Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00362/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00894/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2017, proposto da Bacco e Venere S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Angeloni e Paolo Angeloni, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Angeloni in Latina, via G.B. Vico 45;
contro
Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della ordinanza n.15913/6129-1 del 18.09.2017 notificata in data 02.10.17 in forza della quale il Comune di Latina ha ordinato allo odierno ricorrente la demolizione di: - una struttura in PVC chiusa sui tre lati con copertura a tetto, in aderenza al corpo di fabbrica principale; - un nuovo massicciato del plateatico dell’intera corte di pertinenza con rialzo della quota zero di circa 20 cm con marmittoni in graniglia; - una piccola tettoia delle dimensioni di mt.4,50x3,00x3,50, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di €.25.000,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. MI Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato al Comune di Latina in data 5.12.2017, la Società Bacco e Venere S.a.s., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro-tempore signor Dario Mattisi, ha impugnato per l’annullamento il provvedimento del Servizio Edilizia Pubblica e Privata, U.O.C. Antiabusivismo-DIA n. 15913 del 18.09.2017, notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in data 26.09.2017 , con il quale è stata disposta la demolizione, ai sensi dell'art. 33 del DPR 6.06.2001 n. 380 e dell'art. 16 della Legge Regionale Lazio n. 15 del 11.08.2008 delle seguenti opere edilizie realizzate presso l'immobile ad uso commerciale, di proprietà della Società Credemleasing S.p.a., ubicato in Latina, Via Padre Reginaldo Giuliani n. 12, distinto in catasto al foglio n. 143 particelle nn. 1020,1026 e 1028: 1) Realizzazione di struttura in PVC chiusa sui tre lati con copertura a tetto stesso materiale in aderenza al corpo di fabbrica principale di cui ne costituisce una naturale, e a se stante, estensione del locale commerciale in muratura, con apposita ferramenta infissa sia sul lato orizzontale ( tetto ) che sui verticali, il tutto sorretto da | travi, travetti è pilastri in legno fissati a terra con ferramenta meccanica (detta struttura è stata successivamente ricondotta entro i limiti della CILA prodotta in data 06/10/2016 per la realizzazione di un pergolato antistante il locale, mediante la rimozione dei teli laterali e della copertura); 2) Realizzazione di nuovo massicciato del plateatico dell'intera corte di pertinenza con rialzo dalla quota zero di circa 20 cm a mezzo di posa di marmittoni in graniglia 40x40 e piastrelle 20x20 cm circa il tutto fissato con malta cementizia, per mq 25,00 circa; 3) Realizzazione di piccola tettoia con copertura a tetto in pannello isotermico su verticali in ferro delle dimensioni di 4,50x3,00xh3,50 sul retro locale commerciale (su tale opera risultano successivamente rimosse le sole lastre di copertura giusto verbale di sopralluogo di personale del Comando di Polizia Locale del 09/05/2017 trasmesso con nota prot.n.68198 del 17/05/2017).
2. A fondamento del gravame, ha eccepito e lamentato l’erroneità e l’illegittimità del provvedimento impugnato e tanto in forza delle causali di seguito descritte.
I - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ERRORE NEI PRESUPPOSTI E CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 380/01 e DEL DPR 31/2017
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato che il Comune resistente avrebbe valutato i presupposti di fatto in maniera del tutto erronea, tenuto conto che l’unica opera realizzata in assenza di autorizzazione è stata la sostituzione del pavimento esterno.
II - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DELL’ART.21 nonies L.241/1990, essendosi l’Ente resistente limitato a richiamare le norme asseritamente violate senza fornire alcuna ulteriore informazione circa l’iter logico-giuridico seguito nel corso dell’istruttoria.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituito il Comune di Latina per resistere al ricorso, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda; nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento tenuta da remoto in data 27 marzo 2026, il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73 comma 3, c.p.a., di possibili profili d’improcedibilità del ricorso.
6. All’esito, la causa è stata spedita in decisione.
7. Invero, con memoria ex art. 73 c.p.a., prodotta in data 13.02.2026, i procuratori costituiti nell’interesse della parte hanno rappresentato che: 1) la tettoia di mt. 4,50 x 3,00 è stata rimossa; 2) la ricorrente, in data 13.02.2026, ha depositato accertamento di conformità ex art.36 DPR 380/2001 (come, del resto, comprovato dalla documentazione depositata agli atti d causa).
8. Tanto premesso, il ricorso all’esame del Collegio non può che essere dichiarato improcedibile, come rilevato al verbale d’udienza del 27 marzo 2026.
9. Anzitutto, il Collegio rileva l’improcedibilità del ricorso, conseguente all’acquiescenza prestata al provvedimento impugnato per la porzione relativa alla demolizione della tettoia di mt. 4,50 x 3,00 Invero, l’intervenuta spontanea demolizione del suddetto abuso consente di escludere che parte ricorrente abbia realizzato l’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, ottenendo il bene della vita agognato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 2021 n. 2224).
10. Per quanto attiene alle ulteriori contestazioni di cui all’impugnata ordinanza di demolizione, come dedotto dalla parte e come emerge per tabulas, la ricorrente in data 13.02.2026 ha presentato istanza di accertamento di conformità ex art.36 DPR 380/200.
Questa circostanza priva la ricorrente di un interesse attuale e concreto alla definizione della controversia, posto che, a seconda dell’esito dell’istanza: ove accolta la ricorrente non avrà più interesse a coltivare il ricorso; ove respinta dovrà comunque gravare il diniego di sanatoria rispetto al quale si sposterà il suo interesse.
In sostanza, seguendo il costante orientamento di questo Tribunale, anche se la presentazione dell’istanza di sanatoria non ne determina l’inefficacia (contrariamente a quanto accade in presenza di un’istanza di condono) è l’interesse che si sposta sugli esiti successivi del procedimento (ex multis, sentenze T.A.R. Lazio Latina I Sezione: n. 865, del 22.10.2025; n. 462 del 21.05.2025; n. 341 del 29 maggio 2023).
Peraltro, per giurisprudenza consolidata, l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
Dunque, lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4444; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387).
11. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
12. Tenuto conto della natura in rito della presente decisione, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei sensi esplicitati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Valerio Torano, Consigliere
MI Di MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI Di MA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO