Versione
24 febbraio 1979
24 febbraio 1979
Art. 4.
Le facolta' di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa.
La facolta' di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma precedente, puo' esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.
Le facolta' di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa.
La facolta' di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma precedente, puo' esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.
Commentari • 4
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 9692 del 23https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. lav., 23/04/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 23/04/2010), n.9692 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente – Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere – Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere – Dott. CURZIO Pietro – Consigliere – Dott. MELIADO' Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 30773-2006 proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati …
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Giurisprudenza • 57
- 1. Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 28/11/2017, n. 145Provvedimento: […] Nel caso in esame il ricorrente beneficia di pensione Inps, ex gestione Inpdap, in virtù del provvedimento di ricongiunzione ex art. 2 legge 29/79 regolarmente accettato e pagato; non è plausibile, pertanto, procedere alla ricongiunzione di un ulteriore periodo contributivo se non in virtù di una nuova e ulteriore domanda, ex art. 4 legge 29/1979, che, allo stato, la parte appellata non sembra abbia prodotto.Leggi di più...
- domanda di ricongiunzione·
- ricongiunzione contributiva·
- pensione·
- compensazione spese·
- prescrizione·
- art. 2 L. 29/79·
- art. 13 legge 1338/1962·
- rideterminazione pensione·
- natura negoziale ricongiunzione