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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2608/2021
All'udienza collegiale del giorno 18/02/2025 ore 12:20
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Pt_1
Avv. MORMINO ANNA PAOLA pres.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. DESOINDRE DANIELE pres.
Controparte_2
Avv. DESOINDRE DANIELE
Controparte_3
Avv. DESOINDRE DANIELE
CP_4
Avv. DESOINDRE DANIELE
Controparte_5
Avv. DESOINDRE DANIELE
IDECO CP_6
CP_7 CP_8 Controparte_9
Avv. DESOINDRE DANIELE
CP_10
Avv. GALLI ALESSANDRO AVV. Filippini sost.
Controparte_11
Avv. GUZZO ARCANGELO avv. Paolucci sost.
CP_12
Avv. D'AMATA CARLO pres.
Controparte_13
Avv. avv. De Francesco sost. Controparte_14
Controparte_15
Avv. TORTORANO PAOLO avv. Corapi sost.
***
E' PRESENTE PER LA PRATICA FORENSE IL DOTT. Controparte_16
TESSERA NR P78949 ORDINE AVVOCATI DI ROMA
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avv. Filippini insiste per la riconvocazione del ctu a chiarimenti.
La Corte trattiene la causa in decisione. Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 18.02.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2608 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra in persona dell'avv. Nicola Rubino, nella sua qualità di Responsabile della Direzione Parte_1
Legale di giusta procura speciale Notaio (rep. 84756 rogito 24092 del Parte_1 Parte_2
24.09.2020), con sede in Roma, via Monzambano, 10 (P.Iva ) ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Roma al viale Pinturicchio, 204 presso e nello studio dell'avv. Anna Paola Mormino
(C.F.: ) che la rappresenta e difende giusta procura in calce all' atto di C.F._1 appello,
- APPELLANTE-
e con sede in Roma, Viale Angelico n°77, (C.F. – P.iva. ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona della legale rappresentante SI (C.F. ), nato a [...] C.F._2
Roma, il 17 aprile 1959, con sede in Roma, Viale Angelico n°77, (C.F. & Controparte_2
P.iva. - ), in persona procuratore speciale SI (C.F. P.IVA_4 P.IVA_5 Controparte_17
), nato a [...], il [...], giusta procura notarile ad negotia del 23 C.F._2 gennaio 2012, con sede in Roma, Via Aurelia n°1057 (C.F. & P.iva: Controparte_3
), in persona del Suo legale rappresentate pro-tempore SI (C.F. P.IVA_6 Controparte_18
L117S), nato a [...], il [...], con sede in Fiumicino, C.F._3 Controparte_4 alla Via Pompeati Luchini n°136 (C.F. & P. iva: , in persona del legale rappresentante P.IVA_7 pro-tempore SI (C.F. L120E), nato a [...], il 14 Agosto CP_19 C.F._4
1972, con sede in Carugate (Mi), alla Via Asiago n°16 (C.F. & P. Iva Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro-tempore SI (C.F. P.IVA_8 Controparte_20
. ), nato a [...], il [...], con sede in Roma, Via C.F._5 C.F._6 Parte_3
Aurelia n°1051, (C.F. e P.iva. ), in persona della legale rappresentante SI P.IVA_9 Pt_4
C.F._
(C.F. .19B. ), nato a [...], il [...], ditta individuale di
[...] C.F._7
, con sede in Ladispoli (Frazione Marina di San Nicola), Via del Sole n°1/F, in CP_21 persona della legale rappresentante SIa (C.F. ), nata a [...] C.F._9
Roma, il 16 ottobre 1952 ed ivi elettivamente tutte domiciliate per la presente procedura in Roma presso lo studio dell'Avvocato Daniele Desoindre del Foro di Roma (C.F. ), CodiceFiscale_10 che le rappresenta e difende, giuste procure in atti e di cui sono parte integrante elettivamente domiciliate presso il loro studio sito in Roma, alla Via Archimede n. 122,
- APPELLATE -
e
P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t. SI.ra (C.F.: CP_10 P.IVA_10 CP_22
), con sede in Roma Piazza Cavour n. 19, rappresentata e difesa, giusta C.F._11 procura in calce alla comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c., dall'avv. Alessandro Galli, C.F.:
(fax: 0668892012, indirizzo PEC ), C.F._12 Email_1 con studio in Roma, Piazza Adriana,
-APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE-
e
(già ), con sede Controparte_23 Controparte_24 in Roma, via Del Fosso del Dragoncello n. 172, cod. fiscale , in persona del suo P.IVA_11
Presidente, dott. autorizzato a stare in giudizio con Deliberazione n. 317 C.E. del Controparte_25
24 giugno 2021, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avvocato
Arcangelo Guzzo (cod. fisc. ; PEC: C.F._13
; fax n. 06.80687995) ed elettivamente domiciliato nel Email_2 domicilio digitale del suddetto difensore, nonché nello Studio del medesimo in Roma, Via Antonio
Gramsci n. 9,
-APPELLATO -
e
(c.f. ), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, 212, in persona CP_12 P.IVA_12 del suo Presidente e legale rappresentante p.t., On. rappresentata e difesa, giusta Controparte_26 procura generale alle liti per atto AR , rep. n. 69433 Parte_5 racc. n. 43784 del 20/03/2013, dall'avv. Carlo D'Amata (c.f. , elettivamente C.F._14 domiciliata presso il medesimo negli Uffici dell'Avvocatura Regionale siti in Roma, via Marcantonio
Colonna, n. 27 00192,
-APPELLATA-
e in persona del suo procuratore Avv. Isabella Santini, giusta procura Controparte_13 speciale rilasciata in Roma in data 4 luglio 2018, avanti al Notaio dott. rep. Persona_1
n. 88354 e racc. n. 25262, corrente in 00144 Roma, Viale Cesare Pavese n. 385 (P.Iva ), P.IVA_13 elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 118, presso lo studio dell'Avv.
[...]
(Codice Fiscale ) che la rappresenta e difende, giusta delega CP_14 CodiceFiscale_15 in calce rilasciata su foglio separato,
- APPELLATA -
e con sede legale in Bologna alla Via Stalingrado n. 45 (C.F. Controparte_15
) già denominata quale società incorporante di P.IVA_14 Controparte_27 [...]
Compagnia di Assicurazioni di Milano S.p.A., Controparte_28 Controparte_29 giusto atto di fusione per incorporazione del 31.12.2013 del Notaio dott. in Persona_2
Bologna, Rep. 53712, Racc. 34018, registrato in Imola il 2 gennaio 2014, in persona del procuratore ad negotia, dott. giusta procura speciale per atto notaio Controparte_30 Per_3 di Bologna del 18.12.19, rep. 93508, racc. 10283, ed elett.te dom.to in Napoli, alla via dei
[...]
Mille n. 40, presso lo studio dell'avv. prof. Paolo Tortorano (C.F. ), che lo C.F._16 rappresenta e difende in virtù di mandato su foglio allegato,
-APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 28.04.2021, l' ha proposto appello Pt_1
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 5616/2021, pubblicata il
01/04/2021, emessa all'esito del procedimento RG n. 58158/2016, promosso da Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3 Parte_6 Controparte_5 Parte_3 [...]
, nei confronti dell'odierna appellante, del Parte_7 Controparte_24
, della che chiamavano in causa la
[...] CP_12 Controparte_15
e la per essere manlevati in caso di condanna. Interveniva poi nel Controparte_13
giudizio la CP_10 § 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione, notificato in data 23/08/2017, le Controparte_1 Controparte_2
e la Ditta Individuale di Controparte_3 Controparte_31 Controparte_5 Parte_3
convenivano in giudizio davanti al Tribunale Civile di Roma la , Parte_7 CP_12
l' ed il al fine di sentire accertare e Parte_1 Controparte_24 dichiarare, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., la responsabilità extracontrattuale dei convenuti in relazione ai danni subiti agli immobili e alle attività svolte dalle società attrici in seguito ad un nubifragio abbattutosi sulla città di Roma nella notte tra il 30 e il 31 gennaio 2014, ed in particolare all'intersezione della SS. 1 Aurelia con il G.R.A., e conseguentemente di condannare i convenuti al risarcimento del danno quantificato in favore della in € 1.056.159,22; in favore della Controparte_1 in € 163.438,28; in favore della in € 218.283,20; in Controparte_2 Controparte_3 favore della in € 191.416,46; in favore della in € 45.956,89; in Controparte_31 Controparte_5 favore della in € 68.356,00; in favore della Parte_8 Controparte_32 in € 93.875,17.
A fondamento della domanda le società attrici deducevano che la e la Controparte_2 [...] erano proprietarie di n° 21 immobili siti in Via Aurelia Km 10.450 n° 1051 (00166 – CP_1
Roma), e che la e la Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_3 [...]
erano alcuni conduttori di questi immobili e che avevano subito Controparte_33 diversi ed ingenti danni, causati dal nubifragio del 30-31.1.2014 abbattutosi in particolare sulla zona individuata dall'inserzione della SS. 1 Aurelia con il ove appunto sorgono gli edifici CP_34 menzionati;
che l'allagamento era dovuto ad una modifica dello svincolo del Grande Raccordo
Anulare di Roma, ove è altresì ubicato l'attraversamento dell'alveo del “Fosso della Maglianella”,
a causa dell'errata progettazione e costruzione di una terza corsia del G.R.A. da parte dell'
[...] che aveva interferito sull'alveo del corso d'acqua, provocando, quindi, l'esondazione; che le Pt_1 società attrici, al fine di verificare con urgenza lo stato dei luoghi, dei beni danneggiati, dei danni riportati e delle eventuali opere necessarie per prevenire ed evitare inondazioni future, in data 3 novembre 2014 avevano promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., presso il Tribunale Civile di Roma Sez VII, Dott. , rubricato al ruolo generale 68283 del Per_4
2014, per chiedere al Giudice la nomina di un consulente tecnico;
che il C.T.U nominato, Dott.
, aveva risposto solo in parte ad alcuni dei quesiti formulatigli dal Giudice ed aveva Persona_5 concluso che: “è impossibile individuare la causa dell'esondazione del Fosso della Maglianella. Allo stato, senza gli attesi risultati sperimentali l'unica concausa individuale e condivisa da tutti è il pessimo stato manutentivo dell'alveo e delle sponde invase e parzialmente ostruite da vegetazione riparia e rifiuti di ogni genere”; che, con riferimento alla messa in sicurezza della zona, il C.T.U. aveva specificato che, in assenza dei rilievi necessari sui tombini e gli scatolari dei sovrapassi stradali del corso d'acqua e sull'alveo e le sponde dello stesso, l'unica azione era quella della potatura delle piante di ostacolo e della pulizia dell'alveo, delle sponde e degli argini;
che il C.T.U. aveva presentato una tabella riepilogativa dei danni subiti dalla parte attrice che ammontavano ad
€ 1.838.025,43. Ciò premesso le società attrici rilevavano che fosse evidente la responsabilità dei convenuti nella causazione dell'evento dannoso accaduto tra la notte del 30/31 Gennaio 2014 e del nesso di causalità tra l'evento ed il comportamento riconducibile ai convenuti, cosi come chiaramente descritto nella Consulenza Tecnica di Parte del Prof. Ing. del 5 Luglio Persona_6
2016, e chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale dei convenuti e la relativa condanna a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 1.838.025,43, nonché di ordinare ai convenuti di eseguire, ognuno per le proprie responsabilità a propria cura e spese, i lavori di riparazione e ripristino dei luoghi, di messa in sicurezza, secondo le indicazioni e con le modalità indicate dal c.t.u..
Si è costituito in giudizio il , che, contestando la Controparte_24 domanda, ritenendola inammissibile, indimostrata, infondata ed errata nella quantificazione del danno, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il “Fosso della Maglianella” non rientrava fra i corsi d'acqua assegnati per il servizio pubblico di manutenzione dalla al;
nel merito, poi, il convenuto invocava la CP_12 CP_24 CP_24 sussistenza del caso fortuito ex art. 2051 c.c., rilevando l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento alluvionale in questione. Il chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in CP_24 causa la al fine di essere da quest'ultima manlevato e garantito da qualsiasi CP_13 responsabilità, chiedendo, a tale scopo, un differimento di udienza.
Si è costituita in giudizio che in via preliminare, richiamando la legge regionale n. Parte_1
53/1998, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto la manutenzione del Fosso della Maglianella era di competenza del , essendo il Controparte_24 fosso individuato dalla come corso d'acqua per il quale, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. CP_12
34 lett. c) della legge 53/98, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, deve essere organizzato un servizio pubblico di manutenzione;
che in ogni caso l'allagamento si era verificato a causa dell'esondazione del fosso e che non poteva essere Pt_1 chiamata a risarcire i danni e ad eseguire le opere di messa in sicurezza di un bene che non le apparteneva e che non era sotto la sua custodia. Nel merito la società convenuta rilevava che le società attrici non avevano fornito la prova che i danni erano stati causati da una modifica dello svincolo del Grande Raccordo Anulare avvenuta in seguito all'adeguamento a tre corsie, inferendo sull'alveo del corso d'acqua arrivando a provocarne l'esondazione; che non solo non era stata provata la responsabilità dell' in relazione a quanto lamentato ma, soprattutto, i danni Pt_1 lamentati non apparivano causalmente riconducibili ai lavori fatti eseguire sul nel 1997. In CP_34 via subordinata invocava la sussistenza del caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., ritenendo Pt_1
l'evento del gennaio 2014 eccezionale e imprevedibile, e contestava la domanda risarcitoria formulata, poiché non provata sotto il profilo del quantum debebatur.
Si è costituita la , che in via preliminare ha eccepito la propria carenza di CP_12 legittimazione passiva, in quanto alla data dell'evento (30-31/01/2014) - la manutenzione del Fosso della Maglianella era affidata ad altri soggetti giuridici;
richiamandosi alla legge 53/1998, evidenziava che dalla Delibera della Giunta Regionale n. 5079/1999 emergeva che il Fosso della
Maglianella non rientrava tra i corsi di competenza di Ardis– Regione Lazio e che pertanto - non avendo alcuna competenza nell'attuazione della normativa in materia di sicurezza idraulica delle acque del Fosso della Maglianella, di spettanza di altri soggetti giuridici e, conseguentemente, non potendo disporre l'esecuzione di opere di manutenzione del fosso in questione – la convenuta CP_12 non era legittimata passivamente nel giudizio. Nel merito la contestava la propria CP_12 responsabilità in relazione al sinistro, evidenziando che la domanda di parte attrice risultava infondata perché non affatto provata e, comunque, in relazione alle circostanze individuate dal C.T.U. come causa del sinistro nell'a.t.p., la competenza a rimuovere i manufatti rottamati spettava a
[...]
o ad in particolare evidenziava che le funzioni delegate dallo Stato sui beni CP_35 Parte_1 demaniali idrici alle Regioni, nel territorio laziale erano state sub-delegate ad altri soggetti giuridici con legge regionale Lazio n. 53/1998, per cui una volta conferita efficace delega di funzioni, non persisteva in capo all'ente l'obbligo di sorveglianza sul concreto esercizio dei poteri delegati. In via subordinata la invocava la sussistenza del caso fortuito e l'interruzione del nesso causale CP_12 ex art. 2051 c.c., in considerazione del fatto che l'evento dannoso si fosse verificato per fatti eccezionali, imprevedibili ed inevitabili, dovuto a intense precipitazioni meteoriche che avevano interessato incessantemente per diverse ore l'intero comprensorio nella data in cui si era verificato il danno;
contestava la domanda sotto il profilo del quantum debeatur ed invocava il concorso di colpa dei danneggiati nella causazione del nubifragio del gennaio 2014. La convenuta, infine, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la allo scopo di Controparte_15 essere manlevata in virtù della polizza R.C. 0472.5101904.57 in ordine a tutte le eventuali conseguenze pregiudizievoli del sinistro in caso di condanna al risarcimento dei danni.
Si è costituita in giudizio la contestando sia la domanda di garanzia Controparte_15 avanzata dalla sia la domanda formulata da parte attrice. In particolare la società CP_12 convenuta, con riguardo alla domanda di manleva, eccepiva la prescrizione biennale del diritto alla garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 2952, comma 2 c.c., in quanto la prima richiesta risarcitoria degli attori era stata inoltrata il 7/4/2014, mentre la denuncia del sinistro, inviata dalla CP_12
CP_1
all' in relazione ai fatti di causa avvenuti il 31 gennaio 2014, era stata avanzata solo CP_15 il 6/2/2017; eccepiva, inoltre, l'inoperatività della polizza assicurativa per i fatti di causa, in quanto il punto 2 del contratto escludeva proprio i danni derivanti da esondazioni di corsi d'acqua in genere tra quelli risarcibili. Nel merito la ha eccepito preliminarmente la inopponibilità della CP_15
C.T.U. espletata in sede di A.T.P., in quanto era stata eseguita in un giudizio in cui la Compagnia non aveva partecipato;
chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 2 c.c., del fatto colposo del creditore, come elemento autonomo e determinante del sinistro, evidenziando un comportamento inerte degli attori, poiché non si erano attivati né personalmente e neanche attraverso la richiesta agli enti competenti, per ottenere un intervento di manutenzione ordinaria, ed inoltre perché questi ultimi avevano realizzato costruzioni in difformità delle leggi urbanistiche, determinando la crescita delle superfici non assorbenti le acque meteoriche a discapito di quelle naturali. La Compagnia convenuta rilevava, inoltre, che l'evento era stato determinato da circostanze eccezionali, imprevedibili ed inevitabili;
in caso di accoglimento parziale della domanda la chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza del concorso colposo degli attori nella CP_15 causazione del sinistro e conseguentemente una riduzione proporzionale di quanto richiesto a titolo di risarcimento del danno;
contestava la domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur e, in via ulteriormente subordinata, chiedeva di accertare la responsabilità esclusiva di e del Parte_1
, con esclusione di responsabilità in capo alla Controparte_24 CP_12
, o quantomeno, nel caso in cui fosse ritenuta fondata anche la domanda nei confronti della
[...]
, chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità solo pro quota delle parti CP_12 convenute, nei limiti del massimale di polizza di € 10.000.000,00 (sia per sinistro che per anno assicurativo), detratta altresì la franchigia frontale di € 25.000,00 per sinistro, escludendo ogni vincolo solidale, mentre, in caso di condanna solidale, la spiegava domanda di regresso CP_15 condizionato nei confronti di e del e nei Parte_1 Controparte_24 confronti delle compagnie assicurative di tali parti limitatamente alle rispettive quote di responsabilità.
Si è costituita in giudizio la che eccepiva, in via pregiudiziale, Controparte_13
l'incompetenza per materia del Tribunale ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche presso la Corte d'Appello di Roma;
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in relazione alla domanda con cui la parte attrice chiedeva di
“ordinare ai convenuti di eseguire, ognuno per le proprie responsabilità, a propria cura e spese i lavori di riparazione e ripristino dei luoghi, nonché di messa in sicurezza, secondo le indicazioni e con le modalità indicate dal c.t.u.”; l'inammissibilità della domanda in forza del disposto normativo dell'art. 4 del n. 2248/1865, che pone il divieto di condanna della P.A. ad un “facere” specifico che possa interferire con l'esercizio del potere discrezionale e tecnico della P.A.
La Compagnia convenuta ha eccepito, inoltre, la prescrizione del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2952 c.c. in forza della polizza n. 280220, in quanto l'evento si era verificato nel gennaio
2014, le società attrici aveva depositato il ricorso per accertamento tecnico preventivo in data
3.1.2014 e l'atto di citazione era stato notificato alla il 2.5.2017, e chiedeva comunque il CP_13 rigetto della domanda di manleva, sostenendo che il sinistro non rientrasse nell'ambito applicativo della polizza;
insisteva nella carenza di legittimazione passiva del e, nel merito, Controparte_24 rilevava che il sinistro era stato causato da un fatto eccezionale e imprevedibile, integrante gli estremi del caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., e, in via subordinata, chiedeva di dichiarare che la
Compagnia assicurativa fosse tenuta ad indennizzare l'assicurato nei limiti del massimale di polizza.
Con comparsa di intervento adesivo autonomo ai sensi dell'art. 105 c.p.c. si è costituita in giudizio la la quale rilevava di essere locatrice dell'immobile di proprietà della All Service CP_10
s.p.a. sito in via Aurelia n. 1051 a far data dal 31.1.2012 e di aver subito ingenti danni causati dal nubifragio del gennaio 2014, danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nella somma complessiva di € 832.153,48. In particolare, la società intervenuta rilevava che l'evento non poteva essere considerato un fatto eccezionale e che le parti convenute erano responsabili dell'evento pluviometrico, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., sia per la realizzazione dell'ampliamento dello svincolo del G.R.A. da parte di sia per la mancata manutenzione del Fosso della Parte_1
Maglianella da parte della e del . CP_12 Controparte_24
Durante l'istruttoria venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti e veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricostruire la dinamica dell'evento alluvionale verificatosi il 31 Gennaio
2014/4 Febbraio 2014, di individuare quali fossero state le cause dell'esondazione del Fosso della
Maglianella che aveva colpito l'area dello svincolo del G.R.A. – SS.1 Aurelia, quali fossero gli interventi strutturali indispensabili ad assicurare la sicurezza idraulica dell'area interessata dall'esondazione del Fosso della Maglianella, in corrispondenza dello svincolo della SS.1 Aurelia, in base all'attuale normativa in materia, di quantificare i danni subiti dalla CP_10
All'udienza con trattazione scritta dell'8.1.2021, sulle conclusioni scritte delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica”.
§ 3. — Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna alla corresponsione dei seguenti importi: in favore della Parte_1 [...]
di Euro 1.056.159,22; in favore della di Euro 163.438,28; in CP_1 Controparte_2 favore della di Euro 218.283,20; in favore della di Euro Controparte_3 Controparte_31
191.416,46; in favore della di Euro 45.956,89; in favore della di Controparte_5 Parte_8
Euro 68.356,00; in favore della di Euro 36.356,00, il tutto Controparte_32
oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
2) ordina ad ed alla di eseguire, ognuno per le proprie responsabilità come Parte_1 CP_12 sopra individuate, a propria cura e spese, i lavori di riparazione e ripristino dei luoghi, nonché di messa in sicurezza secondo le indicazioni e con le modalità indicate dal C.T.U.;
3) rigetta la domanda di CP_10
4) condanna al pagamento in favore delle società attrici delle spese di lite, che si liquidano Parte_1 in complessivi € 21.387,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ed in €
1.686,00 per spese, da distrarsi;
5) condanna e in solido al pagamento in favore del convenuto e Parte_1 CP_10 CP_24 delle società chiamate in causa delle spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte in complessivi
€ 21.387,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
6) compensa le spese tra parte attrice e;
CP_12
7) pone le spese di C.T.U. a carico di . Parte_1
§ 4. — Con l'atto di appello l' ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia Pt_1 all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis, in accoglimento dei richiamati motivi ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 5616/2021:
1) in via pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della impugnata sentenza sussistendo gravi e fondati motivi sia per l'entità delle somme liquidate sia per l'entità e la gravità delle opere indicate per la demolizione e la messa in sicurezza delle aree interessate;
2) in via istruttoria, alla luce dei motivi di impugnazione, disporre un rinnovo della consulenza al fine di rispondere alle critiche mosse e/o convocare il ctu a chiarimenti;
3) in via principale e nel merito, per le ragioni espresse, vagliare quali peritus peritorum tutte le osservazioni critiche alla ctu del consulente unitamente alle censure tutte svolte negli scritti Pt_1 conclusivi e, per l'effetto, dichiarare che non vi è alcun nesso tra l'asserito difetto di progettazione ed i danni lamentati;
4) sempre nel merito, accertare e dichiarare che le cause dell'allagamento vanno rinvenute nel cattivo stato manutentivo dell'alveo del corso d'acqua e nell'eccezionalità dell'evento atmosferico con conseguenze nuova e diversa ripartizione delle responsabilità;
5) ancora nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'erroneità dell'ordine di messa in sicurezza, emesso tra l'altro, in difetto di qualsivoglia prova o, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del suddetto provvedimento, valutare le opere alternative da porre in essere con minore impatto per la collettività;
6) nel merito e sul quantum, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse confermata la responsabilità esclusiva e/o concorrente di si chiede di rideterminare il quantum tenendo conto Pt_1 delle argomentazioni proposte;
7) in tema di spese di lite, disporre una diversa regolamentazione delle spese di lite a carico di chi risulta effettivamente di dovere alla luce di quanto rappresentato;
8) con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado”.
§ 5. — Gli appellati Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_6
[...
, costituitisi con comparsa di Controparte_5 Parte_3 Parte_7
risposta depositata in data 19.07.2021, hanno eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342 e 348 bis cpc. Nel merito hanno resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc. ma Corte D'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, confermare la Sentenza emessa dal Tribunale Civile di
Roma, e per l'effetto così:
GIUDICARE
In via preliminare e pregiudiziale ed assorbente rispetto ad ogni altro profilo e vaglio accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto per inosservanza della disposizione dettata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.., così come esposto nel presente atto, nonché di quelle che meglio ci si riserva di precisare, all'occorrenza, in corso di procedura;
In via principale e di merito:
Rigettare in toto l'appello principale e incidentale proposto perché infondato in fatto e in diritto e destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, e confermare integralmente la Sentenza del
Tribunale Civile di Roma n. 5616 del 2021 resa inter partes nel procedimento n. 58158 del 2016
N.R.G., per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui al presente atto nonché di quelle che meglio ci si riserva di precisare, all'occorrenza, in corso di procedura.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio e di quello di primo grado, oltre al 15% di rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.A.P. da distrarsi sin favore dell'avvocato che si dichiara sin d'ora antistatario”.
§ 6. — L'appellata costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata in CP_10 data 06.05.2021, ha resistito all'impugnazione spiegando appello incidentale rassegnando le seguenti conclusioni : “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia rigettare l'appello principale, proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. n. 5616/2021 del Tribunale di Civile di Roma, Sezione XII, Giudice Dott.ssa Simona
Sansa, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti. Si chiede, inoltre, la riforma dei capi della sentenza sopra impugnati e, per l'effetto, dichiarare: - in via principale: in accoglimento dell'appello incidentale, riformare parzialmente, per tutti i motivi sopra esposti, la sentenza n. 5616/2021 del Tribunale di Civile di Roma, Sezione XII, Giudice Dott.ssa Simona Sansa, depositata in cancelleria in data 1° aprile 2021, e notificata nello stesso giorno, e, pertanto accogliere la domanda proposta da in primo grado;
CP_10
- in subordine, disporre la liquidazione dei danni patiti da con valutazione equitativa, CP_10 visto il disposto dell'art. 1226 Cod. Civ.;
- sempre in subordine, in caso di non accoglimento della domanda principale vista la soccombenza parziale della disporre la compensazione totale delle spese di lite del giudizio di primo CP_10 grado e di secondo grado;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado del giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
§ 7. — Il , costituitosi con comparsa di risposta depositata Controparte_23 in data 12.07.2021, ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza:
-preliminarmente respingere l'istanza cautelare di con riguardo alla posizione specifica Parte_1 del;
Controparte_23
- nel merito confermare – anche in ragione della mancata impugnazione del relativo capo della sentenza - la statuizione del Tribunale di Roma secondo cui al Controparte_24
(ora ) non è stata mai affidata la funzione manutentoria
[...] Controparte_23 del corso d'acqua naturale “Fosso della Maglianella”, con conseguente totale estraneità del ai fatti di causa;
-respingere per inammissibilità ed infondatezza il primo ed il Controparte_24 secondo motivo di appello dell' -accogliere il terzo motivo di appello dell' nonché, ai Pt_1 Pt_1 sensi e per gli effetti dell'art.346 c.p.c., la correlativa eccezione formulata in primo grado dal
, statuendo che gli eventi del 30 e 31 gennaio 2014 sono stati la conseguenza Controparte_24 di un evento eccezionale ed imprevedibile, tale da escludere la responsabilità ex art.2051 c.c.; - accogliere il quinto motivo di appello dell' nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art.346 c.p.c., Pt_1 la correlativa eccezione dedotta in primo grado dal , rigettando per totale Controparte_24 carenza di prova del quantum le domande risarcitorie formulate dalle parti attrici in primo grado, dichiarando altresì il loro concorso di colpa ex art. 1227 c.c. per avere realizzato costruzioni ed insediamenti in violazione delle distanze prescritte dagli artt.96 e seguenti del R.D. 15 luglio 1904 n.
523; - respingere il sesto motivo di appello;
- accertare e dichiarare che in ogni caso
[...]
[...] in persona del suo legale rappresentante p.t., è tenuta a manlevare e garantire Controparte_13 il da ogni pretesa fatta valere nei suoi confronti dalla Controparte_23 CP_1
e dai suoi litisconsorti, nonché da ogni altra eventuale pretesa che, con riferimento ai fatti di
[...] causa, dovesse essere fatta valere contro il medesimo;
- conseguentemente, condannare la CP_24
in persona del suo legale rappresentante p.t., a rimborsare Controparte_13 immediatamente al tutte le somme, ivi compresi interessi, rivalutazione Controparte_24 monetaria e spese legali, che il medesimo fosse in ipotesi condannato a pagare alla CP_24 [...] ed ai suoi litisconsorti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. CP_1
§ 8. — La , costituitasi con comparsa di risposta depositata in data 23.07.2021, CP_12 ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza:
- respingere per infondatezza il primo ed il secondo motivo dell'appello principale;
-accogliere il terzo motivo di appello, nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art.346 c.p.c., la correlativa eccezione formulata in primo grado dalla , statuendo che gli eventi del 30 CP_12
e 31 gennaio 2014 sono stati la conseguenza di un caso fortuito/causa di forza maggiore, tale da escludere la responsabilità ex art.2051 c.c.;
-accogliere il quinto motivo di appello dell' nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art.346 c.p.c., Pt_1 la correlativa eccezione dedotta in primo grado dalla , rigettando per totale carenza CP_12 di prova del quantum le domande risarcitorie formulate dalle parti attrici in primo grado, dichiarando altresì il loro concorso di colpa ex art. 1227 c.c. per avere realizzato costruzioni ed insediamenti in violazione delle distanze prescritte dagli artt. 96 e seguenti del R.D. 15 luglio 1904
n. 523;
- respingere l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza di primo grado, CP_10 attesa la manifesta infondatezza.
Con vittoria di spese, e compensi di lite, oltre oneri previdenziali riflessi”.
§ 9. — La costituitasi in giudizio con comparsa di risposta Controparte_13 depositata in data 13.07.2021, ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare:
A) Sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 5616/2021:
1) accertare e dichiarare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza n. 5616/2021, resa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione XII, Giudice dott.ssa Simona Sansa (R.G.
58158/2016), in data 31.03.21, pubblicata in data 01.04.21 e notificata in pari data, così come avanzata da del tutto inammissibile nonché infondata in fatto e in diritto, non sussistendo Parte_1
i presupposti di legge per la tutela cautelare richiesta;
2) confermare, per l'effetto, l'immediata esecutività della sentenza impugnata;
A) In via principale:
1) accogliere il terzo e quinto motivo di appello proposti da avverso la sentenza n. Parte_1
5616/2021, resa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione XII, Giudice dott.ssa Simona Sansa (R.G.
58158/2016), in data 31.03.21, depositata in data 01.04.21 e notificata in pari data, come meglio identificati e specificati in narrativa, e incidentalmente e per l'effetto:
i. accertare e dichiarare che le cause del denunciato allagamento vanno rinvenute nell'eccezionalità dell'evento atmosferico abbattutosi sulla città di Roma tra il 30 e il 31 gennaio 2014, tale da integrare l'esimente del caso fortuito ex art. 2051 c.c.;
ii. in subordine:
a) accertare e dichiarare il concorso delle cause naturali (eccezionalità dell'evento pluviometrico del 30-31 gennaio 2014) rispetto al verificarsi del sinistro, sulle quali valutare poi l'incremento del rischio effettivamente imputabile alla eventuale condotta umana, in applicazione del principio di responsabilità proporzionale non estesa all'intero danno, ma proporzionata al rischio effettivamente creato dal responsabile;
b) accertare e dichiarare il concorso di colpa degli attori e/o dell'intervenuta in primo grado, in relazione ai fatti per cui è causa, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 1227 c.c., attesa l'insistenza degli immobili delle società attrici in primo grado in area inedificabile, ex art. 96 del Regio Decreto
25 luglio 1904, n. 523, e ad elevato rischio e criticità idraulica;
c) escludere e/o ridurre, per l'effetto, l'eventuale risarcimento riconosciuto agli attori e/o all'intervenuta in primo grado, in proporzione all'incidenza causale del comportamento e del grado di responsabilità ascrivibili ai medesimi in relazione ai fatti di causa.
2) respingere gli ulteriori motivi proposti da avverso la sentenza n. 5616/2021, resa dal Parte_1
Tribunale Civile di Roma, Sezione XII, Giudice dott.ssa Simona Sansa (R.G. 58158/2016), in data
31.03.21, in data 01.04.21 e notificata in pari data, attesa la loro manifesta inammissibilità ed infondatezza, confermando la suddetta sentenza su tali punti;
3) respingere l'appello incidentale proposto da e/o dalle altre parti appellate avverso CP_10 la sentenza n. 5616/2021, resa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione XII, Giudice dott.ssa Simona
Sansa (R.G. 58158/2016), in data 31.03.21, depositata in data 01.04.21 e notificata in pari data, attesa la manifesta inammissibilità ed infondatezza, confermando la suddetta sentenza su tali punti.
B) In via subordinata, incidentalmente e comunque: 1) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di manleva e garanzia spiegata dal
[...]
e nei confronti della quale diretta Controparte_24 CP_24 Controparte_13 conseguenza della manifesta infondatezza della domanda avanzata dagli attori e/o dall'intervenuta in primo grado e dell'assenza di sinistro e responsabilità a carico del proprio assicurato;
CP_24
2) accertare e dichiarare, senza che ciò comporti accettazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 2952 c.c., l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo fatto valere dal Controparte_24
nei confronti della avendo riguardo al
[...] Controparte_13 contratto assicurativo n. 280220;
3) rigettare, per l'effetto, la domanda di manleva e garanzia avanzata dal Controparte_24
e nei confronti della
[...] CP_24 Controparte_13
4) rigettare la domanda di manleva e garanzia avanzata dal e Controparte_24 [...] nei confronti della in ragione della mancata allegazione CP_24 Controparte_13 del contratto di assicurazione sulla base del quale il medesimo e Controparte_24 [...] ha richiesto la prestazione di garanzia alla Compagnia in caso di pregiudizio di condanna. CP_24
5) accertare e dichiarare, senza che ciò comporti accettazione del contraddittorio, l'infondatezza della domanda di manleva e garanzia spiegata dal e nei Controparte_24 CP_24 confronti della per essere il sinistro, dedotto in giudizio, estraneo Controparte_13 all'ambito operativo della polizza assicurativa, ai sensi della lettera “A - lavori ceduti in appalto o subappalto. Responsabilità dell'Assicurato e B- lavori ceduti in appalto o subappalto. Responsabilità dell'Assicurato e degli appaltatori o subappaltatori” di cui alle Condizioni Generali di
Assicurazione, nonché di cui all'Allegato DUE “Appalto” delle Condizioni Particolari di Polizza, nella denegata ipotesi in cui, all'esito del giudizio, risultasse accertata la competenza dell'assicurata sul tratto del Fosso della Maglianella ove insistono le proprietà attrici;
6) Rigettare per l'effetto la domanda proposta dal nei Controparte_24 confronti della Controparte_13
7) rigettare, comunque, le domande tutte così come avanzate, a qualunque titolo, da qualsivoglia controparte, e/o da qualsivoglia altro soggetto eventualmente intervenuto e/o terzo chiamato, in quanto infondate in fatto e in diritto ed allo stato non provate.
8) senza che ciò comporti alcuna accettazione del contraddittorio, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda degli attori e/o dell'intervenuta in primo grado e del diritto del ad essere manlevato e garantito Controparte_24 dalla in forza della polizza di responsabilità civile rischi vari “Linea Controparte_13
Aziende” n. 280228, accertare e dichiarare la Compagnia tenuta ad indennizzare l'assicurato, nei limiti del massimale di polizza, per quell'ammontare effettivamente provato all'esito del giudizio, senza vincolo di solidarietà con le altre parti in causa, nel rispetto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., e per gli importi che l'assicurato dimostrerà di aver pagato a controparte, dando altresì atto dell'esistenza e dell'operatività dello scoperto di polizza del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 2.500,00 a carico dell'assicurato, come specificato all'Allegato DUE “Appalto” delle
Condizioni Particolari di Polizza, operando sulla somma eventualmente dovuta a titolo di indennizzo la relativa riduzione;
in ogni caso, ridurre l'importo eventualmente riconosciuto secondo un criterio proporzionale, tenendo conto della incapienza del massimale di polizza e dell'esposizione della
Compagnia alle pretese risarcitorie da parte di altri terzi danneggiati, già azionate e/o ancora azionande in relazione al sinistro per cui è causa;
9) nella denegata e non creduta ipotesi di condanna solidale del e Controparte_24 [...] insieme agli altri convenuti per il danno effettivamente causato e provato, con pagamento CP_24 totale e/o parziale effettuato in garanzia dalla previa gradazione Controparte_13 della responsabilità tra i convenuti ai sensi degli artt. 1298, 1299 e/o 2055 c.c., accertare e dichiarare il diritto di regresso della Compagnia nei confronti degli altri condebitori solidali e delle eventuali assicuratrici degli stessi, anche ex art. 1910 c.c., per il recupero dell'intero importo da quest'ultima eventualmente anticipato;
10) nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto il diritto del e Controparte_24 ad essere manlevato e garantito dalla in forza della CP_24 Controparte_13 polizza di responsabilità civile rischi vari “Linea Aziende” n. 280228, escludere, ai sensi dell'art. 11
– “Denuncia e liquidazione dei sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione, tutte le spese di lite derivanti dalla autonoma e discrezionale decisione dell'assicurato Controparte_24
e di costituirsi in giudizio a mezzo di proprio difensore. CP_24
11) ammettere le deduzioni, richieste e produzioni documentali tutte come indicate, formulate ed allegate nel giudizio di primo grado.
C) In ordine alle spese di giudizio:
1) con vittoria di spese, anche forfetarie, e compenso per la prestazione-attività professionale, oltre
C.P.A. ed I.V.A., come per legge, dei due gradi di giudizio”.
§ 10. — La costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_15
08.07.2021, ha resistito all'impugnazione ed ha spiegato appello incidentale condizionato, rassegnando le seguenti conclusioni : “si conclude affinché l'Adita Corte di Appello di Roma provveda come segue: 1) Per i motivi tutti di cui alla presente comparsa, rigettare le istanze di sospensiva della sentenza n. 5616/21 del 31.03-01.04.2021 del Tribunale ordinario di Roma avanzate sia dall'appellante che dall'appellata Parte_1 CP_10 2) Rigettare sia l'appello principale proposto da che quello incidentale spiegato dalla Parte_1 perché inammissibili, improcedibili, nulli e, comunque, infondati e per l'effetto CP_10 confermare integralmente la sentenza n. 5616/21 del 31.03-01.04.2021 del Tribunale ordinario di
Roma, nella persona della dott.ssa Sansa;
3) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse, comunque, essere accolto anche solo parzialmente lo spiegato gravame da parte di e, conseguentemente, modificata la Parte_1 sentenza impugnata con condanna anche della , fermi i motivi tutti di inammissibilità, CP_12 improcedibilità, improponibilità, nullità ed infondatezza del gravame sopra riportati, in accoglimento dello spiegato appello incidentale condizionato per i motivi tutti di cui al capo V della presente comparsa e/o, comunque, anche sulla base della mera reiterazione ex art. 346 c.p.c. delle eccezioni spiegate nel primo grado di giudizio con riguardo all'infondatezza e/o ai limiti della invocata garanzia di polizza, provvedere come segue:
a) rigettare tale domanda di garanzia attesa l'avvenuta prescrizione del diritto alla invocata garanzia di polizza ex art. 2952, comma II, c.c. e, comunque, per i motivi tutti di cui al capo V, n. 1, della presente comparsa;
b) Rigettare, comunque, ove reiterata, la domanda di garanzia della nel giudizio de CP_12 quo attesa la assoluta inoperatività della invocata polizza assicurativa per i fatti di causa per i motivi tutti di cui al capo V, n. 2, della presente comparsa;
c) Sempre sulla domanda di manleva e per i motivi tutti di cui al capo V, n. 3 della presente comparsa e ferme le assorbenti eccezioni spiegate con riferimento alla prescrizione del diritto alla garanzia oltre che di inoperatività della invocata polizza, tenere, comunque, conto dello scoperto del 10% per sinistro con un sottomassimale complessivo di € 1.000.000,00 per tutti i danni inerenti l'interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o di servizi;
oltre che tenere sempre conto dello scoperto del 10% con un sottomassimale complessivo di €
1.000.000,00, qualora dovesse accertarsi che la causa ovvero concausa del lamentato sinistro fosse imputabile a cedimento e/o franamento del terreno;
d) Ancora sulla domanda di garanzia, contenersi in ogni caso e fermi i sottomassimali e lo scoperto già eccepito, ogni esposizione economica di nel presente giudizio, nei limiti Controparte_36 del massimale di polizza di € 10.000.000,00 (sia per sinistro che per anno assicurativo), detratta altresì la dedotta franchigia frontale di € 25.000,00 per sinistro;
4) In via di estremo subordine, accertare e dichiarare, per i motivi di cui al capo VI n. 1 della presente comparsa, una responsabilità solo pro quota delle parti convenute (nel I grado di giudizio) e di cui si chiede espresso accertamento nel giudizio de quo, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà al risarcimento del danno;
5) Nella ulteriore e denegata ipotesi di condanna solidale nel presente giudizio ex art. 2055 c.c. con accoglimento (assolutamente improbabile attese le eccezioni tutte spiegate nella presente comparsa) anche della domanda di manleva – ove reiterata - in danno di accogliersi la Controparte_36 riproposta azione di regresso condizionato nei confronti di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, oltre che del , in persona Controparte_37 del legale rappresentante pro tempore, ed ancora nei confronti di (quale Controparte_38 compagnia assicurativa del predetto ), in considerazione delle quote di Controparte_24 responsabilità che, comunque, si chiede espressamente vengano accertate nel presente giudizio, e per le somme tutte eventualmente liquidate e pagate direttamente alle parti attrici (nel I grado di giudizio), ovvero rimborsate alla , da parte di per i fatti di causa;
CP_12 CP_15
6) Il tutto con vittoria di spese di lite ed onorari del presente grado di giudizio”.
§ 11. — Con ordinanza del 26.11.2021 veniva sospesa l'esecutività della sentenza impugnata.
§ 12. — Con ordinanza del 22.04.2022 veniva disposta una consulenza integrativa con nomina, quale CTU, dell'ing. poi sostituito, in data 24.07.2024, dall'ing. . Persona_7 Persona_8
§ 13. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§ 14. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalle appellate, in quanto dalla lettura dell'atto di appello è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 15. — L'eccezione di cui all'articolo 348 bis cpc è superata dal fatto che la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.
§ 16. — L'appello si articola in sei motivi.
§ 16.1. — 1.Nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alle censure mosse alla ctu- e/o contraddittoria pronuncia su un punto decisivo della controversia – omesso e/o errato Per_9
esame delle istanze delle parti e delle risultanze istruttorie – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.
§ 16.2. — 2. Mancanza di motivazione della sentenza in quanto richiamantesi alla svolta CTU senza dar conto delle osservazioni tecniche svolte - Violazione e falsa applicazione degli artt. 2967
c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere il Tribunale accertato la responsabilità esclusiva di escludendo Pt_1
l'incidenza della scarsa manutenzione dell'alveo
§ 16.3. — 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2967 c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere il Tribunale escluso l'esimente del caso fortuito § 16.4. — 4. Erroneità della condanna ad effettuare i lavori di riparazione, ripristino e manutenzione dei luoghi – violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 1669 c.p.c. e 2697
c.c.
§ 16.5. — 5. Violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché difetto di motivazione per avere il Tribunale omesso di esaminare le difese svolte in punto quantum ed omessa motivazione in ordine alle censure mosse alla ctu espletata in sede di ATP.
§ 16.6. — Erronea statuizione in ordine alle spese di lite. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
§ 17. — Ritiene la Corte, per ragioni di priorità logica, di dover esaminare per primo il terzo motivo di appello con cui la sentenza impugnata viene censurata “per avere il Tribunale escluso l'esimente del caso fortuito”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata.
“Quanto al caso fortuito il C.T.U. ha concluso nel senso che entrambi i ponti hanno provocato un'occlusione al deflusso della piena in occasione di un evento alluvionale, quello verificatosi nell'area del comprensorio in questione nella notte tra il 30 ed il 31 gennaio 2014, che può essere considerato un evento severo, ma non eccezionale. L'Ing. ha rilevato che il d. lgs. 49/2010 Per_10 prevede che “le mappe di pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni distinguendo i seguenti scenari: - alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento (bassa probabilità); - alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno 100 ÷ 200 anni (media probabilità); - alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità)” ed ha concluso affermando che “poiché per il tempo di ritorno dell'evento calamitoso che ha colpito le aree per cui è causa è stato ricostruito un valore di 50 anni …. esso aveva un'”elevata probabilità” di accadimento, quindi non può essere considerato come eccezionale”. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le conclusioni del C.T.U. siano valide e condivisibili, oltre che confermate dalla documentazione acquisita, e che, pertanto, non sussistano validi motivi per disporre la remissione della causa sul ruolo per chiedere chiarimenti al consulente tecnico.
Ne consegue in primo luogo che – contrariamente a quanto eccepito dalle parti convenute – va esclusa, nella fattispecie in esame, l'esimente del caso fortuito.
In proposito la S.C. ha precisato che in tema di responsabilità civile per danni ad immobili causati dall'invasione di acque piovane a seguito di allagamento della zona circostante, l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, sicché il custode è tenuto a dimostrare, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, di aver mantenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche (Cass. 18856/17; Cass. 2482/18, che ha precisato che le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051
c.c., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico;
Cass. 30521/19).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che l'adozione, da parte dell'autorità amministrativa, di delibere dichiarative dello stato di calamità non costituisce di per sé prova dell'eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorici che abbiano causato danni alla popolazione, in quanto il concetto di "calamità naturale" espresso nelle leggi sulla protezione civile si riferisce al danno o al pericolo di danno e alla straordinarietà degli interventi tecnici destinati a farvi fronte, non alle caratteristiche intrinseche degli eventi naturali che di quel danno siano stati la causa o la concausa (così Cass. 2482 cit.).
Dunque nella specie la circostanza dedotta dalla secondo cui la , con CP_13 CP_12
Decreto del Presidente della Regione Lazio 3 febbraio 2014, n. T00034, decretò lo stato di calamità naturale per il territorio delle province di Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo, in ragione dei danni e allagamenti a fabbricati privati e pubblici, parchi, attività industriali, commerciali, presenti nella zona a seguito dell'esondazione per cui è causa, non assume alcun rilievo, proprio alla luce dei risultati cui è pervenuto il consulente tecnico”.
Deduce l'appellante che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di una serie di documenti e, segnatamente:
- risultati delle due CTU;
- “Relazione Tecnica Istruttoria della sugli eventi meteorologici eccezionali dei CP_12
giorni 31 gennaio 2014-4 febbraio 2014”; consulenza svolta dinanzi al TAR (cfr. allegato
CP_13
- rapporto dei Vigili del Fuoco e rassegna stampa della Protezione Civile rispettivamente doc.
1 e 6 fascicolo primo grado)
- dalla sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche n. 20/2020 del 4/12/2020, dai quali risulterebbe l'eccezionalità dell'evento atmosferico.
Il motivo è infondato. Invero si legge nella consulenza espletata in primo grado dall'ing. che “quello Persona_11 verificatosi nell'area del comprensorio in questione nella notte tra il 30 ed il 31 gennaio 2014, che può essere considerato un evento severo ma non eccezionale. Infatti:
• Il D.Lgs. 49/2010 prevede che le mappe di pericolosità da alluvione contengano la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni distinguendo i seguenti scenari:
o alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento (bassa probabilità);
o alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno 100 ÷ 200 anni (media probabilità);
o alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità)
Pertanto, poiché come visto nel §3.1.3 per il tempo di ritorno dell'evento calamitoso che ha colpito le aree di causa è stato ricostruito un valore di Tr= 50 anni, in base alle definizioni del D.Lgs. 49/2010 esso aveva un'”elevata probabilità” di accadimento;
quindi, non può essere considerato come eccezionale”.
Il CTU nominato in grado di appello ing. ha ribadito tale conclusione affermando Persona_7
“che l'evento meteorico che tra la notte del 30 e la mattina del 31 Gennaio 2014 ha investito l'area oggetto di causa è sicuramente intenso, ma non può essere ritenuto “eccezionale”, essendo caratterizzato da un tempo di ritorno di circa 44 anni”.
Entrambi i Consulenti d'ufficio hanno risposto alle osservazioni dei CTP sostanzialmente riproposte con l'atto di appello ribadendo tale concetto.
Per quanto concerne la sentenza richiamata essa non può costituire un giudicato esterno in quanto emessa tra altre parti.
Non vi è inoltre prova della coincidenza dei luoghi interessati dal fenomeno atmosferico che può assumere intensità diverse anche a distanza di pochi chilometri.
§ 18. — I motivi numeri due e tre possono essere esaminati congiuntamente in quanto censurano entrambi, sotto diversi profili, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità esclusiva dell' nella causazione dei danni. Pt_1
Si legge sul punto nella sentenza impugnata “deve affermarsi che l'esclusiva responsabilità dei danni arrecati dall'esondazione delle acque avvenuta a seguito del nubifragio del 30-31.1.2014 sia imputabile all' che ha realizzato i ponti relativi ai Sottopassi n. 3 e n. 7, nell'ambito dei Parte_1 lavori di adeguamento a 3 corsie del G.R.A., con progettazione non conforme al dettato normativo vigente al momento della loro realizzazione, mentre alcun legame eziologico con l'esondazione del gennaio 2014 va riconosciuto allo stato di manutenzione del fosso”.
Deduce l'appellante innanzitutto che “il Tribunale ha recepito la ctu ritenendo le conclusioni valide e condivisibili senza minimamente premurarsi di esaminare le osservazioni critiche mosse dal consulente di parte (ed allegate alla stesura finale della ctu e che qui si allegano per comodità Pt_1 cfr. doc. 3) poi trasfuse negli scritti conclusionali.
In particolare “l'ausiliario – e, a ben vedere anche i consulenti delle altre parti - non ha utilizzato valide argomentazioni per contestare le censure formulate dal consulente relativamente al fatto Pt_1
3 il flusso idrico vi Parte_9 sarebbe comunque passato sotto senza originare l'allagamento per cui evidentemente, se ciò non è avvenuto, è per effetto della carente manutenzione dell'alveo”.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto tener conto dell'incidenza sull' esondazione della mancata manutenzione dell'alveo fluviale da parte del . Controparte_24
Il CTU non avrebbe infine considerato che “Nel caso in esame, siamo di fronte ad un caso comparabile a quello della “paratoia sollevata a battente”.
I motivi sono infondati.
Si legge nella CTU che “Poiché l'intradosso delle travi di sostegno del ponte del Sottopasso n.3 si trova ad una quota media assoluta inferiore a quella del livello raggiunto dalle acque in occasione del passaggio del colmo di piena ricostruito nel paragrafo precedente (H = 30,51 m) è possibile affermare che, indipendentemente dalle condizioni di manutenzione dell'alveo e delle sponde del corso d'acqua, le acque del fosso della Maglianella avrebbero trovato un ostacolo trasversale al loro deflusso costituito dall'impalcato del ponte relativo al Sottopasso n.3 …Anche nel caso del
Sottopasso n.7 si osserva così che l'intradosso delle travi di sostegno del ponte si trova ad una quota media assoluta (h= 33,55 m s.l.m.) inferiore a quella del livello raggiunto dalle acque in occasione del passaggio del colmo di piena sopra ricostruito (H = 34,06 m). Pertanto è possibile affermare che, indipendentemente dalle condizioni di manutenzione dell'alveo e delle sponde del corso d'acqua, le acque del fosso della Maglianella avrebbero trovato un ostacolo trasversale al loro deflusso costituito dall'impalcato del ponte relativo al Sottopasso n.7 … Il CTU ritiene però che si tratti di un aspetto secondario, che potrebbe aver anticipato i tempi dell'esondazione del fosso e contribuito a determinare il livello finale raggiunto dalle acque, ma che in nessun modo possa ridurre il ruolo svolto dai ponti dei due sottopassi realizzati come occlusione al libero deflusso della portata di piena e quindi causa primaria dell'evento alluvionale dal momento che, come visto, sarebbe accaduto lo stesso, indipendentemente dalle condizioni di manutenzione delle sponde …la causa principale dell'esondazione del fosso della Maglianella del 31 gennaio 2014 in corrispondenza dello svincolo tra SS.1 Aurelia sia da individuare nell'occlusione creata dai ponti relativi ai Sottopassi n.3 CP_34
e 7, realizzati nell'ambito dei lavori di adeguamento a 3 corsie del G.R.A.”
A riguardo si premette che, in linea di principio, se il giudice ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u., giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione, in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza (Cass., Sez. Lav., 19 luglio 2005, n.
15164; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2486; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. 9 maggio 1986 n.
3085).
Se, però, le conclusioni del c.t.u. siano state contestate dalle parti o da una di esse, il giudice non sempre può motivare la propria decisione limitandosi a richiamare le risultanze della consulenza.
In situazioni del genere, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tre ipotesi: a) se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il giudice non è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del c.t.u. rinviando alla relazione peritale (Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2005, n. 17324); b) se le parti o i loro consulenti abbiano contestato le conclusioni del c.t.u. in modo preciso e circostanziato, indicando analiticamente quali dati il c.t.u. abbia pretermesso, ovvero in quale errore sia incorso, il giudice ha l'obbligo di prendere posizione in ordine ai rilievi delle parti esplicitamente ovvero anche implicitamente, situazione, questa, che ricorre quando nella sentenza siano state svolte considerazioni incompatibili con le critiche delle parti, ovvero quando le critiche delle parti siano già state prese in esame e confutate dal c.t.u. nella sua relazione o in supplementi di essa (Cass. 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. 25 giugno 2014, n. 14471;
Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637); c) nella diversa ipotesi in cui, invece, le parti muovano rilievi precisi e circostanziati all'operato del c.t.u. dopo il deposito della relazione, il giudice deve sempre prenderli in esame e non può limitarsi a rigettarli con il rinvio alla relazione peritale, posto che in una situazione del genere il consulente di ufficio non ha potuto evidentemente dare risposta a critiche che sono formulate per la prima volta soltanto dopo il deposito della relazione peritale (Cass. 25 marzo 1987, n. 2900; sull'argomento v. anche Cass. 11 giugno 2018,
n. 15147: «Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione»; in senso conforme, Cass. 22 ottobre 2018, n. 25526; Cass. 6 maggio 2021, n. 11917).
Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie il Tribunale non aveva motivo di esaminare e di confutare espressamente i rilievi dell'architetto consulente di parte Persona_12 di essendosi il consulente d'ufficio fatto carico di esaminarli analiticamente nel proprio Pt_1 elaborato, come si evince dalla lettura della relazione depositata in data 4 novembre 2019 (pagine da
71 a 76).
Rileva, inoltre, il Collegio che nel presente grado di giudizio non vi è motivo di dubitare della correttezza delle risposte fornite dal c.t.u. alle note critiche del c.t.p., essendosi l'appellante limitato a richiamare le note critiche dell'architetto senza aggiungere null'altro e senza spiegare per Per_12 quali ragioni i chiarimenti forniti a riguardo dal c.t.u. si tradurrebbero nella palese devianza dalle nozioni correnti della scienza idraulica e/o in affermazioni illogiche e scientificamente errate sulla scorta della documentazione versata in atti.
Comunque, il CTU nominato nel presente grado raggiungeva le medesime conclusioni.
Si legge infatti nelle risposte alle osservazioni delle parti che, in ordine alle controdeduzioni dell'ing. per il Consorzio il CTU, affermava di condividere “la considerazione di sezioni Persona_13 CP_24 idrauliche con un franco di sicurezza insufficiente a garantire il regolare deflusso delle acque, in particolare nella sezione del ponticello n° 7 realizzato dall' in occasione della costruzione della Pt_1
3^ corsia del G.R.A. Tale sezione insufficiente ha causato il sovralzo del livello idrico del fosso a monte dell'attraversamento, con conseguente allagamento della nuova rampa, della stessa Via
Aurelia e dell'area oggetto di causa, da cui l'acqua non ha potuto rifluire verso il Fosso della
Maglianella per l'effetto del rigurgito generato dall'insufficienza della sezione idraulica” e relativamente a quelle del geometra che “un corretto Controparte_39 CP_12 dimensionamento di tale manufatto avrebbe dovuto garantire un adeguato margine di sicurezza idraulica (franco), in grado di far fronte anche alla parziale ostruzione del condotto per trascinamento di materiali solidi provenienti dal bacino a monte”.
Dunque, l'allagamento si sarebbe verificato anche se il fosso fosse stato adeguatamente pulito.
§ 19. — Con il quarto motivo d'appello la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha ordinato ad ed alla di effettuare i lavori di riparazione, ripristino e Parte_1 CP_12
manutenzione dei luoghi, come meglio indicato dal C.T.U.
Si legge sul punto nella CTU che “Le società attrici hanno, altresì, rilevato che le loro proprietà hanno subito, e stanno subendo, una consistente perdita economica a seguito della mancata messa in sicurezza ed hanno, conseguentemente, chiesto di ordinare ai convenuti di eseguire, ognuno per le proprie responsabilità, a propria cura e spese, i lavori di riparazione e ripristino dei luoghi, nonché di messa in sicurezza secondo le indicazioni e con le modalità indicate dal C.T.U.”.
Deduce l'appellante che “il Tribunale ha accolto una domanda che non è stata neanche coltivata e semplicemente accennata nelle conclusioni dell'atto introduttivo e, come tale, doveva ritenersi abbandonata”. La deduzione è infondata.
Infatti, nelle conclusioni dell'atto di citazione veniva richiesto espressamente di “ordinare ai convenuti di eseguire, ognuno per le proprie responsabilità, a propria cura e spese i lavori di riparazione e ripristino dei luoghi, nonché di messa in sicurezza secondo le indicazioni e con le modalità indicate dal C.T.U.”
Tale richiesta veniva motivata dal fatto che “oltre ai danni sopra richiamati, la proprietà ha subito,
e sta subendo, una consistente perdita economica a seguito della mancata messa insicurezza (che sarà accertata a seguito di nuova C.T.U.) a seguito della consistenza perdita di valore degli immobili”.
Il Tribunale veniva quindi pienamente investito di tale questione e conseguentemente veniva formulato un apposito quesito al CTU.
Tale domanda non può dirsi abbandonata come ritenuto dalla difesa dell'appellante in quanto nella comparsa conclusionale degli attori chiedevano “l'accoglimento di tutte le richieste, eccezioni e conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione e richiamate nei successivi scritti, da intendersi integralmente trascritte nel presente atto”.
L'interesse degli attori a coltivare tale domanda deriva dall'esigenza di scongiurare altri eventi a danno dei loro immobili analoghi a quello per cui è giudizio.
Tale situazione di pericolo incombente incide ovviamente sul valore degli stessi e sulla loro commerciabilità.
Sul punto deve osservarsi che il CTU ha accertato che “il tempo di ritorno dell'evento calamitoso che ha colpito le aree di causa è stato ricostruito un valore di Tr = 50 anni, in base alle definizioni del D.Lgs. 49/2010 esso aveva un'”elevata probabilità” di accadimento;
quindi, non può essere considerato come eccezionale”.
Rileva ancora l'appellante che “l'opera è perfettamente conforme alle disposizioni legislative – e non poteva essere diversamente visto che l' ha dato corso ai lavori solo in seguito ad un complesso Pt_1 iter e dopo aver ottenuto l'approvazione e l'autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici ed ottenuto il positivo giudizio circa la compatibilità ambientale ad opera del Controparte_40 di concerto con il (cfr. allegato 15 ctu)” e che il CTU ha Controparte_41 considerato “come riferimento la normativa del 2018 e non quella vigente all'epoca dell'opera
(1997)!!”.
Il rilievo è infondato.
Invero il CTU, rispondendo ad uno specifico quesito sul punto ha affermato che “l'intradosso dell'impalcato è marcatamente al di sotto della quota minima richiesta dalla normativa del tempo”. Inoltre “nella documentazione depositata in atti non figurano né il verbale della Conferenza di servizi del 25/09/1997 sopra richiamata, né i nulla osta idraulici relativi alla realizzazione dei ponti sul
3 e n.7 dello svincolo sulla SS.1 Aurelia Parte_9 con il né, tantomeno, alcun atto di collaudo delle opere successivamente realizzate” talché, CP_34 anche sotto questo profilo, non è possibile verificare la conformità delle opere realizzate a quelle autorizzate.
Rileva ancora l'appellante che “La soluzione prospettata dal ctu, fatta propria dal Tribunale, richiedeva il provvedimento di un giudice amministrativo ed era ed è inattuabile in questa sede ragion per la quale il provvedimento del Tribunale deve ritenersi del tutto illegittimo ed arbitrario”.
Tale affermazione non viene affatto motivata.
Per contro “L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere". Né è di ostacolo il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della l. n. 205 del
2000 - che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia - giacché, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta” (Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 25843 del 23/09/2021, Rv. 662438 - 01).
Nel caso di specie non vengono in questione scelte discrezionali riservate, come tali, alla pubblica amministrazione ma esigenze di evitare danni alle proprietà private.
Rileva ancora l'appellante che “l'infrastruttura del GRA è una opera di interesse pubblico il mantenimento della quale prevale sugli interessi dei (pochi) proprietari dei capannoni”.
Ma evidentemente non si tratta di eliminare l'infrastruttura ma di renderla conformi alle normative tecniche e di buona prassi che erano vigenti già al momento della sua realizzazione.
§ 20. — Con il quinto motivo di appello viene dedotta la “5. Violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché difetto di motivazione per avere il Tribunale omesso di esaminare le difese svolte in punto quantum ed omessa motivazione in ordine alle censure mosse alla ctu espletata in sede di ATP”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Venendo al quantum debeatur riguardante le società attrici, deve rilevarsi che, accogliendo la domanda nei soli confronti di che è stata parte Parte_1 del giudizio di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. R.G. 68283/14, può farsi riferimento alla perizia tecnica redatta dal Dott. Ing. A. , in quanto opponibile alla società convenuta. Per_8
Dunque, sulla base della espletata consulenza tecnica vanno riconosciuti alle società attrici i seguenti importi: € 1.056.159,22; € 163.438,28; Controparte_1 Controparte_2 [...]
€ 218.283,20; € 191.416,46; € 45.956,89, in base Controparte_3 Controparte_31 Controparte_5 allo schema che segue … Quanto ai danni subiti e lamentati dalla e dalla Ditta Parte_3
Individuale di in atti sono state prodotte fatture, fotografie e, quanto alla CP_21 Parte_3 una perizia di parte (v. docc. 2 e 3). In particolare la ditta individuale di ha subito CP_21 danni ai macchinari per € 93.875,17 come da fatture e foto allegate, mentre la ha Parte_3 riportato danni quantificati in € 36.356,00, come da perizia allegata. Devesi, pertanto, ritenere che le società attrici abbiano diritto al richiesto risarcimento del danno, quantificato in complessivi €
1.779.966,05, da rivalutarsi”.
Deduce l'appellante che alcune opere dovevano considerarsi abusive in quanto realizzate a distanza inferiore a 10 metri dall'argine del Fosso della Magliana talché il danno da esse subito non è ristorabile.
Il CTU ing. affermava che “solo l'immobile e le attività commerciali facenti capo Persona_7 alla particella n. 482 (proprietà Soc. All Service S.r.l., conduttori e CP_5 CP_5 Parte_3
) ricadono all'interno della fascia di “servitù idraulica”, mentre tutti i restanti Controparte_33 edifici e le relative attività economiche sono posizionati ad una distanza dal bordo del fosso superiore al limite minimo previsto dalla normativa di riferimento”.
Il CTU rilevava altresì che “L'Art. 96 del Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 fissa ad una distanza di 10 metri dal piede degli argini la fascia di rispetto dei corsi d'acqua naturali, prevedendone l'inedificabilità. Il divieto è assoluto ed inderogabile e le opere realizzate in violazione della predetta norma non possono essere sanate ai sensi dell' Articolo 33 L. n° 47/1985 (come ribadito nella Sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche n. 19/2019 del 09.09.2019, relativa al Fosso del Fontanile nel Comune di Roma)” e concludeva affermando che “i danni riconosciuti con la Sentenza n. 5616/2021 all' immobile e alle attività commerciali facenti riferimento alla particella n. 482, (riassunti nella tab.
4.2 per tutte le Società coinvolte nella causa), vadano rimodulati”.
“I divieti di edificazione di cui all'art. 96, lett. f), del r.d. n. 523 del 1904 hanno carattere assoluto per tutte le acque pubbliche, comprese quelle lacuali, avendo il fine di assicurare il loro libero deflusso”.
(Cass., Sez. U -, Sentenza n. 3807 del 14/02/2020 - Rv. 656954 - 01). Il carattere assoluto del vincolo di inedificabilità comporta l'esclusione di qualsivoglia possibilità di sanatoria delle opere realizzate in contrasto con tale vincolo che sia stato imposto in epoca anteriore alla esecuzione (Cass., 27114/2013).
La concessione in sanatoria ottenuta dalle società appellate appare quindi irrilevante.
Risulta inoltre un nesso causale tra la costruzione dei fabbricati realizzata in violazione di fasce di rispetto inderogabili e il danno verificatosi sui medesimi fabbricati, e questo perché risulta prevalente ed esclusiva la responsabilità per abusiva ed illecita realizzazione di edificio in violazione del vincolo assoluto di inedificabilità per mancata osservanza delle distanze dall'area di rispetto idraulica (cfr.
Cass. n. 26656/2023).
Sotto altro profilo gli edifici, in quanto abusivi, non possono essere ceduti e dunque non hanno un apprezzabile valore economico in quanto destinati alla demolizione.
Invero “La responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico territoriale per il danno da esondazione di una tubazione di raccolta dell'acqua piovana situata in prossimità di un edificio, può essere esclusa ove sia accertata l'insanabile mancanza dello jus aedificandi della costruzione, potendo tale condotta avere un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, qualora l'abuso risulti avere aggravato la posizione di garanzia assegnata alla pubblica amministrazione nella custodia dei propri beni” (Cass. Sez. 3, 26/07/2019, n. 20312, Rv. 654924 - 01).
Dunque, non saranno dovuti gli importi relativi agli immobili insistenti sulla particella 482, sub. 510
( € 45.956,69, sulla particella 482, sub 511 ( , € 36.356,00 e 482 sub Controparte_5 Parte_8
503 € 93.875,17. Parte_7
Per quanto concerne gli immobili della il CTU provvedeva a rideterminare l'ammontare CP_1 dei danni in complessivi € 952.195,53.
Per quanto concerne le liquidazioni relative agli altri immobili il CTU ha risposto alle osservazioni dell' riferendo, in particolare, “che gli interventi di ripristino abbiano apportato delle migliorie Pt_1 di “messa a nuovo” ai fabbricati è scontato, ma è pur vero che tali lavori non sarebbero stati effettuati senza l'evento calamitoso e peraltro, da quanto visto, si è mantenuto nei lavori effettuati il medesimo standard precedente senza apportare miglioramenti qualitativi”.
Tali danni sono stati quantificati dal CTU nell'integrazione alla CTU depositata in Persona_8 data 05.12.2024 nei termini seguenti:
163.438,38 Controparte_2
218.283,20 Controparte_3
€ 191.416,46 Controparte_31
§ 21. — Con il quinto motivo viene dedotta la “Erronea statuizione in ordine alle spese di lite. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, Parte_1 da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Le spese di lite del Controparte_24
e delle Compagnie chiamate in cause seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale di e di come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14. Parte_1 CP_10
L'accoglimento parziale della domanda nei confronti della giustifica la CP_12 compensazione delle spese tra parte attrice e l'Ente convenuto”.
Deduce l'appellante che le società appellate – attrici in primo grado “hanno convenuto in giudizio la
, il e l' ritenendoli (tutti) CP_12 Controparte_37 Pt_1 responsabili dell'evento dannoso ...”.
Il motivo è fondato.
Invero le domande delle attrici nei confronti della e del sono CP_12 Controparte_24 state respinte.
Le società attrici debbono pertanto considerarsi soccombenti rispetto a queste ultime, tuttavia, come si vedrà in seguito, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio relativamente a queste ultime posizioni.
§ 22. — La società ha proposto appello incidentale articolato in due motivi. CP_10
§ 22.1. — Con il primo motivo dell'appello incidentale viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la propria domanda di risarcimento danni.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Venendo all'esame della domanda della CP_10 la società intervenuta ha lamentato danni per l'importo complessivo di € 832.163,48, così suddivisi: danni per lavori di ripristino per € 44.949, 00; danni subiti alle merci e attrezzature andate distrutte per € 628.000,00; danni per Controversia giudiziaria con il proprietario delle mura per € 62.599,10; danni per Perdita momentanea di redditività per € 96.615,38. Il C.T.U., Ing. al quale è stato Per_10 posto il quesito di valutare e quantificare i danni lamentati dalla , ha rilevato che la sua CP_10 analisi si è basata esclusivamente sull'analisi documentale di quanto depositato in atti dalla CP_10
dal momento che l'azienda già da anni non è più locataria dell'immobile oggetto dei danni
[...] subiti dall'evento calamitoso del 31 gennaio 2014 e che pertanto egli non ha avuto la possibilità di prendere visione dei luoghi per acquisire o verificare ulteriori elementi a sostegno del proprio giudizio. Il C.T.U. ha premesso che la era locatrice, a partire dal 31.01.2012, CP_10 dell'immobile di proprietà della All Service s.p.a., sito in Roma – via Aurelia, 1051 e distinto al
Catasto Edilizio Urbano del Comune di Roma al Foglio 411, part. 479, sub 502, dove svolgeva attività nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori, con particolare riguardo agli abiti da cerimonia e da sposa. Tale immobile è uno dei fabbricati del comprensorio in esame che, nella notte tra il 30 e 31 gennaio 2014, ha subito forti allagamenti per effetto dell'esondazione del fosso della Maglianella in conseguenza del violento nubifragio che si è abbattuto in quella zona. Con particolare riguardo ai lamentati danni alle opere murarie, quantificati nei “costi di ripristino dei locali” che hanno subito allagamento a causa del fenomeno calamitoso descritto, per un valore complessivo pari a € 44.949,00, il consulente tecnico ha evidenziato che la società intervenuta non ha depositato alcun giustificativo di spesa o fattura e che la perizia tecnica prodotta in atti menziona quantitativi e costi sostenuti per l'acquisto dei vari materiali o prestazioni d'opera per il ripristino dei locali danneggiati, che non sono stati esaminati dal C.T.U. per mancato deposito di ulteriori elementi di valutazione. Il C.T.U. ha, dunque, concluso di non aver potuto quantificare i danni alle opere patiti dalla a causa dell'evento calamitoso in questione. CP_10
Per gli stessi motivi, ovvero per mancanza di documenti idonei alla valutazione e perché la perizia tecnica di parte non riporta alcun giustificativo di spesa, o fattura, o altro documento che attesti inequivocabilmente le quantità delle merci e delle attrezzature fisicamente presenti al momento dell'allagamento del piano interrato dell'immobile in questione, il consulente non è stato in grado di quantificare i danni alle merci e attrezzature patiti dalla Con riguardo alla CP_10 quantificazione dei danni indiretti, questa è stata basata sul valore stimato per le merci ed attrezzature danneggiate dall'allagamento dei locali sul quale il C.T.U. non ha avuto a disposizione alcun elemento di riscontro oggettivo. Pertanto anche questo valore risulta non riscontrabile, non essendo stati depositati altri documenti che sarebbero risultati utili a valutare l'ammontare dei danni indiretti
(es. i bilanci aziendali negli anni precedenti e successivi all'evento). Infine, con riferimento ai danni da controversia giudiziaria derivanti dalla “morosità dei canoni di affitto dei locali di cui la CP_10
è attualmente debitrice nei confronti della , per un valore complessivo pari ad
[...] Controparte_1
€ 62.599,10, il C.T.U. ha concluso nel senso che nei documenti depositati non sono riportate le informazioni necessarie a chiarire tutti i punti ed ha ritenuto che non sussistano le condizioni per valutare la congruità della richiesta di risarcimento dei costi della controversia giudiziaria avanzata dalla in relazione all'evento calamitoso in questione. In conclusione la domanda CP_10 proposta dalla , in quanto supportata esclusivamente dalle relazioni degli Ing. e CP_10 CP_42 del Dott. non merita accoglimento e deve essere rigettata”. Per_14
Deduce l'appellante incidentale che “È evidente che il Giudice di primo grado, il quale ha fondato il suo giudizio basandosi esclusivamente su quanto asserito dal CTU Ing. ha motivato la sua Per_10 decisione senza tener conto della relazione dell'Ing. e delle foto scattate il giorno dopo il CP_42 sinistro che ci occupa, e dell'indiscutibile fatto che i locali della sono stati invasi e CP_10 ricoperti da un metro e venti di acqua lurida e che, pertanto, sicuramente, la “vis” dell'allagamento ha distrutto i locali ed il suo contenuto”. CP_10
Il motivo è infondato.
Era onere della ex articolo 2697 c.c., fornire la prova dell'ammontare dei danni subiti. CP_10
Tale prova non è stata fornita e neppure si è potuto giungere ad una loro quantificazione tramite CTU.
Devesi rilevare in proposito che la società aveva già lasciato da tempo i locali talché il CTU CP_10
al contrario del CTU non ha potuto constatare direttamente i danni subiti. Per_10 Per_8
L'appellante incidentale ha infatti soltanto prodotto delle consulenze di parte dell'Ing. e del CP_42
Dott. Per_14
Come è noto “La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cass., Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021, Rv. 660945 - 01).
Neppure può procedersi con una liquidazione del danno in via equitativa in quanto “La liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto” (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 2831 del 05/02/2021, Rv.
660522 - 01).
Nel caso di specie, trattandosi di società commerciale, doveva essere agevole dimostrare l'entità del danno attraverso le scritture contabili.
Ciò non è avvenuto e la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non può assumere valenza surrogatoria della prova (Cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8941 del 18/03/2022 -Rv. 664449 - 01).
§ 22.2. — Con il secondo motivo dell'appello incidentale viene contestata la regolazione delle spese contenuta nella sentenza impugnata.
Deduce l'appellante incidentale che “la nel giudizio di prime cure, sia stata solo una CP_10 intervenuta ex art. 105 c.p.c., che non ha chiamato nessuno in giudizio, dunque non trova giustificazione la condanna al pagamento delle spese di lite in favore del , Controparte_24 nonché delle Compagnie di assicurazione, chiamate in causa dalle altre parti del giudizio”.
Il motivo è fondato invero poiché la stessa si era limitata ad intervenire in un giudizio già instaurato e considerato che essa aveva comunque subito dei danni a causa dell'inondazione che tuttavia non è stato possibile quantificare possono compensarsi le spese di lite. In conclusione sia l'appello principale che quello incidentale possono essere accolti e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, deve essere condannata Parte_1 alla corresponsione dei seguenti importi così come rideterminati dal supplemento di perizia redatta dall'ing. in data 05.12.2014 e precisamente: in favore della di euro Persona_8 Controparte_1
952.195,53, in favore della di euro 163.438,38; in favore della Controparte_2 [...] di euro 218.283,20 ed in favore della di euro 191.416,46. Controparte_3 Controparte_31
Spetteranno ai creditori gli interessi legali dalla data di messa in mora (02.02.2014) sino all'effettivo soddisfo.
Devono invece essere respinte le domande di risarcimento danni proposte da Controparte_5
e . Parte_8 Controparte_33
§ 23. — Deve ritersi assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da
[...]
CP_15
§ 24. — Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate nei termini che seguono.
Per quanto concerne le posizioni di e 163.438,38; Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da Controparte_3 Controparte_31
€ 1.000.0001 a € 2.000.000), applicando i valori medi, come segue:
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia : € 7.418,00
Fase introduttiva del giudizio : € 4.313,00
Fase Istruttoria/trattazione : € 9.937,00
Fase decisionale : € 12.333,00 per un totale di € 34.001,00.
Attesa la complessità e l'obiettiva opinabilità della fattispecie nonché il fatto che tutte le società attrici sono, comunque, rimaste coinvolte nell'esondazione, le spese dei due gradi di giudizio possono essere compensate relativamente alle posizioni di Controparte_5 Parte_8 CP_33
, , ,
[...] Controparte_24 CP_12 Controparte_15
e Controparte_13 CP_10
§ 25. — Le spese delle CTU – liquidate come da separato decreto -vanno poste definitivamente a carico di Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da sull'appello Pt_1 incidentale proposto da e sull'appello incidentale proposto da CP_43 Controparte_15
nei confronti di
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_6
, Controparte_5 Parte_3 Parte_7 Controparte_24
e così provvede: CP_24 CP_12 Controparte_13
1. Accoglie sia l'appello principale che quello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, condanna a pagare alla Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 952.195,53, alla la somma di euro 163.438,38, Controparte_2
alla la somma di euro 218.283,20 ed alla la somma Controparte_3 Controparte_31
di euro 191.416,46 oltre agli interessi legali dalla data di messa in mora (02.02.2014) sino all'effettivo soddisfo;
2. Respinge le domande di risarcimento danni proposte da Controparte_5 Parte_8
e ; Controparte_33
3. Condanna a rifondere le spese di lite del grado ad Pt_1 Controparte_1 [...]
ed alla che liquida in complessivi Controparte_2 Controparte_3 Controparte_31
€ 34.001,00 oltre oneri di legge;
4. Compensa interamente le spese dei due gradi di giudizio riguardo alle altre parti;
5. Pone spese delle CTU – liquidate come da separato decreto - definitivamente a carico di
Pt_1
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli