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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Parisoli Presidente dott.ssa Simona Boiardi giudice relatore dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice nel procedimento 48-1/2025 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di promosso dal Parte_1 debitore rappresentato dall'Avv. Roberta Dall'Argine e con l'ausilio dell'Avv. Giovanni Zannetti, nominato Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 48-1/2025 per l'apertura della liquidazione controllata proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig.
nato a [...], il giorno Parte_1
29.05.1972, e residente in [...], CF.
rappresentato dall'Avv. Roberta Dall'Argine e CodiceFiscale_1 dell'Avv. Giovanni Zannetti nominato Gestore della crisi dall'Organismo di composizione della crisi costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo
III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;
considerato che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente;
3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti
(dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b) CCII); considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;
letta la relazione particolareggiata dell'Avv. Giovanni Zannetti;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuto che dalla documentazione prodotta e dalle verifiche effettuate dall'Occ emerge che l'esposizione debitoria del ricorrente è di € 153.049,38; ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
considerato che l'indebitamento deriva prevalentemente dal mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale insieme alla sua ex moglie, nonché dai problemi di salute che lo hanno colpito
(infortunio agli arti superiori e patologia agli occhi) che, di fatto, gli hanno impedito di proseguire l'attività di lavoro artigianale dallo stesso svolta;
rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili (la casa è stata venduta all'asta) ad eccezione della quota di 2/18 del diritto di enfiteusi su terreno seminativo sito in Mondragone (CE) che si ritiene di escludere dalla procedura poiché i costi da affrontare per una ipotetica vendita, sarebbero superiori rispetto al ricavato;
considerato che non è proprietario di beni mobili registrati;
rilevato che il debitore è intestatario di:
-conto corrente n. 80289626 acceso presso IsyBank Spa con una giacenza alla data del 21.02.2025 di € 135,03;
-libretto postale n. 2444404 con un saldo contabile al 31.12.2023 di € 3,55;
-Postepay n. 4023 6010 4656 2468 con un saldo al 22.10.2024 di €
38,93;
n. 5338 7015 2450 8590 con un saldo al 22.10.2024 di CP_1
€ 1,44; ritenuto che debbano essere acquisite alla procedura le giacenze attuali dei rapporti finanziari sopraindicati;
considerato che il ricorrente lavora con un contratto a tempo determinato con scadenza 10.1.2026 presso la Coooperativa Sociale
“Nuovo raccolto scrl” e percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 1.184,24 inclusa la tredicesima mensilità; che percepisce una pensione di invalidità di € 285,89 al mese oltre a rimborsi spese saltuari di € 150,00 per attività di volontariato prestata per V.A.B. Vigilanza Antincendi Boschivi;
considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, non
è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
rilevato, in proposito, che il debitore vive da solo in un appartamento concesso in locazione da Acer per il quale paga un canone mensile di € 87,00 oltre alle spese condominiali di € 95,00
e che le spese mensili per il sostentamento sono state indicate complessivamente in € 850,00; considerato che il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo, per cui le somme destinate alla procedura potranno variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti;
che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
osservato che l'art. 268 co. 3 ult. periodo ccii prevede che, quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, può farsi luogo all'apertura della liquidazione controllata solo se l'occ, nella propria relazione, attesta che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
rilevato che il gestore della crisi ha proceduto a tale attestazione, quantificando in circa € 12.157,00 la somma che potrà essere distribuita ai creditori, al netto delle spese in prededuzione;
rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 cci;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;
considerato che la suddetta norma, in caso di domanda presentata dal debitore, prevede che sia confermato l'Organo di Composizione della
Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;
ritenuto opportuno precisare che, secondo il combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall'OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a
Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'OCC con il debitore, e non dovrà, pertanto, presentare insinuazione al passivo;
considerato che il giudice dovrà, comunque, verificare se l'accordo intercorso rispetti i criteri di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014 n.202 che, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Siena 31 maggio 2024; Trib. Arezzo 8 maggio 2024; Trib.
Rimini 30 maggio 2024), regola tutti i compensi dell'occ nelle varie procedure;
rilevato che tra le verifiche che il giudice deve compiere vi è anche quella del rispetto dell'art.16 comma 5 d.m. citato secondo cui l'ammontare complessivo del compenso non può essere superiore al 5% di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 euro e al 10% del medesimo per le procedure con passivo inferiore;
rilevato che la giurisprudenza (Trib. Siena 31 maggio 2024) ha sottolineato come l'art.18 d.m. citato non effettua alcuna distinzione tra il compenso relativo alla fase ante e post procedura, circostanza che depone nel senso che si tratti di un compenso unitario per le due fasi (ossia ante e post procedura); ritenuto che tale unitarietà emerge anche da altre disposizioni di legge:
(i) l'art. 16, espressamente richiamato in tema di liquidazione senza filtri di compatibilità, stabilisce che il compenso dell'organismo comprende anche l'opera prestata per la fase successiva all'omologazione, ciò anche quando sono previste attività di liquidazione di beni: il secondo comma dell'art. 17 prevede un unico compenso nel caso in cui nelle procedure di composizione della crisi (ossia negli attuali piano del consumatore e concordato minore) per l'esecuzione del piano si preveda la nomina di un liquidatore per la liquidazione dei beni;
(ii) il secondo comma dell'art. 18 prevede un unico compenso nel caso in cui si siano avvicendati più liquidatori o nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi nella procedura di liquidazione;
(iii) l'art. 17, rubricato “unitarietà del compenso”, prevede al primo comma un unico compenso nel caso in cui si siano avvicendati
“più organismi” da intendersi – secondo la giurisprudenza – “la compresenza ovvero l'avvicendamento nella procedura dell'Occ e del liquidatore” essendosi osservato che “in situazioni di fatto sovrapponibili a quella in esame, in cui si assiste alla successione e/o compresenza fra la figura dell'O.C.C. e quella del liquidatore,
è normativamente previsto che il compenso sia unico e suddiviso secondo criteri di proporzionalità;
(iv) il legislatore ha previsto un compenso unico in ipotesi particolari, ossia nel caso di conversione della procedura di composizione in liquidazione (art. 18 secondo comma), nel caso della nomina di un liquidatore per l'esecuzione del piano (art. 17 secondo comma) e nel caso di successione di più liquidatori (art. 18 secondo comma), (ciò ha indotto la giurisprudenza ad applicare il medesimo principio del compenso unico anche al caso fisiologico della nomina a liquidatore del gestore già individuato dall'Occ (o, nel caso eccezionale, della nomina di un diverso liquidatore); rilevato che la giurisprudenza (Trib. Torino 7 maggio 2024) ha sottolineato che opinare diversamente significherebbe dare vita ad una ingiustificata disparità di trattamento tra i compensi del liquidatore già nominato gestore dall'Occ e quelli del liquidatore nominato a seguito di conversione del piano di ristrutturazione in liquidazione (art. 18, secondo comma) o del liquidatore nominato per la esecuzione del piano (art. 17, secondo comma); ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante al difensore del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultando, peraltro, necessaria l'assistenza legale per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del difensore dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. nato a [...], Parte_1 il giorno 29.05.1972, e residente in [...], CF. [...];
II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina Liquidatore l'Avv. Giovanni Zannetti, già nominato
Gestore della Crisi dall'Occ;
IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
V. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
VI. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
VII. conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari sul patrimonio della ricorrente;
VIII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di reddito che non è compresa nella liquidazione, è pari ad € 850,00;
IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nell'area web del sito internet del Tribunale;
XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del
Liquidatore, al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Reggio Emilia il 27 marzo 2025 nella camera di consiglio del Tribunale- sezione procedure concorsuali.
Il giudice relatore
Simona Boiardi
Il Presidente
Francesco Parisoli