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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/10/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6333/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza 01/10/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6333/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SANTOBUONO ANNAMARIA ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA CP_1
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 13/06/2025, parte ricorrente, titolare della pensione con categoria e numero indicati in domanda, ha adito questa A.G. per sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa dell' al recupero (anche a mezzo compensazione) dell'indebito, comunicato CP_1 dall' ta in data 4-4-2025 per € 6401,64 ; nella nota in questione l' dava atto CP_2 CP_1 di avere erogato- nel periodo dal 1-3-2024 al 28-2-2025- l'importo in questione a titolo di ratei di indennità di accompagnamento;
con riferimento al medesimo periodo pure era stata erogata una prestazione incompatibile. Nel caso di specie, tuttavia, la determinazione del rateo di pensione non era stata influenzata da dolo, da omissioni o da incompleta segnalazione di dati rilevanti ad opera della parte ricorrente;
in ogni caso il recupero avrebbe dovuto effettuarsi entro l'anno successivo a quello oggetto di contestazione e solo mediante ruolo, unico mezzo ormai a disposizione per il recupero dell'indebito, ai sensi dell'art. 13, co. 2, L. 412/911 e dell'art. 16, co. 8, d.l. 5/2012 2. Ancora deduceva la genericità del provvedimento di determinazione dell'indebito.
CP_ 1 L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza)
1 Si costituiva l' eccependo la decadenza del ricorrente dall'azione, la sua carenza di CP_1 interesse ad agire, la correttezza del recupero;
ancora assumendo essere onere dell'accipiens mostrare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione. Per tali ragioni chiedeva il rigetto del ricorso.
Osserva
La ricorrente ha beneficiato di due prestazioni di natura assistenziale:
- Indennità di accompagnamento, prestazione 044-090107808824 (il cui requisito sanitario veniva riconosciuto con decreto di omologa 11-12-2024 con decorrenza dalla domanda amministrativa e quindi dal 1 marzo 2024 ); la prestazione veniva liquidata con provvedimento 16-1-2025 (all. 3 produzione parte ricorrente);
- Indennità di accompagnamento per ciechi civili, prestazione 044-090107808823, (ri)liquidata dall' con TE in data 27-2-2025 e decorrenza 1-3-2006 (cfr. CP_1 produzione , CP_1
Se si dice che la decorrenza della 044-090107808823 (indennità ciechi civili) è quella del 1-3- 2006 (e tanto risulta dal TE appena richiamato) è evidente che nel momento in cui l' CP_1 in data 16-1-2025 ha liquidato i ratei dell'indennità di accompagnamento, la presta incompatibile era già in essere da lungo tempo.
Il discorso non cambia se si faccia riferimento alla data del 3-7-2024, data dell'accertamento sanitario relativo alla prestazione a favore dei ciechi civili.
Vero è che l'omologa ha accertato il requisito sanitario;
ciò, tuttavia, non impediva all' la CP_1 valutazione dei requisiti socio-economici, ivi compresa la incompatibilità con la pres e dovuta ai ciechi civili che in questa sede l'Istituto invoca.
Nel caso al vaglio l' ha chiesto la restituzione dei ratei di indennità di accompagnamento CP_1 ordinaria, percepit bitamente dal la ricorrente tra il 01/03/2024 al 28/02/2025, nella misura di complessivi € 6.401,64 ; la prestazione assistenziale, come detto era stata riconosciuta (Mod. TE , con decorrenza dal 01/03/2024, in esecuzione di decreto di omologa.
Tanto premesso nel caso di specie l'indebito si è formato in ragione dalla incompatibilità tra la indennità di accompagnamento ordinaria e quella per ciechi civili (cfr. allegato documenti CP_1 relativi alla domanda INVCIV per ciechi civili….); dalla produzione dell' risulta che la CP_1 ricorrente, con decorrenza 20-2-2024, ha beneficiato delle prestazioni assistenziali a favore dei ciechi assoluti (L.382/70 e 508/88).
Occorre innanzitutto chiarire che, in tema di onere probatorio sulla ripetibilità o no dell'indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 18046 del
04/08/2010, con cui si è affermato che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico".
Si tratta infatti di un azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori in relazione ad una specifica prestazione ricevuta dalla controparte.
CP_ entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.";
2 L'azione di ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., è generalmente considerata un rimedio contro ingiustificati spostamenti patrimoniali, in conformità ad un principio generale di causalità delle relative attribuzioni. Colui che agisce in ripetizione, chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato, deduce quindi necessariamente l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato, ossia l'inesistenza di un titolo che la giustifichi. Ciò trova puntuale conferma nel costante orientamento della giurisprudenza che considera l'inesistenza della "causa debendi" elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) e che grava pertanto l'attore della relativa prova (Cass. 1557/1998; conf. 12521/1998;
11029/2000; 9604/2000; 17146/2003; 14597/2005; 5896/2006; 2903/2007). Nella specifica materia dell'indebito previdenziale, la giurisprudenza della Corte, fino alla sentenza
19762/2008, ha sempre ritenuto che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti all'attore in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (Cass. 11504/2004; 2032/2006; 4612/2006).
La cit. sentenza 19762/ 2008 ha abbandonato questo indirizzo, ritenendo non condivisibile la premessa secondo cui nelle azioni di accertamento negativo la distribuzione dell'onere probatorio debba avvenire in relazione al ruolo processuale (di attore o convenuto) assunto dalle parti, e patrocinando invece una soluzione in base alla quale il suddetto onere dovrebbe esser collegato alla loro posizione sostanziale.
Le Sezioni Unite hanno poi osservato che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale. l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente. L'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto. Quindi, se, come si legge in Cass. 19762/2008, nelle azioni di accertamento negativo l'attore non farebbe valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale ma ne postulerebbe l'inesistenza, ciò non può dirsi per l'accertamento negativo dell'indebito perché in tal caso l'inesistenza del diritto alla restituzione è solo il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione già conseguita. Di conseguenza, con l'applicare all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale il principio soprarichiamato, secondo cui spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di
"non restituire" quanto ricevuto. Ciò è chiaramente messo in rilievo nella cit. Cass. 2032/06, che esattamente sottolinea come la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implichi la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare.
Come è noto, il disposto di cui all'art. 2033 del Codice Civile prevede al 1° comma che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”, specificando poi al 2° comma che la buona o la mala fede del ricevente assume rilevanza soltanto ai fini della quantificazione degli interessi, senza inficiare invece la legittimità della restituzione.
Sennonché, il settore previdenziale è stato profondamente riformato e, tra le altre cose, ha consentito di introdurre una normativa di carattere speciale in deroga al disposto di cui all'art. 2033 c.c. Detta normativa, in particolare, è rappresentata dall'art. 52 della Legge n. 88/1989 e dalla
3 successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art. 13 della Legge n. 212/1991. La prima delle norme citate così recita: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. Il successivo art. 13 della Legge 412/1991, invece, ha in seguito fornito un'interpretazione autentica del citato art. 52 della Legge n. 88/1989, benché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39 del 1993, lo abbia in seguito dichiarato illegittimo nella parte in cui prevedeva l'applicazione retroattiva della norma, così posticipando i suoi effetti alla data della sua entrata in vigore. In ogni caso, il predetto art. 13 così dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Al 2° comma è stabilito inoltre che l'ente di previdenza “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Tra l'altro, il carattere di specialità della normativa in materia previdenziale -rispetto alla disciplina generale del pagamento dell'indebito- è stata ribadita dalla Corte di Cassazione, la quale ha ricordato che la “[…] L. n. 88 del 1989, art. 52 [è] espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (Cass. n. 328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c. […]” (Cass. Civ. n. 482/2017).
Esaminando più compiutamente il quadro normativo sopra illustrato, si evince che l' potrà CP_1 fondatamente richiedere la restituzione degli indebiti pensionistici qualora si verifichino le seguenti condizioni:
1) il pagamento delle somme a titolo di ratei di pensione sia stato eseguito in forza di un formale e definitivo provvedimento;
2) sia stata effettuata la comunicazione del provvedimento stesso all'interessato;
3) si sia verificato un errore di qualsiasi natura non imputabile all'ente erogatore;
4) in caso di indebiti determinati da errori nella valutazione del reddito dei pensionati, non determinati da comportamenti dolosi, l' dovrà aver effettuato ogni anno le verifiche sulla CP_1 situazione reddituale dei beneficiari ed aver successivamente esercitato la relativa azione di recupero entro e non oltre l'anno seguente;
5) in ogni caso, quando vi sia stato dolo da parte dell'interessato.
Occorre chiarire cosa si intenda per “dolo” del beneficiario e quando esso vada distinto dall'errore imputabile esclusivamente all'ente. L'accezione di dolo, infatti, include – oltre ai casi di attività illecita dell'interessato (rilevanti anche in sede penale e che fanno sorgere l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria) – anche
4 l'indicazione di dati incompleti o l'omissione di denuncia di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, sempre che l'omissione non riguardi atti o fatti già noti all' CP_1
Senza dubbio, l' avrà diritto di recuperare le somme indebitamente versate laddove il CP_1 pensionato abbia omesso di comunicare all'istituto fatti che avrebbero potuto incidere sul diritto alla pensione, o sul suo importo, non potendosi imputare a quest'ultimo alcuna responsabilità dell'errore. Se invece l'interessato aveva già comunicato all'istituto tutto ciò che incideva sul suo diritto e CP_ sull'importo della pensione, ma l' aveva comunque continuato ad erogare somme che non gli spettavano, l'ente non potrà richiedere la restituzione di quanto corrisposto in eccesso in quanto era tenuto a verificare la situazione reddituale del pensionato.
Sennonché , nel caso che ci occupa , risulta che l' ha accertato il requisito sanitario della cecità CP_1 già in data 3-7-2024, con decorrenza 20-2-2024 (cfr. ricevuta domanda INVCIV del 20-2-2024 ; verbale sanitario del 3-7-2024, prodotti dall' ). CP_1
Nel momento in cui l' , di seguito all'omologa (11-12-2024) relativa al requisito sanitario CP_1 dell'indennità di accompagnamento, ha erogato i ratei non dovuti già aveva nella propria sfera di conoscenza il pagamento dei ratei della prestazione (incompatibile) relativa alla cecità.
Sicchè il gravissimo errore non è il portato di una qualche condotta dolosa della ricorrente quanto, piuttosto, della omessa attivazione dei controlli da parte di chi ha messo in pagamento l'indennità di accompagnamento nonostante la precedente erogazione di altra prestazione incompatibile.
La domanda va pertanto accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara non ripetibili gli importi indicati in motivazione;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00, oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA come per legge;
con attribuzione.
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è allegata al verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Dispone la trasmissione della presente decisione alla Procura presso la Corte del Conti Puglia per quanto di competenza.
Foggia, 1 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2
8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza 01/10/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6333/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SANTOBUONO ANNAMARIA ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA CP_1
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 13/06/2025, parte ricorrente, titolare della pensione con categoria e numero indicati in domanda, ha adito questa A.G. per sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa dell' al recupero (anche a mezzo compensazione) dell'indebito, comunicato CP_1 dall' ta in data 4-4-2025 per € 6401,64 ; nella nota in questione l' dava atto CP_2 CP_1 di avere erogato- nel periodo dal 1-3-2024 al 28-2-2025- l'importo in questione a titolo di ratei di indennità di accompagnamento;
con riferimento al medesimo periodo pure era stata erogata una prestazione incompatibile. Nel caso di specie, tuttavia, la determinazione del rateo di pensione non era stata influenzata da dolo, da omissioni o da incompleta segnalazione di dati rilevanti ad opera della parte ricorrente;
in ogni caso il recupero avrebbe dovuto effettuarsi entro l'anno successivo a quello oggetto di contestazione e solo mediante ruolo, unico mezzo ormai a disposizione per il recupero dell'indebito, ai sensi dell'art. 13, co. 2, L. 412/911 e dell'art. 16, co. 8, d.l. 5/2012 2. Ancora deduceva la genericità del provvedimento di determinazione dell'indebito.
CP_ 1 L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza)
1 Si costituiva l' eccependo la decadenza del ricorrente dall'azione, la sua carenza di CP_1 interesse ad agire, la correttezza del recupero;
ancora assumendo essere onere dell'accipiens mostrare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione. Per tali ragioni chiedeva il rigetto del ricorso.
Osserva
La ricorrente ha beneficiato di due prestazioni di natura assistenziale:
- Indennità di accompagnamento, prestazione 044-090107808824 (il cui requisito sanitario veniva riconosciuto con decreto di omologa 11-12-2024 con decorrenza dalla domanda amministrativa e quindi dal 1 marzo 2024 ); la prestazione veniva liquidata con provvedimento 16-1-2025 (all. 3 produzione parte ricorrente);
- Indennità di accompagnamento per ciechi civili, prestazione 044-090107808823, (ri)liquidata dall' con TE in data 27-2-2025 e decorrenza 1-3-2006 (cfr. CP_1 produzione , CP_1
Se si dice che la decorrenza della 044-090107808823 (indennità ciechi civili) è quella del 1-3- 2006 (e tanto risulta dal TE appena richiamato) è evidente che nel momento in cui l' CP_1 in data 16-1-2025 ha liquidato i ratei dell'indennità di accompagnamento, la presta incompatibile era già in essere da lungo tempo.
Il discorso non cambia se si faccia riferimento alla data del 3-7-2024, data dell'accertamento sanitario relativo alla prestazione a favore dei ciechi civili.
Vero è che l'omologa ha accertato il requisito sanitario;
ciò, tuttavia, non impediva all' la CP_1 valutazione dei requisiti socio-economici, ivi compresa la incompatibilità con la pres e dovuta ai ciechi civili che in questa sede l'Istituto invoca.
Nel caso al vaglio l' ha chiesto la restituzione dei ratei di indennità di accompagnamento CP_1 ordinaria, percepit bitamente dal la ricorrente tra il 01/03/2024 al 28/02/2025, nella misura di complessivi € 6.401,64 ; la prestazione assistenziale, come detto era stata riconosciuta (Mod. TE , con decorrenza dal 01/03/2024, in esecuzione di decreto di omologa.
Tanto premesso nel caso di specie l'indebito si è formato in ragione dalla incompatibilità tra la indennità di accompagnamento ordinaria e quella per ciechi civili (cfr. allegato documenti CP_1 relativi alla domanda INVCIV per ciechi civili….); dalla produzione dell' risulta che la CP_1 ricorrente, con decorrenza 20-2-2024, ha beneficiato delle prestazioni assistenziali a favore dei ciechi assoluti (L.382/70 e 508/88).
Occorre innanzitutto chiarire che, in tema di onere probatorio sulla ripetibilità o no dell'indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 18046 del
04/08/2010, con cui si è affermato che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico".
Si tratta infatti di un azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori in relazione ad una specifica prestazione ricevuta dalla controparte.
CP_ entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.";
2 L'azione di ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., è generalmente considerata un rimedio contro ingiustificati spostamenti patrimoniali, in conformità ad un principio generale di causalità delle relative attribuzioni. Colui che agisce in ripetizione, chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato, deduce quindi necessariamente l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato, ossia l'inesistenza di un titolo che la giustifichi. Ciò trova puntuale conferma nel costante orientamento della giurisprudenza che considera l'inesistenza della "causa debendi" elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) e che grava pertanto l'attore della relativa prova (Cass. 1557/1998; conf. 12521/1998;
11029/2000; 9604/2000; 17146/2003; 14597/2005; 5896/2006; 2903/2007). Nella specifica materia dell'indebito previdenziale, la giurisprudenza della Corte, fino alla sentenza
19762/2008, ha sempre ritenuto che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti all'attore in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (Cass. 11504/2004; 2032/2006; 4612/2006).
La cit. sentenza 19762/ 2008 ha abbandonato questo indirizzo, ritenendo non condivisibile la premessa secondo cui nelle azioni di accertamento negativo la distribuzione dell'onere probatorio debba avvenire in relazione al ruolo processuale (di attore o convenuto) assunto dalle parti, e patrocinando invece una soluzione in base alla quale il suddetto onere dovrebbe esser collegato alla loro posizione sostanziale.
Le Sezioni Unite hanno poi osservato che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale. l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente. L'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto. Quindi, se, come si legge in Cass. 19762/2008, nelle azioni di accertamento negativo l'attore non farebbe valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale ma ne postulerebbe l'inesistenza, ciò non può dirsi per l'accertamento negativo dell'indebito perché in tal caso l'inesistenza del diritto alla restituzione è solo il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione già conseguita. Di conseguenza, con l'applicare all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale il principio soprarichiamato, secondo cui spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di
"non restituire" quanto ricevuto. Ciò è chiaramente messo in rilievo nella cit. Cass. 2032/06, che esattamente sottolinea come la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implichi la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare.
Come è noto, il disposto di cui all'art. 2033 del Codice Civile prevede al 1° comma che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”, specificando poi al 2° comma che la buona o la mala fede del ricevente assume rilevanza soltanto ai fini della quantificazione degli interessi, senza inficiare invece la legittimità della restituzione.
Sennonché, il settore previdenziale è stato profondamente riformato e, tra le altre cose, ha consentito di introdurre una normativa di carattere speciale in deroga al disposto di cui all'art. 2033 c.c. Detta normativa, in particolare, è rappresentata dall'art. 52 della Legge n. 88/1989 e dalla
3 successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art. 13 della Legge n. 212/1991. La prima delle norme citate così recita: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. Il successivo art. 13 della Legge 412/1991, invece, ha in seguito fornito un'interpretazione autentica del citato art. 52 della Legge n. 88/1989, benché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39 del 1993, lo abbia in seguito dichiarato illegittimo nella parte in cui prevedeva l'applicazione retroattiva della norma, così posticipando i suoi effetti alla data della sua entrata in vigore. In ogni caso, il predetto art. 13 così dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Al 2° comma è stabilito inoltre che l'ente di previdenza “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Tra l'altro, il carattere di specialità della normativa in materia previdenziale -rispetto alla disciplina generale del pagamento dell'indebito- è stata ribadita dalla Corte di Cassazione, la quale ha ricordato che la “[…] L. n. 88 del 1989, art. 52 [è] espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (Cass. n. 328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c. […]” (Cass. Civ. n. 482/2017).
Esaminando più compiutamente il quadro normativo sopra illustrato, si evince che l' potrà CP_1 fondatamente richiedere la restituzione degli indebiti pensionistici qualora si verifichino le seguenti condizioni:
1) il pagamento delle somme a titolo di ratei di pensione sia stato eseguito in forza di un formale e definitivo provvedimento;
2) sia stata effettuata la comunicazione del provvedimento stesso all'interessato;
3) si sia verificato un errore di qualsiasi natura non imputabile all'ente erogatore;
4) in caso di indebiti determinati da errori nella valutazione del reddito dei pensionati, non determinati da comportamenti dolosi, l' dovrà aver effettuato ogni anno le verifiche sulla CP_1 situazione reddituale dei beneficiari ed aver successivamente esercitato la relativa azione di recupero entro e non oltre l'anno seguente;
5) in ogni caso, quando vi sia stato dolo da parte dell'interessato.
Occorre chiarire cosa si intenda per “dolo” del beneficiario e quando esso vada distinto dall'errore imputabile esclusivamente all'ente. L'accezione di dolo, infatti, include – oltre ai casi di attività illecita dell'interessato (rilevanti anche in sede penale e che fanno sorgere l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria) – anche
4 l'indicazione di dati incompleti o l'omissione di denuncia di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, sempre che l'omissione non riguardi atti o fatti già noti all' CP_1
Senza dubbio, l' avrà diritto di recuperare le somme indebitamente versate laddove il CP_1 pensionato abbia omesso di comunicare all'istituto fatti che avrebbero potuto incidere sul diritto alla pensione, o sul suo importo, non potendosi imputare a quest'ultimo alcuna responsabilità dell'errore. Se invece l'interessato aveva già comunicato all'istituto tutto ciò che incideva sul suo diritto e CP_ sull'importo della pensione, ma l' aveva comunque continuato ad erogare somme che non gli spettavano, l'ente non potrà richiedere la restituzione di quanto corrisposto in eccesso in quanto era tenuto a verificare la situazione reddituale del pensionato.
Sennonché , nel caso che ci occupa , risulta che l' ha accertato il requisito sanitario della cecità CP_1 già in data 3-7-2024, con decorrenza 20-2-2024 (cfr. ricevuta domanda INVCIV del 20-2-2024 ; verbale sanitario del 3-7-2024, prodotti dall' ). CP_1
Nel momento in cui l' , di seguito all'omologa (11-12-2024) relativa al requisito sanitario CP_1 dell'indennità di accompagnamento, ha erogato i ratei non dovuti già aveva nella propria sfera di conoscenza il pagamento dei ratei della prestazione (incompatibile) relativa alla cecità.
Sicchè il gravissimo errore non è il portato di una qualche condotta dolosa della ricorrente quanto, piuttosto, della omessa attivazione dei controlli da parte di chi ha messo in pagamento l'indennità di accompagnamento nonostante la precedente erogazione di altra prestazione incompatibile.
La domanda va pertanto accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara non ripetibili gli importi indicati in motivazione;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00, oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA come per legge;
con attribuzione.
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è allegata al verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Dispone la trasmissione della presente decisione alla Procura presso la Corte del Conti Puglia per quanto di competenza.
Foggia, 1 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2
8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini