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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 31/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. est. dott.ssa Edoardo Postacchini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2782/23 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19 ter d.lgs.
150/11 avverso il provvedimento del Questore di Perugia che ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co.
1.2 d.lgs. 286/1998, promosso da:
(CUI 053L18G), nato il [...] in [...], Nigeria, rappresentato Parte_1
e difeso in forza di procura speciale a margine del ricorso dall'avv. Anna Lombardi Baiardini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Perugia, via Campo di Marte n.
6/d;
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede è domiciliato e Commissione Controparte_2
di Firenze, sezione di Perugia;
[...]
Resistenti
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia;
****
Con ricorso depositato in data 25.6.23 ha tempestivamente impugnato il Parte_1 provvedimento del 28.1.23, notificato il 26.5.23, con cui il Questore di Perugia gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art 32 comma 3 del d. lgs. 25/2008 che gli era stato riconosciuto, nella forma della protezione umanitaria allora prevista, dal Tribunale di Perugia con provvedimento del 6.12.2017 a seguito di impugnazione del rigetto della Commissione Territoriale.
Il ricorrente ha esposto: di essere in Italia dal luglio 2015 e di aver sempre tenuto un comportamento corretto;
di essersi allontanato dal proprio Paese per timore di essere perseguito in ragione del proprio orientamento sessuale;
di essere stato assunto il 2.5.23, con regolare contratto di lavoro part time con scadenza 30.8.23, dalla ditta NI PE di
NI IO & C. sas.
Il ricorrente ha contestato le conclusioni cui è giunta la Questura di Perugia evidenziando che la Commissione avrebbe dovuto tenere in considerazione, oltre al livello di integrazione socio- lavorativa raggiunto in Italia, anche il pericolo di subire trattamenti inumani o degradanti cui, in caso di rimpatrio in Nigeria, sarebbe esposto in ragione della dichiarata omosessualità; ha quindi chiesto, previa sospensione anche inaudita altera parte, l'annullamento del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso per protezione speciale.
Il , costituitosi per chiedere il rigetto del ricorso, ha evidenziato che il Controparte_1 provvedimento impugnato si pone come atto dovuto rispetto al parere negativo espresso dalla
Commissione Territoriale e ha rimesso alla verifica del giudice la sussistenza di documentazione attendibile e genuina sull'effettivo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa dal momento dell'ingresso in Italia. Ha poi sottolineato come il richiedente nulla abbia dedotto in merito ad eventuali legami familiari in Italia e che il Paese di provenienza è da considerarsi sicuro.
Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati comunicati il 4.7.2023, ha trasmesso certificato dei carichi pendenti negativo e ha rilevato che dal certificato del casellario giudiziario emerge una condanna con sentenza ex art. 444 c.p.p. del GIP di Perugia per il reato di cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/1990; ha rilevato che non sussistono cause ostative al riconoscimento delle forme di protezione maggiore ed ha concluso per il rigetto integrale del ricorso.
Con ordinanza del 21.1.25, comunicata al Pubblico Ministero il 22.1.25, è stata disposta l'acquisizione dei certificati aggiornati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti.
All'udienza del 12.3.25, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
**** In diritto, deve darsi atto che alla fattispecie è applicabile la disciplina contenuta nel d. l.
130/2020 (istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 26.8.21) che, intervenendo sull'istituto della protezione umanitaria, ha introdotto all'art. 19, comma 1.1,
T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammetteva, ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità, che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale (ex plurimis: Cass, 4455/2018). Tale ricostruzione, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della Convenzione
Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta richiamato proprio dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
In ordine al principio del non refoulement la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente chiarito che “…occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi di origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U.I., per riconoscere il permesso di soggiorno…” (Cass. Civ. SS.UU., sent.
9.09.2021 n. 24413), qualora “…emerga una condizione di vulnerabilità legata all'impossibilità di determinarsi nelle scelte essenziali della vita quotidiana…” (Cass. SS.UU., sent. n. 29459/2019).
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Nel caso che ci occupa, considerando che il ricorrente è stato condannato ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art 73 D.P.R. 309/1990 (come emerso dalla consultazione del casellario), viene anche in rilievo il combinato disposto degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 del d.lgs. 286/1998 secondo cui, all'atto della valutazione in merito al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, occorre verificare che il richiedente non sia stato condannato per reati ritenuti ostativi, come, tra gli altri, quelli inerenti agli stupefacenti. In particolare, il ricorrente è stato condannato con sentenza divenuta definitiva il 14.2.2019 per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 citato (cosiddetto “piccolo spaccio”), commesso nel 2018.
A tale proposito non può che ricordarsi che con la sentenza n. 88/2023 la Corte costituzionale
è stata chiamata a pronunciarsi sulle disposizioni di legge che, per gli stranieri privi di legami familiari (come nel caso del ricorrente), fanno discendere l'automatico diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno o la revoca di quello già concesso, dalla condanna per tutti i reati inerenti agli stupefacenti. La Corte, nella richiamata pronuncia, ha evidenziato i profili di manifesta irragionevolezza della disciplina generale sul rinnovo del titolo di soggiorno, ed ha concluso dichiarando “l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)”. Non può considerarsi valevole, quindi, per il ricorrente alcuna presunzione di pericolosità, e occorre valutare se sussistano o meno i presupposti per procedere al rinnovo del permesso di soggiorno avendo riguardo al tempo trascorso dalla condanna, al comportamento tenuto successivamente oltre ad ulteriori eventuali fattori idonei a comprovare l'assenza di pericolosità sociale e il raggiungimento di un livello di integrazione socio lavorativa meritevole di tutela.
Procedendo all'applicazione degli esposti principi, deve darsi atto che il ricorrente ha fornito in giudizio elementi sufficienti a dimostrare di avere utilmente radicato la propria vita personale sul territorio italiano. Sono state depositate le intervenute proroghe del contratto di lavoro alle dipendenze della ditta NI PE di NI IO & C. S.A.S. con scadenza
1.5.25, le comunicazioni Unilav, le buste paga sino al gennaio 2025 e il CU 2024 per i redditi
2023, che comprovano una evidente stabilità lavorativa e la percezione regolare di uno stipendio dignitoso. Il certificato del casellario giudiziale evidenzia che non sono state emesse nei suoi confronti ulteriori o successive sentenze di condanna. Il Pubblico Ministero, al quale
è stato richiesto un aggiornamento dei carichi pendenti, non ha fatto pervenire osservazioni, potendo da ciò desumersi che a tutt'oggi non sussistono procedimenti penali a carico del richiedente.
Considerato anche il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato (circa 7 anni) e l'occasionalità della stessa, può reputarsi che il reperimento di una certa e stabile attività lavorativa costituisca indice sintomatico della riabilitazione e risocializzazione del ricorrente e della sua volontà di avviare un percorso legale di stabile radicamento nel paese di accoglienza, volontà che merita di essere tutelata e valorizzata;
lo stesso, inoltre, ha lasciato il proprio Paese
e vive in Italia da circa 10 anni, sì da potersi supporre con ragionevole certezza che egli ha creato una rete di rapporti sociali e di amicizia. Il rimpatrio, avuto quindi riguardo anche al tempo di assenza dalla Nigeria, lo esporrebbe alla perdita della possibilità di provvedere al proprio sostentamento economico e alla brusca interruzione del percorso integrativo positivamente avviato da un certo punto in avanti.
Alla luce di quanto fin qui può concludersi per il rinnovo del permesso di protezione speciale.
In ragione della natura della controversia, le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
1) Dichiara la sussistenza, in favore di nato in [...] il [...], dei Parte_1
presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dall'art. 1 d.l. 130/2020 (permesso rinnovabile e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro) e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. est. dott.ssa Edoardo Postacchini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2782/23 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19 ter d.lgs.
150/11 avverso il provvedimento del Questore di Perugia che ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co.
1.2 d.lgs. 286/1998, promosso da:
(CUI 053L18G), nato il [...] in [...], Nigeria, rappresentato Parte_1
e difeso in forza di procura speciale a margine del ricorso dall'avv. Anna Lombardi Baiardini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Perugia, via Campo di Marte n.
6/d;
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede è domiciliato e Commissione Controparte_2
di Firenze, sezione di Perugia;
[...]
Resistenti
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia;
****
Con ricorso depositato in data 25.6.23 ha tempestivamente impugnato il Parte_1 provvedimento del 28.1.23, notificato il 26.5.23, con cui il Questore di Perugia gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art 32 comma 3 del d. lgs. 25/2008 che gli era stato riconosciuto, nella forma della protezione umanitaria allora prevista, dal Tribunale di Perugia con provvedimento del 6.12.2017 a seguito di impugnazione del rigetto della Commissione Territoriale.
Il ricorrente ha esposto: di essere in Italia dal luglio 2015 e di aver sempre tenuto un comportamento corretto;
di essersi allontanato dal proprio Paese per timore di essere perseguito in ragione del proprio orientamento sessuale;
di essere stato assunto il 2.5.23, con regolare contratto di lavoro part time con scadenza 30.8.23, dalla ditta NI PE di
NI IO & C. sas.
Il ricorrente ha contestato le conclusioni cui è giunta la Questura di Perugia evidenziando che la Commissione avrebbe dovuto tenere in considerazione, oltre al livello di integrazione socio- lavorativa raggiunto in Italia, anche il pericolo di subire trattamenti inumani o degradanti cui, in caso di rimpatrio in Nigeria, sarebbe esposto in ragione della dichiarata omosessualità; ha quindi chiesto, previa sospensione anche inaudita altera parte, l'annullamento del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso per protezione speciale.
Il , costituitosi per chiedere il rigetto del ricorso, ha evidenziato che il Controparte_1 provvedimento impugnato si pone come atto dovuto rispetto al parere negativo espresso dalla
Commissione Territoriale e ha rimesso alla verifica del giudice la sussistenza di documentazione attendibile e genuina sull'effettivo svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa dal momento dell'ingresso in Italia. Ha poi sottolineato come il richiedente nulla abbia dedotto in merito ad eventuali legami familiari in Italia e che il Paese di provenienza è da considerarsi sicuro.
Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati comunicati il 4.7.2023, ha trasmesso certificato dei carichi pendenti negativo e ha rilevato che dal certificato del casellario giudiziario emerge una condanna con sentenza ex art. 444 c.p.p. del GIP di Perugia per il reato di cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/1990; ha rilevato che non sussistono cause ostative al riconoscimento delle forme di protezione maggiore ed ha concluso per il rigetto integrale del ricorso.
Con ordinanza del 21.1.25, comunicata al Pubblico Ministero il 22.1.25, è stata disposta l'acquisizione dei certificati aggiornati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti.
All'udienza del 12.3.25, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
**** In diritto, deve darsi atto che alla fattispecie è applicabile la disciplina contenuta nel d. l.
130/2020 (istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 26.8.21) che, intervenendo sull'istituto della protezione umanitaria, ha introdotto all'art. 19, comma 1.1,
T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammetteva, ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità, che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale (ex plurimis: Cass, 4455/2018). Tale ricostruzione, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della Convenzione
Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta richiamato proprio dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
In ordine al principio del non refoulement la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente chiarito che “…occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi di origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U.I., per riconoscere il permesso di soggiorno…” (Cass. Civ. SS.UU., sent.
9.09.2021 n. 24413), qualora “…emerga una condizione di vulnerabilità legata all'impossibilità di determinarsi nelle scelte essenziali della vita quotidiana…” (Cass. SS.UU., sent. n. 29459/2019).
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Nel caso che ci occupa, considerando che il ricorrente è stato condannato ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art 73 D.P.R. 309/1990 (come emerso dalla consultazione del casellario), viene anche in rilievo il combinato disposto degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 del d.lgs. 286/1998 secondo cui, all'atto della valutazione in merito al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, occorre verificare che il richiedente non sia stato condannato per reati ritenuti ostativi, come, tra gli altri, quelli inerenti agli stupefacenti. In particolare, il ricorrente è stato condannato con sentenza divenuta definitiva il 14.2.2019 per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 citato (cosiddetto “piccolo spaccio”), commesso nel 2018.
A tale proposito non può che ricordarsi che con la sentenza n. 88/2023 la Corte costituzionale
è stata chiamata a pronunciarsi sulle disposizioni di legge che, per gli stranieri privi di legami familiari (come nel caso del ricorrente), fanno discendere l'automatico diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno o la revoca di quello già concesso, dalla condanna per tutti i reati inerenti agli stupefacenti. La Corte, nella richiamata pronuncia, ha evidenziato i profili di manifesta irragionevolezza della disciplina generale sul rinnovo del titolo di soggiorno, ed ha concluso dichiarando “l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)”. Non può considerarsi valevole, quindi, per il ricorrente alcuna presunzione di pericolosità, e occorre valutare se sussistano o meno i presupposti per procedere al rinnovo del permesso di soggiorno avendo riguardo al tempo trascorso dalla condanna, al comportamento tenuto successivamente oltre ad ulteriori eventuali fattori idonei a comprovare l'assenza di pericolosità sociale e il raggiungimento di un livello di integrazione socio lavorativa meritevole di tutela.
Procedendo all'applicazione degli esposti principi, deve darsi atto che il ricorrente ha fornito in giudizio elementi sufficienti a dimostrare di avere utilmente radicato la propria vita personale sul territorio italiano. Sono state depositate le intervenute proroghe del contratto di lavoro alle dipendenze della ditta NI PE di NI IO & C. S.A.S. con scadenza
1.5.25, le comunicazioni Unilav, le buste paga sino al gennaio 2025 e il CU 2024 per i redditi
2023, che comprovano una evidente stabilità lavorativa e la percezione regolare di uno stipendio dignitoso. Il certificato del casellario giudiziale evidenzia che non sono state emesse nei suoi confronti ulteriori o successive sentenze di condanna. Il Pubblico Ministero, al quale
è stato richiesto un aggiornamento dei carichi pendenti, non ha fatto pervenire osservazioni, potendo da ciò desumersi che a tutt'oggi non sussistono procedimenti penali a carico del richiedente.
Considerato anche il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato (circa 7 anni) e l'occasionalità della stessa, può reputarsi che il reperimento di una certa e stabile attività lavorativa costituisca indice sintomatico della riabilitazione e risocializzazione del ricorrente e della sua volontà di avviare un percorso legale di stabile radicamento nel paese di accoglienza, volontà che merita di essere tutelata e valorizzata;
lo stesso, inoltre, ha lasciato il proprio Paese
e vive in Italia da circa 10 anni, sì da potersi supporre con ragionevole certezza che egli ha creato una rete di rapporti sociali e di amicizia. Il rimpatrio, avuto quindi riguardo anche al tempo di assenza dalla Nigeria, lo esporrebbe alla perdita della possibilità di provvedere al proprio sostentamento economico e alla brusca interruzione del percorso integrativo positivamente avviato da un certo punto in avanti.
Alla luce di quanto fin qui può concludersi per il rinnovo del permesso di protezione speciale.
In ragione della natura della controversia, le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
1) Dichiara la sussistenza, in favore di nato in [...] il [...], dei Parte_1
presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dall'art. 1 d.l. 130/2020 (permesso rinnovabile e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro) e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 24 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato