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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/08/2025, n. 6519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6519 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 30911 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA codice Parte_1
fiscale: , con l'avv. Eugenio Sigona P.IVA_1
-OPPONENTE-
E codice Controparte_1
fiscale: , con l'avv. Marcello Massa P.IVA_2
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria in relazione alle eccezioni sollevate in via preliminare e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi in atti, l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 10324/2022 emesso dal Tribunale di LA in data 13 giugno 2022 e depositato in data 20 giugno 2022 e, per l'effetto, revocare il predetto titolo e condannare alla restituzione dell'importo versato Controparte_1
1 da in ottemperanza all'ordinanza ex art. 648 c.p.c. emessa Parte_1 nel presente giudizio in data 06/02/2023.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria:
a) si chiede di ordinare al vettore SDA Express Courier s.p.a. l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. dei documenti di tracciamento (tracking) relativi alle spedizioni di merce n. 2870640009338 del 16/02/2018 (rif. GIRO 656, contenuto Allergan DDT 1034 del 16/02/2018), n. 2870640009603 del 16/03/2018 (rif. GIRO 656, contenuto 2 colli Allergan del 16/03/2018), n. 2870640009713 del 27/03/2018 (rif. GIRO 656, contenuto Allergan fattura 74 del 27/3/2018) e n. 2870640009843 del 18/04/2018 (rif. GIRO 656, contenuto DDT 1080 del 18/4/2018), ritirate presso la di Controparte_1 LA, corso Buenos Aires n. 4, e dirette alla Parte_2 deposito di RC (NA), via Winckelmann n. 57, nonché le relative lettere di vettura debitamente datate e sottoscritte dal destinatario della consegna;
Parte_1
b) si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto dedotte nei capitoli da 1 a 5 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte opponente e di seguito capitolate:
1. Vero che la merce oggetto delle fatture n. 38 del 16/02/2018, n. 66 del 16/03/2018, n. 74 del 27/03/2018 e n. 92 del 18/04/2018, che si rammostrano al teste, è stata consegnata presso Parte_1
[...]
2. Vero che la merce di ogni spedizione una volta ricevuta presso il magazzino di viene registrata e caricata sul gestionale aziendale;
Parte_1
3. Vero che Lei ha apposto la sigla sui DDT n. 1034 del 16.02.2018, n. 1058 del 16.03.2018, n. 1065 del 27.03.2018 e n. 1080 del 18.04.2018, che si rammostrano al teste;
4. Vero che ha accertato l'omessa consegna della merce di Parte_1 cui alle fatture n. 38 del 16/02/2018, n. 66 del 16/03/2018, n. 74 del 27/03/2018 e n. 92 del 18/04/2018, che si rammostrano al teste;
5. Vero che in più occasioni la merce consegnata da fosse Controparte_1 diversa, per unità e quantità, rispetto a quella richiesta da , Parte_1 con conseguente emissione di note di credito da parte di Controparte_1
Sui predetti capitoli nn. 1, 2 e 3 si indicano i testi Testimone_1 (C.F. ), l'omonimo sig. (C.F. C.F._1 Testimone_1
) e il sig. , nella qualità di addetti al C.F._2 Testimone_2 ritiro merce presso il magazzino di . Parte_1
Sui capitoli di prova nn. 4 e 5 si indica come teste la Sig.ra Testimone_3 dell'ufficio amministrativo di . Parte_1
2 Per la parte opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
-nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione proposta dalla
[...]
in quanto manifestamente Parte_1 infondata, per tutte le ragioni di cui agli atti dell'esponente e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 10324/2022 - n. 21250/2022 R.G. emesso dal Tribunale di LA il 13/06/2022 e depositato il 20/06/2022, ovvero
-in subordine, condannare la Parte_1
per le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore della
[...] [...]
della somma di €. 104.439,80 Parte_3 per capitale, o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre ad interessi di mora al tasso di cui all'art.5 del Dlgs n.231/2002 dalla scadenza delle fatture sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie del 15% ex art. 2, comma 5, del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, oltre IVA e CPA.
In via istruttoria:
a) si chiede di ordinare alla e al vettore SDA Express Parte_1 Courier s.p.a. l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. dei documenti di tracciamento (tracking) relativi alle spedizioni di merce n. 2870640009338 del 16/02/2018 (rif. 656, contenuto Allergan DDT 1034 del 16/02/2018), Per_1 n. 2870640009603 del 16/03/2018 (rif. 656, contenuto 2 colli Allergan Per_1 del 16/03/2018), n. 2870640009713 del 27/03/2018 (rif. GIRO 656, contenuto Allergan fattura 74 del 27/3/2018) e n. 2870640009843 del 18/04/2018 (rif. GIRO 656, contenuto DDT 1080 del 18/4/2018), ritirate presso la CP_1 di LA, corso Buenos Aires n. 4, e dirette alla
[...] [...]
, deposito di RC (NA), via Winckelmann n. 57; Parte_2
b) si chiede di ammettere prova per testi sulle circostanze di fatto dedotte nei capitoli da 1 a 9 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. depositata dalla convenuta opposta il 5/4/2023 e di seguito capitolate:
1) “Vero che il rapporto di fornitura di prodotti farmaceutici e di medicina estetica tra la e la è iniziato nel mese Controparte_1 Parte_1 di aprile 2017”.
2) “Vero che nel periodo febbraio-aprile 2018 la ha Controparte_1 venduto alla le fiale di medicina estetica (Allergan) Parte_1 indicate nelle fatture n. 38 del 16/02/2018, n. 66 del 16/03/2018, n. 74 del 27/03/2018 e n. 92 del 18/04/2018 che si rammostrano al teste (v. doc. 4,5,6,7 fasc. monitorio) per le quali sono stati emessi i documenti di trasporto (DDT) n. 1034/2018, n. 1058/2018, n.1065/2018 e n. 1080/2018 (v. doc. 4bis, 5bis, 6bis, 7 bis fasc. monitorio) e le lettere di vettura che parimenti si rammostrano al teste” (v. doc. 4quater, 5quater, 6quater, 7 quater fasc. monitorio).
3 3) “Vero che sin dall'inizio del rapporto di fornitura e/o vendita di prodotti (farmaceutici e/o estetici) da parte della in favore della Controparte_1
, così come indicato al precedente capo 1), la merce Parte_1 venduta a quest'ultima è sempre stata ritirata presso la sede della CP_1 (luogo di ritiro) da un corriere incaricato dalla ,
[...] Parte_1 destinataria della merce da consegnare presso il magazzino della stessa ad RC (NA), via Winckelmann n. 57, luogo di destinazione della merce stessa”.
4) “Vero che la merce descritta nelle fatture indicate al precedente capo 2) è stata venduta dalla alla ed è stata Controparte_1 Parte_1 ritirata presso la sede della (luogo di ritiro) dal corriere Controparte_1
SDA Express Courier s.p.a. incaricato dalla , destinataria Parte_1 della merce da consegnare da parte di quest'ultimo corriere presso il magazzino della stessa ad RC (NA), via Winckelmann n.57, luogo di destinazione della merce indicato nei documenti di trasporto (DDT) n. 1034/2018, n. 1058/2018, n.1065/2018 e n. 1080/2018 (v. doc. 4bis, 5bis, 6bis, 7 bis fasc. monitorio) e nelle lettere di vettura che si rammostrano al teste (v. doc. 4quater, 5quater, 6quater, 7 quater fasc. monitorio)”.
5) “Vero che il sig. addetto al magazzino di Tes_4 Controparte_1
- come peraltro avvenuto anche per la fornitura delle fiale di medicina estetica (Allergan) per indicate nelle fatture n. 38 del 16/02/2018, n. 66 del 16/03/2018, n. 74 del 27/03/2018 e n. 92 del 18/04/2018 (v. doc. 4,5,6,7 fasc. monitorio) - quando riceveva un ordine di fornitura dalla , per prima Parte_1 cosa ne informava il suo referente sig. , oppure la dott.ssa Persona_2
, che effettuava l'ordine all'azienda produttrice della Parte_3 merce destinata alla;
il Sig. quindi avvertiva Parte_1 Tes_4 l'ufficio logistica della (Sig.ra quando la Parte_1 Testimone_3 merce era pronta per il ritiro presso la da parte del Controparte_1 corriere ed inviava per e-mail all'ufficio logistica della le Parte_1 fatture e i DDT relativi alla merce da ritirare”.
6) “Vero che l'ufficio logistica della , come peraltro Parte_1 avvenuto anche per la fornitura delle fiale di medicina estetica (Allergan) indicate nelle fatture n. 38 del 16/02/2018, n. 66 del 16/03/2018, n. 74 del 27/03/2018 e n. 92 del 18/04/2018 (v. doc. 4,5,6,7 fasc. monitorio), incaricava un corriere per il ritiro della merce presso la sede della ed Controparte_1 inviava tramite e-mail alla la lettera di vettura (“LDV”) Controparte_1 predisposta per la consegna della merce al corriere”.
7) “Vero che presso la come peraltro avvenuto anche per Controparte_1 la fornitura delle fiale di medicina estetica (Allergan) indicate nelle fatture n. 38 del 16/02/2018, n. 66 del 16/03/2018, n. 74 del 27/03/2018 e n. 92 del 18/04/2018 (v. doc. 4,5,6,7 fasc. monitorio), la merce veniva consegnata al corriere incaricato dalla da qualsiasi addetto fosse presente Parte_1 al ritiro, sia farmacista che commesso o magazziniere, a seconda della situazione”.
4 8) “Vero che tramite l'etichetta per il tracking (tracciamento) della spedizione apposta sulla lettera di vettura inviata dalla , come peraltro Parte_1 avvenuto anche per le fiale di medicina estetica (Allergan) indicate nelle fatture n. 38 del 16/02/2018, n. 66 del 16/03/2018, n. 74 del 27/03/2018 e n. 92 del 18/04/2018 (v. doc. 4,5,6,7 fasc. monitorio), quest'ultima poteva seguire la spedizione della merce consegnata dalla al corriere Controparte_1 incaricato del trasporto fino al magazzino della ”. Parte_1
9) “Vero che nei documenti di trasporto (DDT) n. 1034/2018, n. 1058/2018, n.1065/2018 le sottoscrizioni in corrispondenza della voce “firma del destinatario”- documenti che si rammostrano al teste (v. doc. 4bis, 5bis, 6bis), al pari della sottoscrizione in corrispondenza della “firma conducente” nel documento di trasporto (DDT) n. 1080/2018 che si rammostra al teste (v. doc. 7 bis fasc. monitorio) - sono state tutte apposte dall'addetto del corriere SDA Express Courier s.p.a. a sua volta incaricato dalla di Parte_1 ritirare le fiale di medicina estetica (Allergan) indicate nelle fatture n. 38 del 16/02/2018, n. 66 del 16/03/2018, n. 74 del 27/03/2018 e n. 92 del 18/04/2018 (v. doc. 4,5,6,7 fasc. monitorio)”.
Si indicano quali testi :
-Sig. dom. c/o corso Buenos Aires n. 4 Tes_4 Controparte_1 LA (sui capi 1,2,3,4,5,6,7,8,9);
-Sig. , domiciliato presso la Persona_2 Controparte_1 corso Buenos Aires n. 4 LA (sui capi 1,2,3,4,5,6,7,8,9);
-Dott.ssa domiciliata presso la Testimone_5 Controparte_1 corso Buenos Aires n. 4 LA (sui capi 2,3,4,6,7,8,9);
-Dott. domiciliato presso la Farmacia Formaggia a.a.s., corso Testimone_6 Buenos Aires n. 4 LA (sui capi 2,3,4,6,7,8,9);
-Sig.ra e domiciliato presso la Controparte_2 Controparte_1 corso Buenos Aires n. 4 LA (sui capi 2,3,4,6,7,8,9);
-Sig. ON Paternoster, domiciliato presso la Controparte_1 corso Buenos Aires n. 4 LA (sui capi 2,3,4,6,7,8,9).
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 10324/2022 pubblicato in data 20/06/2022, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 104.439,80 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte quale corrispettivo per la vendita di fiale di medicina estetica, di cui alle fatture n. 38 del 16/02/2018, n. 66 del 16/03/2018, n. 74 del 27/03/2018 e n. 92 del 18/04/2018.
A sostegno è stata preliminarmente eccepita la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2955 cod. civ.; in ogni caso è stato dedotto che, pur essendovi stati rapporti commerciali tra le due imprese con pagamenti sempre regolari da parte della , i prodotti di cui alle quattro fatture monitoriamente Parte_1
azionate non sono stati mai consegnati all'opponente, né al vettore usualmente utilizzato.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Indi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e respinte le istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2955 n. 6 cod. civ. non può che essere disattesa, in applicazione dell'art. 2959 cod. civ., dal momento che l'opponente ha ammesso che l'obbligazione di pagamento non è stata estinta, come si trova chiaramente scritto nell'atto di citazione al foglio 3, punto 3:
“Le forniture che qui fermamente si contestano, oggetto delle fatture n. 38 del
16/02/2018, n. 66 del 16/03/2018, n. 74 del 27/03/2018 e n. 92 del 18/04/2018,
6 invece, diversamente da quelle di cui al punto precedente, non sono mai state eseguite e quindi (giustamente) neanche pagate”.
Quanto alle contestazioni circa l'omessa consegna dei prodotti, le stesse sono parimenti prive di fondamento.
Invero, per ciascuna delle quattro fatture azionate, risultano in atti non solo i documenti di trasporto, le cui sottoscrizioni sono effettivamente costituite da sigle indecifrabili, ma anche le lettere di vettura, elaborate, su richiesta dell'opponente, dal corriere SDA Express Courier dalla medesima incaricato e inviate all'ingiungente, per ogni fattura, tramite e-mail della dipendente che in alcuni casi contestualmente ne assicurava il pagamento Testimone_3
tramite bonifico (cfr. produzione di parte opposta, documenti nn. 13-14-15-16
e documenti da 1 a 11 del fascicolo monitorio).
Come è noto, in materia di trasporto di cose, la lettera di vettura è quel documento che, ai sensi degli artt. 1683 e 1684 cod. civ., prova l'esistenza e il contenuto del contratto di trasporto, individuando al contempo il mittente e il vettore (Cass. n. 28282/2011).
Se dunque è provata l'esistenza di un contratto di trasporto per ciascuna delle quattro forniture fatturate, così come è provato uno scambio di e-mail per ogni fattura in cui ne veniva anche assicurato il pagamento, deve allora ragionevolmente presumersi che i documenti di trasporto prodotti siano stati sottoscritti, ogni volta, dal dipendente del vettore che si recava a ritirare la merce presso il deposito della parte opposta.
Ciò comporta che, ai sensi dell'art. 1510, comma secondo, del codice civile, la consegna deve considerarsi avvenuta in occasione della firma dei singoli documenti di trasporto da parte degli addetti del corriere SDA Express Courier,
7 al quale, pertanto, l'opponente avrebbe dovuto rivolgere le sue doglianze in ordine al dedotto mancato recapito dei prodotti acquistati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di LA, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10324/2022 pubblicato in data 20/06/2022;
2)condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in Euro 14.103,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opposta.
LA, 12 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
8
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 30911 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA codice Parte_1
fiscale: , con l'avv. Eugenio Sigona P.IVA_1
-OPPONENTE-
E codice Controparte_1
fiscale: , con l'avv. Marcello Massa P.IVA_2
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria in relazione alle eccezioni sollevate in via preliminare e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi in atti, l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 10324/2022 emesso dal Tribunale di LA in data 13 giugno 2022 e depositato in data 20 giugno 2022 e, per l'effetto, revocare il predetto titolo e condannare alla restituzione dell'importo versato Controparte_1
1 da in ottemperanza all'ordinanza ex art. 648 c.p.c. emessa Parte_1 nel presente giudizio in data 06/02/2023.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria:
a) si chiede di ordinare al vettore SDA Express Courier s.p.a. l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. dei documenti di tracciamento (tracking) relativi alle spedizioni di merce n. 2870640009338 del 16/02/2018 (rif. GIRO 656, contenuto Allergan DDT 1034 del 16/02/2018), n. 2870640009603 del 16/03/2018 (rif. GIRO 656, contenuto 2 colli Allergan del 16/03/2018), n. 2870640009713 del 27/03/2018 (rif. GIRO 656, contenuto Allergan fattura 74 del 27/3/2018) e n. 2870640009843 del 18/04/2018 (rif. GIRO 656, contenuto DDT 1080 del 18/4/2018), ritirate presso la di Controparte_1 LA, corso Buenos Aires n. 4, e dirette alla Parte_2 deposito di RC (NA), via Winckelmann n. 57, nonché le relative lettere di vettura debitamente datate e sottoscritte dal destinatario della consegna;
Parte_1
b) si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto dedotte nei capitoli da 1 a 5 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte opponente e di seguito capitolate:
1. Vero che la merce oggetto delle fatture n. 38 del 16/02/2018, n. 66 del 16/03/2018, n. 74 del 27/03/2018 e n. 92 del 18/04/2018, che si rammostrano al teste, è stata consegnata presso Parte_1
[...]
2. Vero che la merce di ogni spedizione una volta ricevuta presso il magazzino di viene registrata e caricata sul gestionale aziendale;
Parte_1
3. Vero che Lei ha apposto la sigla sui DDT n. 1034 del 16.02.2018, n. 1058 del 16.03.2018, n. 1065 del 27.03.2018 e n. 1080 del 18.04.2018, che si rammostrano al teste;
4. Vero che ha accertato l'omessa consegna della merce di Parte_1 cui alle fatture n. 38 del 16/02/2018, n. 66 del 16/03/2018, n. 74 del 27/03/2018 e n. 92 del 18/04/2018, che si rammostrano al teste;
5. Vero che in più occasioni la merce consegnata da fosse Controparte_1 diversa, per unità e quantità, rispetto a quella richiesta da , Parte_1 con conseguente emissione di note di credito da parte di Controparte_1
Sui predetti capitoli nn. 1, 2 e 3 si indicano i testi Testimone_1 (C.F. ), l'omonimo sig. (C.F. C.F._1 Testimone_1
) e il sig. , nella qualità di addetti al C.F._2 Testimone_2 ritiro merce presso il magazzino di . Parte_1
Sui capitoli di prova nn. 4 e 5 si indica come teste la Sig.ra Testimone_3 dell'ufficio amministrativo di . Parte_1
2 Per la parte opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare:
-nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione proposta dalla
[...]
in quanto manifestamente Parte_1 infondata, per tutte le ragioni di cui agli atti dell'esponente e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 10324/2022 - n. 21250/2022 R.G. emesso dal Tribunale di LA il 13/06/2022 e depositato il 20/06/2022, ovvero
-in subordine, condannare la Parte_1
per le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore della
[...] [...]
della somma di €. 104.439,80 Parte_3 per capitale, o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre ad interessi di mora al tasso di cui all'art.5 del Dlgs n.231/2002 dalla scadenza delle fatture sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie del 15% ex art. 2, comma 5, del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, oltre IVA e CPA.
In via istruttoria:
a) si chiede di ordinare alla e al vettore SDA Express Parte_1 Courier s.p.a. l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. dei documenti di tracciamento (tracking) relativi alle spedizioni di merce n. 2870640009338 del 16/02/2018 (rif. 656, contenuto Allergan DDT 1034 del 16/02/2018), Per_1 n. 2870640009603 del 16/03/2018 (rif. 656, contenuto 2 colli Allergan Per_1 del 16/03/2018), n. 2870640009713 del 27/03/2018 (rif. GIRO 656, contenuto Allergan fattura 74 del 27/3/2018) e n. 2870640009843 del 18/04/2018 (rif. GIRO 656, contenuto DDT 1080 del 18/4/2018), ritirate presso la CP_1 di LA, corso Buenos Aires n. 4, e dirette alla
[...] [...]
, deposito di RC (NA), via Winckelmann n. 57; Parte_2
b) si chiede di ammettere prova per testi sulle circostanze di fatto dedotte nei capitoli da 1 a 9 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. depositata dalla convenuta opposta il 5/4/2023 e di seguito capitolate:
1) “Vero che il rapporto di fornitura di prodotti farmaceutici e di medicina estetica tra la e la è iniziato nel mese Controparte_1 Parte_1 di aprile 2017”.
2) “Vero che nel periodo febbraio-aprile 2018 la ha Controparte_1 venduto alla le fiale di medicina estetica (Allergan) Parte_1 indicate nelle fatture n. 38 del 16/02/2018, n. 66 del 16/03/2018, n. 74 del 27/03/2018 e n. 92 del 18/04/2018 che si rammostrano al teste (v. doc. 4,5,6,7 fasc. monitorio) per le quali sono stati emessi i documenti di trasporto (DDT) n. 1034/2018, n. 1058/2018, n.1065/2018 e n. 1080/2018 (v. doc. 4bis, 5bis, 6bis, 7 bis fasc. monitorio) e le lettere di vettura che parimenti si rammostrano al teste” (v. doc. 4quater, 5quater, 6quater, 7 quater fasc. monitorio).
3 3) “Vero che sin dall'inizio del rapporto di fornitura e/o vendita di prodotti (farmaceutici e/o estetici) da parte della in favore della Controparte_1
, così come indicato al precedente capo 1), la merce Parte_1 venduta a quest'ultima è sempre stata ritirata presso la sede della CP_1 (luogo di ritiro) da un corriere incaricato dalla ,
[...] Parte_1 destinataria della merce da consegnare presso il magazzino della stessa ad RC (NA), via Winckelmann n. 57, luogo di destinazione della merce stessa”.
4) “Vero che la merce descritta nelle fatture indicate al precedente capo 2) è stata venduta dalla alla ed è stata Controparte_1 Parte_1 ritirata presso la sede della (luogo di ritiro) dal corriere Controparte_1
SDA Express Courier s.p.a. incaricato dalla , destinataria Parte_1 della merce da consegnare da parte di quest'ultimo corriere presso il magazzino della stessa ad RC (NA), via Winckelmann n.57, luogo di destinazione della merce indicato nei documenti di trasporto (DDT) n. 1034/2018, n. 1058/2018, n.1065/2018 e n. 1080/2018 (v. doc. 4bis, 5bis, 6bis, 7 bis fasc. monitorio) e nelle lettere di vettura che si rammostrano al teste (v. doc. 4quater, 5quater, 6quater, 7 quater fasc. monitorio)”.
5) “Vero che il sig. addetto al magazzino di Tes_4 Controparte_1
- come peraltro avvenuto anche per la fornitura delle fiale di medicina estetica (Allergan) per indicate nelle fatture n. 38 del 16/02/2018, n. 66 del 16/03/2018, n. 74 del 27/03/2018 e n. 92 del 18/04/2018 (v. doc. 4,5,6,7 fasc. monitorio) - quando riceveva un ordine di fornitura dalla , per prima Parte_1 cosa ne informava il suo referente sig. , oppure la dott.ssa Persona_2
, che effettuava l'ordine all'azienda produttrice della Parte_3 merce destinata alla;
il Sig. quindi avvertiva Parte_1 Tes_4 l'ufficio logistica della (Sig.ra quando la Parte_1 Testimone_3 merce era pronta per il ritiro presso la da parte del Controparte_1 corriere ed inviava per e-mail all'ufficio logistica della le Parte_1 fatture e i DDT relativi alla merce da ritirare”.
6) “Vero che l'ufficio logistica della , come peraltro Parte_1 avvenuto anche per la fornitura delle fiale di medicina estetica (Allergan) indicate nelle fatture n. 38 del 16/02/2018, n. 66 del 16/03/2018, n. 74 del 27/03/2018 e n. 92 del 18/04/2018 (v. doc. 4,5,6,7 fasc. monitorio), incaricava un corriere per il ritiro della merce presso la sede della ed Controparte_1 inviava tramite e-mail alla la lettera di vettura (“LDV”) Controparte_1 predisposta per la consegna della merce al corriere”.
7) “Vero che presso la come peraltro avvenuto anche per Controparte_1 la fornitura delle fiale di medicina estetica (Allergan) indicate nelle fatture n. 38 del 16/02/2018, n. 66 del 16/03/2018, n. 74 del 27/03/2018 e n. 92 del 18/04/2018 (v. doc. 4,5,6,7 fasc. monitorio), la merce veniva consegnata al corriere incaricato dalla da qualsiasi addetto fosse presente Parte_1 al ritiro, sia farmacista che commesso o magazziniere, a seconda della situazione”.
4 8) “Vero che tramite l'etichetta per il tracking (tracciamento) della spedizione apposta sulla lettera di vettura inviata dalla , come peraltro Parte_1 avvenuto anche per le fiale di medicina estetica (Allergan) indicate nelle fatture n. 38 del 16/02/2018, n. 66 del 16/03/2018, n. 74 del 27/03/2018 e n. 92 del 18/04/2018 (v. doc. 4,5,6,7 fasc. monitorio), quest'ultima poteva seguire la spedizione della merce consegnata dalla al corriere Controparte_1 incaricato del trasporto fino al magazzino della ”. Parte_1
9) “Vero che nei documenti di trasporto (DDT) n. 1034/2018, n. 1058/2018, n.1065/2018 le sottoscrizioni in corrispondenza della voce “firma del destinatario”- documenti che si rammostrano al teste (v. doc. 4bis, 5bis, 6bis), al pari della sottoscrizione in corrispondenza della “firma conducente” nel documento di trasporto (DDT) n. 1080/2018 che si rammostra al teste (v. doc. 7 bis fasc. monitorio) - sono state tutte apposte dall'addetto del corriere SDA Express Courier s.p.a. a sua volta incaricato dalla di Parte_1 ritirare le fiale di medicina estetica (Allergan) indicate nelle fatture n. 38 del 16/02/2018, n. 66 del 16/03/2018, n. 74 del 27/03/2018 e n. 92 del 18/04/2018 (v. doc. 4,5,6,7 fasc. monitorio)”.
Si indicano quali testi :
-Sig. dom. c/o corso Buenos Aires n. 4 Tes_4 Controparte_1 LA (sui capi 1,2,3,4,5,6,7,8,9);
-Sig. , domiciliato presso la Persona_2 Controparte_1 corso Buenos Aires n. 4 LA (sui capi 1,2,3,4,5,6,7,8,9);
-Dott.ssa domiciliata presso la Testimone_5 Controparte_1 corso Buenos Aires n. 4 LA (sui capi 2,3,4,6,7,8,9);
-Dott. domiciliato presso la Farmacia Formaggia a.a.s., corso Testimone_6 Buenos Aires n. 4 LA (sui capi 2,3,4,6,7,8,9);
-Sig.ra e domiciliato presso la Controparte_2 Controparte_1 corso Buenos Aires n. 4 LA (sui capi 2,3,4,6,7,8,9);
-Sig. ON Paternoster, domiciliato presso la Controparte_1 corso Buenos Aires n. 4 LA (sui capi 2,3,4,6,7,8,9).
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 10324/2022 pubblicato in data 20/06/2022, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 104.439,80 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte quale corrispettivo per la vendita di fiale di medicina estetica, di cui alle fatture n. 38 del 16/02/2018, n. 66 del 16/03/2018, n. 74 del 27/03/2018 e n. 92 del 18/04/2018.
A sostegno è stata preliminarmente eccepita la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2955 cod. civ.; in ogni caso è stato dedotto che, pur essendovi stati rapporti commerciali tra le due imprese con pagamenti sempre regolari da parte della , i prodotti di cui alle quattro fatture monitoriamente Parte_1
azionate non sono stati mai consegnati all'opponente, né al vettore usualmente utilizzato.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Indi, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e respinte le istanze istruttorie, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2955 n. 6 cod. civ. non può che essere disattesa, in applicazione dell'art. 2959 cod. civ., dal momento che l'opponente ha ammesso che l'obbligazione di pagamento non è stata estinta, come si trova chiaramente scritto nell'atto di citazione al foglio 3, punto 3:
“Le forniture che qui fermamente si contestano, oggetto delle fatture n. 38 del
16/02/2018, n. 66 del 16/03/2018, n. 74 del 27/03/2018 e n. 92 del 18/04/2018,
6 invece, diversamente da quelle di cui al punto precedente, non sono mai state eseguite e quindi (giustamente) neanche pagate”.
Quanto alle contestazioni circa l'omessa consegna dei prodotti, le stesse sono parimenti prive di fondamento.
Invero, per ciascuna delle quattro fatture azionate, risultano in atti non solo i documenti di trasporto, le cui sottoscrizioni sono effettivamente costituite da sigle indecifrabili, ma anche le lettere di vettura, elaborate, su richiesta dell'opponente, dal corriere SDA Express Courier dalla medesima incaricato e inviate all'ingiungente, per ogni fattura, tramite e-mail della dipendente che in alcuni casi contestualmente ne assicurava il pagamento Testimone_3
tramite bonifico (cfr. produzione di parte opposta, documenti nn. 13-14-15-16
e documenti da 1 a 11 del fascicolo monitorio).
Come è noto, in materia di trasporto di cose, la lettera di vettura è quel documento che, ai sensi degli artt. 1683 e 1684 cod. civ., prova l'esistenza e il contenuto del contratto di trasporto, individuando al contempo il mittente e il vettore (Cass. n. 28282/2011).
Se dunque è provata l'esistenza di un contratto di trasporto per ciascuna delle quattro forniture fatturate, così come è provato uno scambio di e-mail per ogni fattura in cui ne veniva anche assicurato il pagamento, deve allora ragionevolmente presumersi che i documenti di trasporto prodotti siano stati sottoscritti, ogni volta, dal dipendente del vettore che si recava a ritirare la merce presso il deposito della parte opposta.
Ciò comporta che, ai sensi dell'art. 1510, comma secondo, del codice civile, la consegna deve considerarsi avvenuta in occasione della firma dei singoli documenti di trasporto da parte degli addetti del corriere SDA Express Courier,
7 al quale, pertanto, l'opponente avrebbe dovuto rivolgere le sue doglianze in ordine al dedotto mancato recapito dei prodotti acquistati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di LA, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10324/2022 pubblicato in data 20/06/2022;
2)condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali che liquida in Euro 14.103,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opposta.
LA, 12 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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