Ordinanza cautelare 28 marzo 2017
Sentenza 27 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 27/07/2021, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2021
N. 00983/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00256/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Montagnani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, via Mestrina n. 92;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
del provvedimento della Questura -OMISSIS-, -OMISSIS-., emesso il 30 gennaio 2015 e notificato a mani all'interessato il 14 febbraio 2017, con cui è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di -OMISSIS- ha rigettato la domanda, dal medesimo presentata, diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
L’impugnato provvedimento risulta fondato sui seguenti elementi e considerazioni: - sentenza di condanna del Tribunale di-OMISSIS-, divenuta irrevocabile il 12.1.2012, alla pena di -OMISSIS- ed euro 2.000 di multa per il reato di cui agli artt. 81, 110, 99 c.p. e artt. 3, commi 2, 4 e 7, della legge n. 75/1958, per-OMISSIS-, reato ostativo per legge al rinnovo del titolo di soggiorno; - deferimento alla Autorità Giudiziaria in data 18.8.2008 per il reato -OMISSIS-e in data 3.8.2009 per il reato -OMISSIS-; - per tali fatti, lo straniero rientra nella previsione di cui all’art. 13, comma 2, lett. c) del D.lgs n. 286/98 che richiama l’art. 1 del D.L. n. 159/2011.
Il ricorrente, in sintesi, ha formulato le seguenti censure: 1) la condanna è risalente nel tempo (2012), quando il ricorrente era appena ventenne e, dunque, immaturo ma non pericoloso; i deferimenti all’Autorità giudiziaria sarebbero irrilevanti; 2) mancato contemperamento delle esigenze di sicurezza pubblica con i diritti fondamentali del ricorrente, che vive in Italia con la propria compagna (in -OMISSIS-) e con la propria -OMISSIS-; inammissibilità dell’automatismo espulsivo applicato dall’Amministrazione che non avrebbe valutato i legami familiari; mancata valutazione della complessiva situazione dello straniero, con riferimento alla durata del soggiorno in Italia e alla situazione familiare e lavorativa.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza-OMISSIS-, assunta alla Camera di Consiglio del 23 marzo 2017, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
In vista dell’udienza di discussione nessuna delle parti costituite ha depositato in giudizio ulteriori memorie difensive ovvero documentazione
Alla Pubblica Udienza del 28 aprile 2021, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Ritiene il Collegio, in assenza di ulteriori deduzioni e produzioni documentali, di poter confermare quanto già anticipato con la pronuncia cautelare-OMISSIS-/2017 circa l’infondatezza del ricorso.
Invero, l’Amministrazione, in considerazione dei pregiudizi penali a carico del ricorrente ed evidenziati nel provvedimento gravato, ha ritenuto il medesimo socialmente pericolo, richiamando l’art. 1 del D.Lgs n. 159/2011, giusta il rinvio di cui all’art. 13, comma 2, lett. c), del D.Lgs n. 286/1998. In particolare, sotto questo profilo, come già evidenziato in sede di delibazione cautelare, la condanna (di rilevante entità) riportata dal ricorrente per il reato di favoreggiamento e-OMISSIS-, rientra tra quelle considerate automaticamente ostative al rilascio del titolo di soggiorno ai sensi degli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.
Il giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione non appare inficiato da profili di illogicità e irragionevolezza, ovvero fondato su palesi errori di fatto, atteso che i fatti posti a fondamento della condanna penale appaiono di particolare gravità, idonei a creare allarme sociale e che, come rimarcato dalla Questura, i fatti di cui trattasi costituiscono l’indice di un possibile collegamento del ricorrente con organizzazioni o ambienti criminali.
Quanto agli aspetti relativi alla valutazione della situazione personale, familiare e lavorativa del ricorrente nonché del suo radicamento sul territorio, si rileva che, dalla documentazione prodotta agli atti di causa, emerge che il ricorrente medesimo si era reso irreperibile fin dalla data (30.1.2015) di adozione del provvedimento qui contestato e che la compagna e la -OMISSIS- risultavano residenti in [...]–come affermato dall’Amministrazione resistente e non specificatamente contestato dal ricorrente, anche ai sensi dell’art. 64, comma 2, CPA -, elementi che fanno ritenere la mancanza di una situazione di tutela rafforzata in relazione alla situazione familiare e che lo stesso ricorrente non possa vantare un particolare radicamento sul territorio.
Dunque, appare del tutto ragionevole il giudizio, formulato dall’Amministrazione, di prevalenza delle esigenze di tutela dell’ordine pubblico rispetto all’interesse del ricorrente a permanere sul territorio nazionale.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di causa possono essere compensate, tenuto conto di quanto già disposto, a tal proposito, in sede cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.