Articolo 4 della Legge 23 dicembre 1948, n. 1451
Articolo 3Articolo 5
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28 dicembre 1948
Art. 4.
I termini previsti nell' art. 63 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , per la rettifica da parte della Finanza delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, e per l'accertamento d'ufficio nei confronti di quei contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1951 e al 31 dicembre 1952.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1948