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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/07/2025, n. 5748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5748 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N.47265/2022 R.G.
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Presidente Dott. Maria Laura Amato
Dott Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 14/12/2022 rimessa al
Collegio alla udienza del 19 giugno 2025 e discussa nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 promossa da
Parte_1 Codice Fiscale_1 ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. PAPINI ARIANNA, presso quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte attrice-
nei confronti di
C.F. 2 ) nato a [...] il [...], rappresentata e CP_1 (C.F. difesa dall'avv.GUARDI' MARIA LETIZIA presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta "
procura in atti;
-Parte convenuta
CP_3il 19 magio 2015 in persona del curatore speciale avv. Controparte_2
[...] , in proprio ex art 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
Oggetto: separazione giudiziale
All'udienza del 19 giugno 2025 le parti, hanno chiesto al Tribunale di emettere sentenza non definitiva di separazione ex art. 709 bis c.p.c. con remissione della causa sul ruolo dell'Istruttore con riferimento alle altre domande
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte 1 e CP_1 hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO il
10/01/2014 atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di MILANO Atto N. 22 parte 1 - anno 2014. Dall'unione è nato Controparte_2 il 19 magio 2015
Il procedimento è stato instaurato in data 13 dicembre 2022 da Parte_1 e parte resistente si è costituita in giudizio.
Nell'interesse del minore in data 22 febbraio 2023 si è attivato il Tribunale per i Minorenni di
Milano che con decreto non definitivo del 29 marzo 2023 ha limitato la responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di collocamento, cura, educazione ed istruzione e con riferimento agli incarichi demandati all'Ente territorialmente competente, ha disposto l'affido del minore all'Ente territorialmente competente, allo stato individuato nel
Comune di Milano affinché in collaborazione con il competente servizio territoriale: assicuri il più idoneo collocamento allo stato con la mamma;
•
disponga la regolamentazione degli incontri con il padre, inizialmente in Spazio Neutro con possibilità di procedere gradualmente ad una modifica della regolamentazione anche liberalizzando gli incontri - tenuto conto della evoluzione della situazione e con facoltà di sospensione in caso di pregiudizio avii un percorso di sostegno psicologico individuale presso il CFI per la madre
.
invii entrambi i genitori al servizio dipendenze per un percorso di valutazione e/o
•
riabilitativo di disintossicazione presso il SerD;
predisponga gli opportuni interventi di sostegno psicoeducativo in favore del minore;
.
trasmetta relazione di aggiornamento tra mesi 4 e comunque immediatamente in caso di pregiudizio segnalando laddove, in presenza di condotte ostruzionistiche o di scarsa collaborazione se non finanche di violazione delle indicazioni impartite, il minore versi in una situazione di pregiudizio tale da imporre interventi maggiormente limitativi della responsabilità genitoriale.
Con il medesimo provvedimento è stato nominato un curatore speciale/difensore e sono state impartite prescrizioni ai genitori.
Nel prosieguo è risultata la pendenza di procedimento separativo n. 47265/22 innanzi al Tribunale
Ordinario di Milano ed il tribunale pe ri minorenni in data 4 giugno 2023 ha emesso decerto definitivo ex art 38 disp att c.c.
I coniugi sono comparsi davanti al Presidente FF il 6 giugno 2023 quando sono stati autorizzati a vivere separati e, con contestuale ordinanza, sono stati adotti provvedimenti provvisori confermativi di quanto stabilito dal Tribunale per i minorenni con nomina dell'avv. Controparte_3 a curatore speciale del minore
Nella difficile e complessa situzione del nucleo famigliare (il minore è affidato ai servizi sociali del
Comune di Milano, attualmente collocato presso gli zii materni Controparte_4 non ha rapporti con la madre e ha rapporti in spazio neutro con il padre) le parti all'udienza del 19 giugno 2025 hanno chiesto al tribunale di emettere sentenza non definitiva di separazione ex art 709 bis. uc.c.cp.c. con remissione del procedimento sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore corso
Il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
*****
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sulle ulteriori richieste.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore come da separata ordinanza con riferimento alle ulteriori domande avanzate.
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.47265 /2022 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 10/01/2014, atto iascritto nei
Registi degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO
2014 atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di MILANO Atto N. 22 parte 1 anno 2014;
-
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Istruttore dott. Chiara Delmonte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di MILANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Presidente Dott. Maria Laura Amato
Dott Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 14/12/2022 rimessa al
Collegio alla udienza del 19 giugno 2025 e discussa nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 promossa da
Parte_1 Codice Fiscale_1 ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. PAPINI ARIANNA, presso quale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte attrice-
nei confronti di
C.F. 2 ) nato a [...] il [...], rappresentata e CP_1 (C.F. difesa dall'avv.GUARDI' MARIA LETIZIA presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta "
procura in atti;
-Parte convenuta
CP_3il 19 magio 2015 in persona del curatore speciale avv. Controparte_2
[...] , in proprio ex art 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
Oggetto: separazione giudiziale
All'udienza del 19 giugno 2025 le parti, hanno chiesto al Tribunale di emettere sentenza non definitiva di separazione ex art. 709 bis c.p.c. con remissione della causa sul ruolo dell'Istruttore con riferimento alle altre domande
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte 1 e CP_1 hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO il
10/01/2014 atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di MILANO Atto N. 22 parte 1 - anno 2014. Dall'unione è nato Controparte_2 il 19 magio 2015
Il procedimento è stato instaurato in data 13 dicembre 2022 da Parte_1 e parte resistente si è costituita in giudizio.
Nell'interesse del minore in data 22 febbraio 2023 si è attivato il Tribunale per i Minorenni di
Milano che con decreto non definitivo del 29 marzo 2023 ha limitato la responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di collocamento, cura, educazione ed istruzione e con riferimento agli incarichi demandati all'Ente territorialmente competente, ha disposto l'affido del minore all'Ente territorialmente competente, allo stato individuato nel
Comune di Milano affinché in collaborazione con il competente servizio territoriale: assicuri il più idoneo collocamento allo stato con la mamma;
•
disponga la regolamentazione degli incontri con il padre, inizialmente in Spazio Neutro con possibilità di procedere gradualmente ad una modifica della regolamentazione anche liberalizzando gli incontri - tenuto conto della evoluzione della situazione e con facoltà di sospensione in caso di pregiudizio avii un percorso di sostegno psicologico individuale presso il CFI per la madre
.
invii entrambi i genitori al servizio dipendenze per un percorso di valutazione e/o
•
riabilitativo di disintossicazione presso il SerD;
predisponga gli opportuni interventi di sostegno psicoeducativo in favore del minore;
.
trasmetta relazione di aggiornamento tra mesi 4 e comunque immediatamente in caso di pregiudizio segnalando laddove, in presenza di condotte ostruzionistiche o di scarsa collaborazione se non finanche di violazione delle indicazioni impartite, il minore versi in una situazione di pregiudizio tale da imporre interventi maggiormente limitativi della responsabilità genitoriale.
Con il medesimo provvedimento è stato nominato un curatore speciale/difensore e sono state impartite prescrizioni ai genitori.
Nel prosieguo è risultata la pendenza di procedimento separativo n. 47265/22 innanzi al Tribunale
Ordinario di Milano ed il tribunale pe ri minorenni in data 4 giugno 2023 ha emesso decerto definitivo ex art 38 disp att c.c.
I coniugi sono comparsi davanti al Presidente FF il 6 giugno 2023 quando sono stati autorizzati a vivere separati e, con contestuale ordinanza, sono stati adotti provvedimenti provvisori confermativi di quanto stabilito dal Tribunale per i minorenni con nomina dell'avv. Controparte_3 a curatore speciale del minore
Nella difficile e complessa situzione del nucleo famigliare (il minore è affidato ai servizi sociali del
Comune di Milano, attualmente collocato presso gli zii materni Controparte_4 non ha rapporti con la madre e ha rapporti in spazio neutro con il padre) le parti all'udienza del 19 giugno 2025 hanno chiesto al tribunale di emettere sentenza non definitiva di separazione ex art 709 bis. uc.c.cp.c. con remissione del procedimento sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore corso
Il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
*****
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sulle ulteriori richieste.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore come da separata ordinanza con riferimento alle ulteriori domande avanzate.
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.47265 /2022 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 10/01/2014, atto iascritto nei
Registi degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO
2014 atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di MILANO Atto N. 22 parte 1 anno 2014;
-
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Istruttore dott. Chiara Delmonte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di MILANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato