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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/06/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.297/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 1195/2024 del Tribunale di Taranto, pendente tra
domiciliato presso l'Avv. Alessandro Sansonetti dal quale è Parte_1
rappresentato e difeso;
Appellante
e
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata presso l'Avv. Claudio CP_1
Ghia dal quale è rappresentata e difesa;
Appellata
All'udienza del 16.05.2025 la causa veniva decisa sulle conclusioni delle parti come da note scritte a cui si rinvia e da intendersi qui richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con lettera datata 30.03.2021 e ricevuta il 23.04.2021 dal destinatario, , Parte_1
titolare di carta di credito prepagata (già SisalPay Spa) n. 5295930014799838, CP_1
comunicava alla società emittente l'estinzione del conto corrente in essere con la detta società, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1855 c.c. e 120 bis TUB, e chiedeva l'invio “allo indirizzo di posta elettronica certificata” del suo difensore del rendiconto annuale “in formato cartaceo”. Con ricorso monitorio del 4.06.2021 chiedeva quindi al Tribunale di Taranto di ingiungere alla di consegnare il detto rendiconto. Con nota PEC del 16.06.2021 CP_1
inviava al quanto richiesto in formato digitale, chiedendo al se CP_1 Parte_1 Parte_1
intendesse ricevere anche la copia cartacea del documento. Emesso in data 17.06.2021 il d.i.
n. 1322/2021 con cui il Tribunale di Taranto ingiungeva alla di consegnare al CP_1
ricorrente copia del rendiconto e di pagare le spese del procedimento monitorio, nonostante avesse nelle more ricevuto il documento richiesto, il chiedeva la notifica del d.i. Parte_1 (perfezionatasi il 5.07.2021) alla Con atto di citazione in opposizione del CP_1
6.07.2021, notificato il 6.09.2021 ed iscritto a ruolo il 18.10.2021, proponeva CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo. Il , costituitosi in giudizio, eccepiva Parte_1
l'improcedibilità dell'opposizione per tardività dell'iscrizione a ruolo e comunque concludeva nel merito per il rigetto della stessa. Con sentenza n.1195/2024 del 18.04.2024 il Tribunale, ritenendo provato che il avesse proceduto alla notifica del decreto ingiuntivo in Parte_1
spregio del termine di cui all'art. 119 c. IV TUB che assegnava all'istituto di credito il termine di giorni 90 per la consegna della documentazione al correntista, accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opposta alla rifusione delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 22.07.2024 il appellava la sentenza, allegando (1) Parte_1
con il primo motivo, l'omessa pronuncia in ordine alla violazione dell'art.647 c.p.c. per la tardività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione, con conseguente esecutorietà del decreto ingiuntivo;
(2) con il secondo motivo, il vizio della sentenza per error in iudicando in ordine al mancato decorso del termine previsto dall'art. 119 comma IV TUB, sostenendo che il Tribunale avesse mal interpretato la richiesta del avendo richiesto alla la consegna Parte_1 CP_1 di “copia del rendiconto annuale” ai sensi dell'art. 119 c. I TUB e non della copia della
“documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” ai sensi dell'art. 119 c. IV TUB che prevede il termine di novanta giorni per la consegna. Il Parte_1
concludeva per la riforma della sentenza impugnata, con dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo e con condanna della società alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Si costituiva eccependo l'infondatezza della doglianza di CP_1 inammissibilità dell'azione per tardività dell'iscrizione a ruolo, rilevando di essere stato rimesso in termini con ordinanza giammai impugnata dal e concludendo nel merito Parte_1 per il rigetto dell'appello.
Si ritiene il primo motivo di appello inammissibile per sussistenza del giudicato interno sul punto.
Sulla questione della tempestività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione al d.i., questione sorta perché un primo deposito telematico era stato rifiutato e detto rifiuto comunicato dalla cancelleria (la “quarta PEC”) il 14.09.0 2021 senza che il si attivasse per procedere a Parte_1
nuovo deposito nel termine di legge, il tribunale ha deciso con provvedimento emesso nella udienza del 17.02.2022 (v. in fascicolo di primo grado), ivi dichiarando espressamente valida e tempestiva la detta iscrizione a ruolo, dopo aver rimesso in termini la Avendo CP_1
deciso una questione pregiudiziale potenzialmente in grado di definire il giudizio, detta ordinanza ha natura di sentenza, ai sensi dell'art.279 c. II n. 4 c.c. Non essendo stata oggetto di appello, la stessa è anche passata in giudicato precludendo un nuovo esame in appello della questione della tempestività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione al d.i. e della procedibilità dell'opposizione al d.i.
Con il secondo motivo il (si ribadisce) allega il vizio della sentenza per error in Parte_1
iudicando in ordine al mancato decorso del termine previsto dall'art. 119 comma IV TUB, sostenendo che il Tribunale avrebbe mal interpretato la richiesta del avendo richiesto Parte_1 alla la consegna della “copia del rendiconto annuale” ai sensi dell'art. 119 c. I TUB CP_1
e non della copia della “documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” ai sensi dell'art. 119 c. IV TUB per la quale è previsto il termine di novanta giorni per l'adempimento della società finanziaria, sostenendo pertanto la irrilevanza del mancato decorso dei 90 giorni al fine della proposizione dell'azione.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Se è vero che in effetti il tribunale ha fatto erronea applicazione dell'art. 119 c. IV TUB che si riferisce al rilascio di copia della “documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, non considerando che il aveva chiesto il rilascio di copia del Parte_1 rendiconto annuale e domandato dunque la condanna della all'adempimento CP_1 dell'obbligazione prevista dall'art. 119 c. I TUB, si rileva tuttavia che con PEC del 16.06.2021, successiva al deposito in data 4.06.2021 del ricorso monitorio ma precedente l'emissione in data 17.06.2021 e la notifica in data 4.07.2021 del decreto ingiuntivo, la aveva già CP_1 adempiuto l'obbligo al cui adempimento mirava la domanda del (sull'ammissione del Parte_1
della ricezione del rendiconto annuale, cfr. atto di appello alla pag.8). E in tal senso Parte_1 appare condivisibile l'eccezione di adempimento ribadita dalla in appello (v. comparsa CP_1
di risposta di appello, alla pag. 3), anche ai sensi dellart.346 c.p.c.
Ciò nonostante, in tutta la fase dell'opposizione al d.i. e anche in appello, il , chiedendo Parte_1 il rigetto dell'opposizione al d.i. e la dichiarazione di esecutorietà del d.i., ha continuato ad insistere nella domanda di condanna della all'adempimento di un'obbligazione (la CP_1
consegna del rendiconto annuale) già estinta dalla (come ammesso dallo stesso CP_1
in appello, v. alla pag. 8). L'adempimento dell'obbligazione per cui vi è stata Parte_1
condanna con il d.i. prima della sua emissione e della sua notifica impone, per motivazione diversa da quella addotta dal tribunale nella sentenza appellata, la revoca del d.i.
Considerato che la fase monitoria e quella dell'opposizione fanno parte di un unico processo le cui spese vanno perciò regolamentate sulla base dell'esito finale e complessivo del giudizio, considerata l'infondatezza alla data di notifica del d.i. (che segna ex art. 643 c. III c.p.c. la pendenza della lite) della pretesa del alla consegna del rendiconto annuale, considerato Parte_1 che l'opposto ha insistito nella condanna della anche dopo l'estinzione della CP_1 obbligazione di consegna del rendiconto annuale, il , all'esito complessivo e finale Parte_1 della lite, è da ritenersi soccombente (in tal senso nel caso di adempimento prima dell'emissione o della notifica del d.i. cfr. Cass. civ. sez. II 28.12.2020 n. 29642, Cass. civ. sez. VI 16.11.2017
n. 27234).
Questo comporta la conferma della sua condanna al rimborso in favore della controparte delle spese di lite di primo grado come liquidate nella sentenza appellata e delle spese di lite di appello da liquidarsi, in assenza di nota spese, secondo i parametri medi di cui al DM
10.03.2014 n.55.
Ciò comporta anche il rigetto della domanda del di condanna della al rimborso Parte_1 CP_1 della fase monitoria, domanda ribadita nell'appello sul presupposto che le spese della fase monitoria siano state causate della condotta inadempiente della e dalla necessità del CP_1
di attivarsi con la azione monitoria. Parte_1
Tale istanza sarebbe stata infatti condivisibile e avrebbe portato al rimborso delle dette spese
(sia pure ai sensi dell'art.1224 c.c., sotto forma di risarcimento di danni comunque derivati dall'inadempimento e dalla mora della debitrice nella consegna del rendiconto annuale) se il non avesse fatto notificare il d.i. nonostante l'adempimento della controparte e Parte_1
proseguito il giudizio per il cui esito finale e complessivo è da ritenersi soccombente, perciò tenuto al rimborso delle spese in favore della controparte.
Al rigetto dell'appello consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, come previsto dall'art. 13 c. I quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello alla sentenza n.1195/2024 del Tribunale di Taranto proposto da Parte_1
nei confronti della con atto di citazione notificato il 22.07.2024, così provvede: CP_1
1) conferma la revoca del d.i.;
2) conferma la condanna dell'appellante a rimborsare alla le spese di lite di primo CP_1
grado come liquidate nella sentenza appellata;
3) condanna a rimborsare alla le spese di lite di appello liquidate Parte_1 CP_1
in € 1.923,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge. Sussistono i presupposti affinchè l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, come previsto dall'art. 13 c. I quater
D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Taranto l'11.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Michele Campanale) (dr. Anna Maria Marra)