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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/12/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7309/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11/12/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7309/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Ordine
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierfrancesco Damasco
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara il ricorso inammissibili/improponibile.
2. Compensa le spese processuali. pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.12.2024, ritualmente notificato, Parte_2 conviene in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Velletri chiedendo al giudice adito di CP_1 accertare che, a decorrere dal 30.06.2021, a causa dell'aggravamento dei postumi permanenti conseguenti all'infortunio sul lavoro del 27.03.2014, presenta una inabilità permanente pari al 60% e, per l'effetto, condannare l a CP_1 corrispondergli la rendita revisionata nella percentuale innanzi indicata. Riferisce, in sintesi, che l' all'esito del procedimento attivato dalla denuncia di infortunio sul CP_1 lavoro, gli riconosceva, con decorrenza 19.01.2015, la rendita per la menomazione permanente pari al 18%, incrementata al 30%, a decorrere dal mese di aprile 2019, all'esito del giudizio n. 3424/2017 promosso dinanzi al Tribunale di Velletri. In data
12.04.2024, a causa dell'aggravamento della patologia e dei postumi permanenti, presentava ricorso amministrativo all'Istituto, chiedendo la revisione della rendita, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e premette che il ricorrente ha inoltrato la richiesta di CP_1 revisione passiva entro il decennio dal riconoscimento dei postumi permanenti nella misura iniziale del 18%, in violazione di quanto disposto dall'art. 83 del TU 1164/1965.
Chiede, quindi, di dichiarare inammissibile la domanda proposta da controparte.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalle parti ritenuta sufficiente ai fini della decisione. All'esito del deposito di note udienza, ex art. 127 ter
c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, osserva la scrivente che l'art. 83 del D.P.R. n. 1164/1965
(Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) per quanto qui interessa così dispone:
“[…] Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dei l'infortunio
e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita;
ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente.
Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.
pagina 2 di 4 Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi
d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per
l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento”.
Secondo la sequela procedimentale dettata dal T.U., quindi: a) l'assicurato giudicato guarito senza postumi permanenti, o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in rendita, può presentare domanda di revisione passiva entro 10 anni dall'infortunio; b) l'assicurato a cui è stata riconosciuta la rendita può proporre 6 domande di revisione passiva di cui 4 nel primo quadriennio e 2 nei secondi sette anni, in particolare, la prima allo scadere del triennio successivo al quadriennio dal riconoscimento della rendita, la seconda alla scadenza del triennio successivo al primo. Scaduti i 10 anni, l'assicurato può chiedere la revisione passiva nel termine di decadenza di un anno.
Nel caso in esame dagli atti di causa risulta che il primo quadriennio dal riconoscimento della rendita decorreva dal 19.01.2015 al 19.01.2019; il primo triennio successivo decorreva dal 19.01.2019 al 19.01.2022; il secondo triennio successivo decorreva dal 19.01.2022 al 19.01.2025. I tre periodi sommati compongono il decennio decorrente dal primo riconoscimento (dal 19.01.2015 al 19.01.2025). Si tratta, dunque, di un termine, il cui dies a quo decorre dalla data di maturazione del diritto alla prestazione, che non ha natura né di termine di prescrizione né di decadenza, ma ha il solo scopo di delimitare l'ambito temporale di rilevanza degli aggravamenti (ovvero degli eventuali miglioramenti) delle condizioni dell'assicurato, facendo sorgere il diritto alla revisione.
Ne deriva che la domanda di revisione passiva presentata dal ricorrente all' il CP_1
12.04.2024 essendo antecedente alla scadenza del decennio dal primo riconoscimento, determina l'inammissibilità/improponibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio. Si rammenta, infatti, che nel contenzioso previdenziale, materia sottratta alla disponibilità delle parti, vige il cd principio della domanda in virtù del quale chi vuole ottenere una prestazione deve chiederla all'Ente deputato al suo riconoscimento e, se rigettata anche in virtù di silenzio-rigetto, può adire l'A.G. con un percorso obbligatorio amministrativo (ricorso gerarchico). Ne deriva che l'azione pagina 3 di 4 giudiziaria non è procedibile finché non si esaurisce l'iter amministrativo, difettando un requisito legale della pretesa azionata dall'interessato.
Ciò detto, nelle note ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore del ricorrente deduce e prova che, nelle more del presente giudizio, l' ha disposto la revisione attiva della CP_1 rendita riconosciuta al ricorrente, sottoponendo il Sig. a visita ortopedica Parte_1 in data 4.12.2025 ed invitandolo ad sottoporsi a visite specialistiche neurologiche e psichiatriche.
Si è, quindi, in presenza di un comportamento che, a parere della scrivente, giustifica la compensazione delle spese processuali del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92
c.p.c..
Velletri, 12 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11/12/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7309/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Ordine
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierfrancesco Damasco
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara il ricorso inammissibili/improponibile.
2. Compensa le spese processuali. pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.12.2024, ritualmente notificato, Parte_2 conviene in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Velletri chiedendo al giudice adito di CP_1 accertare che, a decorrere dal 30.06.2021, a causa dell'aggravamento dei postumi permanenti conseguenti all'infortunio sul lavoro del 27.03.2014, presenta una inabilità permanente pari al 60% e, per l'effetto, condannare l a CP_1 corrispondergli la rendita revisionata nella percentuale innanzi indicata. Riferisce, in sintesi, che l' all'esito del procedimento attivato dalla denuncia di infortunio sul CP_1 lavoro, gli riconosceva, con decorrenza 19.01.2015, la rendita per la menomazione permanente pari al 18%, incrementata al 30%, a decorrere dal mese di aprile 2019, all'esito del giudizio n. 3424/2017 promosso dinanzi al Tribunale di Velletri. In data
12.04.2024, a causa dell'aggravamento della patologia e dei postumi permanenti, presentava ricorso amministrativo all'Istituto, chiedendo la revisione della rendita, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e premette che il ricorrente ha inoltrato la richiesta di CP_1 revisione passiva entro il decennio dal riconoscimento dei postumi permanenti nella misura iniziale del 18%, in violazione di quanto disposto dall'art. 83 del TU 1164/1965.
Chiede, quindi, di dichiarare inammissibile la domanda proposta da controparte.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalle parti ritenuta sufficiente ai fini della decisione. All'esito del deposito di note udienza, ex art. 127 ter
c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, osserva la scrivente che l'art. 83 del D.P.R. n. 1164/1965
(Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) per quanto qui interessa così dispone:
“[…] Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dei l'infortunio
e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita;
ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente.
Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.
pagina 2 di 4 Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi
d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per
l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento”.
Secondo la sequela procedimentale dettata dal T.U., quindi: a) l'assicurato giudicato guarito senza postumi permanenti, o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in rendita, può presentare domanda di revisione passiva entro 10 anni dall'infortunio; b) l'assicurato a cui è stata riconosciuta la rendita può proporre 6 domande di revisione passiva di cui 4 nel primo quadriennio e 2 nei secondi sette anni, in particolare, la prima allo scadere del triennio successivo al quadriennio dal riconoscimento della rendita, la seconda alla scadenza del triennio successivo al primo. Scaduti i 10 anni, l'assicurato può chiedere la revisione passiva nel termine di decadenza di un anno.
Nel caso in esame dagli atti di causa risulta che il primo quadriennio dal riconoscimento della rendita decorreva dal 19.01.2015 al 19.01.2019; il primo triennio successivo decorreva dal 19.01.2019 al 19.01.2022; il secondo triennio successivo decorreva dal 19.01.2022 al 19.01.2025. I tre periodi sommati compongono il decennio decorrente dal primo riconoscimento (dal 19.01.2015 al 19.01.2025). Si tratta, dunque, di un termine, il cui dies a quo decorre dalla data di maturazione del diritto alla prestazione, che non ha natura né di termine di prescrizione né di decadenza, ma ha il solo scopo di delimitare l'ambito temporale di rilevanza degli aggravamenti (ovvero degli eventuali miglioramenti) delle condizioni dell'assicurato, facendo sorgere il diritto alla revisione.
Ne deriva che la domanda di revisione passiva presentata dal ricorrente all' il CP_1
12.04.2024 essendo antecedente alla scadenza del decennio dal primo riconoscimento, determina l'inammissibilità/improponibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio. Si rammenta, infatti, che nel contenzioso previdenziale, materia sottratta alla disponibilità delle parti, vige il cd principio della domanda in virtù del quale chi vuole ottenere una prestazione deve chiederla all'Ente deputato al suo riconoscimento e, se rigettata anche in virtù di silenzio-rigetto, può adire l'A.G. con un percorso obbligatorio amministrativo (ricorso gerarchico). Ne deriva che l'azione pagina 3 di 4 giudiziaria non è procedibile finché non si esaurisce l'iter amministrativo, difettando un requisito legale della pretesa azionata dall'interessato.
Ciò detto, nelle note ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore del ricorrente deduce e prova che, nelle more del presente giudizio, l' ha disposto la revisione attiva della CP_1 rendita riconosciuta al ricorrente, sottoponendo il Sig. a visita ortopedica Parte_1 in data 4.12.2025 ed invitandolo ad sottoporsi a visite specialistiche neurologiche e psichiatriche.
Si è, quindi, in presenza di un comportamento che, a parere della scrivente, giustifica la compensazione delle spese processuali del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92
c.p.c..
Velletri, 12 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4