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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 06/05/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 1253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1253/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 17.4.2025 vertente
TRA
CF , rappresentato e difeso come in atti Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. DE BENEDETTI DANTE
ATTORE
E
CF: , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. MONTERA LUDOVICO
(mandato revocato – deposito del 18.3.2025)
CONVENUTO
E
C.F. , Controparte_2 C.F._1
C.F. e P.IVA Controparte_3 P.IVA_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
1
Conclusioni: all'udienza del 17.4.2025 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Nel ricorso introduttivo parte attrice ha dedotto in fatto che:
➢ Con convenzione a rogito del Notaio Dott.ssa Rep. n. Persona_1
3181/994 sottoscritta il 20 giugno 2007 (doc. 3 attore), la società
VERDIANA S.R.L. UNIPERSONALE (la “Lottizzante” o la
“Contraente”), ad esecuzione del piano particolareggiato di iniziativa privata approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale P.G. N. 80931/05 del 26 febbraio 2007, si impegnava, nei confronti del Comune di Ferrara (il “Comune” o il “Beneficiario”):
(a) a realizzare, sui terreni di sua proprietà siti in Ferrara, via
Poggio Renatico, località Uccellino, degli immobili a destinazione residenziale (da ora anche i “Fabbricati”) da cedere, poi, gratuitamente al Comune stesso e (b) a realizzare “per sé e per i propri aventi causa, a qualsiasi titolo” opere di urbanizzazione primaria ed accessorie, a servizio dei Fabbricati stessi, nonché (c) ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei ridetti
Fabbricati sino all'intervenuta cessione (da ora anche le “Opere”);
➢ la Convenzione veniva trascritta nei pubblici registri il 27 giugno 2007 (doc. 3 cit.) e:
-stabiliva tempi e modi per la realizzazione delle Opere e del loro collaudo nonché della cessione dei Fabbricati (“La
[...] si è obbligata […] ad iniziare i lavori per la Parte_2 realizzazione delle opere di urbanizzazione entro un anno da rilascio del relativo permesso a costruire ed ultimarli entro i termini stabiliti in detto
2 permesso e, comunque, entro 10 (dieci) anni dalla stipulazione della
Convenzione”, quindi entro il 20 giugno 2017”);
-quantificava gli oneri economici e di urbanizzazione posti a carico di AN in €122.603,20;
-prevedeva che “La società “AN S.r.l. Unipersonale”, a garanzia delle perfetta esecuzione delle opere previste dal piano, costituirà a favore del Comune di Ferrara, all'atto del rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, una fideiussione (bancaria o assicurativa e, in quest'ultimo caso, con primaria compagnia) per un importo pari al 100% del costo presunto delle opere medesime, da desumersi dal computo metrico allegato al relativo progetto definitivo e vistato dagli enti. […] La fideiussione o polizza fideiussoria dovrà essere prestata con espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del codice civile e con
l'obbligo di versare la somma garantita a semplice richiesta dell'amministrazione, senza alcuna riserva. [….] In ogni caso, dovrà espressamente contenere il divieto di escludere o liberare, con accordi separati, il fideiussore dal vincolo di solidarietà che lo lega al debitore garantito, per le obbligazioni derivanti dalla Convenzione e per quelle ad esse accessorie o comunque inerenti. […] Il fideiussore sarà obbligato a soddisfare l'obbligazione, effettuando il pagamento al Comune, a semplice richiesta dello stesso e per l'importo occorrente per l'esecuzione delle opere nel tempo in cui tale esecuzione dovesse avvenire”;
-prevedeva inoltre che, in caso di inosservanza degli obblighi della
Convenzione, il Comune avrebbe avuto diritto di eseguire in via surrogatoria le opere non eseguite o eseguite in modo difforme e di
“richiedere al fideiussore il pagamento, a proprio favore, dell'importo garantito” che “il fideiussore sarà obbligato a soddisfare effettuando il pagamento al comune a semplice richiesta. [..] Qualora l'intervento surrogatorio del comune dovesse essere d'importo superiore alla somma garantita, la società AN S.r.l. Unipersonale si è impegnata al pagamento dell'eventuale differenza richiesta dal comune”;
3 -stabiliva, infine, per la , l'obbligo di inserire negli atti di Parte_3 trasferimento dei Fabbricati e nelle relative note di trascrizione, le seguenti clausole: “L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di Ferrara in data 20 giugno 2007, debitamente registrata e trascritta, accettando i relativi effetti formali e sostanziali”;
➢ in ottemperanza a quanto previsto nella Convenzione, il 7 febbraio
2011, rilasciava la polizza n. 716810393 (la “Polizza” o la Pt_1
“Garanzia” – doc. 4), con la quale si costituiva garante a prima richiesta in favore del Comune delle obbligazioni assunte da
AN con la Convenzione, sino all'importo massimo di
€373.397,82, pari al 70% dell'importo preventivato per la realizzazione delle Opere, ovvero di €533.425,46;
➢ La Polizza, in particolare prevede:
-all'art. 5, che la Compagnia si obbliga a versare l'importo garantito
“entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944
c.c., la Società (ossia, ) non godrà del beneficio della preventiva Pt_1 escussione del Contraente (AN). Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso”;
-all'art. 6, che, in caso di escussione, AN, si obbliga a restituire ad , a semplice richiesta di quest'ultima, quanto versato al Pt_1
Comune, “con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.. La Società (Allianz) è surrogata nei limiti delle somme pagate, al Comune Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo”;
-all'allegata appendice n. 111579823, il “divieto di escludere o liberare, con accordi separati, il fideiussore dal vincolo di solidarietà che lo lega al debitore garantito, per le obbligazioni derivanti dalla Convenzione”;
4 ➢ inoltre, con appendice n. 111579812 (sempre allegata alla Polizza, la
“Coobbligazione”) i sig.ri (“LP”) e CP_4 CP_2
“VM”) e le società PIGAIANI S.R.L. (fallita nel 2017 –
[...] doc. 5), cancellata dal registro delle imprese nel Controparte_5
2014 – doc. 6) e la “ e, con LP e VM, Controparte_3 CP_3
i “Coobbligati”) assumevano “per sé, i propri eredi e/o aventi causa e per la comunione di cui sono titolari o della quale in futuro dovessero diventare titolari” tutte le obbligazioni assunte, con la Polizza, da
AN;
➢ in particolare, i Coobbligati si obbligavano a versare, in qualunque momento ed a semplice richiesta, alla Compagnia, tutte le somme, a qualunque titolo e per qualunque ragione versate al Comune in dipendenza della Polizza;
➢ in data 14 marzo 2011, AN otteneva il permesso di costruire PG 80345/2010 - PR 3863/2010 (da ora anche il “Primo Permesso”) per la realizzazione delle Opere;
➢ il Primo Permesso, prevedeva che “i lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla data di rilascio del Permesso (quindi, entro il 14 marzo
2014, n.d.r.), pena la decadenza per lo stesso per la parte non eseguita entro tale termine…” (doc. 7);
➢ essendo ampiamente trascorsi i termini indicati nel Primo Permesso, con comunicazione del 18 aprile 2014, il Comune di
Ferrava intimava AN alla cessione, in suo favore, dei
Fabbricati;
➢ successivamente, in data 22 maggio 2014, il Comune di Ferrara,
“dato atto che il termine di ultimazioni dei lavori di cui al permesso di costruire sopra citato (ovvero il Primo Permesso) risulta prorogato di anni due ai sensi dell'art. 55 della L.R. 15 del
30.07.2013”, rilasciava il permesso di costruire PG 90264/13 PR
5369/13 (il “Secondo Permesso”), di talché, il nuovo termine di ultimazione delle Opere era il 22 maggio 2016 (doc. 8);
5 ➢ AN, tuttavia, non portava a termine le Opere neppure nei tempi previsti nel Secondo Permesso ed il 4 aprile 2017 entrava in liquidazione volontaria;
➢ a seguito della procedura esecutiva immobiliare instaurata avanti al Tribunale di Ferrara nei confronti di AN, con decreto di trasferimento del 26 marzo 2018, Rep n. 300383/2018, trascritto al
Reg. Gen. 5670 – Reg. Part, 3981 (il “Decreto”), la proprietà del
Fabbricato veniva trasferita alla società
[...]
Controparte_1
➢ in forza del Decreto, quindi, il 26 marzo 2018 subentrava a CP_1
AN negli obblighi da quest'ultima assunti con la
Convenzione, tra cui l'obbligo di garantire, con la Polizza,
l'ultimazione delle Opere;
➢ in ragione dell'intervenuto trasferimento, con una serie di comunicazioni, il Comune invitava a (i) richiedere un nuovo CP_1 titolo edilizio, (ii) ultimare le Opere e cedere il Fabbricato, (iii) rilasciare una nuova polizza fideiussoria;
➢ il 29 luglio 2018, con sentenza n. 25/2019 AN veniva dichiarata fallita;
➢ stante il mancato completamento delle Opere e la mancata consegna del Fabbricato, con comunicazione dell'11 marzo 2021
(“Escussione” - doc. 9), inviata, oltre che alla Compagnia, al fallimento della AN e ad il Comune (i) escuteva la CP_1
Polizza, chiedendo ad il pagamento dell'importo di Pt_1
€373.397,82 e (ii) intimava alla di provvedere al versamento CP_1 della somma mancante pari ad €86.602,18;
➢ eseguita una perizia che accertasse l'effettiva incompletezza delle Opere (doc. 10), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 della
Polizza, corrispondeva al Comune la somma di €303.555,00 Pt_1
(il “Pagamento” – doc. 11);
6 ➢ con il Pagamento, in data 8 agosto 2022, il Comune rilasciava ad ampia quietanza con la quale cedeva alla Compagnia “ogni Pt_1 suo diritto, azione e ragione nei confronti della contraente di polizza e contro chiunque altro …; e ciò in aggiunta al diritto di surrogazione che risulta dalla legge e dalla polizza” (doc. 11);
➢ l'8 agosto 2022, quindi, sorgeva il diritto di di chiedere ed Pt_1 ottenere da e dai Coobbligati la restituzione di quanto CP_1 versato al Comune a fronte dell'Escussione;
➢ in data 16 marzo 2023, la Compagnia inviava ad ed ai CP_1
Coobbligati diffide ad adempiere (doc. 12);
➢ alle anzidette diffide ed ai successivi solleciti, tuttavia, non seguiva alcun pagamento, ragione per cui è proposta l'odierna azione di regresso.
2.1. Sulla base di tali premesse fattuali, il ricorrente chiede la condanna solidale di ed a restituire la Controparte_2 Controparte_3 somma pagata al comune di Ferrara, e ciò tanto in base alla cessione dei diritti effettuata dal comune in sede di quietanza (doc. 11), quanto in ragione della coobbligazione di cui all'appendice del 7.2.2011 (doc.
4).
Con riguardo, poi alla posizione di il Controparte_1 ricorrente chiede del pari la condanna alle restituzione di quanto corrisposto al comune di Ferrara, invocando la successione del convenuto negli obblighi contrattuali originariamente assunti da
AN s.r.l. con la convenzione di lottizzazione trascritta, nella cui posizione sarebbe subentrata a seguito del decreto di trasferimento sopra richiamato;
sul punto, il ricorrente evidenzia che, a seguito del trasferimento, il comune di Ferrara invitò a svolgere le CP_1 attività previste in convenzione e a fornire nuova garanzia (doc. 14), invito a cui la resistente diede puntualmente riscontro il 25.9.2018
(doc. 15), salvo poi non adempiere (docc. 16 e 17) e provocare la già richiamata escussione della garanzia (doc. 11).
7 3. Si è costituito il solo convenuto mentre sono Controparte_1 rimasti contumaci e la La Controparte_2 Controparte_3 convenuta costituita ha svolto le seguenti difese:
ha eccepito l'incompetenza del foro di Rovigo in favore del foro di
Salerno, sulla scorta del fatto che l'art. 9 della polizza fideiussoria prevede quanto segue: “il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti tra la Società e il Contraente, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società o del luogo ove ha sede
l'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza”. Ha osservato che
[...] non può considerarsi Contraente in quanto non Controparte_1 ha sottoscritto la polizza fideiussoria per cui è causa, dacché deriverebbe la competenza del foro di Salerno ed ha inoltre rilevato che la clausola di deroga alla competenza, in quanto vessatoria ai sensi dell'34 comma 4 d. lgs. 206/2005 necessità una specifica pattuizione in deroga per poter escludere il foro del consumatore;
nel merito, ha contestato la titolarità passiva del rapporto, rilevando che nel decreto di trasferimento non viene fatta menzione della polizza fideiussoria di cui si discorre e che non sarebbe condivisibile l'assunto per cui, con la comunicazione del 25 settembre 2018, la resistente avrebbe implicato di ben conoscere il contenuto della convenzione, peraltro priva di sottoscrizione del Comune e di data successiva alla convenzione;
che, inoltre, lo stesso Comune di Ferrara, con comunicazione del 09.05.2018, invitava “a richiedere CP_1 un nuovo titolo edilizio per la realizzazione delle opere di urbanizzazione […] il cui rilascio è subordinato alla presentazione da parte della Società
[...] di polizza fideiussoria intestata a suo nome”; Controparte_1
che, infine, alla polizza fideiussoria andrebbe applicato il regime giuridico delle assicurazioni, con conseguente intervento della prescrizione annuale di cui all'art. 2952 c.c.
8 4. In via del tutto pregiudiziale va osservato che nessuno dei soggetti in causa ha la qualità di consumatore: né il contumace CP_2 che, oltre ad essere socio unico della AN s.r.l.,
[...] rivestiva, dapprima, la carica di legale rappresentante e, poi, di liquidatore della oggi cessata e anch'essa coobbligata;
Controparte_5 né, tantomeno, la contumace e la costituita Controparte_3 [...]
le quali, in quanto società commerciali, giammai Controparte_1 potranno ricoprire la qualità di consumatori.
5. Tanto premesso, va innanzitutto rigettata, in quanto manifestamente infondata, l'eccezione pregiudiziale di incompetenza sollevata da con riguardo al foro inderogabile del consumatore, per CP_1 carenza della relativa qualità.
Superata tale eccezione di incompetenza inderogabile, va respinto come inammissibile ogni ulteriore profilo di dedotta incompetenza derogabile, essendo in tal caso onere del resistente contestare tutti i possibili fori alternativi, cosa non avvenuta: ha chiarito infatti a più riprese la giurisprudenza di legittimità che, “in tema di eccezione di incompetenza per territorio, il convenuto che neghi l'esistenza di un criterio di competenza per territorio inderogabile (nella specie, il foro del consumatore), deve indicare, ai fini della completezza dell'eccezione, tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24632 del 05/11/2020).
Ad ogni buon conto, opera sicuramente il criterio di connessione oggettiva di cui all'art. 33 c.p.c., avendo il convenuto Controparte_3 la sede in Stienta (RO).
6. Passando al merito della causa, con riferimento ai convenuti CP_2 ed rimasti contumaci, la domanda è
[...] Controparte_3 manifestamente fondata. È documentato (doc. 4, pag. 7) che gli stessi si sono obbligati nei confronti di quali coobbligati per tutte le Pt_1 obbligazioni assunte dalla AN s.r.l., incluso l'obbligo di rivalsa di cui all'art. 6 per il caso di escussione della garanzia;
l'escussione della garanzia da parte del Comune di Ferrara è del pari documentale
(quietanza sub doc. 11 attore). Ne consegue che ed CP_2
9 devono essere condannati a pagare, in solido tra loro e Controparte_3 in favore dell'attrice, la somma di €303.555,00 a titolo di capitale.
6.1. Su detta somma devono essere inoltre corrisposti i relativi interessi nella misura legale ai sensi dell'art. 1950, terzo comma c.c., a far data dal pagamento dell'8.8.2022. Gli interessi sono dovuti al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma c.c. con decorrenza dal 26.7.2024, data di deposito del ricorso.
7. Va ora esaminata la posizione di Controparte_1
7.1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione breve annuale. Secondo la stessa giurisprudenza citata da parte convenuta
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16283 del 31/07/2015), “nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione
(tra cui quella relativa al termine annuale di prescrizione, di cui all'art. 2952, comma 1, c.c.) solo quando sia accertato, mediante
l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti tra l'assicuratore e l'altro contraente” (ns enfasi).
Ebbene, dalla lettura degli atti non si ricava alcuna esplicita volontà di richiamare la disciplina assicurativa, difettando peraltro ogni specifica allegazione sul punto da parte del convenuto, che si limita a richiamare il principio di diritto;
al contrario, appare oltremodo dubbio che, in assenza di ogni specifica pattuizione, la parte garante che ha inteso coprire la propria esposizione ampliando il novero dei soggetti tenuti al regresso, imponendo oltretutto una clausola di pagamento a prima richiesta, avrebbe implicitamente consentito a ridurre di dieci volte il termine di prescrizione entro cui far valere detto diritto di regresso. L'eccezione va dunque respinta.
7.2. Deve, infine, essere esaminata la questione della sussistenza, o meno, in capo ad degli obblighi di regresso, sulla Controparte_1 scorta della successione a titolo particolare nella convenzione. Ritiene
10 questo giudicante che la tesi sostenuta dal ricorrente non sia condivisibile.
Deve osservarsi che l'attore appare sovrapporre due diversi piani, ovverosia quello della convenzione edilizia e quello degli obblighi di regresso derivanti dall'escussione della polizza fideiussoria stipulata su iniziativa della e co-garantita nel regresso Parte_4 dagli ulteriori soggetti in precedenza indicati. In particolare, affermare che la convenzione trascritta estenda i suoi effetti, quale onere reale, anche al terzo acquirente, non implica di necessità che lo stesso subentri nella posizione di garanzia originariamente gravante sugli originari garanti in regresso.
La convenzione edilizia pone la seguente prescrizione: “La società
“AN S.r.l. Unipersonale”, a garanzia delle perfetta esecuzione delle opere previste dal piano, costituirà a favore del Comune di Ferrara, all'atto del rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, una fideiussione (bancaria o assicurativa e, in quest'ultimo caso, con primaria compagnia) per un importo pari al 100% del costo presunto delle opere medesime, da desumersi dal computo metrico allegato al relativo progetto definitivo e vistato dagli enti. […] La fideiussione o polizza fideiussoria dovrà essere prestata con espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del codice civile e con l'obbligo di versare la somma garantita a semplice richiesta dell'amministrazione, senza alcuna riserva. [….] In ogni caso, dovrà espressamente contenere il divieto di escludere o liberare, con accordi separati, il fideiussore dal vincolo di solidarietà che lo lega al debitore garantito, per le obbligazioni derivanti dalla Convenzione e per quelle ad esse accessorie o comunque inerenti. […] Il fideiussore sarà obbligato a soddisfare l'obbligazione, effettuando il pagamento al Comune, a semplice richiesta dello stesso e per l'importo occorrente per l'esecuzione delle opere nel tempo in cui tale esecuzione dovesse avvenire”.
La convenzione prevede, inoltre, come risulta dalla stessa nota di trascrizione, nel quadro D (doc. 3 attore), che “I LOTTIZZANTI SI
SONO IMPEGNATI AD INSERIRE NEGLI ATTI DI
TRASFERIMENTO DEI LOTTI E NELLE RELATIVE NOTE DI
11 TRASCRIZIONE, LE SEGUENTI CLAUSOLE: "L'ACQUIRENTE
DICHIARA DI ESSERE A PERFETTA CONOSCENZA DI TUTTE
LECLAUSOLE CONTENUTE NELLA CONVENZIONE DI
LOTTIZZAZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI FERRARA IN
DATA 20 GIUGNO 2007 DEBITAMENTE REGISTRATA E
TRASCRITTA”.
Posto tale presupposto fattuale, ciò che emerge è che l'obbligo che eventualmente può trasmettersi a un eventuale acquirente che subentri nella titolarità dei beni oggetto di convenzione, è un obbligo di facere: ovverosia l'obbligo di adempiere alla convenzione edilizia e quello di fornire una idonea garanzia.
Cosa ben diversa è ipotizzare che l'acquirente subentri anche nel contratto di garanzia stipulato inter alios. Va innanzitutto osservato che la vendita forzata trasferisce il bene e gli eventuali oneri reali gravanti sullo stesso, quali possono essere anche gli effetti di una convenzione oggetto di trascrizione, ma non trasferisce certo gli obblighi personali derivanti da un contratto di garanzia stipulato tra soggetti terzi e in relazione ai quali l'acquirente all'asta non è intervenuto;
del resto, assumere l'obbligo di ottenere la stipulazione di un contratto da parte di un terzo vincola il promittente a fare quanto possibile ad ottenere la relativa stipulazione, ma non vincola certo il terzo che a tale contratto sia rimasto estraneo, producendo al più responsabilità indennitaria in capo al promittente che abbia fallito nell'ottenere l'altrui consenso (cfr. art. 1381 c.c.).
La polizza fideiussoria sub. doc. 4 attoreo è un contratto a favore di terzo stipulato da in favore del Comune di Ferrara, su Pt_1 iniziativa della AN s.r.l. in attuazione degli obblighi assunti in virtù della convenzione edilizia stipulata tra quest'ultima e il comune;
la AN s.r.l. si obbliga a sua volta al regresso “per sé, propri successori e ad aventi causa”, così come, analogamente, i cogaranti di cui all'appendice: si tratta, evidentemente, dei successori in universum ius, non essendo ipotizzabile la trasmissione a titolo particolare di una garanzia personale in ragione della successione nella titolarità del bene in relazione al quale gravitano gli interessi
12 che potrebbero condurre alla concretizzazione dell'ipotesi di responsabilità.
In sostanza, ciò che la ricorrente domanda è l'esercizio di una azione di regresso nei confronti di un soggetto che non è contrattualmente soggetto a tale regresso. Che questa sia la volontà manifestata da emerge chiaramente dalla diffida ad adempiere sub doc. 12, il Pt_1 cui tenore è il seguente: “ai sensi e per gli effetti della surroga prevista dall'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione, nonché in virtù di quanto previsto nell'atto di coobbligazione allegato alla polizza, la nostra cliente ha pertanto diritto a vedersi da Voi rimborsato in via solidale, rispettivamente in qualità di contraente, lottizzante e di coobbligati, il suindicato importo di € 303.555,00, oltre agli interessi nel frattempo maturati”. È dunque palese che la fonte dell'obbligazione invocata dalla ricorrente è il contratto di polizza fideiussoria.
Diversamente avrebbe potuto opinarsi allorquando la ricorrente avesse inteso azionare un diritto risarcitorio fondato direttamente sulla violazione degli obblighi convenzionali in cui era CP_1 subentrato, in base alla amplissima formula di surrogazione per volontà del creditore ex art. 1201 c.c. contenuta nella quietanza sub. doc. 11, documento in cui il Comune, all'atto della ricezione del pagamento, “dichiara di cedere alla nei limiti del Parte_1 risarcimento oggi percepito, ogni suo diritto, azione e ragione nei confronti della contraente di polizza e contro chiunque altro, restando in facoltà della di far valere ovunque e contro chiunque i diritti nascenti dalla Parte_1 presente cessione;
e ciò in aggiunta al diritto di surrogazione che risulta dalla legge e dalla polizza”.
Tuttavia, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, non è facoltà del Giudice procedere all'esame della vicenda sotto tale diversa luce, essendo il giudicante vincolato all'azione concretamente promossa dall'attore e non potendo sostituire una causa petendi
(regresso del garante) con un'altra (inadempimento contrattuale).
La domanda va pertanto rigettata con riferimento alla posizione di
Controparte_1
13 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00 a valori minimi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, ulteriormente ridotti del 30% ai sensi dell'art. 4, co 4 DM cit. per assenza negli atti di parte di significative questioni di fatto o di diritto;
per le spese in favore di esclusa la fase decisionale, non essendo stata svolta CP_1 attività.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda con riguardo alla posizione di CP_2 ed che condanna al pagamento in solido,
[...] Controparte_3 in favore dell'attrice, della somma di €303.555,00, oltre interessi come al punto 6.1 della motivazione.
2. Rigetta la domanda nei confronti di Controparte_1
3. Condanna ed in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_3 al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attore, che liquida in €7.860,30,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Nonché rimborso del contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo.
4. Condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di che liquida in €5.702,90 oltre Controparte_1 spese generali al 15%, CPA e IVA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
14 Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 6.5.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1253/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 17.4.2025 vertente
TRA
CF , rappresentato e difeso come in atti Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. DE BENEDETTI DANTE
ATTORE
E
CF: , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. MONTERA LUDOVICO
(mandato revocato – deposito del 18.3.2025)
CONVENUTO
E
C.F. , Controparte_2 C.F._1
C.F. e P.IVA Controparte_3 P.IVA_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
1
Conclusioni: all'udienza del 17.4.2025 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Nel ricorso introduttivo parte attrice ha dedotto in fatto che:
➢ Con convenzione a rogito del Notaio Dott.ssa Rep. n. Persona_1
3181/994 sottoscritta il 20 giugno 2007 (doc. 3 attore), la società
VERDIANA S.R.L. UNIPERSONALE (la “Lottizzante” o la
“Contraente”), ad esecuzione del piano particolareggiato di iniziativa privata approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale P.G. N. 80931/05 del 26 febbraio 2007, si impegnava, nei confronti del Comune di Ferrara (il “Comune” o il “Beneficiario”):
(a) a realizzare, sui terreni di sua proprietà siti in Ferrara, via
Poggio Renatico, località Uccellino, degli immobili a destinazione residenziale (da ora anche i “Fabbricati”) da cedere, poi, gratuitamente al Comune stesso e (b) a realizzare “per sé e per i propri aventi causa, a qualsiasi titolo” opere di urbanizzazione primaria ed accessorie, a servizio dei Fabbricati stessi, nonché (c) ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei ridetti
Fabbricati sino all'intervenuta cessione (da ora anche le “Opere”);
➢ la Convenzione veniva trascritta nei pubblici registri il 27 giugno 2007 (doc. 3 cit.) e:
-stabiliva tempi e modi per la realizzazione delle Opere e del loro collaudo nonché della cessione dei Fabbricati (“La
[...] si è obbligata […] ad iniziare i lavori per la Parte_2 realizzazione delle opere di urbanizzazione entro un anno da rilascio del relativo permesso a costruire ed ultimarli entro i termini stabiliti in detto
2 permesso e, comunque, entro 10 (dieci) anni dalla stipulazione della
Convenzione”, quindi entro il 20 giugno 2017”);
-quantificava gli oneri economici e di urbanizzazione posti a carico di AN in €122.603,20;
-prevedeva che “La società “AN S.r.l. Unipersonale”, a garanzia delle perfetta esecuzione delle opere previste dal piano, costituirà a favore del Comune di Ferrara, all'atto del rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, una fideiussione (bancaria o assicurativa e, in quest'ultimo caso, con primaria compagnia) per un importo pari al 100% del costo presunto delle opere medesime, da desumersi dal computo metrico allegato al relativo progetto definitivo e vistato dagli enti. […] La fideiussione o polizza fideiussoria dovrà essere prestata con espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del codice civile e con
l'obbligo di versare la somma garantita a semplice richiesta dell'amministrazione, senza alcuna riserva. [….] In ogni caso, dovrà espressamente contenere il divieto di escludere o liberare, con accordi separati, il fideiussore dal vincolo di solidarietà che lo lega al debitore garantito, per le obbligazioni derivanti dalla Convenzione e per quelle ad esse accessorie o comunque inerenti. […] Il fideiussore sarà obbligato a soddisfare l'obbligazione, effettuando il pagamento al Comune, a semplice richiesta dello stesso e per l'importo occorrente per l'esecuzione delle opere nel tempo in cui tale esecuzione dovesse avvenire”;
-prevedeva inoltre che, in caso di inosservanza degli obblighi della
Convenzione, il Comune avrebbe avuto diritto di eseguire in via surrogatoria le opere non eseguite o eseguite in modo difforme e di
“richiedere al fideiussore il pagamento, a proprio favore, dell'importo garantito” che “il fideiussore sarà obbligato a soddisfare effettuando il pagamento al comune a semplice richiesta. [..] Qualora l'intervento surrogatorio del comune dovesse essere d'importo superiore alla somma garantita, la società AN S.r.l. Unipersonale si è impegnata al pagamento dell'eventuale differenza richiesta dal comune”;
3 -stabiliva, infine, per la , l'obbligo di inserire negli atti di Parte_3 trasferimento dei Fabbricati e nelle relative note di trascrizione, le seguenti clausole: “L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di Ferrara in data 20 giugno 2007, debitamente registrata e trascritta, accettando i relativi effetti formali e sostanziali”;
➢ in ottemperanza a quanto previsto nella Convenzione, il 7 febbraio
2011, rilasciava la polizza n. 716810393 (la “Polizza” o la Pt_1
“Garanzia” – doc. 4), con la quale si costituiva garante a prima richiesta in favore del Comune delle obbligazioni assunte da
AN con la Convenzione, sino all'importo massimo di
€373.397,82, pari al 70% dell'importo preventivato per la realizzazione delle Opere, ovvero di €533.425,46;
➢ La Polizza, in particolare prevede:
-all'art. 5, che la Compagnia si obbliga a versare l'importo garantito
“entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944
c.c., la Società (ossia, ) non godrà del beneficio della preventiva Pt_1 escussione del Contraente (AN). Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso”;
-all'art. 6, che, in caso di escussione, AN, si obbliga a restituire ad , a semplice richiesta di quest'ultima, quanto versato al Pt_1
Comune, “con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.. La Società (Allianz) è surrogata nei limiti delle somme pagate, al Comune Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo”;
-all'allegata appendice n. 111579823, il “divieto di escludere o liberare, con accordi separati, il fideiussore dal vincolo di solidarietà che lo lega al debitore garantito, per le obbligazioni derivanti dalla Convenzione”;
4 ➢ inoltre, con appendice n. 111579812 (sempre allegata alla Polizza, la
“Coobbligazione”) i sig.ri (“LP”) e CP_4 CP_2
“VM”) e le società PIGAIANI S.R.L. (fallita nel 2017 –
[...] doc. 5), cancellata dal registro delle imprese nel Controparte_5
2014 – doc. 6) e la “ e, con LP e VM, Controparte_3 CP_3
i “Coobbligati”) assumevano “per sé, i propri eredi e/o aventi causa e per la comunione di cui sono titolari o della quale in futuro dovessero diventare titolari” tutte le obbligazioni assunte, con la Polizza, da
AN;
➢ in particolare, i Coobbligati si obbligavano a versare, in qualunque momento ed a semplice richiesta, alla Compagnia, tutte le somme, a qualunque titolo e per qualunque ragione versate al Comune in dipendenza della Polizza;
➢ in data 14 marzo 2011, AN otteneva il permesso di costruire PG 80345/2010 - PR 3863/2010 (da ora anche il “Primo Permesso”) per la realizzazione delle Opere;
➢ il Primo Permesso, prevedeva che “i lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla data di rilascio del Permesso (quindi, entro il 14 marzo
2014, n.d.r.), pena la decadenza per lo stesso per la parte non eseguita entro tale termine…” (doc. 7);
➢ essendo ampiamente trascorsi i termini indicati nel Primo Permesso, con comunicazione del 18 aprile 2014, il Comune di
Ferrava intimava AN alla cessione, in suo favore, dei
Fabbricati;
➢ successivamente, in data 22 maggio 2014, il Comune di Ferrara,
“dato atto che il termine di ultimazioni dei lavori di cui al permesso di costruire sopra citato (ovvero il Primo Permesso) risulta prorogato di anni due ai sensi dell'art. 55 della L.R. 15 del
30.07.2013”, rilasciava il permesso di costruire PG 90264/13 PR
5369/13 (il “Secondo Permesso”), di talché, il nuovo termine di ultimazione delle Opere era il 22 maggio 2016 (doc. 8);
5 ➢ AN, tuttavia, non portava a termine le Opere neppure nei tempi previsti nel Secondo Permesso ed il 4 aprile 2017 entrava in liquidazione volontaria;
➢ a seguito della procedura esecutiva immobiliare instaurata avanti al Tribunale di Ferrara nei confronti di AN, con decreto di trasferimento del 26 marzo 2018, Rep n. 300383/2018, trascritto al
Reg. Gen. 5670 – Reg. Part, 3981 (il “Decreto”), la proprietà del
Fabbricato veniva trasferita alla società
[...]
Controparte_1
➢ in forza del Decreto, quindi, il 26 marzo 2018 subentrava a CP_1
AN negli obblighi da quest'ultima assunti con la
Convenzione, tra cui l'obbligo di garantire, con la Polizza,
l'ultimazione delle Opere;
➢ in ragione dell'intervenuto trasferimento, con una serie di comunicazioni, il Comune invitava a (i) richiedere un nuovo CP_1 titolo edilizio, (ii) ultimare le Opere e cedere il Fabbricato, (iii) rilasciare una nuova polizza fideiussoria;
➢ il 29 luglio 2018, con sentenza n. 25/2019 AN veniva dichiarata fallita;
➢ stante il mancato completamento delle Opere e la mancata consegna del Fabbricato, con comunicazione dell'11 marzo 2021
(“Escussione” - doc. 9), inviata, oltre che alla Compagnia, al fallimento della AN e ad il Comune (i) escuteva la CP_1
Polizza, chiedendo ad il pagamento dell'importo di Pt_1
€373.397,82 e (ii) intimava alla di provvedere al versamento CP_1 della somma mancante pari ad €86.602,18;
➢ eseguita una perizia che accertasse l'effettiva incompletezza delle Opere (doc. 10), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 della
Polizza, corrispondeva al Comune la somma di €303.555,00 Pt_1
(il “Pagamento” – doc. 11);
6 ➢ con il Pagamento, in data 8 agosto 2022, il Comune rilasciava ad ampia quietanza con la quale cedeva alla Compagnia “ogni Pt_1 suo diritto, azione e ragione nei confronti della contraente di polizza e contro chiunque altro …; e ciò in aggiunta al diritto di surrogazione che risulta dalla legge e dalla polizza” (doc. 11);
➢ l'8 agosto 2022, quindi, sorgeva il diritto di di chiedere ed Pt_1 ottenere da e dai Coobbligati la restituzione di quanto CP_1 versato al Comune a fronte dell'Escussione;
➢ in data 16 marzo 2023, la Compagnia inviava ad ed ai CP_1
Coobbligati diffide ad adempiere (doc. 12);
➢ alle anzidette diffide ed ai successivi solleciti, tuttavia, non seguiva alcun pagamento, ragione per cui è proposta l'odierna azione di regresso.
2.1. Sulla base di tali premesse fattuali, il ricorrente chiede la condanna solidale di ed a restituire la Controparte_2 Controparte_3 somma pagata al comune di Ferrara, e ciò tanto in base alla cessione dei diritti effettuata dal comune in sede di quietanza (doc. 11), quanto in ragione della coobbligazione di cui all'appendice del 7.2.2011 (doc.
4).
Con riguardo, poi alla posizione di il Controparte_1 ricorrente chiede del pari la condanna alle restituzione di quanto corrisposto al comune di Ferrara, invocando la successione del convenuto negli obblighi contrattuali originariamente assunti da
AN s.r.l. con la convenzione di lottizzazione trascritta, nella cui posizione sarebbe subentrata a seguito del decreto di trasferimento sopra richiamato;
sul punto, il ricorrente evidenzia che, a seguito del trasferimento, il comune di Ferrara invitò a svolgere le CP_1 attività previste in convenzione e a fornire nuova garanzia (doc. 14), invito a cui la resistente diede puntualmente riscontro il 25.9.2018
(doc. 15), salvo poi non adempiere (docc. 16 e 17) e provocare la già richiamata escussione della garanzia (doc. 11).
7 3. Si è costituito il solo convenuto mentre sono Controparte_1 rimasti contumaci e la La Controparte_2 Controparte_3 convenuta costituita ha svolto le seguenti difese:
ha eccepito l'incompetenza del foro di Rovigo in favore del foro di
Salerno, sulla scorta del fatto che l'art. 9 della polizza fideiussoria prevede quanto segue: “il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti tra la Società e il Contraente, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società o del luogo ove ha sede
l'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza”. Ha osservato che
[...] non può considerarsi Contraente in quanto non Controparte_1 ha sottoscritto la polizza fideiussoria per cui è causa, dacché deriverebbe la competenza del foro di Salerno ed ha inoltre rilevato che la clausola di deroga alla competenza, in quanto vessatoria ai sensi dell'34 comma 4 d. lgs. 206/2005 necessità una specifica pattuizione in deroga per poter escludere il foro del consumatore;
nel merito, ha contestato la titolarità passiva del rapporto, rilevando che nel decreto di trasferimento non viene fatta menzione della polizza fideiussoria di cui si discorre e che non sarebbe condivisibile l'assunto per cui, con la comunicazione del 25 settembre 2018, la resistente avrebbe implicato di ben conoscere il contenuto della convenzione, peraltro priva di sottoscrizione del Comune e di data successiva alla convenzione;
che, inoltre, lo stesso Comune di Ferrara, con comunicazione del 09.05.2018, invitava “a richiedere CP_1 un nuovo titolo edilizio per la realizzazione delle opere di urbanizzazione […] il cui rilascio è subordinato alla presentazione da parte della Società
[...] di polizza fideiussoria intestata a suo nome”; Controparte_1
che, infine, alla polizza fideiussoria andrebbe applicato il regime giuridico delle assicurazioni, con conseguente intervento della prescrizione annuale di cui all'art. 2952 c.c.
8 4. In via del tutto pregiudiziale va osservato che nessuno dei soggetti in causa ha la qualità di consumatore: né il contumace CP_2 che, oltre ad essere socio unico della AN s.r.l.,
[...] rivestiva, dapprima, la carica di legale rappresentante e, poi, di liquidatore della oggi cessata e anch'essa coobbligata;
Controparte_5 né, tantomeno, la contumace e la costituita Controparte_3 [...]
le quali, in quanto società commerciali, giammai Controparte_1 potranno ricoprire la qualità di consumatori.
5. Tanto premesso, va innanzitutto rigettata, in quanto manifestamente infondata, l'eccezione pregiudiziale di incompetenza sollevata da con riguardo al foro inderogabile del consumatore, per CP_1 carenza della relativa qualità.
Superata tale eccezione di incompetenza inderogabile, va respinto come inammissibile ogni ulteriore profilo di dedotta incompetenza derogabile, essendo in tal caso onere del resistente contestare tutti i possibili fori alternativi, cosa non avvenuta: ha chiarito infatti a più riprese la giurisprudenza di legittimità che, “in tema di eccezione di incompetenza per territorio, il convenuto che neghi l'esistenza di un criterio di competenza per territorio inderogabile (nella specie, il foro del consumatore), deve indicare, ai fini della completezza dell'eccezione, tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24632 del 05/11/2020).
Ad ogni buon conto, opera sicuramente il criterio di connessione oggettiva di cui all'art. 33 c.p.c., avendo il convenuto Controparte_3 la sede in Stienta (RO).
6. Passando al merito della causa, con riferimento ai convenuti CP_2 ed rimasti contumaci, la domanda è
[...] Controparte_3 manifestamente fondata. È documentato (doc. 4, pag. 7) che gli stessi si sono obbligati nei confronti di quali coobbligati per tutte le Pt_1 obbligazioni assunte dalla AN s.r.l., incluso l'obbligo di rivalsa di cui all'art. 6 per il caso di escussione della garanzia;
l'escussione della garanzia da parte del Comune di Ferrara è del pari documentale
(quietanza sub doc. 11 attore). Ne consegue che ed CP_2
9 devono essere condannati a pagare, in solido tra loro e Controparte_3 in favore dell'attrice, la somma di €303.555,00 a titolo di capitale.
6.1. Su detta somma devono essere inoltre corrisposti i relativi interessi nella misura legale ai sensi dell'art. 1950, terzo comma c.c., a far data dal pagamento dell'8.8.2022. Gli interessi sono dovuti al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma c.c. con decorrenza dal 26.7.2024, data di deposito del ricorso.
7. Va ora esaminata la posizione di Controparte_1
7.1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione breve annuale. Secondo la stessa giurisprudenza citata da parte convenuta
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16283 del 31/07/2015), “nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione
(tra cui quella relativa al termine annuale di prescrizione, di cui all'art. 2952, comma 1, c.c.) solo quando sia accertato, mediante
l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti tra l'assicuratore e l'altro contraente” (ns enfasi).
Ebbene, dalla lettura degli atti non si ricava alcuna esplicita volontà di richiamare la disciplina assicurativa, difettando peraltro ogni specifica allegazione sul punto da parte del convenuto, che si limita a richiamare il principio di diritto;
al contrario, appare oltremodo dubbio che, in assenza di ogni specifica pattuizione, la parte garante che ha inteso coprire la propria esposizione ampliando il novero dei soggetti tenuti al regresso, imponendo oltretutto una clausola di pagamento a prima richiesta, avrebbe implicitamente consentito a ridurre di dieci volte il termine di prescrizione entro cui far valere detto diritto di regresso. L'eccezione va dunque respinta.
7.2. Deve, infine, essere esaminata la questione della sussistenza, o meno, in capo ad degli obblighi di regresso, sulla Controparte_1 scorta della successione a titolo particolare nella convenzione. Ritiene
10 questo giudicante che la tesi sostenuta dal ricorrente non sia condivisibile.
Deve osservarsi che l'attore appare sovrapporre due diversi piani, ovverosia quello della convenzione edilizia e quello degli obblighi di regresso derivanti dall'escussione della polizza fideiussoria stipulata su iniziativa della e co-garantita nel regresso Parte_4 dagli ulteriori soggetti in precedenza indicati. In particolare, affermare che la convenzione trascritta estenda i suoi effetti, quale onere reale, anche al terzo acquirente, non implica di necessità che lo stesso subentri nella posizione di garanzia originariamente gravante sugli originari garanti in regresso.
La convenzione edilizia pone la seguente prescrizione: “La società
“AN S.r.l. Unipersonale”, a garanzia delle perfetta esecuzione delle opere previste dal piano, costituirà a favore del Comune di Ferrara, all'atto del rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, una fideiussione (bancaria o assicurativa e, in quest'ultimo caso, con primaria compagnia) per un importo pari al 100% del costo presunto delle opere medesime, da desumersi dal computo metrico allegato al relativo progetto definitivo e vistato dagli enti. […] La fideiussione o polizza fideiussoria dovrà essere prestata con espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del codice civile e con l'obbligo di versare la somma garantita a semplice richiesta dell'amministrazione, senza alcuna riserva. [….] In ogni caso, dovrà espressamente contenere il divieto di escludere o liberare, con accordi separati, il fideiussore dal vincolo di solidarietà che lo lega al debitore garantito, per le obbligazioni derivanti dalla Convenzione e per quelle ad esse accessorie o comunque inerenti. […] Il fideiussore sarà obbligato a soddisfare l'obbligazione, effettuando il pagamento al Comune, a semplice richiesta dello stesso e per l'importo occorrente per l'esecuzione delle opere nel tempo in cui tale esecuzione dovesse avvenire”.
La convenzione prevede, inoltre, come risulta dalla stessa nota di trascrizione, nel quadro D (doc. 3 attore), che “I LOTTIZZANTI SI
SONO IMPEGNATI AD INSERIRE NEGLI ATTI DI
TRASFERIMENTO DEI LOTTI E NELLE RELATIVE NOTE DI
11 TRASCRIZIONE, LE SEGUENTI CLAUSOLE: "L'ACQUIRENTE
DICHIARA DI ESSERE A PERFETTA CONOSCENZA DI TUTTE
LECLAUSOLE CONTENUTE NELLA CONVENZIONE DI
LOTTIZZAZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI FERRARA IN
DATA 20 GIUGNO 2007 DEBITAMENTE REGISTRATA E
TRASCRITTA”.
Posto tale presupposto fattuale, ciò che emerge è che l'obbligo che eventualmente può trasmettersi a un eventuale acquirente che subentri nella titolarità dei beni oggetto di convenzione, è un obbligo di facere: ovverosia l'obbligo di adempiere alla convenzione edilizia e quello di fornire una idonea garanzia.
Cosa ben diversa è ipotizzare che l'acquirente subentri anche nel contratto di garanzia stipulato inter alios. Va innanzitutto osservato che la vendita forzata trasferisce il bene e gli eventuali oneri reali gravanti sullo stesso, quali possono essere anche gli effetti di una convenzione oggetto di trascrizione, ma non trasferisce certo gli obblighi personali derivanti da un contratto di garanzia stipulato tra soggetti terzi e in relazione ai quali l'acquirente all'asta non è intervenuto;
del resto, assumere l'obbligo di ottenere la stipulazione di un contratto da parte di un terzo vincola il promittente a fare quanto possibile ad ottenere la relativa stipulazione, ma non vincola certo il terzo che a tale contratto sia rimasto estraneo, producendo al più responsabilità indennitaria in capo al promittente che abbia fallito nell'ottenere l'altrui consenso (cfr. art. 1381 c.c.).
La polizza fideiussoria sub. doc. 4 attoreo è un contratto a favore di terzo stipulato da in favore del Comune di Ferrara, su Pt_1 iniziativa della AN s.r.l. in attuazione degli obblighi assunti in virtù della convenzione edilizia stipulata tra quest'ultima e il comune;
la AN s.r.l. si obbliga a sua volta al regresso “per sé, propri successori e ad aventi causa”, così come, analogamente, i cogaranti di cui all'appendice: si tratta, evidentemente, dei successori in universum ius, non essendo ipotizzabile la trasmissione a titolo particolare di una garanzia personale in ragione della successione nella titolarità del bene in relazione al quale gravitano gli interessi
12 che potrebbero condurre alla concretizzazione dell'ipotesi di responsabilità.
In sostanza, ciò che la ricorrente domanda è l'esercizio di una azione di regresso nei confronti di un soggetto che non è contrattualmente soggetto a tale regresso. Che questa sia la volontà manifestata da emerge chiaramente dalla diffida ad adempiere sub doc. 12, il Pt_1 cui tenore è il seguente: “ai sensi e per gli effetti della surroga prevista dall'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione, nonché in virtù di quanto previsto nell'atto di coobbligazione allegato alla polizza, la nostra cliente ha pertanto diritto a vedersi da Voi rimborsato in via solidale, rispettivamente in qualità di contraente, lottizzante e di coobbligati, il suindicato importo di € 303.555,00, oltre agli interessi nel frattempo maturati”. È dunque palese che la fonte dell'obbligazione invocata dalla ricorrente è il contratto di polizza fideiussoria.
Diversamente avrebbe potuto opinarsi allorquando la ricorrente avesse inteso azionare un diritto risarcitorio fondato direttamente sulla violazione degli obblighi convenzionali in cui era CP_1 subentrato, in base alla amplissima formula di surrogazione per volontà del creditore ex art. 1201 c.c. contenuta nella quietanza sub. doc. 11, documento in cui il Comune, all'atto della ricezione del pagamento, “dichiara di cedere alla nei limiti del Parte_1 risarcimento oggi percepito, ogni suo diritto, azione e ragione nei confronti della contraente di polizza e contro chiunque altro, restando in facoltà della di far valere ovunque e contro chiunque i diritti nascenti dalla Parte_1 presente cessione;
e ciò in aggiunta al diritto di surrogazione che risulta dalla legge e dalla polizza”.
Tuttavia, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, non è facoltà del Giudice procedere all'esame della vicenda sotto tale diversa luce, essendo il giudicante vincolato all'azione concretamente promossa dall'attore e non potendo sostituire una causa petendi
(regresso del garante) con un'altra (inadempimento contrattuale).
La domanda va pertanto rigettata con riferimento alla posizione di
Controparte_1
13 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00 a valori minimi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, ulteriormente ridotti del 30% ai sensi dell'art. 4, co 4 DM cit. per assenza negli atti di parte di significative questioni di fatto o di diritto;
per le spese in favore di esclusa la fase decisionale, non essendo stata svolta CP_1 attività.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda con riguardo alla posizione di CP_2 ed che condanna al pagamento in solido,
[...] Controparte_3 in favore dell'attrice, della somma di €303.555,00, oltre interessi come al punto 6.1 della motivazione.
2. Rigetta la domanda nei confronti di Controparte_1
3. Condanna ed in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_3 al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attore, che liquida in €7.860,30,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Nonché rimborso del contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo.
4. Condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di che liquida in €5.702,90 oltre Controparte_1 spese generali al 15%, CPA e IVA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
14 Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 6.5.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
15