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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/09/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1793/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/4/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato TOMMASO PETRI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Barbantini n. 994, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- il figlio minore resta affidato congiuntamente al padre ed alla madre, ma collocato presso la madre in Lucca Via Padre Costa n° 100, ove passerà 4 giorni alla settimana;
- il padre vedrà e terrà con sé il figlio il secondo giorno della settimana che è di mattina dall'ora di pranzo sino al giorno successivo fino a dopo pranzo quando il padre rientra al lavoro, oltre ai due giorni di riposo dal mattino sino alla sera successiva compresa la notte. Nei fine settimana, il figlio alternativamente starà con la madre o con il padre. Durante l'estate il minore passerà almeno 15 giorni consecutivi con il padre;
- le festività Natalizie e Pasquali seguiranno il regime dell'alternanza tra i coniugi in modo tale che il bambino possa frequentare i genitori paritariamente;
- il sig. corrisponderà in favore della sig.ra la somma di € 200,00 Parte_2 Parte_1
1 mensili quale contributo di mantenimento del figlio mediante versamento su conto corrente Fineco spa intestato a con IBAN:[...] entro il 15 di ogni mese Parte_1 con decorrenza dal mese di Agosto 2023 e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far tempo dal mese di settembre e con riferimento all'indice del mese di agosto;
tutte le spese straordinarie (scolastiche, extrascolastiche, di svago, sport, mediche non dispensate dal SSN) saranno equamente divise tra i genitori (50% ciascuno) e comunque sempre concordate tra gli stessi. L'accordo potrà considerarsi raggiunto anche ove, a seguito di richiesta scritta da parte di un genitore all'altro, quest'ultimo non manifesti il proprio dissenso in forma scritta nel termine massimo di venti giorni;
- i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento del figlio minore su entrambi i passaporti dei coniugi». Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in ES ZZ (PT) il 22/6/2019, dal quale è nato il figlio (nato Per_1 il 30/3/2020), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
n ES ZZ (PT) in data 22/6/2019, debitamente trascritto nel Registro degli
[...]
Atti di Matrimonio del Comune di ES ZZ (PT) all'Atto Numero 2, Parte I, dell'Anno 2019; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
2 c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES ZZ (PT) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/4/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato TOMMASO PETRI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Barbantini n. 994, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- il figlio minore resta affidato congiuntamente al padre ed alla madre, ma collocato presso la madre in Lucca Via Padre Costa n° 100, ove passerà 4 giorni alla settimana;
- il padre vedrà e terrà con sé il figlio il secondo giorno della settimana che è di mattina dall'ora di pranzo sino al giorno successivo fino a dopo pranzo quando il padre rientra al lavoro, oltre ai due giorni di riposo dal mattino sino alla sera successiva compresa la notte. Nei fine settimana, il figlio alternativamente starà con la madre o con il padre. Durante l'estate il minore passerà almeno 15 giorni consecutivi con il padre;
- le festività Natalizie e Pasquali seguiranno il regime dell'alternanza tra i coniugi in modo tale che il bambino possa frequentare i genitori paritariamente;
- il sig. corrisponderà in favore della sig.ra la somma di € 200,00 Parte_2 Parte_1
1 mensili quale contributo di mantenimento del figlio mediante versamento su conto corrente Fineco spa intestato a con IBAN:[...] entro il 15 di ogni mese Parte_1 con decorrenza dal mese di Agosto 2023 e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far tempo dal mese di settembre e con riferimento all'indice del mese di agosto;
tutte le spese straordinarie (scolastiche, extrascolastiche, di svago, sport, mediche non dispensate dal SSN) saranno equamente divise tra i genitori (50% ciascuno) e comunque sempre concordate tra gli stessi. L'accordo potrà considerarsi raggiunto anche ove, a seguito di richiesta scritta da parte di un genitore all'altro, quest'ultimo non manifesti il proprio dissenso in forma scritta nel termine massimo di venti giorni;
- i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento del figlio minore su entrambi i passaporti dei coniugi». Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in ES ZZ (PT) il 22/6/2019, dal quale è nato il figlio (nato Per_1 il 30/3/2020), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
n ES ZZ (PT) in data 22/6/2019, debitamente trascritto nel Registro degli
[...]
Atti di Matrimonio del Comune di ES ZZ (PT) all'Atto Numero 2, Parte I, dell'Anno 2019; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
2 c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES ZZ (PT) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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