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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7430/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
nato a [...] l'[...] e residente in [...],
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Trieste n. 30/b,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CAPITANIO GIORGIO, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Bergamo (BG), alla via Don Luigi Palazzolo n. 13;
-Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: per i ricorrenti, come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 02/12/2024, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio in data 10/02/2001 nel
Comune di MOZZO (BG), con rito civile (dati trascrizione: anno 2001; atto n. 2, reg. atti di matrimonio;
Parte I, Ufficio I) e che dalla loro unione nascevano le figlie (n. il 25/02/2002), maggiorenne Per_1 ma non economicamente autosufficiente, e (n. il 26/02/2005). Per_2
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come integrato dalle note scritte del 3/02/2025.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
La domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle medesime, né con norme imperative, il
Collegio, visto il parere favorevole del P.M., ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui alle note scritte depositate in data 03/02/2025;
[...]
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MOZZO (BG) (dati trascrizione: anno 2001; atto n. 2, reg. atti di matrimonio;
Parte I, Ufficio
I).
Così deciso in camera di consiglio il 18/03/2025
IL PRESIDENTE
Cesare de Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
nato a [...] l'[...] e residente in [...],
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Trieste n. 30/b,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CAPITANIO GIORGIO, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Bergamo (BG), alla via Don Luigi Palazzolo n. 13;
-Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: per i ricorrenti, come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 02/12/2024, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio in data 10/02/2001 nel
Comune di MOZZO (BG), con rito civile (dati trascrizione: anno 2001; atto n. 2, reg. atti di matrimonio;
Parte I, Ufficio I) e che dalla loro unione nascevano le figlie (n. il 25/02/2002), maggiorenne Per_1 ma non economicamente autosufficiente, e (n. il 26/02/2005). Per_2
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come integrato dalle note scritte del 3/02/2025.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
La domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle medesime, né con norme imperative, il
Collegio, visto il parere favorevole del P.M., ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 alle condizioni di cui alle note scritte depositate in data 03/02/2025;
[...]
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MOZZO (BG) (dati trascrizione: anno 2001; atto n. 2, reg. atti di matrimonio;
Parte I, Ufficio
I).
Così deciso in camera di consiglio il 18/03/2025
IL PRESIDENTE
Cesare de Sapia