanto affermato dalla moglie circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile e tanto perché è sufficiente la valutazione soggettiva di uno dei coniugi circa l'intollerabilità della convivenza affinchè sussista l'obbligo per il giudice di pronunciare la separazione.
Ove, dunque, tale situazione di intollerabilità si verifichi anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto di chiedere la separazione.
Comunque, nel caso di specie, già la totale assenza della parte convenuta dalla lite ha reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio del tutto demolito dai fatti intervenuti nel tempo.
Va dunque pronunciata la separazione come richiesto dalla ricorrente.
Vanno altresì confermate, a fronte del totale disinteresse manifestato dal resistente per le sorti dei suoi figli, le statuizioni adottate con i provvedimenti provvisori.
La circostanza che il padre abbia omesso, salvo sporadici versamenti, di contribuire al mantenimento dei minori, non si sia costituito nel presente procedimento, in tal modo dimostrando ulteriormente il suo disinteresse nei confronti delle sorti dei due figli minori, sia solito usare, come dichiarato dal figlio, strumenti educativi poco consoni, assuma atteggiamenti del tutto irrispettosi e verbalmente violenti nei confronti della madre dei suoi figli, noncurante della loro presenza, suggeriscono, invero, un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido superesclusivo), al fine di evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi dei minori sia inibita nel funzionamento. In assenza di domande da parte del resistente, appare opportuno prevedere che gli incontri tra il padre e i minori avvengano in luogo neutro, secondo un programma predisposto dai servizi sociali, ai quali competerà valutare le migliori modalità di frequentazione tra il resistente e i figli
Da ultimo, con riferimento alle statuizioni di carattere economico, in assenza di dati certi sulle attuali condizioni reddituali del resistente, non può che farsi riferimento alle sue potenzialità reddituali evincibili dal fatto che, prima di essere licenziato, poteva contare, grazie all'attività lavorativa in Svizzera, su di una retribuzione pari a circa 6mila euro mensili.
In ragione di ciò, appare congrua la somma individuata dal giudice delegato quale contributo al mantenimento dei figli che il ovrà corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese. CP_1
A carico del medesimo va, altresì, posto l'obbligo di concorrere al 50% alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Verbania;
l'assegno unico per i figli sarà percepito interamente dalla madre.
L'esito della lite e la condotta processuale tenuta dal resistente, rendono ragione della condanna del medesimo al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Domodossola il 31.3.2017;
- affida i figli minori in via esclusiva alla madre (cd affido superesclusivo). Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori potranno essere adottate dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
- dispone che gli incontri tra il padre e i minori avvengano in luogo neutro, secondo un programma predisposto dai servizi sociali, ai quali competerà valutare le migliori modalità di frequentazione tra il resistente e i figli;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, a far data dal deposito del presente ricorso, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 700,00 mensili (euro 350,00 per figlio), annualmente rivalutabile
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Verbania;
l'assegno unico per i figli sarà percepito interamente dalla madre;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Domodossola di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4500,00 per competenze, oltre accessori di legge
Così deciso in Verbania il 24.7.2025
Il Presidente est
Monica Barco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- Dott. Monica Barco Presidente est
- Dott. Claudio Michelucci Giudice
- Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 23.2024, promossa da nata a [...] [...] Codice Fiscale Parte_1
residente in [...], Frazione Chezzo n.° 2, elett.te dom.ta presso C.F._1
l'avv M. Zariani dalla quale è rappresentata e difesa come da procura in atti
- ricorrente- nei confronti di nato a [...] il giorno 25.08.1993 codice fiscale CP_1
C.F._2
-resistente contumace-
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione personale dei coniugi
conclusioni
Per la ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Verbania
1) DICHIARARE la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1 2) DISPORRE l'affidamento esclusivo nella forma rafforzata dell'affido monogenitoriale di
[...]
e alla madre con residenza e collocazione presso l'abitazione della madre, Per_1 Per_2
3) CONFERMARE che il padre li possa incontrare (ove lo richieda) i propri figli minori in luogo neutro e secondo un programma predisposto dai Servizi Sociali.
4) STABILIRE l'obbligo in capo al padre di concorrere al mantenimento dei due figli, con un assegno mensile pari ad € 700,00, (diconsi settecento/00) per entrambi i figli o quella somma maggiore o minore che il Tribunale ritenesse di giustizia, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso. Con la previsione della rivalutazione Istat.
5) STABILIRE l'obbligo in capo al padre di concorrere alle spese mediche non assistite dal SSN nazionale, odontoiatriche, scolastiche, sportive e/o ricreative dei figli minori nella misura pari al
50% secondo quanto prevede il protocollo del Tribunale di Verbania.
6) DISPORRE che gli assegni famigliari o l'assegno unico possano essere percepiti dalla madre, quale genitore collocatario dei minori.
7) CON RIMBORSO delle spese del presente giudizio a carico della parte resistente.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 23.2.2024 , premesso che dal matrimonio con , Parte_1 CP_1
celebrato con rito civile in Domodossola il 31.3.2017, nascevano i figli e A_
, entrambi minorenni, che la relazione inizialmente serena, anche se già connotata da scatti Per_2
di gelosia da parte del marito, aveva cominciato ad entrare in crisi quando, nel febbraio 2023, essa ricorrente reperiva attività lavorativa in territorio elvetico presso la società MANIFACTURUNG
GMBH JABIL, diventando da tale momento l'atteggiamento del marito sempre più possessivo ed ossessivo, che la situazione familiare già dunque critica non migliorava con il rientro della famiglia dalla Svizzera in Italia nel mese di agosto 2023, tanto che a novembre 2023 essa ricorrente decideva di intraprendere la strada della separazione, tentando, tramite il legale incaricato, di addivenire ad un accordo con il senza tuttavia riuscirvi, che dunque dal dicembre 2023 CP_1
essa ricorrente viveva di fatto separata dal marito, occupandosi in via esclusiva dei figli minori con il quale il padre ha contatti sporadici e nei cui confronti utilizza mezzi correttivi esageratamente severi come accaduto in occasione della visita dei minori al padre il giorno 10.02.2024, quando il figlio sarebbe stato colpito dal padre con uno schiaffo al volto mentre si A_
trovavano a mangiare la pizza, che nulla o quasi era stato dal versato quale contributo al CP_1
mantenimento dei figli dal momento in cui era intervenuta la separazione di fatto, che la nonna materna, , era figura fondamentale per i minori, aiutandola nella loro gestione Persona_3
quando essa ricorrente era impegnata al lavoro che peraltro è articolato in turni settimanali, che essa ricorrente era rimasta a vivere con i figli nella casa coniugale condotta in locazione e percepiva, lavorando in Svizzera, un salario mensile netto di CHF 4.300,00, che anche il CP_1
lavorava in territorio elvetico presso la società BOSCH SCINTILLA AGROSSE di St. Niklaus dove percepiva un salario mensile pari a CHF 6.000,00 al netto ma sembrerebbe essere stato licenziato il 22.01.2024, che nulla era in grado di riferire in ordine alle sue attuali condizioni reddituali.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la separazione dal marito, disponendo Parte_1
l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori con residenza e A_ Per_2
collocazione presso la sua abitazione, con facoltà per il padre di vederli e tenerli secondo quanto indicato in ricorso e con l'obbligo in capo al medesimo di concorrere al mantenimento dei due figli, con un assegno mensile pari ad € 800,00, (diconsi quattrocento/00) per entrambi i figli o quella somma maggiore o minore che il Tribunale ritenesse di giustizia, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso, oltre all'obbligo di concorrere alle spese mediche non assistite dal SSN nazionale, odontoiatriche, scolastiche, sportive e/o ricreative della figlia minore quanto meno nella misura pari al 50% secondo quanto prevede il protocollo del Tribunale di Verbania, con la previsione che l'assegno unico per i figli sarebbe stato percepito interamente da essa ricorrente.
Con ordinanza in data 10.10.2024, nella contumacia del resistente, venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori affida i figli minori in via esclusiva alla madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori potranno essere adottate dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
dispone che gli incontri tra il padre e i minori avvengano in luogo neutro, secondo un programma predisposto dai servizi sociali, ai quali competerà valutare le migliori modalità di frequentazione tra il resistente e i figli;
pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 700,00 mensili (euro 350,00 per figlio), annualmente rivalutabile Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Verbania;
l'assegno unico per i figli sarà percepito interamente dalla madre e ritenuta la superfluità delle richieste di prova orale avanzate dalla ricorrente, ordinata alla ricorrente la produzione in giudizio del certificato di salario 2023 e del primo semestre 2024, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di rimessione della causa al collegio fosse sostituita dal deposito di note scritte, per il deposito delle quali assegnava termine sino al
26.2.2025, assegnando i termini di cui all'art 473bis.28 cpc per gli scritti difensivi.
La domanda di separazione personale spiegata dalla ricorrente va accolta.
E ciò in considerazione di quanto affermato dalla moglie circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile e tanto perché è sufficiente la valutazione soggettiva di uno dei coniugi circa l'intollerabilità della convivenza affinchè sussista l'obbligo per il giudice di pronunciare la separazione.
Ove, dunque, tale situazione di intollerabilità si verifichi anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto di chiedere la separazione.
Comunque, nel caso di specie, già la totale assenza della parte convenuta dalla lite ha reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio del tutto demolito dai fatti intervenuti nel tempo.
Va dunque pronunciata la separazione come richiesto dalla ricorrente.
Vanno altresì confermate, a fronte del totale disinteresse manifestato dal resistente per le sorti dei suoi figli, le statuizioni adottate con i provvedimenti provvisori.
La circostanza che il padre abbia omesso, salvo sporadici versamenti, di contribuire al mantenimento dei minori, non si sia costituito nel presente procedimento, in tal modo dimostrando ulteriormente il suo disinteresse nei confronti delle sorti dei due figli minori, sia solito usare, come dichiarato dal figlio, strumenti educativi poco consoni, assuma atteggiamenti del tutto irrispettosi e verbalmente violenti nei confronti della madre dei suoi figli, noncurante della loro presenza, suggeriscono, invero, un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido superesclusivo), al fine di evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi dei minori sia inibita nel funzionamento. In assenza di domande da parte del resistente, appare opportuno prevedere che gli incontri tra il padre e i minori avvengano in luogo neutro, secondo un programma predisposto dai servizi sociali, ai quali competerà valutare le migliori modalità di frequentazione tra il resistente e i figli
Da ultimo, con riferimento alle statuizioni di carattere economico, in assenza di dati certi sulle attuali condizioni reddituali del resistente, non può che farsi riferimento alle sue potenzialità reddituali evincibili dal fatto che, prima di essere licenziato, poteva contare, grazie all'attività lavorativa in Svizzera, su di una retribuzione pari a circa 6mila euro mensili.
In ragione di ciò, appare congrua la somma individuata dal giudice delegato quale contributo al mantenimento dei figli che il ovrà corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese. CP_1
A carico del medesimo va, altresì, posto l'obbligo di concorrere al 50% alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Verbania;
l'assegno unico per i figli sarà percepito interamente dalla madre.
L'esito della lite e la condotta processuale tenuta dal resistente, rendono ragione della condanna del medesimo al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Domodossola il 31.3.2017;
- affida i figli minori in via esclusiva alla madre (cd affido superesclusivo). Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori potranno essere adottate dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
- dispone che gli incontri tra il padre e i minori avvengano in luogo neutro, secondo un programma predisposto dai servizi sociali, ai quali competerà valutare le migliori modalità di frequentazione tra il resistente e i figli;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, a far data dal deposito del presente ricorso, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 700,00 mensili (euro 350,00 per figlio), annualmente rivalutabile
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Verbania;
l'assegno unico per i figli sarà percepito interamente dalla madre;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Domodossola di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4500,00 per competenze, oltre accessori di legge
Così deciso in Verbania il 24.7.2025
Il Presidente est
Monica Barco