Rigetto
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/05/2025, n. 3818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3818 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03818/2025REG.PROV.COLL.
N. 03541/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3541 del 2025, proposto da
EL LÀ, rappresentato e difeso dagli avvocati Bernardo Bordino e Jole Le Pera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prima sottocommissione elettorale circondariale di Catanzaro, U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, Commissione elettorale centrale, Ministero dell'interno, Comune di Cropani, non costituiti in giudizio;
nei confronti
FF UR, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 787/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 5 maggio 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Amoruso in delega degli avvocati Jole Le Pera e Bernardo Bordino;
Rilevato che:
- la lista “ Cropani Futura ” dei candidati a consiglieri del Comune di Cropani e la collegata candidatura a Sindaco della signora EL LÀ è stata presentata il 26 aprile 2025 al Comune e nello stesso giorno trasmessa alla Commissione elettorale circondariale;
- con verbale n. 28 del 26 aprile 2025, la Prima Sottocommissione elettorale circondariale di Catanzaro ha escluso la lista, rilevando plurime ragioni di esclusione e, in particolare, che:
A) “ per il candidato a Sindaco” :
a.1) “ l'accettazione di candidatura […] seppure contenente la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 10, co. I del D.lgs. n.235 del 31 dicembre 2012 risulta non completa e non conforme alle previsioni di legge in quanto:
- è omessa la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità disciplinate dagli artt. 51, 143 comma 11 e 248 comma 5 del Dlg. 18 agosto 2000 n. 267 come previsto dalle istruzioni per la ammissione della presentazione delle candidature pag. 90 ed .2025;
- è incompleta la dichiarazione in quanto non è stato indicato di non essere sindaco in un altro comune ”;
a.2) “ risulta non effettuata validamente l'autenticazione della firma apposta sulla dichiarazione di accettazione alla candidatura in quanto è omessa l’indicazione del luogo ove è avvenuta l'autenticazione, elemento essenziale ai sensi dell'art. 21 del DPR 445/2000 ai fini della validità della documentazione, trattandosi di autenticazione effettuata da consigliere comunale avente competenza territoriale limitata al territorio di competenza dell'ufficio di cui abbia la titolarità. Essendo pertanto impossibile verificare dove il predetto abbia autenticato la firma l'autentica non è valida cosi come interpretato dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria del 09.10.2013, n. 22 e ss nonché da ultimo dal Consiglio di Stato Sez. İl, sentenza del 26.04.2023 n. 4210 e confermato dalle istruzioni per la presentazione e ammissione delle candidature pag. 51/52 ”;
B) “ per tutti i candidati alla carica di consigliere comunale le accettazioni alla carica di consigliere risulta:
b.1) l'erroneo riferimento alle cause di incandidabilità già previste dall'abrogato art. 58 del Decreto legislativo nr. 267 del 200, anziché a quelle disposte dall'art. 10 del d.lgs. nr. 235/2012;
b.2) è omessa la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità disciplinate dagli ařtt. 51, 143 comma 1 e 248 comma 5 del Dlg. 18 agosto 2000 n. 267 come previsto dalle istruzioni per la ammissione della presentazione delle candidature pag. 90 istruzioni per la ammissione della presentazione delle candidature ed. 2025 ”.
- con ricorso la signora EL LÀ ha impugnato l’anzidetto verbale, chiedendone l’annullamento;
- il Tar ha respinto il ricorso con sentenza 2 maggio 2025 n. 787;
- la sentenza è stata appellata con ricorso n. 3541 del 2025 (notificato e depositato il 2 maggio 2025), articolato in tre motivi;
Considerato, quanto all’indicazione del luogo di autenticazione (primo motivo di appello), che:
- la commissione competente, rispetto alla candidatura a Sindaco e alla dichiarazione sostitutiva da questi prodotta, ha contestato che “ non risulta effettuata validamente l’autenticazione della firma ”, evidenziando che il consigliere comunale autenticante ha omesso di indicare il luogo in cui tale potere è stato esercitato;
- tale omissione non risulta superata, secondo il Tar, dall’apposizione del timbro recante la dicitura “ Comune di Cropani ” e dall’indicazione della qualifica dell’ufficiale quale “ consigliere comunale di Cropani ”;
- la circostanza di fatto, allegata con il primo motivo di appello, che la qualifica indicata fra parentesi, di fianco alla sottoscrizione, rechi la dicitura “ consigliere comunale in Cropani ”, anziché quella riportata nella sentenza impugnata, non è idonea a superare l’accertamento compiuto dal primo giudice (il cui errore è quindi irrilevante), atteso che l’uso della preposizione “in” non è volto a individuare il luogo dell’autenticazione, essendo piuttosto riferito al luogo di svolgimento della carica istituzionale;
- non supera il rilievo il fatto che “ l’autentica è stata fatta a seguire nella medesima pagina della dichiarazione ” del candidato di aver sottoscritto in Cropani: come già rilevato dal Tar (“ l’ufficiale autenticante è chiamato ad attestare solo che la firma è avvenuta alla sua presenza e, quindi, la genuinità della sottoscrizione, non già la veridicità del contenuto della complessiva dichiarazione, ivi compresi la data e, per l’appunto, il luogo della dichiarazione stessa ”), la dichiarazione del candidato e l’autenticazione del consigliere comunale sono infatti atti diversi, dai quali discendono distinti effetti e responsabilità, così non potendosi sanare l’autenticazione con quanto dichiarato dal candidato (la richiamata sentenza n. 2941 del 2019 fa indiretto riferimento a un’omissione riguardante le generalità del dichiarante);
- né la circostanza che il timbro rechi il riferimento testuale al Comune di Cropani è indicativa del luogo dove è stata effettuata l’autenticazione;
Considerato, quanto alle conseguenze della suddetta omissione (secondo e terzo motivo di appello), che:
- il comma 2 dell’art. 14 della legge n. 53 del 1990, nella versione attualmente vigente, prevede che l’autenticazione avvenga secondo le modalità di cui all’art. 21 comma 2, del d. P.R. n.445 del 2000;
- l'autenticazione in questione rappresenta “ un elemento essenziale e non diversamente integrabile della presentazione della lista o delle singole candidature e non già un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte al di fuori dei previsti termini legali ”, pertanto le firme sui moduli di accettazione delle candidature a cariche elettive devono essere “ autenticate secondo (tutte) le formalità stabilite dall'art. 21 del d.P.R. n. 445/2000, di talché il mancato rispetto di dette formalità rende insanabilmente invalida la sottoscrizione” (Cons. St., sez. II, 26 aprile 2023 n. 4210);
- il rispetto di “ tutte le formalità stabilite dall'art. 21 del t. u. n. 445 del 2000 ” è “ previsto a pena di nullità” (Cons. Stato, sez. II, 25 maggio 2022 n. 4204);
- fra gli elementi essenziali e costitutivi della autenticazione, l’indicazione del luogo di autentica assume, nella vicenda oggetto del presente giudizio, una rilevanza ulteriore, in quanto l’autenticazione mancante di tale particolare informazione è stata resa da un consigliere comunale;
- il potere di autenticazione del consigliere comunale, infatti, pur trovando fonte in una specifica disposizione legislativa, e non derivando quindi dalla carica rivestita, trova in quest’ultima la propria ragion d’essere;
- il consigliere comunale esercita quindi il potere di autenticazione nel rispetto dei limiti territoriali di esercizio delle funzioni dallo stesso esercitate, che connotano la carica di consigliere comunale: infatti i limiti alla competenza territoriale dell’ufficio di appartenenza integrano “ un elemento costitutivo della fattispecie autorizzatoria ”, atteso che l’art. 2701 c.c. prevede che “ il documento formato da pubblico ufficiale incompetente non ha l’efficacia di fede privilegiata di atto pubblico ” (Ad. plen. 9 ottobre 2013 n. 22, che viene richiamata in quanto detta principi generali in materia di autenticazione del consigliere comunale);
- ne deriva quindi che, “ superata ogni questione sull’inquadramento della patologia sub specie di nullità, annullabilità, mera irregolarità o altra figura ”, è espressamente sancita “ l’inefficacia dell’atto pubblico formato da pubblico ufficiale incompetente ”, con la conseguenza che “ l’indicazione del luogo di attestazione della sottoscrizione, nella relazione di autentica, costituisce non già elemento estrinseco, bensì parte essenziale dell’atto pubblico ” (Ad. plen. 9 ottobre 2013 n. 22), comprovando il rispetto della suddetta competenza;
- in tale contesto ordinamentale non si può muovere dalla circostanza, dedotta con il secondo motivo di appello, che il terzo comma dell’art. 14 della legge n. 53 del 1990 preveda una fattispecie di nullità dell’autenticazione (autenticazione effettuata prima dei 180 giorni antecedenti il termine di presentazione delle candidature) per dedurne che “ tutte le altre irregolarità non assurgono a cause di nullità - in assenza di una specifica sanzione ”;
- il regime del potere di autenticazione è infatti connotato da “ requisiti prescritti ad substantiam e non altrimenti surrogabili ” (Cons. St., sez. II, 26 aprile 2023 n. 4210), fra i quali l’indicazione del luogo di autenticazione, teso a comprovare il rispetto dei limiti di competenza del potere del pubblico ufficiale, la cui violazione determina l’inefficacia dell’atto e che una giurisprudenza consolidata (sopra richiamata quanto alle pronunce più recenti) ha qualificato in termini di invalidità o nullità insanabile;
- il potere di accertamento insito nella procedura di autenticazione è infatti destinato ad attribuire all’atto (pubblico) la pubblica fede fino a querela di falso, con decisione riservata sul punto al g.o. (art. 8 c.p.a.);
- in tale prospettiva l’accertamento di questo Giudice è volto a verificare la sussistenza dei presupposti perché l’autenticazione possa produrre l’effetto tipizzato dall’art. 2699 c.c., così risultando appunto rilevante, nei termini indicati dall’Adunanza plenaria, l’idoneità del procedimento di autenticazione ad attribuire fede pubblica all’atto, in termini di efficacia o inefficacia in tal senso (risultando quindi recessiva la distinzione, su cui si appunta il secondo motivo di appello, fra annullabilità e nullità dell’autenticazione);
- né può ritenersi che il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge per la candidatura possa comportare un vulnus al diritto di voto (così il terzo motivo di appello, che dà evidenza del fatto che una sola lista sarà presente alla competizione elettorale): il principio democratico si esplica infatti nei modi e nelle forme previste dalla legge e non può costituire la ragione del mancato rispetto della stessa;
- ciò tanto più se si considera che la protezione del bene giuridico strumentale della fede pubblica rappresenta un mezzo di protezione del bene finale del regolare svolgimento delle operazioni elettorali, connesso al principio democratico della rappresentatività popolare e quindi di rango particolarmente elevato, così da evitare “ un'abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l'elettorato ”, la cui rilevanza è attestata dall’onere di raccolta delle firme, “ con la conseguente previsione, altresì, della garanzia della necessaria autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori, da parte di soggetti a ciò abilitati ” (Corte cost. 23 novembre 2006 n. 394 e Corte cost. 23 gennaio 2025 n. 3);
Considerato altresì che, contrariamente a quanto (ulteriormente) dedotto con il terzo motivo:
- l’atto risulta all’evidenza ampiamente e congruamente motivato (considerato il contenuto sopra richiamato);
- il soccorso istruttorio non è ammissibile nel caso di specie, pur considerando l’art. 33 del d. lgs. n. 560 del 1970, in quanto la disposizione è “ interpretata in modo tassativo ai fini di mera regolarizzazione di elementi della dichiarazione solo formalmente viziati ” ed è ritenuta, in particolare, applicabile in ipotesi di caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile, e solo per vizi formali (Cons. St., sez. II, 26 aprile 2023 n.4210), circostanze che non ricorrono, come visto, o non sono allegate (caso fortuito e forza maggiore);
- la censura di violazione della buona fede e del legittimo affidamento, interpretata nei limiti di quanto contestato in primo grado, allorquando è stata dedotta la lesione dell’affidamento ingenerato dalla ricevuta del Segretario comunale ricevuta n. 4279 del 26 aprile 2025, non è conducente;
- le violazioni dell’affidamento, in termini generali (e salvo diverse previsioni), “ non si traducono in vizi di legittimità dell’atto, afferendo al diverso piano della responsabilità amministrativa ” (così Cons. St., sez. II, n. 4205/2022);
- peraltro, non si rinviene un affidamento meritevole di tutela nel caso dedotto: a tacer d’altro, il verbale impugnato è datato verbale 26 aprile 2025, lo stesso giorno di presentazione della candidatura e di rilascio della ricevuta da parte del Segretario comunale, senza che possa ravvisarsi un intervallo di tempo nel quale si possa essere formato il preteso affidamento;
Ritenuto pertanto infondato l’appello, esclusa la possibilità che il generico richiamo a “ questioni accolte incidenter tantum e su quelle assorbite ” valga quale strumento per veicolare ulteriori censure, mancando un minimo connotato di specificità, e rilevando comunque che dalla infondatezza dei sopra scrutinati mezzi discende la perdita di interesse a veder decisi gli ulteriori motivi, in quanto il provvedimento oggetto del presente giudizio è plurimotivato;
Nulla per le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO