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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19984/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19984/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Imperiale, presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
-ricorrente-
contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte attrice come da ricorso
Per il PM
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/11/2023, la parte attrice chiedeva a questo Tribunale l'interdizione per infermità abituale di mente.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti.
pagina 1 di 3 In data 01/02/2024, il G.O.P. procedeva per delega del G.R. all'esame della parte convenuta che non si opponeva alla domanda.
All'esito veniva nominato tutore provvisorio della convenuta la madre nonché ricorrente Sig.ra . Pt_1
Con Ordinanza in data 03/06/2024 veniva disposta CTU volta ad accertare se la parte fosse parzialmente o del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
L'elaborato peritale veniva depositato in data 13/11/2024.
All'udienza del 28/11/2024 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il P.M., intervenuto in causa, concludeva chiedendo accogliersi la domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni di cui in epigrafe.
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da Disturbo dello Controparte_1
Sviluppo Intellettivo Moderato.
In sede di esame l'interdicenda ha risposto, pur con alcune difficoltà, in maniera corretta alle domande che le venivano poste.
Tuttavia, dall'esame peritale è emerso come la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente. Il CTU evidenziava, infatti, come la perizianda presentasse un funzionamento psichico ampiamente deteriorato e necessitasse di assistenza continuativa da parte dei care givers. EL pur mangiando e vestendosi da sola, non è in grado di curare la propria igiene personale in autonomia, non è in grado di fare la spesa e la gestione dei bisogni primari e del denaro è totalmente affidata alla madre. La paziente non appare in grado di provvedere autonomamente agli atti complessi. EL, altresì, non appare consapevole delle proprie fragilità e dei propri limiti il che la espone a condotte rischiose o pregiudizievoli e non è in grado di esprimere compiutamente un consenso informato ai trattamenti sanitari più complessi. Dagli esiti della perizia emerge altresì che la convenuta non è in grado di determinarsi in merito al luogo in cui vivere e alle modalità di gestione del quotidiano.
Pertanto, per le ragioni sopraesposte, la sig.ra si trova nelle condizioni volute dall'art. Controparte_1
414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
pagina 2 di 3 Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di opposizione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di nata a [...], il Controparte_1
09/01/1970, residente in [...].
NULLA sulle spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino, il 31.01.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19984/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Imperiale, presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
-ricorrente-
contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte attrice come da ricorso
Per il PM
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/11/2023, la parte attrice chiedeva a questo Tribunale l'interdizione per infermità abituale di mente.
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti.
pagina 1 di 3 In data 01/02/2024, il G.O.P. procedeva per delega del G.R. all'esame della parte convenuta che non si opponeva alla domanda.
All'esito veniva nominato tutore provvisorio della convenuta la madre nonché ricorrente Sig.ra . Pt_1
Con Ordinanza in data 03/06/2024 veniva disposta CTU volta ad accertare se la parte fosse parzialmente o del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
L'elaborato peritale veniva depositato in data 13/11/2024.
All'udienza del 28/11/2024 il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Il P.M., intervenuto in causa, concludeva chiedendo accogliersi la domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni di cui in epigrafe.
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da Disturbo dello Controparte_1
Sviluppo Intellettivo Moderato.
In sede di esame l'interdicenda ha risposto, pur con alcune difficoltà, in maniera corretta alle domande che le venivano poste.
Tuttavia, dall'esame peritale è emerso come la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente. Il CTU evidenziava, infatti, come la perizianda presentasse un funzionamento psichico ampiamente deteriorato e necessitasse di assistenza continuativa da parte dei care givers. EL pur mangiando e vestendosi da sola, non è in grado di curare la propria igiene personale in autonomia, non è in grado di fare la spesa e la gestione dei bisogni primari e del denaro è totalmente affidata alla madre. La paziente non appare in grado di provvedere autonomamente agli atti complessi. EL, altresì, non appare consapevole delle proprie fragilità e dei propri limiti il che la espone a condotte rischiose o pregiudizievoli e non è in grado di esprimere compiutamente un consenso informato ai trattamenti sanitari più complessi. Dagli esiti della perizia emerge altresì che la convenuta non è in grado di determinarsi in merito al luogo in cui vivere e alle modalità di gestione del quotidiano.
Pertanto, per le ragioni sopraesposte, la sig.ra si trova nelle condizioni volute dall'art. Controparte_1
414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
pagina 2 di 3 Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di opposizione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di nata a [...], il Controparte_1
09/01/1970, residente in [...].
NULLA sulle spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino, il 31.01.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
pagina 3 di 3