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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013 il 15 aprile 2013 al numero 2851 avente per oggetto una controversia in materia di scioglimento di comunione ereditaria
TRA
, quale erede di , Parte_1 Persona_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione depositata il 19 dicembre 2017, dall'avv. Pierluigi Vicidomini ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del proprio difensore sito in Salerno alla via Paolo De Granita n. 14;
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti stesa in CP_1
calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori del 19 giugno 2019,
dagli avv. ti Anna Amantea e Luciana Stabile, presso lo studio delle quali,
sito in Salerno al corso Vittorio Emanuele 127, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
1 All'udienza del 30 gennaio 2025 sono state rassegnate le conclusioni,
integralmente richiamate in questa sede, e il giudice ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10 aprile 2013 ha Persona_1
convenuto in giudizio il germano per ottenere lo scioglimento CP_1
della comunione ereditaria sull'immobile identificato al catasto del Comune
di Salerno al foglio 70, contrassegnato dalla particella 133, sub. 64, sito in
Salerno alla via Alfredo De Crescenzo n. 15, al sesto piano, comunione forzosamente determinatasi in conseguenza del decesso di Parte_2
e Più in dettaglio, l'attore ha dedotto che: 1) in data 10 Persona_2
luglio 2008 era deceduta in Salerno la propria madre Parte_2
vedova di nata a New Haven Carn., negli Stati Uniti Persona_2
D'America, il 22 ottobre 1916; 2) il 27 agosto 2008, a ministero del notaio era stato pubblicato e depositato un testamento olografo della Persona_3
de cuius steso il 20 settembre 2006, contrassegnato da numero di repertorio
34359 e da numero di raccolta 9508, registrato all'Agenzia delle Entrate di
Salerno al numero 6304 S 1T il 4 settembre 2008; 3) il tenore letterale del testamento era stato il seguente: “Io sottoscritta nata il 22- Parte_2
10-1916 a New Haven Carn. Stati Uniti d'America (U.S.A.) residente in
Salerno Via De Crescenzo n.15, revoco ogni mio precedente testamento e
dispongo come segue: Nomino mio erede universale mio figlio Per_1
nato a [...] il 28 – 10 – 1950 per la mia quota disponibile
[...]
della casa di Via De Crescenzo 15 (Torrione) SA e anche tutti i mobili e
accessori elettrodomestici e vari disponibili in casa, cioè tutto quello che
2 permette la legge di poter lasciare della mia parte – e ancora chiedo per
quanto riguarda la sepoltura e funerali ho dato già disposizione a mio figlio
come fare e cosa fare; 3) in data 4 dicembre 2008 al numero Persona_1
78, vol. 1385, era stata registrata all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Salerno
la dichiarazione di successione afferente il defunto;
4) gli eredi di Pt_2
erano i figli nato a [...] il [...],
[...] Persona_1
domiciliato in Abbiategrasso (Milano) alla Via Einstein n.28, e CP_1
, nato a [...] il [...] e ivi residente alla Via Di Vona
[...]
Quintino 5; 5) al dì dell'exitus, era titolare del diritto di Parte_2
proprietà nella misura di 4/6 sull'immobile innanzi indicato, in ragione dell'acquisito inter vivos della metà del diritto di proprietà in data 4 gennaio
1964 e dell'accettazione dell'eredità devolutagli ex lege in conseguenza del decesso del marito (“già proveniente per devoluzione di quota legittima per
decesso del di lui coniuge sig. ); 6) era, dunque, Persona_2
comproprietario dell'immobile innanzi indicato nella misura di 1/6, in ragione della successione legittima dal padre, e nella misura di 4/6 per l'attribuzione testamentaria della madre.
Sulla scorta di siffatte premesse, l'attore ha preteso, in via principale,
l'assegnazione dell'immobile non comodamente divisibile e, in via gradata,
la vendita del compendio con conseguente ripartizione del ricavato.
In data 18 settembre 2013 ha accettato il contraddittorio, CP_1
pretendendo il rigetto della pretesa ed evocando le gravi patologie mentali affettanti al momento della redazione del testamento. Parte_2
Disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo ha disposto la comparizione delle parti per tentare la conciliazione.
3 Nel corso dell'udienza del 18 maggio 2017 il procuratore di , CP_1
una volta condivise le valutazioni espresse dall'ausiliare, non si è opposto all'attribuzione del bene all'attore (“non si oppone all'attribuzione del bene
così come richiesto dall'attore, rimettendosi alla quantificazione da parte
dell'Ill.mo Sig. Giudice degli importi dovuti dall'attore a titolo di quota
percentuale così come determinata in sede di CTU integrata dell'indennità di
esclusivo possesso da determinarsi sino al trasferimento dell'immobile sulla
base dei calcoli effettuati dal CTU”). Del resto, , comparso CP_1
personalmente in udienza, ha dichiarato “…di accettare l'assegnazione del
bene immobile al fratello previo pagamento del valore Persona_1
quantificato dal CTU per €73.888,88 (settantatremilaottocentoottantto/88)”.
Nel corso della medesima udienza, nell'interesse di è stata Persona_1
ribadita, invece, la volontà di assegnazione – già veicolata con l'atto introduttivo del giudizio - del bene (“ribadisce la volontà di assegnazione del
bene previo versamento del prezzo sopraindicato”).
In data 5 luglio 2017, il giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo, una volta verificato che la richiesta d'indennità – in ragione della mancata proposizione della domanda riconvenzionale – si è tradotta in una contestazione del progetto di divisione, ha stimolato, ancora una volta, le interlocuzioni tra le parti all'evidente fine di trovare un accordo.
Costituitasi in giudizio in data 19 dicembre 2017, ha Parte_1
proseguito il processo già instaurato dal defunto Persona_1
Dopo una serie di rinvii disposti per ricercare il fascicolo dell'ufficio, il processo è stato assunto in decisione.
4 La causa è stata, poi, rimessa sul ruolo istruttorio per invitare le parti a interloquire sulla presenza di opere abusive all'interno dell'immobile da dividere.
Il processo è stato, quindi, nuovamente, rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Assegnato allo scrivente in data 6 luglio 2023, la causa è stata più volte rinviata su richiesta delle parti, sul presupposto dell'avvio del procedimento amministrativo funzionale all'ottenimento della sanatoria.
Depositato il provvedimento il 5 gennaio 2025, la causa è stata nuovamente assunta in decisione. Nel corpo degli scritti difensivi conclusivi da ultimo depositati la parte attrice ha reiterato l'istanza di assegnazione dell'immobile in comunione, rappresentando altresì il diritto del germano al pagamento del conguaglio di euro 73.888,88; dal canto suo, ha preteso il CP_1
pagamento del riferito conguaglio e della somma di euro 18.000,00 quale forma di ristoro per l'indebita occupazione dell'immobile realizzata dal condividente.
Tanto puntualizzato, deve sin da subito evidenziarsi che la domanda di pagamento dell'“indennità di occupazione” risulta essere stata avanzata da
(solo) all'indomani del deposito della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio. Ed invero, nessuna pretesa riconvenzionale risulta essere stata formulata col deposito della comparsa di costituzione e risposta del 18
settembre 2013, avendo, il convenuto, rappresentato il proprio esclusivo interesse all'ottenimento di una statuizione di rigetto della domanda di scioglimento della comunione, “così come proposta perché improponibile,
inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto”.
5 A ben vedere, la pretesa – che assume, come accennato, l'evidente natura di domanda riconvenzionale –, veicolata nel corso del processo, non avrebbe potuto essere esperita neppure al momento della costituzione, avvenuta tardivamente, come, del resto, già accertato dal Tribunale in data 24 giugno
2015.
Se così è, il Tribunale deve dichiarare inammissibile la domanda di condanna all'indennità di occupazione formulata da . CP_1
Del resto, non coglie neppure nel segno il riferimento operato dal suddetto convenuto alle operazioni utili alla “formazione della massa ereditaria”, al precipuo fine di giustificare l'indagine sull'esistenza del diritto alla corresponsione dell'indennità in discorso (nella comparsa conclusionale,
invero, si legge quanto segue: “Non vi è dubbio che nella formazione della
massa ereditaria, vada compreso anche l'accertamento dei debiti e dei
crediti nei confronti dei terzi e tra gli stessi condividenti e dunque si debba
tener conto, necessariamente, dell'uso esclusivo del bene da parte del
coerede, Sig. protrattosi, sin dal decesso del de cuius, Persona_1
avvenuto nel 2008”). È noto, infatti, che la domanda diretta a ottenere la condanna di un condividente al pagamento dell'indennità per l'occupazione esclusiva del bene comune da parte di un altro condividente è proposta al fine di conseguire la complessiva refusione per l'altrui fruizione della res
comune, avvenuta in spregio della misura delle quote di comproprietà. Si
tratta, in definitiva e al di là delle diverse formulazioni utilizzate, di una domanda di risarcimento del danno conseguente alla prospettata lesione del diritto di uso della cosa comune, consacrato all'art. 1102 c.c. In altri termini,
non si è al cospetto né di un debito ereditario, inteso come quello esistente in capo al de cuius al momento della sua morte e che si trasmette ai successori
6 ex lege o per testamento, ripartendosi automaticamente tra loro, né di un peso ereditario, scilicet di un onere che sorge in conseguenza dell'apertura della successione, non dipendendo, dunque, da un fenomeno derivativo.
Ciò chiarito, va pure osservato che, nel corpo della comparsa di costituzione depositata il 18 settembre 2013, la parte convenuta – che, si ripeta, ha preteso solo il rigetto della domanda di scioglimento della comunione ereditaria – ha evocato l'infermità mentale di al momento della stesura del Parte_2
testamento, senza trarre le opportune conseguenze, in punto di rilevanza giuridica, dalle sviluppate deduzioni argomentative.
Nondimeno, esercitando il proprio potere d'interpretazione degli atti difensivi, il Tribunale ritiene che abbia rappresentato CP_1
l'incapacità naturale della defunta al momento della stesura della scheda testamentaria, prospettando, dunque, lo stato patologico di annullabilità
dell'atto ai sensi dell'art. 591, comma secondo, n. 3, c.c.
È noto, però, che l'eccezione di annullamento del testamento – proposta al fine esclusivo di ottenere la reiezione della domanda di divisione secondo i termini prospettati dall'attore – costituisce un'eccezione in senso stretto [in quanto corrispondente all'esercizio di un'azione costitutiva (già Cass. n. 2403
del 1983)] e che, pertanto, in ragione della tardiva costituzione di CP_1
, non può essere delibata da questo Tribunale.
[...]
Una volta accantonati i profili tematici che precedono - che hanno impedito l'approvazione del progetto di divisione ai sensi dell'art. 789 c.p.c. - non residua, a ben vedere, alcun punto di contrasto tra le parti circa le modalità
attraverso le quali sciogliere la comunione ereditaria sull'immobile de quo
agitur.
7 Ed infatti, le parti processuali hanno rassegnato conclusioni conformi: a)
sulla non divisibilità del bene accertata dall'ausiliare; b) sul valore dell'immobile, pari a euro 190.000,00; c) sull'individuazione di diverse quote di comproprietà e, in particolare, sulla determinazione della quota (maggiore)
di 11/18 in capo a e di 7/18 in capo a;
d) Persona_1 CP_1
sull'assegnazione del bene in comunione a nella qualità di Persona_1
maggiore quotista richiedente e sull'esistenza del diritto di al CP_1
pagamento di euro 73.888,88, a titolo di conguaglio ex art. 720 c.c. (si veda,
sul punto, il verbale dell'udienza celebrata il 18 maggio 2017).
Del resto, anche tra le pieghe dello scritto difensivo depositato ai sensi dell'art. 190 c.p.c. , titolare di una quota minore di CP_1
comproprietà, conclude per l'ottenimento del conguaglio come individuato dall'ausiliare e, dunque, per l'assegnazione del bene immobile al germano e,
per esso, all'erede costituitasi in prosecuzione Parte_1
[“Disporre per l'attribuzione al Sig. della quota al medesimo CP_1
spettante sì come accertata e determinata dal CTU e per l'importo indicato
di €73.888,88, da rivalutarsi all'attualità, oltre interessi (…)”].
Può dunque procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria sull'unico indivisibile bene immobile secondo quanto prescritto dall'art. 720
c.c., attraverso, cioè, l'assegnazione a che, in qualità di Persona_1
maggiore quotista, ne ha fatto richiesta espressa sin dall'instaurazione del presente giudizio, e il riconoscimento del diritto al conguaglio nella misura di euro 78.888,88 in capo al condividente . CP_1
La sanatoria dell'abuso edilizio ottenuta nel corso del processo
(provvedimento del 12 dicembre 2024, contrassegnato da numero 158/2024)
consente, infatti, di superare gli ostacoli che avrebbero potuto frapporsi alla
8 divisione [si richiami Cass. sez. un. 25021 del 2019; la regolarità edilizia del fabbricato da dividere è condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica” (Cass. n. 25021 cit.
6.1 motiv.) e, pertanto, deve sussistere al momento della pronuncia (Cass. n. 12975 del 2020; Cass. n.
21100 del 2004)].
Tanto chiarito, procedendo con ordine, giova osservare che il consulente dell'ufficio ha stimato – sulla scorta di un percorso motivazionale condivisibile in quanto logico e congruo - in euro 190.000,00 il valore di mercato attribuibile all'immobile in comunione.
Detto valore monetario – si ripeta – è stato condiviso dai condividenti.
Ora, è noto al Tribunale l'indirizzo interpretativo espresso dalla Corte di cassazione secondo cui il valore degli immobili deve essere determinato con riferimento ai prezzi del mercato immobiliare effettivamente correnti al momento della decisione della causa, non soltanto, quindi, in base ai prezzi accertati dal consulente tecnico d'ufficio nel corso del giudizio divisorio, se pure maggiorati in relazione all'indice della svalutazione monetaria verificatasi tra la data dell'accertamento e quella della decisione,
determinandosi, di regola, l'incremento di tale valore con una progressione più accentuata di quella della svalutazione della moneta, onde il puro e semplice riferimento al coefficiente ISTAT non è, in tal caso, sufficiente ai fini di un'equa determinazione del conguaglio al momento della decisione,
ove questa intervenga a notevole distanza di tempo rispetto al momento della stima, con la necessaria conseguenza che quest'ultima dev'essere aggiornata,
appunto, al momento della decisione, atteso che il giudice deve compiutamente indicare, in sede di motivazione, gli elementi di fatto posti alla base del proprio convincimento circa la sussistenza d'un reale incremento
9 di valore dell'immobile nelle more del giudizio, nonché i criteri adottati per la concreta quantificazione di tale incremento e non limitarsi alla sola rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, dell'originario valore di stima.
Ed è questa una precisazione che è stata motivatamente applicata anche in senso inverso, id est nel senso che non possa riconoscersi aumento alcuno dell'equivalente economico della quota determinato in sede di stima, o che debba esserne riconosciuto uno inferiore all'indice medio della svalutazione monetaria nel periodo considerato, ove l'immobile, così per le sue peculiari caratteristiche come per l'andamento del mercato immobiliare generale o locale, nel periodo intercorso tra la stima e la decisione non abbia conseguito alcun incremento di valore o ne abbia conseguito uno di modesta entità, o abbia subito una svalutazione, giacché l'elemento da porre a base della decisione è pur sempre l'effettivo valore dell'immobile al momento della divisione, onde al riguardo non è consentita alcuna valutazione presuntiva o basata su elementi generalmente validi, ma non necessariamente applicabili al tempo od al luogo ed una nuova stima al momento della decisione si rende,
anche sotto tale profilo, indispensabile (Cass. n. 11731 del 2019).
Nel caso in esame, la stima è stata effettuata a ottobre dell'anno 2015.
Tuttavia, l'esame delle quotazioni OMI del semestre di riferimento per l'odierna decisione [le evocate “quotazioni OMI” costituiscono nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma secondo, c.p.c.)
e strumento di ausilio e indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa (si veda Cass. n. 25707 del 2015); è appena il caso di rammentare che le massime d'esperienza sono costituite da tutte le nozioni, regole,
generalizzazioni, criteri, standard e leggi naturali o empiriche che il giudice trae, al pari di qualsiasi persona di media cultura in un determinato contesto
10 sociale, dalla esperienza ordinaria del mondo] consentono di ritenere utilizzabili i valori economici stabiliti dall'ausiliare, non riscontrandosi un incremento di valore tale da rendere opportuna una nuova stima.
Ed invero, le ridette quotazioni – utilizzate pure dal c.t.u. per effettuare la propria stima – nella versione più aggiornata (secondo semestre dell'anno
2024) danno conto di un valore di mercato delle abitazioni civili “di tipo
economico” (anche su tale qualificazione le parti hanno concordato non muovendo, sul punto, alcuna contestazione all'operato del c.t.u.) nella zona di riferimento oscillante tra 1.550,00 e 2.250,00 a metro quadrato.
Trattasi, evidentemente, di quotazioni sostanzialmente allineate a quelle relative al secondo semestre dell'anno 2014 (da 1.750,00 a 2.200,00),
utilizzate dall'ausiliare per la propria stima.
Ed allora, si stima equo, anche al momento della presente decisione,
utilizzare il valore monetario unitario di euro 1.975,00 a metro quadrato già
applicato dall'ausiliare al momento della propria valutazione. Trattasi, infatti,
di un valore ancora riconducibile allo spettro delle quotazioni ricomprese tra l'anno 2014 e l'anno 2024 e che consente di tenere conto della vivacità del mercato immobiliare e delle variabili correlate alle interlocuzioni contrattuali.
In definitiva, questo Tribunale non ritiene opportuno procedere a una nuova stima, reputando quella effettuata dall'ausiliare pienamente aderente all'attuale situazione valoriale dell'immobile nel mercato locale di riferimento.
Appurato il valore dell'asse da dividere, va ribadito che le parti hanno convenuto sull'assunto della non comoda divisibilità del bene e dell'assegnazione del bene al maggiore quotista richiedente.
11 La conclusione raggiunta dalle parti ha preso le mosse – come già osservato –
dalla condivisione delle valutazioni espresse dall'ausiliare del Tribunale, che,
sviluppando un impianto motivazionale congruo sul punto, ha effettivamente riscontrato la non comoda divisibilità dell'immobile.
In tema, è noto che l'art. 720 c.c. prevede che, se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera massa non può farsi senza il loro frazionamento, essi devono essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nella porzione di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se
nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.
Per “comoda divisibilità” s'intende, sotto l'aspetto strutturale, la possibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richiedenti opere complesse e di notevole costo;
sotto l'aspetto economico funzionale, poi, la
“comoda divisibilità” ricorre allorché la divisione non incida sulla originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso (Cass. n. 11891 del 1998; Cass. n.
24185 del 2017; Cass. n. 3635 del 2007; Cass. n. 22833 del 2006; Cass. n.
15380 del 2005; Cass. n. 1738 del 2002; Cass. n. 12998 del 2001; Trib.
Ascoli Piceno 2 febbraio 2017; App. Catania 8 ottobre 2005; Trib. Monza 22
gennaio 2007; Trib. Padova 17 agosto 2005) ovvero una più o meno grave deviazione dalla naturale utilizzazione del complesso indiviso secondo la sua naturale funzione (Cass. n. 25888 del 2016; Cass. n. 2285 del 1979), ciò al
12 fine di evitare che rimanga in qualche modo pregiudicato l'originario valore del cespite, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzioni inidonee alla funzione economica dell'intero (Cass. n. 12406 del 2007; Cass. n. 4233
del 1987).
L'esigenza è di far sì che porzioni ottenute nell'insieme raggiungano il valore originario del bene indiviso, senza dispersione di ricchezza. Del pari, esclude la comoda divisibilità la necessità di affrontare spese eccessivamente gravose per rendere autonome le porzioni, in rapporto a risultato che si persegue e,
quindi, innanzitutto con riferimento al valore del bene (emblematica sul punto è Cass. n. 25888 del 2016, secondo cui “in tema di divisione giudiziale
di compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale
ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui
spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova
deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità"
dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente"
divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente
possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni
suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non
compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere
complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico
funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore
dell'intero”; ancora, secondo Cass n. 22833 del 2006, la non comoda divisibilità ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non
13 richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero).
Orbene, come rammentato, l'ausiliare nominato dal Tribunale ha valutato la non comoda divisibilità dell'unico immobile oggetto della comunione,
valorizzando sia il sensibile deprezzamento che deriverebbe dalle operazioni di materiale divisione dell'unità immobiliare sia la notevole entità dei costi di trasformazione edilizia [si legga all'undicesima pagina della relazione tecnica
(“Appare di tutta evidenza che già il solo frazionamento di un'abitazione
siffatta, di per sé induca una cospicua riduzione degli agi;
ad aggravio
ulteriore la concreta rinuncia alla porzione di superficie corrispondente
dell'ingresso (come detto ineluttabile, qualsivoglia ipotesi divisionale si
scelga), che, di fatto, risulta sottratta all'esclusiva disponibilità dei potenziali
assegnatari/acquirenti delle nuove uu.ii. create: pertanto si evince ricorrere
il caso di “sensibile deprezzamento” di cui alla su richiamata sen-tenza.
Infine, senza dover necessariamente entrare nei meriti di una laboriosa stima
dei costi innanzi rassegnati, e fermo restando anche l'insidiosa alea relativa
alla effettiva realizzabilità di un'efficace linea di smaltimento delle acque
nere, appare lampante il prefigurarsi di costi di trasformazione edilizia di
considerevole entità”)].
Se così è, deve procedersi all'assegnazione dell'immobile a - Persona_1
e, per esso deceduto, a -, titolare della maggiore Parte_1
quota di comproprietà di 11/18 (come stabilito dal c.t.u. e condiviso dalle parti), il quale ha promosso un'espressa e specifica istanza di attribuzione [è
appena il caso di osservare, infatti, che, nell'ambito della normativa di cui all'art. 720 c.c., l'espressa e specifica istanza dei condividente interessato
14 assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta,
pur se titolare della maggior quota (si veda Cass. n. 36736 del 2022)].
Ora, l'addebito dell'eccedenza, a carico del condividente assegnatario dell'intero bene ed a favore di quello non assegnatario (o assegnatario di un bene di valore inferiore alla propria quota di partecipazione alla divisione),
prescinde dalla domanda delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità
di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice
(Cass. n. 12779 del 2013).
Dunque, va riconosciuto in capo a il diritto al pagamento della CP_1
somma – determinata dall'ausiliare e condivisa dalle parti - di euro 78.888,88
a titolo di conguaglio, somma alla cui corresponsione è tenuto il condividente assegnatario (su espressa e specifica istanza) dell'immobile ai sensi dell'art. 720 c.c.
La somma dovuta dal condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile a titolo di conguaglio, in favore di quello non assegnatario, ha natura di debito di valore, sicché, sorgendo all'atto dell'assegnazione del bene, va rivalutata, anche d'ufficio, al momento della decisione della causa di divisione, senza che, peraltro, da ciò ne derivi l'alterazione del petitum della controversia, poiché la rivalutazione incide esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota in termini monetari
(Cass. n. 6931 del 2016).
Nel caso di specie, il valore dell'immobile – come ricordato – è già stato espresso in valori attuali.
15 Dunque, sulla somma di euro 73.888,88, all'attualità, dal momento dello scioglimento dello stato di comunione, sono dovuti altresì gli interessi corrispettivi (Cass. n. 20457 del 2016; Cass. n. 12818 del 2004; Cass. n. 6653
del 2003; App. Roma 20 novembre 2012; Trib. Patti 5 gennaio 2023).
In definitiva, alla luce delle considerazioni espresse, in accoglimento della domanda di scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile identificato al catasto del Comune di Salerno al foglio 70, contrassegnato dalla particella 133, sub. 64, sito in Salerno alla via Alfredo De Crescenzo n.
15, al sesto piano (cat. A/3 cl. 3 vani 5,5), comunione forzosamente determinatasi in conseguenza del decesso di e Parte_2 [...]
occorre procedere: a) all'assegnazione dell'immobile predetto a Per_2
e, per esso deceduto, all'erede ; b) al Persona_1 Parte_1
riconoscimento, in capo a , del diritto al pagamento della CP_1
somma di euro 78.888,88, in valori attuali, a titolo di conguaglio, oltre interessi corrispettivi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c.
sino al saldo.
Le statuizioni che precedono esauriscono, evidentemente, l'intera materia del contendere e la presente pronuncia ha natura definitiva. In ragione di tale natura, occorre, pertanto, pronunciarsi in questa sede sulla regolamentazione delle spese di lite. A tal riguardo, è noto che nei casi di divisio ope iudicis le spese sono da intendersi effettuate nel comune interesse di tutti i condividenti, potendo trovare applicazione il principio della soccombenza soltanto con riferimento a quelle che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (vedasi ex multis, Cass. n. 3083 del 2006 Cass.
n. 7059 del 2002 Cass. n. 12758 del 2001; Cass. n. 12949 del 1999).
16 Nel caso in esame, è certamente registrabile un'inutile resistenza da parte di alla divisione dell'immobile all'indomani del deposito della CP_1
consulenza tecnica (si rammenti che le inammissibili pretese riconvenzionali hanno ostacolato l'attuazione della divisione mediante ordinanza ex art. 789
c.p.c.). Tuttavia, considerando l'evoluzione complessiva del giudizio e valorizzata la necessità di non inasprire i rapporti tra le parti, appare equo compensare le spese, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c. [nella formulazione ratione temporis vigente, considerando l'introduzione del giudizio nel 2013], fra tutte le parti costituite.
Le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica – come liquidate in virtù di separato decreto del 29 dicembre 2015 - vanno poste definitivamente a carico solidale di tutte le parti processuali e ripartite in egual misura nei rapporti interni.
Da ultimo, deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 2646 c.c., la presente sentenza deve essere trascritta [la trascrizione è formalità da compiersi senza ordine del Tribunale, che sarebbe privo di “autonomo contenuto
decisionale” (si confronti Cass. n. 16853 del 2005)].
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria fra Per_1
e , avente per oggetto il bene immobile
[...] CP_1
identificato al catasto del Comune di Salerno al foglio 70, contrassegnato dalla particella 133, sub. 64, sito in Salerno alla via Alfredo De
Crescenzo n. 15, al sesto piano (cat. A/3 cl. 3 vani 5,5);
17 b) assegna l'immobile indicato al punto che precede a Per_1
e, per esso deceduto, all'erede
[...] Parte_1
;
[...]
c) riconosce, in capo a , il diritto al pagamento, a CP_1
titolo di conguaglio, della somma di euro 78.888,88 all'attualità, oltre interessi al saggio legale ex art. 1284, comma primo, c.c. sino al saldo,
con obbligo a carico dell'assegnatario dell'immobile;
d) dichiara inammissibile la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione promossa da;
CP_1
e) compensa integralmente le spese di giudizio fra tutte le parti;
f) pone le spese di consulenza tecnica dell'ufficio, come liquidate in virtù
di separato decreto del 29 dicembre 2015, a definitivo carico solidale di tutte le parti processuali e dispone che le stesse siano internamente ripartite in egual misura tra di esse;
g) dà atto che la presente sentenza deve essere trascritta presso la
Conservatoria dei registri immobiliari territorialmente competente.
Così deciso in Salerno il 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
18
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013 il 15 aprile 2013 al numero 2851 avente per oggetto una controversia in materia di scioglimento di comunione ereditaria
TRA
, quale erede di , Parte_1 Persona_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti stesa in calce alla comparsa di costituzione depositata il 19 dicembre 2017, dall'avv. Pierluigi Vicidomini ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del proprio difensore sito in Salerno alla via Paolo De Granita n. 14;
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti stesa in CP_1
calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori del 19 giugno 2019,
dagli avv. ti Anna Amantea e Luciana Stabile, presso lo studio delle quali,
sito in Salerno al corso Vittorio Emanuele 127, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
1 All'udienza del 30 gennaio 2025 sono state rassegnate le conclusioni,
integralmente richiamate in questa sede, e il giudice ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10 aprile 2013 ha Persona_1
convenuto in giudizio il germano per ottenere lo scioglimento CP_1
della comunione ereditaria sull'immobile identificato al catasto del Comune
di Salerno al foglio 70, contrassegnato dalla particella 133, sub. 64, sito in
Salerno alla via Alfredo De Crescenzo n. 15, al sesto piano, comunione forzosamente determinatasi in conseguenza del decesso di Parte_2
e Più in dettaglio, l'attore ha dedotto che: 1) in data 10 Persona_2
luglio 2008 era deceduta in Salerno la propria madre Parte_2
vedova di nata a New Haven Carn., negli Stati Uniti Persona_2
D'America, il 22 ottobre 1916; 2) il 27 agosto 2008, a ministero del notaio era stato pubblicato e depositato un testamento olografo della Persona_3
de cuius steso il 20 settembre 2006, contrassegnato da numero di repertorio
34359 e da numero di raccolta 9508, registrato all'Agenzia delle Entrate di
Salerno al numero 6304 S 1T il 4 settembre 2008; 3) il tenore letterale del testamento era stato il seguente: “Io sottoscritta nata il 22- Parte_2
10-1916 a New Haven Carn. Stati Uniti d'America (U.S.A.) residente in
Salerno Via De Crescenzo n.15, revoco ogni mio precedente testamento e
dispongo come segue: Nomino mio erede universale mio figlio Per_1
nato a [...] il 28 – 10 – 1950 per la mia quota disponibile
[...]
della casa di Via De Crescenzo 15 (Torrione) SA e anche tutti i mobili e
accessori elettrodomestici e vari disponibili in casa, cioè tutto quello che
2 permette la legge di poter lasciare della mia parte – e ancora chiedo per
quanto riguarda la sepoltura e funerali ho dato già disposizione a mio figlio
come fare e cosa fare; 3) in data 4 dicembre 2008 al numero Persona_1
78, vol. 1385, era stata registrata all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Salerno
la dichiarazione di successione afferente il defunto;
4) gli eredi di Pt_2
erano i figli nato a [...] il [...],
[...] Persona_1
domiciliato in Abbiategrasso (Milano) alla Via Einstein n.28, e CP_1
, nato a [...] il [...] e ivi residente alla Via Di Vona
[...]
Quintino 5; 5) al dì dell'exitus, era titolare del diritto di Parte_2
proprietà nella misura di 4/6 sull'immobile innanzi indicato, in ragione dell'acquisito inter vivos della metà del diritto di proprietà in data 4 gennaio
1964 e dell'accettazione dell'eredità devolutagli ex lege in conseguenza del decesso del marito (“già proveniente per devoluzione di quota legittima per
decesso del di lui coniuge sig. ); 6) era, dunque, Persona_2
comproprietario dell'immobile innanzi indicato nella misura di 1/6, in ragione della successione legittima dal padre, e nella misura di 4/6 per l'attribuzione testamentaria della madre.
Sulla scorta di siffatte premesse, l'attore ha preteso, in via principale,
l'assegnazione dell'immobile non comodamente divisibile e, in via gradata,
la vendita del compendio con conseguente ripartizione del ricavato.
In data 18 settembre 2013 ha accettato il contraddittorio, CP_1
pretendendo il rigetto della pretesa ed evocando le gravi patologie mentali affettanti al momento della redazione del testamento. Parte_2
Disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo ha disposto la comparizione delle parti per tentare la conciliazione.
3 Nel corso dell'udienza del 18 maggio 2017 il procuratore di , CP_1
una volta condivise le valutazioni espresse dall'ausiliare, non si è opposto all'attribuzione del bene all'attore (“non si oppone all'attribuzione del bene
così come richiesto dall'attore, rimettendosi alla quantificazione da parte
dell'Ill.mo Sig. Giudice degli importi dovuti dall'attore a titolo di quota
percentuale così come determinata in sede di CTU integrata dell'indennità di
esclusivo possesso da determinarsi sino al trasferimento dell'immobile sulla
base dei calcoli effettuati dal CTU”). Del resto, , comparso CP_1
personalmente in udienza, ha dichiarato “…di accettare l'assegnazione del
bene immobile al fratello previo pagamento del valore Persona_1
quantificato dal CTU per €73.888,88 (settantatremilaottocentoottantto/88)”.
Nel corso della medesima udienza, nell'interesse di è stata Persona_1
ribadita, invece, la volontà di assegnazione – già veicolata con l'atto introduttivo del giudizio - del bene (“ribadisce la volontà di assegnazione del
bene previo versamento del prezzo sopraindicato”).
In data 5 luglio 2017, il giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo, una volta verificato che la richiesta d'indennità – in ragione della mancata proposizione della domanda riconvenzionale – si è tradotta in una contestazione del progetto di divisione, ha stimolato, ancora una volta, le interlocuzioni tra le parti all'evidente fine di trovare un accordo.
Costituitasi in giudizio in data 19 dicembre 2017, ha Parte_1
proseguito il processo già instaurato dal defunto Persona_1
Dopo una serie di rinvii disposti per ricercare il fascicolo dell'ufficio, il processo è stato assunto in decisione.
4 La causa è stata, poi, rimessa sul ruolo istruttorio per invitare le parti a interloquire sulla presenza di opere abusive all'interno dell'immobile da dividere.
Il processo è stato, quindi, nuovamente, rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Assegnato allo scrivente in data 6 luglio 2023, la causa è stata più volte rinviata su richiesta delle parti, sul presupposto dell'avvio del procedimento amministrativo funzionale all'ottenimento della sanatoria.
Depositato il provvedimento il 5 gennaio 2025, la causa è stata nuovamente assunta in decisione. Nel corpo degli scritti difensivi conclusivi da ultimo depositati la parte attrice ha reiterato l'istanza di assegnazione dell'immobile in comunione, rappresentando altresì il diritto del germano al pagamento del conguaglio di euro 73.888,88; dal canto suo, ha preteso il CP_1
pagamento del riferito conguaglio e della somma di euro 18.000,00 quale forma di ristoro per l'indebita occupazione dell'immobile realizzata dal condividente.
Tanto puntualizzato, deve sin da subito evidenziarsi che la domanda di pagamento dell'“indennità di occupazione” risulta essere stata avanzata da
(solo) all'indomani del deposito della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio. Ed invero, nessuna pretesa riconvenzionale risulta essere stata formulata col deposito della comparsa di costituzione e risposta del 18
settembre 2013, avendo, il convenuto, rappresentato il proprio esclusivo interesse all'ottenimento di una statuizione di rigetto della domanda di scioglimento della comunione, “così come proposta perché improponibile,
inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto”.
5 A ben vedere, la pretesa – che assume, come accennato, l'evidente natura di domanda riconvenzionale –, veicolata nel corso del processo, non avrebbe potuto essere esperita neppure al momento della costituzione, avvenuta tardivamente, come, del resto, già accertato dal Tribunale in data 24 giugno
2015.
Se così è, il Tribunale deve dichiarare inammissibile la domanda di condanna all'indennità di occupazione formulata da . CP_1
Del resto, non coglie neppure nel segno il riferimento operato dal suddetto convenuto alle operazioni utili alla “formazione della massa ereditaria”, al precipuo fine di giustificare l'indagine sull'esistenza del diritto alla corresponsione dell'indennità in discorso (nella comparsa conclusionale,
invero, si legge quanto segue: “Non vi è dubbio che nella formazione della
massa ereditaria, vada compreso anche l'accertamento dei debiti e dei
crediti nei confronti dei terzi e tra gli stessi condividenti e dunque si debba
tener conto, necessariamente, dell'uso esclusivo del bene da parte del
coerede, Sig. protrattosi, sin dal decesso del de cuius, Persona_1
avvenuto nel 2008”). È noto, infatti, che la domanda diretta a ottenere la condanna di un condividente al pagamento dell'indennità per l'occupazione esclusiva del bene comune da parte di un altro condividente è proposta al fine di conseguire la complessiva refusione per l'altrui fruizione della res
comune, avvenuta in spregio della misura delle quote di comproprietà. Si
tratta, in definitiva e al di là delle diverse formulazioni utilizzate, di una domanda di risarcimento del danno conseguente alla prospettata lesione del diritto di uso della cosa comune, consacrato all'art. 1102 c.c. In altri termini,
non si è al cospetto né di un debito ereditario, inteso come quello esistente in capo al de cuius al momento della sua morte e che si trasmette ai successori
6 ex lege o per testamento, ripartendosi automaticamente tra loro, né di un peso ereditario, scilicet di un onere che sorge in conseguenza dell'apertura della successione, non dipendendo, dunque, da un fenomeno derivativo.
Ciò chiarito, va pure osservato che, nel corpo della comparsa di costituzione depositata il 18 settembre 2013, la parte convenuta – che, si ripeta, ha preteso solo il rigetto della domanda di scioglimento della comunione ereditaria – ha evocato l'infermità mentale di al momento della stesura del Parte_2
testamento, senza trarre le opportune conseguenze, in punto di rilevanza giuridica, dalle sviluppate deduzioni argomentative.
Nondimeno, esercitando il proprio potere d'interpretazione degli atti difensivi, il Tribunale ritiene che abbia rappresentato CP_1
l'incapacità naturale della defunta al momento della stesura della scheda testamentaria, prospettando, dunque, lo stato patologico di annullabilità
dell'atto ai sensi dell'art. 591, comma secondo, n. 3, c.c.
È noto, però, che l'eccezione di annullamento del testamento – proposta al fine esclusivo di ottenere la reiezione della domanda di divisione secondo i termini prospettati dall'attore – costituisce un'eccezione in senso stretto [in quanto corrispondente all'esercizio di un'azione costitutiva (già Cass. n. 2403
del 1983)] e che, pertanto, in ragione della tardiva costituzione di CP_1
, non può essere delibata da questo Tribunale.
[...]
Una volta accantonati i profili tematici che precedono - che hanno impedito l'approvazione del progetto di divisione ai sensi dell'art. 789 c.p.c. - non residua, a ben vedere, alcun punto di contrasto tra le parti circa le modalità
attraverso le quali sciogliere la comunione ereditaria sull'immobile de quo
agitur.
7 Ed infatti, le parti processuali hanno rassegnato conclusioni conformi: a)
sulla non divisibilità del bene accertata dall'ausiliare; b) sul valore dell'immobile, pari a euro 190.000,00; c) sull'individuazione di diverse quote di comproprietà e, in particolare, sulla determinazione della quota (maggiore)
di 11/18 in capo a e di 7/18 in capo a;
d) Persona_1 CP_1
sull'assegnazione del bene in comunione a nella qualità di Persona_1
maggiore quotista richiedente e sull'esistenza del diritto di al CP_1
pagamento di euro 73.888,88, a titolo di conguaglio ex art. 720 c.c. (si veda,
sul punto, il verbale dell'udienza celebrata il 18 maggio 2017).
Del resto, anche tra le pieghe dello scritto difensivo depositato ai sensi dell'art. 190 c.p.c. , titolare di una quota minore di CP_1
comproprietà, conclude per l'ottenimento del conguaglio come individuato dall'ausiliare e, dunque, per l'assegnazione del bene immobile al germano e,
per esso, all'erede costituitasi in prosecuzione Parte_1
[“Disporre per l'attribuzione al Sig. della quota al medesimo CP_1
spettante sì come accertata e determinata dal CTU e per l'importo indicato
di €73.888,88, da rivalutarsi all'attualità, oltre interessi (…)”].
Può dunque procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria sull'unico indivisibile bene immobile secondo quanto prescritto dall'art. 720
c.c., attraverso, cioè, l'assegnazione a che, in qualità di Persona_1
maggiore quotista, ne ha fatto richiesta espressa sin dall'instaurazione del presente giudizio, e il riconoscimento del diritto al conguaglio nella misura di euro 78.888,88 in capo al condividente . CP_1
La sanatoria dell'abuso edilizio ottenuta nel corso del processo
(provvedimento del 12 dicembre 2024, contrassegnato da numero 158/2024)
consente, infatti, di superare gli ostacoli che avrebbero potuto frapporsi alla
8 divisione [si richiami Cass. sez. un. 25021 del 2019; la regolarità edilizia del fabbricato da dividere è condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica” (Cass. n. 25021 cit.
6.1 motiv.) e, pertanto, deve sussistere al momento della pronuncia (Cass. n. 12975 del 2020; Cass. n.
21100 del 2004)].
Tanto chiarito, procedendo con ordine, giova osservare che il consulente dell'ufficio ha stimato – sulla scorta di un percorso motivazionale condivisibile in quanto logico e congruo - in euro 190.000,00 il valore di mercato attribuibile all'immobile in comunione.
Detto valore monetario – si ripeta – è stato condiviso dai condividenti.
Ora, è noto al Tribunale l'indirizzo interpretativo espresso dalla Corte di cassazione secondo cui il valore degli immobili deve essere determinato con riferimento ai prezzi del mercato immobiliare effettivamente correnti al momento della decisione della causa, non soltanto, quindi, in base ai prezzi accertati dal consulente tecnico d'ufficio nel corso del giudizio divisorio, se pure maggiorati in relazione all'indice della svalutazione monetaria verificatasi tra la data dell'accertamento e quella della decisione,
determinandosi, di regola, l'incremento di tale valore con una progressione più accentuata di quella della svalutazione della moneta, onde il puro e semplice riferimento al coefficiente ISTAT non è, in tal caso, sufficiente ai fini di un'equa determinazione del conguaglio al momento della decisione,
ove questa intervenga a notevole distanza di tempo rispetto al momento della stima, con la necessaria conseguenza che quest'ultima dev'essere aggiornata,
appunto, al momento della decisione, atteso che il giudice deve compiutamente indicare, in sede di motivazione, gli elementi di fatto posti alla base del proprio convincimento circa la sussistenza d'un reale incremento
9 di valore dell'immobile nelle more del giudizio, nonché i criteri adottati per la concreta quantificazione di tale incremento e non limitarsi alla sola rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, dell'originario valore di stima.
Ed è questa una precisazione che è stata motivatamente applicata anche in senso inverso, id est nel senso che non possa riconoscersi aumento alcuno dell'equivalente economico della quota determinato in sede di stima, o che debba esserne riconosciuto uno inferiore all'indice medio della svalutazione monetaria nel periodo considerato, ove l'immobile, così per le sue peculiari caratteristiche come per l'andamento del mercato immobiliare generale o locale, nel periodo intercorso tra la stima e la decisione non abbia conseguito alcun incremento di valore o ne abbia conseguito uno di modesta entità, o abbia subito una svalutazione, giacché l'elemento da porre a base della decisione è pur sempre l'effettivo valore dell'immobile al momento della divisione, onde al riguardo non è consentita alcuna valutazione presuntiva o basata su elementi generalmente validi, ma non necessariamente applicabili al tempo od al luogo ed una nuova stima al momento della decisione si rende,
anche sotto tale profilo, indispensabile (Cass. n. 11731 del 2019).
Nel caso in esame, la stima è stata effettuata a ottobre dell'anno 2015.
Tuttavia, l'esame delle quotazioni OMI del semestre di riferimento per l'odierna decisione [le evocate “quotazioni OMI” costituiscono nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma secondo, c.p.c.)
e strumento di ausilio e indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa (si veda Cass. n. 25707 del 2015); è appena il caso di rammentare che le massime d'esperienza sono costituite da tutte le nozioni, regole,
generalizzazioni, criteri, standard e leggi naturali o empiriche che il giudice trae, al pari di qualsiasi persona di media cultura in un determinato contesto
10 sociale, dalla esperienza ordinaria del mondo] consentono di ritenere utilizzabili i valori economici stabiliti dall'ausiliare, non riscontrandosi un incremento di valore tale da rendere opportuna una nuova stima.
Ed invero, le ridette quotazioni – utilizzate pure dal c.t.u. per effettuare la propria stima – nella versione più aggiornata (secondo semestre dell'anno
2024) danno conto di un valore di mercato delle abitazioni civili “di tipo
economico” (anche su tale qualificazione le parti hanno concordato non muovendo, sul punto, alcuna contestazione all'operato del c.t.u.) nella zona di riferimento oscillante tra 1.550,00 e 2.250,00 a metro quadrato.
Trattasi, evidentemente, di quotazioni sostanzialmente allineate a quelle relative al secondo semestre dell'anno 2014 (da 1.750,00 a 2.200,00),
utilizzate dall'ausiliare per la propria stima.
Ed allora, si stima equo, anche al momento della presente decisione,
utilizzare il valore monetario unitario di euro 1.975,00 a metro quadrato già
applicato dall'ausiliare al momento della propria valutazione. Trattasi, infatti,
di un valore ancora riconducibile allo spettro delle quotazioni ricomprese tra l'anno 2014 e l'anno 2024 e che consente di tenere conto della vivacità del mercato immobiliare e delle variabili correlate alle interlocuzioni contrattuali.
In definitiva, questo Tribunale non ritiene opportuno procedere a una nuova stima, reputando quella effettuata dall'ausiliare pienamente aderente all'attuale situazione valoriale dell'immobile nel mercato locale di riferimento.
Appurato il valore dell'asse da dividere, va ribadito che le parti hanno convenuto sull'assunto della non comoda divisibilità del bene e dell'assegnazione del bene al maggiore quotista richiedente.
11 La conclusione raggiunta dalle parti ha preso le mosse – come già osservato –
dalla condivisione delle valutazioni espresse dall'ausiliare del Tribunale, che,
sviluppando un impianto motivazionale congruo sul punto, ha effettivamente riscontrato la non comoda divisibilità dell'immobile.
In tema, è noto che l'art. 720 c.c. prevede che, se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera massa non può farsi senza il loro frazionamento, essi devono essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nella porzione di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se
nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.
Per “comoda divisibilità” s'intende, sotto l'aspetto strutturale, la possibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, e non richiedenti opere complesse e di notevole costo;
sotto l'aspetto economico funzionale, poi, la
“comoda divisibilità” ricorre allorché la divisione non incida sulla originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso (Cass. n. 11891 del 1998; Cass. n.
24185 del 2017; Cass. n. 3635 del 2007; Cass. n. 22833 del 2006; Cass. n.
15380 del 2005; Cass. n. 1738 del 2002; Cass. n. 12998 del 2001; Trib.
Ascoli Piceno 2 febbraio 2017; App. Catania 8 ottobre 2005; Trib. Monza 22
gennaio 2007; Trib. Padova 17 agosto 2005) ovvero una più o meno grave deviazione dalla naturale utilizzazione del complesso indiviso secondo la sua naturale funzione (Cass. n. 25888 del 2016; Cass. n. 2285 del 1979), ciò al
12 fine di evitare che rimanga in qualche modo pregiudicato l'originario valore del cespite, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzioni inidonee alla funzione economica dell'intero (Cass. n. 12406 del 2007; Cass. n. 4233
del 1987).
L'esigenza è di far sì che porzioni ottenute nell'insieme raggiungano il valore originario del bene indiviso, senza dispersione di ricchezza. Del pari, esclude la comoda divisibilità la necessità di affrontare spese eccessivamente gravose per rendere autonome le porzioni, in rapporto a risultato che si persegue e,
quindi, innanzitutto con riferimento al valore del bene (emblematica sul punto è Cass. n. 25888 del 2016, secondo cui “in tema di divisione giudiziale
di compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale
ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui
spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova
deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità"
dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano "comodamente"
divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente
possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni
suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non
compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere
complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico
funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore
dell'intero”; ancora, secondo Cass n. 22833 del 2006, la non comoda divisibilità ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non
13 richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero).
Orbene, come rammentato, l'ausiliare nominato dal Tribunale ha valutato la non comoda divisibilità dell'unico immobile oggetto della comunione,
valorizzando sia il sensibile deprezzamento che deriverebbe dalle operazioni di materiale divisione dell'unità immobiliare sia la notevole entità dei costi di trasformazione edilizia [si legga all'undicesima pagina della relazione tecnica
(“Appare di tutta evidenza che già il solo frazionamento di un'abitazione
siffatta, di per sé induca una cospicua riduzione degli agi;
ad aggravio
ulteriore la concreta rinuncia alla porzione di superficie corrispondente
dell'ingresso (come detto ineluttabile, qualsivoglia ipotesi divisionale si
scelga), che, di fatto, risulta sottratta all'esclusiva disponibilità dei potenziali
assegnatari/acquirenti delle nuove uu.ii. create: pertanto si evince ricorrere
il caso di “sensibile deprezzamento” di cui alla su richiamata sen-tenza.
Infine, senza dover necessariamente entrare nei meriti di una laboriosa stima
dei costi innanzi rassegnati, e fermo restando anche l'insidiosa alea relativa
alla effettiva realizzabilità di un'efficace linea di smaltimento delle acque
nere, appare lampante il prefigurarsi di costi di trasformazione edilizia di
considerevole entità”)].
Se così è, deve procedersi all'assegnazione dell'immobile a - Persona_1
e, per esso deceduto, a -, titolare della maggiore Parte_1
quota di comproprietà di 11/18 (come stabilito dal c.t.u. e condiviso dalle parti), il quale ha promosso un'espressa e specifica istanza di attribuzione [è
appena il caso di osservare, infatti, che, nell'ambito della normativa di cui all'art. 720 c.c., l'espressa e specifica istanza dei condividente interessato
14 assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta,
pur se titolare della maggior quota (si veda Cass. n. 36736 del 2022)].
Ora, l'addebito dell'eccedenza, a carico del condividente assegnatario dell'intero bene ed a favore di quello non assegnatario (o assegnatario di un bene di valore inferiore alla propria quota di partecipazione alla divisione),
prescinde dalla domanda delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità
di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice
(Cass. n. 12779 del 2013).
Dunque, va riconosciuto in capo a il diritto al pagamento della CP_1
somma – determinata dall'ausiliare e condivisa dalle parti - di euro 78.888,88
a titolo di conguaglio, somma alla cui corresponsione è tenuto il condividente assegnatario (su espressa e specifica istanza) dell'immobile ai sensi dell'art. 720 c.c.
La somma dovuta dal condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile a titolo di conguaglio, in favore di quello non assegnatario, ha natura di debito di valore, sicché, sorgendo all'atto dell'assegnazione del bene, va rivalutata, anche d'ufficio, al momento della decisione della causa di divisione, senza che, peraltro, da ciò ne derivi l'alterazione del petitum della controversia, poiché la rivalutazione incide esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota in termini monetari
(Cass. n. 6931 del 2016).
Nel caso di specie, il valore dell'immobile – come ricordato – è già stato espresso in valori attuali.
15 Dunque, sulla somma di euro 73.888,88, all'attualità, dal momento dello scioglimento dello stato di comunione, sono dovuti altresì gli interessi corrispettivi (Cass. n. 20457 del 2016; Cass. n. 12818 del 2004; Cass. n. 6653
del 2003; App. Roma 20 novembre 2012; Trib. Patti 5 gennaio 2023).
In definitiva, alla luce delle considerazioni espresse, in accoglimento della domanda di scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile identificato al catasto del Comune di Salerno al foglio 70, contrassegnato dalla particella 133, sub. 64, sito in Salerno alla via Alfredo De Crescenzo n.
15, al sesto piano (cat. A/3 cl. 3 vani 5,5), comunione forzosamente determinatasi in conseguenza del decesso di e Parte_2 [...]
occorre procedere: a) all'assegnazione dell'immobile predetto a Per_2
e, per esso deceduto, all'erede ; b) al Persona_1 Parte_1
riconoscimento, in capo a , del diritto al pagamento della CP_1
somma di euro 78.888,88, in valori attuali, a titolo di conguaglio, oltre interessi corrispettivi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c.
sino al saldo.
Le statuizioni che precedono esauriscono, evidentemente, l'intera materia del contendere e la presente pronuncia ha natura definitiva. In ragione di tale natura, occorre, pertanto, pronunciarsi in questa sede sulla regolamentazione delle spese di lite. A tal riguardo, è noto che nei casi di divisio ope iudicis le spese sono da intendersi effettuate nel comune interesse di tutti i condividenti, potendo trovare applicazione il principio della soccombenza soltanto con riferimento a quelle che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (vedasi ex multis, Cass. n. 3083 del 2006 Cass.
n. 7059 del 2002 Cass. n. 12758 del 2001; Cass. n. 12949 del 1999).
16 Nel caso in esame, è certamente registrabile un'inutile resistenza da parte di alla divisione dell'immobile all'indomani del deposito della CP_1
consulenza tecnica (si rammenti che le inammissibili pretese riconvenzionali hanno ostacolato l'attuazione della divisione mediante ordinanza ex art. 789
c.p.c.). Tuttavia, considerando l'evoluzione complessiva del giudizio e valorizzata la necessità di non inasprire i rapporti tra le parti, appare equo compensare le spese, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c. [nella formulazione ratione temporis vigente, considerando l'introduzione del giudizio nel 2013], fra tutte le parti costituite.
Le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica – come liquidate in virtù di separato decreto del 29 dicembre 2015 - vanno poste definitivamente a carico solidale di tutte le parti processuali e ripartite in egual misura nei rapporti interni.
Da ultimo, deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 2646 c.c., la presente sentenza deve essere trascritta [la trascrizione è formalità da compiersi senza ordine del Tribunale, che sarebbe privo di “autonomo contenuto
decisionale” (si confronti Cass. n. 16853 del 2005)].
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria fra Per_1
e , avente per oggetto il bene immobile
[...] CP_1
identificato al catasto del Comune di Salerno al foglio 70, contrassegnato dalla particella 133, sub. 64, sito in Salerno alla via Alfredo De
Crescenzo n. 15, al sesto piano (cat. A/3 cl. 3 vani 5,5);
17 b) assegna l'immobile indicato al punto che precede a Per_1
e, per esso deceduto, all'erede
[...] Parte_1
;
[...]
c) riconosce, in capo a , il diritto al pagamento, a CP_1
titolo di conguaglio, della somma di euro 78.888,88 all'attualità, oltre interessi al saggio legale ex art. 1284, comma primo, c.c. sino al saldo,
con obbligo a carico dell'assegnatario dell'immobile;
d) dichiara inammissibile la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione promossa da;
CP_1
e) compensa integralmente le spese di giudizio fra tutte le parti;
f) pone le spese di consulenza tecnica dell'ufficio, come liquidate in virtù
di separato decreto del 29 dicembre 2015, a definitivo carico solidale di tutte le parti processuali e dispone che le stesse siano internamente ripartite in egual misura tra di esse;
g) dà atto che la presente sentenza deve essere trascritta presso la
Conservatoria dei registri immobiliari territorialmente competente.
Così deciso in Salerno il 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
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