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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/09/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Civile
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione giudiziale iscritto al n. 312/2025 R.G. promosso da
), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Michela Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via del Poggiolo, 4/n, Torrita di Siena (Si)
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
, rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Carla Guerrini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Montanini n. 99, Siena
PARTE CONVENUTA
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “che il Tribunale Voglia dichiarare la separazione dei coniugi conseguente al matrimonio concordatario contratto in data 6.8.2011 in
Montalcino (SI), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Montalcino nell'anno 2011 al n. 4, parte I alle seguenti condizioni:
1) residenza familiare - I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto, liberi ognuno di fissare ove credono la propria residenza, della quale dovranno essere sempre a conoscenza l'uno con l'altro. I coniugi convengono che l'immobile destinato ad abitazione coniugale, sito in Montalcino, fraz.
Torrenieri, Via G. Pascoli n. 14, continuerà ad essere abitato dalla sig.ra unitamente ai due figli, e mentre il sig. Pt_1 Per_1 Per_2
ha già provveduto a trasferire il proprio domicilio in Montalcino, fraz. CP_1
Torrenieri, Via Romana n. 45, ove vivrà unitamente alla figlia , Per_3 obbligandosi a trasferirvi la residenza entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
2) affido condiviso - I figli resteranno affidati ad entrambi i genitori, sia pure con residenza anagrafica di presso l'abitazione del padre e di Per_3 Per_1
e presso quella della madre;
con esercizio della potestà genitoriale Per_2 separata per le questioni di ordinaria amministrazione e condivisa per le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, così come quelle relative alla residenza dei minori;
3) Modalità di tenuta - I genitori riconoscono il diritto dei figli ad avere un solido rapporto con entrambe le figure genitoriali, assumendo l'obbligo civile ed umano di favorire negli stessi l'affetto ed il rispetto verso l'altro, ragion per cui concordano le modalità di frequentazione, secondo il calendario di seguito esplicitato: il padre terrà con sé i figli per Per_2
- un fine settimana alternato di 3 giorni (due al mese) dal venerdì all'uscita dalla scuola con pernottamenti (venerdì e sabato e previsione di
2 riaccompagnarla la domenica sera dopo cena) e il lunedì ed il martedì antecedenti, dall'uscita della scuola senza pernottamenti e con accompagnamento a casa dopo cena;
con possibilità di pernottamento ove la bimba non frequenti la scuola il giorno successivo;
-nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, starà con il padre il mercoledì ed il giovedì antecedenti, dall'uscita della scuola, senza pernottamenti e con accompagnamento a casa dopo cena;
con possibilità di pernottamento ove la bimba non frequenti la scuola il giorno successivo;
per stante la libertà di poter decidere quando frequentare il padre in Per_1 considerazione dell'età dello stesso, si prevede che lo stesso possa recarsi dal padre un fine settimana alternato di 3 giorni (due fine settimana al mese) dal venerdì all'uscita dalla scuola e relativi pernottamenti (venerdì e sabato) fino alla domenica sera dopo cena, preferibilmente nello stesso fine settimana in cui anche la sorella tarà dal padre, e almeno 1 giorno a settimana con Per_2 rientro a casa dopo cena o se vorrà con eventuale pernottamento;
la madre terrà con sé nei seguenti giorni: Per_3 stante le resistenze di a voler frequentare la madre, si prevede che Per_3 questa possa recarsi dalla madre un fine settimana alternato di 3 giorni (due fine settimana al mese) dal venerdì all'uscita dalla scuola e relativi pernottamenti (venerdì e sabato) fino alla domenica sera dopo cena nei fine settimana in cui ci sono anche gli altri fratelli e almeno 1 giorno a settimana con rientro a casa dopo cena. per tutti e tre:
- per le Festività Natalizie: ad anni alterni, un genitore starà con i figli dall'inizio delle vacanze scolastiche (in genere, 20 dicembre) al 29 dicembre compreso e l'altro genitore starà con gli stessi dal 30 dicembre al rientro a scuola (in genere, 7 o 8 gennaio) compresi;
comunque dovrà essere permesso ai figli di trascorrere con un genitore la cena della vigilia e pranzo del 25 dicembre, e con l'altro la cena del 25 e l'intera giornata del 26 dicembre, alternandolo di anno in anno;
3 - per le festività pasquali secondo il principio dell'alternanza, i genitori terranno i figli il giorno di Pasqua o il Lunedì successivo salvo diverso accordo;
- per le vacanze estive: 15 giorni di vacanza, anche frazionati;
detto periodo da trascorrere con ciascun genitore sarà concordato preventivamente fra gli stessi e comunque comunicato entro il 30 maggio di ogni anno, in modo da non coincidere con il periodo feriale dell'altro; ovviamente entrambi dovranno comunicare i rispettivi luoghi in cui porteranno in vacanza i figli e indirizzi e numeri telefonici fissi.
- nell'eventualità in cui ciascun genitore volesse trascorrere con i figli un periodo di ferie infrannuale (al di fuori dei sopraindicati periodi estivi) di 3 o più giorni, dovrà concordarlo con l'altro genitore, con un congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali dei propri figli;
- in ogni caso, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro tutti gli eventuali spostamenti per ferie (e ovviamente indirizzi e numeri telefonici fissi), e consentendo comunque contatti giornalieri telefonici tra i figli e l'altro genitore.
- per quanto riguardano i compleanni dei tre minori, a prescindere dal loro collocamento secondo il calendario ordinario, sarà consentito all'altro genitore, la possibilità di trascorrere mezza giornata insieme al minore, e ciò anche per effettuare la consegna personale del regalo allo stesso;
- i genitori, naturalmente mantenendo un reciproco equilibrio nei periodi di convivenza con i figli derivante dall'affidamento condiviso, potranno inoltre sempre concordare, con la massima elasticità e flessibilità, modalità di convivenza diverse o sostitutive di quelle previste nel presente atto, nell'ottica di favorire un sereno ed equilibrato sviluppo dei minori;
- si conviene altresì che ove un genitore fosse impossibilitato (per impegni lavorativi o altro) a tenere i minori per un intero giorno, dovrà comunque privilegiare preliminarmente la disponibilità dell'altro genitore a tenere i figli, prima di rivolgersi ad altri familiari o a terzi;
4 - i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, e si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei minori;
- ciascun genitore assume infine, quale proprio obbligo, quello di evitare ogni e qualsiasi coinvolgimento dei figli in eventuali questioni che dovessero sorgere in futuro, così come si obbligano ad un graduale inserimento e frequentazione di eventuali nuovi compagni/e, rispettoso dei tempi e delle esigenze dei minori e comunque, almeno in una prima fase alla presenza del medesimo genitore.
4) Contributo al mantenimento - in considerazione delle quasi paritetiche condizioni economiche e della paritetica tenuta dei figli, dichiarare che ciascuno genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
5) Spese straordinarie - Dichiarare che le spese di natura straordinaria relative ai figli, ovverosia quelle che trascendono le loro prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana, saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno,
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo come da protocollo adottato dall'Ecc.mo Tribunale di Siena con le modalità di comunicazione ivi previste.
6) Modalità di comunicazione delle spese straordinarie - Le spese che non prevedono il preventivo accordo dovranno essere rimborsate su semplice richiesta del genitore che le ha anticipate, dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa nelle modalità sotto indicate, in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, (a mezzo di raccomandata a mano o a mezzo email, whatsapp o altra idonea dimostrativa della ricezione) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, con le stesse modalità di cui sopra, nell'immediatezza della richiesta (entro e non oltre 10 giorni) ed in difetto, il silenzio, sarà inteso come consenso alla richiesta. Per tutte le spese straordinarie, il genitore anticipatario delle stesse è tenuto ad inviare all'altro genitore (a mezzo fax,
5 raccomandata, anche a mano, o e-mail o altro mezzo, ivi compresa la trasmissione mediante messaggistica whatsapp o altra idonea, purché comprovante l'avvenuta ricezione) la richiesta di rimborso corredata della relativa documentazione, comprovante l'esborso sostenuto, entro giorni 30
(trenta) dall'effettuazione della spesa;
il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. Per ogni singolo capitolo di spesa superiore ad € 100,00, al fine di non onerare uno dei genitori ad anticipare integralmente tale importo, entro 3 giorni precedenti l'esborso, entrambi i genitori metteranno a disposizione, ciascuno per la propria quota, la somma necessaria.
7) Detrazioni fiscali - Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie tutte sopra elencate saranno operate da entrambi nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e pertanto dovranno essere rigorosamente intestate ai figli stessi. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si obbligano tempestivamente a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
8) Assegno unico - Le parti convengono che l'importo mensilmente percepito dalla sig.ra a titolo di assegno unico, per n. 12 mensilità all'anno, Pt_1 continuerà ad essere al 100% di sua esclusiva spettanza, obbligandosi fin d'ora il sig. a mettere a disposizione ogni e qualsiasi documentazione CP_1 necessaria per provvedere a rinnovare tale richiesta.
9) Situazione economica reddituale e debiti pregressi della ditta individuale della Borsotti - Stante l'autosufficienza economica, i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o alimenti e dichiarano altresì di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a tal titolo;
la sig.ra Pt_1 rinuncia altresì a richiedere e reclamare nei confronti del sig. , Controparte_1 la somma di € 12.000,00 o qualsiasi altra somma ritenesse gravante sulla ditta individuale a lei intestata;
6 10) Rinunce e remissione querele, spese di giudizio - I coniugi rinunciano reciprocamente alle domande di addebito e si impegnano a rimettere e ad accettare la remissione di tutte le querele sporte nei reciproci confronti;
rinunciano altresì a richiedere qualsiasi forma di risarcimento del danno conseguente ai fatti di cui alle querele;
dichiarano altresì compensate le spese di giudizio.
11) Patrimonio comune - Con il deposito del presente atto i coniugi dichiarano di aver sciolto la comunione dei beni e quindi di aver già regolato i loro reciproci rapporti economici di dare-avere, di aver definito ogni aspetto patrimoniale tra di loro in comune dichiarandosi reciprocamente di non aver nulla a che pretendere o richiedere per nessun titolo o ragione fatte salve le pattuizioni di cui ai punti 4,5,7,8 e10.
12) Espatrio - I coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio e dichiarano sin da ora la loro disponibilità a sottoscrivere atti e documenti necessari all'espatrio dei figli compreso il rinnovo o il rilascio del passaporto o documenti equipollenti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio in data 6.8.2011 e la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (29.10.2009), (22.01.2013) e Per_1 Per_3
(11.10.2018) e la determinazione del contributo per il loro Per_2 mantenimento.
Si è costituito il convenuto contestando la ricostruzione fattuale della controparte domandando addebitarsi la separazione alla moglie.
Nelle more dell'udienza di comparizione le parti hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto l'anticipazione dell'udienza, da sostituirsi con note scritte, depositando le conclusioni congiunte sopra riportate.
Ciò premesso il Tribunale, rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate
7 nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che quelle inerenti i minori sono rispondenti alle loro esigenze morali e materiali e non vi è necessità di procedere all'ascolto della prole;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Montalcino per l'anno 2011, n.4, p.1; osservato che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio e che, pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Istruttore, ai fini della relativa pronuncia, come da separata ordinanza;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti;
visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000;
8
P.Q.M.
Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il Parte_1
08/05/1990 a SI (SI) e , nato il [...] a [...]
PA (PA), che si sono uniti in matrimonio in data 06/08/2011, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montalcino per l'anno 2011, n.4, p.1 alle condizioni in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Montalcino in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 19/09/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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