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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/07/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Maria Angela MARCHESIELLO consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 559 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 30 maggio 2025, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliata in San Severo, alla via Parte_1 P.IVA_1
T. Masselli n. 8, presso lo studio dell'avv. Luca Vincenzo Castello che la rappresenta e difende come da procura prodotta con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
APPELLANTE
E
( ), elett.te domiciliata presso il Controparte_1 P.IVA_2 domicilio digitale dell'avv. Roberto Carbone, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in primo grado;
( ), contumace;
Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATE oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.; appello avverso la sentenza n. 532/2023 pronunciata dal Tribunale di Foggia il 22/02/2023, pubblicata il successivo 23/02/2023.
Conclusioni
1 All'udienza del 30 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 532/23 del 22 febbraio 2023, pubblicata il successivo 23 febbraio 2023, il Tribunale di Foggia ha accolto la domanda proposta da CP_1
e dichiarato l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei suoi confronti del contratto con
[...]
firme autenticate il 31/03/2015 con cui la Cooperativa sociale di tipo B) aveva Parte_1 ceduto alla un ramo di azienda, nonché l'atto di integrazione del Parte_1
contratto, autenticato nella sottoscrizioni il 28/05/2015 e, infine, l'atto di avveramento della condizione del 3/06/2015.
Ha, infine, regolato le spese di lite secondo soccombenza, ponendole a carico delle convenute in solido tra loro.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Parte_1
*
Dapprima deve essere dichiarata la contumacia della coop. , non Parte_1
costituitasi.
*
Col primo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato il fatto che il
Tribunale di Foggia ha omesso di esaminare compiutamente la carenza di interesse ad agire dell'attrice, eccepita dalla convenuta.
Muovendo, infatti, dal presupposto -affermato dal primo giudice- che la finalità cui tende l'azione ex art. 2901 c.c. “si realizza attraverso la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione del debitore in maniera da consentire poi l'esperimento di azioni cautelari e esecutive sul bene oggetto dell'atto di disposizione”, il Tribunale avrebbe dovuto disattendere la domanda alla luce del fatto che le richiamate “azioni cautelari ed esecutive” non avrebbero potuto essere concretamente esperite con successo. Tanto perché, poiché la domanda ha ad oggetto un ramo di azienda che comprende beni funzionali di modestissimo valore e, soprattutto -secondo l'allegazione attorea- i proventi di due contratti di appalto per la raccolta ed il trasporto di rifiuti solidi urbani stipulati dalla cooperativa con i comuni di Torremaggiore e San MA in Lamis, che, però, non sussistono in considerazione del fatto che il contratto con il comune di
2 Torremaggiore è cessato nel 2016 e quello con San MA in Lamis non ha mai avuto seguito ed è in regime di proroga, come dichiarato dall'ente locale.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
La deduzione, in appello, della carenza di interesse ad agire dell'appellato non può ritenersi tardiva.
È noto che l'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c., è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, salva la formazione di un giudicato sul punto, poichè l'esistenza di una utilità concreta al giudizio costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass.
2006/n. 15084).
Inoltre, la valutazione dell'interesse ad agire deve essere effettuata con riguardo all'utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata, non rilevando la valutazione delle diverse, ed eventualmente maggiori, utilità di cui l'attore potrebbe beneficiare in forza di posizioni giuridiche soggettive alternative a quella fatta valere
(cfr. Cass. 2015/n. 10036); e deve prescindere da ogni indagine sul merito della controversia e del suo prevedibile esito (cfr. Cass. 2015/n. 13485).
Non c'è dubbio che nel caso di specie, valutando la domanda al momento della sua proposizione e per come formulata, esiste un chiaro interesse che la sottende, essendo diretta a ricostituire la garanzia generica del credito dell'attrice rendendo inefficace nei suoi confronti un contratto con cui la debitrice ha ceduto un ramo dell'azienda gestita. Soprattutto considerando il fatto che la difesa rassegnata in primo grado dall'odierna appellante non si è mai incentrato sul fatto che avrebbe acquistato una azienda “vuota”, con la deduzione che “l'inesistenza dell'eventus damni in virtù dell'impignorabilità delle somme derivanti dai contratti d'appalto di cui alle cessioni poste in essere, con conseguente carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'attrice; la carenza della scientia damni non essendoci elementi da cui ricavare la conoscenza ad opera del terzo acquirente del pregiudizio potenzialmente arrecato all'attrice; in ogni caso doveva rilevarsi l'abuso del diritto da parte del creditore il quale aveva, a fronte del presunto credito aveva richiesto la declaratoria di inefficacia di tre atti di cessione” (così come precisato dall a pag. 7 dell'atto di Parte_1
appello).
Si tratta, in tutta evidenza, di una difesa (poi non più riproposta in secondo grado) che non introduce l'argomento che sarà poi speso a sostegno del primo motivo di
3 gravame e che, anzi, è con esso incompatibile, atteso che l'allegazione della impignorabilità dei corrispettivi dei contratti postula la loro esistenza.
In ogni caso, il rilievo ufficioso non può che fondarsi su elementi che già appartengono al giudizio sicché, volendo scrutinare l'esistenza dell'interesse non sulla scorta della prospettazione dell'attore ma del merito, vi è che in primo grado non sono emersi elementi a sostegno del venir meno del contratto con il comune di
Torremaggiore. Che, quindi, non possono essere dedotti per la prima volta in appello.
Anche a prescindere da tanto, il motivo è pure infondato nel merito.
Perché l'azienda, ai sensi dell'art. 2555 c.c. è un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, ovvero una universitas rerum, comprendente cose materiali ed immateriali, funzionalmente organizzate in un complesso unitario ad un unico fine e, come non si richiede per la sua esistenza che concorrano tutti gli elementi, così la titolarità dell'azienda può essere disgiunta dalla proprietà dei beni strumentali, destinati al funzionamento di essa (cfr. Cass. 1980/n.
1939).
Tra le sue caratteristiche vi è anche l'avviamento che rileva come la capacità di profitto di una attività produttiva, ovvero come attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi da quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che la compongono (cfr. Cass. 1995/n. 8470).
Dunque, il bene di cui la debitrice ha disposto non è la semplice somma aritmetica dei beni che lo compongono perché comprende i contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa e la sua attitudine alla produzione di un reddito, che la cessionaria non ha mai posto in discussione, tanto da predicare l'impignorabilità dei corrispettivi derivanti.
In conclusione, escluso il fatto che sin dalla prospettazione dell'atto introduttivo il ramo di azienda ceduto fosse stato descritto come incapace di costituire la garanzia patrimoniale generica del credito della rileva che l'attitudine alla Controparte_1
produzione di un utile esiste del tutto a prescindere dai contratti stipulati con i comuni, radicando e dando sostanza all'interesse alla domanda.
***
Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, per l'accoglimento della pretesa dell'attrice.
4 Secondo la il primo giudice “non ha opportunamente Parte_1
considerato che la PI, benchè fosse in possesso di titoli (2012 e 2015) prima ancora della cessione dei rami d'azienda, non ha mai – inspiegabilmente – promosso alcuna azione esecutiva a tutela del proprio credito, se non un pignoramento presso il Comune di San MA in Lamis nel 2016 che ha depositato una dichiarazione negativa ex art.
547 c.p.c….evidenziando che le somme di cui era debitore nei confronti della
Cooperativa LV (€ 157.548,00) risultavano tutte sequestrate in data 18/01/2016 da UI (che…vantava, a quell'epoca, un credito di € 1.720.854)”. Proprio la consistente esposizione debitoria della cedente verso l'amministrazione finanziaria rende chiara la compromissione della situazione patrimoniale della coop. sui Parte_1 cui beni l'appellata non potrà mai soddisfarsi, vanificando così la finalità della domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c.
In sostanza, l'assunto dell'appellante è che siccome la cedente giammai avrebbe potuto pagare il debito verso anche ove non avesse ceduto il ramo di azienda, CP_1 alcun vantaggio può derivare alla creditrice dall'accoglimento della domanda. Sicchè, a ben vedere, anche da questa angolazione difetterebbe l'interesse di cui all'art. 100 c.p.c.
Anche sotto l'aspetto in discussione l'appello è in parte inammissibile e comunque infondato.
Anche nella illustrazione del motivo in trattazione si deve rilevare un palese cambio di impostazione difensiva.
In primo grado, con la comparsa di costituzione e risposta, la società, ammettendo che “le cessioni dei rami d'azienda, hanno in “pancia” solo l'appalto per la rsu nei Comuni di San MA, EN e Torremaggiore” -e, quindi, che esiste un chiaro valore patrimoniale degli asset ceduti- nega la ricorrenza dell'interesse dell'attrice solo perché i crediti derivanti dai Comuni sarebbero impignorabili. E per questo profilo “l'atto -seppur revocabile- non arrecherebbe alcuna utilità al creditore al fine di realizzare il proprio credito” (pag. 2).
L'allora convenuta, poi, si è spinta fino a lamentare un eccesso di tutela nell'iniziativa assunta dalla avendo “richiesto l'inefficacia -ex art. 2901 cc- non CP_1 di uno, ma di ben tre atti di cessione di ramo d'azienda, fatto questo che concretizza una ipotesi di abuso del diritto”. Così utilizzando lo strumento processuale oltre lo scopo previsto, in danno del debitore (pagg. 4,5).
5 Con l'atto di appello, invece, l'appellante predica l'inutilità di ogni iniziativa perché, pur esperita con successo, non potrà mai consentire al creditore di soddisfarsi sul patrimonio aziendale.
Si tratta, come si vede, di una inversione di rotta che introduce un fatto del tutto nuovo nel secondo grado in cui quello che pareva un eccesso di tutela, perché diretto ad assicurare al creditore addirittura un risultato esorbitante rispetto al suo credito, finisce per diventare una vittoria solo formale, perché mai il creditore stesso potrà trovare nel ramo di azienda ceduta la garanzia del proprio credito.
In ogni caso, la concorrenza di eventuali crediti di UI non priva di interesse l'appellata.
Come si è anticipato a proposito del primo motivo di appello, oggetto della domanda è un ramo di azienda, ovvero un complesso di beni organizzati per l'esercizio di una impresa che è in astratto idonea a produrre reddito.
Né è questa la sede in cui valutare quale, tra i debiti del cedente, è suscettibile di essere soddisfatto o meno, posto che non si dispone di alcun elemento così evidente da condurre a concludere che l'iniziativa assunta dalla creditrice che mira a garantirsi costituisca un mero esercizio privo di alcuna utilità. Anzi, proprio l'esistenza di altri debiti porta a ritenere che la cessione del ramo di azienda integri un pregiudizio ancora maggiore perché sottare al debitore lo strumento attraverso il quale procurarsi l'occorrente per soddisfare tutti i creditori.
È quasi superfluo rammentare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “ad integrare il presupposto dell'eventus damni è sufficiente “un pericolo di danno” derivante dall'atto di disposizione, concretantesi in una maggiore incertezza o dispendiosità nell'esazione coattiva del credito, non rilevando la valutazione circa la eventuale solvibilità del debitore” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 15880/2007; Cass. civ. n. 14489/2004; Cass. civ. n. 7452/2000; Cass. civ. n. 12678/2001; Cass. civ. n. 12144/1999; Cass. civ. n.
6777/1995).
E' sufficiente quindi che l'atto che viene fatto oggetto di revoca sia idoneo ad
“alterare in senso peggiorativo” la garanzia patrimoniale che nel concreto risulta posta ad assistenza del credito, così rendendo più «incerta» o comunque maggiormente
“difficoltosa” la realizzazione del diritto medesima (Cass. 2007/n. 15310).
6 Alcuna rilevanza, infine, assume l'enunciata carenza dell'elemento soggettivo della scientia damni, perché non articolato in un motivo di appello che si sostanzi in una critica della sentenza gravata.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi di cui d.m. 147/2022 per le cause di valore compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000, assumendo quale valore della lite quello del credito vantato dall'attore (cfr. Cass. 2020/n. 3697).
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da appello avverso Parte_1
la sentenza n. 532/2023 pronunciata dal Tribunale di Foggia il 22/02/2023, pubblicata il successivo 23/02/2023, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Dichiara la contumacia della;
CP_2
• Rigetta l'appello;
• Condanna la alla rifusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore della che liquida in € 14.103,00 per compenso di Controparte_1
avvocato, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico degli appellanti, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 20 giugno 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
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