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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/11/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona del dott. LU NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1728 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
1) (C.f. ); Parte_1 C.F._1
2) ( C.f. ); Parte_2 C.F._2
3) nato (C.f. ) minorenne Parte_3 C.F._3 rappresentato da e Parte_2 Persona_1
che esercitano la responsabilità genitoriale su di lui;
[...]
con l'avv. Marco Pepe del Foro di Roma;
RICORRENTI - ATTORI
contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTA
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per gli attori.
“Preliminarmente, concedere rinvio per consentire una conciliazione con l'Avvocatura dello
Stato.
Nel merito:
pag. 1 di 4 Piaccia all.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei ricorrenti:
nato il [...] in [...], Paraguay ed Parte_1
nata il [...] in [...], Paraguay Parte_2
nato il [...] in [...], Paraguay Parte_3 in quanto discendenti diretti da antenato cittadino italiano, ai sensi dell'art. 14 del Codice
Civile 1865 poi mutuato nei suoi contenuti dall'art. 10 della legge 555 del 1912, ripreso a sua volta dall'art. 1 della legge 91 del 1992, in virtù altresì del consolidato approdo giurisprudenziale di cui alla pronuncia n °4466 del 2009 delle S.U. e successivo orientamento consolidato e per gli effetti con l'Ordine all'Ufficiale di Stato Civile e/o ai competenti Consoli facenti funzioni di Ufficiali di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni nei Registri della popolazione residente.
Si chiede la compensazione delle spese di giudizio.”.
Per la convenuta.
“In via principale, rigettare il ricorso proposto ex adverso qualora non risulti provata documentalmente l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dell'avo degli attuali ricorrenti.
In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti
(qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), si chiede che il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre in ogni caso, e nella specie, la compensazione delle spese di lite.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, assumendo di averne titolo, chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi dell'art. 1, l. n. 91 del 1992, facendo risalire per generazioni la trasmissione dello status sino agli avi nato il 25 agosto Persona_2
1841 ad Aldeno (TN), e alla di lei figlia, nata il [...] Parte_4 in Paraguay.
Inutile ripercorrere le vicende generazionali, giacché la domanda è da ritenere infondata già su tale primo assunto.
Si deve infatti preliminarmente rilevare come con riferimento al territorio del Trentino-Alto
Adige), la l. 379/2000 (Disposizione per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle pag. 2 di 4 persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti) ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge – termine poi prorogato per ulteriori cinque anni - al fine di ottenere la cittadinanza italiana.
In particolare, l'art. 1, commi primo e secondo, l. 379/2000 ha statuito che: «1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono: a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza: 1) del trattato di pace fra l'Italia e le
Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430; 2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n.
73. 2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
Nel caso di specie osserva il Tribunale che risulta pacifico che il signor Persona_2
e la figlia sono entrambi nati ed emigrati prima del 16 luglio
[...] Parte_4
1920.
Ciò impedisce di affermare che e la figlia Persona_2 Parte_4 abbiano mai avuto la cittadinanza italiana, giacché il primo è nato in [...] (quelli
[...] del Trentino) che ancora appartenevano all'Impero austro-ungarico al momento della sua emigrazione in Paraguay, essendo entrati a far parte del Regno d'Italia solamente dopo la Prima guerra mondiale, e precisamente il 16 luglio 1920, in forza del Trattato di Saint Germain;
la seconda è figlia di un cittadino che non aveva la cittadinanza italiana.
Potrebbe allora trovare applicazione, al caso in esame, la disciplina di cui alla l. n. 379 del 2000, che all'art. 1 stabilisce che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23, l. n. 91
pag. 3 di 4 del 1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa l. n. 379 del 2000
(termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273 del 2005, conv. in l. n. 51 del 2006).
Tuttavia, tale dichiarazione non risulta effettuata da alcuno dei discendenti di
[...]
e della figlia Persona_2 Parte_4
Al rigetto delle domande consegue la condanna alle spese di lite ex art. 91 c.p.c., non potendosi ritenere sussistenti motivi di compensazione sulla base del convincimento dei ricorrenti che la cittadinanza italiana di fosse “apparentemente” attestata Persona_2 dall'estratto dell'atto di nascita della AR , Curia Vescovile di Trento, Parte_5 essendo un dato storico universalmente conosciuto che all'epoca il Trentino apparteneva all'Impero austro-ungarico.
I compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come segue: scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00, individuato secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività, in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, e tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, dovendosi ritenere eventuali previsioni di scaglioni inderogabili in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020); tabella n. 2; misura minima, alla luce dell'attività in concreto espletata, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) rigetta le domande dei ricorrenti;
2) condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dell'amministrazione resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.698,50 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Trento, 7 novembre 2025
Il Presidente
LU NA
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona del dott. LU NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1728 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
1) (C.f. ); Parte_1 C.F._1
2) ( C.f. ); Parte_2 C.F._2
3) nato (C.f. ) minorenne Parte_3 C.F._3 rappresentato da e Parte_2 Persona_1
che esercitano la responsabilità genitoriale su di lui;
[...]
con l'avv. Marco Pepe del Foro di Roma;
RICORRENTI - ATTORI
contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTA
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per gli attori.
“Preliminarmente, concedere rinvio per consentire una conciliazione con l'Avvocatura dello
Stato.
Nel merito:
pag. 1 di 4 Piaccia all.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani dei ricorrenti:
nato il [...] in [...], Paraguay ed Parte_1
nata il [...] in [...], Paraguay Parte_2
nato il [...] in [...], Paraguay Parte_3 in quanto discendenti diretti da antenato cittadino italiano, ai sensi dell'art. 14 del Codice
Civile 1865 poi mutuato nei suoi contenuti dall'art. 10 della legge 555 del 1912, ripreso a sua volta dall'art. 1 della legge 91 del 1992, in virtù altresì del consolidato approdo giurisprudenziale di cui alla pronuncia n °4466 del 2009 delle S.U. e successivo orientamento consolidato e per gli effetti con l'Ordine all'Ufficiale di Stato Civile e/o ai competenti Consoli facenti funzioni di Ufficiali di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni nei Registri della popolazione residente.
Si chiede la compensazione delle spese di giudizio.”.
Per la convenuta.
“In via principale, rigettare il ricorso proposto ex adverso qualora non risulti provata documentalmente l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dell'avo degli attuali ricorrenti.
In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti
(qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), si chiede che il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre in ogni caso, e nella specie, la compensazione delle spese di lite.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, assumendo di averne titolo, chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi dell'art. 1, l. n. 91 del 1992, facendo risalire per generazioni la trasmissione dello status sino agli avi nato il 25 agosto Persona_2
1841 ad Aldeno (TN), e alla di lei figlia, nata il [...] Parte_4 in Paraguay.
Inutile ripercorrere le vicende generazionali, giacché la domanda è da ritenere infondata già su tale primo assunto.
Si deve infatti preliminarmente rilevare come con riferimento al territorio del Trentino-Alto
Adige), la l. 379/2000 (Disposizione per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle pag. 2 di 4 persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti) ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge – termine poi prorogato per ulteriori cinque anni - al fine di ottenere la cittadinanza italiana.
In particolare, l'art. 1, commi primo e secondo, l. 379/2000 ha statuito che: «1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono: a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza: 1) del trattato di pace fra l'Italia e le
Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430; 2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n.
73. 2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
Nel caso di specie osserva il Tribunale che risulta pacifico che il signor Persona_2
e la figlia sono entrambi nati ed emigrati prima del 16 luglio
[...] Parte_4
1920.
Ciò impedisce di affermare che e la figlia Persona_2 Parte_4 abbiano mai avuto la cittadinanza italiana, giacché il primo è nato in [...] (quelli
[...] del Trentino) che ancora appartenevano all'Impero austro-ungarico al momento della sua emigrazione in Paraguay, essendo entrati a far parte del Regno d'Italia solamente dopo la Prima guerra mondiale, e precisamente il 16 luglio 1920, in forza del Trattato di Saint Germain;
la seconda è figlia di un cittadino che non aveva la cittadinanza italiana.
Potrebbe allora trovare applicazione, al caso in esame, la disciplina di cui alla l. n. 379 del 2000, che all'art. 1 stabilisce che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23, l. n. 91
pag. 3 di 4 del 1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa l. n. 379 del 2000
(termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273 del 2005, conv. in l. n. 51 del 2006).
Tuttavia, tale dichiarazione non risulta effettuata da alcuno dei discendenti di
[...]
e della figlia Persona_2 Parte_4
Al rigetto delle domande consegue la condanna alle spese di lite ex art. 91 c.p.c., non potendosi ritenere sussistenti motivi di compensazione sulla base del convincimento dei ricorrenti che la cittadinanza italiana di fosse “apparentemente” attestata Persona_2 dall'estratto dell'atto di nascita della AR , Curia Vescovile di Trento, Parte_5 essendo un dato storico universalmente conosciuto che all'epoca il Trentino apparteneva all'Impero austro-ungarico.
I compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 come segue: scaglione da euro 5.200,00 a euro 26.000,00, individuato secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività, in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, e tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, dovendosi ritenere eventuali previsioni di scaglioni inderogabili in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020); tabella n. 2; misura minima, alla luce dell'attività in concreto espletata, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) rigetta le domande dei ricorrenti;
2) condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dell'amministrazione resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 1.698,50 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Trento, 7 novembre 2025
Il Presidente
LU NA
pag. 4 di 4