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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/04/2024, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Udine dott.ssa Marina Vitulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. promossa con ricorso depositato il 04.01.2023
da
(P.IVA: ), in persona del sig. Parte_1 P.IVA_1
(CF: ), rappresentata e assistita, come Parte_1 C.F._1
da mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Simone Forte
- ricorrente-
contro
(C.F. E P.IVA: Controparte_1
), in persona del Dott. , nella sua qualità di P.IVA_2 Parte_2
Responsabile pro tempore del , in Organizzazione_1
virtù dei poteri al medesimo conferiti giusta procura del 20.04.2023 a rogito
Notaio di Roma, Rep.n.179856/Racc.n.12275 (doc.1), Persona_1
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Lorenzo
Sternini
-resistente-
e contro
(C.F.: Controparte_2
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo
Bonetti, Giovanni Maria Maggio e Luca Iero in forza di procura generale alle liti per atto del notaio di Fiumicino del 23/01/2023, rep. n. 37590, Persona_2
racc. n. 7131
1 -resistente-
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
In via preliminare:
sospendere la provvisoria esecutorietà degli atti opposti, in piena ricorrenza dei presupposti cautelari, nonché anche in virtù della presenza dell'istanza di sospensione legale della riscossione ai sensi della legge 228/2012;
In ogni caso: accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancanza del calcolo degli interessi;
Nel merito, in via principale:
accertare la inesistenza / nullità della notificazione di tutti gli avvisi di addebito intimati e sottesi all'atto di intimazione e, per l'effetto, annullare le poste creditorie sottese per l'intervenuta decadenza di entrambi i titoli esattoriali di cui ai nn.1 e 2,
nonché provvedere al discarico dei relativi ruoli, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata;
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per la parte resistente : Controparte_3
In via preliminare:
Stante la violazione dei termini per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza di cui all'art. 415 c.p.c., commi 4 e 5, fissare una nuova udienza di comparizione delle parti, con termine per depositare una memoria integrativa e documentazione ulteriore.
Nel merito, in via principale:
Respingere il ricorso avversario per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso:
2 Spese e competenze di avvocato integralmente rifusi.
Per la parte resistente CP_4
In via pregiudiziale:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi esposti in narrativa.
In rito dichiarare il ricorso avversario inammissibile in quanto tardivo ex art. 24
del D. Lgs. n. 46/99, essendo relativo ad avvisi di addebito non opposti e passati in giudicato.
Nel merito, in via principale:
-rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
-Confermare gli avvisi di addebito nn. 415 2019 22222 68 e 415 2021 7427 26.
-Si chiede ad abundantiam la condanna de , in Parte_1
persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi indicati negli avvisi di addebito, o del diverso importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, oltre le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo contributivo.
-Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento.
FATTO E DIRITTO
1. RICORSO
Con il ricorso introduttivo la società ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 1152022 9003995281 000, notificata il
28.11.2022, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di €. 43.414,12.
Con il ricorso veniva contestata la debenza delle somme richieste per il mancato pagamento di contributi indicati:
3 nell'Avviso di addebito n. 415 2019 0002222268 000, relativo a Contributi IVS
per l'anno 2015, presuntivamente notificato in data 22.12.2019, per l'importo di euro 10.225,11; nell'Avviso di addebito n. 415 2021 0000742726 000, relativo a Contributi IVS
per l'anno 2019 presuntivamente notificato in data 07.12.2021, per l'importo di euro 3.625,02 e per l'ammontare complessivo pari ad euro 13.850,13.
Precisava la ricorrente di avere trasmesso in data 03.01.2023 all'Agente della
Riscossione formale istanza per la sospensione legale avverso l'intimazione di pagamento in oggetto, ex art. 1 commi 537-544 Legge n.228/2012 per la parte di competenza del giudice del lavoro.
L'opponente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per carenza motivazionale, in particolare con riguardo al calcolo degli interessi;
l'inesistenza o nullità della notificazione degli avvisi di addebito, la necessità di prova del contenuto integrale degli avvisi di addebito e del collegamento tra questi e la relata di notifica;
l'inesistenza giuridica della notifica perché l'indirizzo del notificante non proviene dai pubblici elenchi;
l'intervenuta Controparte_1
decadenza dalla potestà impositiva;
la sospensione ex lege e la violazione della
L.228/2012.
L'opponente chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti e concludeva come indicato in epigrafe.
2. MEMORIE DELLE RESISTENTI
Si costituiva in giudizio l' eccependo anzitutto Controparte_5
la violazione dell'art.415 commi 4 e 5 in tema di notifica del ricorso, e nel merito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alla eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi moratori e sosteneva la legittimità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento.
4 Si costituiva in giudizio l' rilevando che gli avvisi di addebito erano stati CP_4
ritualmente notificati all'opponente e che ciò determina la decadenza dalla possibilità di impugnare nel merito la pretesa contributiva, con conseguente definitività degli avvisi di addebito.
A seguito di concessione di un termine per l'integrazione delle proprie difese,
depositava una memoria integrativa, con la Controparte_1
quale evidenziava che l'istanza di sospensione di cui alla Legge n.228/”012 era stata puntualmente riscontrata dall' in data 16.1.2023. CP_4
All'udienza del 28.11.2023 il procuratore di parte ricorrente rilevava che l' aveva depositato una mera copia delle comunicazioni a Controparte_1
seguito dell'istanza del contribuente, che non consentono di prendere visione degli allegati, e che non vi è prova del rispetto del termine di 10 giorni ai fini della trasmissione della richiesta di verifica all'ente creditore;
deduceva poi che la risposta dell' difetta dei requisiti sostanziali non essendovi alcuna CP_4
motivazione in ordine alla non applicabilità della sospensione.
Istruita documentalmente, la causa è stata discussa all'udienza del 9.4.2024.
Tutte le eccezioni e deduzioni di parte ricorrente sono infondate, e in relazione ad alcune di esse peraltro si è già espressa la Suprema Corte.
3. DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO
Secondo Cass.n.22281/2022 “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione
di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e
gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo
degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto
precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione
che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000
e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto
riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione
5 essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa
relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente
desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi
oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la
decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la
specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di
calcolo”.
Secondo Cass.n.28742/2023 “In tema di avviso di accertamento o di liquidazione
di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla
pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario
richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta
implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli
accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza
dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente
applicati o le modalità di calcolo”.
Nel caso di specie, quanto richiesto a titolo di interessi dell'Ente riscossore è
disciplinato e determinato dalla normativa, peraltro richiamata in nota a pag.5 dell'intimazione di pagamento.
Peraltro, l'eccezione di difetto di motivazione costituisce una opposizione agli atti esecutivi, in quanto relativa a vizi formali dell'atto, da proporsi nel temine di cui all'art.417 c.p.c.
4. NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ADEBBITO
Costituendosi in giudizio, l' ha provato la tempestiva e regolare notificazione CP_4
degli avvisi di addebito oggetto di causa.
Secondo Corte di Appello di Torino, sentenza n.624/ 2017 n. 624, la notifica da parte dell' di un avviso di addebito tramite PEC corrisponde al modello CP_4
legale previsto dall'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 e pertanto la mancata impugnazione dell'avviso entro il termine perentorio di 40 giorni rende inoppugnabile l'avviso stesso. L'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010
6 conv. in L. n. 122/2010 non prevede alcuna attestazione di conformità dell'atto da notificare tramite PEC, come invece previsto dalla normativa per la notifica degli atti giudiziari.
Si osserva in ogni modo che, a seguito della produzione in giudizio della prova della notifica degli avvisi di addebito, l'opponente non ha formulato alcuna eccezione o deduzione al riguardo.
5. INESISTENZA DELLA NOTIFICA perché l'indirizzo del notificante non proviene dai pubblici elenchi Controparte_1
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte: S.U. n.15979/2022 “In tema di
notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta
elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante
nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al
destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza
in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente
regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio
generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini
della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui
all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità
formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo
del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta
diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
La resistente ha in ogni modo dedotto che Controparte_1
l'indirizzo pec utilizzato risulta pubblicato in IPA e sul punto non vi è stata replica da parte della ricorrente.
6. DECADENZA
Quanto all'eccezione di decadenza ex art.25 D.LGs.n.46/99, correttamente l' CP_4
ha rilevato che si tratta di questione che avrebbe dovuto essere fatta valere, a pena di decadenza, entro 40 giorni dalla notificazione degli avvisi di addebito.
7
7. SOSPENZIONE EX LEGE E VIOLAZIONE DELLA L.n.228/2012
L'art.1 commi 537-543 della legge n.228/2013 ha introdotto, a decorrere dal 2013,
una procedura per chiedere la cd. sospensione legale della riscossione, dalla quale può conseguire l'annullamento automatico delle cartelle di pagamento e dei carichi affidati all'agente di riscossione.
Gli agenti della riscossione sono tenuti a sospendere immediatamente ogni attività
esecutiva sulla base della dichiarazione presentate dal debitore, ove viene dimostrato mediante apposita documentazione che il credito è interessato da particolari eventi, tra i quali, per quanto qui interessa, la prescrizione o decadenza intervenuta in data precedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
Le cause di estinzione del debito devono essere quindi antecedenti, e il contribuente deve allegare alla dichiarazione la prova di ciò che sostiene.
Entro il termine di dieci giorni, l'agente della Riscossione trasmette la dichiarazione all'ente creditore unitamente alla documentazione allegata.
L'ente creditore a sua volta è tenuto a confermare la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo a trasmettere all'agente della riscossione il provvedimento di sospensione o di sgravio, o ad avvertire il debitore dell'inidoneità della documentazione, dandone notizia all'Agente della
Riscossione
Se tale comunicazione non viene inviata entro 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, il credito è annullato di diritto.
Nel caso di specie, l'istanza di sospensione presentata dal ricorrente in data
3.1.2023 è stata riscontrata dall' in data 16.1.2023, con comunicazione via CP_4
pec che è stata inviata sia all' che al legale del ricorrente;
un Organizzazione_2
tanto risulta dal doc.8 depositato da . Controparte_1
Parte ricorrente all'udienza del 28.11.2023 non ha contestato di avere ricevuto tale pec;
quanto alle motivazioni del rigetto, effettivamente la risposta dell' non le CP_4
indica, ma ciò che rileva è se la sospensione viene o meno accolta dall'ente
8 creditore, e nel caso di specie l' ha inequivocabilmente negato la sospensione CP_4
legale della riscossione.
In ogni modo, si rileva che il Tribunale di Milano con sentenza n.2481/2022 del
28.12.2022 ha esaminato un caso in cui la ricorrente aveva presentato istanza di sospensione legale della riscossione dichiarando che i crediti erano interessati da prescrizione e decadenza.
La Corte ha ritenuto che “come chiaramente emerge dalla mera lettura della
disciplina sopra riportata, viene infatti richiesto che, nella dichiarazione
presentata dal contribuente venga “documentato” che l'avviso di addebito sia
interessato da uno degli eventi specificamente indicati dalla norma. Tanto appare
peraltro indirettamente confermato in considerazione del previsto obbligo del
concessionario della riscossione di trasmettere all'ente creditore, oltre alla
dichiarazione del contribuente anche appunto “la documentazione allegata”.
Non può quindi ritenersi – come è invece avvenuto nel caso di specie- che con la
dichiarazione in questione il contribuente possa limitarsi ad affermare
apoditticamente l'intervenuta prescrizione e decadenza”.
Per i motivi esposti le domande di parte ricorrente devono essere respinte, e la sospensione dell'esecutività degli avvisi di addebito già disposta con decreto del
10.1.2023 deve essere revocata.
Sussistono tuttavia, in considerazione della relativa novità delle questioni inerenti la sospensione legale della riscossione, giustificati motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) respinge le domande proposte da parte ricorrente;
2) revoca la sospensione dell'esecutività degli avvisi di addebito disposta con decreto del 10.12023;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
9 termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Udine in data 09/04/2024
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Marina Vitulli
10
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Udine dott.ssa Marina Vitulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. promossa con ricorso depositato il 04.01.2023
da
(P.IVA: ), in persona del sig. Parte_1 P.IVA_1
(CF: ), rappresentata e assistita, come Parte_1 C.F._1
da mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Simone Forte
- ricorrente-
contro
(C.F. E P.IVA: Controparte_1
), in persona del Dott. , nella sua qualità di P.IVA_2 Parte_2
Responsabile pro tempore del , in Organizzazione_1
virtù dei poteri al medesimo conferiti giusta procura del 20.04.2023 a rogito
Notaio di Roma, Rep.n.179856/Racc.n.12275 (doc.1), Persona_1
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Lorenzo
Sternini
-resistente-
e contro
(C.F.: Controparte_2
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo
Bonetti, Giovanni Maria Maggio e Luca Iero in forza di procura generale alle liti per atto del notaio di Fiumicino del 23/01/2023, rep. n. 37590, Persona_2
racc. n. 7131
1 -resistente-
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
In via preliminare:
sospendere la provvisoria esecutorietà degli atti opposti, in piena ricorrenza dei presupposti cautelari, nonché anche in virtù della presenza dell'istanza di sospensione legale della riscossione ai sensi della legge 228/2012;
In ogni caso: accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancanza del calcolo degli interessi;
Nel merito, in via principale:
accertare la inesistenza / nullità della notificazione di tutti gli avvisi di addebito intimati e sottesi all'atto di intimazione e, per l'effetto, annullare le poste creditorie sottese per l'intervenuta decadenza di entrambi i titoli esattoriali di cui ai nn.1 e 2,
nonché provvedere al discarico dei relativi ruoli, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata;
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per la parte resistente : Controparte_3
In via preliminare:
Stante la violazione dei termini per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza di cui all'art. 415 c.p.c., commi 4 e 5, fissare una nuova udienza di comparizione delle parti, con termine per depositare una memoria integrativa e documentazione ulteriore.
Nel merito, in via principale:
Respingere il ricorso avversario per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso:
2 Spese e competenze di avvocato integralmente rifusi.
Per la parte resistente CP_4
In via pregiudiziale:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi esposti in narrativa.
In rito dichiarare il ricorso avversario inammissibile in quanto tardivo ex art. 24
del D. Lgs. n. 46/99, essendo relativo ad avvisi di addebito non opposti e passati in giudicato.
Nel merito, in via principale:
-rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
-Confermare gli avvisi di addebito nn. 415 2019 22222 68 e 415 2021 7427 26.
-Si chiede ad abundantiam la condanna de , in Parte_1
persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi indicati negli avvisi di addebito, o del diverso importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, oltre le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo contributivo.
-Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento.
FATTO E DIRITTO
1. RICORSO
Con il ricorso introduttivo la società ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 1152022 9003995281 000, notificata il
28.11.2022, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di €. 43.414,12.
Con il ricorso veniva contestata la debenza delle somme richieste per il mancato pagamento di contributi indicati:
3 nell'Avviso di addebito n. 415 2019 0002222268 000, relativo a Contributi IVS
per l'anno 2015, presuntivamente notificato in data 22.12.2019, per l'importo di euro 10.225,11; nell'Avviso di addebito n. 415 2021 0000742726 000, relativo a Contributi IVS
per l'anno 2019 presuntivamente notificato in data 07.12.2021, per l'importo di euro 3.625,02 e per l'ammontare complessivo pari ad euro 13.850,13.
Precisava la ricorrente di avere trasmesso in data 03.01.2023 all'Agente della
Riscossione formale istanza per la sospensione legale avverso l'intimazione di pagamento in oggetto, ex art. 1 commi 537-544 Legge n.228/2012 per la parte di competenza del giudice del lavoro.
L'opponente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per carenza motivazionale, in particolare con riguardo al calcolo degli interessi;
l'inesistenza o nullità della notificazione degli avvisi di addebito, la necessità di prova del contenuto integrale degli avvisi di addebito e del collegamento tra questi e la relata di notifica;
l'inesistenza giuridica della notifica perché l'indirizzo del notificante non proviene dai pubblici elenchi;
l'intervenuta Controparte_1
decadenza dalla potestà impositiva;
la sospensione ex lege e la violazione della
L.228/2012.
L'opponente chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti e concludeva come indicato in epigrafe.
2. MEMORIE DELLE RESISTENTI
Si costituiva in giudizio l' eccependo anzitutto Controparte_5
la violazione dell'art.415 commi 4 e 5 in tema di notifica del ricorso, e nel merito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alla eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti.
Deduceva l'infondatezza dell'eccezione relativa alla mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi moratori e sosteneva la legittimità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento.
4 Si costituiva in giudizio l' rilevando che gli avvisi di addebito erano stati CP_4
ritualmente notificati all'opponente e che ciò determina la decadenza dalla possibilità di impugnare nel merito la pretesa contributiva, con conseguente definitività degli avvisi di addebito.
A seguito di concessione di un termine per l'integrazione delle proprie difese,
depositava una memoria integrativa, con la Controparte_1
quale evidenziava che l'istanza di sospensione di cui alla Legge n.228/”012 era stata puntualmente riscontrata dall' in data 16.1.2023. CP_4
All'udienza del 28.11.2023 il procuratore di parte ricorrente rilevava che l' aveva depositato una mera copia delle comunicazioni a Controparte_1
seguito dell'istanza del contribuente, che non consentono di prendere visione degli allegati, e che non vi è prova del rispetto del termine di 10 giorni ai fini della trasmissione della richiesta di verifica all'ente creditore;
deduceva poi che la risposta dell' difetta dei requisiti sostanziali non essendovi alcuna CP_4
motivazione in ordine alla non applicabilità della sospensione.
Istruita documentalmente, la causa è stata discussa all'udienza del 9.4.2024.
Tutte le eccezioni e deduzioni di parte ricorrente sono infondate, e in relazione ad alcune di esse peraltro si è già espressa la Suprema Corte.
3. DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO
Secondo Cass.n.22281/2022 “La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione
di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e
gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo
degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto
precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione
che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000
e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto
riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione
5 essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa
relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente
desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi
oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la
decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la
specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di
calcolo”.
Secondo Cass.n.28742/2023 “In tema di avviso di accertamento o di liquidazione
di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla
pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario
richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta
implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli
accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza
dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente
applicati o le modalità di calcolo”.
Nel caso di specie, quanto richiesto a titolo di interessi dell'Ente riscossore è
disciplinato e determinato dalla normativa, peraltro richiamata in nota a pag.5 dell'intimazione di pagamento.
Peraltro, l'eccezione di difetto di motivazione costituisce una opposizione agli atti esecutivi, in quanto relativa a vizi formali dell'atto, da proporsi nel temine di cui all'art.417 c.p.c.
4. NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ADEBBITO
Costituendosi in giudizio, l' ha provato la tempestiva e regolare notificazione CP_4
degli avvisi di addebito oggetto di causa.
Secondo Corte di Appello di Torino, sentenza n.624/ 2017 n. 624, la notifica da parte dell' di un avviso di addebito tramite PEC corrisponde al modello CP_4
legale previsto dall'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 e pertanto la mancata impugnazione dell'avviso entro il termine perentorio di 40 giorni rende inoppugnabile l'avviso stesso. L'art. 30, comma 4, D.L. n. 78/2010
6 conv. in L. n. 122/2010 non prevede alcuna attestazione di conformità dell'atto da notificare tramite PEC, come invece previsto dalla normativa per la notifica degli atti giudiziari.
Si osserva in ogni modo che, a seguito della produzione in giudizio della prova della notifica degli avvisi di addebito, l'opponente non ha formulato alcuna eccezione o deduzione al riguardo.
5. INESISTENZA DELLA NOTIFICA perché l'indirizzo del notificante non proviene dai pubblici elenchi Controparte_1
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte: S.U. n.15979/2022 “In tema di
notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta
elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante
nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al
destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza
in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente
regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio
generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini
della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui
all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità
formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo
del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta
diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
La resistente ha in ogni modo dedotto che Controparte_1
l'indirizzo pec utilizzato risulta pubblicato in IPA e sul punto non vi è stata replica da parte della ricorrente.
6. DECADENZA
Quanto all'eccezione di decadenza ex art.25 D.LGs.n.46/99, correttamente l' CP_4
ha rilevato che si tratta di questione che avrebbe dovuto essere fatta valere, a pena di decadenza, entro 40 giorni dalla notificazione degli avvisi di addebito.
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7. SOSPENZIONE EX LEGE E VIOLAZIONE DELLA L.n.228/2012
L'art.1 commi 537-543 della legge n.228/2013 ha introdotto, a decorrere dal 2013,
una procedura per chiedere la cd. sospensione legale della riscossione, dalla quale può conseguire l'annullamento automatico delle cartelle di pagamento e dei carichi affidati all'agente di riscossione.
Gli agenti della riscossione sono tenuti a sospendere immediatamente ogni attività
esecutiva sulla base della dichiarazione presentate dal debitore, ove viene dimostrato mediante apposita documentazione che il credito è interessato da particolari eventi, tra i quali, per quanto qui interessa, la prescrizione o decadenza intervenuta in data precedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
Le cause di estinzione del debito devono essere quindi antecedenti, e il contribuente deve allegare alla dichiarazione la prova di ciò che sostiene.
Entro il termine di dieci giorni, l'agente della Riscossione trasmette la dichiarazione all'ente creditore unitamente alla documentazione allegata.
L'ente creditore a sua volta è tenuto a confermare la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo a trasmettere all'agente della riscossione il provvedimento di sospensione o di sgravio, o ad avvertire il debitore dell'inidoneità della documentazione, dandone notizia all'Agente della
Riscossione
Se tale comunicazione non viene inviata entro 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, il credito è annullato di diritto.
Nel caso di specie, l'istanza di sospensione presentata dal ricorrente in data
3.1.2023 è stata riscontrata dall' in data 16.1.2023, con comunicazione via CP_4
pec che è stata inviata sia all' che al legale del ricorrente;
un Organizzazione_2
tanto risulta dal doc.8 depositato da . Controparte_1
Parte ricorrente all'udienza del 28.11.2023 non ha contestato di avere ricevuto tale pec;
quanto alle motivazioni del rigetto, effettivamente la risposta dell' non le CP_4
indica, ma ciò che rileva è se la sospensione viene o meno accolta dall'ente
8 creditore, e nel caso di specie l' ha inequivocabilmente negato la sospensione CP_4
legale della riscossione.
In ogni modo, si rileva che il Tribunale di Milano con sentenza n.2481/2022 del
28.12.2022 ha esaminato un caso in cui la ricorrente aveva presentato istanza di sospensione legale della riscossione dichiarando che i crediti erano interessati da prescrizione e decadenza.
La Corte ha ritenuto che “come chiaramente emerge dalla mera lettura della
disciplina sopra riportata, viene infatti richiesto che, nella dichiarazione
presentata dal contribuente venga “documentato” che l'avviso di addebito sia
interessato da uno degli eventi specificamente indicati dalla norma. Tanto appare
peraltro indirettamente confermato in considerazione del previsto obbligo del
concessionario della riscossione di trasmettere all'ente creditore, oltre alla
dichiarazione del contribuente anche appunto “la documentazione allegata”.
Non può quindi ritenersi – come è invece avvenuto nel caso di specie- che con la
dichiarazione in questione il contribuente possa limitarsi ad affermare
apoditticamente l'intervenuta prescrizione e decadenza”.
Per i motivi esposti le domande di parte ricorrente devono essere respinte, e la sospensione dell'esecutività degli avvisi di addebito già disposta con decreto del
10.1.2023 deve essere revocata.
Sussistono tuttavia, in considerazione della relativa novità delle questioni inerenti la sospensione legale della riscossione, giustificati motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) respinge le domande proposte da parte ricorrente;
2) revoca la sospensione dell'esecutività degli avvisi di addebito disposta con decreto del 10.12023;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
9 termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Udine in data 09/04/2024
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Marina Vitulli
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