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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2241/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2241/2021 promossa da:
, nata a [...] l'[...] e residente in [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...] e residente in [...]
10, entrambi quali eredi di , deceduta il 23.2.2022, con il Persona_1 patrocinio dell'Avv. LETIZIA LIGUORI e dell'Avv. SANDRO RISALITI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
OR MILANI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 765/2021 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 4/11/2021.
CONCLUSIONI
In data 28.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: riformare la sentenza n. 765/2021 del Tribunale di Prato, resa a definizione del procedimento rubricato al n. 294/2016 R.G., pubblicata il 04.11.2021, notificata in data pagina 1 di 7 22.11.2021 e per l'effetto disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di primo grado con conseguente condanna del sig. Controparte_1
- alla restituzione delle somme corrisposte dalla sig.ra in esecuzione Persona_1 della sentenza impugnata, ovvero alla restituzione della somma di euro 7.346,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla medesima dalla data del 15.11.2021 al pagamento effettivo;
- al pagamento del 50% delle spese di registrazione della sentenza impugnata, in corso di liquidazione.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite per il presente giudizio di appello.
Per la parte appellata:
CHIEDE “Che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Voglia rigettare integralmente l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. Persona_1
756/2021 poiché infond er i motivi diffusamente svolti nella presente comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche di questo grado del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 765/2021 pubblicata il 04/11/2021, ha così deciso: in accoglimento della domanda avanzata in atto di citazione dichiara risolto il contratto preliminare di compravendita dell'immobile situato in Prato Via Strozzi 112/8, per inadempimento di parte convenuta, e condanna al pagamento in Persona_1 favore di della somma di € 5.000,00 a titolo di restituzione della Controparte_1 caparra ricevuta.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte nel presente giudizio, liquidate in € 4835,00 per compensi, oltre 15% quale rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge.
Pa
aveva agito contro e, premesso di avere Controparte_1 Persona_1 stipulato con lei un contratto preliminare per l'acquisto di un suo immobile sito a Prato Via F.
Strozzi 112/8 (costituito da un magazzino da ristrutturare, censito al Catasto fabbricati del
Comune di Prato al Foglio 36, Part. 278, Sub 9, Cat C”, Classe 5, di 223 mq), in ragione del quale aveva versato una caparra di € 5.000,00, deducendo che la con lettera del Per_1
19.6.2018, improvvisamente e ingiustificatamente aveva comunicato di considerare inefficace la proposta dello e aveva in seguito alienato a terzi l'immobile, aveva chiesto che CP_1
pagina 2 di 7 il contratto fosse risolto per grave inadempimento della promittente venditrice, con sua condanna alla restituzione della caparra, nonché al risarcimento del danno, da quantificarsi in
€ 5.000,00.
1.2 si era costituita per resistere, sostenendo d'avere diritto di Persona_1 trattenere la caparra ex art. 1385 c.c.-
Aveva, a tal fine, dedotto che la caparra versata al momento del preliminare era portata da un assegno che era stato incassato con ritardo, poiché inizialmente privo di provvista;
e che erano decorsi inutilmente sia un termine intermedio per il versamento di ulteriori € 5.000,00, sia quello per la stipulazione del definitivo, sì che il suo recesso era giustificato.
1.3 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale e orale, ha:
1.3.a accolto la domanda risolutoria e quella dipendente restitutoria, ritenendo che, anche in forza delle prove orali assunte, i profili di inadempimento attribuibili allo erano ininfluenti, dal momento che, ben dopo lo scadere dei termini (anche per CP_1 il definitivo), le parti avevano mantenuto rapporti finalizzati alla conclusione del definitivo, laddove il recesso della era intervenuto sorprendendo la buona fede dello Per_1
, il quale, del resto, aveva in corso e in via di definizione pratica di leasing per CP_1
l'acquisto;
1.3.b rigettato la domanda risarcitoria, perché priva di prova in merito ai nocumenti subiti;
1.3.c condannato la a rimborsare le spese processuali allo , così Per_1 CP_1 motivando: «[…] Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo ai parametri medi stabiliti per fasi introduttiva, studio, istruttoria e decisionale. […]»
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Persona_1 seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
(di seguito anche appellato), proponendo gravame avverso la Controparte_1 suddetta sentenza sul solo capo relativo alle spese, delle quali ha chiesto l'integrale compensazione, con condanna dell'appellato a restituire quanto incassato, dietro versamento effettuato con spirito di rivalsa, nelle more.
Con unico motivo, si è lamentata della mancata valutazione da parte del Tribunale della pagina 3 di 7 reciproca soccombenza indotta dal rigetto della domanda risarcitoria, che avrebbe dovuto determinare la compensazione degli oneri.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in Controparte_1 giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. Con comparsa depositata il 7.2.2023, sono intervenuti, quali eredi della appellante, medio tempore deceduta, e , insistendo Parte_1 Parte_2 nell'impugnazione.
5. La Corte ha disposto mediazione delegata, svoltasi con esito negativo (verbale del
4.5.2023, in atti).
La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.1.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
6. L'appello è infondato e va respinto, pur dovendosi integrare la motivazione del
Tribunale.
6.1 Sussiste senz'altro reciproca soccombenza, poiché la domanda svolta da
, quand'anche la si consideri unitaria, perché fondata su un unico titolo, era CP_1 articolata in più capi: quello risolutorio, quello restitutorio e quello risarcitorio.
pagina 4 di 7 Poiché la richiesta di risarcimento del danno è stata respinta, sussiste reciproca soccombenza, la quale è da escludersi solamente quando, diversamente dal caso presente, ogni domanda sia accolta;
ovvero quando sia ridotta nel solo quantum l'unica domanda articolata in unico capo (Cass. SSUU civ. 31.10.2022 n. 32061).
6.2 Nondimeno, come la difesa dell'appellato ha osservato, l'art. 92 co. 2^ c.p.c. stabilisce, per il caso di reciproca soccombenza, che il giudice debba tenerne conto, senza però alcun automatismo che induca compensazione parziale o totale: infatti, il giudice può, non deve compensare gli oneri.
Del resto, la S.C. da sempre afferma, nel delimitare il proprio sindacato di legittimità sul tema (riservato alla violazione del divieto di condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa ovvero alla violazione dei parametri minimi o massimi), che, anche in caso di reciproca soccombenza, la decisione di merito sul se compensare in tutto o in parte gli oneri è frutto di una valutazione di opportunità (cfr, ancora da ultimo, Cass. sez. 5^ civ. ord.
15.4.2025 n. 9860 rv 674674-01).
L'esercizio del potere discrezionale connesso alla valutazione della soccombenza reciproca è ancorato non già all'arbitrio, ma al sovraordinato principio di causalità della lite
(in tal senso dovendosi intendere il riferimento della S.C. alla opportunità), alla luce del quale, dunque, deve qui valutarsi – non avendolo fatto il Tribunale – se fosse congruo compensare gli oneri, come pretendono gli appellanti, oppure no.
Il collegio ritiene che non debba operarsi alcuna compensazione.
6.2.a È ormai coperto da giudicato interno che il contratto preliminare è stato risolto per grave inadempimento della il cui recesso fu ingiustificato;
e la cui volontà di Per_1 trattenere la caparra incassata fu dunque contra ius.
La decisione di di agire in giudizio dipende esclusivamente dalla reazione a CP_1 quell'indebito comportamento, come è dimostrato dalla circostanza, messa in luce dall'appellato nel costituirsi in questo grado, che, prima della causa (lettera del 12.7.2018: suo doc. 4), egli si era dichiarato disposto a transigere la lite a seguito della sola restituzione della caparra;
e che la invitata a partecipare alla procedura di mediazione ex D. Lgs Per_1
28/2010, non si era presentata (doc. 5 stessa produzione).
L'avvio del giudizio, dunque, è integralmente addebitabile alla concreta condotta serbata dalla Per_1
pagina 5 di 7
6.2.b La proposizione di una domanda risarcitoria, in questo contesto, ha un peso del tutto nullo.
Essa non ha impegnato in alcun modo il contraddittorio, né l'istruttoria, tanto da essere respinta per difetto di prova, a riprova che non l'ha più di tanto coltivata e l'ha CP_1 verosimilmente aggiunta alle altre più per rafforzare quelle, che per una reale esigenza risarcitoria.
Tale condotta è certo reprensibile, ma, senza il minimo dubbio, è anche priva di qualsiasi efficacia causale sull'avvio della presente lite e sul suo sviluppo.
6.2.c La parte appellante ha allegato alla comparsa conclusionale, quale precedente a suo avviso conforme, la sentenza n. 2212/2018 del 25.9.2018 della Corte d'Appello di Firenze;
e ha invocato anche pronunce di legittimità a suffragio delle proprie ragioni.
In realtà, nessuno degli arresti citati pone in discussione il principio per il quale la reciproca soccombenza non implica necessariamente una compensazione, totale o parziale, delle spese processuali;
e la diversa decisione assunta col precedente di questa Corte è semplicemente collegato ai diversi termini nei quali, in quella sede, si è manifestata la soccombenza reciproca.
6.2.d Ne segue che, soppesata come sopra scritto la reciproca soccombenza, il collegio reputa giusta la decisione del Tribunale di non operare alcuna compensazione, dovendo la sopportare integralmente i costi di un processo che, sia con valutazione ex ante, sia Per_1 retrospettivamente, non avrebbe avuto luogo se ella non avesse opposto un indebito diniego – reso più marcato dall'aver disertato la mediazione - di restituire la caparra.
Resta assorbita la domanda di restituzione di quanto già pagato.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza.
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, §§ 12 e 25 bis, parametri medi ridotti della metà, per estrema semplicità del caso, valore di causa commisurato alla cognizione d'appello, ossia a quanto pagato per le spese liquidate in primo grado (€ 7.346,20).
Pertanto: € 567,00 fase 1, € 460,50 fase 2, € 921,50 fase 3, € 955,50 fase 4 ed € 441,00 fase della negoziazione, in tutto € 3.345,50, oltre accessori di legge.
pagina 6 di 7 Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello di e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 nei confronti di avverso la Persona_1 Controparte_1 sentenza n. 765/2021 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 04/11/2021;
2. condanna e , in solido, a rimborsare a Parte_1 Parte_2
le spese processuali del presente grado, che liquida in Controparte_1 complessivi € 3.345,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2241/2021 promossa da:
, nata a [...] l'[...] e residente in [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...] e residente in [...]
10, entrambi quali eredi di , deceduta il 23.2.2022, con il Persona_1 patrocinio dell'Avv. LETIZIA LIGUORI e dell'Avv. SANDRO RISALITI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
OR MILANI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 765/2021 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 4/11/2021.
CONCLUSIONI
In data 28.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: riformare la sentenza n. 765/2021 del Tribunale di Prato, resa a definizione del procedimento rubricato al n. 294/2016 R.G., pubblicata il 04.11.2021, notificata in data pagina 1 di 7 22.11.2021 e per l'effetto disporre l'integrale compensazione delle spese di lite di primo grado con conseguente condanna del sig. Controparte_1
- alla restituzione delle somme corrisposte dalla sig.ra in esecuzione Persona_1 della sentenza impugnata, ovvero alla restituzione della somma di euro 7.346,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla medesima dalla data del 15.11.2021 al pagamento effettivo;
- al pagamento del 50% delle spese di registrazione della sentenza impugnata, in corso di liquidazione.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite per il presente giudizio di appello.
Per la parte appellata:
CHIEDE “Che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Voglia rigettare integralmente l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. Persona_1
756/2021 poiché infond er i motivi diffusamente svolti nella presente comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche di questo grado del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 765/2021 pubblicata il 04/11/2021, ha così deciso: in accoglimento della domanda avanzata in atto di citazione dichiara risolto il contratto preliminare di compravendita dell'immobile situato in Prato Via Strozzi 112/8, per inadempimento di parte convenuta, e condanna al pagamento in Persona_1 favore di della somma di € 5.000,00 a titolo di restituzione della Controparte_1 caparra ricevuta.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte nel presente giudizio, liquidate in € 4835,00 per compensi, oltre 15% quale rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge.
Pa
aveva agito contro e, premesso di avere Controparte_1 Persona_1 stipulato con lei un contratto preliminare per l'acquisto di un suo immobile sito a Prato Via F.
Strozzi 112/8 (costituito da un magazzino da ristrutturare, censito al Catasto fabbricati del
Comune di Prato al Foglio 36, Part. 278, Sub 9, Cat C”, Classe 5, di 223 mq), in ragione del quale aveva versato una caparra di € 5.000,00, deducendo che la con lettera del Per_1
19.6.2018, improvvisamente e ingiustificatamente aveva comunicato di considerare inefficace la proposta dello e aveva in seguito alienato a terzi l'immobile, aveva chiesto che CP_1
pagina 2 di 7 il contratto fosse risolto per grave inadempimento della promittente venditrice, con sua condanna alla restituzione della caparra, nonché al risarcimento del danno, da quantificarsi in
€ 5.000,00.
1.2 si era costituita per resistere, sostenendo d'avere diritto di Persona_1 trattenere la caparra ex art. 1385 c.c.-
Aveva, a tal fine, dedotto che la caparra versata al momento del preliminare era portata da un assegno che era stato incassato con ritardo, poiché inizialmente privo di provvista;
e che erano decorsi inutilmente sia un termine intermedio per il versamento di ulteriori € 5.000,00, sia quello per la stipulazione del definitivo, sì che il suo recesso era giustificato.
1.3 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale e orale, ha:
1.3.a accolto la domanda risolutoria e quella dipendente restitutoria, ritenendo che, anche in forza delle prove orali assunte, i profili di inadempimento attribuibili allo erano ininfluenti, dal momento che, ben dopo lo scadere dei termini (anche per CP_1 il definitivo), le parti avevano mantenuto rapporti finalizzati alla conclusione del definitivo, laddove il recesso della era intervenuto sorprendendo la buona fede dello Per_1
, il quale, del resto, aveva in corso e in via di definizione pratica di leasing per CP_1
l'acquisto;
1.3.b rigettato la domanda risarcitoria, perché priva di prova in merito ai nocumenti subiti;
1.3.c condannato la a rimborsare le spese processuali allo , così Per_1 CP_1 motivando: «[…] Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo ai parametri medi stabiliti per fasi introduttiva, studio, istruttoria e decisionale. […]»
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Persona_1 seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
(di seguito anche appellato), proponendo gravame avverso la Controparte_1 suddetta sentenza sul solo capo relativo alle spese, delle quali ha chiesto l'integrale compensazione, con condanna dell'appellato a restituire quanto incassato, dietro versamento effettuato con spirito di rivalsa, nelle more.
Con unico motivo, si è lamentata della mancata valutazione da parte del Tribunale della pagina 3 di 7 reciproca soccombenza indotta dal rigetto della domanda risarcitoria, che avrebbe dovuto determinare la compensazione degli oneri.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in Controparte_1 giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. Con comparsa depositata il 7.2.2023, sono intervenuti, quali eredi della appellante, medio tempore deceduta, e , insistendo Parte_1 Parte_2 nell'impugnazione.
5. La Corte ha disposto mediazione delegata, svoltasi con esito negativo (verbale del
4.5.2023, in atti).
La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.1.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
6. L'appello è infondato e va respinto, pur dovendosi integrare la motivazione del
Tribunale.
6.1 Sussiste senz'altro reciproca soccombenza, poiché la domanda svolta da
, quand'anche la si consideri unitaria, perché fondata su un unico titolo, era CP_1 articolata in più capi: quello risolutorio, quello restitutorio e quello risarcitorio.
pagina 4 di 7 Poiché la richiesta di risarcimento del danno è stata respinta, sussiste reciproca soccombenza, la quale è da escludersi solamente quando, diversamente dal caso presente, ogni domanda sia accolta;
ovvero quando sia ridotta nel solo quantum l'unica domanda articolata in unico capo (Cass. SSUU civ. 31.10.2022 n. 32061).
6.2 Nondimeno, come la difesa dell'appellato ha osservato, l'art. 92 co. 2^ c.p.c. stabilisce, per il caso di reciproca soccombenza, che il giudice debba tenerne conto, senza però alcun automatismo che induca compensazione parziale o totale: infatti, il giudice può, non deve compensare gli oneri.
Del resto, la S.C. da sempre afferma, nel delimitare il proprio sindacato di legittimità sul tema (riservato alla violazione del divieto di condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa ovvero alla violazione dei parametri minimi o massimi), che, anche in caso di reciproca soccombenza, la decisione di merito sul se compensare in tutto o in parte gli oneri è frutto di una valutazione di opportunità (cfr, ancora da ultimo, Cass. sez. 5^ civ. ord.
15.4.2025 n. 9860 rv 674674-01).
L'esercizio del potere discrezionale connesso alla valutazione della soccombenza reciproca è ancorato non già all'arbitrio, ma al sovraordinato principio di causalità della lite
(in tal senso dovendosi intendere il riferimento della S.C. alla opportunità), alla luce del quale, dunque, deve qui valutarsi – non avendolo fatto il Tribunale – se fosse congruo compensare gli oneri, come pretendono gli appellanti, oppure no.
Il collegio ritiene che non debba operarsi alcuna compensazione.
6.2.a È ormai coperto da giudicato interno che il contratto preliminare è stato risolto per grave inadempimento della il cui recesso fu ingiustificato;
e la cui volontà di Per_1 trattenere la caparra incassata fu dunque contra ius.
La decisione di di agire in giudizio dipende esclusivamente dalla reazione a CP_1 quell'indebito comportamento, come è dimostrato dalla circostanza, messa in luce dall'appellato nel costituirsi in questo grado, che, prima della causa (lettera del 12.7.2018: suo doc. 4), egli si era dichiarato disposto a transigere la lite a seguito della sola restituzione della caparra;
e che la invitata a partecipare alla procedura di mediazione ex D. Lgs Per_1
28/2010, non si era presentata (doc. 5 stessa produzione).
L'avvio del giudizio, dunque, è integralmente addebitabile alla concreta condotta serbata dalla Per_1
pagina 5 di 7
6.2.b La proposizione di una domanda risarcitoria, in questo contesto, ha un peso del tutto nullo.
Essa non ha impegnato in alcun modo il contraddittorio, né l'istruttoria, tanto da essere respinta per difetto di prova, a riprova che non l'ha più di tanto coltivata e l'ha CP_1 verosimilmente aggiunta alle altre più per rafforzare quelle, che per una reale esigenza risarcitoria.
Tale condotta è certo reprensibile, ma, senza il minimo dubbio, è anche priva di qualsiasi efficacia causale sull'avvio della presente lite e sul suo sviluppo.
6.2.c La parte appellante ha allegato alla comparsa conclusionale, quale precedente a suo avviso conforme, la sentenza n. 2212/2018 del 25.9.2018 della Corte d'Appello di Firenze;
e ha invocato anche pronunce di legittimità a suffragio delle proprie ragioni.
In realtà, nessuno degli arresti citati pone in discussione il principio per il quale la reciproca soccombenza non implica necessariamente una compensazione, totale o parziale, delle spese processuali;
e la diversa decisione assunta col precedente di questa Corte è semplicemente collegato ai diversi termini nei quali, in quella sede, si è manifestata la soccombenza reciproca.
6.2.d Ne segue che, soppesata come sopra scritto la reciproca soccombenza, il collegio reputa giusta la decisione del Tribunale di non operare alcuna compensazione, dovendo la sopportare integralmente i costi di un processo che, sia con valutazione ex ante, sia Per_1 retrospettivamente, non avrebbe avuto luogo se ella non avesse opposto un indebito diniego – reso più marcato dall'aver disertato la mediazione - di restituire la caparra.
Resta assorbita la domanda di restituzione di quanto già pagato.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza.
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, §§ 12 e 25 bis, parametri medi ridotti della metà, per estrema semplicità del caso, valore di causa commisurato alla cognizione d'appello, ossia a quanto pagato per le spese liquidate in primo grado (€ 7.346,20).
Pertanto: € 567,00 fase 1, € 460,50 fase 2, € 921,50 fase 3, € 955,50 fase 4 ed € 441,00 fase della negoziazione, in tutto € 3.345,50, oltre accessori di legge.
pagina 6 di 7 Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello di e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 nei confronti di avverso la Persona_1 Controparte_1 sentenza n. 765/2021 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 04/11/2021;
2. condanna e , in solido, a rimborsare a Parte_1 Parte_2
le spese processuali del presente grado, che liquida in Controparte_1 complessivi € 3.345,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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