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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
n. 535/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marialuisa Nitti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 535/2023 RG Lav. promossa da:
(CF. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. D. Naso
ricorrente
Contro
(CF. ) Controparte_1 P.IVA_1 con la Dott.ssa Persona_1
resistente
Oggetto: altre ipotesi
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza del 06/03/2025 tenuta - ex art. 127 3 comma e 127 bis cpc - mediante collegamento da remoto con l'utilizzo dell'applicativo Teams.-
pagina 1 di 6 Premesso che:
• parte ricorrente in qualità di docente di religione adiva in giudizio l'amministrazione resistente per chiedere l'accertamento della illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato avvenuta nel corso degli anni scolastici 2011/2012 – 2022/2023 e conseguentemente la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato di contratti a tempo determinato, per un importo pari ad una indennità determinata tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto ex art. 32 L.183/2010 – art. 28 D. Lgs 81/2015 e art. 8 L. 604/1966); il tutto oltre alle spese di lite da pagarsi con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario.
• Precisava la docente ricorrente di aver svolto – a partire dall'anno 2011/2012 ad oggi - incarichi di supplenza con scadenza al 31 agosto ricoprendo “posti vacanti in organico di diritto” e quindi in assenza di ragioni volte a sostituire personale assente temporaneamente.
• Si costituiva il Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la refusione delle spese di lite.
• Eccepiva il ministero resistente: 1. La decadenza di parte ricorrente ex art. 32 comma 1-4 L.183/2010 per mancato rispetto del termine di impugnazione con riferimento ai singoli contratti a termine succedutesi nel tempo;
2. L'infondatezza nel merito delle richieste risarcitorie della ricorrente alla luce della normativa specificatamente applicabile ai docenti di religione citando all'uopo giurisprudenza sia di merito che di legittimità, richiamando altresì alcune decisione della Corte di Giustizia europea;
3. Infine, nel caso di accoglimento della domanda risarcitoria della ricorrente, chiedeva la riduzione della indennità risarcitoria a 3,5 mensilità, citando all'uopo giurisprudenza dell'intestato Ufficio giudiziario.
pagina 2 di 6 • Alla prima udienza le parti chiedevano la fissazione della discussione che veniva rinviata al 06/03/2025.-
• All'udienza del 06/03/2025 – che si teneva con modalità da remoto via Teams - ex art. art. 127 3 co. e 127 bis cpc – ciascuna parte insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni ed il rigetto delle avverse pretese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che:
✓ Le domande della ricorrente sono fondate ed andranno accolte per le motivazioni che seguono.
✓ Con riferimento alla eccezione di decadenza ex art. 32 comma 1- 4 L.183/2010 per mancato rispetto del termine di impugnazione vale quanto precisato da Cassazione, Sez. Lav, Ordinanza n.
4960 del 16/02/2023 secondo cui “In tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per
l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma
4, lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare
l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto”.
✓ Pertanto, l'eccezione va rigettata essendo l'ultimo contratto della docente ancora in essere - come risulta dalla Pt_1 dichiarazione resa dal nel verbale d'udienza del 06/03/2025
- e senza che la sequenza contrattuale sia mai stata interrotta.
pagina 3 di 6 ✓ Con riferimento alla eccepita infondatezza nel merito la questione va analizzata e risolta alla luce dei principi sanciti da alcune sentenze della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav 12.08.2022,
n. 24761: nello stesso senso Cass. civ sez. lav..15.07.2022.
n.22420; Cass. civ. sez. lav., 15.06.2022, n. 19315; Cass. civ. sez. lav. 04/04/2023 n.9323) che - occupandosi di fattispecie analoghe a quella del caso di specie – hanno sancito alcuni principi di diritto valevoli in materia di contratti reiterati per i docenti di religione.
✓ La Corte infatti nelle citate sentenze giunge a sancire - tra gli altri a cui si fa espresso rinvio ex art. 118 disp att cpc - i seguenti principi di diritto: 1. “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinalo dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. l86 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali o rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commo 5 (poi, D.Lgs. n.
81 del 2015, art- 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti o tempo indeterminato”; 2. “l contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica. secondo le previsioni della contrattazione
pagina 4 di 6 collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentito altresì
l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati,, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini CP_1 risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso o contratti
a termine. l'onere della prova della legittimità della causale. la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per
l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.
✓ Ora dagli atti di causa emerge chiaramente come il non ha allegato alcun elemento che giustifichi la reiterazione sistematica dei contratti a termine annuali sottoscritti dalla ricorrente, con la conseguenza che – in applicazione dei principi sopra enunciati – e considerato la reiterazione dei contratti della docente Pt_1 per oltre 10 anni (dal 2011/2012 a tutt'oggi) dovrà necessariamente essere riconosciuto alla ricorrente un ristoro per l'ingiustificato pregiudizio subito secondo il dettato dell'art. 32 comma 5 L.18372010 (ora art. 28 D. Lgs 81/2015).
✓ Riguardo invece alla quantificazione dell'indennità risarcitoria - come anche richiamato dal ministero resistente nella propria memoria di costituzione (pag. 23 della memoria ult. cpv) e come già evidenziato da precedenti dell'Ufficio a cui ci si richiama ex art. 118 disp att cpc - appurato che i tutti i contratti avevano termine iniziale all'1/09 e scadenza al 31/08, con conseguente riduzione del pregiudizio sofferto per la precarietà del rapporto si reputa equa - anche considerati i parametri dell'art. 8 L. 604/1996
- la quantificazione dell'indennità risarcitoria nella misura omnicomprensiva di 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR (trattamento di fine rapporto).
pagina 5 di 6 ✓ Si reputano infine assorbite ogni ulteriore questione.
✓ Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in dispositivo a favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
✓ CONDANNA il , nella Controparte_1 persona del pro-tempore al pagamento in favore di CP_3 [...]
di una indennità risarcitoria omnicomprensiva pari Parte_1
a 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR;
✓ CONDANNA il , nella Controparte_1 persona del pro-tempore, al pagamento delle spese di CP_3 lite che quantifica in € 2.200,00= oltre rimb. forf. 15%, spese esenti, cpa ed IVA se dovuta;
disponendo il pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc.-
Vicenza, 06/03/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Marialuisa Nitti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marialuisa Nitti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 535/2023 RG Lav. promossa da:
(CF. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. D. Naso
ricorrente
Contro
(CF. ) Controparte_1 P.IVA_1 con la Dott.ssa Persona_1
resistente
Oggetto: altre ipotesi
Conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza del 06/03/2025 tenuta - ex art. 127 3 comma e 127 bis cpc - mediante collegamento da remoto con l'utilizzo dell'applicativo Teams.-
pagina 1 di 6 Premesso che:
• parte ricorrente in qualità di docente di religione adiva in giudizio l'amministrazione resistente per chiedere l'accertamento della illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato avvenuta nel corso degli anni scolastici 2011/2012 – 2022/2023 e conseguentemente la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato di contratti a tempo determinato, per un importo pari ad una indennità determinata tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto ex art. 32 L.183/2010 – art. 28 D. Lgs 81/2015 e art. 8 L. 604/1966); il tutto oltre alle spese di lite da pagarsi con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario.
• Precisava la docente ricorrente di aver svolto – a partire dall'anno 2011/2012 ad oggi - incarichi di supplenza con scadenza al 31 agosto ricoprendo “posti vacanti in organico di diritto” e quindi in assenza di ragioni volte a sostituire personale assente temporaneamente.
• Si costituiva il Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la refusione delle spese di lite.
• Eccepiva il ministero resistente: 1. La decadenza di parte ricorrente ex art. 32 comma 1-4 L.183/2010 per mancato rispetto del termine di impugnazione con riferimento ai singoli contratti a termine succedutesi nel tempo;
2. L'infondatezza nel merito delle richieste risarcitorie della ricorrente alla luce della normativa specificatamente applicabile ai docenti di religione citando all'uopo giurisprudenza sia di merito che di legittimità, richiamando altresì alcune decisione della Corte di Giustizia europea;
3. Infine, nel caso di accoglimento della domanda risarcitoria della ricorrente, chiedeva la riduzione della indennità risarcitoria a 3,5 mensilità, citando all'uopo giurisprudenza dell'intestato Ufficio giudiziario.
pagina 2 di 6 • Alla prima udienza le parti chiedevano la fissazione della discussione che veniva rinviata al 06/03/2025.-
• All'udienza del 06/03/2025 – che si teneva con modalità da remoto via Teams - ex art. art. 127 3 co. e 127 bis cpc – ciascuna parte insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni ed il rigetto delle avverse pretese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che:
✓ Le domande della ricorrente sono fondate ed andranno accolte per le motivazioni che seguono.
✓ Con riferimento alla eccezione di decadenza ex art. 32 comma 1- 4 L.183/2010 per mancato rispetto del termine di impugnazione vale quanto precisato da Cassazione, Sez. Lav, Ordinanza n.
4960 del 16/02/2023 secondo cui “In tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per
l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma
4, lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare
l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto”.
✓ Pertanto, l'eccezione va rigettata essendo l'ultimo contratto della docente ancora in essere - come risulta dalla Pt_1 dichiarazione resa dal nel verbale d'udienza del 06/03/2025
- e senza che la sequenza contrattuale sia mai stata interrotta.
pagina 3 di 6 ✓ Con riferimento alla eccepita infondatezza nel merito la questione va analizzata e risolta alla luce dei principi sanciti da alcune sentenze della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav 12.08.2022,
n. 24761: nello stesso senso Cass. civ sez. lav..15.07.2022.
n.22420; Cass. civ. sez. lav., 15.06.2022, n. 19315; Cass. civ. sez. lav. 04/04/2023 n.9323) che - occupandosi di fattispecie analoghe a quella del caso di specie – hanno sancito alcuni principi di diritto valevoli in materia di contratti reiterati per i docenti di religione.
✓ La Corte infatti nelle citate sentenze giunge a sancire - tra gli altri a cui si fa espresso rinvio ex art. 118 disp att cpc - i seguenti principi di diritto: 1. “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinalo dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. l86 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali o rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commo 5 (poi, D.Lgs. n.
81 del 2015, art- 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti o tempo indeterminato”; 2. “l contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica. secondo le previsioni della contrattazione
pagina 4 di 6 collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentito altresì
l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati,, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini CP_1 risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso o contratti
a termine. l'onere della prova della legittimità della causale. la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per
l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.
✓ Ora dagli atti di causa emerge chiaramente come il non ha allegato alcun elemento che giustifichi la reiterazione sistematica dei contratti a termine annuali sottoscritti dalla ricorrente, con la conseguenza che – in applicazione dei principi sopra enunciati – e considerato la reiterazione dei contratti della docente Pt_1 per oltre 10 anni (dal 2011/2012 a tutt'oggi) dovrà necessariamente essere riconosciuto alla ricorrente un ristoro per l'ingiustificato pregiudizio subito secondo il dettato dell'art. 32 comma 5 L.18372010 (ora art. 28 D. Lgs 81/2015).
✓ Riguardo invece alla quantificazione dell'indennità risarcitoria - come anche richiamato dal ministero resistente nella propria memoria di costituzione (pag. 23 della memoria ult. cpv) e come già evidenziato da precedenti dell'Ufficio a cui ci si richiama ex art. 118 disp att cpc - appurato che i tutti i contratti avevano termine iniziale all'1/09 e scadenza al 31/08, con conseguente riduzione del pregiudizio sofferto per la precarietà del rapporto si reputa equa - anche considerati i parametri dell'art. 8 L. 604/1996
- la quantificazione dell'indennità risarcitoria nella misura omnicomprensiva di 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR (trattamento di fine rapporto).
pagina 5 di 6 ✓ Si reputano infine assorbite ogni ulteriore questione.
✓ Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in dispositivo a favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
✓ CONDANNA il , nella Controparte_1 persona del pro-tempore al pagamento in favore di CP_3 [...]
di una indennità risarcitoria omnicomprensiva pari Parte_1
a 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR;
✓ CONDANNA il , nella Controparte_1 persona del pro-tempore, al pagamento delle spese di CP_3 lite che quantifica in € 2.200,00= oltre rimb. forf. 15%, spese esenti, cpa ed IVA se dovuta;
disponendo il pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc.-
Vicenza, 06/03/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Marialuisa Nitti
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