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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/11/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5008/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, sezione prima, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5008 del 2021 R.G., avente ad oggetto: altri rapporti condominiali, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento alla via XXIV Maggio n. 5, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giovanni De Lorenzo da cui è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti attrice
E
, in persona dell'amministratore p.t. elettivamente domiciliato in Controparte_1
Benevento alla via Rosa n. 1, presso lo studio dell'avv. Nicola Vernillo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti convenuto
CONCLUSIONI
Come da verbale e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, l'attrice chiedeva accertarsi e dichiarare il diritto ad effettuare per l'appartamento di sua proprietà il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato del nonché accertare e dichiarare nulla e/o comunque annullare la delibera assembleare CP_1
del 2-10.3.2021 nella parte in cui stabilisce di richiedere una perizia tecnica esaustiva dell'impianto
da cui evincere che il distacco richiesto non comporti alcuno sbilanciamento o CP_2
squilibrio per l' impianto, con condanna al risarcimento dei danni subiti
pagina 1 di 5 In particolare, deduceva l'illegittimità della delibera perché lesiva del proprio diritto a distaccarsi dall'impianto centralizzato e chiedeva il risarcimento dei danni di natura economica per i lavori da effettuare nell'immobile, appena ristrutturato, al fine di eseguire il distacco e di quelli morali ed esistenziali per i disagi subiti.
Costituitosi in giudizio, il in persona dell'amministratore p.t., chiedeva il rigetto della CP_1
domanda, stante la legittimità della richiesta di perizia tecnica volta a dimostrare l'assenza di squilibri all'impianto e di aggravi di spesa, anche in ragione della perizia svolta dal proprio tecnico, con vittoria di spese di lite.
Espletata l'istruttoria ammessa, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini per il deposito di note.
Ciò posto, la domanda volta ad ottenere la nullità/annullabilità della delibera assembleare va rigettata.
Com'è noto, essendo l'impianto centrale di riscaldamento progettato e costruito in funzione dei complessivi volumi interni dell'edificio cui deve assicurare un equilibrio termico di base, conferendo un apporto calorico alle parti comuni dell'immobile, il distacco delle diramazioni relative a uno o più appartamenti dall'impianto centrale può incidere negativamente sulla destinazione della cosa comune determinando uno squilibrio termico.
Giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, occupatasi nel corso degli anni della questione relativa alla possibilità di distacco del singolo condomino dall'impianto centralizzato, fatta salva l'ipotesi in cui il regolamento di condominio, a carattere contrattuale, ponga un espresso divieto in tal senso, è pervenuta con varie sentenze alla conclusione secondo cui il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dell'impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che, dalla sua rinunzia e dal distacco, non derivano nè un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, nè uno squilibrio termico dell'intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio (cfr. da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n.
7708 del 29/03/2007 Cassazione civile 30 giugno 2006 n. 15079, nonché Cassazione civile 25 marzo
2005 n. 5974). In assenza di tali evidenze, il distacco unilaterale dall'impianto centralizzato può essere effettuato soltanto se vi sia l'autorizzazione dell'assemblea condominiale.
In particolare, secondo i più recenti e costanti orientamenti della giurisprudenza “Il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condòmini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il distacco non si risolve
pagina 2 di 5 in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condòmini” ( n.
5331/2012).
In linea con tale giurisprudenza sono le novità in materia introdotte dalla L. n. 220/2012 che al quarto comma del nuovo art. 1118 c.c., ha espressamente ammesso la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento qualora dimostriche dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento od aggravi di spesaper gli altri condòmini. È previsto, in tal caso, che il rinunciante concorra al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e della sua conservazione e messa a norma.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che la delibera assembleare che pur in presenza delle condizioni necessarie, respinge la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del sulla cosa comune (Cass. n. 5331 del 2012). CP_1
Quanto alla distribuzione delle spese, va comunque precisato che il condomino che abbia legittimamente rinunziato all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccato le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune è tenuto comunque al pagamento delle spese per la conservazione e la manutenzione dell'impianto, non essendo configurabile una rinuncia alla proprietà dello stesso ed essendo in tal caso esonerato soltanto dall'obbligo del pagamento delle spese occorrenti per il suo uso.
In linea con la giurisprudenza consolidatasi anche prima della novella legislativa, deve infatti ritenersi che il rinunziante resti obbligato a concorrere al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la conservazione e messa a norma, dovendosi individuare la categoria delle spese di “conservazione” attraverso il richiamo all'articolo 1104 del codice civile, ossia di quelle spese che ineriscono all'integrità del bene e riguardano le erogazioni per la conservazione in senso stretto, per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni, nonché di quelle che afferiscono all'utilità oggettiva del bene, rilevando quindi un concetto particolarmente ampio e privo di definizione legislativa della categoria delle spese di conservazione, in cui possono ritenersi comprese le spese di manutenzione ordinaria.
Riguardo invece alle spese per il funzionamento ordinario dell'impianto, il rinunciante non è tenuto a contribuire alle stesse (per esempio, quella per l'acquisto del combustibile), alla sola condizione che il suo distacco abbia comportato una riduzione dei costi per gli altri condomini, permanendo altrimenti, il suo obbligo di pagamento sia delle spese per la conservazione dell'impianto che di quelle di gestione
(Cass. sent. n. 9526 del 30.04.2015)
pagina 3 di 5 Ciò premesso in punto di diritto, deve in primo luogo rilevarsi che nella specie, la delibera impugnata non ha ad oggetto il diniego al distacco, quanto piuttosto la richiesta di una perizia esaustiva, finalizzata proprio a verificare i requisiti necessari per consentire il distacco richiesto.
Tale deliberato, alla luce della giurisprudenza innanzi citata, deve ritenersi legittimo, essendo certamente onere del che ha interesse al distacco fornire prova della legittimità della CP_1
richiesta.
Nel caso di specie, risulta che l'attrice abbia manifestato la volontà di distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato con missiva del luglio 2020, senza tuttavia dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1118 c.c., essendo stata ritenuta insufficiente ai suddetti fini la perizia di parte che si è limitata a dichiarare l'assenza di squilibri termici pregiudizievoli per il regolare funzionamento dell'impianto centralizzato e di aggravi di spesa per gli altri condomini.
Pertanto, non essendo necessaria la delibera assembleare che autorizzi preventivamente il singolo condomino al distacco solo quando questi faccia valere l'ipotesi alternativa di distacco nella ricorrenza dei presupposti tecnici richiesti prima dalla giurisprudenza e oggi dalla legge, deve ritenersi legittima la richiesta dell'assemblea, atteso che dell'insussistenza dei pregiudizi derivanti dal distacco deve fornire la prova il condomino, mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, salvo che l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi (sul punto Cass. n. 22285/2016), ipotesi nella specie non verificatasi, avendo anzi il richiesto documentazione esaustiva. CP_1
Parimenti va rigettata la domanda volta ad accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad effettuare per l'appartamento di sua proprietà il distacco dall'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato, non risultando fornita la necessaria prova del difetto di pregiudizio derivante all'impianto centralizzato per effetto del distacco, atteso che il ctu a tal fine nominato ha comunque rilevato un aggravio di spese per per gli altri condomini, seppur limitato.
Sul punto è stato precisato che il condomino non può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dell'impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, qualora non riesca a provare che, dalla sua rinunzia e dal distacco, non derivano né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell'intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio (Tribunale Salerno sez. I, 17/05/2008).
Resta assorbita la domanda di risarcimento dei danni.
Le spese devono essere compensate alla luce del contegno processuale della parte e della peculiarità della questione.
pagina 4 di 5 Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, sono poste definitvamente a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, sezione prima, in persona della dott.ssa Enrica Nasti, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di ctu definitivamente a carico di entrambe le parti in quota uguale ed in solido.
Benevento, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, sezione prima, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5008 del 2021 R.G., avente ad oggetto: altri rapporti condominiali, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento alla via XXIV Maggio n. 5, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giovanni De Lorenzo da cui è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti attrice
E
, in persona dell'amministratore p.t. elettivamente domiciliato in Controparte_1
Benevento alla via Rosa n. 1, presso lo studio dell'avv. Nicola Vernillo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti convenuto
CONCLUSIONI
Come da verbale e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, l'attrice chiedeva accertarsi e dichiarare il diritto ad effettuare per l'appartamento di sua proprietà il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato del nonché accertare e dichiarare nulla e/o comunque annullare la delibera assembleare CP_1
del 2-10.3.2021 nella parte in cui stabilisce di richiedere una perizia tecnica esaustiva dell'impianto
da cui evincere che il distacco richiesto non comporti alcuno sbilanciamento o CP_2
squilibrio per l' impianto, con condanna al risarcimento dei danni subiti
pagina 1 di 5 In particolare, deduceva l'illegittimità della delibera perché lesiva del proprio diritto a distaccarsi dall'impianto centralizzato e chiedeva il risarcimento dei danni di natura economica per i lavori da effettuare nell'immobile, appena ristrutturato, al fine di eseguire il distacco e di quelli morali ed esistenziali per i disagi subiti.
Costituitosi in giudizio, il in persona dell'amministratore p.t., chiedeva il rigetto della CP_1
domanda, stante la legittimità della richiesta di perizia tecnica volta a dimostrare l'assenza di squilibri all'impianto e di aggravi di spesa, anche in ragione della perizia svolta dal proprio tecnico, con vittoria di spese di lite.
Espletata l'istruttoria ammessa, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini per il deposito di note.
Ciò posto, la domanda volta ad ottenere la nullità/annullabilità della delibera assembleare va rigettata.
Com'è noto, essendo l'impianto centrale di riscaldamento progettato e costruito in funzione dei complessivi volumi interni dell'edificio cui deve assicurare un equilibrio termico di base, conferendo un apporto calorico alle parti comuni dell'immobile, il distacco delle diramazioni relative a uno o più appartamenti dall'impianto centrale può incidere negativamente sulla destinazione della cosa comune determinando uno squilibrio termico.
Giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità, occupatasi nel corso degli anni della questione relativa alla possibilità di distacco del singolo condomino dall'impianto centralizzato, fatta salva l'ipotesi in cui il regolamento di condominio, a carattere contrattuale, ponga un espresso divieto in tal senso, è pervenuta con varie sentenze alla conclusione secondo cui il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dell'impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che, dalla sua rinunzia e dal distacco, non derivano nè un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, nè uno squilibrio termico dell'intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio (cfr. da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n.
7708 del 29/03/2007 Cassazione civile 30 giugno 2006 n. 15079, nonché Cassazione civile 25 marzo
2005 n. 5974). In assenza di tali evidenze, il distacco unilaterale dall'impianto centralizzato può essere effettuato soltanto se vi sia l'autorizzazione dell'assemblea condominiale.
In particolare, secondo i più recenti e costanti orientamenti della giurisprudenza “Il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condòmini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il distacco non si risolve
pagina 2 di 5 in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condòmini” ( n.
5331/2012).
In linea con tale giurisprudenza sono le novità in materia introdotte dalla L. n. 220/2012 che al quarto comma del nuovo art. 1118 c.c., ha espressamente ammesso la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento qualora dimostriche dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento od aggravi di spesaper gli altri condòmini. È previsto, in tal caso, che il rinunciante concorra al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e della sua conservazione e messa a norma.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che la delibera assembleare che pur in presenza delle condizioni necessarie, respinge la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del sulla cosa comune (Cass. n. 5331 del 2012). CP_1
Quanto alla distribuzione delle spese, va comunque precisato che il condomino che abbia legittimamente rinunziato all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccato le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune è tenuto comunque al pagamento delle spese per la conservazione e la manutenzione dell'impianto, non essendo configurabile una rinuncia alla proprietà dello stesso ed essendo in tal caso esonerato soltanto dall'obbligo del pagamento delle spese occorrenti per il suo uso.
In linea con la giurisprudenza consolidatasi anche prima della novella legislativa, deve infatti ritenersi che il rinunziante resti obbligato a concorrere al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la conservazione e messa a norma, dovendosi individuare la categoria delle spese di “conservazione” attraverso il richiamo all'articolo 1104 del codice civile, ossia di quelle spese che ineriscono all'integrità del bene e riguardano le erogazioni per la conservazione in senso stretto, per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni, nonché di quelle che afferiscono all'utilità oggettiva del bene, rilevando quindi un concetto particolarmente ampio e privo di definizione legislativa della categoria delle spese di conservazione, in cui possono ritenersi comprese le spese di manutenzione ordinaria.
Riguardo invece alle spese per il funzionamento ordinario dell'impianto, il rinunciante non è tenuto a contribuire alle stesse (per esempio, quella per l'acquisto del combustibile), alla sola condizione che il suo distacco abbia comportato una riduzione dei costi per gli altri condomini, permanendo altrimenti, il suo obbligo di pagamento sia delle spese per la conservazione dell'impianto che di quelle di gestione
(Cass. sent. n. 9526 del 30.04.2015)
pagina 3 di 5 Ciò premesso in punto di diritto, deve in primo luogo rilevarsi che nella specie, la delibera impugnata non ha ad oggetto il diniego al distacco, quanto piuttosto la richiesta di una perizia esaustiva, finalizzata proprio a verificare i requisiti necessari per consentire il distacco richiesto.
Tale deliberato, alla luce della giurisprudenza innanzi citata, deve ritenersi legittimo, essendo certamente onere del che ha interesse al distacco fornire prova della legittimità della CP_1
richiesta.
Nel caso di specie, risulta che l'attrice abbia manifestato la volontà di distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato con missiva del luglio 2020, senza tuttavia dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1118 c.c., essendo stata ritenuta insufficiente ai suddetti fini la perizia di parte che si è limitata a dichiarare l'assenza di squilibri termici pregiudizievoli per il regolare funzionamento dell'impianto centralizzato e di aggravi di spesa per gli altri condomini.
Pertanto, non essendo necessaria la delibera assembleare che autorizzi preventivamente il singolo condomino al distacco solo quando questi faccia valere l'ipotesi alternativa di distacco nella ricorrenza dei presupposti tecnici richiesti prima dalla giurisprudenza e oggi dalla legge, deve ritenersi legittima la richiesta dell'assemblea, atteso che dell'insussistenza dei pregiudizi derivanti dal distacco deve fornire la prova il condomino, mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, salvo che l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi (sul punto Cass. n. 22285/2016), ipotesi nella specie non verificatasi, avendo anzi il richiesto documentazione esaustiva. CP_1
Parimenti va rigettata la domanda volta ad accertare e dichiarare il diritto dell'attrice ad effettuare per l'appartamento di sua proprietà il distacco dall'impianto di riscaldamento condominiale centralizzato, non risultando fornita la necessaria prova del difetto di pregiudizio derivante all'impianto centralizzato per effetto del distacco, atteso che il ctu a tal fine nominato ha comunque rilevato un aggravio di spese per per gli altri condomini, seppur limitato.
Sul punto è stato precisato che il condomino non può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dell'impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, qualora non riesca a provare che, dalla sua rinunzia e dal distacco, non derivano né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell'intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio (Tribunale Salerno sez. I, 17/05/2008).
Resta assorbita la domanda di risarcimento dei danni.
Le spese devono essere compensate alla luce del contegno processuale della parte e della peculiarità della questione.
pagina 4 di 5 Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, sono poste definitvamente a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, sezione prima, in persona della dott.ssa Enrica Nasti, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di ctu definitivamente a carico di entrambe le parti in quota uguale ed in solido.
Benevento, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 5 di 5