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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/03/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa Paola Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6390/2023 del Ruolo Generale introdotto con ricorso per rito semplificato depositato in data 10.11.2023
PROMOSSO DA
(C.F. ) nato a [...] - il 24.06.1972 residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Monselice (PD) via Rampa 8/A con domicilio in Monselice (PD) Via Ca' Oddo n. 34H, e Parte_2
, (C.F. Nata a Este – il 2.05.1969 Residente in Monselice via Cà
[...] C.F._2
Oddo 34H, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Salvador del Foro di Padova,
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo giusta mandato in calce all'atto di citazione;
rinuncia al mandato comunicata in data 12.09.2024
Attori
CONTRO
in persona dell'amministratore pro tempore e legale rappresentante Controparte_1
Partita IVA: , sito in Monselice (PD), via Ca' Oddo n. 34/H, C.F: Controparte_2 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Zangari del foro di Padova, con domicilio P.IVA_2
digitale eletto presso l'indirizzo P.E.C. giusta mandato in Email_1
calce alla comparsa di costituzione e risposta pagina 1 di 10 Convenuto
NONCHÈ CONTRO
(c.f. ), professionista delegato/custode Controparte_3 C.F._3
giudiziario, nominato dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare n. 53/2020 R.G. con CP_4
domicilio presso l'A.P.E.P. in Padova, via Tommaseo 78/C, rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Righini del Foro di Padova, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
NONCHÈ CONTRO
con sede legale in Napoli alla Via Santa Brigida n.39 Controparte_5
(C.F. ), e per essa quale mandataria con sede in Roma, Via P.IVA_3 Parte_3
Curtatone n.3, rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Palombi del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso la sede di quest'ultimo giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
NONCHÈ CONTRO
C.F. ) In persona del legale rappresentante p.t. con sede in Controparte_6 P.IVA_4
Conegliano (TV) Via Alfieri 1
Convenuta (contumace)
E CONTRO
(C.F. ) Controparte_7 P.IVA_5 Controparte_8
[.
provincia di Padova in persona del legale rappresentante p.t.
Convenuta (contumace)
pagina 2 di 10 Oggetto: fase di merito opposizione ex art. 617 co.2 a ordine di liberazione – cessazione della materia del contendere.
Conclusioni degli attori come da ricorso introduttivo: “In via preliminare: ordinare la sospensione dell'efficacia dell'ordine di liberazione 15.05.2022 (provvedimento dott.ssa e Per_1
conseguentemente la sospensione della sua messa in atto nelle more del giudizio o in attesa dell'evolversi delle prossime aste relative alle esecuzioni 623/18 e 53/20 venga disposta la sospensione dell'ordine di liberazione della casa di Via Cà Oddo 34H Monselice. In via principale che sia revocato l'ordine di liberazione dd. 15.05.2022 nei confronti del IG. e della IG.ra . In Parte_1 Parte_2
subordine Qualora la s.v. ritenga che con il provvedimento del dott. 18.08.23 non sia stato Per_2
revocato l'ordine di sospensione dell'ordine di liberazione 15.05.22, così come disposto dal giudice nel provvedimento del 23.01.2023 venga confermata la sospensione con ordine al Delegato Per_2
Giudiziario di sospendere ogni attività relativa. Con vittoria di spese a carico delle altre Parti che si oppongono”
Conclusioni del convenuto come da foglio di precisazione delle conclusioni del Controparte_1
09.12.2024: “IN VIA PRINCIPALE: - dichiarare l'opposizione promossa dal IG. Parte_1
inammissibile per i motivi espressi in comparsa o, in alternativa, rigettare l'opposizione perché infondata anche ai sensi dell'art. 560 c.p.c. - dichiarare l'opposizione promossa dalla IG.ra Parte_2
inammissibile e/o decaduta perché tardiva ai sensi dell'art. 617, comma 2 c.p.c. o, in alternativa, rigettare l'opposizione perché infondata IN OGNI CASO: - con integrale rifusione delle spese di lite della fase di merito della presente opposizione, oltre alla rifusione delle spese di lite della fase sommaria esperita in seno all'esecuzione n. 53/2020 R.G.Es.”
pagina 3 di 10 Conclusioni della convenuta dott.ssa come da foglio di PC del 05.12.2024: “1) Per tutto CP_3
quanto esposto in atti, rigettarsi in toto le domande dei ricorrenti in quanto infondate in fatto e in diritto.
2) Spese, compensi professionali, compreso rimborso forfetario, interamente rifusi, stante la soccombenza virtuale e richiamando sul punto quanto dedotto a verbale del 15.05.2024”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 10.11.2023 i IG.ri ed Parte_1 Parte_2
introducevano la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordine di rilascio
[...]
dell'immobile staggito emesso dal giudice dell'esecuzione immobiliare, esponendo quanto segue.
Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 53/2020 veniva emesso ordine di liberazione dell'immobile in data 15.05.2022. Il IG. depositava istanza di revoca avverso tale Parte_1
provvedimento, che veniva rigettata in data 27.12.2022. Pertanto, introduceva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c., contestando la sussistenza dei presupposti per ordinare il rilascio anticipato dell'immobile. Deduce che a fronte di tale istanza il giudice dell'esecuzione disponeva la sospensione dell'esecuzione dell'ordine, ma successivamente rigettava l'opposizione per quanto concerne la fase cautelare, con ordinanza del 18.08.2023.
Introdotta la fase di merito, gli opponenti chiedevano la revoca dell'ordine di liberazione, sostenendo che fosse illegittimo in quanto emesso anticipatamente rispetto al decreto di trasferimento, poiché il sarebbe stato residente nell'immobile oggetto della procedura (Via Cà Oddo, 34H, Monselice) Parte_1
da prima del pignoramento, e lì sconterebbe un periodo di detenzione domiciliare in seguito a una condanna per truffa e bancarotta. Sostenevano di aver prodotto della documentazione a prova di tali circostanze (provvedimento del Tribunale di Sorveglianza e relazione UEPE) nelle more della riserva assunta dal GE per provvedere sull'ordine di liberazione, ma lamentava che tali documenti non venivano pagina 4 di 10 stati presi in considerazione. Concludevano quindi che il GE aveva errato nel non applicare il disposto dell'art. 560 co.3 c.p.c. Formulavano istanza di prova testimoniale per provare la presenza del Parte_1
nell'immobile da prima del pignoramento.
La IG.ra allegava inoltre l'irregolarità formale dell'ordine di liberazione, affermando che esso Parte_2
le sia stato notificato in copia semplice anziché conforme.
Si costituiva in data 02.01.2024 il creditore procedente, , esponendo che non Controparte_1
corrispondeva al vero che il GE avesse sospeso l'ordine di liberazione e deducendo che, anche qualora ciò fosse avvenuto, l'asserita sospensione avrebbe perso efficacia col provvedimento del 18.08.2023.
Esponeva altresì che nelle more l'immobile era stato aggiudicato al figlio dell'esecutato, IG.
[...]
. Deduceva l'inammissibilità dell'opposizione in quanto, dopo l'emissione dell'ordine, Parte_4
l'esecutato aveva proposto istanza di revoca, che avrebbe dovuto, invece, essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente impossibilità di proporne un'altra, ma al più l'esecutato avrebbe potuto proporre reclamo ex art. 669terdecies c.p.c.
Contestava comunque la fondatezza dell'opposizione, in ragione del fatto che la procedura esecutiva prevale sul provvedimento che dispone la detenzione domiciliare, poiché la disponibilità di un alloggio costituisce presupposto per la concessione di tale misura ma l'interesse pubblico all'efficienza del meccanismo di espropriazione sicuramente prevale sulle eIGenze del detenuto. Eccepiva altresì la tardività della produzione documentale nella fase cautelare, essendo avvenuta in assenza di contraddittorio tra le parti e in violazione del diritto di difesa.
Quanto alla posizione della IG.ra eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione poiché proposta Parte_2
oltre il termine di 20 giorni dalla conoscenza dell'atto. Ella, infatti, avrebbe ricevuto l'ordine di liberazione in data 06.07.2022, ma avrebbe proposto opposizione solo il 29.11.2022. Deduceva,
comunque, l'infondatezza delle doglianze della ricorrente, affermando che la stessa, in qualità di moglie pagina 5 di 10 dell'esecutato, formalmente separata, ma comunque in una fase di riavvicinamento allo stesso, come si legge dal ricorso e dai documenti prodotti, non necessitava della notifica in copia autentica, trattandosi di familiare dell'esecutato. Rappresentava, in ogni caso, come la stessa dispone di un altro immobile,
sempre sito in Monselice, per cui non sarebbe priva di una propria abitazione dove stabilirsi.
In data 29.12.2023 si costituiva la dott.ssa , professionista delegato/custode giudiziario, CP_3
nominato dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare n. 53/2020, preliminarmente chiedendo di differire ogni incombente fino all'11.04.2024 onde verificare se l'aggiudicatario, figlio degli opponenti,
avrebbe versato il saldo prezzo con definitiva dispensa dall'esecuzione dall'ordine di liberazione e conseguente cessazione della materia del contendere. Deduceva, comunque, l'infondatezza e l'intrinseca contraddittorietà del ricorso di controparte, affermando che le due censure svolte dal e dalla Parte_1
fossero incompatibili tra loro: infatti, se proprietario e residente nell'immobile fosse Parte_2
l'esecutato, la di lui moglie non necessiterebbe di alcuna comunicazione dell'ordine di liberazione;
viceversa, se la disponibilità dell'immobile fosse solamente in capo alla , con conseguente Parte_2
obbligo di notifica dell'ordine nei suoi confronti, allora il non beneficerebbe del disposto Parte_1
dell'art. 560 comma 3 c.p.c.
Nel merito eccepiva che dalla lettura dei documenti prodotti dagli stessi ricorrenti emergeva che il non risiedeva in via Cà Oddo, poiché in sede di separazione, nel 2014, tale immobile era stato Parte_1
assegnato alla , e la stessa unitamente al figlio si era resa disponibile ad accogliervi l'esecutato Parte_2
affinché vi scontasse la detenzione domiciliare, tacendo il fatto che l'immobile fosse pignorato.
Quanto alla doglianza della , eccepiva che in ogni caso, qualsiasi presunta irregolarità formale Parte_2
dell'atto sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo.
All'udienza del 17.01.2024 veniva disposto un rinvio in attesa del versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario. Alla successiva udienza del 15.05.2024 i ricorrenti davano atto dell'acquisto pagina 6 di 10 dell'immobile da parte del figlio , con conseguente dispensa dall'esecuzione dell'ordine di Pt_4
liberazione e, dedotta la cessazione della materia del contendere, si dichiaravano disponibili a una chiusura del giudizio a spese compensate. In subordine chiedevano di proseguire il giudizio per verificare la soccombenza virtuale e l'accoglimento delle istanze istruttorie. Le altre parti si opponevano alla compensazione delle spese, chiedendo la prosecuzione del giudizio per la decisione sulla soccombenza virtuale, nonché il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso formulate.
Il Giudice rigettava le istanze istruttorie in quanto irrilevanti ai fini della decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare dell'11.12.2024.
In data 01.03.2025 si costituiva tardivamente associandosi alle Controparte_5
richieste di e della dott.ssa . Controparte_1 CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso in fatto, è pacifico e documentale che il figlio dei ricorrenti ha acquistato l'immobile oggetto della procedura esecutiva, in cui già risiedeva coi genitori, dispensando così dall'esecuzione dell'ordine di liberazione.
Deve quindi ritenersi essere cessata la materia del contendere, a mente del consolidato principio secondo cui: “La cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio
e dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato – si
verifica quando sopravvenga una situazione che elimina la ragione del contendere delle parti, facendo
venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'eIGenza di ottenere un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo
riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”(Cass. 28/07/2004 n. 14194; Cass. Sez.
pagina 7 di 10 Ciò non elide, tuttavia, vista la volontà delle parti di ottenere il regolamento delle spese di lite, il compito di provvedere al governo di tali spese, da comporre secondo il criterio della soccombenza virtuale.
È noto, infatti, che nel caso in cui la materia del contendere su cui deve pronunciarsi la sentenza di merito sia cessata, e la causa prosegua solo in funzione della decisione da assumere in ordine alla ripartizione delle spese processuali, il giudice - previa valutazione di fondatezza della originaria domanda – deve decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (ex multis Cass. n. 17334 del 2005).
La soccombenza, in particolare, andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità
di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Ciò detto, le spese di lite devono essere poste a carico dei ricorrenti, stante l'infondatezza dei motivi di opposizione, per le ragioni che seguono.
Quanto alla posizione del , egli deduce l'illegittimità dell'ordine di liberazione anticipato Parte_1
rispetto all'emissione del decreto di trasferimento, asserendo di vivere nell'immobile pignorato con la propria famiglia da prima dell'inizio della procedura. Tale circostanza appare smentita dai documenti da lui stesso prodotti.
Nell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che dispone la detenzione domiciliare, datata 15.09.2021 e prodotta sub doc. 13 dal , si legge che “l'istante ha un'effettiva capacità domiciliare a Parte_1
Monselice (PD), via Cà Oddo 34 H ove risiede la moglie legalmente separata ( ) ed Parte_2
il figlio (maggiorenne) disponibili ad accoglierlo in casa”. Da ciò emerge che la casa non era Pt_4
nella sua disponibilità, ma della moglie. Tale circostanza è accertata anche dalla perizia di stima, prodotta sub doc. 5 dalla dott.ssa , nella quale si legge a pag. 6 che “L'immobile risulta occupato CP_3
dalla IGnora per assegnazione del domicilio con sentenza del tribunale di Padova del Parte_2
13/03/2014 Cron. N°3914/14 RG 1531/2014.” Ciò è altresì documentato nel sopralluogo effettuato dal pagina 8 di 10 Custode, che vi ha rinvenuto solo la IG.ra . Era infatti lei ad avere la disponibilità Parte_2
dell'immobile, in cui ha accolto il coniuge separato per l'esecuzione della pena detentiva. Appare,
dunque, chiaro che nel caso di specie non fosse applicabile l'art. 560 comma 3 c.p.c., non sussistendo un possesso del bene da parte dell'esecutato antecedentemente all'inizio della procedura. Del resto, a fronte di tali prove documentali non può che ribadirsi l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta.
Il motivo di opposizione proposto dalla IG.ra invece è inammissibile poiché proposto Parte_2
tardivamente. L'ordine di liberazione, infatti, le è stato notificato in data 06.07.2022, ma l'opposizione è
stata introdotta solamente il 29.11.2022, ben oltre il termine di 20 giorni. In ogni caso, tale doglianza è
Con comunque infondata in quanto, come correttamente statuito da nel rigettare l'istanza sospensiva, la censura attiene a un vizio meramente formale dell'atto, che non ha inciso su nessun diritto della ricorrente. Ella, infatti, lamenta che l'ordine di liberazione le sia stato notificato in copia semplice anziché
in copia conforme, senza dedurre alcuna difformità tra quanto notificato e l'atto originale. Va allora data applicazione al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui non possono essere causa di invalidità i vizi meramente formali ove l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Si veda sul punto Cass. 27424/2023.
Per completezza, osserva il giudice che infondata risulta anche l'allegazione dei ricorrenti secondo cui il
GE avrebbe sospeso l'esecuzione dell'ordine di liberazione col provvedimento del 23.01.2023. Dalla
lettura del documento, infatti, non è in alcun modo desumibile la concessione di una sospensiva.
Così determinata la soccombenza virtuale, le spese vengono liquidate in dispositivo ai sensi del dm
55/2014 (valore indeterminabile – complessità bassa), con valori medi per fase studio e introduttiva e minimi per fase istruttoria/di trattazione e decisionale, alla luce dell'effettiva attività svolta. Nulla è
dovuto ad poiché costituitasi sono in vista della decisione Controparte_5
senza svolgere effettiva attività defensionale. pagina 9 di 10 Tutto ciò premesso e considerato
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
Dichiara cessata la materia del contendere stante la dispensa dall'esecuzione dell'ordine di liberazione.
Condanna i IG.ri e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2
e a le spese di lite che liquida in favore di ciascuno in Controparte_1 Controparte_3
€ 5.261,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Si comunichi
Padova, 28.03.2025
Il Giudice
Paola Rossi
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 n. 10553 del 07/05/2009).
Sezione I Civile
In persona del Giudice unico, dott.ssa Paola Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6390/2023 del Ruolo Generale introdotto con ricorso per rito semplificato depositato in data 10.11.2023
PROMOSSO DA
(C.F. ) nato a [...] - il 24.06.1972 residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Monselice (PD) via Rampa 8/A con domicilio in Monselice (PD) Via Ca' Oddo n. 34H, e Parte_2
, (C.F. Nata a Este – il 2.05.1969 Residente in Monselice via Cà
[...] C.F._2
Oddo 34H, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Salvador del Foro di Padova,
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo giusta mandato in calce all'atto di citazione;
rinuncia al mandato comunicata in data 12.09.2024
Attori
CONTRO
in persona dell'amministratore pro tempore e legale rappresentante Controparte_1
Partita IVA: , sito in Monselice (PD), via Ca' Oddo n. 34/H, C.F: Controparte_2 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Zangari del foro di Padova, con domicilio P.IVA_2
digitale eletto presso l'indirizzo P.E.C. giusta mandato in Email_1
calce alla comparsa di costituzione e risposta pagina 1 di 10 Convenuto
NONCHÈ CONTRO
(c.f. ), professionista delegato/custode Controparte_3 C.F._3
giudiziario, nominato dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare n. 53/2020 R.G. con CP_4
domicilio presso l'A.P.E.P. in Padova, via Tommaseo 78/C, rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Righini del Foro di Padova, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
NONCHÈ CONTRO
con sede legale in Napoli alla Via Santa Brigida n.39 Controparte_5
(C.F. ), e per essa quale mandataria con sede in Roma, Via P.IVA_3 Parte_3
Curtatone n.3, rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Palombi del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso la sede di quest'ultimo giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
NONCHÈ CONTRO
C.F. ) In persona del legale rappresentante p.t. con sede in Controparte_6 P.IVA_4
Conegliano (TV) Via Alfieri 1
Convenuta (contumace)
E CONTRO
(C.F. ) Controparte_7 P.IVA_5 Controparte_8
[.
provincia di Padova in persona del legale rappresentante p.t.
Convenuta (contumace)
pagina 2 di 10 Oggetto: fase di merito opposizione ex art. 617 co.2 a ordine di liberazione – cessazione della materia del contendere.
Conclusioni degli attori come da ricorso introduttivo: “In via preliminare: ordinare la sospensione dell'efficacia dell'ordine di liberazione 15.05.2022 (provvedimento dott.ssa e Per_1
conseguentemente la sospensione della sua messa in atto nelle more del giudizio o in attesa dell'evolversi delle prossime aste relative alle esecuzioni 623/18 e 53/20 venga disposta la sospensione dell'ordine di liberazione della casa di Via Cà Oddo 34H Monselice. In via principale che sia revocato l'ordine di liberazione dd. 15.05.2022 nei confronti del IG. e della IG.ra . In Parte_1 Parte_2
subordine Qualora la s.v. ritenga che con il provvedimento del dott. 18.08.23 non sia stato Per_2
revocato l'ordine di sospensione dell'ordine di liberazione 15.05.22, così come disposto dal giudice nel provvedimento del 23.01.2023 venga confermata la sospensione con ordine al Delegato Per_2
Giudiziario di sospendere ogni attività relativa. Con vittoria di spese a carico delle altre Parti che si oppongono”
Conclusioni del convenuto come da foglio di precisazione delle conclusioni del Controparte_1
09.12.2024: “IN VIA PRINCIPALE: - dichiarare l'opposizione promossa dal IG. Parte_1
inammissibile per i motivi espressi in comparsa o, in alternativa, rigettare l'opposizione perché infondata anche ai sensi dell'art. 560 c.p.c. - dichiarare l'opposizione promossa dalla IG.ra Parte_2
inammissibile e/o decaduta perché tardiva ai sensi dell'art. 617, comma 2 c.p.c. o, in alternativa, rigettare l'opposizione perché infondata IN OGNI CASO: - con integrale rifusione delle spese di lite della fase di merito della presente opposizione, oltre alla rifusione delle spese di lite della fase sommaria esperita in seno all'esecuzione n. 53/2020 R.G.Es.”
pagina 3 di 10 Conclusioni della convenuta dott.ssa come da foglio di PC del 05.12.2024: “1) Per tutto CP_3
quanto esposto in atti, rigettarsi in toto le domande dei ricorrenti in quanto infondate in fatto e in diritto.
2) Spese, compensi professionali, compreso rimborso forfetario, interamente rifusi, stante la soccombenza virtuale e richiamando sul punto quanto dedotto a verbale del 15.05.2024”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 10.11.2023 i IG.ri ed Parte_1 Parte_2
introducevano la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordine di rilascio
[...]
dell'immobile staggito emesso dal giudice dell'esecuzione immobiliare, esponendo quanto segue.
Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 53/2020 veniva emesso ordine di liberazione dell'immobile in data 15.05.2022. Il IG. depositava istanza di revoca avverso tale Parte_1
provvedimento, che veniva rigettata in data 27.12.2022. Pertanto, introduceva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c., contestando la sussistenza dei presupposti per ordinare il rilascio anticipato dell'immobile. Deduce che a fronte di tale istanza il giudice dell'esecuzione disponeva la sospensione dell'esecuzione dell'ordine, ma successivamente rigettava l'opposizione per quanto concerne la fase cautelare, con ordinanza del 18.08.2023.
Introdotta la fase di merito, gli opponenti chiedevano la revoca dell'ordine di liberazione, sostenendo che fosse illegittimo in quanto emesso anticipatamente rispetto al decreto di trasferimento, poiché il sarebbe stato residente nell'immobile oggetto della procedura (Via Cà Oddo, 34H, Monselice) Parte_1
da prima del pignoramento, e lì sconterebbe un periodo di detenzione domiciliare in seguito a una condanna per truffa e bancarotta. Sostenevano di aver prodotto della documentazione a prova di tali circostanze (provvedimento del Tribunale di Sorveglianza e relazione UEPE) nelle more della riserva assunta dal GE per provvedere sull'ordine di liberazione, ma lamentava che tali documenti non venivano pagina 4 di 10 stati presi in considerazione. Concludevano quindi che il GE aveva errato nel non applicare il disposto dell'art. 560 co.3 c.p.c. Formulavano istanza di prova testimoniale per provare la presenza del Parte_1
nell'immobile da prima del pignoramento.
La IG.ra allegava inoltre l'irregolarità formale dell'ordine di liberazione, affermando che esso Parte_2
le sia stato notificato in copia semplice anziché conforme.
Si costituiva in data 02.01.2024 il creditore procedente, , esponendo che non Controparte_1
corrispondeva al vero che il GE avesse sospeso l'ordine di liberazione e deducendo che, anche qualora ciò fosse avvenuto, l'asserita sospensione avrebbe perso efficacia col provvedimento del 18.08.2023.
Esponeva altresì che nelle more l'immobile era stato aggiudicato al figlio dell'esecutato, IG.
[...]
. Deduceva l'inammissibilità dell'opposizione in quanto, dopo l'emissione dell'ordine, Parte_4
l'esecutato aveva proposto istanza di revoca, che avrebbe dovuto, invece, essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente impossibilità di proporne un'altra, ma al più l'esecutato avrebbe potuto proporre reclamo ex art. 669terdecies c.p.c.
Contestava comunque la fondatezza dell'opposizione, in ragione del fatto che la procedura esecutiva prevale sul provvedimento che dispone la detenzione domiciliare, poiché la disponibilità di un alloggio costituisce presupposto per la concessione di tale misura ma l'interesse pubblico all'efficienza del meccanismo di espropriazione sicuramente prevale sulle eIGenze del detenuto. Eccepiva altresì la tardività della produzione documentale nella fase cautelare, essendo avvenuta in assenza di contraddittorio tra le parti e in violazione del diritto di difesa.
Quanto alla posizione della IG.ra eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione poiché proposta Parte_2
oltre il termine di 20 giorni dalla conoscenza dell'atto. Ella, infatti, avrebbe ricevuto l'ordine di liberazione in data 06.07.2022, ma avrebbe proposto opposizione solo il 29.11.2022. Deduceva,
comunque, l'infondatezza delle doglianze della ricorrente, affermando che la stessa, in qualità di moglie pagina 5 di 10 dell'esecutato, formalmente separata, ma comunque in una fase di riavvicinamento allo stesso, come si legge dal ricorso e dai documenti prodotti, non necessitava della notifica in copia autentica, trattandosi di familiare dell'esecutato. Rappresentava, in ogni caso, come la stessa dispone di un altro immobile,
sempre sito in Monselice, per cui non sarebbe priva di una propria abitazione dove stabilirsi.
In data 29.12.2023 si costituiva la dott.ssa , professionista delegato/custode giudiziario, CP_3
nominato dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare n. 53/2020, preliminarmente chiedendo di differire ogni incombente fino all'11.04.2024 onde verificare se l'aggiudicatario, figlio degli opponenti,
avrebbe versato il saldo prezzo con definitiva dispensa dall'esecuzione dall'ordine di liberazione e conseguente cessazione della materia del contendere. Deduceva, comunque, l'infondatezza e l'intrinseca contraddittorietà del ricorso di controparte, affermando che le due censure svolte dal e dalla Parte_1
fossero incompatibili tra loro: infatti, se proprietario e residente nell'immobile fosse Parte_2
l'esecutato, la di lui moglie non necessiterebbe di alcuna comunicazione dell'ordine di liberazione;
viceversa, se la disponibilità dell'immobile fosse solamente in capo alla , con conseguente Parte_2
obbligo di notifica dell'ordine nei suoi confronti, allora il non beneficerebbe del disposto Parte_1
dell'art. 560 comma 3 c.p.c.
Nel merito eccepiva che dalla lettura dei documenti prodotti dagli stessi ricorrenti emergeva che il non risiedeva in via Cà Oddo, poiché in sede di separazione, nel 2014, tale immobile era stato Parte_1
assegnato alla , e la stessa unitamente al figlio si era resa disponibile ad accogliervi l'esecutato Parte_2
affinché vi scontasse la detenzione domiciliare, tacendo il fatto che l'immobile fosse pignorato.
Quanto alla doglianza della , eccepiva che in ogni caso, qualsiasi presunta irregolarità formale Parte_2
dell'atto sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo.
All'udienza del 17.01.2024 veniva disposto un rinvio in attesa del versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario. Alla successiva udienza del 15.05.2024 i ricorrenti davano atto dell'acquisto pagina 6 di 10 dell'immobile da parte del figlio , con conseguente dispensa dall'esecuzione dell'ordine di Pt_4
liberazione e, dedotta la cessazione della materia del contendere, si dichiaravano disponibili a una chiusura del giudizio a spese compensate. In subordine chiedevano di proseguire il giudizio per verificare la soccombenza virtuale e l'accoglimento delle istanze istruttorie. Le altre parti si opponevano alla compensazione delle spese, chiedendo la prosecuzione del giudizio per la decisione sulla soccombenza virtuale, nonché il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso formulate.
Il Giudice rigettava le istanze istruttorie in quanto irrilevanti ai fini della decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare dell'11.12.2024.
In data 01.03.2025 si costituiva tardivamente associandosi alle Controparte_5
richieste di e della dott.ssa . Controparte_1 CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso in fatto, è pacifico e documentale che il figlio dei ricorrenti ha acquistato l'immobile oggetto della procedura esecutiva, in cui già risiedeva coi genitori, dispensando così dall'esecuzione dell'ordine di liberazione.
Deve quindi ritenersi essere cessata la materia del contendere, a mente del consolidato principio secondo cui: “La cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio
e dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato – si
verifica quando sopravvenga una situazione che elimina la ragione del contendere delle parti, facendo
venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'eIGenza di ottenere un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo
riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”(Cass. 28/07/2004 n. 14194; Cass. Sez.
pagina 7 di 10 Ciò non elide, tuttavia, vista la volontà delle parti di ottenere il regolamento delle spese di lite, il compito di provvedere al governo di tali spese, da comporre secondo il criterio della soccombenza virtuale.
È noto, infatti, che nel caso in cui la materia del contendere su cui deve pronunciarsi la sentenza di merito sia cessata, e la causa prosegua solo in funzione della decisione da assumere in ordine alla ripartizione delle spese processuali, il giudice - previa valutazione di fondatezza della originaria domanda – deve decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (ex multis Cass. n. 17334 del 2005).
La soccombenza, in particolare, andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità
di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Ciò detto, le spese di lite devono essere poste a carico dei ricorrenti, stante l'infondatezza dei motivi di opposizione, per le ragioni che seguono.
Quanto alla posizione del , egli deduce l'illegittimità dell'ordine di liberazione anticipato Parte_1
rispetto all'emissione del decreto di trasferimento, asserendo di vivere nell'immobile pignorato con la propria famiglia da prima dell'inizio della procedura. Tale circostanza appare smentita dai documenti da lui stesso prodotti.
Nell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che dispone la detenzione domiciliare, datata 15.09.2021 e prodotta sub doc. 13 dal , si legge che “l'istante ha un'effettiva capacità domiciliare a Parte_1
Monselice (PD), via Cà Oddo 34 H ove risiede la moglie legalmente separata ( ) ed Parte_2
il figlio (maggiorenne) disponibili ad accoglierlo in casa”. Da ciò emerge che la casa non era Pt_4
nella sua disponibilità, ma della moglie. Tale circostanza è accertata anche dalla perizia di stima, prodotta sub doc. 5 dalla dott.ssa , nella quale si legge a pag. 6 che “L'immobile risulta occupato CP_3
dalla IGnora per assegnazione del domicilio con sentenza del tribunale di Padova del Parte_2
13/03/2014 Cron. N°3914/14 RG 1531/2014.” Ciò è altresì documentato nel sopralluogo effettuato dal pagina 8 di 10 Custode, che vi ha rinvenuto solo la IG.ra . Era infatti lei ad avere la disponibilità Parte_2
dell'immobile, in cui ha accolto il coniuge separato per l'esecuzione della pena detentiva. Appare,
dunque, chiaro che nel caso di specie non fosse applicabile l'art. 560 comma 3 c.p.c., non sussistendo un possesso del bene da parte dell'esecutato antecedentemente all'inizio della procedura. Del resto, a fronte di tali prove documentali non può che ribadirsi l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta.
Il motivo di opposizione proposto dalla IG.ra invece è inammissibile poiché proposto Parte_2
tardivamente. L'ordine di liberazione, infatti, le è stato notificato in data 06.07.2022, ma l'opposizione è
stata introdotta solamente il 29.11.2022, ben oltre il termine di 20 giorni. In ogni caso, tale doglianza è
Con comunque infondata in quanto, come correttamente statuito da nel rigettare l'istanza sospensiva, la censura attiene a un vizio meramente formale dell'atto, che non ha inciso su nessun diritto della ricorrente. Ella, infatti, lamenta che l'ordine di liberazione le sia stato notificato in copia semplice anziché
in copia conforme, senza dedurre alcuna difformità tra quanto notificato e l'atto originale. Va allora data applicazione al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui non possono essere causa di invalidità i vizi meramente formali ove l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Si veda sul punto Cass. 27424/2023.
Per completezza, osserva il giudice che infondata risulta anche l'allegazione dei ricorrenti secondo cui il
GE avrebbe sospeso l'esecuzione dell'ordine di liberazione col provvedimento del 23.01.2023. Dalla
lettura del documento, infatti, non è in alcun modo desumibile la concessione di una sospensiva.
Così determinata la soccombenza virtuale, le spese vengono liquidate in dispositivo ai sensi del dm
55/2014 (valore indeterminabile – complessità bassa), con valori medi per fase studio e introduttiva e minimi per fase istruttoria/di trattazione e decisionale, alla luce dell'effettiva attività svolta. Nulla è
dovuto ad poiché costituitasi sono in vista della decisione Controparte_5
senza svolgere effettiva attività defensionale. pagina 9 di 10 Tutto ciò premesso e considerato
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
Dichiara cessata la materia del contendere stante la dispensa dall'esecuzione dell'ordine di liberazione.
Condanna i IG.ri e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2
e a le spese di lite che liquida in favore di ciascuno in Controparte_1 Controparte_3
€ 5.261,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Si comunichi
Padova, 28.03.2025
Il Giudice
Paola Rossi
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 n. 10553 del 07/05/2009).