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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1810 / 2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 17/03/2025
Il giorno 17/03/2025 alle ore 09,50 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1810 dell'anno 2021 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Pier Luigi Cappello per parte opponente, l'avv. Roberta
Contrino in sostituzione degli avv.ti Pesenti e Concio per e per essa la sua CP_3
mandataria attuale titolare del credito per cui è causa così come Controparte_4
ceduto dal , e l'avv. Alessandra Gagliano in sostituzione dell'avv. Pasculi Controparte_2
per attuale titolare del credito per cui è causa come successore di Controparte_5
Credito Siciliano Spa e poi . CP_6
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
L'avv. Cappello insiste anche nelle richieste istruttorie.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,05.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 17/03/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:05 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
19:40, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1810 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(p.iva: ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Favara (AG) in persona del legale rappresentante pro tempore, debitore principale, e i fideiussori:
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
(c.f.: ) nata a [...] il [...] e Parte_3 C.F._3
(c.f.: ) nata a [...] il [...], tutti Parte_4 C.F._4
elettivamente domiciliati in Agrigento, via Imera n. 50, presso lo studio degli avvocati Pier Luigi
Cappello e Giuseppe Accolla che li rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* ATTORI OPPONENTI * contro
- c.f.: ) con sede in Parma, già Controparte_7 P.IVA_2 CP_6
(c.f./p.iva: a seguito di atto di fusione per incorporazione del 12/04/2022,
[...] P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Milano, via dei Bossi n. 6, presso lo studio dell'avv. Matteo Pasculli
2 del Foro di Milano, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
- con socio unico (c.f.: con sede in Milano, cessionaria del Controparte_3 P.IVA_4
c.f.: ) con sede in Sondrio, e per essa quale Controparte_2 P.IVA_3
procuratrice a socio unico (c.f./p.iva: Controparte_4
) con sede in San Donato Milanese (MI), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_5
tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dagli avvocati Marco Pesenti e
Francesco Concio, ed elettivamente domiciliata in Agrigento, via Mazzini n. 205, presso lo studio dell'avv. Roberta Contrino
* CONVENUTI OPPOSTI *
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 15 aprile 2021 il e per essa quale procuratrice Controparte_2
la a socio unico, ha ottenuto dal Tribunale di Controparte_4
Agrigento, un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. 392/2021 - R.G. n. 613/2021) per “la somma di €
21.375,60” oltre “gli interessi al saggio convenzionale” e le spese del procedimento, nei confronti della e dei fideiussori Parte_1 Parte_2
, e di cui “Euro 18.293,62
[...] Controparte_1 Parte_3 Parte_4
… quale importo derivante dal finanziamento chirografario n. 60376 con garanzia cambiaria … concesso in data 11/09/2015” ed “Euro 3.081,98 quale saldo debitore del conto corrente n. 5810
… acceso in data 11/09/2015”.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato ai fideiussori nei giorni 11 e 13 maggio
2021 e alla società il 17 maggio 2021, la Parte_1
e i sig.ri e
[...] Parte_2 Controparte_1 Parte_3 [...]
hanno proposto tempestiva opposizione con atto di citazione, notificato in data 18 Pt_4 giugno 2021, formulando “I. preliminare richiesta di integrazione del contradditorio con la
, eccependo la “II. improcedibilità della domanda per mancato espletamento della CP_8 mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5 comma 1 bis d.l.vo 28/10” e deducendo i seguenti motivi: “III. inidoneità della documentazione prodotta a comprovare l'apparente credito reclamato;
IV. nullità del mutuo per violazione della l.108/96 tasso esposto superiore al limite previsto dal decreto ministeriale del III trimestre 2015 in relazione alla categoria di riferimento,
3 mutui; V. nullità parziale del mutuo - violazione dell'art.117 tub indeterminatezza del tasso di interesse esposto in contratto - difformità del taeg esposto rispetto a quello che si ricava attraverso l'inclusione delle spese indicate nel documento di sintesi e la capitalizzazione del tan - costi occulti;
VI. insussistenza del debito in conto corrente - applicazione di spese mai convenute - rideterminazione del saldo;
VII. nullità della cambiale per difetto di forma - inidoneità della stessa a fungere da documento utile ad ottenere la provvisoria esecuzione;
VIII. nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. A, legge antitrust n. 287 del 1990; IX. in ordine alla fideiussione e alla richiesta di pagamento ai garanti - eccezione di decadenza ex art.1957
c.c.”.
Hanno chiesto, quindi, al Tribunale di “In via preliminare… 1. sospendere, con decreto inaudita altera parte … la concessa provvisoria esecuzione …; 2. … ammettere la chiesta chiamata in garanzia del terzo, …;
3. ritenere e dichiarare improcedibile la presente azione per CP_8
mancato esperimento della mediazione prevista dall'art.5 del d l.vo 28/10. Nel merito e in via gradata 4. dichiarare nullo, e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo per insussistenza della ragione di credito di parte opposta …;
5. dichiarare nullo, e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B. … accertando e dichiarando l'insussistenza di qualsivoglia ragione di credito dell'opposta nei confronti dell'opponente;
6. dichiarare la nullità parziale del mutuo azionato per usurarietà contrattuale di cui alla legge 108/96 e art.644 cp e per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovuto alcun interesse commissione nè spesa addebitata in conto di cui all'art.1815 comma 2, imputando ogni somma corrisposta a capitale e riducendo l'eventuale credito a quanto sarà provato in corso di causa da controparte;
7. dichiarare la nullità parziale del mutuo azionato per indeterminatezza del tasso di interesse pattuito per essere il TAEG indicato difforme a qualunque TAEG calcolabile a norma di legge e per la presenza di costi occulti, con le conseguenze di cui all'art.117 TUB;
per l'effetto rideterminare l'ammortamento del mutuo con l'applicazione del tasso di legge riquantificando
l'esatto importo a credito/debito della banca;
8. con riferimento al contratto di conto corrente accertare, ritenere e dichiarare che la ha addebitato costi fissi trimestrali mai pattuiti a far CP_9
data dal settembre 2017 per complessivi euro 4.125,00, ai quali devono essere aggiunti gli interessi passivi sull'apparente saldo negativo e le spese ulteriori, dipendenti dall'illegittimo addebito, ordinando alla banca la rettifica del saldo mediante storno delle relative poste, compensando il credito certo del correntista, per tali illegittimi addebiti, con l'eventuale debito residuante dal mutuo;
9. ritenere e dichiarare nulla la cambiale a garanzia del mutuo;
10. avuto riguardo al contratto di fideiussione ritenere e dichiarare la nullità dello stesso per violazione
4 dell'art.2 della legge antitrust … e, per l'effetto, ritenere e dichiarare inesistente l'obbligazione di garanzia dei fideiussori … qualsivoglia sarà la sorte del debito principale;
11. subordinatamente
… ritenere e dichiarare in ogni caso la nullità dell'art.6 di essa, derogativo dell'art.1957 c.c.; per
l'effetto, ritenere e dichiarare parte opposta decaduta ai sensi dell'art.1957 c.c. dal diritto di credito verso l'esponente, per decorso del termine di legge, dichiarando, l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria;
12. ritenere e dichiarare in ogni caso la terza chiamata in causa, fideiussore a prima richiesta, obbligata a tenere indenne gli esponenti tutti fino alla concorrenza di euro 12.000,00, corrispondenti alla garanzia assunta;
13. vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Radicatasi la lite, con comparsa di risposta depositata il 20 ottobre 2021 si è costituita l'opposta e per essa quale procuratrice, la Controparte_2 [...]
a socio unico, contestando i singoli motivi di opposizione e Controparte_4 formulando al Tribunale le seguenti istanze: “In via preliminare: … concedere termine per avviare la procedura di mediazione …; Nel merito in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, … e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 392/2021 del Tribunale di Agrigento;
In via subordinata: … condannare comunque la
e in qualità di garanti i sig.ri , Parte_1 Parte_5
, e al pagamento in favore di Controparte_1 CP_10 Parte_6 [...]
dell'importo di € 21.375,60, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, ovvero Controparte_2
della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
il tutto con vittoria di spese … oltre accessori di Legge”.
All'udienza di prima comparizione, il Giudice adottava i provvedimenti previsti dall'art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 28/2010 nelle ipotesi di mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
In data 04 febbraio 2022 on socio unico, e per essa quale procuratrice, Controparte_3
socio unico, depositava atto di intervento ex art. Controparte_4
111, comma 3, c.p.c., “quale successore a titolo particolare nei diritti del Controparte_2
azionati nel presente giudizio” - in forza del contratto di cessione del 03.12.2021, come da
[...]
“avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/12/2021” – “richiamando integralmente e facendo propri tutti i precedenti atti difensivi posti in essere dalla Banca cedente, ribadendo e facendo proprie le già adottate conclusioni, istanze e richieste comunque avanzate dai precedenti titolari del credito”.
Si rileva che dalla documentazione versata in atti dalla limitata al solo Controparte_3
5 avviso di avvenuta cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non si evince l'espressa estromissione della cedente Controparte_2
Con “comparsa di costituzione di nuovo difensore” depositata il 22 febbraio 2022 si costituiva in giudizio la a seguito della revoca del mandato conferito agli avv.ti CP_6
Marco Pesenti e Francesco Concio … facendo proprie le difese sino ad ora svolte nell'interesse di
. CP_6
All'udienza cartolare tenutasi in data 01 marzo 2022, il Tribunale verificato l'avvenuto deposito del verbale negativo della mediazione, onerava “parte opposta di provvedere entro il termine di giorni 60 … al deposito della domanda di mediazione” e concedeva alle parti i termini per le memorie previste dall'art. 183, comma VI, c.p.c.
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. depositata il 20 maggio 2022 l'avv.
Matteo Pasculli dava “atto che in data 12 aprile 2022, con efficacia a far data dal 24 aprile 2022,
("Società Incorporata") si è fusa per incorporazione in CP_6 Controparte_7
("Società Incorporante")” che ha così assunto “i diritti e gli obblighi della Società
[...]
Incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, "anche processuali, anteriori alla fusione", ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, c.c.”.
Con ordinanza riservata depositata il 10 febbraio 2023 il Tribunale fissava apposita
“udienza per consentire ai procuratori delle parti di dedurre in ordine alla eccepita nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. A, legge “antitrust” n. 287 del 1990”.
Con successiva ordinanza riservata, depositata il 07 agosto 2023, il Giudice, ritenuta la propria competenza, rigettava le richieste avanzate dalla parte opponente di chiamata del terzo e di ctu contabile, poiché esplorativa, e fissava l'udienza per la precisazione delle CP_8
conclusioni.
Il presente giudizio, veniva, quindi, rinviato per l'udienza di discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa dai rispettivi procuratori, il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Tutte le parti hanno depositato note conclusive.
2. Ciò premesso in punto di fatto, deve preliminarmente darsi atto della procedibilità della domanda avendo parte opposta esperito la mediazione obbligatoria demandata dal Giudice - con provvedimento reso ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 all'udienza di prima comparizione del 25.10.2021 - che ha avuto esito negativo (cfr. verbale in atti).
6 Non meritevole di accoglimento è l'eccezione degli opponenti di improcedibilità della domanda monitoria per essere stati la domanda di mediazione e l'invito di comparizione notificati al procuratore costituito in giudizio e non direttamente alle parti.
La Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035, ha affermato che la mediazione delegata dal giudice produce una “parentesi non giurisdizionale all'interno del processo”.
Orbene, questo Giudice, ritiene di aderire, condividendola, a quella recente giurisprudenza di merito che, tenuto conto della citata pronuncia della Suprema Corte, ritiene che lo scopo a cui mira l'art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010 – secondo cui “la domanda è la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante” – è quello di garantire l'instaurazione del contraddittorio prescindendo dall'applicazione di rigidi formalismi: tale impostazione, del resto, trova conferma nello stesso dettato normativo atteso che, secondo l'articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 28/2010 “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità” (Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 586/2024; Tribunale di Roma, sentenza 30.04.2024)
Ne consegue che la comunicazione dell'invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione è idonea a entrare nella sfera conoscitiva della parte rappresentata e a consentire a questa di partecipare al procedimento di mediazione.
3. Sempre in via preliminare, si rileva l'infondatezza del rilievo formulato dagli opponenti nelle note conclusive depositate il 03.04.2024 in ordine alla mancata pronuncia del giudice sulla
“preliminare richiesta di integrazione del contradditorio con la . CP_8
Deve in questa sede ribadirsi il rigetto della richiesta di chiamata del terzo - già pronunciato dal Tribunale con l'ordinanza riservata depositata il 07 agosto 2023 - sul rilievo che, come emerge chiaramente dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti (v. doc. n. 9 fascicolo opponenti), la garanzia della è stata prestata in esclusivo favore CP_8 dell'opposta (che è anche autorizzata ad escuterla a prima richiesta) e non anche degli odierni opponenti.
4. Venendo al merito della decisione, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Giova innanzi tutto rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando a carico del creditore opposto - avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione - l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
7 Invero “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto, e comunque non solo, la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di danaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
In questo contesto, allora, sulla parte opposta grava l'onere di dimostrare l'esistenza, per quella somma, del credito (dunque, più precisamente, del “titolo” del diritto azionato), laddove grava invece sulla parte opponente l'onere di dimostrare avvenuti, eventualmente, fatti estintivi del credito medesimo (e ciò, secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: v. sentenza del 30 ottobre 2001 n. 13533).
4.1 Analizzando il caso di specie, deve evidenziarsi che il già Controparte_2
unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo aveva versato in atti documentazione attestante il credito vantato nei confronti della società cooperativa opposta e dei suoi fideiussori.
Ci si riferisce in particolare a: contratto di finanziamento stipulato in data 11.09.2015, piano di ammortamento, vaglia cambiario e garanzia (doc. n. 4 fascicolo monitorio), CP_8
estratto conto del finanziamento con certificazione ex art. 50 TUB (doc. n. 5), contratto di conto corrente bancario sottoscritto in data 11.09.2015 (doc. n. 6) con estratto conto al 07.08.2020 con certificazione ex art. 50 TUB (doc. n. 7) e fideiussioni sottoscritte il 07.09.2015 dai sig.ri
[...]
e (doc. n. 8). Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Parte_4
Questa documentazione, sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo e non oggetto di specifiche contestazioni (ad eccezione di quelle di cui si dirà infra) o disconoscimenti da parte degli opponenti, è stata integrata dalla parte opposta con la produzione, nel presente giudizio, dell'intera sequenza degli estratti del conto corrente con relativi riassunti scalari dall'11.09.2015, data di apertura, al 07.08.2020, data di “estinzione rapporto per giro esposizione a sofferenza”
(doc. n. 5) e della ricevuta attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento (doc. n. 6).
8 Anche tale documentazione non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte degli opponenti (v. note depositate il 23.02.2022).
Risulta, pertanto, privo di fondamento e deve essere rigettato il generico motivo di opposizione di “inidoneità della documentazione prodotta a comprovare l'apparente credito reclamato”.
4.2 Non meritevole di accoglimento è l'eccepita “nullità del mutuo per violazione della
l.108/96 tasso esposto superiore al limite previsto dal decreto ministeriale del III trimestre 2015 in relazione alla categoria di riferimento, mutui” (v. pag. 6 dell'atto di citazione).
A sostegno della propria tesi, gli opponenti hanno omesso tuttavia di allegare una consulenza contabile di parte o quantomeno una propria specificazione dei conteggi tale da comprovare il superamento del tasso soglia vigente, non potendosi ritenere tale la generica precisazione (contenuta in atto di citazione) che “il D.M. di rilevazione dei tassi soglia per il periodo di stipula del contratto di mutuo … prevedeva un tasso soglia per la categoria mutui a tasso fisso … pari all'8.5000% laddove controparte indica in contratto un taeg pari all'11.566%
(che in realtà, per come si dirà a breve, in considerazione dell'importo della rata, è del
12.4800%, come da foglio di calcolo che si produce)”.
Orbene, la parte che deduce la ricorrenza di un'ipotesi di usura bancaria e, dunque,
l'applicazione di tassi superiori al c.d. tasso soglia, ha l'onere di dimostrare o quantomeno allegare gli elementi documentali in grado di corroborare la tesi sostenuta e legittimare un approfondimento istruttorio sul punto.
Nel caso in esame, tale onere è rimasto del tutto inevaso, avendo gli opponenti eccepito, con estrema indeterminatezza e genericità, l'usurarietà originaria del finanziamento, allegando solo un file in formato .pdf di due pagine (denominato “foglio di calcolo”) riportante nella prima un'indicazione del taeg di 8,41% e nella seconda pagina di 12,48% (v. doc. n. 12) e un
“Comunicato stampa” del 28 settembre 2015, con allegata tabella, con cui la Banca d'Italia informa che “il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato con Decreto Ministeriale del
24 settembre 2015 i tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura n. 108 del 1996 in vigore per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2015” (doc. n. 5).
Ferma restando l'inutilizzabilità del TAEG per il rilevamento del superamento della soglia usura e la circostanza che la comunicazione della Banca d'Italia prodotta fa riferimento ai tassi soglia usura per un periodo (quarto trimestre 2015) differente rispetto da quello in cui è stato stipulato il finanziamento per cui è causa (11 settembre 2015) e che questa comunicazione non può certo supplire alla mancata produzione dei decreti di rilevazione del Ministero dell'Economia
9 e delle Finanze pubblicati trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale, deve rammentarsi che secondo la giurisprudenza consolidata (v., da ultimo, Cass. Civ. sez. un., sentenza 18.09.2020, n.19597):
“L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi … si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Nel caso di specie, parte opponente non ha adempiuto a tale onere probatorio ma si è limitata a richiedere con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., depositata in data 02 maggio 2022, l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio.
Di talché, va ribadito, anche in sede decisoria, quanto già valutato nella fase istruttoria (v. ordinanza del 07.08.2023), ovvero che la richiesta di CTU contabile formulata dagli opponenti - con riguardo sia all'eccepita usura originaria che alle ulteriori generiche contestazioni di cui si dirà infra - è meramente esplorativa in quanto gli stessi non hanno fornito alcun principio di prova in merito all'allegata usurarietà originaria degli interessi applicati;
deve poi considerarsi che “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cassazione civile, sez. VI, 07.06.2019, n.15521).
In altri termini, parte opponente non ha assolto neanche all'onere assertivo - prima che probatorio - che su di lei gravava in ordine alla sussistenza dei motivi di opposizione proposti.
L'eccepita usurarietà originaria del finanziamento per cui è causa, oltre che non dimostrata, risulta, in ogni caso, palesemente destituita di fondamento.
Invero dall'esame delle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29.08.2009, espressamente richiamate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Prot. DT 50245 del 19 giugno 2015 che ha indicato i tassi soglia per il periodo dal 01.07.2015 al 30.09.2015 - periodo questo in cui rientra il finanziamento dell'11.09.2015 per cui è causa - emerge che nella “Cat.
7. Mutui: Rientrano … i contratti di
10 finanziamento che: a) abbiano durata superiore a cinque anni;
b) siano assistiti da garanzia ipotecaria;
c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi” (cfr. pag. 20 – Istruzioni) mentre la “Cat. 10. Altri finanziamenti … ha carattere residuale;
vi rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. … i mutui chirografari …)” (cfr. pag. 21).
Ne consegue che il finanziamento per cui è causa, non avendo durata superiore a cinque anni e non essendo assistito da garanzia ipotecaria, non rientra nella categoria “mutui” ma in quella “altri finanziamenti” per il quale il D.M. Prot. DT 50245 del 19 giugno 2015 (rinvenibile sui siti MEF e Banca d'Italia) per il periodo dal 01.07.2015 al 30.09.2015 prevedeva un tasso soglia pari al 17,2250%. Pertanto, è evidente che il tasso del finanziamento per cui è causa, anche nella superiore misura del 12,48% riconteggiata dagli stessi opponenti nel prospetto sopra indicato
(doc. n. 12), risulta abbondantemente al di sotto della soglia usura prevista dal citato D.M.
4.3 Del pari inaccoglibili, poiché formulati in modo generico e sforniti di supporto probatorio risultano essere i motivi di opposizione riguardanti per il contratto di finanziamento la “nullità parziale del mutuo - violazione dell'art. 117 tub indeterminatezza del tasso di interesse esposto in contratto - difformità del taeg esposto rispetto a quello che si ricava attraverso l'inclusione delle spese indicate nel documento di sintesi e la capitalizzazione del tan - costi occulti” e per il conto corrente la “insussistenza del debito in conto corrente - applicazione di spese mai convenute - rideterminazione del saldo”.
Anche con riferimento a tali motivi deve, in via preliminare, rammentarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza in materia bancaria, l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente, che è convenuta sostanziale del giudizio di opposizione, non può sostanziarsi in una generica contestazione di invalidità delle condizioni pattuite o delle poste applicate da parte della banca. L'opponente è, al contrario, gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato a quel saldo (Cass. Civ. n. 23807/2008) muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità risultante dagli estratti conto (Cass. Civ. n. 2765/1992 e n. 14849/2000).
Infatti, in tema di prova dell'illegittimità degli addebiti operati dalla deve trovare CP_9
applicazione il principio generale secondo cui la parte che afferma il carattere indebito delle operazioni è tenuta a provare i fatti costitutivi della sua pretesa (v. Trib. Torino, sentenza n.
4499/2016).
Un dato sintomatico, che può ben indurre a ritenere provato il credito dell'opposta, può certamente essere costituito dalla stessa infondatezza dei motivi di opposizione, specie nei casi in
11 cui a fronte della produzione del contratto e dell'intera sequenza degli estratti conto e dei riassunti scalari, il correntista/mutuatario si è limitato ad eccepire genericamente nullità contrattuali non altrimenti riscontrate.
A simili conclusioni si perviene non solo sulla base del principio di non contestazione che, ai sensi dell'art. 115 cpc, comporta che il convenuto - anche sostanziale - debba contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, dovendosi ritenere in contrario provati dei fatti, ma anche sulla base del principio della preponderanza della prova (Cass. Civ. sentenze n. 1285/2009 e n. 576/2008).
Ebbene, nel caso in esame, a fronte della complessiva produzione documentale dell'opposta, le censure degli opponenti si rilevano tutte generiche ed indeterminate.
Tanto premesso in generale, e passando al vaglio delle singole doglianze si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti il TAN e il TAEG risultano chiaramente indicati in contratto (v. documento di sintesi in atti). In ogni caso, quand'anche si riscontrasse un'errata indicazione del TAEG, poiché questo non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente (v. Trib. Roma, sentenza n. 121/2018; Trib. Verona, sentenza n. 1473/2018).
Pertanto, l'erronea indicazione del TAEG di cui la parte opponente si duole in questa sede, anche a volerla ritenere sussistente, non comporterebbe alcuna nullità contrattuale, potendo integrare, al più, l'inadempimento della banca mutuante che, tuttavia, doveva essere eccepito dalla parte mutuataria, la quale era anche tenuta provare come lo stesso avesse comportato un danno risarcibile.
Posto che una siffatta doglianza non è stata spiegata, ne consegue che la censura, così come formulata, si rivela del tutto infondata.
La contestazione, poi, in ordine all'illegittima “applicazione di spese mai convenute” del conto corrente è inammissibile perché generica e senza specifica indicazione delle singole voci cui si riferirebbe e ciò in presenza, come detto, dell'intera sequenza degli estratti di conto corrente - non oggetto di contestazione da parte degli opponenti - con i riassunti scalari e finanche le
12 comunicazioni delle variazioni delle condizioni contrattuali.
4.4 Gli opponenti fideiussori hanno, inoltre, lamentato la “nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. A, legge antitrust n. 287 del 1990” poiché “il contratto di fideiussione prodotto da parte opposta riflette lo schema predisposto dall'ABI con le ″Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie″ (c.d. fideiussione omnibus) dell'ottobre 2002”.
La richiesta di declaratoria di nullità delle fideiussioni sottoscritte da Parte_2
, e per violazione dell'art. 2
[...] Controparte_1 Parte_3 Parte_4
L. 287/1990 (norme antitrust) essendo previste la “rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.” e le clausole “di reviviscenza” e “di sopravvivenza” non può trovare accoglimento.
Invero, la questione relativa alla tutela riconoscibile al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione a valle, in caso di nullità delle condizioni stabilite nelle intese tra imprese a monte, per violazione della Legge n. 287 del 1990, art. 2, comma, 2, lett. a), con particolare riferimento alla vicenda oggetto di causa, è stata da ultimo risolta dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021.
La Suprema Corte, dopo aver affermato l'ammissibilità della tutela reale, tra le diverse soluzioni individuate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ha aderito alla tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di “nullità parziale”, ovvero limitata alle clausole del contratto che riproducono quelle dell'intesa vietata.
Ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Appare opportuno ricordare che la vicenda esaminata dalle Sezioni Unite si riferisce, in particolar modo, allo schema negoziale tipo per la fideiussione elaborato dall'ABI nell'ottobre del
2002 e che il provvedimento emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 della Legge n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la Legge n. 262 del 2005) risale all'anno 2005.
Ordunque, la Suprema Corte ha ritenuto che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito coperta dell'accertamento antitrust riguarda le condotte precedenti al maggio 2005, giacché
13 l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della Banca d'Italia hanno coperto l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005 (Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810)
e anche quelle di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità (cfr. Cass. Civ. n.
13846/2019, che si riferisce ad una fideiussione sottoscritta nel mese di dicembre 2005).
La fattispecie in esame – riguardando un finanziamento del 2015 – si colloca, invece, a distanza di dieci anni dall'accertamento della Banca d'Italia, circostanza che imporrebbe di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza nel mercato nazionale.
Al riguardo, i fideiussori non hanno prodotto documenti utili né ha articolato richieste istruttorie al fine di dimostrare la sussistenza dell'accordo anticoncorrenziale labialmente dedotto.
Manca pertanto la prova idonea ad attestare che nel settembre del 2015 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva, e non solo apparente, tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Pertanto, la domanda di nullità delle fideiussioni proposte dagli opponenti va respinta.
Ciò a maggior ragione ove si consideri, peraltro, che la deroga all'art. 1957 c.c., diversamente da quanto sostenuto dagli opponenti, è perfettamente valida, non avendo la disposizione carattere imperativo ed essendo, quindi, rimessa alla disponibilità delle parti (v. tra le tante: Cass. Civ. n. 31569/2019 e n. 28943/2017).
Inoltre, deve rilevarsi che nel caso in esame, la Banca opposta non si è avvalsa della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., avendo tempestivamente azionato le proprie istanze creditorie sia nei confronti del debitore principale Parte_1
sia nei confronti dei fideiussori
[...] Parte_2 CP_1
, e (v. raccomandate a/r di “revoca degli affidamenti
[...] Parte_3 Parte_4
e chiusura rapporti in essere” con diffida al pagamento dell'intero debito del 26 marzo 2020 - doc. n. 9 fascicolo monitorio).
Ne consegue che non è possibile riscontrare, nel merito, la sussistenza dei presupposti per pervenire ad una censura di invalidità delle clausole, valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d'Italia sopra richiamata incidente, come già evidenziato, soltanto sui contratti di fideiussione omnibus, stipulati nell'arco temporale che va dal 2002 al 2005/2006.
4.5 Con l'ultimo motivo di opposizione i garanti Parte_2 CP_1
, e “rilevano ed eccepiscono poi l'intervenuta
[...] Parte_3 Parte_4
14 decadenza del creditore dall'azione nei confronti dell'esponente, fideiussore, ai sensi dell'art.1957 c.c. a mente del quale ″il fideiussore rimane obbligato, anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore abbia proposto le sue istanze conto il debitore entro sei mesi e le abbia continuate con diligenza″”.
Anche tale motivo non può trovare accoglimento.
L'art. 1957, comma I, c.c. sopra riportato non è una norma imperativa: la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. può essere, infatti, pattiziamente esclusa dalle parti, in quanto è norma non posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore
(Cass. n. 21867/2013; Cass. n. 9455/2012, Cass. n. 13078/2008).
La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose a norma dell'art. 1341, comma II, c.c. e quindi non ha necessità di specifica approvazione per iscritto del fideiussore (Cass. n. 9245/2007; Tribunale Milano, n. 3797/2015).
Nel caso in esame, le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti (doc. n. 8 fascicolo monitorio) prevedono testualmente all'art. 6 che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”, e al successivo art. 7 che
“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio …”.
Tali espresse pattuizioni - tra l'altro approvate specificatamente dagli opponenti ai sensi dell'art. 1341, comma II, c.c. - determinano l'infondatezza della presente doglianza.
Conclusivamente, in applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio tra le parti di cui si è sopra detto, deve ritenersi, da un lato, che la parte opposta ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio - fornendo una prova documentale completa e incontestata del proprio diritto di credito, la cui quantificazione risulta comunque dimostrata dalla produzione (sin dalla fase monitoria) di appositi estratti conto - e, dall'altro, della accertata infondatezza dei motivi di opposizione formulati dalla parte opponente - rimasti del tutto privi di supporto probatorio.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata con conseguente declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
5. Considerato che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è
15 regolato in base all'esito finale del giudizio, le spese, già liquidate, della fase monitoria, vanno poste a carico di parte opponente che deve anche sostenere le spese del presente giudizio di opposizione che vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione - stante la semplicità delle questioni trattate - dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. n. 147/2022, e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1810/2021 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e dai sig.ri Parte_1 [...]
, , e avverso il decreto Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Parte_4
ingiuntivo n. 392/2021 (R.G. n. 613/2021) emesso dal Tribunale di Agrigento il 15 aprile 2021, che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna la e i sig.ri , Parte_1 Parte_2 CP_1
, e al pagamento in favore della parte opposta, delle spese
[...] Parte_3 Parte_4 di lite che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 17/03/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
16
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 17/03/2025
Il giorno 17/03/2025 alle ore 09,50 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1810 dell'anno 2021 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Pier Luigi Cappello per parte opponente, l'avv. Roberta
Contrino in sostituzione degli avv.ti Pesenti e Concio per e per essa la sua CP_3
mandataria attuale titolare del credito per cui è causa così come Controparte_4
ceduto dal , e l'avv. Alessandra Gagliano in sostituzione dell'avv. Pasculi Controparte_2
per attuale titolare del credito per cui è causa come successore di Controparte_5
Credito Siciliano Spa e poi . CP_6
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
L'avv. Cappello insiste anche nelle richieste istruttorie.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,05.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 17/03/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:05 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
19:40, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1810 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(p.iva: ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Favara (AG) in persona del legale rappresentante pro tempore, debitore principale, e i fideiussori:
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
(c.f.: ) nata a [...] il [...] e Parte_3 C.F._3
(c.f.: ) nata a [...] il [...], tutti Parte_4 C.F._4
elettivamente domiciliati in Agrigento, via Imera n. 50, presso lo studio degli avvocati Pier Luigi
Cappello e Giuseppe Accolla che li rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* ATTORI OPPONENTI * contro
- c.f.: ) con sede in Parma, già Controparte_7 P.IVA_2 CP_6
(c.f./p.iva: a seguito di atto di fusione per incorporazione del 12/04/2022,
[...] P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Milano, via dei Bossi n. 6, presso lo studio dell'avv. Matteo Pasculli
2 del Foro di Milano, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
- con socio unico (c.f.: con sede in Milano, cessionaria del Controparte_3 P.IVA_4
c.f.: ) con sede in Sondrio, e per essa quale Controparte_2 P.IVA_3
procuratrice a socio unico (c.f./p.iva: Controparte_4
) con sede in San Donato Milanese (MI), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_5
tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dagli avvocati Marco Pesenti e
Francesco Concio, ed elettivamente domiciliata in Agrigento, via Mazzini n. 205, presso lo studio dell'avv. Roberta Contrino
* CONVENUTI OPPOSTI *
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 15 aprile 2021 il e per essa quale procuratrice Controparte_2
la a socio unico, ha ottenuto dal Tribunale di Controparte_4
Agrigento, un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. 392/2021 - R.G. n. 613/2021) per “la somma di €
21.375,60” oltre “gli interessi al saggio convenzionale” e le spese del procedimento, nei confronti della e dei fideiussori Parte_1 Parte_2
, e di cui “Euro 18.293,62
[...] Controparte_1 Parte_3 Parte_4
… quale importo derivante dal finanziamento chirografario n. 60376 con garanzia cambiaria … concesso in data 11/09/2015” ed “Euro 3.081,98 quale saldo debitore del conto corrente n. 5810
… acceso in data 11/09/2015”.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato ai fideiussori nei giorni 11 e 13 maggio
2021 e alla società il 17 maggio 2021, la Parte_1
e i sig.ri e
[...] Parte_2 Controparte_1 Parte_3 [...]
hanno proposto tempestiva opposizione con atto di citazione, notificato in data 18 Pt_4 giugno 2021, formulando “I. preliminare richiesta di integrazione del contradditorio con la
, eccependo la “II. improcedibilità della domanda per mancato espletamento della CP_8 mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5 comma 1 bis d.l.vo 28/10” e deducendo i seguenti motivi: “III. inidoneità della documentazione prodotta a comprovare l'apparente credito reclamato;
IV. nullità del mutuo per violazione della l.108/96 tasso esposto superiore al limite previsto dal decreto ministeriale del III trimestre 2015 in relazione alla categoria di riferimento,
3 mutui; V. nullità parziale del mutuo - violazione dell'art.117 tub indeterminatezza del tasso di interesse esposto in contratto - difformità del taeg esposto rispetto a quello che si ricava attraverso l'inclusione delle spese indicate nel documento di sintesi e la capitalizzazione del tan - costi occulti;
VI. insussistenza del debito in conto corrente - applicazione di spese mai convenute - rideterminazione del saldo;
VII. nullità della cambiale per difetto di forma - inidoneità della stessa a fungere da documento utile ad ottenere la provvisoria esecuzione;
VIII. nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. A, legge antitrust n. 287 del 1990; IX. in ordine alla fideiussione e alla richiesta di pagamento ai garanti - eccezione di decadenza ex art.1957
c.c.”.
Hanno chiesto, quindi, al Tribunale di “In via preliminare… 1. sospendere, con decreto inaudita altera parte … la concessa provvisoria esecuzione …; 2. … ammettere la chiesta chiamata in garanzia del terzo, …;
3. ritenere e dichiarare improcedibile la presente azione per CP_8
mancato esperimento della mediazione prevista dall'art.5 del d l.vo 28/10. Nel merito e in via gradata 4. dichiarare nullo, e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo per insussistenza della ragione di credito di parte opposta …;
5. dichiarare nullo, e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B. … accertando e dichiarando l'insussistenza di qualsivoglia ragione di credito dell'opposta nei confronti dell'opponente;
6. dichiarare la nullità parziale del mutuo azionato per usurarietà contrattuale di cui alla legge 108/96 e art.644 cp e per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovuto alcun interesse commissione nè spesa addebitata in conto di cui all'art.1815 comma 2, imputando ogni somma corrisposta a capitale e riducendo l'eventuale credito a quanto sarà provato in corso di causa da controparte;
7. dichiarare la nullità parziale del mutuo azionato per indeterminatezza del tasso di interesse pattuito per essere il TAEG indicato difforme a qualunque TAEG calcolabile a norma di legge e per la presenza di costi occulti, con le conseguenze di cui all'art.117 TUB;
per l'effetto rideterminare l'ammortamento del mutuo con l'applicazione del tasso di legge riquantificando
l'esatto importo a credito/debito della banca;
8. con riferimento al contratto di conto corrente accertare, ritenere e dichiarare che la ha addebitato costi fissi trimestrali mai pattuiti a far CP_9
data dal settembre 2017 per complessivi euro 4.125,00, ai quali devono essere aggiunti gli interessi passivi sull'apparente saldo negativo e le spese ulteriori, dipendenti dall'illegittimo addebito, ordinando alla banca la rettifica del saldo mediante storno delle relative poste, compensando il credito certo del correntista, per tali illegittimi addebiti, con l'eventuale debito residuante dal mutuo;
9. ritenere e dichiarare nulla la cambiale a garanzia del mutuo;
10. avuto riguardo al contratto di fideiussione ritenere e dichiarare la nullità dello stesso per violazione
4 dell'art.2 della legge antitrust … e, per l'effetto, ritenere e dichiarare inesistente l'obbligazione di garanzia dei fideiussori … qualsivoglia sarà la sorte del debito principale;
11. subordinatamente
… ritenere e dichiarare in ogni caso la nullità dell'art.6 di essa, derogativo dell'art.1957 c.c.; per
l'effetto, ritenere e dichiarare parte opposta decaduta ai sensi dell'art.1957 c.c. dal diritto di credito verso l'esponente, per decorso del termine di legge, dichiarando, l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria;
12. ritenere e dichiarare in ogni caso la terza chiamata in causa, fideiussore a prima richiesta, obbligata a tenere indenne gli esponenti tutti fino alla concorrenza di euro 12.000,00, corrispondenti alla garanzia assunta;
13. vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Radicatasi la lite, con comparsa di risposta depositata il 20 ottobre 2021 si è costituita l'opposta e per essa quale procuratrice, la Controparte_2 [...]
a socio unico, contestando i singoli motivi di opposizione e Controparte_4 formulando al Tribunale le seguenti istanze: “In via preliminare: … concedere termine per avviare la procedura di mediazione …; Nel merito in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, … e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 392/2021 del Tribunale di Agrigento;
In via subordinata: … condannare comunque la
e in qualità di garanti i sig.ri , Parte_1 Parte_5
, e al pagamento in favore di Controparte_1 CP_10 Parte_6 [...]
dell'importo di € 21.375,60, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, ovvero Controparte_2
della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
il tutto con vittoria di spese … oltre accessori di Legge”.
All'udienza di prima comparizione, il Giudice adottava i provvedimenti previsti dall'art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 28/2010 nelle ipotesi di mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
In data 04 febbraio 2022 on socio unico, e per essa quale procuratrice, Controparte_3
socio unico, depositava atto di intervento ex art. Controparte_4
111, comma 3, c.p.c., “quale successore a titolo particolare nei diritti del Controparte_2
azionati nel presente giudizio” - in forza del contratto di cessione del 03.12.2021, come da
[...]
“avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/12/2021” – “richiamando integralmente e facendo propri tutti i precedenti atti difensivi posti in essere dalla Banca cedente, ribadendo e facendo proprie le già adottate conclusioni, istanze e richieste comunque avanzate dai precedenti titolari del credito”.
Si rileva che dalla documentazione versata in atti dalla limitata al solo Controparte_3
5 avviso di avvenuta cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non si evince l'espressa estromissione della cedente Controparte_2
Con “comparsa di costituzione di nuovo difensore” depositata il 22 febbraio 2022 si costituiva in giudizio la a seguito della revoca del mandato conferito agli avv.ti CP_6
Marco Pesenti e Francesco Concio … facendo proprie le difese sino ad ora svolte nell'interesse di
. CP_6
All'udienza cartolare tenutasi in data 01 marzo 2022, il Tribunale verificato l'avvenuto deposito del verbale negativo della mediazione, onerava “parte opposta di provvedere entro il termine di giorni 60 … al deposito della domanda di mediazione” e concedeva alle parti i termini per le memorie previste dall'art. 183, comma VI, c.p.c.
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. depositata il 20 maggio 2022 l'avv.
Matteo Pasculli dava “atto che in data 12 aprile 2022, con efficacia a far data dal 24 aprile 2022,
("Società Incorporata") si è fusa per incorporazione in CP_6 Controparte_7
("Società Incorporante")” che ha così assunto “i diritti e gli obblighi della Società
[...]
Incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, "anche processuali, anteriori alla fusione", ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, c.c.”.
Con ordinanza riservata depositata il 10 febbraio 2023 il Tribunale fissava apposita
“udienza per consentire ai procuratori delle parti di dedurre in ordine alla eccepita nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. A, legge “antitrust” n. 287 del 1990”.
Con successiva ordinanza riservata, depositata il 07 agosto 2023, il Giudice, ritenuta la propria competenza, rigettava le richieste avanzate dalla parte opponente di chiamata del terzo e di ctu contabile, poiché esplorativa, e fissava l'udienza per la precisazione delle CP_8
conclusioni.
Il presente giudizio, veniva, quindi, rinviato per l'udienza di discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa dai rispettivi procuratori, il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Tutte le parti hanno depositato note conclusive.
2. Ciò premesso in punto di fatto, deve preliminarmente darsi atto della procedibilità della domanda avendo parte opposta esperito la mediazione obbligatoria demandata dal Giudice - con provvedimento reso ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 all'udienza di prima comparizione del 25.10.2021 - che ha avuto esito negativo (cfr. verbale in atti).
6 Non meritevole di accoglimento è l'eccezione degli opponenti di improcedibilità della domanda monitoria per essere stati la domanda di mediazione e l'invito di comparizione notificati al procuratore costituito in giudizio e non direttamente alle parti.
La Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035, ha affermato che la mediazione delegata dal giudice produce una “parentesi non giurisdizionale all'interno del processo”.
Orbene, questo Giudice, ritiene di aderire, condividendola, a quella recente giurisprudenza di merito che, tenuto conto della citata pronuncia della Suprema Corte, ritiene che lo scopo a cui mira l'art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010 – secondo cui “la domanda è la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante” – è quello di garantire l'instaurazione del contraddittorio prescindendo dall'applicazione di rigidi formalismi: tale impostazione, del resto, trova conferma nello stesso dettato normativo atteso che, secondo l'articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 28/2010 “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità” (Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 586/2024; Tribunale di Roma, sentenza 30.04.2024)
Ne consegue che la comunicazione dell'invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione è idonea a entrare nella sfera conoscitiva della parte rappresentata e a consentire a questa di partecipare al procedimento di mediazione.
3. Sempre in via preliminare, si rileva l'infondatezza del rilievo formulato dagli opponenti nelle note conclusive depositate il 03.04.2024 in ordine alla mancata pronuncia del giudice sulla
“preliminare richiesta di integrazione del contradditorio con la . CP_8
Deve in questa sede ribadirsi il rigetto della richiesta di chiamata del terzo - già pronunciato dal Tribunale con l'ordinanza riservata depositata il 07 agosto 2023 - sul rilievo che, come emerge chiaramente dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti (v. doc. n. 9 fascicolo opponenti), la garanzia della è stata prestata in esclusivo favore CP_8 dell'opposta (che è anche autorizzata ad escuterla a prima richiesta) e non anche degli odierni opponenti.
4. Venendo al merito della decisione, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Giova innanzi tutto rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando a carico del creditore opposto - avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione - l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
7 Invero “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto, e comunque non solo, la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di danaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
In questo contesto, allora, sulla parte opposta grava l'onere di dimostrare l'esistenza, per quella somma, del credito (dunque, più precisamente, del “titolo” del diritto azionato), laddove grava invece sulla parte opponente l'onere di dimostrare avvenuti, eventualmente, fatti estintivi del credito medesimo (e ciò, secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: v. sentenza del 30 ottobre 2001 n. 13533).
4.1 Analizzando il caso di specie, deve evidenziarsi che il già Controparte_2
unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo aveva versato in atti documentazione attestante il credito vantato nei confronti della società cooperativa opposta e dei suoi fideiussori.
Ci si riferisce in particolare a: contratto di finanziamento stipulato in data 11.09.2015, piano di ammortamento, vaglia cambiario e garanzia (doc. n. 4 fascicolo monitorio), CP_8
estratto conto del finanziamento con certificazione ex art. 50 TUB (doc. n. 5), contratto di conto corrente bancario sottoscritto in data 11.09.2015 (doc. n. 6) con estratto conto al 07.08.2020 con certificazione ex art. 50 TUB (doc. n. 7) e fideiussioni sottoscritte il 07.09.2015 dai sig.ri
[...]
e (doc. n. 8). Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Parte_4
Questa documentazione, sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo e non oggetto di specifiche contestazioni (ad eccezione di quelle di cui si dirà infra) o disconoscimenti da parte degli opponenti, è stata integrata dalla parte opposta con la produzione, nel presente giudizio, dell'intera sequenza degli estratti del conto corrente con relativi riassunti scalari dall'11.09.2015, data di apertura, al 07.08.2020, data di “estinzione rapporto per giro esposizione a sofferenza”
(doc. n. 5) e della ricevuta attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento (doc. n. 6).
8 Anche tale documentazione non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte degli opponenti (v. note depositate il 23.02.2022).
Risulta, pertanto, privo di fondamento e deve essere rigettato il generico motivo di opposizione di “inidoneità della documentazione prodotta a comprovare l'apparente credito reclamato”.
4.2 Non meritevole di accoglimento è l'eccepita “nullità del mutuo per violazione della
l.108/96 tasso esposto superiore al limite previsto dal decreto ministeriale del III trimestre 2015 in relazione alla categoria di riferimento, mutui” (v. pag. 6 dell'atto di citazione).
A sostegno della propria tesi, gli opponenti hanno omesso tuttavia di allegare una consulenza contabile di parte o quantomeno una propria specificazione dei conteggi tale da comprovare il superamento del tasso soglia vigente, non potendosi ritenere tale la generica precisazione (contenuta in atto di citazione) che “il D.M. di rilevazione dei tassi soglia per il periodo di stipula del contratto di mutuo … prevedeva un tasso soglia per la categoria mutui a tasso fisso … pari all'8.5000% laddove controparte indica in contratto un taeg pari all'11.566%
(che in realtà, per come si dirà a breve, in considerazione dell'importo della rata, è del
12.4800%, come da foglio di calcolo che si produce)”.
Orbene, la parte che deduce la ricorrenza di un'ipotesi di usura bancaria e, dunque,
l'applicazione di tassi superiori al c.d. tasso soglia, ha l'onere di dimostrare o quantomeno allegare gli elementi documentali in grado di corroborare la tesi sostenuta e legittimare un approfondimento istruttorio sul punto.
Nel caso in esame, tale onere è rimasto del tutto inevaso, avendo gli opponenti eccepito, con estrema indeterminatezza e genericità, l'usurarietà originaria del finanziamento, allegando solo un file in formato .pdf di due pagine (denominato “foglio di calcolo”) riportante nella prima un'indicazione del taeg di 8,41% e nella seconda pagina di 12,48% (v. doc. n. 12) e un
“Comunicato stampa” del 28 settembre 2015, con allegata tabella, con cui la Banca d'Italia informa che “il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato con Decreto Ministeriale del
24 settembre 2015 i tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura n. 108 del 1996 in vigore per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2015” (doc. n. 5).
Ferma restando l'inutilizzabilità del TAEG per il rilevamento del superamento della soglia usura e la circostanza che la comunicazione della Banca d'Italia prodotta fa riferimento ai tassi soglia usura per un periodo (quarto trimestre 2015) differente rispetto da quello in cui è stato stipulato il finanziamento per cui è causa (11 settembre 2015) e che questa comunicazione non può certo supplire alla mancata produzione dei decreti di rilevazione del Ministero dell'Economia
9 e delle Finanze pubblicati trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale, deve rammentarsi che secondo la giurisprudenza consolidata (v., da ultimo, Cass. Civ. sez. un., sentenza 18.09.2020, n.19597):
“L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi … si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Nel caso di specie, parte opponente non ha adempiuto a tale onere probatorio ma si è limitata a richiedere con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., depositata in data 02 maggio 2022, l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio.
Di talché, va ribadito, anche in sede decisoria, quanto già valutato nella fase istruttoria (v. ordinanza del 07.08.2023), ovvero che la richiesta di CTU contabile formulata dagli opponenti - con riguardo sia all'eccepita usura originaria che alle ulteriori generiche contestazioni di cui si dirà infra - è meramente esplorativa in quanto gli stessi non hanno fornito alcun principio di prova in merito all'allegata usurarietà originaria degli interessi applicati;
deve poi considerarsi che “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cassazione civile, sez. VI, 07.06.2019, n.15521).
In altri termini, parte opponente non ha assolto neanche all'onere assertivo - prima che probatorio - che su di lei gravava in ordine alla sussistenza dei motivi di opposizione proposti.
L'eccepita usurarietà originaria del finanziamento per cui è causa, oltre che non dimostrata, risulta, in ogni caso, palesemente destituita di fondamento.
Invero dall'esame delle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29.08.2009, espressamente richiamate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione V, Prot. DT 50245 del 19 giugno 2015 che ha indicato i tassi soglia per il periodo dal 01.07.2015 al 30.09.2015 - periodo questo in cui rientra il finanziamento dell'11.09.2015 per cui è causa - emerge che nella “Cat.
7. Mutui: Rientrano … i contratti di
10 finanziamento che: a) abbiano durata superiore a cinque anni;
b) siano assistiti da garanzia ipotecaria;
c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi” (cfr. pag. 20 – Istruzioni) mentre la “Cat. 10. Altri finanziamenti … ha carattere residuale;
vi rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. … i mutui chirografari …)” (cfr. pag. 21).
Ne consegue che il finanziamento per cui è causa, non avendo durata superiore a cinque anni e non essendo assistito da garanzia ipotecaria, non rientra nella categoria “mutui” ma in quella “altri finanziamenti” per il quale il D.M. Prot. DT 50245 del 19 giugno 2015 (rinvenibile sui siti MEF e Banca d'Italia) per il periodo dal 01.07.2015 al 30.09.2015 prevedeva un tasso soglia pari al 17,2250%. Pertanto, è evidente che il tasso del finanziamento per cui è causa, anche nella superiore misura del 12,48% riconteggiata dagli stessi opponenti nel prospetto sopra indicato
(doc. n. 12), risulta abbondantemente al di sotto della soglia usura prevista dal citato D.M.
4.3 Del pari inaccoglibili, poiché formulati in modo generico e sforniti di supporto probatorio risultano essere i motivi di opposizione riguardanti per il contratto di finanziamento la “nullità parziale del mutuo - violazione dell'art. 117 tub indeterminatezza del tasso di interesse esposto in contratto - difformità del taeg esposto rispetto a quello che si ricava attraverso l'inclusione delle spese indicate nel documento di sintesi e la capitalizzazione del tan - costi occulti” e per il conto corrente la “insussistenza del debito in conto corrente - applicazione di spese mai convenute - rideterminazione del saldo”.
Anche con riferimento a tali motivi deve, in via preliminare, rammentarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza in materia bancaria, l'onere di allegazione gravante sulla parte opponente, che è convenuta sostanziale del giudizio di opposizione, non può sostanziarsi in una generica contestazione di invalidità delle condizioni pattuite o delle poste applicate da parte della banca. L'opponente è, al contrario, gravato dall'onere di sollevare specifici addebiti sulle singole poste che avrebbero portato a quel saldo (Cass. Civ. n. 23807/2008) muovendo censure circostanziate e dirette contro determinate annotazioni relative alla contabilità risultante dagli estratti conto (Cass. Civ. n. 2765/1992 e n. 14849/2000).
Infatti, in tema di prova dell'illegittimità degli addebiti operati dalla deve trovare CP_9
applicazione il principio generale secondo cui la parte che afferma il carattere indebito delle operazioni è tenuta a provare i fatti costitutivi della sua pretesa (v. Trib. Torino, sentenza n.
4499/2016).
Un dato sintomatico, che può ben indurre a ritenere provato il credito dell'opposta, può certamente essere costituito dalla stessa infondatezza dei motivi di opposizione, specie nei casi in
11 cui a fronte della produzione del contratto e dell'intera sequenza degli estratti conto e dei riassunti scalari, il correntista/mutuatario si è limitato ad eccepire genericamente nullità contrattuali non altrimenti riscontrate.
A simili conclusioni si perviene non solo sulla base del principio di non contestazione che, ai sensi dell'art. 115 cpc, comporta che il convenuto - anche sostanziale - debba contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, dovendosi ritenere in contrario provati dei fatti, ma anche sulla base del principio della preponderanza della prova (Cass. Civ. sentenze n. 1285/2009 e n. 576/2008).
Ebbene, nel caso in esame, a fronte della complessiva produzione documentale dell'opposta, le censure degli opponenti si rilevano tutte generiche ed indeterminate.
Tanto premesso in generale, e passando al vaglio delle singole doglianze si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti il TAN e il TAEG risultano chiaramente indicati in contratto (v. documento di sintesi in atti). In ogni caso, quand'anche si riscontrasse un'errata indicazione del TAEG, poiché questo non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omessa o l'erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente (v. Trib. Roma, sentenza n. 121/2018; Trib. Verona, sentenza n. 1473/2018).
Pertanto, l'erronea indicazione del TAEG di cui la parte opponente si duole in questa sede, anche a volerla ritenere sussistente, non comporterebbe alcuna nullità contrattuale, potendo integrare, al più, l'inadempimento della banca mutuante che, tuttavia, doveva essere eccepito dalla parte mutuataria, la quale era anche tenuta provare come lo stesso avesse comportato un danno risarcibile.
Posto che una siffatta doglianza non è stata spiegata, ne consegue che la censura, così come formulata, si rivela del tutto infondata.
La contestazione, poi, in ordine all'illegittima “applicazione di spese mai convenute” del conto corrente è inammissibile perché generica e senza specifica indicazione delle singole voci cui si riferirebbe e ciò in presenza, come detto, dell'intera sequenza degli estratti di conto corrente - non oggetto di contestazione da parte degli opponenti - con i riassunti scalari e finanche le
12 comunicazioni delle variazioni delle condizioni contrattuali.
4.4 Gli opponenti fideiussori hanno, inoltre, lamentato la “nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. A, legge antitrust n. 287 del 1990” poiché “il contratto di fideiussione prodotto da parte opposta riflette lo schema predisposto dall'ABI con le ″Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie″ (c.d. fideiussione omnibus) dell'ottobre 2002”.
La richiesta di declaratoria di nullità delle fideiussioni sottoscritte da Parte_2
, e per violazione dell'art. 2
[...] Controparte_1 Parte_3 Parte_4
L. 287/1990 (norme antitrust) essendo previste la “rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.” e le clausole “di reviviscenza” e “di sopravvivenza” non può trovare accoglimento.
Invero, la questione relativa alla tutela riconoscibile al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione a valle, in caso di nullità delle condizioni stabilite nelle intese tra imprese a monte, per violazione della Legge n. 287 del 1990, art. 2, comma, 2, lett. a), con particolare riferimento alla vicenda oggetto di causa, è stata da ultimo risolta dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021.
La Suprema Corte, dopo aver affermato l'ammissibilità della tutela reale, tra le diverse soluzioni individuate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ha aderito alla tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di “nullità parziale”, ovvero limitata alle clausole del contratto che riproducono quelle dell'intesa vietata.
Ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Appare opportuno ricordare che la vicenda esaminata dalle Sezioni Unite si riferisce, in particolar modo, allo schema negoziale tipo per la fideiussione elaborato dall'ABI nell'ottobre del
2002 e che il provvedimento emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 della Legge n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la Legge n. 262 del 2005) risale all'anno 2005.
Ordunque, la Suprema Corte ha ritenuto che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito coperta dell'accertamento antitrust riguarda le condotte precedenti al maggio 2005, giacché
13 l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della Banca d'Italia hanno coperto l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005 (Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810)
e anche quelle di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità (cfr. Cass. Civ. n.
13846/2019, che si riferisce ad una fideiussione sottoscritta nel mese di dicembre 2005).
La fattispecie in esame – riguardando un finanziamento del 2015 – si colloca, invece, a distanza di dieci anni dall'accertamento della Banca d'Italia, circostanza che imporrebbe di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza nel mercato nazionale.
Al riguardo, i fideiussori non hanno prodotto documenti utili né ha articolato richieste istruttorie al fine di dimostrare la sussistenza dell'accordo anticoncorrenziale labialmente dedotto.
Manca pertanto la prova idonea ad attestare che nel settembre del 2015 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, aveva coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva, e non solo apparente, tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Pertanto, la domanda di nullità delle fideiussioni proposte dagli opponenti va respinta.
Ciò a maggior ragione ove si consideri, peraltro, che la deroga all'art. 1957 c.c., diversamente da quanto sostenuto dagli opponenti, è perfettamente valida, non avendo la disposizione carattere imperativo ed essendo, quindi, rimessa alla disponibilità delle parti (v. tra le tante: Cass. Civ. n. 31569/2019 e n. 28943/2017).
Inoltre, deve rilevarsi che nel caso in esame, la Banca opposta non si è avvalsa della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., avendo tempestivamente azionato le proprie istanze creditorie sia nei confronti del debitore principale Parte_1
sia nei confronti dei fideiussori
[...] Parte_2 CP_1
, e (v. raccomandate a/r di “revoca degli affidamenti
[...] Parte_3 Parte_4
e chiusura rapporti in essere” con diffida al pagamento dell'intero debito del 26 marzo 2020 - doc. n. 9 fascicolo monitorio).
Ne consegue che non è possibile riscontrare, nel merito, la sussistenza dei presupposti per pervenire ad una censura di invalidità delle clausole, valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d'Italia sopra richiamata incidente, come già evidenziato, soltanto sui contratti di fideiussione omnibus, stipulati nell'arco temporale che va dal 2002 al 2005/2006.
4.5 Con l'ultimo motivo di opposizione i garanti Parte_2 CP_1
, e “rilevano ed eccepiscono poi l'intervenuta
[...] Parte_3 Parte_4
14 decadenza del creditore dall'azione nei confronti dell'esponente, fideiussore, ai sensi dell'art.1957 c.c. a mente del quale ″il fideiussore rimane obbligato, anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore abbia proposto le sue istanze conto il debitore entro sei mesi e le abbia continuate con diligenza″”.
Anche tale motivo non può trovare accoglimento.
L'art. 1957, comma I, c.c. sopra riportato non è una norma imperativa: la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. può essere, infatti, pattiziamente esclusa dalle parti, in quanto è norma non posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore
(Cass. n. 21867/2013; Cass. n. 9455/2012, Cass. n. 13078/2008).
La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose a norma dell'art. 1341, comma II, c.c. e quindi non ha necessità di specifica approvazione per iscritto del fideiussore (Cass. n. 9245/2007; Tribunale Milano, n. 3797/2015).
Nel caso in esame, le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti (doc. n. 8 fascicolo monitorio) prevedono testualmente all'art. 6 che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”, e al successivo art. 7 che
“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio …”.
Tali espresse pattuizioni - tra l'altro approvate specificatamente dagli opponenti ai sensi dell'art. 1341, comma II, c.c. - determinano l'infondatezza della presente doglianza.
Conclusivamente, in applicazione dei principi sul riparto dell'onere probatorio tra le parti di cui si è sopra detto, deve ritenersi, da un lato, che la parte opposta ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio - fornendo una prova documentale completa e incontestata del proprio diritto di credito, la cui quantificazione risulta comunque dimostrata dalla produzione (sin dalla fase monitoria) di appositi estratti conto - e, dall'altro, della accertata infondatezza dei motivi di opposizione formulati dalla parte opponente - rimasti del tutto privi di supporto probatorio.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata con conseguente declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
5. Considerato che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è
15 regolato in base all'esito finale del giudizio, le spese, già liquidate, della fase monitoria, vanno poste a carico di parte opponente che deve anche sostenere le spese del presente giudizio di opposizione che vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione - stante la semplicità delle questioni trattate - dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. n. 147/2022, e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1810/2021 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e dai sig.ri Parte_1 [...]
, , e avverso il decreto Parte_2 Controparte_1 Parte_3 Parte_4
ingiuntivo n. 392/2021 (R.G. n. 613/2021) emesso dal Tribunale di Agrigento il 15 aprile 2021, che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna la e i sig.ri , Parte_1 Parte_2 CP_1
, e al pagamento in favore della parte opposta, delle spese
[...] Parte_3 Parte_4 di lite che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 17/03/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
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