Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/05/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
n. 8762/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8762/2021, avente ad oggetto:
Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre
materie, riservata in decisione all'udienza del 7.2.2025 (con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
, (CF: rapp. e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Lucia Scognamiglio (CF: ) e Gaetano Biasucci, C.F._2
elettivamente domiciliato in Corso Umberto I Torre Annunziata, presso lo studio dei predetti difensori.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE pagina 1 di 14
P. I. , rapp. e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv. Achille Cipullo, C. F. , elettivamente domiciliata in C.F._3
presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere, al Corso Aldo Moro n. 228,
ALTRA PARTE CONVENUTA
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Amedeo Gagliardi e dall'avv. Agostino Imposimato (C.F. ) C.F._4
con il quale elettivamente domicilia in Caserta alla via F. Ricciardi n. 4,
CHIAMATA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 14 Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio la e la
[...] Controparte_1 Controparte_4
deducendo che il giorno 7.9.2020, verso le ore 14,05, mentre si trovava a bordo dell'autocarro Mercedes 100 tg. EK386SD fermo sulla corsia di emergenza posta lungo il tratto autostradale A30 Caserta/Salerno, direzione sud, all'altezza del Km 21
+ 700 nel Comune di Saviano, effettuando attività di manutenzione per conto di
, riportava gravi lesioni fisiche in quanto il mezzo di cui era alla Controparte_3
guida, veniva violentemente urtato da un autocarro CO IR tg. CA978VF di proprietà della ed assicurato con la Controparte_1 Controparte_2
Deduceva ancora l'attore che il conducente di quest'ultimo mezzo perdeva il controllo dello stesso ed invadeva la corsia di emergenza urtando il mezzo su cui egli si trovava. Deduceva infine l'attore che, a causa dell'impatto, riportava gravissime lesioni fisiche.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava la Controparte_2
dinamica narrata dall'attore, essendo emersa dai fatti così come svolti la esclusiva responsabilità in capo alla , quale concessionario della Controparte_3
gestione e della manutenzione del tratto autostradale lungo il quale si era verificato il sinistro, ai sensi dell'art. 2051 C. C, per la presenza di detriti di metallo sul manto stradale che cagionavano lo scoppio dello pneumatico del secondo asse posteriore esterno sinistro dell'autocarro CO IR, tal che il conducente ne perdeva il controllo finendo per invadere la corsia di emergenza, impattando l'autocarro su cui pagina 3 di 14 si trovava l'attore. Chiedeva, pertanto, la preliminare chiamata della Controparte_3
e, nel merito, rigettare la domanda nei suoi confronti, considerato che la
[...]
responsabilità dell'evento dannoso era da addebitare alla detta società.
Autorizzata la chiamata in causa così come richiesta, si costituiva in giudizio la impugnando e contestando in ogni sua parte il contenuto Controparte_3
dell'atto di chiamata e la domanda attorea, deducendone la improponibilità, la inammissibilità, la improcedibilità e la infondatezza sia in fatto che in diritto.
Nel merito
Verificata la procedibilità dell'azione proposta dall'attore , Parte_1
preceduta dalla rituale messa in mora ex lege depositata agli atti seguita dai riscontri da parte della tra cui la completa istruzione del sinistro in via Controparte_4
stragiudiziale, verificata la legittimazione delle parti a stare nel presente giudizio attraverso il verbale di relazione di incidente redatto dagli agenti della Polstrada di
Caserta Nord intervenuti sul luogo del sinistro, la domanda è fondata e va accolta esclusivamente nei confronti della convenuta Controparte_4
Riscontrate le risultanze istruttorie del verbale della Polstrada con quelle della prova per testi, emerge la piena responsabilità dei fatti in capo esclusivo del veicolo
CO IR tg. CA978VF di proprietà della assicurato con la Controparte_1
Controparte_2
Per contro, gli atti istruttori acquisiti in giudizio non consegnano alcun elemento pagina 4 di 14 utile per poter ritenere fondata l'ipotesi di responsabilità, anche concorsuale, del sinistro ex art. 2051 cc. a carico della;
ciò, con particolare Controparte_3
riguardo alla dichiarata presenza sulla sede stradale di detriti tali da cagionare lo scoppio di un pneumatico del veicolo della dichiarata origine Controparte_1
della manovra incontrollata di quest'ultimo. Il fatto, genericamente descritto, che gli addetti della spa chiamata stessero operando la pulizia del fondo stradale, non risulta essere determinante per le ragioni dei convenuti, atteso che sarebbe del tutto anomalo ritenere che su di una strada ad intenso traffico, quale quella in questione, l'eventuale presenza di detriti sul fondo potesse cagionare lo scoppio di un pneumatico solo del veicolo investitore, il cui spessore rimane di notevole proporzione, e non quello degli altri veicoli di passaggio, più precisamente delle auto in transito, dotati di pneumatici di certo meno proporzionati rispetto a quello di un autoarticolato.
Le risultanze cui giungevano gli agenti della Polstrada nel richiamato verbale in atti, inoltre, riferiscono dello scoppio di un unico pneumatico (cfr. …ruota secondo
asse esterna sinistra con pneumatico scoppiato…) tra i tanti portati sugli assi del veicolo investitore, fatto che induce a ritenere che lo stato del pneumatico scoppiato,
fosse già usurato e, quindi, di per sé non del tutto idoneo alla circolazione, onde assicurare una regolare tenuta di strada.
Ulteriore elemento di responsabilità rilevato a carico del conducente del veicolo
Co della convenuta, risulta essere l'eccessiva velocità, rilevata dagli agenti della
Polstrada, con cui esso viaggiava lungo l'asse viario teatro del sinistro, fatto che pagina 5 di 14 produceva il verbale di contestazione ex art. 141 cds, c. 2 ed 11, che non risulta essere stata impugnata, ciò anche al fine di rafforzare l'ipotesi difensiva dedotta dai convenuti nel presente giudizio.
All'uopo, la plurima e conforme giurisprudenza in materia, per cui anche in mancanza di verifica dell'effettiva velocità tenuta dal veicolo, risulta essere legittima la violazione contestata al conducente di non aver regolato la velocità del veicolo,
desunta in base ad un apprezzamento di merito adeguatamente motivato dall'organo accertatore sulla base dalle modalità del sinistro e dalle sue conseguenze, per altro non adeguatamente smentite dal ricorrente nelle sedi opportune (solo da ultima Cass.
Civile, Sezione II, ordinanza num. 2255/2025), induce vieppiù a ritenere che, anche il mancato controllo del veicolo da parte del suo conducente, dopo lo scoppio di uno dei suoi pneumatici, sia conseguenza più della condotta di guida imprudente del veicolo investitore che delle condizioni del manto stradale.
In ordine, poi, alle dichiarazioni rese dai testi, con particolare riguardo a quelle relative alla dinamica del sinistro, va detto che esse, pur non costituendo la principale fonte di prova a favore del danneggiato, risultano pienamente credibili in quanto circostanziate - avendo i testi narrato nel dettaglio l'episodio lesivo– intrinsecamente verosimili – avendo narrato un episodio che già all'apparenza risulta di per sé
credibile, mai prestandosi quanto narrato ad equivoci di sorta, logicamente coerenti –
non soffrendo di alcuna contraddizione tra le sue varie parti, –spontanee- non emergendo alcun elemento destabilizzante, ed in riferimento ai fatti accertati con il pagina 6 di 14 contenuto del verbale degli agenti della Polstrada, qualificate – provenendo da soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine e, quindi, di provata esperienza.
Ciò posto, va dichiarata l'esclusiva responsabilità del sinistro a carico del conducente del veicolo CO IR tg. CA978VF di proprietà della CP_1
Con
assicurato con la
[...] Controparte_2
Così definita la responsabilità dei fatti, circa la richiesta di ristoro per il danno biologico in favore dell'attrice, va detto che le conseguenze negative delle lesioni subite hanno inciso sulla qualità della vita della stessa generando, senza ombra di dubbio, un risarcimento del danno.
Dall'analisi dell'elaborato peritale agli atti, risulta provato il nesso di causalità
evento-lesioni, come documentato dalla certificazione medico-sanitaria prodotta dall'attrice, che è stata esaminata dal C.T.U. incaricato dott. , con Persona_1
motivazione pienamente condivisibile, da cui il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico privo di vizi, condotto in modo accurato in continua aderenza alla documentazione medica esaminata essendo versata agli atti.
Sul punto occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla pagina 7 di 14 indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Il Ctu accertava a carico dell'attore “Esiti algo disfunzionali di politrauma con
fratture costali multiple (II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI a sinistra di cui 4
bifocali e 1 a destra), fratture composte apofisi trasverse D2, D3, D4, D5, frattura
dell'emisacro di sinistra, frattura composta dell'acromion a sinistra”, di cui ne accertava anche il nesso causale con il sinistro de quo.
Occorre, pertanto, procedere alla liquidazione in concreto dei danni patiti in conseguenza dell'incidente subito dall'attore, tenuto conto che i postumi permanenti sono stati riconosciuti in una misura del 22 %. Ora, non vi è dubbio che il quadro patologico accertato dal C.T.U. costituisca espressione del c.d. danno biologico
(danno alla salute), inteso quale menomazione della complessiva integrità psico-fisica della persona, in sé e per sé considerata - danno primario ed immancabile, risarcibile indipendentemente da un pregiudizio di carattere puramente patrimoniale, in quanto pagina 8 di 14 incidente sul valore persona e collegato alla somma delle funzioni naturali con rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica - comprensivo del danno estetico.
Tale tipo di danno va liquidato con una attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato (natura ed entità delle lesioni, durata della malattia, sussistenza e rilevanza degli esiti a carattere permanente, età del soggetto).
La particolare natura del danno induce a ritenere che la sua liquidazione debba essere effettuata sulla scorta dei parametri elaborati sul TUN introdotta con il DPR n. 12 del
13/01/2025, idonei ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno da sinistri stradali, a salvaguardia del più generale principio di uguaglianza, già rivalutati all'attualità, con gli interessi a decorrere dal fatto.
Il Ctu conclude poi affermando che a carico del danneggiato veniva accertato
“…un grado di Invalidità Permanente nella misura del 22% (ventidue per cento) di
danno biologico, inteso come lesione dell'integrità psico-fisica”, escludendo quindi ogni incidenza sulla capacità lavorativa dell'attore.
Sul punto, chiaro è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che definisce “la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, né è in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato. Qualora, invece, a detta riduzione della capacità
lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a pagina 9 di 14 sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale”.
Orbene, «…nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte,
dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte» (Cass. n. 5442/2006, n. 14751/
2007, n. 22893/2008).
Nel caso di specie, quindi, non può essere presa in considerazione la richiesta di parte attrice di valutare anche quell'aspetto del danno, cioè l'incapacità lavorativa anche se di lieve entità, non evidenziato dal CTU.
Con la sentenza n. 28988/2020, la Cassazione è partita dalla premessa per cui “il
danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di quello biologico”
perché “non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di
essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psicofisica (Cass. n. 1816 del
25 agosto 2014)”, consistente non già nell'impossibilità di continuare a svolgere
un'attività lavorativa, ma nel doverlo fare con maggior fatica e/o più precoce
usura”. Ragion per cui tale pregiudizio attiene alla sfera del danno non patrimoniale,
che “va valutato unitariamente”, e per il quale può prevedersi la personalizzazione del relativo risarcimento. pagina 10 di 14 La descritta prospettazione, del danno fisico subito dall'attore da parte del CTU,
valorizza quel quid pluris che le tabelle del TUN danno la possibilità di riconoscere con un aumento percentuale dei valori in esse previste e da utilizzarsi per consentire una complessiva ed adeguata “personalizzazione” della liquidazione;
ciò, laddove il caso concreto presenti elementi allegati anche in via presuntiva dal danneggiato. Con
espresso riguardo alla fattispecie in esame, l'indicazione seppur presuntiva di una specifica peculiarità del danno e delle sue concrete conseguenze sulla vita futura dell'attore, giustifica il ricorso ad un aumento della “personalizzazione” del ristoro in un valore che ben può determinarsi in un plus del 10% rispetto ai valori minimi tabellari, ciò sulla scorta della ritenuta incidenza delle lesioni subite.
In proposito l'attore, essendo nato il 1967, aveva all'epoca del sinistro (2020) 53
anni:
Percentuale di invalidità permanente 22%
Giorni di invalidità temporanea 30 al 75%
Giorni di invalidità temporanea 30 al 50%
Tabella di riferimento: 2025
Danno biologico permanente (€ 4.202,60 x 22 x 0,742) € 68.603,27
Danno morale (€ 1.399,47 x 22 x 0,742) € 22.844,89
A) Danno permanente complessivo (€ 123.245,50 x 0,742): € 91.448,16
Invalidità temporanea al 75% per 30 giorni: € 1.615,77 pagina 11 di 14 Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 1.077,18
B) Danno temporaneo totale: € 2.692,95
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 94.141,11
C) Aumento ex art. 138, comma 3 CAP (10% di € 94.141,11): € 9.414,11
TOTALE GENERALE (A + B + C): € 103.555,22
Il danno, così già quantificato all'attualità, è idoneo a ristorare il pregiudizio subito dall'attore per la lesione subita a causa dell'atto illecito posto in essere dal dichiarato responsabile del sinistro.
Per l'importo totalmente liquidato, dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legale dal fatto all'effettivo soddisfo.
La somma così liquidata va decurtata da quelle incassate dall'attore già a titolo di ristoro e, precisamente, di euro 18.230,00 versati da parte della e di CP_5
euro 28.995,06 versati all' in virtù del divieto di cumulo dei risarcimenti (Cass. CP_6
S. U. sent. n. 12565/2018).
Determinato sulla base del calcolo che precede, con le indicate decurtazioni,
l'ammontare del risarcimento in complessi euro 56.330,16, al danno fisico come sopra quantificato vanno aggiunte anche le spese mediche ritenute congrue dal CTU e quantificate documentalmente in euro 610,00.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai pagina 12 di 14 sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli
medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III,
8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ.
sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico dei convenuti in solido fra di loro e per l'intero, in solido, a carico di tutte le parti, al lordo dell'acconto già eventualmente versato.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
Con confronti della e della nonché della chiamata Controparte_1 Controparte_4
, così provvede: Controparte_3
- In accoglimento della domanda di parte attrice condanna e Controparte_1
della in solido a pagare, per le causali di cui in parte motiva, Controparte_4
dell'importo di euro 56.330,16 con interessi dal fatto al soddisfo nonché a pagare la pagina 13 di 14 somma di euro 610,00 a titolo di danno patrimoniale, con interessi dal singolo esborso;
- Condanna altresì e della a rimborsare Controparte_1 Controparte_4
alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 786,00 per esborsi ed euro
14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA
come per legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari;
- Condanna altresì e della a rimborsare Controparte_1 Controparte_4
alla parte chiamata le spese di lite, che si liquidano in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari;
- Pone a carico dei convenuti in solido fra di loro e per l'intero, in solido, a carico di tutte le parti, le spese di CTU liquidate come da separato decreto, al lordo dell'acconto già eventualmente versato.
Aversa, 15/05/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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