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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/03/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1418/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1418/2023 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATI Parte_1 C.F._1
STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA DEL CANE 7, 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. DONATI STEFANIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NI NA CP_1 C.F._2
LI, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ORTI 40137 BOLOGNA presso il difensore avv.
NI NA LI
CONVENUTA
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso:
pagina 1 di 12 ATTORE: come da foglio di precisazione delle conclusioni, depositato il 12.11.2024;
CONVENUTA: come da comparsa di costituzione depositata il 7.10.2023; inoltre, con riferimento alla richiesta di rateizzazione della somma di 4.800 euro, dovuta a titolo di contributo per il mantenimento della prole dal momento in cui il padre lasciò la casa coniugale sino al primo pagamento in forza di provvedimento presidenziale, precisa che la rateizzazione non era stata concordata in sede di separazione consensuale e che i pagamenti parziali mensili effettuati dall'attore non sono stati di importo costante e che, in ogni caso, non era specificato quale causale avessero le maggiori somme rispetto agli 800 euro versati a titolo di mantenimento ordinario (400 euro mensili per ciascun figlio).
PM: “nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.02.2023, l'attore Avvocato del Foro di Bologna, ha Parte_1
introdotto il presente giudizio chiedendo “la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la modifica delle condizioni economiche di mantenimento dei figli stante l'impossibilità a farvi fronte”, nonché la rimodulazione delle condizioni di frequentazione dei figli stabilite nella sentenza di separazione giudiziale, pronunciata su conclusioni congiunte.
L'attore ha infatti allegato e prodotto sentenza di separazione giudiziale emessa dal Tribunale di
Bologna n. 2638 del 12.12.2019, con la quale venivano recepiti gli accordi raggiunti dalle parti di cui al verbale di udienza del 27.11.2019; accordi relativi anche alle questioni economiche oggetto del presente giudizio.
Con riferimento a queste ultime, l'attore ha chiesto la riduzione del contributo per il mantenimento ordinario dei figli da 800,00 euro mensili, di cui 400,00 euro per ciascun figlio, alla minor somma di euro 400,00 mensili, di cui 200,00 euro per ciascun figlio, giustificando tale richiesta sulla base di una diminuita capacità economica dovuta sia alla nascita di un terzo figlio, il 16.11.2016, sia alla Per_1
asserita riduzione reddituale verificatasi con costanza a partire dal 2020.
In aggiunta alla richiesta di riduzione, rectius dimezzamento, del mantenimento ordinario in favore della prole, il ricorrente ha chiesto anche la rateizzazione della somma di euro 4.800,00 dovuta per il mantenimento dovuto - e non ancora pagato - per i sei mesi intercorsi tra l'abbandono della casa familiare da parte del ricorrente stesso e il provvedimento giudiziario che stabiliva il quantum debeatur per il mantenimento, proponendo il versamento di ulteriori 50,00 euro mensili in aggiunta alla somma di 800,00 euro versati a titolo di mantenimento ordinario, prevedendo così di estinguere l'intero debito con 96 rate totali.
pagina 2 di 12 Si è costituita la convenuta, impiegata a tempo indeterminato per la , CP_2 Controparte_3
con comparsa di risposta depositata in data 9.05.2023, con la quale ha chiesto il rigetto di tutte le domande di controparte, ad eccezione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cui invece ha aderito.
Con riferimento alla rimodulazione delle condizioni di frequentazione dei figli da parte del padre, ha osservato che, nonostante le richieste del ricorrente siano apparentemente ordinarie, nel caso concreto non possono trovare applicazione, stante la totale assenza di qualsivoglia relazione fra padre e figli, già da diversi anni.
Sulla richiesta di modifica delle condizioni economiche, poi, la convenuta ha eccepito l'infondatezza delle giustificazioni addotte dal ricorrente, allegando in primo luogo che il terzo figlio era già Per_1
nato da diversi anni al momento del raggiungimento dell'accordo di separazione alle condizioni poi recepite col provvedimento del Tribunale e di cui oggi è chiesta la modifica e, in secondo luogo, che non vi è prova di una stabile e costante riduzione del reddito di quanto piuttosto una Pt_1 oscillazione nel corso degli anni, da ritenersi fisiologica in ragione dell'attività di libero professionista svolta da quest'ultimo.
Anzi, nelle more del giudizio era venuto a mancare il padre del ricorrente, che, pertanto, sarebbe divenuto comproprietario, unitamente alla madre e alle sorelle coeredi, di diversi immobili siti in
Bologna, vedendo quindi un accrescimento del proprio patrimonio e della propria capacità reddituale.
Per quanto concerne la richiesta di rateizzazione della somma di 4.800 euro per le mensilità arretrate relative al mantenimento ordinario, infine, la convenuta ne ha chiesto il rigetto e il contestuale ordine di pagamento immediato.
***
Tanto premesso, si precisa che il ricorrente e la resistente hanno Parte_1 CP_2
contratto matrimonio con rito concordatario il 12.10.2002 (doc. 2 del ricorso) e dal loro matrimonio sono nati i figli in data 17.08.2004, e in data 19.10.2006. Persona_2 Persona_3
A seguito di ricorso per la separazione giudiziale, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, che veniva integralmente recepito così come personalmente confermato dalle parti all'udienza del 27.11.2019 e, in data 06.12.2019 il Tribunale ha emesso sentenza definitiva n.
2638/2019, pubblicata in data 12.12.2019 (doc. 5 del ricorso), con la quale si disponeva:
“
1- dispone l'affidamento congiunto dei figli minori e , nati a Bologna rispettivamente il Per_2 Per_3
17.8.2004 e il 19.10.2006 in capo ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi in capo a CP_2
pagina 3 di 12
2- assegna la casa coniugale, sita in Bologna, via Passarotti n. 40, alla madre quale proprietaria della stessa e genitore collocatario dei minori e;
Per_2 Per_3
3 - prevede il diritto/dovere del padre di vedere e frequentare i figli un pomeriggio infrasettimanale nonché a fine settimana alternati, restando inteso che, stante l'età della prole, le modalità e la tempistica saranno oggetto di accordo diretto figli/padre; ugualmente e si accorderanno Per_2 Per_3
direttamente e liberamente con (anche in relazione agli impegni lavorativi e/o Parte_1 scolastici dell'uno e/o degli altri), quanto a tempistica e modalità in relazione alle festività (natalizie, pasquali, ecc..) ed alle vacanze estive;
- stabilisce che concorra nel mantenimento ordinario dei figli corrispondendo alla Parte_1 signora l'importo annuo di euro 9.600,oo (nove mila sei cento euro), da versarsi in ratei CP_2
mensili anticipati di euro 800 (ottocento euro), da intendersi quantificato in euro 400 (quattro cento euro) per ciascun figlio, da versarsi sul conto corrente intestato alla moglie, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno dalla stessa indicate, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
resta inteso essere il suddetto importo da annualmente rivalutarsi secondo indici Istat, da computarsi sulla somma così come di anno in anno via via rivalutatasi e con primo scatto di rivalutazione decorrente dal novembre 2020,
- stabilisce altresì che il padre concorra nella misura del 50% alla corresponsione/rimborso delle spese straordinarie sostenute o da sostenersi a beneficio dei minori secondo quanto stabilito dal
“Protocollo sulle Spese Straordinarie nei procedimenti in materia familiare” datato 9.8.2017 e adottato dal Tribunale adito, che di seguito viene testualmente riportato:
- spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise tra i genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e per i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreative-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc..), non offre tempestive alternative modalità; c) spese necessarie
pagina 4 di 12 per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasposto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza.
II] spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare
l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o email), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o email) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi
.II] Modalità di rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente alla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi
i genitori nella stessa quota proporzionale di riparti delle spese straordinarie.
- dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente autonome e di non aver nulla a pretendere
l'un l'altra a titolo di reciproco mantenimento;
- dà atto che l'importo ancora dovuto a titolo di contributo paterno nel mantenimento pregresso dei figli per un importo complessivo di € 4.800 (quattromila ottocento euro) - da intendersi in particolare quale somma riconducibile al sostentamento della prole per 6 mesi ovvero dal momento in cui il padre ha lasciato la casa coniugale sino al versamento della prima mensilità di assegno di cui al provvedimento presidenziale (€ 800 x 6) - sarà da corrisposto alla madre Parte_1
anticipataria secondo la concreta modalità di versamento che sarà in forma scritta concordata tra le parti e dunque anche in forma rateale, purché il saldo dell'intera somma avvenga entro e non oltre la data del 31.12.2020; resta ugualmente inteso che le parti regoleranno successivamente, in autonomia e in forma scritta - purché entro il 31.12.2019 -, la divisione/restituzione di mobilio e delle suppellettili ancora nella disponibilità dell'uno e/o dell'altra. Per effetto e in conseguenza di tali adempimenti da parte di la madre procederà al ritiro dell'esposto (e/o segnalazione dell'intervenuto Parte_1
pagina 5 di 12 adempimento) dalla stessa presentato avanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna a fronte della mancata contribuzione paterna.
- Spese legali compensate tra le parti.”
All'udienza presidenziale del 19.5.2023 sono comparse le parti personalmente e, interrogate liberamente dal Giudice, hanno fatto presente quanto segue.
La difesa del ricorrente ha allegato che il padre del Sig. è deceduto il 30 settembre 2022 e Pt_1
nonostante gli eredi abbiano proceduto a fare la dichiarazione di successione non era ancora stata fatta l'accettazione dell'eredità, in quanto la stessa appariva gravata da una cospicua passività, di oltre
70.000,00 euro, per imposte e canoni di locazione e spese condominiali non pagate;
tali passività, peraltro, non risulterebbero dalla dichiarazione di successione, ma sarebbero emerse dal cassetto fiscale, divenuto visibile solo dopo la presentazione della dichiarazione di successione stessa.
Sul rapporto con i figli, ha allegato che lo stesso si sarebbe interrotto all'inizio della pandemia, poiché i genitori si trovavano in disaccordo sull'opportunità di vaccinare o meno i figli;
anzi, il ricorrente ha lamentato che la convenuta abbia fatto vaccinare entrambi i figli nonostante il proprio dissenso.
In risposta a tali affermazioni, la difesa della convenuta ha eccepito che in realtà già all'inizio della pandemia il padre aveva rari rapporti con i figli e tale situazione non è dovuta al disaccordo dei genitori in merito all'obbligo vaccinale, bensì è da imputarsi al disinteresse del ricorrente stesso nei confronti della prole.
Le parti, infine, stante l'impossibilità di conciliarsi, si sono riportate ai rispettivi atti.
All'esito, con ordinanza presidenziale in pari data, il Giudice ha disposto la conferma delle condizioni di separazione, rinviando all'udienza del 17 ottobre 2023 per la comparizione delle parti a mezzo dei difensori, la trattazione del procedimento e l'eventuale precisazione delle conclusioni in relazione alla sola domanda sul vincolo.
In tale udienza, le difese hanno chiesto pronunciarsi sentenza sul vincolo e rimessione in istruttoria con assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza 2093/2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa sul ruolo con assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 4.06.2024, sono state assunte le prove ammesse.
In particolare, il ricorrente si è sottoposto a interrogatorio formale relativamente ai capitoli di prova di cui alla memoria n. 2 della convenuta:
“1) Vero che le unità immobiliari di seguito identificate, facenti parte del complesso sito in Bologna,
Via Fondazza n. 21 sono concessi in locazione a terzi?
pagina 6 di 12 Trattasi degli immobili identificati al NCEU del Comune di Bologna al Foglio 204 - Part. 238 - Sub 21
(cat. C/2), Sub 19 (Cat. C/2), Sub. 16 (Cat. A/4, mq 25) e Sub. 3 (Cat. A/4, mq 25),
Indichi il signor il nominativo dei locatari delle singole unità e l'importo del canone versato Pt_1 da ciascuno di essi”.
Sul punto, il ricorrente ha affermato che solo un immobile era locato all'epoca, per un canone di circa
168 euro, canone che comunque era percepito dalla propria madre, mentre gli altri immobili non erano locati in quanto presentavano irregolarità urbanistiche da sanare prima di poter procedere alla loro locazione.
Con riferimento al secondo capitolo di prova, “2) Vero che le seguenti cartelle esattoriali - n. 020
2023 00140628 18000 (Ruolo consegnato 06 marzo 2023) per omesso versamento di IVA e IRPEF relative all'anno 2018, emessa per complessivi € 27.027,20; - n. 020 2022 00296 190 08000 (Ruolo consegnato 25.12.22) per omesso pagamento dei contributi dovuti alla negli anni 2016- CP_4
2017 e 2018 emessa per complessivi € 20.222,84 sono state saldate?”, il ricorrente ha rappresentato che dette cartelle esattoriali non sono state saldate, ma sono state rateizzate e sono in corso di pagamento secondo il piano di ammortamento comunicato dalla Agenzia delle Entrate. Tuttavia, nelle more, ne sarebbero sopraggiunte di ulteriori.
All'udienza del 12.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c.
Le domande dell'attore non possono essere accolte.
Deve infatti ragionevolmente ritenersi che, rispetto all'epoca della separazione, i figli, nati rispettivamente in data 17.08.2004 e in data 19.10.2006, negli ultimi cinque anni Per_2 Per_3 abbiano visto aumentare le loro esigenze di mantenimento, essendo, fra l'altro, divenuti entrambi maggiorenni. La crescita della prole, infatti, tipicamente implica anche ulteriori necessità, dovute allo sviluppo relazionale e sociale, necessità che meritano riconoscimento e tutela, anche attraverso una maggiorazione del contributo economico di mantenimento.
Si osserva, peraltro, che la somma di 800,00 euro mensili è stata individuata in sede di separazione tenendo conto del mantenimento diretto posto a carico del padre co-affidatario, mentre, come emerso nel presente procedimento, nella realtà dei fatti il padre non ospita presso di sé i figli e da Per_2 Per_3
diversi anni.
Inoltre, come già osservato con l'ordinanza presidenziale, le giustificazioni addotte a fondamento della richiesta di riduzione da parte del ricorrente sono, in realtà, infondate.
Infatti, il figlio avuto dalla nuova compagna, che certamente merita la medesima tutela riconosciuta ai fratelli, era già nato da tre anni all'epoca del raggiungimento dell'accordo di separazione poi recepito pagina 7 di 12 nel provvedimento del Tribunale. La nascita del terzo figlio non rappresenta quindi una sopravvenienza tale da giustificare una modifica delle condizioni economiche stabilite con la sentenza di separazione, poiché già da tre anni il ricorrente era divenuto padre per la terza volta e, in occasione del raggiungimento degli accordi con la convenuta, era pienamente in grado di considerare le necessità economiche del figlio e parametrare di conseguenza il contributo economico per il mantenimento Per_1
degli altri due figli in sede di conciliazione.
Quanto alla seconda giustificazione addotta per la richiesta di riduzione del mantenimento ordinario, cioè l'asserita riduzione dei redditi dell'attore, si osserva che tale riduzione non emerge da alcuno dei documenti prodotti dalla parte. La documentazione in atti, invero, non permette di apprezzare quella riduzione di capacità reddituale che, per costante giurisprudenza, per giustificare la riduzione del contributo di mantenimento ordinario in favore della prole, deve presentare il carattere della stabilità.
Dalle prove documentali, infatti, si evince che il ricorrente ha conseguito: nel 2015 (dichiarazione del
2016, doc. 8 ricorso) un reddito complessivo lordo pari a 21.461,00 euro, con un reddito netto di
18.845,00 euro;
nel 2016 (dichiarazione del 2017, doc. 9 ricorso) un reddito complessivo lordo pari a
33.603,00 euro, con un reddito netto di 24.994,00; nel 2017 (dichiarazione del 2018, doc. 10 ricorso) un reddito complessivo lordo di 25.283,00 euro, con un reddito netto pari a 20.455,00 euro;
nel 2018
(dichiarazione del 2019, doc. 12 ricorso) un reddito complessivo lordo di 49.714,00, con un reddito netto pari a 34.428,00 euro;
nel 2019 (dichiarazione del 2020, doc. 13 ricorso) un reddito complessivo lordo 21.444,00, con un reddito netto pari a 17.807,00 euro;
nel 2020 (dichiarazione del 2021, doc. 14 ricorso) un reddito complessivo lordo di 29.127,00, con un reddito netto pari a 22.723,00; nel 2021
(dichiarazione del 2022, doc. 15 ricorso) un reddito complessivo lordo di 12.933,00 euro, con un reddito netto pari a 12.039,00; nel 2022 (dichiarazione del 2023, deposito 27.05.2024) un reddito complessivo lordo di 42.780,00 ed un reddito netto pari a 30.165,00 euro;
nel 2023 (dichiarazione del
2024, deposito 31.10.2024) un reddito complessivo lordo pari a 40.421,00, con un reddito netto di
28.348,00 euro.
Emerge in maniera chiara che il reddito netto medio degli ultimi tre anni, pari a 23.517,00 euro, non è significativamente inferiore a quello dei tre anni antecedenti l'accordo di separazione, pari a 25.839,00 euro. Anzi, le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022 e 2023 dimostrano semmai un'inversione di tendenza, in quanto evidenziano un nuovo aumento della capacità reddituale del ricorrente.
Quanto alla successione paterna, aperta in data 30.06.2022, si osserva che le lamentate passività dell'eredità del de cuius, diversamente da quanto prospettato da parte attrice, non sono rilevanti ai fini del presente giudizio. Anche volendo ammettere l'esistenza di passività gravanti sull'asse ereditario in termini tanto ingenti così come prospettati dal ricorrente, tali passività non determinano in ogni caso un pagina 8 di 12 depauperamento di quest'ultimo, a cui l'ordinamento riconosce la tutela dell'accettazione con beneficio d'inventario, garantendogli così di non subire conseguenze patrimoniali negative dalla eventuale insufficienza delle poste attive dell'eredità per far fronte ai debiti gravanti sulla stessa. Non è ravvisabile, pertanto, nemmeno in questa ipotesi una situazione di sopravvenienza tale da giustificare la richiesta di riduzione del mantenimento ordinario in favore dei figli e . Per_2 Per_3
Quanto ai redditi della convenuta, in base alla documentazione dalla stessa prodotta, emerge che nel
2019 ha percepito un reddito netto pari a 18.242,00 euro;
nel 2020 un reddito netto pari a 18.851,00 euro;
nel 2021 un reddito netto pari a 18.625,00 euro;
nel 2022 un reddito netto pari a 19.070,00 euro e nel 2023 un reddito netto pari a 20.137,00 euro.
Si osserva pertanto che la convenuta, impiegata a tempo indeterminato per la , Controparte_3
presenta una situazione reddituale stabile, che registra un miglioramento lieve, solo in ragione del minimo aumento di retribuzione in ragione della maturata anzianità di servizio. Quanto alla domanda di rateizzazione degli arretrati, con la sentenza di separazione il Tribunale aveva preso atto del seguente accordo fra le parti: “- dà atto che l'importo ancora dovuto a titolo di contributo paterno nel mantenimento pregresso dei figli per un importo complessivo di € 4.800 (quattromila ottocento euro) - da intendersi in particolare quale somma riconducibile al sostentamento della prole per 6 mesi ovvero dal momento in cui il padre ha lasciato la casa coniugale sino al versamento della prima mensilità di assegno di cui al provvedimento presidenziale (€ 800 x 6) - sarà da corrisposto alla Parte_1
madre anticipataria secondo la concreta modalità di versamento che sarà in forma scritta concordata tra le parti e dunque anche in forma rateale, purché il saldo dell'intera somma avvenga entro e non oltre la data del 31.12.2020;
Di fatto, ciò che è accaduto è che il ricorrente, che avrebbe dovuto versare l'intera somma entro il
31.12.2020, è inadempiente e la domanda presentata con il ricorso odierno rappresenta un riconoscimento di debito. Nelle more del processo, inoltre, è emerso che il Sig. ha iniziato ad Pt_1
effettuare pagamenti parziali in favore della convenuta, mediante il versamento di somme aggiuntive rispetto a quelle dovute a titolo di mantenimento ordinario, per un totale, al momento della precisazione delle conclusioni, di euro 1.620, su 4.800 dovuti;
circostanza non contestata da controparte.
Sul punto, tuttavia, si evidenzia che la domanda di rateizzazione presentata dal ricorrente rappresenta una richiesta di modifica di una pattuizione intervenuta fra le parti, della quale il Tribunale ha, con la sentenza di separazione, solamente preso atto, in quanto attinente al contenuto non necessario della pronuncia. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che “l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere una pluralità di pattuizioni, oltre a quelle che integrano il suo contenuto imprescindibile. Viene, in particolare, operata
pagina 9 di 12 la distinzione tra contenuto essenziale (o necessario) degli accordi di separazione, collegato direttamente al rapporto matrimoniale, e contenuto eventuale (o accessorio) degli stessi, collegato in via soltanto estrinseca con i patti principali. In quest'ultimo caso, si tratta di negozi che non hanno causa nella separazione personale dei coniugi, risultando semplicemente “occasionati” dalla separazione medesima (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24321 del 22/11/2007) [...] 8.2. Ben possono, le dette pattuizioni – quelle aventi causa concreta nella separazione (volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione) e quelle aventi mera occasione nella separazione (finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate) –, coesistere nello stesso atto, ma la relativa disciplina giuridica è profondamente diversa, poiché gli accordi che disciplinano il contenuto necessario della separazione possono essere revocati e modificati ai sensi dell'art. 710 c.p.c. (nella specie applicabile ratione temporis, poi sostituito dall'attuale art. 473 bis.29. c.p.c.) e, con riguardo ai coniugi, sono destinati ad essere superati dalla pronuncia di divorzio, che reca con sé nuove condizioni correlate all'acquisto del nuovo status, mentre gli accordi semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e sono sottratti alla statuizione del giudice del divorzio, che non può revocarli o modificarne il contenuto (cfr. sulla diversità di disciplina, Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 24687 del 11/08/2022)” (cfr. Cass. Ord. 20034/2024).
Nel caso di specie, è vero che la somma di 4.800,00 euro è dovuta dal ricorrente in favore della convenuta a titolo di mantenimento, ma la domanda di modifica non attiene né al titolo né alla quantificazione del debito – si è detto che il ricorso stesso vale quale riconoscimento del debito - bensì alla mera modalità esecutiva del pagamento, qualificandosi pertanto come contenuto accessorio e non necessario. Da ciò deriva che, in conformità agli insegnamenti della Suprema Corte, la domanda va ricondotta alla disciplina propria dei negozi giuridici, sottratta “alla statuizione del giudice del divorzio, che non può revocarli o modificarne il contenuto”. Pertanto, non essendovi il consenso della convenuta alla modifica della modalità di pagamento dei 4.800,00 euro dovuti a titolo di mantenimento arretrato, la domanda di rateizzazione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei valori medi per tutte le fasi, tranne che per la fase decisoria per la quale va liquidato il valore minimo, dato che la convenuta non ha depositato memoria di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 10 di 12 1 – dà atto che i figli hanno raggiunto la maggiore età nelle more del presente giudizio, e pertanto non sussistono più i presupposti affinché il Tribunale si pronunci circa il loro affidamento e il calendario di permanenza con i genitori, ma si dà atto che continuano a vivere con la madre e che non sono economicamente autosufficienti;
2 – respinge la richiesta di riduzione del contributo di mantenimento ordinario in favore dei figli, confermando quanto stabilito con la sentenza di separazione, e cioè che concorra nel Parte_1 mantenimento ordinario dei figli corrispondendo alla signora l'importo annuo di euro CP_2
9.600,oo (nove mila sei cento euro), da versarsi in ratei mensili anticipati di euro 800 (ottocento euro), da intendersi quantificato in euro 400 (quattro cento euro) per ciascun figlio, da versarsi sul conto corrente intestato alla signora a mezzo di bonifico bancario alle coordinate bancarie che CP_2
saranno dalla stessa indicate, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
resta inteso essere il suddetto importo da annualmente rivalutarsi secondo indici Istat, da computarsi sulla somma così come di anno in anno via via rivalutatasi e con primo scatto di rivalutazione decorrente dal novembre 2020;
3 – conferma altresì che il padre concorra nella misura del 50% alla corresponsione/rimborso delle spese straordinarie sostenute o da sostenersi a beneficio dei minori secondo quanto stabilito dal
“Protocollo sulle Spese Straordinarie nei procedimenti in materia familiare” datato 9.8.2017 e adottato dal Tribunale adito, che di seguito viene testualmente riportato:
-] spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise tra i genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e per i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreative-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc..), non offre tempestive alternative modalità; c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasposto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di
pagina 11 di 12 base, ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza. II] spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o email), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(con raccomandata, fax o email) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi
.II] Modalità di rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente alla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi
i genitori nella stessa quota proporzionale di riparti delle spese straordinarie.
4 – respinge la richiesta di rateizzazione della somma di 4.800,00 euro dovuta a titolo di contributo paterno nel mantenimento pregresso dei figli, da intendersi in particolare quale somma riconducibile al sostentamento della prole per 6 mesi, ovvero dal momento in cui il padre ha lasciato la casa coniugale sino al versamento della prima mensilità di assegno di cui al provvedimento presidenziale (€ 800 x 6);
5 - Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che Parte_1 CP_2
si liquidano in 6.164 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1418/2023 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATI Parte_1 C.F._1
STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA DEL CANE 7, 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. DONATI STEFANIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NI NA CP_1 C.F._2
LI, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ORTI 40137 BOLOGNA presso il difensore avv.
NI NA LI
CONVENUTA
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso:
pagina 1 di 12 ATTORE: come da foglio di precisazione delle conclusioni, depositato il 12.11.2024;
CONVENUTA: come da comparsa di costituzione depositata il 7.10.2023; inoltre, con riferimento alla richiesta di rateizzazione della somma di 4.800 euro, dovuta a titolo di contributo per il mantenimento della prole dal momento in cui il padre lasciò la casa coniugale sino al primo pagamento in forza di provvedimento presidenziale, precisa che la rateizzazione non era stata concordata in sede di separazione consensuale e che i pagamenti parziali mensili effettuati dall'attore non sono stati di importo costante e che, in ogni caso, non era specificato quale causale avessero le maggiori somme rispetto agli 800 euro versati a titolo di mantenimento ordinario (400 euro mensili per ciascun figlio).
PM: “nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.02.2023, l'attore Avvocato del Foro di Bologna, ha Parte_1
introdotto il presente giudizio chiedendo “la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la modifica delle condizioni economiche di mantenimento dei figli stante l'impossibilità a farvi fronte”, nonché la rimodulazione delle condizioni di frequentazione dei figli stabilite nella sentenza di separazione giudiziale, pronunciata su conclusioni congiunte.
L'attore ha infatti allegato e prodotto sentenza di separazione giudiziale emessa dal Tribunale di
Bologna n. 2638 del 12.12.2019, con la quale venivano recepiti gli accordi raggiunti dalle parti di cui al verbale di udienza del 27.11.2019; accordi relativi anche alle questioni economiche oggetto del presente giudizio.
Con riferimento a queste ultime, l'attore ha chiesto la riduzione del contributo per il mantenimento ordinario dei figli da 800,00 euro mensili, di cui 400,00 euro per ciascun figlio, alla minor somma di euro 400,00 mensili, di cui 200,00 euro per ciascun figlio, giustificando tale richiesta sulla base di una diminuita capacità economica dovuta sia alla nascita di un terzo figlio, il 16.11.2016, sia alla Per_1
asserita riduzione reddituale verificatasi con costanza a partire dal 2020.
In aggiunta alla richiesta di riduzione, rectius dimezzamento, del mantenimento ordinario in favore della prole, il ricorrente ha chiesto anche la rateizzazione della somma di euro 4.800,00 dovuta per il mantenimento dovuto - e non ancora pagato - per i sei mesi intercorsi tra l'abbandono della casa familiare da parte del ricorrente stesso e il provvedimento giudiziario che stabiliva il quantum debeatur per il mantenimento, proponendo il versamento di ulteriori 50,00 euro mensili in aggiunta alla somma di 800,00 euro versati a titolo di mantenimento ordinario, prevedendo così di estinguere l'intero debito con 96 rate totali.
pagina 2 di 12 Si è costituita la convenuta, impiegata a tempo indeterminato per la , CP_2 Controparte_3
con comparsa di risposta depositata in data 9.05.2023, con la quale ha chiesto il rigetto di tutte le domande di controparte, ad eccezione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cui invece ha aderito.
Con riferimento alla rimodulazione delle condizioni di frequentazione dei figli da parte del padre, ha osservato che, nonostante le richieste del ricorrente siano apparentemente ordinarie, nel caso concreto non possono trovare applicazione, stante la totale assenza di qualsivoglia relazione fra padre e figli, già da diversi anni.
Sulla richiesta di modifica delle condizioni economiche, poi, la convenuta ha eccepito l'infondatezza delle giustificazioni addotte dal ricorrente, allegando in primo luogo che il terzo figlio era già Per_1
nato da diversi anni al momento del raggiungimento dell'accordo di separazione alle condizioni poi recepite col provvedimento del Tribunale e di cui oggi è chiesta la modifica e, in secondo luogo, che non vi è prova di una stabile e costante riduzione del reddito di quanto piuttosto una Pt_1 oscillazione nel corso degli anni, da ritenersi fisiologica in ragione dell'attività di libero professionista svolta da quest'ultimo.
Anzi, nelle more del giudizio era venuto a mancare il padre del ricorrente, che, pertanto, sarebbe divenuto comproprietario, unitamente alla madre e alle sorelle coeredi, di diversi immobili siti in
Bologna, vedendo quindi un accrescimento del proprio patrimonio e della propria capacità reddituale.
Per quanto concerne la richiesta di rateizzazione della somma di 4.800 euro per le mensilità arretrate relative al mantenimento ordinario, infine, la convenuta ne ha chiesto il rigetto e il contestuale ordine di pagamento immediato.
***
Tanto premesso, si precisa che il ricorrente e la resistente hanno Parte_1 CP_2
contratto matrimonio con rito concordatario il 12.10.2002 (doc. 2 del ricorso) e dal loro matrimonio sono nati i figli in data 17.08.2004, e in data 19.10.2006. Persona_2 Persona_3
A seguito di ricorso per la separazione giudiziale, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, che veniva integralmente recepito così come personalmente confermato dalle parti all'udienza del 27.11.2019 e, in data 06.12.2019 il Tribunale ha emesso sentenza definitiva n.
2638/2019, pubblicata in data 12.12.2019 (doc. 5 del ricorso), con la quale si disponeva:
“
1- dispone l'affidamento congiunto dei figli minori e , nati a Bologna rispettivamente il Per_2 Per_3
17.8.2004 e il 19.10.2006 in capo ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi in capo a CP_2
pagina 3 di 12
2- assegna la casa coniugale, sita in Bologna, via Passarotti n. 40, alla madre quale proprietaria della stessa e genitore collocatario dei minori e;
Per_2 Per_3
3 - prevede il diritto/dovere del padre di vedere e frequentare i figli un pomeriggio infrasettimanale nonché a fine settimana alternati, restando inteso che, stante l'età della prole, le modalità e la tempistica saranno oggetto di accordo diretto figli/padre; ugualmente e si accorderanno Per_2 Per_3
direttamente e liberamente con (anche in relazione agli impegni lavorativi e/o Parte_1 scolastici dell'uno e/o degli altri), quanto a tempistica e modalità in relazione alle festività (natalizie, pasquali, ecc..) ed alle vacanze estive;
- stabilisce che concorra nel mantenimento ordinario dei figli corrispondendo alla Parte_1 signora l'importo annuo di euro 9.600,oo (nove mila sei cento euro), da versarsi in ratei CP_2
mensili anticipati di euro 800 (ottocento euro), da intendersi quantificato in euro 400 (quattro cento euro) per ciascun figlio, da versarsi sul conto corrente intestato alla moglie, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno dalla stessa indicate, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
resta inteso essere il suddetto importo da annualmente rivalutarsi secondo indici Istat, da computarsi sulla somma così come di anno in anno via via rivalutatasi e con primo scatto di rivalutazione decorrente dal novembre 2020,
- stabilisce altresì che il padre concorra nella misura del 50% alla corresponsione/rimborso delle spese straordinarie sostenute o da sostenersi a beneficio dei minori secondo quanto stabilito dal
“Protocollo sulle Spese Straordinarie nei procedimenti in materia familiare” datato 9.8.2017 e adottato dal Tribunale adito, che di seguito viene testualmente riportato:
- spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise tra i genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e per i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreative-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc..), non offre tempestive alternative modalità; c) spese necessarie
pagina 4 di 12 per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasposto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza.
II] spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare
l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o email), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o email) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi
.II] Modalità di rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente alla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi
i genitori nella stessa quota proporzionale di riparti delle spese straordinarie.
- dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente autonome e di non aver nulla a pretendere
l'un l'altra a titolo di reciproco mantenimento;
- dà atto che l'importo ancora dovuto a titolo di contributo paterno nel mantenimento pregresso dei figli per un importo complessivo di € 4.800 (quattromila ottocento euro) - da intendersi in particolare quale somma riconducibile al sostentamento della prole per 6 mesi ovvero dal momento in cui il padre ha lasciato la casa coniugale sino al versamento della prima mensilità di assegno di cui al provvedimento presidenziale (€ 800 x 6) - sarà da corrisposto alla madre Parte_1
anticipataria secondo la concreta modalità di versamento che sarà in forma scritta concordata tra le parti e dunque anche in forma rateale, purché il saldo dell'intera somma avvenga entro e non oltre la data del 31.12.2020; resta ugualmente inteso che le parti regoleranno successivamente, in autonomia e in forma scritta - purché entro il 31.12.2019 -, la divisione/restituzione di mobilio e delle suppellettili ancora nella disponibilità dell'uno e/o dell'altra. Per effetto e in conseguenza di tali adempimenti da parte di la madre procederà al ritiro dell'esposto (e/o segnalazione dell'intervenuto Parte_1
pagina 5 di 12 adempimento) dalla stessa presentato avanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna a fronte della mancata contribuzione paterna.
- Spese legali compensate tra le parti.”
All'udienza presidenziale del 19.5.2023 sono comparse le parti personalmente e, interrogate liberamente dal Giudice, hanno fatto presente quanto segue.
La difesa del ricorrente ha allegato che il padre del Sig. è deceduto il 30 settembre 2022 e Pt_1
nonostante gli eredi abbiano proceduto a fare la dichiarazione di successione non era ancora stata fatta l'accettazione dell'eredità, in quanto la stessa appariva gravata da una cospicua passività, di oltre
70.000,00 euro, per imposte e canoni di locazione e spese condominiali non pagate;
tali passività, peraltro, non risulterebbero dalla dichiarazione di successione, ma sarebbero emerse dal cassetto fiscale, divenuto visibile solo dopo la presentazione della dichiarazione di successione stessa.
Sul rapporto con i figli, ha allegato che lo stesso si sarebbe interrotto all'inizio della pandemia, poiché i genitori si trovavano in disaccordo sull'opportunità di vaccinare o meno i figli;
anzi, il ricorrente ha lamentato che la convenuta abbia fatto vaccinare entrambi i figli nonostante il proprio dissenso.
In risposta a tali affermazioni, la difesa della convenuta ha eccepito che in realtà già all'inizio della pandemia il padre aveva rari rapporti con i figli e tale situazione non è dovuta al disaccordo dei genitori in merito all'obbligo vaccinale, bensì è da imputarsi al disinteresse del ricorrente stesso nei confronti della prole.
Le parti, infine, stante l'impossibilità di conciliarsi, si sono riportate ai rispettivi atti.
All'esito, con ordinanza presidenziale in pari data, il Giudice ha disposto la conferma delle condizioni di separazione, rinviando all'udienza del 17 ottobre 2023 per la comparizione delle parti a mezzo dei difensori, la trattazione del procedimento e l'eventuale precisazione delle conclusioni in relazione alla sola domanda sul vincolo.
In tale udienza, le difese hanno chiesto pronunciarsi sentenza sul vincolo e rimessione in istruttoria con assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza 2093/2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa sul ruolo con assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 4.06.2024, sono state assunte le prove ammesse.
In particolare, il ricorrente si è sottoposto a interrogatorio formale relativamente ai capitoli di prova di cui alla memoria n. 2 della convenuta:
“1) Vero che le unità immobiliari di seguito identificate, facenti parte del complesso sito in Bologna,
Via Fondazza n. 21 sono concessi in locazione a terzi?
pagina 6 di 12 Trattasi degli immobili identificati al NCEU del Comune di Bologna al Foglio 204 - Part. 238 - Sub 21
(cat. C/2), Sub 19 (Cat. C/2), Sub. 16 (Cat. A/4, mq 25) e Sub. 3 (Cat. A/4, mq 25),
Indichi il signor il nominativo dei locatari delle singole unità e l'importo del canone versato Pt_1 da ciascuno di essi”.
Sul punto, il ricorrente ha affermato che solo un immobile era locato all'epoca, per un canone di circa
168 euro, canone che comunque era percepito dalla propria madre, mentre gli altri immobili non erano locati in quanto presentavano irregolarità urbanistiche da sanare prima di poter procedere alla loro locazione.
Con riferimento al secondo capitolo di prova, “2) Vero che le seguenti cartelle esattoriali - n. 020
2023 00140628 18000 (Ruolo consegnato 06 marzo 2023) per omesso versamento di IVA e IRPEF relative all'anno 2018, emessa per complessivi € 27.027,20; - n. 020 2022 00296 190 08000 (Ruolo consegnato 25.12.22) per omesso pagamento dei contributi dovuti alla negli anni 2016- CP_4
2017 e 2018 emessa per complessivi € 20.222,84 sono state saldate?”, il ricorrente ha rappresentato che dette cartelle esattoriali non sono state saldate, ma sono state rateizzate e sono in corso di pagamento secondo il piano di ammortamento comunicato dalla Agenzia delle Entrate. Tuttavia, nelle more, ne sarebbero sopraggiunte di ulteriori.
All'udienza del 12.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c.
Le domande dell'attore non possono essere accolte.
Deve infatti ragionevolmente ritenersi che, rispetto all'epoca della separazione, i figli, nati rispettivamente in data 17.08.2004 e in data 19.10.2006, negli ultimi cinque anni Per_2 Per_3 abbiano visto aumentare le loro esigenze di mantenimento, essendo, fra l'altro, divenuti entrambi maggiorenni. La crescita della prole, infatti, tipicamente implica anche ulteriori necessità, dovute allo sviluppo relazionale e sociale, necessità che meritano riconoscimento e tutela, anche attraverso una maggiorazione del contributo economico di mantenimento.
Si osserva, peraltro, che la somma di 800,00 euro mensili è stata individuata in sede di separazione tenendo conto del mantenimento diretto posto a carico del padre co-affidatario, mentre, come emerso nel presente procedimento, nella realtà dei fatti il padre non ospita presso di sé i figli e da Per_2 Per_3
diversi anni.
Inoltre, come già osservato con l'ordinanza presidenziale, le giustificazioni addotte a fondamento della richiesta di riduzione da parte del ricorrente sono, in realtà, infondate.
Infatti, il figlio avuto dalla nuova compagna, che certamente merita la medesima tutela riconosciuta ai fratelli, era già nato da tre anni all'epoca del raggiungimento dell'accordo di separazione poi recepito pagina 7 di 12 nel provvedimento del Tribunale. La nascita del terzo figlio non rappresenta quindi una sopravvenienza tale da giustificare una modifica delle condizioni economiche stabilite con la sentenza di separazione, poiché già da tre anni il ricorrente era divenuto padre per la terza volta e, in occasione del raggiungimento degli accordi con la convenuta, era pienamente in grado di considerare le necessità economiche del figlio e parametrare di conseguenza il contributo economico per il mantenimento Per_1
degli altri due figli in sede di conciliazione.
Quanto alla seconda giustificazione addotta per la richiesta di riduzione del mantenimento ordinario, cioè l'asserita riduzione dei redditi dell'attore, si osserva che tale riduzione non emerge da alcuno dei documenti prodotti dalla parte. La documentazione in atti, invero, non permette di apprezzare quella riduzione di capacità reddituale che, per costante giurisprudenza, per giustificare la riduzione del contributo di mantenimento ordinario in favore della prole, deve presentare il carattere della stabilità.
Dalle prove documentali, infatti, si evince che il ricorrente ha conseguito: nel 2015 (dichiarazione del
2016, doc. 8 ricorso) un reddito complessivo lordo pari a 21.461,00 euro, con un reddito netto di
18.845,00 euro;
nel 2016 (dichiarazione del 2017, doc. 9 ricorso) un reddito complessivo lordo pari a
33.603,00 euro, con un reddito netto di 24.994,00; nel 2017 (dichiarazione del 2018, doc. 10 ricorso) un reddito complessivo lordo di 25.283,00 euro, con un reddito netto pari a 20.455,00 euro;
nel 2018
(dichiarazione del 2019, doc. 12 ricorso) un reddito complessivo lordo di 49.714,00, con un reddito netto pari a 34.428,00 euro;
nel 2019 (dichiarazione del 2020, doc. 13 ricorso) un reddito complessivo lordo 21.444,00, con un reddito netto pari a 17.807,00 euro;
nel 2020 (dichiarazione del 2021, doc. 14 ricorso) un reddito complessivo lordo di 29.127,00, con un reddito netto pari a 22.723,00; nel 2021
(dichiarazione del 2022, doc. 15 ricorso) un reddito complessivo lordo di 12.933,00 euro, con un reddito netto pari a 12.039,00; nel 2022 (dichiarazione del 2023, deposito 27.05.2024) un reddito complessivo lordo di 42.780,00 ed un reddito netto pari a 30.165,00 euro;
nel 2023 (dichiarazione del
2024, deposito 31.10.2024) un reddito complessivo lordo pari a 40.421,00, con un reddito netto di
28.348,00 euro.
Emerge in maniera chiara che il reddito netto medio degli ultimi tre anni, pari a 23.517,00 euro, non è significativamente inferiore a quello dei tre anni antecedenti l'accordo di separazione, pari a 25.839,00 euro. Anzi, le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022 e 2023 dimostrano semmai un'inversione di tendenza, in quanto evidenziano un nuovo aumento della capacità reddituale del ricorrente.
Quanto alla successione paterna, aperta in data 30.06.2022, si osserva che le lamentate passività dell'eredità del de cuius, diversamente da quanto prospettato da parte attrice, non sono rilevanti ai fini del presente giudizio. Anche volendo ammettere l'esistenza di passività gravanti sull'asse ereditario in termini tanto ingenti così come prospettati dal ricorrente, tali passività non determinano in ogni caso un pagina 8 di 12 depauperamento di quest'ultimo, a cui l'ordinamento riconosce la tutela dell'accettazione con beneficio d'inventario, garantendogli così di non subire conseguenze patrimoniali negative dalla eventuale insufficienza delle poste attive dell'eredità per far fronte ai debiti gravanti sulla stessa. Non è ravvisabile, pertanto, nemmeno in questa ipotesi una situazione di sopravvenienza tale da giustificare la richiesta di riduzione del mantenimento ordinario in favore dei figli e . Per_2 Per_3
Quanto ai redditi della convenuta, in base alla documentazione dalla stessa prodotta, emerge che nel
2019 ha percepito un reddito netto pari a 18.242,00 euro;
nel 2020 un reddito netto pari a 18.851,00 euro;
nel 2021 un reddito netto pari a 18.625,00 euro;
nel 2022 un reddito netto pari a 19.070,00 euro e nel 2023 un reddito netto pari a 20.137,00 euro.
Si osserva pertanto che la convenuta, impiegata a tempo indeterminato per la , Controparte_3
presenta una situazione reddituale stabile, che registra un miglioramento lieve, solo in ragione del minimo aumento di retribuzione in ragione della maturata anzianità di servizio. Quanto alla domanda di rateizzazione degli arretrati, con la sentenza di separazione il Tribunale aveva preso atto del seguente accordo fra le parti: “- dà atto che l'importo ancora dovuto a titolo di contributo paterno nel mantenimento pregresso dei figli per un importo complessivo di € 4.800 (quattromila ottocento euro) - da intendersi in particolare quale somma riconducibile al sostentamento della prole per 6 mesi ovvero dal momento in cui il padre ha lasciato la casa coniugale sino al versamento della prima mensilità di assegno di cui al provvedimento presidenziale (€ 800 x 6) - sarà da corrisposto alla Parte_1
madre anticipataria secondo la concreta modalità di versamento che sarà in forma scritta concordata tra le parti e dunque anche in forma rateale, purché il saldo dell'intera somma avvenga entro e non oltre la data del 31.12.2020;
Di fatto, ciò che è accaduto è che il ricorrente, che avrebbe dovuto versare l'intera somma entro il
31.12.2020, è inadempiente e la domanda presentata con il ricorso odierno rappresenta un riconoscimento di debito. Nelle more del processo, inoltre, è emerso che il Sig. ha iniziato ad Pt_1
effettuare pagamenti parziali in favore della convenuta, mediante il versamento di somme aggiuntive rispetto a quelle dovute a titolo di mantenimento ordinario, per un totale, al momento della precisazione delle conclusioni, di euro 1.620, su 4.800 dovuti;
circostanza non contestata da controparte.
Sul punto, tuttavia, si evidenzia che la domanda di rateizzazione presentata dal ricorrente rappresenta una richiesta di modifica di una pattuizione intervenuta fra le parti, della quale il Tribunale ha, con la sentenza di separazione, solamente preso atto, in quanto attinente al contenuto non necessario della pronuncia. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che “l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere una pluralità di pattuizioni, oltre a quelle che integrano il suo contenuto imprescindibile. Viene, in particolare, operata
pagina 9 di 12 la distinzione tra contenuto essenziale (o necessario) degli accordi di separazione, collegato direttamente al rapporto matrimoniale, e contenuto eventuale (o accessorio) degli stessi, collegato in via soltanto estrinseca con i patti principali. In quest'ultimo caso, si tratta di negozi che non hanno causa nella separazione personale dei coniugi, risultando semplicemente “occasionati” dalla separazione medesima (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24321 del 22/11/2007) [...] 8.2. Ben possono, le dette pattuizioni – quelle aventi causa concreta nella separazione (volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione) e quelle aventi mera occasione nella separazione (finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate) –, coesistere nello stesso atto, ma la relativa disciplina giuridica è profondamente diversa, poiché gli accordi che disciplinano il contenuto necessario della separazione possono essere revocati e modificati ai sensi dell'art. 710 c.p.c. (nella specie applicabile ratione temporis, poi sostituito dall'attuale art. 473 bis.29. c.p.c.) e, con riguardo ai coniugi, sono destinati ad essere superati dalla pronuncia di divorzio, che reca con sé nuove condizioni correlate all'acquisto del nuovo status, mentre gli accordi semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e sono sottratti alla statuizione del giudice del divorzio, che non può revocarli o modificarne il contenuto (cfr. sulla diversità di disciplina, Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 24687 del 11/08/2022)” (cfr. Cass. Ord. 20034/2024).
Nel caso di specie, è vero che la somma di 4.800,00 euro è dovuta dal ricorrente in favore della convenuta a titolo di mantenimento, ma la domanda di modifica non attiene né al titolo né alla quantificazione del debito – si è detto che il ricorso stesso vale quale riconoscimento del debito - bensì alla mera modalità esecutiva del pagamento, qualificandosi pertanto come contenuto accessorio e non necessario. Da ciò deriva che, in conformità agli insegnamenti della Suprema Corte, la domanda va ricondotta alla disciplina propria dei negozi giuridici, sottratta “alla statuizione del giudice del divorzio, che non può revocarli o modificarne il contenuto”. Pertanto, non essendovi il consenso della convenuta alla modifica della modalità di pagamento dei 4.800,00 euro dovuti a titolo di mantenimento arretrato, la domanda di rateizzazione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei valori medi per tutte le fasi, tranne che per la fase decisoria per la quale va liquidato il valore minimo, dato che la convenuta non ha depositato memoria di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 10 di 12 1 – dà atto che i figli hanno raggiunto la maggiore età nelle more del presente giudizio, e pertanto non sussistono più i presupposti affinché il Tribunale si pronunci circa il loro affidamento e il calendario di permanenza con i genitori, ma si dà atto che continuano a vivere con la madre e che non sono economicamente autosufficienti;
2 – respinge la richiesta di riduzione del contributo di mantenimento ordinario in favore dei figli, confermando quanto stabilito con la sentenza di separazione, e cioè che concorra nel Parte_1 mantenimento ordinario dei figli corrispondendo alla signora l'importo annuo di euro CP_2
9.600,oo (nove mila sei cento euro), da versarsi in ratei mensili anticipati di euro 800 (ottocento euro), da intendersi quantificato in euro 400 (quattro cento euro) per ciascun figlio, da versarsi sul conto corrente intestato alla signora a mezzo di bonifico bancario alle coordinate bancarie che CP_2
saranno dalla stessa indicate, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
resta inteso essere il suddetto importo da annualmente rivalutarsi secondo indici Istat, da computarsi sulla somma così come di anno in anno via via rivalutatasi e con primo scatto di rivalutazione decorrente dal novembre 2020;
3 – conferma altresì che il padre concorra nella misura del 50% alla corresponsione/rimborso delle spese straordinarie sostenute o da sostenersi a beneficio dei minori secondo quanto stabilito dal
“Protocollo sulle Spese Straordinarie nei procedimenti in materia familiare” datato 9.8.2017 e adottato dal Tribunale adito, che di seguito viene testualmente riportato:
-] spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise tra i genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e per i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreative-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc..), non offre tempestive alternative modalità; c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasposto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di
pagina 11 di 12 base, ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza. II] spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o email), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(con raccomandata, fax o email) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi
.II] Modalità di rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente alla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi
i genitori nella stessa quota proporzionale di riparti delle spese straordinarie.
4 – respinge la richiesta di rateizzazione della somma di 4.800,00 euro dovuta a titolo di contributo paterno nel mantenimento pregresso dei figli, da intendersi in particolare quale somma riconducibile al sostentamento della prole per 6 mesi, ovvero dal momento in cui il padre ha lasciato la casa coniugale sino al versamento della prima mensilità di assegno di cui al provvedimento presidenziale (€ 800 x 6);
5 - Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che Parte_1 CP_2
si liquidano in 6.164 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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