TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 14/11/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: azione di condanna al rilascio del fondo per altri motivi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Specializzata Agraria, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori:
Dott.ssa Marisella GATTI Presidente rel est.
Dott. Antonino FAZIO Giudice
Dott.ssa Laura VENTRIGLIA Giudice
Per. Agr. Carlo ZAZZALI Esperto
Geom. Luigi MINARI Esperto
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado promossa con ricorso depositato in data 7.2.2023
DA
, Parte_1 Parte_2
P.IVA con sede in Pontenure (PC), località Paderna, Strada per Case Riglio,
[...] P.IVA_1
n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , nata a [...] il Parte_3
30.01.1971, C.F. , residente a [...], C.F._1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Pietro Lombardi del Foro di
1 NA e dall'Avv. Rosarita Mannina del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Mannina sito in Piacenza, via Genova, n. 16, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
.IVA con sede in Pontenure Controparte_1 P.IVA_2
(PC), Strada per Sant'Agata n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valeria Soffientini e Barbara Pozzoli del Foro di Lodi, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Lodi, Corso Umberto I, n. 15, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovi difensori su foglio separato.
- RESISTENTE -
ED CA, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Lucini del Foro
di Milano, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Lodi, Via Paolo Gorini, n. 24, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore su foglio separato.
- RESISTENTE -
C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._3
22.11.1936, residente a [...], località Paderna, strada per Case Riglio, n.2
- RESISTENTE CONTUMACE -
C O N C L U S I O N I
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER I RESISTENTI VECCHIA SOCIETA' CP_1 CP_1
: precisate come in atti. Controparte_3
2 PER LA RESISTENTE : rimasta contumace, nessuno ha precisato le Parte_2 conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 7 febbraio 2023, regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la Parte_4
in persona del legale rappresentante ,
[...] Parte_3 chiedeva: di accertare e dichiarare l'illegittimità delle clausole di durata infraquindicennale contenute nei contratti d'affitto stipulati in data 5.5.2016 (relativamente agli appezzamenti di terreno agricolo di cui al Catasto Terreni del Comune di Pontenure, Foglio 31, mappale 5 e Foglio 33, mappale 36),
3.3.2020 (relativamente agli appezzamenti di terreno agricolo di cui al Catasto Terreni del Comune di
Pontenure, Foglio 31, mappali 9, 13, 14 e 20), 22.2.2021 (relativamente all'appezzamento di terreno agricolo di cui al Catasto Terreni del Comune di Pontenure, Foglio 31, mappale 17/parte) e 6.4.2021
(relativamente all'appezzamento di terreno agricolo di cui al Catasto Terreni del Comune di Pontenure,
Foglio 31, mappale 26) e, per l'effetto: di disporre la sostituzione delle clausole pattizie con la durata legale quindicennale ex lege prevista;
di accertare e dichiarare l'invalidità e/o comunque l'inopponibilità alla parte ricorrente del contratto d'affitto agrario stipulato in data 1°.
1.2022 dalle comproprietarie e con la società “ Controparte_3 Parte_2 [...]
relativamente agli appezzamenti di terreno agricolo censiti al Catasto Terreni Parte_5 del Comune di Pontenure, Foglio 31, mappali 5, 9, 13, 14, 20, 17/parte e 26, e Foglio 33, mappale 36; di condannare sia le comproprietarie concedenti, e sia la società Controparte_3 Parte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro Parte_5 tempore, al rilascio immediato dei predetti beni immobili in favore della società ricorrente, liberi da persone, animali e cose.
A sostegno delle domande sopra formulate, la parte ricorrente deduceva:
che la società semplice all'epoca denominata “ , e Parte_1 CP_3 Pt_3
, già partecipata in misura paritaria dalle due uniche socie, Parte_4
e , a seguito del recesso esercitato dalla prima delle due Controparte_3 Parte_3 socie, era stata interessata dall'atto plurimo denominato “Recesso di socio - ricostituzione pluralità –
3 aumento capitale – ingresso nuovo socio - modifica patti sociali” del 12.1.2023 in autentica per atto nn.30909/121142 Rep. Dr. Notaio in Piacenza, con cui, oltre al recepimento del Persona_1 recesso operato da , era stata ricostituita la pluralità di soci con ingresso in società Controparte_3 di;
Controparte_4
che i comproprietari dell'epoca, e avevano concesso in Parte_1 Parte_2 affitto alla società ricorrente alcuni dei terreni con la stipula di plurimi contratti d'affitto agrario “in deroga”, e dunque con durata inferiore a quella quindicennale ex lege prevista;
in particolare, con contratto in data 5.5.2016 (avente durata di n. 5 annate agrarie dal 1.1.2016 al 31.12.2021) venivano concessi in affitto gli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Pontenure al Foglio 31, mappale 5 ed al Foglio 33, mappale 36; con contratto in data 3.3.2020 (avente durata di n. 1 Pt_6
, dal 1.2.2020 al 30.11.2020) venivano concessi in affitto i terreni censiti al Catasto Terreni
[...] del Comune di Pontenure al Foglio 31, mappali 9, 13, 14, 20; con contratto in data 22.2.2021 (avente durata di n. 1 dal 1.2.2021 al 30.11.2021) veniva concesso in affitto il bene immobile Parte_6 censito al Catasto Terreni del Comune di Pontenure al Foglio 31, Mappale 17/p;
che in data 6.4.2021, in forza di “Scrittura privata ad integrazione denuncia cumulativa” della durata fissata pattiziamente in n. 1 dal 1.2.2021 al 30.11.2021, i comproprietari Parte_6 dell'epoca, e avevano concesso in affitto alla società ricorrente il Parte_1 Parte_2 terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Pontenure al Foglio 31, Mappale 26;
che, in seguito al decesso di intervenuto in data 27.8.2021, la successione si Parte_1 era aperta in favore delle due sue figlie, (legale rappresentate della società Parte_3 ricorrente) e (ex socia, receduta), in quanto la moglie del defunto, Controparte_3 Parte_2
aveva rinunciato all'eredità con dichiarazione resa in data 9.11.2021; di tal che i terreni sopra
[...] indicati, allo stato, risultavano appartenere per la quota di 6/16 a per la quota di 5/16 Parte_2
a e per la quota di 5/16 a;
Parte_3 Controparte_3
che in data 1°.
1.2022 le comproprietarie e , senza nulla Parte_2 Controparte_3 comunicare alla terza comproprietaria, avevano stipulato un “Contratto di affitto di fondo rustico ai sensi della Legge 11 febbraio 1971, n.11 come sostituito dalla Legge 3 maggio 1982, n.203”, registrato all'Agenzia delle Entrate UITR di Piacenza in data 19.05.2022 al n. 4656, Serie 3T, della durata di n.15 Annate Agrarie, in favore della società , avente Parte_5 ad oggetto anche gli appezzamenti agricoli siti in Pontenure censiti nel Catasto Terreni del predetto
4 Comune al Foglio 31, mappali 9, 13, 14, 20, 17/parte, ed al Foglio 33, mappale 36, ma la presa di possesso di fatto da parte della società conduttrice aveva riguardato anche i terreni censiti al Foglio 31, mappali 5 e 26 (che costituivano entrambi una sorta di pertinenza o appendice al confinante e più ampio Mappale 17/Parte);
che pertanto, dal 1°.1.2022, la società Parte_5 deteneva e coltivava tutti i predetti immobili;
che i contratti d'affitto agrario in favore della società ricorrente erano stati stipulati in deroga alla durata legale delle affittanze agrarie, ma la pattuizione era stata formalizzata senza l'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria, come invece disposto all'art. 45 della L. 203/1982;
che con missiva in Racc.a.r./Pec 29.08/02.09.2022 la società ricorrente aveva già manifestato, tanto alle comproprietarie concedenti firmatarie del contratto datato 1°.
1.2022 quanto alla società conduttrice, la sua volontà di far valere l'ipotesi della “nullità di protezione” in relazione alle clausole di cui ai soprarichiamati contratti d'affitto, con conseguente sostituzione della clausola legale inderogabile in tema di durata a quella (nulla) della durata prevista in contratto;
che con la stessa missiva di cui sopra veniva dato avvio all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art.46 della L. n.203/1982 e dell'art.11 del D. Lgs
n.150/2011, in sede amministrativa davanti agli uffici della Regione Emilia Romagna siti in Piacenza, ma a tale procedimento conciliativo nè né benché Parte_2 Parte_7 regolarmente invitate a partecipare, avevano deciso di prendere parte, mentre , in Controparte_3 data 11.10.2022, e dunque un giorno prima della convocazione delle parti fissata al 12.10.2022, aveva chiesto un rinvio per poter avere migliore contezza della situazione, di tal che l'ufficio regionale, a fronte della mancata opposizione della ricorrente, fissava nuova convocazione, ma il giorno prima della data fissata la società ricorrente comunicava che non avrebbe presenziato alla convocazione del giorno successivo, essendo mancato qualsivoglia contatto con la controparte ai fini di una possibile conciliazione;
su richiesta della società ricorrente e a seguito di uno scambio di messaggi con la controparte, l'ufficio regionale comunicava l'esito negativo della procedura conciliativa.
Con comparsa in data 4.5.2023 si costituiva in giudizio Parte_5 rilevando in primo luogo che la società ricorrente si era limitata ad impugnare solamente alcuni
[...] dei contratti indicati nelle denunce cumulative e solo per alcuni mappali. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'azione proposta per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 23, II comma, L.
5 11/1971, non avendo la ricorrente impugnato i suddetti contratti nel termine di sei mesi previsto dall'art. 2113 c.c. decorrente dalla data di cessazione di ciascun contratto. Contestava quanto dedotto dalla società ricorrente in ordine alla mancata assistenza delle associazioni di categoria ai fini della stipula dei contratti d'affitto agrario. Infine, evidenziava come la società ricorrente, alla scadenza pattuita in ciascun contratto, avesse sempre restituito, volontariamente e senza nulla eccepire, i terreni affittati ai comproprietari. A conferma di ciò, rilevava come i predetti terreni erano stati poi concessi in affitto a società riferibili alla famiglia del marito della socia , di tal che i contratti stipulati CP_3 dalla ricorrente dovevano ritenersi risolti per mutuo consenso, ipotesi di certo ammissibile per i contratti d'affitto agrario per i quali la legge non prevedeva alcuna forma particolare per la loro validità.
Sulla base di tali motivi, la resistente chiedeva, in via Parte_5 preliminare, di dichiarare inammissibile l'azione ex adverso proposta per intervenuta decadenza e, nel merito, di dichiarare valide ed efficaci le clausole derogatorie della durata legale contenute nei contratti d'affitto impugnati con il ricorso e, per l'effetto, di rigettare ogni domanda proposta da parte ricorrente.
Infine, chiedeva di dichiarare risolti i predetti contratti, dichiarando, per l'effetto, la validità e la piena efficacia del contratto d'affitto concluso in data 1.1.2022 tra e Parte_2 Controparte_3 con la società agricola Parte_5
Con comparsa depositata in data 4.5.2023 si costituiva in giudizio Controparte_3 rilevando l'infondatezza e la strumentalità del ricorso avversario, in particolare deducendo:
che con atto notarile in data 23.12.2008 aveva donato la propria quota di Parte_1 partecipazione nella società alle figlie ed;
al contempo, la stessa società veniva regolata CP_3 Pt_3 dal nuovo atto costitutivo, che prevedeva pari rappresentanza delle due sorelle, ma ben presto era risultato evidente come tra le stesse vi fosse incompatibilità caratteriale, pertanto, almeno a far data dal 2013, la conduzione del fondo e la gestione dei terreni erano da ricondursi solo apparentemente alla società agricola , posto che, in realtà, le sorelle ed , in accordo coi CP_3 CP_3 Pt_3 genitori, avevano deciso di “dividere” gli appezzamenti attribuendo ad circa 20 ettari, mentre CP_3
l'altra metà sarebbe spettata in via esclusiva ad;
Pt_3
che la porzione “di spettanza” di era sempre stata concessa in conduzione agraria o alle CP_3 società riferibili alla famiglia del di lei marito (quali la società “OS” ovvero ), Parte_5 oppure, ma solo formalmente, alla “S.S. Dallospedale”, sia per assicurare ad il versamento dei CP_3 contributi previdenziali, sia per agevolare la stessa , che solo grazie alla superficie aziendale Pt_3
6 complessiva poteva accedere ai vari finanziamenti agevolati ottenibili in agricoltura;
questo stato di cose era sempre stato conosciuto e consapevolmente accettato e condiviso dalla stessa;
Pt_3
che nell'anno 2022, venuto nel frattempo a mancare il padre e deterioratisi Parte_1 definitivamente i rapporti con la sorella, tentava di estromettere la sorella dalla coltivazione Pt_3 di tutto quanto il fondo e, quindi, anche di quella metà che lei stessa ben sapeva essere di competenza di per effetto degli accordi ultra decennali esistenti tra le parti. CP_3
La resistente deduceva altresì l'intervenuta risoluzione dei contratti di Controparte_3 affittanza agraria del 5.5.2016; del 3.3.2020; del 22.2.2021 e del 6.4.2022 per avvenuto rilascio dei terreni con successiva coltivazione degli stessi da parte di altri soggetti, con conseguente impossibilità di ottenere la reviviscenza di clausole pattizie ed il rilascio dei terreni da parte di soggetti terzi.
Eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 23 L. 11/1971
e art. 2113 c.c., non avendo la ricorrente impugnato gli accordi in deroga nel termine decadenziale dei sei mesi dalla cessazione del contratto. Infine, rilevava l'infondatezza dell'eccezione sollevata da controparte in ordine alla mancata assistenza delle organizzazioni professionali di categoria, non potendo la stessa trovare fondamento nella semplice circostanza formale dell'assenza di sottoscrizione dei contratti di volta in volta succedutisi da parte dei rappresentanti delle organizzazioni stesse.
Sulla base di tali motivi, chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate, non provate o comunque non ammissibili o procedibili.
All'udienza del 15.5.2023 davanti alla Sezione Specializzata Agraria comparivano personalmente la ricorrente e la convenuta oltre ai Parte_3 Controparte_3
Difensori. Alla stessa udienza il Collegio esperiva il tentativo di conciliazione e formulava una proposta conciliativa in modo da contemperare le rispettive ragioni, invitandole ad individuare un accordo a definizione di tutte le situazioni tra loro pendenti.
Successivamente, all'udienza del 18.9.2023 comparivano i Procuratori della ricorrente e delle resistenti e mentre ancora, nonostante la regolarità della Controparte_3 Parte_5 notifica del ricorso e del decreto, nessuno compariva per la parte resistente che veniva Parte_2 pertanto dichiarata contumace. Su concorde richiesta dei Procuratori delle parti, la causa veniva rinviata ad una successiva udienza al fine di verificare l'esito delle trattative pendenti tra le parti.
7 In seguito a plurimi rinvii d'udienza, richiesti concordemente dalle parti, dalle stesse giustificati dalla rappresentata volontà di definire complessivamente le questioni tra loro pendenti, dando atto sovente della circostanza per cui le trattative erano prossime ad una definizione complessiva, all'udienza del 27.1.2025 i Procuratori delle parti rappresentavano di non aver raggiunto un accordo, di tal che, ritenuto preliminarmente opportuno verificare la posizione delle parti anche con riguardo alle rispettive richieste di natura istruttoria, il Collegio invitava le parti ad illustrare le relative posizioni e, all'esito, si riservava.
Con ordinanza in data 17.3.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 gennaio 2025, ritenuta la causa documentalmente istruita senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi di prova, la stessa veniva rinviata per la discussione all'udienza successiva del 15 settembre
2025.
A tale udienza, all'esito della discussione, la causa veniva immediatamente decisa, con lettura del dispositivo in udienza.
Ciò posto, ritenuta la procedibilità delle domande formulate da parte ricorrente, per essere stato ritualmente azionato il tentativo di conciliazione (doc. nn. 13-17 fascicolo ricorrente), si ritiene che le stesse non possano trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Nella specie, la società ricorrente assume in primo luogo la nullità delle clausole di durata contenute nei plurimi contratti d'affittanza agraria stipulati ai sensi dell'art. 45 L. 203/1982, contratti rispettivamente stipulati in data 5.5.2016, 3.3.2020, 22.2.2021 e 6.4.2021 con i comproprietari dell'epoca , assumendo di non avere ricevuto in fase di stipula Parte_4 un'effettiva assistenza sindacale da parte delle organizzazioni professionali di categoria, domandando, quindi, la sostituzione delle predette clausole con la previsione della durata quindicennale come ex lege prevista e, per l'effetto, la reviviscenza dei contratti di cui sopra con conseguente rilascio dei terreni da parte degli attuali affittuari.
Orbene, rileva in primo luogo osservare che l'eccezione di decadenza formulata dalle convenute costituite non può ritenersi tale da impedire la trattazione delle domande svolte nel merito dalla ricorrente, posto che l'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203 ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 23 della Legge 11 febbraio 1971, n. 11, stabilendo, con disposizione innovativa, che sono
8 validi gli accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, purché stipulati con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, presupposto quest'ultimo da ritenersi essenziale ai fini della validità dei predetti accordi.
Sul punto, la Suprema Corte, secondo un indirizzo oramai consolidato, ha più volte affermato che la mancata corretta assistenza delle competenti organizzazioni professionali non determina la nullità del contratto d'affitto agrario tour court, quanto piuttosto la nullità della singola clausola – nella specie di durata – con conseguente sostituzione automatica della clausola pattuita dalle parti in difformità al modello legale con la previsione di durata quindicennale. Si è pertanto da ciò derivato che, per effetto della previsione introdotta con l'art. 45, L. 203/1982, trattandosi di norma “di protezione”, la mancata assistenza da parte delle organizzazioni professionali agricole può essere fatta valere soltanto dalla parte interessata che lamenti un deficit di tutela (e non anche dalla controparte), e lo stesso potere- dovere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità, sancito dall'art. 58 della L. n. 203/1982, può essere esercitato unicamente nell'interesse della stessa parte che non è stata adeguatamente assistita (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. III, 4.6.2013, n. 14046). Nel contempo si è affermato come le previsioni di invalidità e decadenza di cui all'art. 23, commi 1 e 2, L. 11/1971 non risultino inficiate dalle disposizioni introdotte con L. 203/1982, posto che al terzo comma (come sostituito dall'art. 45, L.
203/1982) è stata introdotta una fattispecie nuova, diversa da quella contemplata nei primi due commi dell'art. 23 della L. 11/1971, di tal che l'art. 45 non può, da solo, estendere la sua portata oltre la disposizione espressamente indicata, laddove la violazione della predetta disposizione – concernente la formazione del regolamento negoziale – determina nullità assoluta ed insanabile, diversamente dalle invalidità prescritte per gli atti che modificano un rapporto già istituito, le quali invece restano disciplinate ai sensi dell'art. 23, comma 2, L. n. 11/1971 (Cass. civ., sez. III, 20.4.1995, n. 4476).
In ogni caso, il ricorso, pur ammissibile, risulta comunque infondato nel merito, considerato che la causa verte su plurimi contratti di affittanza agraria stipulati in deroga ai sensi dell'art. 45 L.
203/1982, aventi ad oggetto la conduzione di fondi che risultano tutti spontaneamente e consensualmente rilasciati dall'affittuario alla scadenza pattuita, con la conseguenza che i predetti contratti azionati con il ricorso devono ritenersi consensualmente risolti.
Infatti, la condotta adottata dalla – con restituzione volontaria Parte_4 dei terreni alla scadenza contrattualmente pattuita – costituisce causa di risoluzione del contratto per mutuo consenso, ammissibile anche per i contratti d'affitto agrario, per i quali la legge non prevede alcuna forma particolare. Giova in proposito osservare che “la risoluzione di un contratto per il quale
9 la legge non prevede alcuna forma particolare, può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà” (Cass. Civ., sez. III, 2.3.2012 n. 3245), e, con riguardo ai contratti di affitto agrario, l'art. 41 della L. 203/1982 sancisce la libertà delle forme, ammettendo financo contratti verbali e non trascritti, onde a maggior ragione la risoluzione può avvenire anche per mutuo consenso, risultando per fatti concludenti.
Inoltre, la quasi totalità dei fondi risulta successivamente affittata dai comproprietari a favore di società terze;
in particolare, i terreni censiti al Catasto terreni del Comune di Pontenure al Foglio 31
Mappali 9-13-14-20 risultano essere stati affittati, con contratto d'affitto sottoscritto in data 13.4.2021, all'azienda agricola OS, con scadenza 30.10.2021 e successivamente alla società agricola Parte_5
con contratto sottoscritto in data 1.1.2022 e scadenza 31.12.2036, pertanto, allo stato, i
[...] predetti terreni risultano affittati alla società agricola resistente e coltivati da Parte_5 quest'ultima (doc. n. 8 fascicolo ricorrente e n. 12 fascicolo resistente ). Allo stesso Controparte_3 modo, il terreno censito al Catasto terreni del Comune di Pontenure al Foglio 31, Mappale 17 risulta affittato in parte con contratto d'affitto agrario all'azienda agricola OS e successivamente con contratto d'affitto agrario alla società agricola per l'intera superficie (doc. n. 8 Parte_5 fascicolo ricorrente e n. 12 fascicolo resistente ). Il terreno censito al Catasto Controparte_3
Terreni del Comune di Pontenure al Foglio 33, Mappale 36 risulta affittato alla società agricola resistente con contratto d'affitto agrario in data 1.1.2022. Infine, quanto ai terreni Parte_5 censiti al Catasto terreni del Comune di Pontenure Foglio 31, Mappali 5 e 26, pur non risultando allo stato affittati alla società resistente di fatto vengono coltivati da soggetti Parte_5 riconducibili alla medesima società (sig. ; infatti, quanto dedotto dalla resistente CP_2 CP_3
e documentato nello scambio di e-mail intervenuto tra il dott. il Difensore di parte
[...] CP_5 resistente in data 22.4.2023 non risulta né contestato né smentito da parte ricorrente, la quale, anzi, nel ricorso ha confermato tale circostanza (doc. n. 6 fascicolo resistente e ricorso p. Controparte_3
4).
Pertanto, dall'esame delle risultanze processuali si deduce che tutti i fondi oggetto dei contratti d'affitto agrario azionati in giudizio risultano – allo stato – affittati alla società agricola Parte_5
eccetto per i terreni censiti al Catasto terreni del Comune di Pontenure Foglio 31, mappali 5
[...]
e 26, i quali, però, risultano essere stati comunque rilasciati dalla società ricorrente alla scadenza del contratto ed attualmente vengono di fatto coltivati da soggetti riconducibili alla società agricola
. Parte_5
10 Inoltre, la condotta della società ricorrente, oltre a ritenersi concludente in relazione ad una risoluzione per mutuo consenso, evidenzia altresì una contraddittorietà di fondo, posto che la medesima, relativamente ai terreni affittati in seguito alla scadenza dei contratti azionati in giudizio prima in favore della società agricola OS e successivamente in favore della società agricola nulla ha opposto circa il contratto d'affitto agrario stipulato con la prima (azienda Parte_5 agricola OS), opponendosi però al contratto successivamente stipulato con la seconda (società agricola . Parte_5
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, esclusa la possibilità di reviviscenza degli stessi contratti a distanza di anni al fine di ottenere il rilascio dei relativi terreni, in un quadro in cui la società ricorrente ha già rilasciato i fondi alla scadenza pattuita ed i comproprietari hanno provveduto, nel frattempo, ad affittare i medesimi terreni a soggetti terzi, i predetti contratti devono ritenersi risolti per mutuo consenso.
A fronte di ciò, quanto all'eccezione formulata dalla società ricorrente in ordine all'assistenza delle associazioni professionali di categoria, rileva in primo luogo osservare che non tutti i contratti azionati dalla ricorrente, pur essendo stati stipulati in forma scritta, sono stati prodotti nella loro forma testuale, allegando in atti i cumulativi, con conseguente impossibilità di avere contezza delle specifiche clausole ivi contenute. In particolare, non risulta prodotto il contratto stipulato in data 5.5.2016 avente ad oggetto i terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Pontenure al Foglio 31, Mappale 5 e
Foglio 33, Mappale 36, essendo stati per questi prodotti solamente il cumulativo (doc. n. 2 fascicolo ricorrente); analogamente non risulta prodotto il contratto d'affitto agrario stipulato in data 22.2.2021 relativamente al terreno censito al Catasto terreni del Comune di Pontenure al Foglio 31, Mappale 17, essendo stato prodotto solamente il cumulativo (doc. n. 4 fascicolo ricorrente), successivamente integrato con scrittura privata del 6.4.2021 facendo ricomprendere nel predetto contratto anche il terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Pontenure al Foglio 31, Mappale 26 (doc. n. 5 fascicolo ricorrente); i predetti cumulativi, peraltro, attengono anche a contratti relativi a terreni estranei all'oggetto della presente causa.
In ogni caso, è noto che, avuto riguardo alla norma contenuta all'art. 23, ultimo comma, L.
11/1971, come novellata dall'art. 45, L. 203/1982, sono validi gli accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, purché stipulati con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole;
ciò implica però che il rappresentante di categoria sia tenuto a svolgere un'attività effettiva
11 di consulenza e di indirizzo, non potendosi tale attività limitare ad una mera presenza tacita alla stipulazione del contratto (sul punto, si veda, ex multis, Cass. 5.11.2021, n. 32016). Tuttavia, il testo normativo non prevede espressamente, come condizione di validità del patto in deroga, la sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, e, al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito come, ai fini della validità, non sia necessaria la sottoscrizione contestuale o successiva del contratto da parte dei predetti rappresentanti, posto che la sottoscrizione può essere probante, ma non costituisce di per sé garanzia della validità dell'accordo (Cass. civ. 5.11.2021, n. 32016; Cass. civ. 15.3.2007, n. 5983; Cass. civ. 4.6.2008, n.
14759). Pertanto, la Giurisprudenza di legittimità - pur costante nell'affermare la nullità della clausola di durata in caso di mancata assistenza da parte di un rappresentante dell'associazione professionale di categoria, ascrivendo detta nullità nella categoria delle cd. nullità cd. “di protezione” - non postula che la prova dell'effettività dell'assistenza consegua imprescindibilmente alla sottoscrizione del contratto da parte di detto rappresentante.
Occorre piuttosto considerare la ratio sottesa alla previsione di assistenza dell'affittuario da parte dei rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria, la quale consiste nel garantire che la parte stipulante venga congruamente informata - tanto più tenuto conto che le deroghe riguardano nella maggior parte dei casi la durata del contratto agrario - e, per tale ragione, la presenza di soggetti, che in virtù della loro qualificazione professionale forniscono sufficienti garanzie al riguardo, consente di chiarire alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostino dalle disposizioni di legge affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile da parte del contraente (Cass. civ. 27.7.2018, n. 19906).
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra descritto, nel caso in esame, giova in primo luogo ribadire che la società affittuaria risulta aver già volontariamente e consensualmente rilasciato i fondi alla scadenza pattuita, dovendo pertanto dedursi che le socie della predetta società, compresa , fossero ben consapevoli della durata dei predetti contratti, inferiore Parte_3
a quella minima quindicennale prevista all'art. 1 L. 203/1982, di tal che la funzione a cui l'associazione di categoria era preordinata nella fase di stipula del contratto risulta validamente esperita, come dimostrato dal comportamento concludente tenuto dalla società ricorrente.
Ne deriva che i contratti d'affitto agrario con clausola di durata “in deroga” azionati dalla società ricorrente devono ritenersi validi, pur in assenza della sottoscrizione dei rappresentanti di
12 categoria (almeno limitatamente all'unico contratto d'affitto agrario prodotto nella sua interezza, stipulato in data 3.3.2020, non potendo per gli altri contratti riscontrare documentalmente la sottoscrizione dai soli cumulativi allegati in atti), dovendo al contempo rilevarsi, come ulteriore elemento di prova, che le dichiarazioni di esistenza dei contratti di affitto agrario risultano trasmesse da Unione Provinciale Agricoltori e, salvo la prova contraria che competeva alla ricorrente, è evidente che, quantomeno nella fase di registrazione del contratto, il rappresentante dell'associazione abbia prestato la necessaria assistenza (Cass., sez. VI, 5.11.2021, n. 32016).
Inoltre, la condotta tenuta dalla società ricorrente – che, oltre ad aver rilasciato volontariamente e senza nulla eccepire i terreni in oggetto, non poteva verosimilmente dirsi all'oscuro del fatto che la quasi totalità dei terreni fossero stati concessi in affitto ad altri soggetti in seguito alla scadenza del termine previsto in contratto – contrasta con la volontà della stessa di eccepire l'invalidità dei patti in deroga a distanza di anni dalla presa in possesso dei predetti terreni da parte di soggetti terzi.
Infine, quanto al contratto stipulato in data 1°.
1.2022 tra e Parte_2 Controparte_3 con la società agricola avente ad oggetto terreni in comproprietà tra e Parte_5 Pt_3
e la madre rileva evidenziare che detto contratto, pur se stipulato Controparte_3 Parte_2 senza il consenso di , resta valido ed efficace nei confronti dell'affittuario, il quale, in qualità Pt_3 di terzo contraente in buona fede, deve essere tenuto indenne da ogni eventuale azione di rilascio e di rivendica, nonché da qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno (Cass. civ., sez. III, 13.1.2009,
n. 483). Al riguardo, va infatti osservato che il dissenso manifestato e comunicato all'affittuario a contratto già concluso ed a rapporto già in corso non produce alcun effetto negativo in capo all'affittuario, il quale può proseguire la coltivazione del fondo in forza di un titolo valido. Il comproprietario dissenziente avrebbe potuto, se del caso, richiedere al concedente il risarcimento del danno, qualora l'attività posta in essere fosse risultata pregiudizievole per gli interessi della comunione, ma nel caso di specie la società ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta in tal senso.
Da tutte le considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso proposto dalla
[...]
. Parte_4
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
13 La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Piacenza, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,
- Rigetta il ricorso proposto dalla Parte_4
Parte_2
- Condanna la al Parte_4 Parte_2 Parte_2 pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 4.700,00 per compensi (valori minimi sullo scaglione di riferimento) a favore di e nella pari misura di Controparte_3 Euro 4.700,00 per compensi a favore di oltre spese Parte_5 gen. 15%, IVA e CPA.
- Spese irripetibili in relazione alla convenuta contumace Parte_2
Piacenza, 15 settembre 2025
La Presidente est. rel.
Dott.ssa Marisella Gatti
14