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Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/07/2024, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
N. 410/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 410/2021 r.g. promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
C.F. ) Parte_5 C.F._5
tutti con il patrocinio dell'avv. D'ALÒ GIANLUCA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 11.04.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
"svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione";
pagina 1 di 14 - ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, osserva quanto segue.
1) Con ricorso 696-bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite) del febbraio 2014 gli odierni attori (unitamente ad altri ricorrenti) adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la nomina di un CTU, che previo esperimento del tentativo di conciliazione, verificasse lo stato dei luoghi descritti nel ricorso notificato, accertasse le cause degli allagamenti, indicasse le soluzioni tecniche idonee a far cessare il fenomeno e quantificasse i danni subiti (v. doc. 1 all ricorso introduttivo); esponevano di essere proprietari di un terreno sito in agro del Comune di Sorso, in località Immuzzeddu e Paladagoddi distinto al Catasto Terreni al Foglio 51, part. 553, 554, 182 e 505 e che a partire dall'anno 2010 era interessato da un grave allagamento;
in particolare, riferivano, che pagina 2 di 14 all'altezza del terreno distinto al Catasto Terreni al foglio 51, part. 338 e, più precisamente ancora, in corrispondenza della condotta interrata di cui alla particella 337 (quest'ultima di proprietà della
, attualmente di proprietà e gestione di Parte_6
, risultava accumularsi in superficie una considerevole quantità di acqua, Controparte_2 costantemente alimentata che, favorita dalla presenza di un dislivello di circa 30 mt, si riversava “a cascata” verso i terreni dei ricorrenti (tra i quali quello degli odierni ricorrenti), determinandone un costante allagamento e riducendoli a permanenti acquitrini;
davano atto, infine, che anche nel fondo distinto al Catasto Terreni al Foglio n. 51, particella 179, si riscontrava un ulteriore perdita di acqua dalla condotta sotterranea, sfociante in un manufatto di cd “troppo pieno”, di proprietà di CP_2
e distinto al Foglio 51, particella 323 e 325, perdita che riversava costantemente giorno e notte
[...]
da anni, ulteriore quantità di acqua nel terreno di proprietà dei ricorrenti.
Radicato il Giudizio ex art. 669 bis c.p.c, avente r.g.n. 405/2014, con il Giudice istruttore, CP_2
nominava CTU la dott. , la quale, a seguito di sopralluoghi, accesso agli atti e Persona_1
acquisizione di documentazione, depositava la propria perizia, descrivendo lo stato dei luoghi e le cause dell'allagamento (v. doc. 4 allegato al ricorso introduttivo).
Con riferimento allo stato dei luoghi, il consulente si pronunciava nei seguenti termini: “Allo stato attuale diversi terreni siti nel comune di Sorso, in particolare i terreni di proprietà dei ricorrenti, risultano essere completamente allagati. Gli allagamenti riguardano la quasi totalità delle coltivazioni presenti senza escluderne i fabbricati. Tutti i terreni allagati sono situati prevalentemente a valle della condotta “HI II” e in prossimità della stessa. In particolare si pone l'attenzione su un CP_2
tratto di condotta catastalmente distinto al foglio 51/A mappale 337, che risulta CP_2 completamente saturo di acqua”.
Il CTU incaricato, nel proprio elaborato peritale, prosegue illustrando le cause dell'allagamento sopra descritto.
Prima di procedere sul punto, tuttavia, il CTU, descrive le tecniche con le quali era stata realizzata la condotta “HI”: “…realizzata circa quarant'anni fa, è costituita da una trincea profonda all'incirca 4,5 metri. La tubazione in cemento ha un diametro di 1400 mm (1,40 metri) ed è poggiata su un letto di posa costituito da uno strato granulare drenante. …Il resto della trincea, intorno alla tubazione è stato successivamente riempito con materiale selezionato ben costipato. Al di sopra della suddetta tubazione si ha una copertura di terreno di rinterro in tout venant, di circa 1,50 metri di spessore…lo strato di posa in materiale granulare era stato realizzato proprio a causa di consistente pagina 3 di 14 presenza di circolazione idrica…e ragionevole pensare che la realizzazione della condotta abbia modificato la circolazione idrica sotterranea locale,…La trincea che ospita la condotta, per effetto stesso dei materiali impiegati nel riempimento e ben costipati e la presenza della stessa tubazionedi cemento, costituiscono di fatto una sorta di impedimento al naturale deflusso sotterraneo...Con buona probabilità parte delle acque di falda…sono state incanalate all'interno della trincea che ne ha intercettato il flusso ad essa perpendicolare e deviate lungo la stessa, percorrendo il letto di posa costituito dal materiale granulare. Evidenza di ciò si è riscontrata proprio a valle, lungo la condotta, in prossimità del pozzetto di scarico 198, a 70 metri dal quale da due vasche di calma, vi era consistente tracimazione di acqua nei terreni sottostanti. Dalla fine del 2010 fino a marzo 2011, è stata eseguita una campagna indagini condotta dell'Ente gestore per verificare l'integrità del tratto a cavallo del pozzetto di scarico 198 per circa 500 metri e cercare eventuali perdite che si è esplicitata con l'esecuzione di numerosi pozzetti esplorativi paralleli alla condotta atti a metterne a nudo anche la base. Ulteriori indagini con scavi sono state effettuate nei primi mesi del 2021 in prossimità del pozzetto di scarico
197 per un tratto d circa 300 metri (allegato 1 Comparsa di Costituzione – pagine da 4 a 7) CP_2
Almeno fino al 2012 questa situazione di “circolazione modificata” non ha prodotto evidenze apprezzabili nelle risalite della falda per effetto dello sbarramento della trincea a monte della condotta.
La movimentazione di porzioni consistenti di terreno (oltre 900 m3) in occasione degli scavi effettuati parallelamente alla condotta con il rimaneggiamento dei materiali a seguito dei rinterri, ha di fatto alterato gli assetti stratigrafici …E' con buona approssimazione ragionevole…pensare che allo sato attuale il sistema trincea – condotta – terreni rimaneggiati possa costituire un efficace sbarramento alle acqua di falda intercettate nel loro deflusso naturale, “costringendo” le stesse a risalire al piano campagna proprio in prossimità della condotta, immediatamente a monte di essa, e creando vie alternative ai deflussi con percorsi modificati, con conseguente allagamento delle zone limitrofe e dei terreni a valle…In questa sede non si può escludere la possibilità che alle acque di falda presenti non si aggiungano eventuali perdite idriche provenienti da altre condotte presenti a monte della zona allagata o dalla stessa condotta . CP_2
Come correttamente riportato dalla difesa dei ricorrenti, in buona sostanza, il CTU, nel proprio elaborato, riferisce che all'atto della costruzione della condotta del HI, e prima ancora al momento della sua progettazione, in considerazione della presenza di falde acquifere sotterranee, i tecnici progettisti, decisero di far poggiare l'intero manufatto, su un letto di materiale drenante, in modo da consentire alle falde sotterranee di poter passare ugualmente al di sotto della condotta.
pagina 4 di 14 Continua il CTU sostenendo che il sistema realizzato, fino al 2010, aveva funzionato perfettamente, se non per periodici e localizzati ristagni di acqua in corrispondenza di due vasche di troppo pieno.
Tuttavia, l'ente Gestore della condotta, alla fine del 2010, con l'intento di ricercare eventuali perdite o per altri motivi (essendo irrilevante accertare l'intenzione), dava il via ad imponenti lavori di scavo paralleli alla condotta, per una lunghezza di circa 500 metri una prima volta, e di 300 metri una seconda volta, per una profondità di 4,5 metri circa, così come riferito dall'Ente stesso nella propria CP_2
comparsa di costituzione e risposta.
Detti scavi, come riferisce il CTU, hanno determinato la distruzione e/o comunque il rimaneggiamento di quello strato drenante che i progettisti della condotta avevano fatto realizzare al fine di consentire alle falde sotterranee e/o all'acqua in generale di passare oltre la stessa, impedendo che questa diventasse una vera e propria diga.
Ed invero, come già riferito, a partire dal 2010, tutti i terreni che si trovavano a valle della condotta, hanno iniziato ad allagarsi, fino a divenire dei veri e propri acquitrini.
Il CTU, infine, non ha escluso (tra i fattori determinanti dell'allagamento della zona) la presenza anche di una perdita della condotta stessa.
Successivamente, a seguito di segnalazione in Procura da parte del Giudice istruttore nell'ambito di un procedimento ex art. 700 cpc promosso nell'anno 2015 da uno dei ricorrenti nel ricorso ex art. 669 bis c.p.c. sopra descritto, la Procura della Repubblica di Sassari, attraverso il Comando dei Carabinieri -
Nucleo Operativo Ecologico di Sassari, a seguito di indagini svolte in relazione ad una dispersione d'acqua in località “Paladacoddi, Li Casini – Almuzzeddu”, in agro di Sorso, in prossimità dell'acquedotto HI (procedimenti 4012/17 R.G.N.R. Mod. 1 del 07.06.2017 (Dott. Per_2
– Sost. e n. 1431/17 R.G.N.R. Mod. 21 del 23.11.2017 Dott. – , ha
[...] Parte_7 Pt_8
intimato all'Ente convenuto “di effettuare entro breve termine nuovi scavi nel punto individuato della fuoriuscita e, se necessari, anche nei terreni a monte, al fine di individuare e risolvere la problematica”.
Sono seguiti degli imponenti lavori di scavo (incarico la ditta DA ZI snc), in concomitanza dei quali si è interrotto il flusso di acqua che giorno e notte, ormai da anni, aveva invaso i terreni de quibus; i ricorrenti hanno appreso dell'avvenuta effettuazione di questi lavori mediante successiva richiesta di accesso agli atti dell'anno 2018.
Ciò che è emerso è che la ditta incaricata, in breve tempo, effettuava gli scavi, individuava e riparava la perdita ed in data 22.08.2018, certificava la conclusione dei lavori, a seguito dei quali si è
pagina 5 di 14 progressivamente assistito ad un prosciugamento dei terreni interessati, compreso quello degli odierni ricorrenti.
2) Con la presente vertenza (originariamente introdotta il 12.02.2021 con rito semplificato ex art. 702 bis cpc – poi convertito in rito ordinario – v. ordinanza del 10.03.2022) i ricorrenti chiedono la condanna di al risarcimento del danno patito per i dedotti allagamenti, secondo la CP_2
quantificazione già effettuata dal CTU e gli ulteriori danni createsi nel tempo, considerato il mancato risarcimento spontaneo da parte di nonostante le numerose diffide inviate a quest'ultima. CP_2
Hanno chiesto quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2051. Cod. Civ. dell' in persona del legale Controparte_3 rapp.te pro tempore - per l'effetto condannare, l' in persona del Controparte_3
legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle somme come meglio precisate al punto 4) dell'espositiva, pari complessivamente ad € 44.672,93, secondo i criteri stabiliti in sede in di ctu, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute come da documentazione contabile che si produce;
- Con vittoria di spese e competenze, ivi incluse quelle della procedura ex art. 696 bis c.p.c.”.
3) Con comparsa di costituzione e riposta del 28.05.2021, si è costituita in giudizio negando la CP_2
propria responsabilità per gli allagamenti;
ha precisato di aver realizzato numerosi scavi in zona a partire dal 2010 e che le condotte sono sempre risultate integre e che le giunzioni erano a tenuta
(secondo la sua prospettazione “la presenza dell'acqua evidenziata nel letto di posa della tubazione non proveniva dall'acquedotto, ma dal terreno a monte circostante”).
Ha dedotto che nell'ambito della CTU effettuata in sede di consulenza preventiva, il consulente non aveva potuto riscontrare la causa certa degli allagamenti, ma aveva presentato solo delle “ipotesi” che coinvolgevano CP_2
Inoltre, ha confermato di aver fatto ulteriori scavi a seguito del sollecito inoltrato dalla Procura nell'ambito delle indagini dell'estate del 2018: in particolare “venivano eseguiti ulteriori scavi sulla condotta dell'acquedotto HI II e nel terreno a monte della stessa, riscontrando ancora una volta la presenza di una venuta d'acqua dai terreni a monte dell'acquedotto; inoltre, in uno dei giunti, la cui integrità era stata verificata più volte nel corso delle ispezioni compiute negli anni precedenti, veniva riscontrata l'insorgenza di un'unica perdita idrica dovuta ad un guasto verificatosi sulla tubazione;
è stata, quindi, eseguita la riparazione del giunto”.
Ciò posto, ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione (quinquennale) del diritto al CP_2
pagina 6 di 14 risarcimento del danno;
nel merito, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in quanto la fonte degli allagamenti denunciati non sarebbe rintracciabile nelle condotte afferenti ad ed in ogni CP_2 caso la corresponsabilità dei soggetti danneggiati per “l'improvviso e mancato utilizzo da parte dei proprietari dei fondi delle acque delle vaschette a scopo irriguo”.
4) La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'effettuazione di nuova CTU (v. ordinanza del 3.10.2022: dispone procedersi al richiamo del ctu nominato in sede di ATP dott.ssa agr.
affinché la stessa, preso atto della documentazione versata in atti e nello Persona_1 specifico quella riguardanti i lavori effettuati sulla condotta in seguito all'ordine della Procura della
Repubblica di Sassari (doc.ti 7,8,9), possa confermare e/o precisare e/o modificare le proprie conclusioni, rassegnate nella perizia depositata nel procedimento ex art. 696 bis cpc e possa, inoltre, accertare e/o confermare i danni subiti dalla parte attrice e il loro ammontare) (relazione depositata il
15.11.2023).
All'udienza dell'11 aprile 2024 le parti hanno confermato le conclusioni come dai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
Parte convenuta eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno sul presupposto che i fatti si sarebbero verificati nel 2010 e che il Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. non può essere considerato “atto idoneo ad interrompere la prescrizione”.
L'eccezione è palesemente infondata pretestuosa, invero “La notificazione del ricorso per ATP in quanto “giudizio conservativo” produce, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione sino alla conclusione del procedimento, conclusione che coincide con il deposito della relazione peritale (cfr Cass. civ. n. 9066/2011, n. 17385/2007 e n. 11087/2000). Per la giurisprudenza prevalente, da tale momento (deposito della relazione peritale) ricomincia a decorrere il termine di prescrizione
(che fino a quel momento rimane sospeso).
Passando al merito, la domanda è fondata per i motivi che seguono.
Di recente la Corte di Cassazione con le ordinanze 2480, 2481, 2482 e 2482 del 2018 ha puntualizzato i principi che regolano la materia della responsabilità ex art. 2051 cc.
Ha quindi affermato nel solco delle decisioni della stessa Corte che “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano pagina 7 di 14 insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia - e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”
(tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761).
In primo luogo, occorre sottolineare come sia prevalente in dottrina e dominante nella giurisprudenza di legittimità la tesi della qualificazione della responsabilità ex art. 2051 cc come responsabilità oggettiva, nella quale non ha alcun ruolo la negligenza o, in generale, la colpa del custode.
Il dato testuale dell'art. 2051 cc prevede invero che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito» con prospettazione di due semplici elementi e precisamente che si tratti di un danno «cagionato» da una cosa e che questa sia una cosa che si «ha in custodia».
Riguardo alla connotazione del bene in custodia ha ritenuto la giurisprudenza che “il potere sulla cosa, per assurgere ad idoneo fondamento di responsabilità, deve manifestarsi come effetto. di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res, tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa stessa, di cui se ne abbia la disponibilità materiale” (Cass. n.
22839/2017 ) ciò in considerazione del fatto che solo detta signoria può attivare, o meglio rendere materialmente estrinsecabile, il dovere di precauzione normalmente collegato direttamente alla disponibilità di una cosa che entra in contatto con altri consociati. Più precisamente si può ritenere che solo detta disponibilità materiale consenta l'adozione di condotte specifiche per impedire, per quanto possibile, che eventuali cause prevedibili dei danni derivabili dalla cosa in custodia siano poi in grado di sviluppare la loro potenzialità efficiente.
Con riferimento al profilo della causazione del danno occorre premettere i principi elaborati dalla
Giurisprudenza a decorrere dalle decisioni delle Sezioni Unite del 2008 (nn. 576 ss dell'11.1.2008) con le quali si enunciava che alle ipotesi di causalità materiale che si verificano nell'ambito della responsabilità extracontrattuale devono essere applicati i principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., con la conseguenza che un evento deve essere considerato causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigoroso principio posto dall'art. 41 cod. pen., in virtù del quale, se pagina 8 di 14 la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in virtù del quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Sempre in ambito di rapporto causale deve darsi rilievo a quelle cause che appaiano, con una valutazione effettuata ex ante, idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata anche detta della c.d. regolarità causale. Quest'ultimo principio, a sua volta, determina come conseguenza normale imputabile quella che secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose generata da un evento originario, che ne costituisce l'antecedente necessario. Rilevavano a riguardo le
Sezioni Unite che , la sequenza costante deve essere prevedibile non da un punto di vista soggettivo, cioè da quello dell'agente, ma in base alle regole statistiche o scientifiche e quindi per così dire oggettivizzate in base alla loro preponderanza o comune accettazione, dal quale consegue un giudizio di non improbabilità del verificarsi dell'evento in base a principi e criteri di ragionevolezza.
Siffatti enunciati principi portano a concludere che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile, con l'ulteriore conseguenza che l'imprevedibilità, da un punto di vista oggettivo, comporta anche la non evitabilità dell'evento. Queste conclusioni vanno poi applicate alla peculiare fattispecie del «danno cagionato dalle cose in custodia»; e come detto l'assenza di specificazioni nella norma comporta che il danno rilevante, del quale il custode può essere responsabile, prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa ovvero dotata di intrinseco dinamismo oppure no.
Ciò comporta che la fattispecie possa comprendere, dando luogo alla responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc, una pluralità potenzialmente indefinita di situazioni sotto i relativi profili sia con riferimento al ruolo nella sequenza causale, sia nei casi in cui la cosa è del tutto inerte e nella quale l'interazione del danneggiato è indispensabile per la produzione dell'evento e sia nell'ipotesi in cui la cosa, per il suo intrinseco dinamismo, svolge un ruolo sempre maggiore di interazione con la condotta umana, fino a diventare una causa determinate ipotesi preponderante od esclusiva, rendendo l'apporto causale della condotta dell'uomo ininfluente.
Quando poi le caratteristiche intrinseche della cosa custodita occorre sottolineare con particolare pagina 9 di 14 riferimento alla sua idoneità a causare situazioni di probabile danno (pericolosità) sia le fattispecie in cui la cosa non presenta rischi derivanti dall'interazione con l'uomo, sia quelle in cui il funzionamento o lo stesso modo di essere comporti di per se stesso, per le modalità sue proprie, il rischio (cioè, la probabilità ragionevole) di una conseguenza dannosa per il soggetto che viene in contatto con la cosa custodita.
A siffatta complessiva ricostruzione la giurisprudenza di legittimità fa conseguire in capo al danneggiato il solo onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno con l'effetto che se la cosa oggetto di custodia ha avuto un ruolo nella produzione, il danneggiato può limitarsi alla allegazione e alla prova di detto aspetto. Mentre è posto a carico del custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile.
Su detto punto, la Corte di Cassazione con l'ord. n. 25837/2017, ha puntualizzato che il caso fortuito attiene a ciò che non può prevedersi, mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi, giungendo a ritenere, all'esito dell'esame del ruolo della condotta del danneggiato, che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo se la stessa sia stata colposa e non poteva essere prevedibile da parte del custode.
Ha ulteriormente completato la Corte con la sentenza n.2480/2018 che “In effetti, può senz'altro convenirsi che, per «caso fortuito» idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno, ai fini della peculiare responsabilità disegnata dall'art. 2051 cod. civ., va generalmente inteso quel fattore causale, estraneo alla sfera soggettiva, che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (fattore N causale comprensivo anche del fatto del terzo o, in via descrittiva ed a seconda dei casi, della colpa del danneggiato): purché esso abbia, in applicazione dei principi generali in tema di causalità nel diritto civile, efficacia determinante dell'evento dannoso”.
Pertanto, anche il caso fortuito (oggettivo e valutato ex ante) va allora inquadrato in questo contesto: e l'imprevedibilità va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, benché non anche come sua impossibilità, mentre l'eccezionalità è qualcosa di più pregnante dell'improbabilità (quest'ultima in genere intesa come probabilità inferiore alle cinquanta probabilità su cento), dovendo identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come
«normale», vale a dire entro margini di oscillazione - anche ampi - intorno alla media statistica, che escludano i picchi estremi, se isolati, per identificare valori comunemente accettati come di ricorrenza pagina 10 di 14 ordinaria o tollerabile e, in quanto tali, definibili come ragionevoli.
Su queste premesse, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc.
Tanto premesso in diritto, incombeva in capo ai ricorrenti, in primo luogo, dare la prova del nesso di causalità tra il bene oggetto di custodia e l'evento che gli ha causato il danno.
Ebbene, il Tribunale ritiene che i ricorrenti abbiano adempiuto a tale onere probatorio, dando prova delle più probabili cause dell'allagamento, imputabili a responsabilità di CP_2
In particolare, come correttamente rilevato in sede di comparsa conclusionale dalla difesa dei ricorrenti, dalla lettura della consulenza del 2014 effettuata nel contraddittorio delle parti (e quindi pienamente utilizzabile nel presente procedimento) nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. emerge un dato certo e un dato probabilistico.
Il dato certo è che la consistente campagna di scavi condotta dall' a partire dal 2010, ha CP_2 determinato la distruzione del piano di posa della condotta “HI”, ovvero di quello strato drenante progettato e realizzato per consentire alle falde acquifere sotterranee di passare al di sotto del manufatto.
Il dato probabilistico riguarda le cause vere e proprie (da porsi come concause sul piano dell'accertamento della causalità dell'evento) dell'allagamento che ha interessato i terreni dei ricorrenti;
sul punto il CTU ha indicato due possibilità:
1 - la distruzione del tratto drenante impediva alle acque di falde di passare al di sotto della condotta creando di fatto un tappo e/o una diga e, conseguentemente lo sversamento dell'acqua nei terreni limitrofi;
2 - non si poteva escludere una perdita della condotta.
Il secondo fattore è rimasto un fattore ipotetico / probabilistico perché il CTU nell'ambito degli accertamenti del 2014 non ha avuto la possibilità di verificarlo concretamente;
si legge nella relazione:
“a causa della situazione di criticità del terreno non è stato possibile accertare alcunchè: “La situazione di criticità rilevata con gli scavi non ha consentito di verificare la presenza di eventuali perdite nella condotta. La stessa operazione di scavo, infatti, è stata ripetuta circa trenta metri dal primo sondaggio, in un punto ritenuto più asciutto, senza comunque riuscire ad effettuare i sondaggi come preventivato e constatando che un tratto di condotta si trovi in condizioni di precaria stabilità” (il ricorrente ha specificato che in tale contesto l'escavatore era stato fatto giungere sul posto, ma è letteralmente pagina 11 di 14 sprofondato nel fango e solo dopo alcuni giorni, grazie all'intervento di una gru è stato liberato).
Ebbene, valutate entrambe queste possibilità (che non si pongono in antitesi, ma anzi in correlazione), la responsabilità dell'allagamento è sicuramente da attribuire all'Ente resistente, autore, attraverso l'imponente campagna di scavi del 2010, della distruzione del sistema condotta-trincea, che ha rappresentato un antefatto che si pone in stretta correlazione causale con il successivo allagamento della zona.
Tale interpretazione risulta confermata dai lavori effettuati da nel 2018 a seguito del sollecito CP_2
della Procura, in quanto in tale sede era emersa (con certezza) l'esistenza di una perdita nella condotta, proprio nel punto in cui da anni vi era un accumulo di acqua, tanto è vero che a seguito della riparazione l'allagamento è cessato del tutto;
tale evenienza permette di rafforzare quanto sostenuto dai ricorrenti e quanto emerso in sede di consulenza preventiva in ordine alle cause degli allagamenti come sopra descritte (ciò è affermato anche dal CTU nell'integrazione di perizia disposta nel presente procedimento).
Incombeva, per contro, ad (parte convenuta) la prova contraria e precisamente che il fenomeno CP_2 dell'allagamento si fosse verificato per un fatto riconducibile o al caso fortuito o alla forza maggiore;
prova che non è stata raggiunta in giudizio.
Parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio anche con riferimento al quantum del danno subito
(danneggiamento di un oliveto, un vigneto, un orto familiare ormai inutilizzabili – attraverso la stima del costo del ripristino del terreno e delle colture arboree).
Ciò sia attraverso la produzione in giudizio della consulenza di parte del dott. (agli atti) e sia Per_3
alla luce dei risultati della consulenza espletata nel procedimento di consulenza tecnica preventiva r.g.
405/2014, sia, infine, attraverso l'espletamento della ctu nel presente giudizio (per tutti i documenti appena citati si rimanda alla lettura dei documenti, dove sono indicate le singole poste di danno e i criteri di calcolo – condivisi dal Tribunale), la quale ha attualizzato il danno quantificandolo in complessivi € 43.352,34.
Sull'importo indicato, trattandosi di debito di valore, dovranno essere computati gli interessi compensativi, al tasso legale, calcolati secondo il criterio indicato nella nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dalla data di emersione del danno (da identificare con la data di deposito della relazione tecnica d'ufficio nel procedimento r.g. 405/2014) a quella della pubblicazione della presente sentenza;
operata con la liquidazione giudiziale del danno la conversione pagina 12 di 14 del debito di valore in debito di valuta, da ultimo, spettano alla danneggiata gli ulteriori interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c. dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
A ciò si aggiunga il risarcimento del danno patrimoniale, come quantificato nella memoria conclusionale pari a € 2.236,07 (come da ricevute allegate al doc. 15) oltre ad € 255,00 (v. fattura del
CTP Dott. – allegata al doc. 17 – costo indicato con la memoria ex art. 183 Persona_4
comma 6 n. 2 cpc), oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1282 c.c. decorrenti dalla data di ogni pagamento al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività in concreto svolta dal difensore (secondo i parametri del DM 55/2014 e succ. mod.: per la consulenza tecnica preventiva: Competenza: procedimenti di istruzione preventiva;
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000; valori medi per tutte e tre le fasi;
Per il procedimento ordinario: Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
valore della controversia da 26.000,00 a 52.000 euro, valori medi per tutte e quattro le fasi;
maggiorazione del 30% per la pluralità delle parti aventi la stessa posizione processuale); parimenti le spese della CTU effettuata nel procedimento della consulenza tecnica preventiva e della CTU effettuata nel presente procedimento (liquidata con decreto del
11.04.2024) seguono la soccombenza e devono essere messe definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità ex artt. 2051 cc di (C.F. ) per i danni CP_1 P.IVA_1
subiti dalla parte attrice come descritti in parte motiva e per l'effetto condanna (C.F. CP_1
) al pagamento (a titolo di risarcimento del danno) a favore di parte attrice della somma di P.IVA_1
€ 43.352,34 oltre rivalutazione e interessi come specificato in parte motiva e (a titolo di rimborso) della somma di € 2.491,07 oltre interessi come specificato in parte motiva;
- condanna (C.F. ) alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte CP_1 P.IVA_1
attrice liquidate in € 3.056,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e
C.p.a. per la fase processuale della consulenza tecnica preventiva e in € 9.900,80 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a. per la fase processuale del presente giudizio di merito, oltre rimborso del contributo unificato di iscrizione a ruolo per entrambi i procedimenti;
- pone le spese della CTU effettuata nel procedimento della consulenza tecnica preventiva e della CTU
pagina 13 di 14 effettuata nel presente procedimento a carico di (C.F. CP_1
Sassari, il 23 luglio 2024
Il Giudice
Marta Guadalupi
). P.IVA_1
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 410/2021 r.g. promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
C.F. ) Parte_5 C.F._5
tutti con il patrocinio dell'avv. D'ALÒ GIANLUCA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 11.04.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
"svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione";
pagina 1 di 14 - ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, osserva quanto segue.
1) Con ricorso 696-bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite) del febbraio 2014 gli odierni attori (unitamente ad altri ricorrenti) adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la nomina di un CTU, che previo esperimento del tentativo di conciliazione, verificasse lo stato dei luoghi descritti nel ricorso notificato, accertasse le cause degli allagamenti, indicasse le soluzioni tecniche idonee a far cessare il fenomeno e quantificasse i danni subiti (v. doc. 1 all ricorso introduttivo); esponevano di essere proprietari di un terreno sito in agro del Comune di Sorso, in località Immuzzeddu e Paladagoddi distinto al Catasto Terreni al Foglio 51, part. 553, 554, 182 e 505 e che a partire dall'anno 2010 era interessato da un grave allagamento;
in particolare, riferivano, che pagina 2 di 14 all'altezza del terreno distinto al Catasto Terreni al foglio 51, part. 338 e, più precisamente ancora, in corrispondenza della condotta interrata di cui alla particella 337 (quest'ultima di proprietà della
, attualmente di proprietà e gestione di Parte_6
, risultava accumularsi in superficie una considerevole quantità di acqua, Controparte_2 costantemente alimentata che, favorita dalla presenza di un dislivello di circa 30 mt, si riversava “a cascata” verso i terreni dei ricorrenti (tra i quali quello degli odierni ricorrenti), determinandone un costante allagamento e riducendoli a permanenti acquitrini;
davano atto, infine, che anche nel fondo distinto al Catasto Terreni al Foglio n. 51, particella 179, si riscontrava un ulteriore perdita di acqua dalla condotta sotterranea, sfociante in un manufatto di cd “troppo pieno”, di proprietà di CP_2
e distinto al Foglio 51, particella 323 e 325, perdita che riversava costantemente giorno e notte
[...]
da anni, ulteriore quantità di acqua nel terreno di proprietà dei ricorrenti.
Radicato il Giudizio ex art. 669 bis c.p.c, avente r.g.n. 405/2014, con il Giudice istruttore, CP_2
nominava CTU la dott. , la quale, a seguito di sopralluoghi, accesso agli atti e Persona_1
acquisizione di documentazione, depositava la propria perizia, descrivendo lo stato dei luoghi e le cause dell'allagamento (v. doc. 4 allegato al ricorso introduttivo).
Con riferimento allo stato dei luoghi, il consulente si pronunciava nei seguenti termini: “Allo stato attuale diversi terreni siti nel comune di Sorso, in particolare i terreni di proprietà dei ricorrenti, risultano essere completamente allagati. Gli allagamenti riguardano la quasi totalità delle coltivazioni presenti senza escluderne i fabbricati. Tutti i terreni allagati sono situati prevalentemente a valle della condotta “HI II” e in prossimità della stessa. In particolare si pone l'attenzione su un CP_2
tratto di condotta catastalmente distinto al foglio 51/A mappale 337, che risulta CP_2 completamente saturo di acqua”.
Il CTU incaricato, nel proprio elaborato peritale, prosegue illustrando le cause dell'allagamento sopra descritto.
Prima di procedere sul punto, tuttavia, il CTU, descrive le tecniche con le quali era stata realizzata la condotta “HI”: “…realizzata circa quarant'anni fa, è costituita da una trincea profonda all'incirca 4,5 metri. La tubazione in cemento ha un diametro di 1400 mm (1,40 metri) ed è poggiata su un letto di posa costituito da uno strato granulare drenante. …Il resto della trincea, intorno alla tubazione è stato successivamente riempito con materiale selezionato ben costipato. Al di sopra della suddetta tubazione si ha una copertura di terreno di rinterro in tout venant, di circa 1,50 metri di spessore…lo strato di posa in materiale granulare era stato realizzato proprio a causa di consistente pagina 3 di 14 presenza di circolazione idrica…e ragionevole pensare che la realizzazione della condotta abbia modificato la circolazione idrica sotterranea locale,…La trincea che ospita la condotta, per effetto stesso dei materiali impiegati nel riempimento e ben costipati e la presenza della stessa tubazionedi cemento, costituiscono di fatto una sorta di impedimento al naturale deflusso sotterraneo...Con buona probabilità parte delle acque di falda…sono state incanalate all'interno della trincea che ne ha intercettato il flusso ad essa perpendicolare e deviate lungo la stessa, percorrendo il letto di posa costituito dal materiale granulare. Evidenza di ciò si è riscontrata proprio a valle, lungo la condotta, in prossimità del pozzetto di scarico 198, a 70 metri dal quale da due vasche di calma, vi era consistente tracimazione di acqua nei terreni sottostanti. Dalla fine del 2010 fino a marzo 2011, è stata eseguita una campagna indagini condotta dell'Ente gestore per verificare l'integrità del tratto a cavallo del pozzetto di scarico 198 per circa 500 metri e cercare eventuali perdite che si è esplicitata con l'esecuzione di numerosi pozzetti esplorativi paralleli alla condotta atti a metterne a nudo anche la base. Ulteriori indagini con scavi sono state effettuate nei primi mesi del 2021 in prossimità del pozzetto di scarico
197 per un tratto d circa 300 metri (allegato 1 Comparsa di Costituzione – pagine da 4 a 7) CP_2
Almeno fino al 2012 questa situazione di “circolazione modificata” non ha prodotto evidenze apprezzabili nelle risalite della falda per effetto dello sbarramento della trincea a monte della condotta.
La movimentazione di porzioni consistenti di terreno (oltre 900 m3) in occasione degli scavi effettuati parallelamente alla condotta con il rimaneggiamento dei materiali a seguito dei rinterri, ha di fatto alterato gli assetti stratigrafici …E' con buona approssimazione ragionevole…pensare che allo sato attuale il sistema trincea – condotta – terreni rimaneggiati possa costituire un efficace sbarramento alle acqua di falda intercettate nel loro deflusso naturale, “costringendo” le stesse a risalire al piano campagna proprio in prossimità della condotta, immediatamente a monte di essa, e creando vie alternative ai deflussi con percorsi modificati, con conseguente allagamento delle zone limitrofe e dei terreni a valle…In questa sede non si può escludere la possibilità che alle acque di falda presenti non si aggiungano eventuali perdite idriche provenienti da altre condotte presenti a monte della zona allagata o dalla stessa condotta . CP_2
Come correttamente riportato dalla difesa dei ricorrenti, in buona sostanza, il CTU, nel proprio elaborato, riferisce che all'atto della costruzione della condotta del HI, e prima ancora al momento della sua progettazione, in considerazione della presenza di falde acquifere sotterranee, i tecnici progettisti, decisero di far poggiare l'intero manufatto, su un letto di materiale drenante, in modo da consentire alle falde sotterranee di poter passare ugualmente al di sotto della condotta.
pagina 4 di 14 Continua il CTU sostenendo che il sistema realizzato, fino al 2010, aveva funzionato perfettamente, se non per periodici e localizzati ristagni di acqua in corrispondenza di due vasche di troppo pieno.
Tuttavia, l'ente Gestore della condotta, alla fine del 2010, con l'intento di ricercare eventuali perdite o per altri motivi (essendo irrilevante accertare l'intenzione), dava il via ad imponenti lavori di scavo paralleli alla condotta, per una lunghezza di circa 500 metri una prima volta, e di 300 metri una seconda volta, per una profondità di 4,5 metri circa, così come riferito dall'Ente stesso nella propria CP_2
comparsa di costituzione e risposta.
Detti scavi, come riferisce il CTU, hanno determinato la distruzione e/o comunque il rimaneggiamento di quello strato drenante che i progettisti della condotta avevano fatto realizzare al fine di consentire alle falde sotterranee e/o all'acqua in generale di passare oltre la stessa, impedendo che questa diventasse una vera e propria diga.
Ed invero, come già riferito, a partire dal 2010, tutti i terreni che si trovavano a valle della condotta, hanno iniziato ad allagarsi, fino a divenire dei veri e propri acquitrini.
Il CTU, infine, non ha escluso (tra i fattori determinanti dell'allagamento della zona) la presenza anche di una perdita della condotta stessa.
Successivamente, a seguito di segnalazione in Procura da parte del Giudice istruttore nell'ambito di un procedimento ex art. 700 cpc promosso nell'anno 2015 da uno dei ricorrenti nel ricorso ex art. 669 bis c.p.c. sopra descritto, la Procura della Repubblica di Sassari, attraverso il Comando dei Carabinieri -
Nucleo Operativo Ecologico di Sassari, a seguito di indagini svolte in relazione ad una dispersione d'acqua in località “Paladacoddi, Li Casini – Almuzzeddu”, in agro di Sorso, in prossimità dell'acquedotto HI (procedimenti 4012/17 R.G.N.R. Mod. 1 del 07.06.2017 (Dott. Per_2
– Sost. e n. 1431/17 R.G.N.R. Mod. 21 del 23.11.2017 Dott. – , ha
[...] Parte_7 Pt_8
intimato all'Ente convenuto “di effettuare entro breve termine nuovi scavi nel punto individuato della fuoriuscita e, se necessari, anche nei terreni a monte, al fine di individuare e risolvere la problematica”.
Sono seguiti degli imponenti lavori di scavo (incarico la ditta DA ZI snc), in concomitanza dei quali si è interrotto il flusso di acqua che giorno e notte, ormai da anni, aveva invaso i terreni de quibus; i ricorrenti hanno appreso dell'avvenuta effettuazione di questi lavori mediante successiva richiesta di accesso agli atti dell'anno 2018.
Ciò che è emerso è che la ditta incaricata, in breve tempo, effettuava gli scavi, individuava e riparava la perdita ed in data 22.08.2018, certificava la conclusione dei lavori, a seguito dei quali si è
pagina 5 di 14 progressivamente assistito ad un prosciugamento dei terreni interessati, compreso quello degli odierni ricorrenti.
2) Con la presente vertenza (originariamente introdotta il 12.02.2021 con rito semplificato ex art. 702 bis cpc – poi convertito in rito ordinario – v. ordinanza del 10.03.2022) i ricorrenti chiedono la condanna di al risarcimento del danno patito per i dedotti allagamenti, secondo la CP_2
quantificazione già effettuata dal CTU e gli ulteriori danni createsi nel tempo, considerato il mancato risarcimento spontaneo da parte di nonostante le numerose diffide inviate a quest'ultima. CP_2
Hanno chiesto quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2051. Cod. Civ. dell' in persona del legale Controparte_3 rapp.te pro tempore - per l'effetto condannare, l' in persona del Controparte_3
legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle somme come meglio precisate al punto 4) dell'espositiva, pari complessivamente ad € 44.672,93, secondo i criteri stabiliti in sede in di ctu, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute come da documentazione contabile che si produce;
- Con vittoria di spese e competenze, ivi incluse quelle della procedura ex art. 696 bis c.p.c.”.
3) Con comparsa di costituzione e riposta del 28.05.2021, si è costituita in giudizio negando la CP_2
propria responsabilità per gli allagamenti;
ha precisato di aver realizzato numerosi scavi in zona a partire dal 2010 e che le condotte sono sempre risultate integre e che le giunzioni erano a tenuta
(secondo la sua prospettazione “la presenza dell'acqua evidenziata nel letto di posa della tubazione non proveniva dall'acquedotto, ma dal terreno a monte circostante”).
Ha dedotto che nell'ambito della CTU effettuata in sede di consulenza preventiva, il consulente non aveva potuto riscontrare la causa certa degli allagamenti, ma aveva presentato solo delle “ipotesi” che coinvolgevano CP_2
Inoltre, ha confermato di aver fatto ulteriori scavi a seguito del sollecito inoltrato dalla Procura nell'ambito delle indagini dell'estate del 2018: in particolare “venivano eseguiti ulteriori scavi sulla condotta dell'acquedotto HI II e nel terreno a monte della stessa, riscontrando ancora una volta la presenza di una venuta d'acqua dai terreni a monte dell'acquedotto; inoltre, in uno dei giunti, la cui integrità era stata verificata più volte nel corso delle ispezioni compiute negli anni precedenti, veniva riscontrata l'insorgenza di un'unica perdita idrica dovuta ad un guasto verificatosi sulla tubazione;
è stata, quindi, eseguita la riparazione del giunto”.
Ciò posto, ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione (quinquennale) del diritto al CP_2
pagina 6 di 14 risarcimento del danno;
nel merito, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in quanto la fonte degli allagamenti denunciati non sarebbe rintracciabile nelle condotte afferenti ad ed in ogni CP_2 caso la corresponsabilità dei soggetti danneggiati per “l'improvviso e mancato utilizzo da parte dei proprietari dei fondi delle acque delle vaschette a scopo irriguo”.
4) La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'effettuazione di nuova CTU (v. ordinanza del 3.10.2022: dispone procedersi al richiamo del ctu nominato in sede di ATP dott.ssa agr.
affinché la stessa, preso atto della documentazione versata in atti e nello Persona_1 specifico quella riguardanti i lavori effettuati sulla condotta in seguito all'ordine della Procura della
Repubblica di Sassari (doc.ti 7,8,9), possa confermare e/o precisare e/o modificare le proprie conclusioni, rassegnate nella perizia depositata nel procedimento ex art. 696 bis cpc e possa, inoltre, accertare e/o confermare i danni subiti dalla parte attrice e il loro ammontare) (relazione depositata il
15.11.2023).
All'udienza dell'11 aprile 2024 le parti hanno confermato le conclusioni come dai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
Parte convenuta eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno sul presupposto che i fatti si sarebbero verificati nel 2010 e che il Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. non può essere considerato “atto idoneo ad interrompere la prescrizione”.
L'eccezione è palesemente infondata pretestuosa, invero “La notificazione del ricorso per ATP in quanto “giudizio conservativo” produce, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione sino alla conclusione del procedimento, conclusione che coincide con il deposito della relazione peritale (cfr Cass. civ. n. 9066/2011, n. 17385/2007 e n. 11087/2000). Per la giurisprudenza prevalente, da tale momento (deposito della relazione peritale) ricomincia a decorrere il termine di prescrizione
(che fino a quel momento rimane sospeso).
Passando al merito, la domanda è fondata per i motivi che seguono.
Di recente la Corte di Cassazione con le ordinanze 2480, 2481, 2482 e 2482 del 2018 ha puntualizzato i principi che regolano la materia della responsabilità ex art. 2051 cc.
Ha quindi affermato nel solco delle decisioni della stessa Corte che “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano pagina 7 di 14 insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia - e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”
(tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761).
In primo luogo, occorre sottolineare come sia prevalente in dottrina e dominante nella giurisprudenza di legittimità la tesi della qualificazione della responsabilità ex art. 2051 cc come responsabilità oggettiva, nella quale non ha alcun ruolo la negligenza o, in generale, la colpa del custode.
Il dato testuale dell'art. 2051 cc prevede invero che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito» con prospettazione di due semplici elementi e precisamente che si tratti di un danno «cagionato» da una cosa e che questa sia una cosa che si «ha in custodia».
Riguardo alla connotazione del bene in custodia ha ritenuto la giurisprudenza che “il potere sulla cosa, per assurgere ad idoneo fondamento di responsabilità, deve manifestarsi come effetto. di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res, tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa stessa, di cui se ne abbia la disponibilità materiale” (Cass. n.
22839/2017 ) ciò in considerazione del fatto che solo detta signoria può attivare, o meglio rendere materialmente estrinsecabile, il dovere di precauzione normalmente collegato direttamente alla disponibilità di una cosa che entra in contatto con altri consociati. Più precisamente si può ritenere che solo detta disponibilità materiale consenta l'adozione di condotte specifiche per impedire, per quanto possibile, che eventuali cause prevedibili dei danni derivabili dalla cosa in custodia siano poi in grado di sviluppare la loro potenzialità efficiente.
Con riferimento al profilo della causazione del danno occorre premettere i principi elaborati dalla
Giurisprudenza a decorrere dalle decisioni delle Sezioni Unite del 2008 (nn. 576 ss dell'11.1.2008) con le quali si enunciava che alle ipotesi di causalità materiale che si verificano nell'ambito della responsabilità extracontrattuale devono essere applicati i principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., con la conseguenza che un evento deve essere considerato causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigoroso principio posto dall'art. 41 cod. pen., in virtù del quale, se pagina 8 di 14 la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in virtù del quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Sempre in ambito di rapporto causale deve darsi rilievo a quelle cause che appaiano, con una valutazione effettuata ex ante, idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata anche detta della c.d. regolarità causale. Quest'ultimo principio, a sua volta, determina come conseguenza normale imputabile quella che secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose generata da un evento originario, che ne costituisce l'antecedente necessario. Rilevavano a riguardo le
Sezioni Unite che , la sequenza costante deve essere prevedibile non da un punto di vista soggettivo, cioè da quello dell'agente, ma in base alle regole statistiche o scientifiche e quindi per così dire oggettivizzate in base alla loro preponderanza o comune accettazione, dal quale consegue un giudizio di non improbabilità del verificarsi dell'evento in base a principi e criteri di ragionevolezza.
Siffatti enunciati principi portano a concludere che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile, con l'ulteriore conseguenza che l'imprevedibilità, da un punto di vista oggettivo, comporta anche la non evitabilità dell'evento. Queste conclusioni vanno poi applicate alla peculiare fattispecie del «danno cagionato dalle cose in custodia»; e come detto l'assenza di specificazioni nella norma comporta che il danno rilevante, del quale il custode può essere responsabile, prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa ovvero dotata di intrinseco dinamismo oppure no.
Ciò comporta che la fattispecie possa comprendere, dando luogo alla responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc, una pluralità potenzialmente indefinita di situazioni sotto i relativi profili sia con riferimento al ruolo nella sequenza causale, sia nei casi in cui la cosa è del tutto inerte e nella quale l'interazione del danneggiato è indispensabile per la produzione dell'evento e sia nell'ipotesi in cui la cosa, per il suo intrinseco dinamismo, svolge un ruolo sempre maggiore di interazione con la condotta umana, fino a diventare una causa determinate ipotesi preponderante od esclusiva, rendendo l'apporto causale della condotta dell'uomo ininfluente.
Quando poi le caratteristiche intrinseche della cosa custodita occorre sottolineare con particolare pagina 9 di 14 riferimento alla sua idoneità a causare situazioni di probabile danno (pericolosità) sia le fattispecie in cui la cosa non presenta rischi derivanti dall'interazione con l'uomo, sia quelle in cui il funzionamento o lo stesso modo di essere comporti di per se stesso, per le modalità sue proprie, il rischio (cioè, la probabilità ragionevole) di una conseguenza dannosa per il soggetto che viene in contatto con la cosa custodita.
A siffatta complessiva ricostruzione la giurisprudenza di legittimità fa conseguire in capo al danneggiato il solo onere di provare il nesso causale tra la cosa e il danno con l'effetto che se la cosa oggetto di custodia ha avuto un ruolo nella produzione, il danneggiato può limitarsi alla allegazione e alla prova di detto aspetto. Mentre è posto a carico del custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile.
Su detto punto, la Corte di Cassazione con l'ord. n. 25837/2017, ha puntualizzato che il caso fortuito attiene a ciò che non può prevedersi, mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi, giungendo a ritenere, all'esito dell'esame del ruolo della condotta del danneggiato, che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo se la stessa sia stata colposa e non poteva essere prevedibile da parte del custode.
Ha ulteriormente completato la Corte con la sentenza n.2480/2018 che “In effetti, può senz'altro convenirsi che, per «caso fortuito» idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno, ai fini della peculiare responsabilità disegnata dall'art. 2051 cod. civ., va generalmente inteso quel fattore causale, estraneo alla sfera soggettiva, che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (fattore N causale comprensivo anche del fatto del terzo o, in via descrittiva ed a seconda dei casi, della colpa del danneggiato): purché esso abbia, in applicazione dei principi generali in tema di causalità nel diritto civile, efficacia determinante dell'evento dannoso”.
Pertanto, anche il caso fortuito (oggettivo e valutato ex ante) va allora inquadrato in questo contesto: e l'imprevedibilità va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento, benché non anche come sua impossibilità, mentre l'eccezionalità è qualcosa di più pregnante dell'improbabilità (quest'ultima in genere intesa come probabilità inferiore alle cinquanta probabilità su cento), dovendo identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come
«normale», vale a dire entro margini di oscillazione - anche ampi - intorno alla media statistica, che escludano i picchi estremi, se isolati, per identificare valori comunemente accettati come di ricorrenza pagina 10 di 14 ordinaria o tollerabile e, in quanto tali, definibili come ragionevoli.
Su queste premesse, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc.
Tanto premesso in diritto, incombeva in capo ai ricorrenti, in primo luogo, dare la prova del nesso di causalità tra il bene oggetto di custodia e l'evento che gli ha causato il danno.
Ebbene, il Tribunale ritiene che i ricorrenti abbiano adempiuto a tale onere probatorio, dando prova delle più probabili cause dell'allagamento, imputabili a responsabilità di CP_2
In particolare, come correttamente rilevato in sede di comparsa conclusionale dalla difesa dei ricorrenti, dalla lettura della consulenza del 2014 effettuata nel contraddittorio delle parti (e quindi pienamente utilizzabile nel presente procedimento) nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. emerge un dato certo e un dato probabilistico.
Il dato certo è che la consistente campagna di scavi condotta dall' a partire dal 2010, ha CP_2 determinato la distruzione del piano di posa della condotta “HI”, ovvero di quello strato drenante progettato e realizzato per consentire alle falde acquifere sotterranee di passare al di sotto del manufatto.
Il dato probabilistico riguarda le cause vere e proprie (da porsi come concause sul piano dell'accertamento della causalità dell'evento) dell'allagamento che ha interessato i terreni dei ricorrenti;
sul punto il CTU ha indicato due possibilità:
1 - la distruzione del tratto drenante impediva alle acque di falde di passare al di sotto della condotta creando di fatto un tappo e/o una diga e, conseguentemente lo sversamento dell'acqua nei terreni limitrofi;
2 - non si poteva escludere una perdita della condotta.
Il secondo fattore è rimasto un fattore ipotetico / probabilistico perché il CTU nell'ambito degli accertamenti del 2014 non ha avuto la possibilità di verificarlo concretamente;
si legge nella relazione:
“a causa della situazione di criticità del terreno non è stato possibile accertare alcunchè: “La situazione di criticità rilevata con gli scavi non ha consentito di verificare la presenza di eventuali perdite nella condotta. La stessa operazione di scavo, infatti, è stata ripetuta circa trenta metri dal primo sondaggio, in un punto ritenuto più asciutto, senza comunque riuscire ad effettuare i sondaggi come preventivato e constatando che un tratto di condotta si trovi in condizioni di precaria stabilità” (il ricorrente ha specificato che in tale contesto l'escavatore era stato fatto giungere sul posto, ma è letteralmente pagina 11 di 14 sprofondato nel fango e solo dopo alcuni giorni, grazie all'intervento di una gru è stato liberato).
Ebbene, valutate entrambe queste possibilità (che non si pongono in antitesi, ma anzi in correlazione), la responsabilità dell'allagamento è sicuramente da attribuire all'Ente resistente, autore, attraverso l'imponente campagna di scavi del 2010, della distruzione del sistema condotta-trincea, che ha rappresentato un antefatto che si pone in stretta correlazione causale con il successivo allagamento della zona.
Tale interpretazione risulta confermata dai lavori effettuati da nel 2018 a seguito del sollecito CP_2
della Procura, in quanto in tale sede era emersa (con certezza) l'esistenza di una perdita nella condotta, proprio nel punto in cui da anni vi era un accumulo di acqua, tanto è vero che a seguito della riparazione l'allagamento è cessato del tutto;
tale evenienza permette di rafforzare quanto sostenuto dai ricorrenti e quanto emerso in sede di consulenza preventiva in ordine alle cause degli allagamenti come sopra descritte (ciò è affermato anche dal CTU nell'integrazione di perizia disposta nel presente procedimento).
Incombeva, per contro, ad (parte convenuta) la prova contraria e precisamente che il fenomeno CP_2 dell'allagamento si fosse verificato per un fatto riconducibile o al caso fortuito o alla forza maggiore;
prova che non è stata raggiunta in giudizio.
Parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio anche con riferimento al quantum del danno subito
(danneggiamento di un oliveto, un vigneto, un orto familiare ormai inutilizzabili – attraverso la stima del costo del ripristino del terreno e delle colture arboree).
Ciò sia attraverso la produzione in giudizio della consulenza di parte del dott. (agli atti) e sia Per_3
alla luce dei risultati della consulenza espletata nel procedimento di consulenza tecnica preventiva r.g.
405/2014, sia, infine, attraverso l'espletamento della ctu nel presente giudizio (per tutti i documenti appena citati si rimanda alla lettura dei documenti, dove sono indicate le singole poste di danno e i criteri di calcolo – condivisi dal Tribunale), la quale ha attualizzato il danno quantificandolo in complessivi € 43.352,34.
Sull'importo indicato, trattandosi di debito di valore, dovranno essere computati gli interessi compensativi, al tasso legale, calcolati secondo il criterio indicato nella nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dalla data di emersione del danno (da identificare con la data di deposito della relazione tecnica d'ufficio nel procedimento r.g. 405/2014) a quella della pubblicazione della presente sentenza;
operata con la liquidazione giudiziale del danno la conversione pagina 12 di 14 del debito di valore in debito di valuta, da ultimo, spettano alla danneggiata gli ulteriori interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c. dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
A ciò si aggiunga il risarcimento del danno patrimoniale, come quantificato nella memoria conclusionale pari a € 2.236,07 (come da ricevute allegate al doc. 15) oltre ad € 255,00 (v. fattura del
CTP Dott. – allegata al doc. 17 – costo indicato con la memoria ex art. 183 Persona_4
comma 6 n. 2 cpc), oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1282 c.c. decorrenti dalla data di ogni pagamento al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività in concreto svolta dal difensore (secondo i parametri del DM 55/2014 e succ. mod.: per la consulenza tecnica preventiva: Competenza: procedimenti di istruzione preventiva;
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000; valori medi per tutte e tre le fasi;
Per il procedimento ordinario: Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
valore della controversia da 26.000,00 a 52.000 euro, valori medi per tutte e quattro le fasi;
maggiorazione del 30% per la pluralità delle parti aventi la stessa posizione processuale); parimenti le spese della CTU effettuata nel procedimento della consulenza tecnica preventiva e della CTU effettuata nel presente procedimento (liquidata con decreto del
11.04.2024) seguono la soccombenza e devono essere messe definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità ex artt. 2051 cc di (C.F. ) per i danni CP_1 P.IVA_1
subiti dalla parte attrice come descritti in parte motiva e per l'effetto condanna (C.F. CP_1
) al pagamento (a titolo di risarcimento del danno) a favore di parte attrice della somma di P.IVA_1
€ 43.352,34 oltre rivalutazione e interessi come specificato in parte motiva e (a titolo di rimborso) della somma di € 2.491,07 oltre interessi come specificato in parte motiva;
- condanna (C.F. ) alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte CP_1 P.IVA_1
attrice liquidate in € 3.056,00 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e
C.p.a. per la fase processuale della consulenza tecnica preventiva e in € 9.900,80 oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a. per la fase processuale del presente giudizio di merito, oltre rimborso del contributo unificato di iscrizione a ruolo per entrambi i procedimenti;
- pone le spese della CTU effettuata nel procedimento della consulenza tecnica preventiva e della CTU
pagina 13 di 14 effettuata nel presente procedimento a carico di (C.F. CP_1
Sassari, il 23 luglio 2024
Il Giudice
Marta Guadalupi
). P.IVA_1
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