Articolo 4 della Legge 7 febbraio 1979, n. 29
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 febbraio 1979
Art. 4.
Le facolta' di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa.
La facolta' di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma precedente, puo' esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1979
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