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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 311/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente
BRAGHO GIANLUCA, Relatore
ATANASIO RICCARDO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 4054/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4536/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6
e pubblicata il 17/11/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB065D00230/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 307/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: Richiesta congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di conciliazione stragiudiziale. A spese compensate.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Nel corso dell'esercizio 2018, Ricorrente_1 S.p.A. ha contabilizzato costi per corsi di formazione dei lavoratori, pari ad € 2.380.515,70 oltre IVA per € 523.713,45, erogati dal consorzio Consorzio_1.
All'esito del questionario richiesto alla società contribuente, l'Ufficio ha notificato l'avviso di accertamento per indeducibilità dell'IVA. La contribuente ha presentato tempestivo ricorso.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano ha accolto parzialmente il ricorso della parte, con la sentenza n. 4536/06/25 depositata il 17 novembre 2025, riducendo la sanzione irrogata alla metà del minimo e compensando le spese.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società in data 19 gennaio 2025 e successivamente ha notificato e depositato in Corte l'istanza di definizione ai sensi dell'art. 1, comma 40 e seguenti, Legge n.
207/2024, contestualmente alla documentazione relativa al versamento dell'IVA da parte della società fornitrice del servizio (Consorzio_1).
Si è costituito l'Ufficio impositore (DP I Monza Brianza) evidenziando che l'istanza di definizione è da accogliere in quanto sussiste la prova documentale dell'assolvimento da parte del prestatore di servizi del versamento dell'IVA.
La società contribuente, in sede d'udienza di discussione, rinunzia alla domanda cautelare e si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta conciliazione stragiudiziale nelle more della definizione del giudizio d'appello.
All'udienza di trattazione dell'istanza cautelare, stante la sussistenza dell'accordo conciliativo e il consenso congiunto alla definizione della causa mediante sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
P.Q.M.
1. Dichiara estinta la causa per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2. spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO MAURO, Presidente
BRAGHO GIANLUCA, Relatore
ATANASIO RICCARDO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 4054/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4536/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6
e pubblicata il 17/11/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB065D00230/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 307/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: Richiesta congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di conciliazione stragiudiziale. A spese compensate.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Nel corso dell'esercizio 2018, Ricorrente_1 S.p.A. ha contabilizzato costi per corsi di formazione dei lavoratori, pari ad € 2.380.515,70 oltre IVA per € 523.713,45, erogati dal consorzio Consorzio_1.
All'esito del questionario richiesto alla società contribuente, l'Ufficio ha notificato l'avviso di accertamento per indeducibilità dell'IVA. La contribuente ha presentato tempestivo ricorso.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano ha accolto parzialmente il ricorso della parte, con la sentenza n. 4536/06/25 depositata il 17 novembre 2025, riducendo la sanzione irrogata alla metà del minimo e compensando le spese.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società in data 19 gennaio 2025 e successivamente ha notificato e depositato in Corte l'istanza di definizione ai sensi dell'art. 1, comma 40 e seguenti, Legge n.
207/2024, contestualmente alla documentazione relativa al versamento dell'IVA da parte della società fornitrice del servizio (Consorzio_1).
Si è costituito l'Ufficio impositore (DP I Monza Brianza) evidenziando che l'istanza di definizione è da accogliere in quanto sussiste la prova documentale dell'assolvimento da parte del prestatore di servizi del versamento dell'IVA.
La società contribuente, in sede d'udienza di discussione, rinunzia alla domanda cautelare e si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta conciliazione stragiudiziale nelle more della definizione del giudizio d'appello.
All'udienza di trattazione dell'istanza cautelare, stante la sussistenza dell'accordo conciliativo e il consenso congiunto alla definizione della causa mediante sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
P.Q.M.
1. Dichiara estinta la causa per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2. spese compensate.