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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/09/2025, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 373/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo il
3.3.2025, promossa con atto di citazione in appello da
(c.f. ), in persona del socio Parte_1 P.IVA_1
accomandatario e legale rappresentante , con sede legale a Padova, Via Marco Parte_1
Zoppo n. 4, (c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
in data 17.02.1953 e residente a [...], località Cui n. 5, Parte_2
unipersonale (c.f. , in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante P.IVA_2
, con sede a Cadoneghe (PD), Via Manin n. 17, (c.f. Parte_1 Parte_3
), nato a [...] in data [...], C.F._2
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Berto;
1 appellanti contro
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
in data 29.03.1981, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Baldon;
appellata
Oggetto: “Mutuo”; appello avverso la sentenza n. 125/2025, pubblicata il 21.01.2025 notificata il 22.1.2025, del Tribunale di Padova resa a definizione del procedimento n. 2648/2024 R.G.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.
125/2025 del 21.01.2025 resa inter partes dal Tribunale di Padova, che andrà per il resto confermata, accertarsi e dichiararsi che le somme capitali dovute dagli odierni appellanti, senza vincolo di solidarietà tra loro, alla OR e per i titoli di cui al ricorso Controparte_1
monitorio della stessa, ammontano:
- quanto a ed al NO , socio accomandatario della stessa e con Parte_1 Parte_1
essa co-obbligato ex lege, all'importo di € 200.000,00;
- quanto a all'importo di € 5.000,00; Parte_2
- quanto al NO , all'importo di € 50.000,00. Parte_3
Conseguentemente e per l'effetto condannarsi ognuno degli odierni appellanti al pagamento in favore della OR delle ora indicate somme in punto capitale, ciascuno Controparte_1
per quanto di rispettiva competenza e senza vincolo di solidarietà tra loro.
2 Con condanna dell'appellata OR all'integrale rifusione delle spese Controparte_1
anche forfettarie e delle competenze professionali di lite per il presente grado di giudizio, come da nota spese che si deposita in uno con il presente atto”;
- per parte appellata:
“Per le causali esposte, rigettarsi in toto l'appello proposto, perché infondato in fatto e in diritto.
Spese e compensi del grado di giudizio interamente rifusi, spese generali, iva e cpa comprese, come da allegata nota spese”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 22.3.2024 , documentando che dal Controparte_1
2010 suo padre aveva mutuato con diversi versamenti: Parte_4
- al Geom. la somma di € 50.000,00; Pt_3
- a la somma di € 200.000,00; Parte_1
- a la somma di € 20.000,00; Parte_2
e che successivamente in data 21.7.2017 i suddetti debitori avevano sottoscritto un atto di ricognizione di debito, col quale essi si impegnavano - secondo la in solido - alla CP_1
restituzione della somma di complessivi € 270.000,00, sul presupposto che la restituzione non fosse poi intervenuta adiva in via monitoria il Tribunale di Padova, chiedendo l'integrale immediata restituzione della citata somma, maggiorata degli interessi ex art. 1224, 4° comma,
c.c. e delle spese di procedura.
Il Tribunale di Padova emetteva conforme decreto ingiuntivo n. 673/2024 cui concedeva la provvisoria esecutività.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, gli odierni appellanti proponevano opposizione contestando: a) l'invocato vincolo di solidarietà passiva tra i debitori;
b) il fatto che
3 controparte non avesse dato atto della già intervenuta restituzione dell'importo di € 15.000,00 da parte di c) la maggiorazione dell'importo ancora dovuto in via capitale di Parte_2
“interessi moratori ex art. 1224 comma 4 c.c. maturati a partire dal 21 luglio 2017 al saldo”.
Si costituiva la resistente che prendeva atto dell'intervenuto pagamento parziale ed insisteva per il resto nell'avanzata pretesa.
Con ordinanza del 6.12.2024 il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo:
Con sentenza n. 125/2025, pubblicata il 21.1.2025, il Tribunale di Padova così provvedeva:
“1. revoca il d.i. opposto n. 673/2024;
2. condanna in solido tra loro , Parte_1 Parte_1
nipersonale e al pagamento di € 255.000,00 in favore Parte_2 Parte_3
di , oltre ai seguenti: Controparte_1
i. interessi al saggio ex art. 1284 c.c. 1° co. dall' 1.1.2019 al 22.3.2024;
ii. interessi al saggio ex art. 1284 4° co. c.c. dal 23.3.2024 sino al saldo;
3. condanna parte attrice-opponente al pagamento, in favore della convenuta-opposta, delle spese che liquida in € 7.051,50, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge”.
Gli opponenti proponevano appello limitatamente ai seguenti capi della sentenza coi quali era confermato il vincolo di solidarietà tra i debitori, gravandola:
- nella parte in cui ha rilevato “che la scrittura” del luglio 2017 “comprende anche l'impegno congiunto dei suoi firmatari alla restituzione di € 270,000,00”;
- nella parte in cui ha ritenuto sussistente, in capo agli odierni appellanti, “la volontà di rendersi tutti debitori del mutuante per la restituzione del totale dato in prestito”; CP_1
- nella parte in cui ha ritenuto che “ai sensi dell'art. 1272 c.c.” gli odierni appellanti “hanno
4 assunto verso il mutuante l'obbligo di restituire la provvista mutuata”;
- nella parte in cui ha ritenuto che “tale operazione è sussumibile nella fattispecie dell'espromissione”;
- nella parte in cui ha conseguentemente condannato “in solido tra loro Parte_1
, , e al pagamento di €
[...] Parte_1 Controparte_2 Parte_3
255.000,00 in favore di ”. Controparte_1
Si è costituita l'appellata che ha difeso le motivazioni poste alla base della decisione in punto solidarietà, chiedendone la conferma.
La causa è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale la Corte ha riservato il deposito della decisione nel termine di trenta giorni previsto dal terzo comma della citata disposizione (come modificata con d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149).
***
Le dazioni di denaro sopra riportate, l'erogazione a titolo di mutuo e l'intervenuta restituzione del solo importo di € 15.000,00 da parte di sono fatti pacifici e definitivamente Parte_2
accertati.
Rimane controversa l'interpretazione dell'atto di data 21.7.2017 col quale i tre debitori hanno, secondo gli opponenti appellanti, semplicemente riconosciuto ciascuno il proprio debito impegnandosi a restituirlo e, secondo l'appellata ed il giudice di prime cure, anche assunto ciascuno il debito dell'altro obbligandosi essi tutti insieme a restituire la somma complessivamente dovuta di € 270.000,00, da intendersi ora decurtata dell'importo di €
15.000,00 già restituito.
Sul punto il Tribunale ha così motivato:
“E' noto che il riconoscimento di debito non è autonoma fonte di obbligazione.
5 Va però rilevato che la scrittura comprende anche l'impegno congiunto dei suoi firmatari alla restituzione di € 270.000,00.
L'impegno riguarda il complessivo importo riconosciuto come dovuto, con ciò esplicitando la volontà di rendersi tutti debitori del mutuante per la restituzione del totale dato in CP_1
prestito.
Trattasi quindi di una dichiarazione, rivolta al creditore, con cui i due firmatari assumono i reciproci debiti;
dunque il ed il , “terzi” l'uno rispetto all'altro e debitori verso Pt_3 Pt_1
il , ai sensi dell'art. 1272 c.c. hanno assunto verso il mutuante l'obbligo di restituire CP_1
la provvista mutuata.
Tale operazione è sussumibile nella fattispecie dell'espromissione.
Il codice all'art. 1272 c.c. non prevede obblighi di forma per l'espromissione, né l'utilizzo di formule sacramentali, salva la chiara manifestazione di volontà di voler assumere il debito altrui.
Va poi precisato che il creditore , non avendo liberato alcuno dei due debitori, ha CP_1
diritto di rivolgersi ad entrambi in via solidale.
Per queste ragioni il primo motivo deve essere rigettato, dovendosi affermare l'esistenza della solidarietà passiva in capo agli opponenti così come sorta per effetto dell'espromissione sopra riportata.”
Gli appellanti oppongono alla piana interpretazione offerta dal giudice di prime cure argomenti volti a negare il vincolo di solidarietà che non risultano tuttavia né risolutivi né persuasivi.
Sottolineano gli appellanti il contesto amicale nel quale sono insorti i prestiti, il fatto che il
, pur non avendone ottenuto la restituzione, mai abbia formalizzato richieste fino alla CP_1
dichiarazione di ricognizione del debito e neppure in seguito alla stessa, il fatto che la
6 dichiarazione sia stata predisposta dal e solo sottoscritta dai debitori, il fatto che essa CP_1
esprima la volontà di “riconoscere” un debito (recte plurimi debiti) indicato nella “somma complessiva”, secondo gli appellanti al solo fine di semplificarne l'indicazione: “Il Geom. era debitore di € 50.000,00 € e di 20.000,00 €. Non è ipotizzabile che Pt_3 Parte_2
costoro avessero l'intenzione di assumersi il debito di ben 200.000,00 € di e non Parte_1
è giuridicamente sostenibile che essi abbiano efficacemente agito in tal senso sulla base dello scritto del 21.07.2017” (atto d'appello, pag. 11).
Il contesto pacificamente unitario nel quale l'esposizione debitoria è sorta depone tuttavia in senso contrario a quanto sostenuto dagli appellanti. Questi hanno ricordato il risalente rapporto tra il dott. ed il geom a partire dall'anno 2010 il dott. mutuava al CP_1 Pt_3 CP_1
Geom. anche a seguito della sfortunata esperienza imprenditoriale di quest'ultimo, Pt_3
“varie somme e, successivamente, mutuava ulteriori somme alle società e Parte_1
il cui legale rappresentante NO era anch'egli amico di lunga Parte_2 Parte_1
data del Geom. ed era così divenuto quantomeno un buon conoscente, se non un amico, Pt_3
anche del primo” (appello, pag. 9).
È ragionevole pensare che, specie a fronte delle conclamate difficoltà nella restituzione, il abbia richiamato i suoi interlocutori ad una comune assunzione di responsabilità. CP_1
Il testo della dichiarazione da questi sottoscritta – rimanendo un'illazione, peraltro di rilievo del tutto secondario, l'allegazione secondo cui il testo sarebbe stato predisposto dal – CP_1
risulta invero chiaramente esprimere la solidarietà nell'obbligo restitutorio.
Si ritiene opportuno riportarne integralmente il testo:
“Padova, 21 luglio 2017
Noi sottoscritti personalmente e nella sua qualità di legale Parte_3 Parte_5
7 rappresentante delle due società e Solar City S.r.l., riconosciamo ciascuno nella Parte_1
qualità sopra indicata di essere debitori nei confronti del dottor della somma Parte_4
complessiva di € 270.000,00 (duecentosettantamila//00) e ci impegnamo a restituirla entro la data del 31/12/2018.
Le parti sin da ora concordano che tale scadenza potrà essere prorogata di un altro anno a condizione che alla data del 31/12/2018 siano stati restituiti almeno € 90.000,00
(novantamila//00).
In fede”.
Seguono le sottoscrizioni di e . Pt_3 Pt_1
Premesso che costoro, anche in considerazione dell'attività imprenditoriale svolta, erano certamente in grado di comprendere il senso delle parole contenute nel documento, si evidenzia che: a) mai è fatto riferimento a distinte obbligazioni restitutorie, delle quali tantomeno sono riportate le diverse somme che ne sarebbero oggetto;
b) non vi è solo il “riconoscimento” del debito già espresso nella “somma complessiva” ma anche l'indifferenziato (e perciò comune) impegno a restituirla;
c) anche la possibilità di beneficiare di una proroga del termine è pattuita in una prospettiva di restituzione ormai unitaria.
Risulta pertanto corretta, sulla base dei fatti antecedenti e del testo della dichiarazione,
l'interpretazione recepita dal Tribunale, così come la qualificazione in termini di espromissione cumulativa, giacché "l'impegno dell'espromittente si perfeziona nei confronti del creditore al momento in cui il creditore stesso venga a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un atto di accettazione di quest'ultimo" (Cass., n. 8622/2006; v. anche Cass., n. 14821/2009).
Ne consegue il rigetto dell'appello.
8 Le spese del presente grado vanno poste a carico di parte appellante, secondo la regola della soccombenza, in base ai parametri medi di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n.
147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 125/25 del Tribunale di Padova;
2. condanna gli appellanti in solido alla rifusione a favore dell'appellata CP_1
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 9.990,00 per compenso
[...]
professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
9
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 373/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo il
3.3.2025, promossa con atto di citazione in appello da
(c.f. ), in persona del socio Parte_1 P.IVA_1
accomandatario e legale rappresentante , con sede legale a Padova, Via Marco Parte_1
Zoppo n. 4, (c.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
in data 17.02.1953 e residente a [...], località Cui n. 5, Parte_2
unipersonale (c.f. , in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante P.IVA_2
, con sede a Cadoneghe (PD), Via Manin n. 17, (c.f. Parte_1 Parte_3
), nato a [...] in data [...], C.F._2
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Berto;
1 appellanti contro
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
in data 29.03.1981, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Baldon;
appellata
Oggetto: “Mutuo”; appello avverso la sentenza n. 125/2025, pubblicata il 21.01.2025 notificata il 22.1.2025, del Tribunale di Padova resa a definizione del procedimento n. 2648/2024 R.G.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.
125/2025 del 21.01.2025 resa inter partes dal Tribunale di Padova, che andrà per il resto confermata, accertarsi e dichiararsi che le somme capitali dovute dagli odierni appellanti, senza vincolo di solidarietà tra loro, alla OR e per i titoli di cui al ricorso Controparte_1
monitorio della stessa, ammontano:
- quanto a ed al NO , socio accomandatario della stessa e con Parte_1 Parte_1
essa co-obbligato ex lege, all'importo di € 200.000,00;
- quanto a all'importo di € 5.000,00; Parte_2
- quanto al NO , all'importo di € 50.000,00. Parte_3
Conseguentemente e per l'effetto condannarsi ognuno degli odierni appellanti al pagamento in favore della OR delle ora indicate somme in punto capitale, ciascuno Controparte_1
per quanto di rispettiva competenza e senza vincolo di solidarietà tra loro.
2 Con condanna dell'appellata OR all'integrale rifusione delle spese Controparte_1
anche forfettarie e delle competenze professionali di lite per il presente grado di giudizio, come da nota spese che si deposita in uno con il presente atto”;
- per parte appellata:
“Per le causali esposte, rigettarsi in toto l'appello proposto, perché infondato in fatto e in diritto.
Spese e compensi del grado di giudizio interamente rifusi, spese generali, iva e cpa comprese, come da allegata nota spese”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 22.3.2024 , documentando che dal Controparte_1
2010 suo padre aveva mutuato con diversi versamenti: Parte_4
- al Geom. la somma di € 50.000,00; Pt_3
- a la somma di € 200.000,00; Parte_1
- a la somma di € 20.000,00; Parte_2
e che successivamente in data 21.7.2017 i suddetti debitori avevano sottoscritto un atto di ricognizione di debito, col quale essi si impegnavano - secondo la in solido - alla CP_1
restituzione della somma di complessivi € 270.000,00, sul presupposto che la restituzione non fosse poi intervenuta adiva in via monitoria il Tribunale di Padova, chiedendo l'integrale immediata restituzione della citata somma, maggiorata degli interessi ex art. 1224, 4° comma,
c.c. e delle spese di procedura.
Il Tribunale di Padova emetteva conforme decreto ingiuntivo n. 673/2024 cui concedeva la provvisoria esecutività.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, gli odierni appellanti proponevano opposizione contestando: a) l'invocato vincolo di solidarietà passiva tra i debitori;
b) il fatto che
3 controparte non avesse dato atto della già intervenuta restituzione dell'importo di € 15.000,00 da parte di c) la maggiorazione dell'importo ancora dovuto in via capitale di Parte_2
“interessi moratori ex art. 1224 comma 4 c.c. maturati a partire dal 21 luglio 2017 al saldo”.
Si costituiva la resistente che prendeva atto dell'intervenuto pagamento parziale ed insisteva per il resto nell'avanzata pretesa.
Con ordinanza del 6.12.2024 il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo:
Con sentenza n. 125/2025, pubblicata il 21.1.2025, il Tribunale di Padova così provvedeva:
“1. revoca il d.i. opposto n. 673/2024;
2. condanna in solido tra loro , Parte_1 Parte_1
nipersonale e al pagamento di € 255.000,00 in favore Parte_2 Parte_3
di , oltre ai seguenti: Controparte_1
i. interessi al saggio ex art. 1284 c.c. 1° co. dall' 1.1.2019 al 22.3.2024;
ii. interessi al saggio ex art. 1284 4° co. c.c. dal 23.3.2024 sino al saldo;
3. condanna parte attrice-opponente al pagamento, in favore della convenuta-opposta, delle spese che liquida in € 7.051,50, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge”.
Gli opponenti proponevano appello limitatamente ai seguenti capi della sentenza coi quali era confermato il vincolo di solidarietà tra i debitori, gravandola:
- nella parte in cui ha rilevato “che la scrittura” del luglio 2017 “comprende anche l'impegno congiunto dei suoi firmatari alla restituzione di € 270,000,00”;
- nella parte in cui ha ritenuto sussistente, in capo agli odierni appellanti, “la volontà di rendersi tutti debitori del mutuante per la restituzione del totale dato in prestito”; CP_1
- nella parte in cui ha ritenuto che “ai sensi dell'art. 1272 c.c.” gli odierni appellanti “hanno
4 assunto verso il mutuante l'obbligo di restituire la provvista mutuata”;
- nella parte in cui ha ritenuto che “tale operazione è sussumibile nella fattispecie dell'espromissione”;
- nella parte in cui ha conseguentemente condannato “in solido tra loro Parte_1
, , e al pagamento di €
[...] Parte_1 Controparte_2 Parte_3
255.000,00 in favore di ”. Controparte_1
Si è costituita l'appellata che ha difeso le motivazioni poste alla base della decisione in punto solidarietà, chiedendone la conferma.
La causa è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale la Corte ha riservato il deposito della decisione nel termine di trenta giorni previsto dal terzo comma della citata disposizione (come modificata con d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149).
***
Le dazioni di denaro sopra riportate, l'erogazione a titolo di mutuo e l'intervenuta restituzione del solo importo di € 15.000,00 da parte di sono fatti pacifici e definitivamente Parte_2
accertati.
Rimane controversa l'interpretazione dell'atto di data 21.7.2017 col quale i tre debitori hanno, secondo gli opponenti appellanti, semplicemente riconosciuto ciascuno il proprio debito impegnandosi a restituirlo e, secondo l'appellata ed il giudice di prime cure, anche assunto ciascuno il debito dell'altro obbligandosi essi tutti insieme a restituire la somma complessivamente dovuta di € 270.000,00, da intendersi ora decurtata dell'importo di €
15.000,00 già restituito.
Sul punto il Tribunale ha così motivato:
“E' noto che il riconoscimento di debito non è autonoma fonte di obbligazione.
5 Va però rilevato che la scrittura comprende anche l'impegno congiunto dei suoi firmatari alla restituzione di € 270.000,00.
L'impegno riguarda il complessivo importo riconosciuto come dovuto, con ciò esplicitando la volontà di rendersi tutti debitori del mutuante per la restituzione del totale dato in CP_1
prestito.
Trattasi quindi di una dichiarazione, rivolta al creditore, con cui i due firmatari assumono i reciproci debiti;
dunque il ed il , “terzi” l'uno rispetto all'altro e debitori verso Pt_3 Pt_1
il , ai sensi dell'art. 1272 c.c. hanno assunto verso il mutuante l'obbligo di restituire CP_1
la provvista mutuata.
Tale operazione è sussumibile nella fattispecie dell'espromissione.
Il codice all'art. 1272 c.c. non prevede obblighi di forma per l'espromissione, né l'utilizzo di formule sacramentali, salva la chiara manifestazione di volontà di voler assumere il debito altrui.
Va poi precisato che il creditore , non avendo liberato alcuno dei due debitori, ha CP_1
diritto di rivolgersi ad entrambi in via solidale.
Per queste ragioni il primo motivo deve essere rigettato, dovendosi affermare l'esistenza della solidarietà passiva in capo agli opponenti così come sorta per effetto dell'espromissione sopra riportata.”
Gli appellanti oppongono alla piana interpretazione offerta dal giudice di prime cure argomenti volti a negare il vincolo di solidarietà che non risultano tuttavia né risolutivi né persuasivi.
Sottolineano gli appellanti il contesto amicale nel quale sono insorti i prestiti, il fatto che il
, pur non avendone ottenuto la restituzione, mai abbia formalizzato richieste fino alla CP_1
dichiarazione di ricognizione del debito e neppure in seguito alla stessa, il fatto che la
6 dichiarazione sia stata predisposta dal e solo sottoscritta dai debitori, il fatto che essa CP_1
esprima la volontà di “riconoscere” un debito (recte plurimi debiti) indicato nella “somma complessiva”, secondo gli appellanti al solo fine di semplificarne l'indicazione: “Il Geom. era debitore di € 50.000,00 € e di 20.000,00 €. Non è ipotizzabile che Pt_3 Parte_2
costoro avessero l'intenzione di assumersi il debito di ben 200.000,00 € di e non Parte_1
è giuridicamente sostenibile che essi abbiano efficacemente agito in tal senso sulla base dello scritto del 21.07.2017” (atto d'appello, pag. 11).
Il contesto pacificamente unitario nel quale l'esposizione debitoria è sorta depone tuttavia in senso contrario a quanto sostenuto dagli appellanti. Questi hanno ricordato il risalente rapporto tra il dott. ed il geom a partire dall'anno 2010 il dott. mutuava al CP_1 Pt_3 CP_1
Geom. anche a seguito della sfortunata esperienza imprenditoriale di quest'ultimo, Pt_3
“varie somme e, successivamente, mutuava ulteriori somme alle società e Parte_1
il cui legale rappresentante NO era anch'egli amico di lunga Parte_2 Parte_1
data del Geom. ed era così divenuto quantomeno un buon conoscente, se non un amico, Pt_3
anche del primo” (appello, pag. 9).
È ragionevole pensare che, specie a fronte delle conclamate difficoltà nella restituzione, il abbia richiamato i suoi interlocutori ad una comune assunzione di responsabilità. CP_1
Il testo della dichiarazione da questi sottoscritta – rimanendo un'illazione, peraltro di rilievo del tutto secondario, l'allegazione secondo cui il testo sarebbe stato predisposto dal – CP_1
risulta invero chiaramente esprimere la solidarietà nell'obbligo restitutorio.
Si ritiene opportuno riportarne integralmente il testo:
“Padova, 21 luglio 2017
Noi sottoscritti personalmente e nella sua qualità di legale Parte_3 Parte_5
7 rappresentante delle due società e Solar City S.r.l., riconosciamo ciascuno nella Parte_1
qualità sopra indicata di essere debitori nei confronti del dottor della somma Parte_4
complessiva di € 270.000,00 (duecentosettantamila//00) e ci impegnamo a restituirla entro la data del 31/12/2018.
Le parti sin da ora concordano che tale scadenza potrà essere prorogata di un altro anno a condizione che alla data del 31/12/2018 siano stati restituiti almeno € 90.000,00
(novantamila//00).
In fede”.
Seguono le sottoscrizioni di e . Pt_3 Pt_1
Premesso che costoro, anche in considerazione dell'attività imprenditoriale svolta, erano certamente in grado di comprendere il senso delle parole contenute nel documento, si evidenzia che: a) mai è fatto riferimento a distinte obbligazioni restitutorie, delle quali tantomeno sono riportate le diverse somme che ne sarebbero oggetto;
b) non vi è solo il “riconoscimento” del debito già espresso nella “somma complessiva” ma anche l'indifferenziato (e perciò comune) impegno a restituirla;
c) anche la possibilità di beneficiare di una proroga del termine è pattuita in una prospettiva di restituzione ormai unitaria.
Risulta pertanto corretta, sulla base dei fatti antecedenti e del testo della dichiarazione,
l'interpretazione recepita dal Tribunale, così come la qualificazione in termini di espromissione cumulativa, giacché "l'impegno dell'espromittente si perfeziona nei confronti del creditore al momento in cui il creditore stesso venga a conoscenza di tale impegno, senza necessità di un atto di accettazione di quest'ultimo" (Cass., n. 8622/2006; v. anche Cass., n. 14821/2009).
Ne consegue il rigetto dell'appello.
8 Le spese del presente grado vanno poste a carico di parte appellante, secondo la regola della soccombenza, in base ai parametri medi di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n.
147/22, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 125/25 del Tribunale di Padova;
2. condanna gli appellanti in solido alla rifusione a favore dell'appellata CP_1
delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 9.990,00 per compenso
[...]
professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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