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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/08/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 30/6/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3781/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Salvatore Giordano e Pasqualina Balzano, presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I n. 208
-opponente
E
in persona del Presidente legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria CP_1
Melograni, dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliato come in atti opposto
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte opponente volta a ottenere, in contraddittorio con l' l'annullamento dell'avviso di addebito n. 371 CP_1
20220014835653000, con il quale le è stato richiesto il pagamento di euro 4.125,79
a titolo di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi e Associati per il periodo 2020/2021.
L'opponente ha contestato, con varie argomentazioni, la fondatezza della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, deducendo , in particolare, di aver cessato la propria attività in data 18/12/2017, provvedendo a inoltrare la relativa richiesta di cancellazione, e di non avere , pertanto, alcun obbligo di versamento contributivo per il periodo successivo a tale data.
L si è costituito e ha dedotto di aver già provveduto allo sgravio dell'avviso di CP_1 addebito opposto in relazione ai contributi maturati successivamente a dicembre
2017, e alla cancellazione della posizione contributiva della ricorrente. Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta dall' e come riconosciuto anche dai difensori CP_1 della ricorrente (cfr. note di trattazione scritta in atti), l' ha provveduto, in CP_2 autotutela, allo sgravio dell'avviso di addebito oggetto dell'impugnazione.
La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto l'integrale soddisfazione della propria pretesa.
Le irregolarità e le omissioni procedurali in cui è incorsa la ricorrente nella presentazione della domanda di cancellazione (specificamente evidenziate dall CP_1 nella propria memoria difensiva) giustificano la compensazione delle spese processuali in ragione della metà; poiché lo sgravio è comunque avvenuto dopo il deposito del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l deve CP_1 essere condannato al pagamento della restane metà delle spese processuali, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione ad avviso di addebito proposta da Parte_1 con ricorso del 15/6/2023 nei confronti dell' così provvede: a)dichiara cessata la CP_1 materia del contendere;
b)condanna l al pagamento di metà delle spese CP_1 processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 687,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
c)compensa la restante metà delle spese.
Torre Annunziata, 7/8/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 30/6/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3781/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Salvatore Giordano e Pasqualina Balzano, presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I n. 208
-opponente
E
in persona del Presidente legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria CP_1
Melograni, dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliato come in atti opposto
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte opponente volta a ottenere, in contraddittorio con l' l'annullamento dell'avviso di addebito n. 371 CP_1
20220014835653000, con il quale le è stato richiesto il pagamento di euro 4.125,79
a titolo di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi e Associati per il periodo 2020/2021.
L'opponente ha contestato, con varie argomentazioni, la fondatezza della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, deducendo , in particolare, di aver cessato la propria attività in data 18/12/2017, provvedendo a inoltrare la relativa richiesta di cancellazione, e di non avere , pertanto, alcun obbligo di versamento contributivo per il periodo successivo a tale data.
L si è costituito e ha dedotto di aver già provveduto allo sgravio dell'avviso di CP_1 addebito opposto in relazione ai contributi maturati successivamente a dicembre
2017, e alla cancellazione della posizione contributiva della ricorrente. Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta dall' e come riconosciuto anche dai difensori CP_1 della ricorrente (cfr. note di trattazione scritta in atti), l' ha provveduto, in CP_2 autotutela, allo sgravio dell'avviso di addebito oggetto dell'impugnazione.
La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto l'integrale soddisfazione della propria pretesa.
Le irregolarità e le omissioni procedurali in cui è incorsa la ricorrente nella presentazione della domanda di cancellazione (specificamente evidenziate dall CP_1 nella propria memoria difensiva) giustificano la compensazione delle spese processuali in ragione della metà; poiché lo sgravio è comunque avvenuto dopo il deposito del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l deve CP_1 essere condannato al pagamento della restane metà delle spese processuali, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione ad avviso di addebito proposta da Parte_1 con ricorso del 15/6/2023 nei confronti dell' così provvede: a)dichiara cessata la CP_1 materia del contendere;
b)condanna l al pagamento di metà delle spese CP_1 processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 687,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
c)compensa la restante metà delle spese.
Torre Annunziata, 7/8/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco