Ordinanza cautelare 24 gennaio 2024
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02170/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01985/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1985 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Nifo Sarrapochiello e Luca Di Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Avellino, Prefettura U.T.G. di Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’annullamento:
- del decreto del Prefetto di Avellino n.-OMISSIS-, con cui è stato stabilito che al ricorrente “dal 2/11/2022 al 27/04/2023, compete il trattamento economico ridotto alla metà, ai sensi del 5° comma dell’art. 68 del d.p.r. n. 3/57”;
- del “provvedimento della Questura di Avellino Prot n. -OMISSIS-” (notificato all’odierno ricorrente in data -OMISSIS-), con cui sono state elaborate le somme “a debito” per gli stipendi non dovuti per il periodo di aspettativa a stipendio ridotto giusto decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS- pari ad € 10.561,73;
- nonché per l’annullamento di ogni altro atto preparatorio, preordinato, presupposto e consequenziale, comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio per l’amministrazione sopraindicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. LO IM e udito per il ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’impugnato decreto n.-OMISSIS- il Prefetto di Avellino ha disposto nei confronti del ricorrente (Ass. Capo Coordinatore in servizio presso la Polizia di Stato):
- il collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio dal-OMISSIS- al -OMISSIS- per complessivi giorni 180;
- il collocamento in aspettativa d’ufficio per infermità non dipendente da causa di servizio dal -OMISSIS- per complessivi giorni 38;
- la spettanza dell’intero trattamento economico dal-OMISSIS- all’-OMISSIS-;
- la riduzione alla metà del trattamento economico dal -OMISSIS- ai sensi del comma 5 dell’art. 68 del D.P.R. n. 3/1957.
A fondamento di queste determinazioni è stato richiamato quanto segue:
- le istanze datate -OMISSIS- con cui l'interessato ha chiesto di essere collocato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio a decorrere dal-OMISSIS-;
- il verbale BL/S - n. -OMISSIS- della Commissione Medica Ospedaliera di-OMISSIS- dal quale si rileva che la competente Autorità Sanitaria ha giudicato il ricorrente permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato e nei Ruoli Tecnici della Polizia di Stato e da collocare in congedo assoluto;
- il D.M. datato -OMISSIS- con cui l’odierno ricorrente è stato dispensato dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal -OMISSIS-;
- l’avvenuta fruizione da parte dello stesso nell’ultimo quinquennio di complessivi giorni 21 di aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio e giorni 301 di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio;
- il suo collocamento in aspettativa continuativa dal-OMISSIS-.
Con successivo atto prot n. -OMISSIS- il Questore di Avellino ha poi determinato nei confronti del ricorrente le somme spettanti “ per congedo ordinario non fruito e per ratei 13^ mensilità anno 2023 e contestualmente ha elaborato le somme a debito sulla piattaforma NOIPA per gli stipendi non dovuti e per il periodo di aspettativa a stipendio ridotto giusto Decreto Prefettizio prot. -OMISSIS-agli atti di quest'Ufficio ”, concludendo nel senso di un debito del ricorrente di ammontare pari ad € 1.928,13 da versare entro 15 giorni alla Questura.
A tale atto sono stati allegati una serie di documenti ai fini della determinazione delle somme spettanti.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data -OMISSIS- e depositato in data-OMISSIS-) il ricorrente ha impugnato tali atti per i motivi come di seguito rubricati:
“ 1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - in particolare violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 del D.P.R. 51/2009. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento. Violazione del principio del legittimo affidamento. Sviamento ”;
l’amministrazione avrebbe violato il comma 4 dell’art. 16 del D.P.R. 51/2009 in tema di spettanza per l’intero degli emolumenti di carattere fisso e continuativo al personale collocato in aspettativa per infermità in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione / infermità anche alla luce dei chiarimenti contenuti nella circolare prot. n. -OMISSIS-del Ministero dell’Interno;
al riguardo, l’odierno ricorrente ha evidenziato la grave patologia diagnosticata alla moglie, di aver presentato in data -OMISSIS-istanza di riconoscimento di patologia dipendente da causa di servizio per l’infermità “sindrome ansioso depressiva reattiva”, di essere stato aggregato presso l’ufficio archivio del Commissariato P.S. di -OMISSIS-a partire dal -OMISSIS-, di aver richiesto l’esonero dai servizi notturni con istanza dell’8.9.2021, di aver impugnato il provvedimento di rigetto di tale ultima istanza e di aver ottenuto l’accoglimento del ricorso con sentenza n. 7962/2021 di questo T.A.R.;
“ 2. VIOLAZIONE DI LEGGE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA ”;
tali atti sarebbero viziati per difetto di istruttoria per non essere stata valutata la domanda del ricorrente di riconoscimento di patologia dipendente da causa di servizio, nonché la successiva istanza in autotutela dallo stesso avanzata;
se l’amministrazione avesse correttamente valutato le stesse sarebbe dovuto giungere alla conclusione della spettanza dell’intero trattamento economico in applicazione del comma 4 dell’art. 16 del D.P.R. 51/2009, così come chiarito dal Ministero nella circolare del 31.12.2009.
Il ricorrente ha concluso nel senso dell’annullamento degli atti impugnati nei limiti di interesse per il ricorrente e “ per l'effetto, riconoscere che, almeno fino ad eventuale provvedimento di diniego della domanda di riconoscimento di patologia dipendente da causa di servizio, al … andrà riconosciuto l’intero trattamento economico per il periodo dal 02.11.2022 al 27.04.2023, e ciò per la presentazione di rituale istanza con cui il ricorrente ha richiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia per la quale è stato posto in aspettativa ” (v. pag. 12 del ricorso).
3. Si è costituita l’amministrazione, la quale ha eccepito in prima battuta l’incompetenza per territorio della sede di Napoli del T.A.R. Campania e nel merito l’infondatezza del ricorso.
Proposta domanda cautelare, con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS-il Presidente del T.A.R. Campania ha attribuito il presente giudizio alla competenza di questa Sezione staccata.
Con successiva ordinanza cautelare n. -OMISSIS- (pubblicata in data -OMISSIS- e non appellata) questa Sezione ha poi respinto la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora .
In vista dell’udienza di merito vi è stato soltanto il deposito di documentazione da parte dell’amministrazione.
All’udienza pubblica del -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, prima di procedere oltre vanno di seguito riportate le disposizioni rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio.
L’art. 68 del D.P.R. n. 3/1957 dispone:
al comma 1 che “ L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia, che impedisca temporaneamente la regolare prestazioni del servizio ”;
al comma 5 che “ Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà, di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia ”.
L’art. 16 (rubricato “ congedi straordinari e aspettativa ” e collocato nell’ambito del Titolo I dedicato alle Forze di Polizia ad ordinamento civile) del D.P.R. 51/2009 (relativo al recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007) stabilisce poi:
al comma 3 che: “ Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, ovvero nel caso in cui non venga attivata la procedura di utilizzo del personale in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo ”;
al comma 4 che “ A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti di cui all'articolo 68, comma 3, e all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa ”.
5. Ciò posto, il ricorso proposto è infondato e va respinto.
Risulta decisivo considerare che:
- il ricorrente è stato collocato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio dal-OMISSIS- al -OMISSIS- e poi collocato in aspettativa d’ufficio per infermità non dipendente da causa di servizio dal -OMISSIS-;
- il ricorrente è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato per la patologia “persistente disturbo depressivo con somatizzazioni” giusta verbale della C.M.O. del 20.3.2023 ed è stato poi dispensato dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal -OMISSIS- con provvedimento del -OMISSIS- del Ministero dell’Interno sulla base del giudizio espresso dalla C.M.O;
- soltanto in data-OMISSIS-, vale a dire in data successiva alla decorrenza della sua dispensa dal servizio, il ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento di causa di servizio per l’infermità relativa alla sindrome ansioso depressiva reattiva;
- nel caso di specie non viene in rilievo l’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 16 del D.P.R. 51/2009 (relativa all’ipotesi di inidoneità al servizio in modo parziale), in quanto si discute di inidoneità al servizio in modo totale;
- il comma 4 dell’art. 16 del D.P.R. 51/2009 non risulta applicabile al caso di specie, poiché tale disposizione presuppone implicitamente che la domanda relativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità sia stata presentata prima della fruizione dell’aspettativa;
- in effetti, a ragionare diversamente non sarebbe comprensibile la ratio di tale disposizione che è volta a disciplinare la condotta dell’amministrazione proprio nel periodo in cui il personale è collocato in aspettativa per infermità ed è in attesa dell’esito della domanda presentata relativamente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità;
- in tal senso depone anche il disposto del comma 1 dell’art. 2 del D.P.R. 461/2001 dispone che “ Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento ”;
- in effetti, non si può dubitare che quello di cui al comma 4 dell’art. 16 del D.P.R. 51/2009 sia un beneficio previsto da disposizioni vigenti e va pure tenuto conto che dal foglio matricolare prodotto dall’amministrazione risulta che il ricorrente già dal-OMISSIS- ha fruito di 19 giorni di aspettativa per “Sindrome fibromialgica associata a disturbo depressivo ansioso verosimilmente secondari”, vale a dire sostanzialmente della stessa patologia per cui è stato poi giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato.
In conclusione, il ricorso proposto va respinto.
Le spese vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di qualsiasi dato idoneo a rivelare l’identità e lo stato di salute dello stesso.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE SS, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
LO IM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO IM | IE SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.