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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Sezione specializzata in materia di impresa riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nelle cause civili di appello riunite n. 2030/2023 r.g. e n. 2106/2023, promosse la prima con atto di citazione da
(c.f. ), difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Stefano Antonacci e Gian Marco Sacchetto del foro di Verona e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Verona, Via Berbera 19/b
(appellante)
e la seconda con atto di citazione da
1 (c.f. ), difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Pierluigi Fadel del foro di Verona e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Verona, via Timavo n. 5
(appellante)
entrambe nei confronti di
con sede in Costermano (Vr) (c.f. e p. Controparte_1
iva n. , in persona del curatore avv. Alberto Rinaldi, difeso dall'avv. P.IVA_1
Giorgio Aschieri del foro di Verona e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Verona, piazza Cittadella 13
(appellato)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante Parte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, in riforma della Sentenza impugnata così giudicare:
Nel merito, assolvere l'appellante da qualsiasi Parte_1
domanda rivolta nei suoi confronti, siccome infondata in fatto e in diritto, e in particolare, accogliere le conclusioni precisate in prime cure:
in via pregiudiziale:
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164
c.p.c.;
in via preliminare:
2 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione avversaria e per
l'effetto rigettare la domanda avversaria;
in via principale e nel merito:
rigettarsi tutte le domande proposte dall'attore perché infondate in fatto e in diritto
e comunque non provate per i motivi tutti esposti in narrativa;
in via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, ritenere e dichiarare unico responsabile nella causazione degli eventi di cui è causa il sig. , esclusa ogni solidarietà del sig. Parte_2
rispetto al medesimo, per qualsivoglia danno Parte_1
eventualmente patito dall'attore, se ed in quanto da risarcire, e conseguentemente condannare il sig. a tenere indenne il sig. Parte_2 Parte_1
per qualsivoglia somma lo stesso fosse mai tenuto a sborsare in favore
[...]
dell'attore, nella non creduta ipotesi in cui venisse accolta qualsivoglia domanda nei suoi confronti, in via esclusiva o solidale, a qualunque titolo, incluse le spese legali;
in via ulteriormente subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accogliesse in tutto o in parte la domanda dell'attore nei confronti di accertare e Parte_1
dichiarare la sua eventuale quota di responsabilità nella produzione del danno e limitare l'ammontare del risarcimento al solo danno effettivamente conseguenza della sua condotta e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
al regresso e alla manleva nei confronti di , Parte_1 Parte_2
con riferimento al quantum risarcitorio pagato esorbitante la sua quota di responsabilità, con ogni conseguente pronuncia di condanna, anche direttamente, alle relative ripetizioni.
In ogni caso:
3 Vinte le spese di ambedue i gradi di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge e con la condanna delle controparti a rimborsare le spese corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata, oltre agli interessi di legge ex art. 1284, comma 4, c.c.
In via istruttoria: si richiamano le deduzioni, produzioni ed eccezioni tutte svolte in primo grado nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
per l'appellante Pt_2
Nel merito:
- in riforma alla sentenza pronunciata rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti dell'appellante, siccome infondata in fatto e in diritto;
Nel merito in via preliminare:
- in riforma alla sentenza impugnata ed in particolare in relazione alla sentenza non definitiva pronunciata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione avversaria e per l'effetto rigettare ogni domanda proposta;
In ogni caso:
- vittoria del compenso giudiziale per entrambi i gradi di giudizio con condanna alla restituzione di quanto nel frattempo corrisposto in virtù della condanna alle spese sofferte nell'ambito del giudizio di primo grado.
In via istruttoria:
Si richiamano le deduzioni, produzioni ed eccezioni tutte svolte in primo grado nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, disattesa e reietta:
4 dichiarare infondato l'appello promosso dal sig. e, per l'effetto, Parte_2
confermare la sentenza n. 1771/2023 resa dal Tribunale di Venezia – sez. specializzata in materia d'impresa nel giudizio n. 1417/2019 R.G.;
dichiarare infondato l'appello promosso dal sig. e, Parte_1
per l'effetto, confermare la sentenza n. 1771/2023 resa dal Tribunale di Venezia – sez. specializzata in materia d'impresa nel giudizio n. 1417/2019 R.G.
Con vittoria di spese e compensi professionali in favore dell'appellata, ivi compreso 15% spese generali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 1° febbraio 2019, il curatore del fallimento
[...]
, dichiarato con sentenza del Tribunale di Verona in data 25 Controparte_1
febbraio 2016, conveniva, davanti al Tribunale di Verona, Parte_1
e (entrambi amministratori della società -
[...] Parte_2
precedentemente denominata Green Spark s.r.l. - fino al 9 luglio 2013; il solo liquidatore della stessa), affinché fossero condannati ex art. 146 l. fall. al Pt_2
risarcimento del danno cagionato alla società e ai creditori sociali.
L'attore affermava che la società, posta in liquidazione il 9 luglio 2013, dovesse essere sciolta già il 31 ottobre 2011, risultando dal bilancio di esercizio un patrimonio netto negativo: situazione patrimoniale continuata nei successivi esercizi, tanto che il 26 aprile 2014 era stata presentata domanda prenotativa di concordato preventivo, poi rinunciata il 22 ottobre 2015 a seguito della relazione del commissario giudiziale. Nonostante la perdita del capitale, anziché essere posta in liquidazione, la società continuò ad essere ordinariamente gestita con causazione di un danno quantificabile in non meno di euro 236.051,00. Successivamente alla messa in liquidazione, il liquidatore aveva proseguito la gestione Pt_2
caratteristica e compiuto atti di mala gestio, incrementando le perdite di ulteriori euro 367.023,00.
5 Ciò premesso, il chiedeva la condanna, a titolo risarcitorio, dei due CP_1
convenuti, in solido tra loro, al pagamento di euro 236.051,00 e del solo liquidatore al pagamento di ulteriori euro 367.023,00. Pt_2
Si costituiva in giudizio pregiudizialmente Parte_1
eccependo la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c., poiché
l'attore non aveva indicato quali atti gestori, a lui imputabili, avessero arrecato danno alla società e ai suoi creditori e non aveva fornito la relativa prova. In via preliminare, il convenuto assumeva che, a fronte di una situazione di dissesto che il fallimento attore dichiarava manifesta sin dal 31 ottobre 2011, la citazione in giudizio gli era stata notificata solo il 2 febbraio 2019, cosicché, a norma degli artt.
2393 e 2394 c.c., l'azione esercitata nei suoi confronti era prescritta.
Nel merito, il convenuto rappresentava di avere ricoperto il ruolo di amministratore della società in bonis soltanto dal 17 giugno 2013 al 9 luglio 2013, data in cui la società era stata posta in liquidazione con nomina di quale liquidatore. Pt_2
chiedeva, pertanto, che tutte le domande attoree fossero rigettate perché Parte_1
infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, per il caso di propria condanna a titolo di responsabilità esclusiva o solidale con chiedeva di essere da Pt_2
questi tenuto indenne, eventualmente nel limite di quanto eccedeva la propria quota interna di responsabilità.
Si costituiva in giudizio anche ugualmente eccependo la nullità Parte_2
dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c., nonché la prescrizione dell'azione di responsabilità nei suoi confronti relativamente agli esercizi 2011 e
2012, essendo cessato dalla carica di amministratore il 20 maggio 2013. Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande avversarie, poiché infondate. Pt_2
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio che, con sentenza non definitiva n. 739/2021 del 27 aprile
2021, dichiarava infondata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, evidenziando che l'attore aveva adeguatamente allegato i fatti costitutivi delle
6 pretese risarcitorie, senza alcuna compromissione del diritto di difesa dei convenuti.
L'attore aveva infatti chiesto la condanna in solido dei convenuti per le conseguenze dannose derivanti dalla prosecuzione dell'attività di impresa dopo la perdita del capitale sociale e dalla tardiva messa in liquidazione della società, ed agendo, esclusivamente nei confronti di per gli ulteriori danni causati Pt_2
dagli atti gestori da lui posti in essere in qualità di liquidatore.
Era parzialmente accolta la sola eccezione di prescrizione sollevata da Pt_2
dichiarando estinta l'azione sociale di responsabilità promossa nei suoi confronti per gli atti gestori dallo stesso compiuti sino al 20 maggio 2013. L'eccezione era invece rigettata relativamente all'azione dei creditori sociali;
era interamente rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da Parte_1
Il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria, rigettando le richieste di prove orali e disponendo consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: “letti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti, verifichi il CTU, se in bonis si sia CP_1
trovata in stato di scioglimento per la perdita del proprio capitale sociale prima, e da che data anteriore, rispetto all'esercizio in cui detta perdita è stata esposta a bilancio;
verifichi il CTU se, nonostante l'accertata perdita del capitale, la società sia stata gestita in continuità aziendale;
verifichi il CTU, secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali, la perdita incrementale sopportata dal patrimonio sociale dalla data dell'accertata perdita del capitale sino alla cessazione della gestione in continuità aziendale, escludendo da detta perdita incrementale le disutilità ed i costi che la società medesima avrebbe comunque dovuto sopportare ove la medesima fosse stata gestita secondo criteri di liquidazione;
suddivida il
CTU detta perdita patrimoniale in ragione della permanenza nella carica gestoria di ciascun convenuto”.
Depositata la relazione peritale e precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con nuova concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e definita con sentenza n. 1771/2023 del 13 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Venezia,
7 sezione specializzata in materia di impresa, condannava i convenuti a pagare al fallimento le seguenti somme di denaro, maggiorate della Controparte_1
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita dalla domanda giudiziale a quella della pronuncia, nonché degli interessi al tasso legale sul capitale annualmente rivaluto: i) euro 7.397,00; ii) euro 365.015,00; Parte_1 Pt_2
iii) entrambi i convenuti, in solido tra loro, euro 29.588,00. Inoltre, il Tribunale condannava a rifondere a quanto questi avesse corrisposto al Pt_2 Parte_1
fallimento attore in eccesso rispetto alla sua quota di responsabilità. Le spese processuali erano liquidate a favore del fallimento in euro 12.013,00 per compensi professionali e in euro 1.063,00 per anticipazioni, oltre accessori di legge. Pt_2
era poi condannato a rimborsare a le spese processuale, liquidate in euro Parte_1
3.077,00, oltre accessori di legge. Il compenso del c.t.u. veniva posto definitivamente carico dei convenuti.
Con la sentenza definitiva, il Tribunale, ribadita l'infondatezza delle eccezioni di nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza, riteneva che gli amministratori avessero proseguito l'attività di impresa in continuità aziendale dopo la perdita del capitale sociale, in violazione dell'obbligo di conservazione del patrimonio;
rilevava poi il carattere continuativo della condotta dannosa e l'impossibilità di ridurre gli addebiti a specifici atti gestori, dovendosi piuttosto considerare che entrambi i convenuti, per tutta la loro permanenza in carica come amministratori, avevano l'obbligo, ex art. 2486 c.c., di constatare la perdita del capitale e gestire la società in termini meramente conservativi, ponendola in liquidazione onde impedire maggiori perdite patrimoniali.
Quanto al danno conseguente all'illecita condotta degli amministratori, il Tribunale evidenziava come il criterio della perdita incrementale del patrimonio secondo la differenza dei netti patrimoniali, introdotto al comma 3° dell'art. 2486 c.c. dal d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, era applicabile anche alle cause già pendenti al momento della riforma, trattandosi di criterio equitativo già in precedenza seguito
8 dalla giurisprudenza per determinare la perdita patrimoniale sia in relazione all'azione di responsabilità esercitata dalla massa dei creditori sociali, sia a quella esercitata dalla società.
Quindi, sulla scorta della c.t.u., il Tribunale accertava che la causa di scioglimento era già maturata il 31 ottobre 2011 (poiché il patrimonio netto era divenuto negativo per euro 381.013,00) e proseguita fino alla sua messa in liquidazione, avvenuta con delibera del 9 luglio 2013, iscritta nel registro delle imprese il 6 agosto 2013. Ma anche dopo la sua messa in liquidazione, la società era stata gestita con continuità aziendale, risultando dal bilancio un'operatività e un indebitamento incompatibili con una gestione liquidatoria, tanto che il c.t.u. aveva rilevato che, al
31 dicembre 2014, il patrimonio netto negativo era aumentato a euro 892.057,00, così quantificandosi in complessivi euro 402.000,00 il danno costituito dall'incremento della perdita patrimoniale, esclusi i costi e le disutilità ineliminabili connessi all'attività di liquidazione.
Ciascuno dei convenuti soccombenti proponeva, con distinti atti di citazione, appello tanto avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia d'impresa, n. 739/2021, deposita il 27 aprile 2021, quanto avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia d'impresa, n. 1771/2023, depositata il 13 ottobre 2023.
formulava sei motivi di impugnazione: i) la sentenza Parte_1
non definitiva aveva erroneamente rigettato l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, mancante di specificazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria a lui riferibili, ossia dell'indicazione di quali atti gestori fossero idonei ad arrecare danno alla società e ai creditori sociali, nonché della relativa prova;
ii) sempre la sentenza non definitiva, nel rigettare l'eccezione di prescrizione, aveva omesso di considerare che il fallimento aveva agito nei suoi confronti solo quale amministratore unico e non anche quale componente del c.d.a.: ruolo ricoperto da settembre 2012 a maggio 2013, e quindi anteriormente al
9 quinquennio precedente l'atto interruttivo della prescrizione del 6 luglio 2018; iii) la sentenza definitiva non aveva riconosciuto il difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi, non superabile dalla consulenza tecnica, avendo lo stesso perito rilevato una carenza documentale;
iv) il Tribunale aveva erroneamente applicato il criterio dei netti patrimoniali di cui all'art. 2486 c.c., come modificato dal d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del principio di irretroattività dii cui all'art. 11 delle preleggi;
v) il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità, illegittimità e infondatezza della c.t.u., anziché recepirla in maniera acritica e ritenere applicabile il criterio dei netti patrimoniali: in ogni caso viziato da errore di calcolo, in quanto nel settembre 2012 il patrimonio della società sarebbe stato ancora capiente per effetto degli apporti di euro 100.000 del febbraio 2012 e di 400.000 del settembre 2012; vi) il Tribunale aveva acriticamente aderito alla c.t.u., ignorando le osservazioni del c.t.p. e omettendo di considerare la brevità temporale dell'incarico gestorio di così Parte_1
determinando anche l'erronea ripartizione della responsabilità solidale con
Pt_2
Per il caso di accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti, Parte_1
chiedeva che l'importo fosse ripartito in proporzione al periodo di permanenza nella carica gestoria di ciascuno dei due convenuti, con condanna di a Pt_2
rifondergli le maggiori somme di denaro alla cui corresponsione fosse condannato.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello, perché infondato in fatto e in diritto, e la conferma delle impugnate sentenze.
Il affermava l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione proposti: i) CP_1
quanto all'eccepita nullità dell'atto introduttivo, essa era stata giustamente respinta dal Tribunale alla luce del contenuto dell'atto, indicante i fatti costitutivi della responsabilità, anche solidale, dei convenuti e l'azione esercitata nei loro confronti;
ii) quanto all'eccezione di prescrizione, era stata correttamente rigettata in
10 considerazione del fatto che l'appellante aveva ricoperto la carica di amministratore ininterrottamente fino al 9 luglio 2013 (priva di rilievo la successione di cariche da consigliere di amministrazione ad amministratore unico) rimanendo fino ad allora sospeso, ai sensi dell'art. 2941, n. 7, c.c., il termine quinquennale di prescrizione, che quindi non era ancora decorso alla data della messa in mora (6 luglio 2018); iii) quanto alla pretesa indeterminatezza dei fatti contestati, la doglianza era formulata in violazione dell'art. 342 c.p.c. ed era comunque infondata, essendo la responsabilità dell'appellante fondata sulla violazione dell'art. 2486 c.c., ossia sulla perdita del capitale sociale, sulla gestione non conservativa e sul danno causato alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi;
iv) quanto alla pretesa erronea applicazione dell'art. 2486 c.c. e conseguente nullità della c.t.u., il Tribunale aveva fatto applicazione del criterio dei netti patrimoniali elaborato dalla giurisprudenza e poi codificato nel terzo comma dell'art. 2486 c.c.; v) quanto alla pretesa erroneità della c.t.u., in relazione all'applicazione del criterio dei netti patrimoniali, la decisione del Tribunale era adeguatamente motivata, permanendo un patrimonio netto negativo in tutti gli esercizi esaminati;
vi) quanto alla pretesa adesione acritica del Tribunale alla c.t.u. e all'asseritamente erroneo riparto delle responsabilità tra gli amministratori, l'art. 2648 c.c. prevedeva la responsabilità solidale degli amministratori per il periodo in cui entrambi erano in carica.
con distinto atto di citazione, impugnava pure lui entrambe le Parte_2
sentenze, articolando tre motivi di impugnazione, il primo dei quali riferito alla sentenza non definitiva: i) il Tribunale aveva errato nel ritenere che la perdita del capitale sociale, risultante dal bilancio del 30 ottobre 2011, non fosse sufficientemente grave da fare decorrere da quel momento il termine prescrizionale per la proposizione dell'azione sociale di responsabilità da parte dei creditori sociali;
ii) con la sentenza definitiva, il Tribunale aveva recepito acriticamente le conclusioni del c.t.u., nonostante la manifesta contraddittorietà della sua relazione;
iii) il Tribunale aveva erroneamente applicato l'art. 2486 c.c. nella versione
11 modificata dal d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e del principio di irretroattività di cui all'art. 11 preleggi, e con conseguente nullità della c.t.u. che aveva applicato il criterio di calcolo dei netti patrimoniali da tale norma previsto.
Si costituiva anche nel secondo giudizio il , Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma delle impugnate sentenze.
L'appellato affermava: i) quanto al primo motivo di impugnazione, che fosse corretto il percorso argomentativo del Tribunale, secondo cui il termine di prescrizione aveva iniziato a decorrere dal 18 luglio 2013 con la pubblicazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, poiché solo da quel momento poteva dirsi evidente per i creditori l'insufficienza del patrimonio sociale;
ii) quanto al secondo motivo di appello, che il c.t.u. avesse correttamente individuato nel 31 ottobre 2011 il momento in cui vi era stata perdita del capitale sociale, determinata in euro
315.818,00; iii) quanto al terzo motivo, che il Tribunale non avesse applicato il novellato 3° co. dell'art. 2486 c.c., ma analogo criterio equitativo già precedentemente utilizzato dalla giurisprudenza.
Con ordinanza del 25 marzo 2024, respinta l'istanza di di sospensione Parte_1
della provvisoria esecutività delle sentenze impugnate, le due cause erano riunite ai sensi dell'art. 335 c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le cause erano rimesse in decisione all'udienza del 20 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
***
0. Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità delle conclusioni istruttorie degli appellanti, come sopra riportate. Entrambi genericamente richiamano le memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c., ma hanno omesso di spiegare la rilevanza delle richieste istruttorie, non accolte dal Tribunale, al fine della decisione della causa di appello. Ed invero essi non hanno proposto alcun motivo di impugnazione circa la decisione del primo giudice di non dare ingresso alla prova orale.
12 1. L'appellante con il primo motivo di impugnazione, censura la Parte_1
sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia n. 739/2021, che ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, il quale era mancante dell'allegazione dei fatti costitutivi e non differenziava la posizione degli amministratori. Sarebbe stato onere dell'attore individuare i fatti materiali ascrivibili al convenuto per consentirgli di predisporre adeguate difese. Solo nella prima pagina dell'atto di citazione e nelle conclusioni (pag. 12) si faceva riferimento a – peraltro esclusivamente nel suo più recente ruolo di Parte_1
amministratore unico e non, invece, in quello, risalente al periodo settembre 2012- maggio 2013, di componente del c.d.a. – deducendo l'attore generici atti di mala gestio in riferimento ad altrettanto generica responsabilità degli amministratori, senza indicazione dell'apporto causale di ciascuno di essi.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'atto di citazione per contrarietà ai princìpi del giusto processo (art. 111 Cost.), della terzietà e dell'imparzialità del giudice (il quale avrebbe provveduto a ricostruire, disponendo la c.t.u., la domanda dell'attore) e del diritto di difesa (artt. 24 e 111
Cost.).
Il motivo d'impugnazione è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha così motivato il rigetto dell'eccezione: “Sull'eccepita nullità dell'atto di citazione deve rilevarsi che il fallimento attore, nell'allegare le condotte gestorie per cui è giudizio imputa ad entrambi i convenuti la responsabilità relativa alla prosecuzione del attività di impresa in continuità aziendale nonostante che la società abbia perso fin dal 2010 il proprio capitale, considerata la sua tardiva messa in liquidazione. In riferimento a detta condotta gestoria, il fallimento chiede la condanna di entrambi i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno quantificato nell'importo di euro 236.051,00.=.
Diversamente, viene imputato al solo convenuto l'ulteriore Parte_2
danno riconnesso agli atti gestori che avrebbero determinato ulteriore perdita
13 patrimoniale, quantificata in euro 367.023,00.=. Al di là della fondatezza nel merito di dette pretese, non può dirsi che l'atto introduttivo del giudizio sia nullo per non essere determinati i fatti costitutivi il titolo delle pretese risarcitorie fatte valere, non essendo possibile ritenere che ai convenuti sia stata preclusa alcuna difesa, difesa che, entrambi hanno esercitato in modo del tutto compiuto, ricostruendo anche i periodi in cui i medesimi hanno ricoperto le rispettive cariche gestorie”.
Tale motivazione è corretta.
L'atto di citazione del 31 gennaio 2019, dopo avere spiegato perché “lo stato di insolvenza e la perdita del capitale sociale erano risalenti quantomeno al
31.10.2011 (esercizio di 10 mesi), allorché gli indici finanziari erano negativi e il capitale sociale era stato completamente eroso dalle perdite di esercizio, riportando il bilancio a quella data il patrimonio netto negativo di – € 2.377,00.
Fra i costi di detto bilancio si rilevavano, peraltro, oneri straordinari per € 73.849
[..]” ed avere indicato che era stato “amministratore Parte_1
della suddetta società sino al 9.7.2013”, ha imputato ad entrambi gli amministratori il fatto che, al verificarsi della perdita integrale del capitale sociale, “non avessero assunto i provvedimenti di cui all'art. 2482-ter con tutte le conseguenze di cui all'art. 2485 c.c. Nonostante, poi, sussistesse la causa di scioglimento di cui all'art.
2484 n. 4, gli odierni resistenti hanno proseguito ed anzi incrementato l'attività tipica, in violazione dell'art. 2486 c.c., che prescrive l'obbligo di limitarsi al compimento di atti conservativi dell'integrità del patrimonio sociale e dell'art. 217 co. 1 n. 4 l. fall. Nel caso di specie, gli amministratori hanno proseguito l'attività assumendo nuovo rischio di impresa (il fatturato al 31.10.2012 è quasi il doppio di quello relativo all'esercizio chiuso al 31.10.2011, data di perdita del capitale sociale), cosa che ha comportato un ingiustificato aumento dei costi (si veda la già citata nota integrativa del bilancio 2012, cfr. DOC. 6, in cui si espone l'incremento
14 di una serie di spese ingiustificate) e conseguentemente un incremento delle perdite sociali con danno per la società, i soci e i creditori”.
L'atto di citazione proseguiva ascrivendo ad il compimento di specifici Pt_2
atti dannosi alla società e, ad entrambi gli amministratori, il proseguimento dell'ordinaria attività d'impresa, malgrado la perdita del capitale sociale. Era quindi indicato il danno da essi cagionato alla società e ai creditori sociali
“nell'incremento del patrimonio netto negativo dal 31.10.2011, pari a - € 2.377,00, data di perdita del capitale sociale, al 09.07.2013, data di messa in liquidazione, che può stimarsi in almeno - € 238.428; tenuto conto che nella delibera di messa in liquidazione si dà atto che la situazione patrimoniale al 30.04.2013 registrava una perdita di ulteriori € 112.448,90, rispetto all'esercizio precedente. Il danno, costituito dall'incremento negativo, può essere quindi provvisoriamente stimato in
€ 236.051, salvo l'eventuale diverso valore che emergesse dall'espletanda istruttoria”. Separatamente erano quantificati i danni cagionati dal solo Parte_2
[...]
Era pertanto esposta la causa petendi (illegittima prosecuzione dell'attività dopo la perdita di capitale che aveva comportato lo scioglimento e con esso la necessità che la società fosse posta in liquidazione) e formulato il petitum (richiesta di risarcimento del danno da determinarsi in misura corrispondente all'incremento della situazione debitoria).
Il fatto ascritto a nel suo ruolo di amministratore, che non richiedeva di Parte_1
distinguere tra la partecipazione al c.d.a. e la carica di amministratore unico (in entrambi i ruoli egli era tenuto, secondo le prospettazioni dell'attore, a porre in liquidazione la società e conservarne il patrimonio), era evidentemente quello sopra indicato, mentre ad erano imputati anche singoli atti di mala gestio. Pt_2
Non si vede cosa dovesse aggiungere l'attore, mentre per mezzo dell'indagine tecnica il giudice, lungi dall'integrare i fatti costitutivi della domanda proposta
15 dall'attore, si è limitato ad accertare la perdita del capitale sociale e a determinare l'ammontare del danno liquidabile.
Non è perciò ipotizzabile né una violazione del principio del giusto processo, invocato a sproposito dall'appellante, né la lesione del suo diritto di difesa.
2. Con il secondo motivo di appello, si duole che il Tribunale abbia Parte_1
respinto, sempre con la sentenza non definitiva, l'eccezione di prescrizione da lui sollevata, dichiarando invece prescritta l'azione sociale di responsabilità proposta dalla curatela nei confronti del convenuto per gli atti gestori posti in Pt_2
essere sino alla data del 20 maggio 2013. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto, per gli stessi motivi che l'avevano indotto a giudicare prescritta l'azione esercitata nei confronti di dichiarare prescritta anche quella Pt_2
verso di lui esercitata, quantomeno per le condotte di consigliere di amministrazione poiché la domanda era stata svolta dal nei suoi CP_1
confronti solo quale amministratore unico, quindi per l'attività gestoria svolta dal
20 maggio 2013. La raccomandata inviata dal il 6 luglio 2018 non era CP_1
pertanto idonea a interrompere la prescrizione per gli atti allo stesso attribuibili, quale consigliere delegato, dall'11 ottobre 2012 al 20 maggio 2013.
Come si è detto al punto che precede, a il quale non è stato convenuto in Parte_1
giudizio – come egli sostiene – solo per il ruolo di amministratore unico della fallita
(ma anche per quello di consigliere di amministrazione), non è stato ascritto il compimento di specifici atti di mala gestio, bensì l'avere omesso di rilevare la perdita di capitale sociale quale causa di scioglimento della società e il non avere tempestivamente posto in liquidazione la società.
La perdita del capitale sociale è avvenuta a fine 2011. Tuttavia, come ben evidenziato dal Tribunale, la caratteristica della responsabilità gestoria per la prosecuzione dell'attività di impresa in continuità aziendale fino alla sua tardiva messa in liquidazione, nonostante il verificarsi della causa di scioglimento della società integrata dalla perdita del capitale, consiste nell'assumere rilievo
16 continuativo per tutto il periodo in cui l'amministratore, dovendo avere contezza della causa di scioglimento, ha comunque continuato a gestire la società secondo la sua attività caratteristica, rendendosi inadempiente agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale. Il Tribunale ha correttamente precisato che “essendo stati indicati in atti i periodi in cui i convenuti hanno ricoperto la carica amministrativa, su entrambi i convenuti medesimi incombeva l'obbligo di appurare senza indugio la perdita del capitale e, quindi, per tutta la loro permanenza in carica, l'obbligo di gestire la società in termini meramente conservativi del patrimonio, provvedendo tempestivamente a porre in liquidazione la società impedendo
l'aggravarsi della perdita patrimoniale”.
Al carattere continuativo della responsabilità può aggiungersi che, per espressa disposizione normativa, il termine prescrizionale non ha iniziato a decorrere prima che cessasse dalla carica di amministratore, ossia prima del 9 luglio Parte_1
2013 (v. 4° co. dell'art. 2393 c.c., ai sensi del quale l'azione sociale di responsabilità “può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica”; art. 2941, n. 7, c.c., ai sensi del quale rimane sospesa la prescrizione delle azioni di responsabilità “tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica”).
Quindi, poiché è cessato dalla carica di amministratore il 9 luglio 2013, Parte_1
il termine di prescrizione quinquennale è stato tempestivamente interrotto dalla lettera raccomandata della curatela che lo costituiva in mora, ricevuta il 6 luglio
2018.
Si rileva ancora che, circa l'azione di responsabilità esercitabile dai creditori sociali, rispetto alla quale il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione, non è stato formulato da alcun specifico motivo d'impugnazione, sì che la Parte_1
relativa statuizione è divenuta definitiva.
17 Ne consegue che, ancora prima che infondato, il motivo d'impugnazione è inammissibile, non essendo suscettibile, quand'anche fosse stato accolto, di portare alla riforma della pronuncia di condanna risarcitoria.
3. Con il terzo motivo di appello, lamenta che il Tribunale non abbia Parte_1
rilevato il difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi, nonché
d'indeterminatezza e d'indifferenziazione dei fatti, solo genericamente addebitati agli amministratori e comunque solo riferiti ad Tale difetto originario di Pt_2
allegazione non sarebbe stato superabile con l'esperimento della c.t.u. poiché l'esito dell'istruttoria non avrebbe potuto supplirvi, tanto più che la carenza documentale sarebbe stata ravvisata anche dallo stesso perito.
La carenza assertiva non poteva essere sanata dalla precisa indicazione, anche temporale, delle proprie funzioni, compiuta dal convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta, poiché il fallimento attore l'aveva citato esclusivamente quale amministratore unico, senza alcun riferimento al periodo in cui era stato consigliere di amministrazione.
Il motivo d'impugnazione, con cui si ripetono le argomentazioni dei due precedenti motivi, è inammissibile, sia perché generico (laddove lamenta un difetto assertivo della condotta di mala gestio e “conseguentemente probatorio”), sia perché espressamente diretto alla sentenza definitiva n. 1771/2013, mentre le questioni suddette sono state decise con la sentenza non definitiva n. 739/2021.
Il Tribunale non poteva compiere una nuova valutazione delle questioni già decise con la sentenza non definitiva, ed invero vi è tornato, alle pagine 6-7 della sentenza n. 1771/2023, esclusivamente per ricordare il contenuto della precedente decisione.
4. Con il quarto motivo di appello, afferma che il Tribunale abbia Parte_1
erroneamente applicato l'art. 2486 c.c., modificato dal d. lgs. 12 gennaio 2019, n.
14, così violando il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost e il principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle preleggi. Per lo stesso motivo, secondo l'appellante, sarebbe nulla la c.t.u. compiuta dando applicazione retroattiva a tale
18 norma, con particolare riferimento al criterio presuntivo dei netti patrimoniali previsto dal terzo comma.
L'appellante assume che, trattandosi di norma di natura sostanziale – come tale soggetta al principio di irretroattività e non a quello del tempus regit actum –entrata in vigore il 16 marzo 2019, non poteva essere applicata per la decisione di una causa introdotta con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2019.
Secondo inoltre, la precisazione del Tribunale per cui il criterio dei netti Parte_1
patrimoniali corrisponderebbe al “criterio equitativo di risarcimento già in precedenza praticato correntemente dalla giurisprudenza”, non varrebbe ad ammetterne l'applicazione, poiché, per la stessa giurisprudenza, l'applicabilità del criterio presuntivo era subordinata all'indicazione delle “ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto...” (Cass. civ, sez. un., n. 9100/15), che nella specie non fu compiuta.
Per l'appellante, il metodo dei netti patrimoniali non sarebbe, in ogni caso, applicabile al caso di specie poiché la giurisprudenza lo subordina alla circostanza che siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi riconducibili alla gestione dell'amministratore, rimanendo pur sempre onerata la parte attrice di allegare la specifica attività gestoria e il suo rapporto causale con il danno.
Anche formula un analogo motivo d'impugnazione (il terzo del Parte_2
proprio atto di citazione), dolendosi che il Tribunale abbia applicato retroattivamente il novellato art. 2486 c.c. e, in particolare, il criterio presuntivo di cui al terzo comma, così violando il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. e il principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle preleggi, cui la norma sarebbe soggetta in quanto di natura sostanziale.
19 I due motivi d'impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono le medesime questioni, non meritano condivisione.
Innanzitutto, occorre evidenziare che il Tribunale ha individuato nella c.d. “perdita incrementale” il più idoneo criterio equitativo di liquidazione del danno: “Sotto questo profilo va, poi, evidenziato che il danno risarcibile eventualmente determinato con il criterio della perdita incrementale, seppure oggetto di intervento normativo che ha in tal senso modificato il citato art. 2486 cc che, in precedenza, in punto nulla disponeva, non può dirsi applicabile solo alle cause introdotte successivamente a detta riforma della norma in commento, posto che la liquidazione del danno risarcibile in tal modo praticata rimarrebbe comunque criterio equitativo di risarcimento già in precedenza praticato correntemente dalla giurisprudenza in tutti i casi in cui, come quello oggetto di lite, è necessario ricorrere ad una valutazione sintetica della perdita patrimoniale determinata dalla condotta illecita degli amministratori, come già evidenziato, criterio di liquidazione peraltro pertinente con la fattispecie di responsabilità dedotta in atti.
Inoltre, è opportuno rilevare che il danno determinato secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali (id est perdita incrementale del patrimonio) assume rilevanza sia nel caso di azione sociale di responsabilità, posto che detta perdita descrive il pregiudizio direttamente subito dalla società in bonis, sia nel caso dell'azione di massa dei creditori sociali, proposta dal fallimento in modo inscindibile con l'azione sociale di responsabilità, posto che la perdita comporta
l'insufficienza del patrimonio per la soddisfazione del ceto creditorio”.
Invero, nel caso di specie, poiché il danno ascritto ad entrambi i convenuti è consistito non nel compimento di singoli atti di mala gestio, bensì nel non avere posto in liquidazione la società e nell'avere proseguito l'ordinario esercizio d'impresa con aggravio della situazione debitoria, il criterio adottato dal c.t.u. e dal
Tribunale è l'unico idoneo a rappresentare il danno nella sua reale consistenza.
20 Il c.t.u. ha osservato: “Questo criterio consiste nella misurazione della differenza tra il patrimonio netto della società al momento in cui gli amministratori avrebbero dovuto accorgersi del verificarsi della causa di scioglimento della stessa ed il patrimonio netto della società al momento della messa in liquidazione o della sentenza dichiarativa di fallimento, se non preceduta da fase di liquidazione. In realtà la perdita potrebbe prodursi parzialmente anche in pendenza della liquidazione, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali o per il venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa. Per tale motivo la soluzione transita dall'applicazione che integra il criterio differenziale dei netti patrimoniali con quella del principio contabile OIC 5. Più specificamente, esso prevede una valutazione del patrimonio netto alla data iniziale ed a quella finale dello stato di liquidazione con criteri omogenei di liquidazione. Ciò comporta
l'assunzione del metro di valutazione proprio della fase di liquidazione. Si risponde, così, alle finalità dell'accertamento della situazione iniziale, indispensabile per la gestione della liquidazione, della determinazione del valore del patrimonio netto iniziale, in funzione di quella del risultato economico degli esercizi successivi e del capitale finale di liquidazione, nonché di stabilire se presumibilmente i fondi liquidi esistenti all'apertura della liquidazione e gli incassi derivanti dal realizzo delle attività siano sufficienti all'estinzione delle passività ed alla copertura delle spese e degli oneri di liquidazione. Poiché dunque il patrimonio della società cessa di essere un complesso produttivo destinato alla creazione di reddito, per trasformarsi in un coacervo di beni da collocare sul mercato in funzione delle suddette finalità, vengono meno la distinzione tra immobilizzazioni ed attivo circolante. I principi contabili individuano, quindi, le attività e le passività da iscrivere nel bilancio iniziale e quelle invece da eliminare, siccome non più suscettibili di produrre utilità. Secondo la proposta illustrata,
l'applicazione dei suddetti principi contabili di liquidazione al criterio differenziale dei netti patrimoniali consente una determinazione del danno qui in
21 esame, escludendo la parte di perdita di liquidazione non imputabile agli amministratori (ma alla fisiologica svalutazione dei beni, non più impiegati nel ciclo produttivo dell'impresa), con una sua commisurazione più aderente al dato di realtà. In tal modo si prevengono ingiustificate attribuzioni di danni che emergerebbero se fossero adottati diversi criteri di redazione (di funzionamento e di liquidazione); insomma le due valutazioni dovrebbero esser armonizzate. Il CTU considera che in linea di principio il calcolo del danno deve tener conto delle rettifiche patrimoniali che si sarebbero dovute eseguire, se del caso, al tempo zero
(t0); tuttavia, ciò va comunque temperato con la verifica della sussistenza di perdite conseguite successivamente (se esistenti) dalla gestione operativa;
perdite che non si sarebbero verificate qualora la liquidazione avesse preso avvio al tempo zero. Per far questo è necessario “sterilizzare” l'effetto delle rettifiche relativamente a tutte le voci di natura valutativa poi effettivamente svalutate nei bilanci 2013 e 2014. La particolarità della fattispecie oggetto di analisi è che anche la gestione successiva alla delibera di liquidazione non appare solamente conservativa, tale per cui – lo si anticipa – il patrimonio netto di riferimenti finale sarà quello anteriore alla domanda di concordato preventivo (poi rinunziata)”.
Gli appellanti – i quali non negano che la novella abbia recepito un criterio che la giurisprudenza già utilizzava da tempo per la liquidazione in via equitativa del pregiudizio derivante dall'indebita prosecuzione dell'attività d'impresa in violazione del dovere di gestione conservativa – non indicano errori nel metodo suddetto, né sono in grado di suggerirne uno alternativo, che possa meglio determinare l'ammontare del danno, che – si ripete – non è consistito nel compimento di singoli atti gestionali, ma nella complessiva prosecuzione dell'esercizio dell'impresa dopo che si era verificata la causa di scioglimento della società.
L'applicabilità del criterio suddetto è stata di recente ribadita dalla Suprema Corte, precisando che “in tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali
22 per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 2486, comma 3,
c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, costituiti dalla differenza dei netti patrimoniali e dal deficit patrimoniale, attengono ad una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. e sono applicabili - a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti
l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto - anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata norma”
(Cass. civ., ord., 25 marzo 2024, n. 8069; Cass. civ. 28 febbraio 2024, n. 5252).
Deve perciò escludersi che l'applicazione del criterio di liquidazione del danno, oggi positivizzato dal 3° co. dell'art. 2486 c.c., abbia comportato violazione del diritto di difesa dei convenuti e dell'art. 11 delle preleggi.
5. Con il quinto motivo d'impugnazione, sostiene che la sentenza ha Parte_1
recepito in maniera acritica la relazione del c.t.u., viziata dall'applicazione retroattiva del criterio presuntivo del novellato art. 2486 c.c.
Inoltre, la causa di scioglimento della società per perdita del capitale sarebbe intervenuta non il 31 ottobre 2011, ma il 9 luglio 2013, data in cui la società fu posta in liquidazione. Infatti, a fronte degli apporti di (euro 100.000 nel Pt_2
febbraio 2012) e dei nuovi investitori tra i quali lo stesso (euro 400.000 Parte_1
nel settembre 2012), il patrimonio sarebbe tornato ad essere positivo. L'errore commesso dal perito sarebbe consistito nel fatto che, rettificando il patrimonio netto del bilancio 31 ottobre 2011, era stato imputato l'intero importo di oneri straordinari riportati nel bilancio al 31 dicembre 2012, riferendoli alla tardiva correzione di poste contabili antecedenti l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012, mentre, in realtà, detto importo sarebbe riconducibile alla gestione novembre 2011 - dicembre 2012. Pertanto, la stima effettiva del patrimonio netto al 30 settembre
2012 ammontava ad euro 129.875, e ciò dimostrava che, con l'apporto degli
23 investitori, il patrimonio netto si era mantenuto positivo durante l'esercizio 1° novembre 2011 - 31 dicembre 2012.
Il c.t.u., secondo l'appellante, sarebbe incorso nell'ulteriore errore di non considerare che le violazioni i.v.a. per superamento del plafond, avvenute nel 2012, erano già state considerate tra le passività nel bilancio al 31 dicembre 2012, nella cui nota integrativa, alla voce “variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dello stato patrimoniale e, in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il tfr, le utilizzazioni e gli accantonamenti”, si dava conto di debiti tributari per euro 176.575.
Il fatto, dunque, che il patrimonio sociale fosse ancora capiente al 30 giugno 2012 escludeva l'esistenza di un danno derivante da prosecuzione di attività di tipo non conservativo da parte di amministratore unico solo dal 20 maggio 2013 Parte_1
al 9 luglio 2013.
L'appellante lamenta anche che l'attore – richiamandosi esclusivamente alle scritture contabili – non abbia provato, né allegato, la riferibilità diretta del presunto danno a suoi specifici atti gestori, così impedendo anche la quantificazione equitativa di esso.
Il motivo di impugnazione non può trovare accoglimento.
Circa il fatto che il criterio dei netti patrimoniali, ora espresso dall'art. 2486, 3° co.,
c.c., sia stato legittimamente utilizzato, si è già detto al punto che precede, cui si rimanda, così come del fatto che non è stato chiamato a risarcire Parte_1
solamente il danno da lui causato allorché si trovò ad essere amministratore unico di ma anche quello causato alla società nel periodo in cui si trovò a fare CP_1
parte del consiglio di amministrazione (insieme ad e a una terza persona Pt_2
rimasta estranea al giudizio).
Il c.t.u. non ha avuto difficoltà nell'individuare il periodo in cui avvenne la perdita del capitale sociale. Si legge alle pagg. 11-12: “I dati di bilancio, sopra riportati, evidenziano in modo inequivocabile che già al 31 ottobre 2011 la Società aveva un
24 patrimonio netto negativo. L'importo del deficit patrimoniale si è, poi, progressivamente incrementato nel 2012 e nel 2013 in conseguenza delle perdite registrate, pur a fronte degli apporti effettuati dai soci ( e nuovi Pt_2
investitori). Ai fini della quantificazione del deficit patrimoniale dell'esercizio 2011 pare corretto, tuttavia, dare rilievo a quanto riportato in nota integrativa del bilancio 2012 (redatto dal nuovo Amministratore unico in tema di Parte_1
“oneri straordinari”. In quella sede, infatti, sono espressamente riferite a
“precedenti esercizi” le poste contabili oggetto di “correzione” (3). Tale inequivoco passaggio della nota integrativa, in assenza di ulteriori informazioni, consente di imputare, con ragionevole certezza, gli oneri straordinari rilevati nel
2012, quanto meno, all'esercizio precedente (2011). Ne consegue che, ove le
“correzioni di poste contabili” rilevate solo nel 2012 fossero state tempestivamente rilevate nel 2011, il deficit patrimoniale di quell'esercizio sarebbe stato di euro -
315.818 (anziché di “soli” euro -2.377); nel dettaglio [..].
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il CTU conferma che la data di perdita del capitale è da far risalire, quanto meno, al 31 ottobre 2011”.
E' da evidenziare che, secondo lo stesso bilancio predisposto dagli amministratori, sia l'esercizio dell'anno 2011 sia quello successivo 2012 si chiusero con un patrimonio netto negativo, il che dimostra che non vi è stata ricostituzione del capitale.
Il c.t.u. ha anche escluso che gli apporti di Euro 100.000 nel mese di febbraio 2012
e di Euro 400.000 nel settembre 2012 abbiano consentito la ricostituzione del capitale.
Il c.t.u. ha infatti spiegato: “che l'apporto di euro 100 mila del febbraio Pt_2
25 dai nuovi investitori) non abbia, di fatto, consentito, il completo ripianamento delle perdite e, in ogni caso, la dotazione di risorse finanziarie sufficienti a garantire una corretta operatività aziendale. Tale considerazione trae origine dalla lettura delle informazioni contenute nella nota integrativa 2012 dove viene comunque descritto un contesto operativo alquanto critico ed in peggioramento nei primi mesi del 2013. L'esercizio 2012, al di là dell'impatto degli oneri straordinari, evidenzia, infatti, un reddito operativo negativo di oltre euro 190 mila e un livello significativo dell'indebitamento complessivo (con una conseguente rilevante incidenza degli oneri finanziari a conto economico). Assume, inoltre, rilevanza il momento in cu interviene tale secondo apporto di capitale. L'apporto di euro 400 mila è effettuato negli ultimi mesi dell'esercizio (fine settembre), il che fa ritenere che la perdita operativa registrata al 31 dicembre 2012 fosse già per lo più maturata alla data dell'apporto. Senza alcuna pretesa di verità e con oggettivi limiti logici, il CTU, sulla base dei dati di bilancio 2012 e ipotizzando una maturazione del risultato di periodo sostanzialmente lineare nel corso dell'esercizio (i.e. privo di oscillazioni), ha ritenuto di fornire anche una ricostruzione meramente “matematica” dei dati al 30 settembre 2012. Mette subito conto evidenziare come una tale ricostruzione assume l'ipotesi del pro rata temporis, i.e. che l'aggravio di perdita si sia verificato in modo omogeneo nel corso dell'esercizio 2012, circostanza tuttavia non confermata e inverificabile. Pur con i rilevanti limiti predetti emerge quanto segue: [..].
Partendo dal patrimonio netto rettificato al 31 ottobre 2011, come sopra determinato, è stata stimata la perdita operativa in formazione al 30 settembre
2012 assumendo i 10/14 della differenza codicistica di Conto Economico tra A
(Valore della produzione) - B (Costi della produzione) risultante dal bilancio 2012.
Allo stesso modo sono stati determinati gli oneri finanziari da imputare al 30 settembre 2012. Tenuto conto degli apporti di capitale del 2012, il patrimonio netto appare comunque negativo anche a settembre 2012 [..].
26 In ogni caso, anche se non può essere astrattamente escluso – in linea di principio
e a causa dell'assenza delle scritture contabili di periodo – che nella seconda metà di settembre del 2012, per effetto dell'apporto dei Nuovi investitori, il capitale sociale sia tornato, seppur momentaneamente e in misura minima, positivo, i dati di bilancio sono impietosi. Tenuto conto, infatti, delle perdite in formazione e del valore negativo comunque rilevato a bilancio al 31 dicembre 2012, non vi è spazio per elaborare ipotesi che contemplino un ripristino del patrimonio netto successivamente all'apporto dei Nuovi investitori. Questa considerazione non è controvertibile dal momento che, ogni diversa ipotesi, si infrange di fronte alla constatazione che nel corso del 2012 la Società era pure venuta meno agli obblighi relativi al rispetto del plafond IVA. Queste violazioni non sembrano essere state rilevate né contabilmente né a bilancio anteriormente al 31 dicembre 2014. Ne consegue una ulteriore sopravvalutazione ipso facto del patrimonio di almeno euro
193 mila circa. Per una migliore comprensione del fenomeno si rinvia infra al paragrafo 4.1.”.
In sintesi, stando al bilancio al 31 ottobre 2011, il capitale era già stato perduto in quella data (il patrimonio netto era negativo per Euro 2.377). In realtà, le rettifiche apportate nel 2012, che sarebbe stato necessario apportare già nel 2011, avrebbero fatto emergere un patrimonio netto negativo per Euro 315.818.
E' perciò evidente che, fermo restando che dal 31 ottobre 2011 al 28 febbraio 2012 gli amministratori proseguirono la normale operatività dell'impresa malgrado l'integrale perdita di capitale, quando avrebbero dovuto subito porre in liquidazione la società, l'apporto di Euro 100.000 avvenuto a fine febbraio 2012 non era idoneo a ricostituire, per quanto tardivamente, il capitale, rimanendo il patrimonio netto abbondantemente negativo: ciò senza neppure considerare l'andamento negativo della gestione ordinaria nei quattro mesi intercorsi tra il 31 ottobre 2011 e il 28 febbraio 2012 (andamento negativo che trova riscontro documentale nel bilancio al
31 dicembre 2012).
27 A parte la tardività (era ormai trascorso un anno dall'integrale perdita del capitale), ininfluente fu l'ulteriore apporto di Euro 400.000 del 19 settembre 2012, che non impedì la chiusura dell'esercizio con un patrimonio netto negativo.
E' ragionevole presumere – la prova contraria non è stata offerta, ma invero neppure una precisa allegazione – che la perdita dell'esercizio 2012 sia maturata nel corso di tutto l'esercizio e non solo negli ultimi tre mesi. Quindi, tenendo conto della perdita già maturata a settembre 2012, il capitale non fu ricostituito. Il patrimonio netto negativo di Euro 315.818 al 31 ottobre 2012, maggiorato della perdita maturata al settembre 2012, rimane superiore all'ammontare degli apporti di febbraio e settembre 2012. E difatti il patrimonio netto al 31 dicembre 2012, desunto dallo stesso bilancio e non da ipotesi del perito, rimaneva negativo per
Euro 125.979.
L'appellante sostiene che gli oneri straordinari, riportati nel bilancio al 31 dicembre
2012, erano riconducibile alla gestione novembre 2011 - dicembre 2012. Il perito ha tuttavia evidenziato che tale affermazione non trova riscontro documentale. Si aggiunga che essa è smentita dal contenuto della nota integrativa relativa al bilancio
2012, dove si legge che gli oneri straordinari si riferivano a “precedenti esercizi” (in proposito il c.t.u. ha puntualizzato: “tale inequivoco passaggio della nota integrativa, in assenza di ulteriori informazioni, consente di imputare, con ragionevole certezza, gli oneri straordinari rilevati nel 2012, quanto meno, all'esercizio precedente 2011”: pag. 12 della relazione peritale;
v. anche pag. 35 in cui il c.t.u. ribadisce, in risposta alle osservazioni del c.t.p., che non vi sono documenti che consentano di sconfessare la nota integrativa e ricondurre gli oneri straordinari all'esercizio 2012).
Nuovi elementi di valutazione non sono stati offerti dall'appellante.
L'appellante sostiene ancora che nel bilancio 2012 erano state correttamente ricomprese le passività derivanti dalle violazioni Iva in materia di plafond per l'esportazione. La circostanza, oltre a non trovare riscontro (la nota integrativa non
28 dà conto della circostanza e non fa menzione del superamento del plafond disponibile maturato dalle esportazioni), è irrilevante, poiché, senza apportare rettifiche al bilancio al 31 dicembre 2012, il patrimonio netto rimane negativo.
E' appena il caso di rilevare che l'accertamento fiscale dell'Agenzia delle Entrate è del 2014 e con esso l'amministrazione finanziaria richiese il pagamento di Euro
386.000 per imposte e sanzioni. Tale debito è stato rilevato nel bilancio 2014 e non va confuso – come tenta di fare l'appellante (v. pag. 22 dell'atto di citazione) – con il pregresso “debito tributario” di Euro 176.575 ricompreso nel bilancio 2012.
In ogni caso, come già s'è detto, non è necessario rettificare il bilancio al 2012, inserendovi il debito accertato dall'Agenzia delle Entrate nel 2014 (ma maturato nel
2012), per concludere che il capitale era perduto, perché a tale conclusione si perviene dalla semplice lettura del bilancio di esercizio, che evidenzia un patrimonio netto negativo per Euro 125.979.
Quanto, infine, alla ripetuta doglianza per cui non vi sarebbe la “riferibilità diretta di un qualsiasi presunto danno ad un singolo atto addebitato al convenuto sig.
e alla conseguente impossibilità di “poter quantificare, neppure Parte_1
equitativamente, il relativo danno” (pagg. 22-23 dell'atto di citazione in appello), non può che ribadirsi che all'amministratore non sono stati imputati Parte_1
singoli atti di mala gestio, bensì di non avere posto in liquidazione la società allorché perdette il capitale sociale, proseguendo l'ordinaria attività imprenditoriale, con aggravio della situazione debitoria. A fronte di tale responsabilità di carattere continuativo il danno è stato equitativamente liquidato secondo il criterio di cui s'è detto al punto 4, cui si rimanda.
6. Con il sesto motivo di appello, afferma che il Tribunale abbia aderito Parte_1
in maniera acritica alla c.t.u., senza indagare o motivare sulla sua correttezza quanto alla ripartizione della responsabilità, formulata in modo apodittico e aprioristico, e senza valorizzare le osservazioni e controdeduzioni svolte al riguardo dal c.t.p.
29 L'appellante, poi, lamenta che, nonostante in materia di responsabilità di amministratori di società l'atto di mala gestio debba essere specificatamente individuato, anche temporalmente, per essere ricondotto alla responsabilità gestoria del convenuto, la decisione non avrebbe tenuto conto dell'assoluta brevità dell'incarico di che ricoprì la carica di amministratore unico per circa un Parte_1
mese, dopo essere stato componente del c.d.a. con la sola e limitata delega per l'attuazione e il mantenimento del sistema di pianificazione.
Con riferimento alla regola della responsabilità solidale gestoria – la cui applicabilità sarebbe esclusa per avendo egli assunto l'incarico da così Parte_1
breve tempo da non potersi supporre che egli avesse coscienza della situazione e potesse intervenire per porvi rimedio – l'appellante sostiene che, in quanto principio astratto, non escluderebbe la riconducibilità della responsabilità solo a carico di uno degli amministratori, così dovendosi escludere ogni addebito a suo carico, anche in via solidale, per l'assenza originaria di allegazione e prove di condotte a lui attribuibili, e per avere ricoperto l'incarico di amministratore unico da troppo breve tempo per rendersi conto della situazione di dissesto.
Anche questo motivo d'impugnazione non può trovare condivisione.
A parte la genericità della doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe aderito in modo acritico alle conclusioni del c.t.u., il motivo d'impugnazione è meramente ripetitivo dei precedenti. Occorre ribadire che non è stato giudicato Parte_1
responsabile di singoli atti di mala gestio, ma di avere omesso di porre in liquidazione la società, allorché perdette il capitale, e di conservarne il patrimonio, che rimase invece esposto al progressivo incremento dei debiti conseguente alla protratta gestione ordinaria.
Nel periodo in cui egli si è trovato ad essere unico amministratore della società
(prima perciò che la società fosse posta in liquidazione), periodo breve, ma non insignificante, il danno è stato liquidato in Euro 7.397,00 (il danno successivo alla formale messa in liquidazione della società, durante il quale la gestione ordinaria
30 proseguì ancora per lungo tempo in violazione del divieto di compiere nuove operazioni, è stato posto interamente a carico di e determinato in Euro Pt_2
365.015).
L'appellante non può sostenere (come parrebbe dire a pag. 25 dell'atto di citazione in appello) che l'incarico di amministratore unico è stato troppo breve per rendersi conto della situazione, poiché nell'anno precedente egli era già stato amministratore, quale componente del c.d.a.
Nel periodo in cui ha condiviso l'amministrazione con il Parte_1 Pt_2
danno è stato liquidato in Euro 29.588,00.
L'appellante si limita a una generica contestazione di tali liquidazioni, senza tuttavia evidenziare alcun errore.
7. Infine, l'appellante chiede che “nella denegata e non creduta ipotesi Parte_1
di accoglimento della domanda anche nei confronti del che venga Parte_1
graduato e proporzionato l'importo in ragione della permanenza nella carica gestoria di ciascun convenuto, come da precise osservazioni e contestazioni di questa difesa e del CTP dott. (cfr. Osservazioni alla CTU). Con Per_1
conseguente condanna del sig. a pagare al sig. il Controparte_2 Parte_1
maggior importo cui questi dovesse essere eventualmente condannato o tenuto per
l'effetto dell'accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attore”.
Per come formulata, non è comprensibile se tale richiesta rappresenti la riproposizione di una domanda già accolta oppure un motivo d'impugnazione.
Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 1771/2023, ha condannato a Parte_1
corrispondere al , a titolo risarcitorio, la somma di Euro 7.397,00 per il CP_1
danno commisurato a cinquanta giorni in cui solo il predetto è stato amministratore della società. L'ulteriore importo capitale di Euro 29.588,00, cui è stato Pt_3
condannato in solido con rappresenta la parte del danno commisurata al Pt_2
periodo in cui entrambi i convenuti hanno fatto parte del consiglio di amministrazione della società. Nei rapporti interni, relativamente a detto periodo, la
31 responsabilità non è stata differenziata e è stato condannato a pagare a Pt_2
“quanto lo stesso dovesse corrispondere al fallimento attore in eccesso Parte_1
rispetto alla sua quota di responsabilità solidale”, da intendersi evidentemente, in assenza di diversa indicazione, del 50% (punto 4 del dispositivo).
Dunque, gli importi delle condanne già tengono conto “dei periodi di permanenza nella carica” di e l'appellante non adduce ragioni per cui, nel periodo in Parte_1
cui egli fece parte del consiglio di amministrazione insieme ad (in Pt_2
relazione al quale sono stati solidalmente condannati a corrispondere l'importo capitale di Euro 29.588,00), la sua responsabilità dovrebbe essere giudicata inferiore rispetto a quella dell'altro amministratore.
Se dunque deve intendersi la richiesta di graduazione delle responsabilità come motivo d'impugnazione della sentenza per ottenerne la riforma in una decisione più favorevole, il motivo è da respingere in ragione di quanto sopra osservato.
8. L'appellante con il primo motivo di impugnazione, afferma che la Pt_2
sentenza non definitiva abbia violato l'art. 2394 c.c. La perdita patrimoniale di euro
2.377,00 “era tale da consentire di avere esatta ed oggettiva contezza del fatto che la società esponesse un patrimonio insufficiente”. Il giudice avrebbe dovuto fare decorrere il termine prescrizionale dell'azione dal 31 ottobre 2011 e, conseguentemente, dichiarare prescritta l'azione dei creditori sociali.
Il motivo d'impugnazione non è fondato.
La perdita patrimoniale risultante dal bilancio al 31 ottobre 2011 era minimale e comunque non conoscibile dai terzi prima della pubblicazione del bilancio nel registro delle imprese. Solo operando le rettifiche compiute dal c.t.u., emerge nella sua effettiva consistenza la perdita patrimoniale.
Si ricorda che “l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art.
2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i
32 debiti; pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione 'iuris tantum' di coincidenza tra il 'dies a quo' di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza
e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.” (Cass. civ. 6 febbraio 2023, n. 3552); “l'azione ex art. 146
l.fall. dei creditori sociali verso gli amministratori soggiace al termine prescrizionale di cui all'art. 2394 c.c., decorrente dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di avere percezione dell'insufficienza del patrimonio sociale, per l'inidoneità dell'attivo - raffrontato alle passività - a soddisfare i loro crediti” (Cass. civ. 23 luglio 2020, n. 15839).
La prova suddetta, di cui è gravato l'amministratore convenuto, non è stata fornita, essendosi limitato ad affermare che ai creditori era consentito avere Pt_2
contezza del fatto che la società aveva un patrimonio insufficiente.
Deve perciò condividersi quanto rilevato dal Tribunale, ossia che il bilancio relativo all'esercizio 2012 (riportante un patrimonio netto negativo di Euro
125.979) è stato depositato presso il Registro delle imprese il 18 luglio 2013, con la conseguenza che la lettera di costituzione in mora, ricevuta il 6 luglio 2018, ha tempestivamente interrotto il termine di prescrizione.
9. Rimane da esaminare il secondo motivo d'impugnazione di con il Pt_2
quale, non senza contraddirsi con quanto precedentemente sostenuto, egli afferma che rimane incerto il momento della perdita del capitale sociale. Il c.t.u., rispondendo alle osservazioni del c.t.p., avrebbe ammesso di non essere a conoscenza della data di perdita del capitale sociale.
Il motivo d'impugnazione è manifestamente infondato, atteso che il c.t.u. ha più volte espresso il fermo convincimento che la perdita del capitale sociale era già
33 avvenuta il 31 ottobre 2011. Il deficit patrimoniale da allora si incrementò progressivamente, pur a fronte di apporti dei soci.
Il perito ha precisato che, se le “correzioni di poste contabili”, compiute solo nel
2012, fossero state tempestivamente rilevate nel 2011, il deficit patrimoniale di quell'esercizio sarebbe stato di Euro 315.818 anziché di soli Euro 2.377. E' dunque dagli stessi bilanci della società (bilancio del 2012 che corregge quello del 2011) che emerge, ancora prima delle rettifiche apportate dal perito, che la perdita del capitale sociale era già avvenuta a fine 2011, per quanto tenuta celata dagli amministratori fino alla chiusura dell'esercizio 2012.
L'appellante non presta sufficiente attenzione alla risposta del c.t.u. alle osservazioni del c.t.p. Il dott. non ha affatto dichiarato di avere Persona_2
incertezze sul momento in cui può dirsi che il capitale sociale fosse andato perduto.
Basti leggersi la risposta del perito alle osservazioni: “Il CTU, richiamando le considerazioni già riportate al capitolo 3 osserva che il bilancio chiuso al 31 ottobre 2011 evidenzia già un patrimonio netto negativo di euro 2.377; il successivo bilancio al 31 dicembre 2012 registra invece un patrimonio netto negativo di euro 125.979, pur a fronte degli apporti di capitale di euro 500 mila del 2012.
Le rettifiche apportate dal CTU hanno avuto lo scopo, pertanto, di individuare il valore corretto del patrimonio netto alla data di perdita del capitale e non tanto quello di “svelare” la data di perdita del capitale che era già evidente dal semplice esame dei bilanci predisposti dagli amministratori e sottoposti ai soci.
Sulla base delle informazioni disponibili, senza alcuna pretesa di verità e con oggettivi limiti logici, il CTU, nell'ambito del paragrafo 3.4 ha provato a ricostruire l'evoluzione del patrimonio netto alla data del 30 settembre 2012, giungendo alla conclusione che non vi è spazio per elaborare ipotesi che contemplino un ripristino del patrimonio netto successivamente all'apporto dei
Nuovi investitori (tenuto altresì conto che nel corso del 2012 la Società era pure
34 venuta meno agli obblighi relativi al rispetto del plafond IVA). Non è, pertanto, possibile ritenere che la perdita del capitale sia da imputare alla fase di redazione del bilancio 2012, ovvero ai primi mesi del 2013 come vorrebbe concludere il
CTP” (pag. 32 della relazione peritale).
10. In conclusione, entrambi gli appelli devono essere respinti con integrale conferma delle sentenze n. 739/2021 e n. 1771/2023, pronunciate dalla sezione impresa del Tribunale di Venezia.
Tra gli appellanti e il , le spese del grado seguono la soccombenza e sono CP_1
liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di valore indeterminabile, come indicato dagli appellanti, di media complessità) e delle fasi effettivamente svolte (con maggiorazione delle fasi di studio e introduttiva in quanto, prima della riunione della causa, il si era costituito in entrambi i giudizi). Controparte_1
Relativamente al rapporto processuale tra e Parte_1 Parte_2
le spese processuali sono compensate, atteso che la difesa di
[...] Pt_2
nulla ha detto circa la richiesta di di cui si è detto al punto 7. Parte_1
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo ad entrambi gli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nelle cause civili di appello riunite n. 2030/2023 r.g.
e n. 2030/2023 r.g. promosse da e da Parte_1 Parte_2
(appellanti) nei confronti di
[...] Controparte_1
(appellato), così ha deciso:
1) rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma le sentenze n. 739/2021 e n.
1771/2023 pronunciate dal Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa;
35 2) condanna gli appellanti in solido tra loro a rifondere all'appellato le spese processuali del grado, che liquida in Euro 8.322,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) compensa le spese relativamente al rapporto processuale tra
[...]
e Parte_1 Parte_2
4) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30
maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo ad entrambi gli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 21 marzo 2025
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
36 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2012 non è stato sufficiente al ripianamento delle perdite ed alla ricostituzione del capitale (così come, invece, ritenuto in sede di approvazione del bilancio 2011).
Pur in assenza di informazioni contabili di dettaglio è, altresì, possibile ritenere che anche il secondo apporto di capitale del 2012 (quello di settembre, effettuato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Sezione specializzata in materia di impresa riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nelle cause civili di appello riunite n. 2030/2023 r.g. e n. 2106/2023, promosse la prima con atto di citazione da
(c.f. ), difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Stefano Antonacci e Gian Marco Sacchetto del foro di Verona e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Verona, Via Berbera 19/b
(appellante)
e la seconda con atto di citazione da
1 (c.f. ), difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Pierluigi Fadel del foro di Verona e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Verona, via Timavo n. 5
(appellante)
entrambe nei confronti di
con sede in Costermano (Vr) (c.f. e p. Controparte_1
iva n. , in persona del curatore avv. Alberto Rinaldi, difeso dall'avv. P.IVA_1
Giorgio Aschieri del foro di Verona e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Verona, piazza Cittadella 13
(appellato)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante Parte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, in riforma della Sentenza impugnata così giudicare:
Nel merito, assolvere l'appellante da qualsiasi Parte_1
domanda rivolta nei suoi confronti, siccome infondata in fatto e in diritto, e in particolare, accogliere le conclusioni precisate in prime cure:
in via pregiudiziale:
accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164
c.p.c.;
in via preliminare:
2 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione avversaria e per
l'effetto rigettare la domanda avversaria;
in via principale e nel merito:
rigettarsi tutte le domande proposte dall'attore perché infondate in fatto e in diritto
e comunque non provate per i motivi tutti esposti in narrativa;
in via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, ritenere e dichiarare unico responsabile nella causazione degli eventi di cui è causa il sig. , esclusa ogni solidarietà del sig. Parte_2
rispetto al medesimo, per qualsivoglia danno Parte_1
eventualmente patito dall'attore, se ed in quanto da risarcire, e conseguentemente condannare il sig. a tenere indenne il sig. Parte_2 Parte_1
per qualsivoglia somma lo stesso fosse mai tenuto a sborsare in favore
[...]
dell'attore, nella non creduta ipotesi in cui venisse accolta qualsivoglia domanda nei suoi confronti, in via esclusiva o solidale, a qualunque titolo, incluse le spese legali;
in via ulteriormente subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accogliesse in tutto o in parte la domanda dell'attore nei confronti di accertare e Parte_1
dichiarare la sua eventuale quota di responsabilità nella produzione del danno e limitare l'ammontare del risarcimento al solo danno effettivamente conseguenza della sua condotta e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
al regresso e alla manleva nei confronti di , Parte_1 Parte_2
con riferimento al quantum risarcitorio pagato esorbitante la sua quota di responsabilità, con ogni conseguente pronuncia di condanna, anche direttamente, alle relative ripetizioni.
In ogni caso:
3 Vinte le spese di ambedue i gradi di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge e con la condanna delle controparti a rimborsare le spese corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata, oltre agli interessi di legge ex art. 1284, comma 4, c.c.
In via istruttoria: si richiamano le deduzioni, produzioni ed eccezioni tutte svolte in primo grado nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
per l'appellante Pt_2
Nel merito:
- in riforma alla sentenza pronunciata rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti dell'appellante, siccome infondata in fatto e in diritto;
Nel merito in via preliminare:
- in riforma alla sentenza impugnata ed in particolare in relazione alla sentenza non definitiva pronunciata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione avversaria e per l'effetto rigettare ogni domanda proposta;
In ogni caso:
- vittoria del compenso giudiziale per entrambi i gradi di giudizio con condanna alla restituzione di quanto nel frattempo corrisposto in virtù della condanna alle spese sofferte nell'ambito del giudizio di primo grado.
In via istruttoria:
Si richiamano le deduzioni, produzioni ed eccezioni tutte svolte in primo grado nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, disattesa e reietta:
4 dichiarare infondato l'appello promosso dal sig. e, per l'effetto, Parte_2
confermare la sentenza n. 1771/2023 resa dal Tribunale di Venezia – sez. specializzata in materia d'impresa nel giudizio n. 1417/2019 R.G.;
dichiarare infondato l'appello promosso dal sig. e, Parte_1
per l'effetto, confermare la sentenza n. 1771/2023 resa dal Tribunale di Venezia – sez. specializzata in materia d'impresa nel giudizio n. 1417/2019 R.G.
Con vittoria di spese e compensi professionali in favore dell'appellata, ivi compreso 15% spese generali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 1° febbraio 2019, il curatore del fallimento
[...]
, dichiarato con sentenza del Tribunale di Verona in data 25 Controparte_1
febbraio 2016, conveniva, davanti al Tribunale di Verona, Parte_1
e (entrambi amministratori della società -
[...] Parte_2
precedentemente denominata Green Spark s.r.l. - fino al 9 luglio 2013; il solo liquidatore della stessa), affinché fossero condannati ex art. 146 l. fall. al Pt_2
risarcimento del danno cagionato alla società e ai creditori sociali.
L'attore affermava che la società, posta in liquidazione il 9 luglio 2013, dovesse essere sciolta già il 31 ottobre 2011, risultando dal bilancio di esercizio un patrimonio netto negativo: situazione patrimoniale continuata nei successivi esercizi, tanto che il 26 aprile 2014 era stata presentata domanda prenotativa di concordato preventivo, poi rinunciata il 22 ottobre 2015 a seguito della relazione del commissario giudiziale. Nonostante la perdita del capitale, anziché essere posta in liquidazione, la società continuò ad essere ordinariamente gestita con causazione di un danno quantificabile in non meno di euro 236.051,00. Successivamente alla messa in liquidazione, il liquidatore aveva proseguito la gestione Pt_2
caratteristica e compiuto atti di mala gestio, incrementando le perdite di ulteriori euro 367.023,00.
5 Ciò premesso, il chiedeva la condanna, a titolo risarcitorio, dei due CP_1
convenuti, in solido tra loro, al pagamento di euro 236.051,00 e del solo liquidatore al pagamento di ulteriori euro 367.023,00. Pt_2
Si costituiva in giudizio pregiudizialmente Parte_1
eccependo la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c., poiché
l'attore non aveva indicato quali atti gestori, a lui imputabili, avessero arrecato danno alla società e ai suoi creditori e non aveva fornito la relativa prova. In via preliminare, il convenuto assumeva che, a fronte di una situazione di dissesto che il fallimento attore dichiarava manifesta sin dal 31 ottobre 2011, la citazione in giudizio gli era stata notificata solo il 2 febbraio 2019, cosicché, a norma degli artt.
2393 e 2394 c.c., l'azione esercitata nei suoi confronti era prescritta.
Nel merito, il convenuto rappresentava di avere ricoperto il ruolo di amministratore della società in bonis soltanto dal 17 giugno 2013 al 9 luglio 2013, data in cui la società era stata posta in liquidazione con nomina di quale liquidatore. Pt_2
chiedeva, pertanto, che tutte le domande attoree fossero rigettate perché Parte_1
infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, per il caso di propria condanna a titolo di responsabilità esclusiva o solidale con chiedeva di essere da Pt_2
questi tenuto indenne, eventualmente nel limite di quanto eccedeva la propria quota interna di responsabilità.
Si costituiva in giudizio anche ugualmente eccependo la nullità Parte_2
dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c., nonché la prescrizione dell'azione di responsabilità nei suoi confronti relativamente agli esercizi 2011 e
2012, essendo cessato dalla carica di amministratore il 20 maggio 2013. Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande avversarie, poiché infondate. Pt_2
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio che, con sentenza non definitiva n. 739/2021 del 27 aprile
2021, dichiarava infondata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, evidenziando che l'attore aveva adeguatamente allegato i fatti costitutivi delle
6 pretese risarcitorie, senza alcuna compromissione del diritto di difesa dei convenuti.
L'attore aveva infatti chiesto la condanna in solido dei convenuti per le conseguenze dannose derivanti dalla prosecuzione dell'attività di impresa dopo la perdita del capitale sociale e dalla tardiva messa in liquidazione della società, ed agendo, esclusivamente nei confronti di per gli ulteriori danni causati Pt_2
dagli atti gestori da lui posti in essere in qualità di liquidatore.
Era parzialmente accolta la sola eccezione di prescrizione sollevata da Pt_2
dichiarando estinta l'azione sociale di responsabilità promossa nei suoi confronti per gli atti gestori dallo stesso compiuti sino al 20 maggio 2013. L'eccezione era invece rigettata relativamente all'azione dei creditori sociali;
era interamente rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da Parte_1
Il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria, rigettando le richieste di prove orali e disponendo consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: “letti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti, verifichi il CTU, se in bonis si sia CP_1
trovata in stato di scioglimento per la perdita del proprio capitale sociale prima, e da che data anteriore, rispetto all'esercizio in cui detta perdita è stata esposta a bilancio;
verifichi il CTU se, nonostante l'accertata perdita del capitale, la società sia stata gestita in continuità aziendale;
verifichi il CTU, secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali, la perdita incrementale sopportata dal patrimonio sociale dalla data dell'accertata perdita del capitale sino alla cessazione della gestione in continuità aziendale, escludendo da detta perdita incrementale le disutilità ed i costi che la società medesima avrebbe comunque dovuto sopportare ove la medesima fosse stata gestita secondo criteri di liquidazione;
suddivida il
CTU detta perdita patrimoniale in ragione della permanenza nella carica gestoria di ciascun convenuto”.
Depositata la relazione peritale e precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con nuova concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e definita con sentenza n. 1771/2023 del 13 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Venezia,
7 sezione specializzata in materia di impresa, condannava i convenuti a pagare al fallimento le seguenti somme di denaro, maggiorate della Controparte_1
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita dalla domanda giudiziale a quella della pronuncia, nonché degli interessi al tasso legale sul capitale annualmente rivaluto: i) euro 7.397,00; ii) euro 365.015,00; Parte_1 Pt_2
iii) entrambi i convenuti, in solido tra loro, euro 29.588,00. Inoltre, il Tribunale condannava a rifondere a quanto questi avesse corrisposto al Pt_2 Parte_1
fallimento attore in eccesso rispetto alla sua quota di responsabilità. Le spese processuali erano liquidate a favore del fallimento in euro 12.013,00 per compensi professionali e in euro 1.063,00 per anticipazioni, oltre accessori di legge. Pt_2
era poi condannato a rimborsare a le spese processuale, liquidate in euro Parte_1
3.077,00, oltre accessori di legge. Il compenso del c.t.u. veniva posto definitivamente carico dei convenuti.
Con la sentenza definitiva, il Tribunale, ribadita l'infondatezza delle eccezioni di nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza, riteneva che gli amministratori avessero proseguito l'attività di impresa in continuità aziendale dopo la perdita del capitale sociale, in violazione dell'obbligo di conservazione del patrimonio;
rilevava poi il carattere continuativo della condotta dannosa e l'impossibilità di ridurre gli addebiti a specifici atti gestori, dovendosi piuttosto considerare che entrambi i convenuti, per tutta la loro permanenza in carica come amministratori, avevano l'obbligo, ex art. 2486 c.c., di constatare la perdita del capitale e gestire la società in termini meramente conservativi, ponendola in liquidazione onde impedire maggiori perdite patrimoniali.
Quanto al danno conseguente all'illecita condotta degli amministratori, il Tribunale evidenziava come il criterio della perdita incrementale del patrimonio secondo la differenza dei netti patrimoniali, introdotto al comma 3° dell'art. 2486 c.c. dal d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, era applicabile anche alle cause già pendenti al momento della riforma, trattandosi di criterio equitativo già in precedenza seguito
8 dalla giurisprudenza per determinare la perdita patrimoniale sia in relazione all'azione di responsabilità esercitata dalla massa dei creditori sociali, sia a quella esercitata dalla società.
Quindi, sulla scorta della c.t.u., il Tribunale accertava che la causa di scioglimento era già maturata il 31 ottobre 2011 (poiché il patrimonio netto era divenuto negativo per euro 381.013,00) e proseguita fino alla sua messa in liquidazione, avvenuta con delibera del 9 luglio 2013, iscritta nel registro delle imprese il 6 agosto 2013. Ma anche dopo la sua messa in liquidazione, la società era stata gestita con continuità aziendale, risultando dal bilancio un'operatività e un indebitamento incompatibili con una gestione liquidatoria, tanto che il c.t.u. aveva rilevato che, al
31 dicembre 2014, il patrimonio netto negativo era aumentato a euro 892.057,00, così quantificandosi in complessivi euro 402.000,00 il danno costituito dall'incremento della perdita patrimoniale, esclusi i costi e le disutilità ineliminabili connessi all'attività di liquidazione.
Ciascuno dei convenuti soccombenti proponeva, con distinti atti di citazione, appello tanto avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia d'impresa, n. 739/2021, deposita il 27 aprile 2021, quanto avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia d'impresa, n. 1771/2023, depositata il 13 ottobre 2023.
formulava sei motivi di impugnazione: i) la sentenza Parte_1
non definitiva aveva erroneamente rigettato l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, mancante di specificazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria a lui riferibili, ossia dell'indicazione di quali atti gestori fossero idonei ad arrecare danno alla società e ai creditori sociali, nonché della relativa prova;
ii) sempre la sentenza non definitiva, nel rigettare l'eccezione di prescrizione, aveva omesso di considerare che il fallimento aveva agito nei suoi confronti solo quale amministratore unico e non anche quale componente del c.d.a.: ruolo ricoperto da settembre 2012 a maggio 2013, e quindi anteriormente al
9 quinquennio precedente l'atto interruttivo della prescrizione del 6 luglio 2018; iii) la sentenza definitiva non aveva riconosciuto il difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi, non superabile dalla consulenza tecnica, avendo lo stesso perito rilevato una carenza documentale;
iv) il Tribunale aveva erroneamente applicato il criterio dei netti patrimoniali di cui all'art. 2486 c.c., come modificato dal d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del principio di irretroattività dii cui all'art. 11 delle preleggi;
v) il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità, illegittimità e infondatezza della c.t.u., anziché recepirla in maniera acritica e ritenere applicabile il criterio dei netti patrimoniali: in ogni caso viziato da errore di calcolo, in quanto nel settembre 2012 il patrimonio della società sarebbe stato ancora capiente per effetto degli apporti di euro 100.000 del febbraio 2012 e di 400.000 del settembre 2012; vi) il Tribunale aveva acriticamente aderito alla c.t.u., ignorando le osservazioni del c.t.p. e omettendo di considerare la brevità temporale dell'incarico gestorio di così Parte_1
determinando anche l'erronea ripartizione della responsabilità solidale con
Pt_2
Per il caso di accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti, Parte_1
chiedeva che l'importo fosse ripartito in proporzione al periodo di permanenza nella carica gestoria di ciascuno dei due convenuti, con condanna di a Pt_2
rifondergli le maggiori somme di denaro alla cui corresponsione fosse condannato.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello, perché infondato in fatto e in diritto, e la conferma delle impugnate sentenze.
Il affermava l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione proposti: i) CP_1
quanto all'eccepita nullità dell'atto introduttivo, essa era stata giustamente respinta dal Tribunale alla luce del contenuto dell'atto, indicante i fatti costitutivi della responsabilità, anche solidale, dei convenuti e l'azione esercitata nei loro confronti;
ii) quanto all'eccezione di prescrizione, era stata correttamente rigettata in
10 considerazione del fatto che l'appellante aveva ricoperto la carica di amministratore ininterrottamente fino al 9 luglio 2013 (priva di rilievo la successione di cariche da consigliere di amministrazione ad amministratore unico) rimanendo fino ad allora sospeso, ai sensi dell'art. 2941, n. 7, c.c., il termine quinquennale di prescrizione, che quindi non era ancora decorso alla data della messa in mora (6 luglio 2018); iii) quanto alla pretesa indeterminatezza dei fatti contestati, la doglianza era formulata in violazione dell'art. 342 c.p.c. ed era comunque infondata, essendo la responsabilità dell'appellante fondata sulla violazione dell'art. 2486 c.c., ossia sulla perdita del capitale sociale, sulla gestione non conservativa e sul danno causato alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi;
iv) quanto alla pretesa erronea applicazione dell'art. 2486 c.c. e conseguente nullità della c.t.u., il Tribunale aveva fatto applicazione del criterio dei netti patrimoniali elaborato dalla giurisprudenza e poi codificato nel terzo comma dell'art. 2486 c.c.; v) quanto alla pretesa erroneità della c.t.u., in relazione all'applicazione del criterio dei netti patrimoniali, la decisione del Tribunale era adeguatamente motivata, permanendo un patrimonio netto negativo in tutti gli esercizi esaminati;
vi) quanto alla pretesa adesione acritica del Tribunale alla c.t.u. e all'asseritamente erroneo riparto delle responsabilità tra gli amministratori, l'art. 2648 c.c. prevedeva la responsabilità solidale degli amministratori per il periodo in cui entrambi erano in carica.
con distinto atto di citazione, impugnava pure lui entrambe le Parte_2
sentenze, articolando tre motivi di impugnazione, il primo dei quali riferito alla sentenza non definitiva: i) il Tribunale aveva errato nel ritenere che la perdita del capitale sociale, risultante dal bilancio del 30 ottobre 2011, non fosse sufficientemente grave da fare decorrere da quel momento il termine prescrizionale per la proposizione dell'azione sociale di responsabilità da parte dei creditori sociali;
ii) con la sentenza definitiva, il Tribunale aveva recepito acriticamente le conclusioni del c.t.u., nonostante la manifesta contraddittorietà della sua relazione;
iii) il Tribunale aveva erroneamente applicato l'art. 2486 c.c. nella versione
11 modificata dal d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e del principio di irretroattività di cui all'art. 11 preleggi, e con conseguente nullità della c.t.u. che aveva applicato il criterio di calcolo dei netti patrimoniali da tale norma previsto.
Si costituiva anche nel secondo giudizio il , Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma delle impugnate sentenze.
L'appellato affermava: i) quanto al primo motivo di impugnazione, che fosse corretto il percorso argomentativo del Tribunale, secondo cui il termine di prescrizione aveva iniziato a decorrere dal 18 luglio 2013 con la pubblicazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, poiché solo da quel momento poteva dirsi evidente per i creditori l'insufficienza del patrimonio sociale;
ii) quanto al secondo motivo di appello, che il c.t.u. avesse correttamente individuato nel 31 ottobre 2011 il momento in cui vi era stata perdita del capitale sociale, determinata in euro
315.818,00; iii) quanto al terzo motivo, che il Tribunale non avesse applicato il novellato 3° co. dell'art. 2486 c.c., ma analogo criterio equitativo già precedentemente utilizzato dalla giurisprudenza.
Con ordinanza del 25 marzo 2024, respinta l'istanza di di sospensione Parte_1
della provvisoria esecutività delle sentenze impugnate, le due cause erano riunite ai sensi dell'art. 335 c.p.c. e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le cause erano rimesse in decisione all'udienza del 20 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
***
0. Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità delle conclusioni istruttorie degli appellanti, come sopra riportate. Entrambi genericamente richiamano le memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c., ma hanno omesso di spiegare la rilevanza delle richieste istruttorie, non accolte dal Tribunale, al fine della decisione della causa di appello. Ed invero essi non hanno proposto alcun motivo di impugnazione circa la decisione del primo giudice di non dare ingresso alla prova orale.
12 1. L'appellante con il primo motivo di impugnazione, censura la Parte_1
sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia n. 739/2021, che ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, il quale era mancante dell'allegazione dei fatti costitutivi e non differenziava la posizione degli amministratori. Sarebbe stato onere dell'attore individuare i fatti materiali ascrivibili al convenuto per consentirgli di predisporre adeguate difese. Solo nella prima pagina dell'atto di citazione e nelle conclusioni (pag. 12) si faceva riferimento a – peraltro esclusivamente nel suo più recente ruolo di Parte_1
amministratore unico e non, invece, in quello, risalente al periodo settembre 2012- maggio 2013, di componente del c.d.a. – deducendo l'attore generici atti di mala gestio in riferimento ad altrettanto generica responsabilità degli amministratori, senza indicazione dell'apporto causale di ciascuno di essi.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'atto di citazione per contrarietà ai princìpi del giusto processo (art. 111 Cost.), della terzietà e dell'imparzialità del giudice (il quale avrebbe provveduto a ricostruire, disponendo la c.t.u., la domanda dell'attore) e del diritto di difesa (artt. 24 e 111
Cost.).
Il motivo d'impugnazione è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha così motivato il rigetto dell'eccezione: “Sull'eccepita nullità dell'atto di citazione deve rilevarsi che il fallimento attore, nell'allegare le condotte gestorie per cui è giudizio imputa ad entrambi i convenuti la responsabilità relativa alla prosecuzione del attività di impresa in continuità aziendale nonostante che la società abbia perso fin dal 2010 il proprio capitale, considerata la sua tardiva messa in liquidazione. In riferimento a detta condotta gestoria, il fallimento chiede la condanna di entrambi i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno quantificato nell'importo di euro 236.051,00.=.
Diversamente, viene imputato al solo convenuto l'ulteriore Parte_2
danno riconnesso agli atti gestori che avrebbero determinato ulteriore perdita
13 patrimoniale, quantificata in euro 367.023,00.=. Al di là della fondatezza nel merito di dette pretese, non può dirsi che l'atto introduttivo del giudizio sia nullo per non essere determinati i fatti costitutivi il titolo delle pretese risarcitorie fatte valere, non essendo possibile ritenere che ai convenuti sia stata preclusa alcuna difesa, difesa che, entrambi hanno esercitato in modo del tutto compiuto, ricostruendo anche i periodi in cui i medesimi hanno ricoperto le rispettive cariche gestorie”.
Tale motivazione è corretta.
L'atto di citazione del 31 gennaio 2019, dopo avere spiegato perché “lo stato di insolvenza e la perdita del capitale sociale erano risalenti quantomeno al
31.10.2011 (esercizio di 10 mesi), allorché gli indici finanziari erano negativi e il capitale sociale era stato completamente eroso dalle perdite di esercizio, riportando il bilancio a quella data il patrimonio netto negativo di – € 2.377,00.
Fra i costi di detto bilancio si rilevavano, peraltro, oneri straordinari per € 73.849
[..]” ed avere indicato che era stato “amministratore Parte_1
della suddetta società sino al 9.7.2013”, ha imputato ad entrambi gli amministratori il fatto che, al verificarsi della perdita integrale del capitale sociale, “non avessero assunto i provvedimenti di cui all'art. 2482-ter con tutte le conseguenze di cui all'art. 2485 c.c. Nonostante, poi, sussistesse la causa di scioglimento di cui all'art.
2484 n. 4, gli odierni resistenti hanno proseguito ed anzi incrementato l'attività tipica, in violazione dell'art. 2486 c.c., che prescrive l'obbligo di limitarsi al compimento di atti conservativi dell'integrità del patrimonio sociale e dell'art. 217 co. 1 n. 4 l. fall. Nel caso di specie, gli amministratori hanno proseguito l'attività assumendo nuovo rischio di impresa (il fatturato al 31.10.2012 è quasi il doppio di quello relativo all'esercizio chiuso al 31.10.2011, data di perdita del capitale sociale), cosa che ha comportato un ingiustificato aumento dei costi (si veda la già citata nota integrativa del bilancio 2012, cfr. DOC. 6, in cui si espone l'incremento
14 di una serie di spese ingiustificate) e conseguentemente un incremento delle perdite sociali con danno per la società, i soci e i creditori”.
L'atto di citazione proseguiva ascrivendo ad il compimento di specifici Pt_2
atti dannosi alla società e, ad entrambi gli amministratori, il proseguimento dell'ordinaria attività d'impresa, malgrado la perdita del capitale sociale. Era quindi indicato il danno da essi cagionato alla società e ai creditori sociali
“nell'incremento del patrimonio netto negativo dal 31.10.2011, pari a - € 2.377,00, data di perdita del capitale sociale, al 09.07.2013, data di messa in liquidazione, che può stimarsi in almeno - € 238.428; tenuto conto che nella delibera di messa in liquidazione si dà atto che la situazione patrimoniale al 30.04.2013 registrava una perdita di ulteriori € 112.448,90, rispetto all'esercizio precedente. Il danno, costituito dall'incremento negativo, può essere quindi provvisoriamente stimato in
€ 236.051, salvo l'eventuale diverso valore che emergesse dall'espletanda istruttoria”. Separatamente erano quantificati i danni cagionati dal solo Parte_2
[...]
Era pertanto esposta la causa petendi (illegittima prosecuzione dell'attività dopo la perdita di capitale che aveva comportato lo scioglimento e con esso la necessità che la società fosse posta in liquidazione) e formulato il petitum (richiesta di risarcimento del danno da determinarsi in misura corrispondente all'incremento della situazione debitoria).
Il fatto ascritto a nel suo ruolo di amministratore, che non richiedeva di Parte_1
distinguere tra la partecipazione al c.d.a. e la carica di amministratore unico (in entrambi i ruoli egli era tenuto, secondo le prospettazioni dell'attore, a porre in liquidazione la società e conservarne il patrimonio), era evidentemente quello sopra indicato, mentre ad erano imputati anche singoli atti di mala gestio. Pt_2
Non si vede cosa dovesse aggiungere l'attore, mentre per mezzo dell'indagine tecnica il giudice, lungi dall'integrare i fatti costitutivi della domanda proposta
15 dall'attore, si è limitato ad accertare la perdita del capitale sociale e a determinare l'ammontare del danno liquidabile.
Non è perciò ipotizzabile né una violazione del principio del giusto processo, invocato a sproposito dall'appellante, né la lesione del suo diritto di difesa.
2. Con il secondo motivo di appello, si duole che il Tribunale abbia Parte_1
respinto, sempre con la sentenza non definitiva, l'eccezione di prescrizione da lui sollevata, dichiarando invece prescritta l'azione sociale di responsabilità proposta dalla curatela nei confronti del convenuto per gli atti gestori posti in Pt_2
essere sino alla data del 20 maggio 2013. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto, per gli stessi motivi che l'avevano indotto a giudicare prescritta l'azione esercitata nei confronti di dichiarare prescritta anche quella Pt_2
verso di lui esercitata, quantomeno per le condotte di consigliere di amministrazione poiché la domanda era stata svolta dal nei suoi CP_1
confronti solo quale amministratore unico, quindi per l'attività gestoria svolta dal
20 maggio 2013. La raccomandata inviata dal il 6 luglio 2018 non era CP_1
pertanto idonea a interrompere la prescrizione per gli atti allo stesso attribuibili, quale consigliere delegato, dall'11 ottobre 2012 al 20 maggio 2013.
Come si è detto al punto che precede, a il quale non è stato convenuto in Parte_1
giudizio – come egli sostiene – solo per il ruolo di amministratore unico della fallita
(ma anche per quello di consigliere di amministrazione), non è stato ascritto il compimento di specifici atti di mala gestio, bensì l'avere omesso di rilevare la perdita di capitale sociale quale causa di scioglimento della società e il non avere tempestivamente posto in liquidazione la società.
La perdita del capitale sociale è avvenuta a fine 2011. Tuttavia, come ben evidenziato dal Tribunale, la caratteristica della responsabilità gestoria per la prosecuzione dell'attività di impresa in continuità aziendale fino alla sua tardiva messa in liquidazione, nonostante il verificarsi della causa di scioglimento della società integrata dalla perdita del capitale, consiste nell'assumere rilievo
16 continuativo per tutto il periodo in cui l'amministratore, dovendo avere contezza della causa di scioglimento, ha comunque continuato a gestire la società secondo la sua attività caratteristica, rendendosi inadempiente agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale. Il Tribunale ha correttamente precisato che “essendo stati indicati in atti i periodi in cui i convenuti hanno ricoperto la carica amministrativa, su entrambi i convenuti medesimi incombeva l'obbligo di appurare senza indugio la perdita del capitale e, quindi, per tutta la loro permanenza in carica, l'obbligo di gestire la società in termini meramente conservativi del patrimonio, provvedendo tempestivamente a porre in liquidazione la società impedendo
l'aggravarsi della perdita patrimoniale”.
Al carattere continuativo della responsabilità può aggiungersi che, per espressa disposizione normativa, il termine prescrizionale non ha iniziato a decorrere prima che cessasse dalla carica di amministratore, ossia prima del 9 luglio Parte_1
2013 (v. 4° co. dell'art. 2393 c.c., ai sensi del quale l'azione sociale di responsabilità “può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica”; art. 2941, n. 7, c.c., ai sensi del quale rimane sospesa la prescrizione delle azioni di responsabilità “tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica”).
Quindi, poiché è cessato dalla carica di amministratore il 9 luglio 2013, Parte_1
il termine di prescrizione quinquennale è stato tempestivamente interrotto dalla lettera raccomandata della curatela che lo costituiva in mora, ricevuta il 6 luglio
2018.
Si rileva ancora che, circa l'azione di responsabilità esercitabile dai creditori sociali, rispetto alla quale il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione, non è stato formulato da alcun specifico motivo d'impugnazione, sì che la Parte_1
relativa statuizione è divenuta definitiva.
17 Ne consegue che, ancora prima che infondato, il motivo d'impugnazione è inammissibile, non essendo suscettibile, quand'anche fosse stato accolto, di portare alla riforma della pronuncia di condanna risarcitoria.
3. Con il terzo motivo di appello, lamenta che il Tribunale non abbia Parte_1
rilevato il difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi, nonché
d'indeterminatezza e d'indifferenziazione dei fatti, solo genericamente addebitati agli amministratori e comunque solo riferiti ad Tale difetto originario di Pt_2
allegazione non sarebbe stato superabile con l'esperimento della c.t.u. poiché l'esito dell'istruttoria non avrebbe potuto supplirvi, tanto più che la carenza documentale sarebbe stata ravvisata anche dallo stesso perito.
La carenza assertiva non poteva essere sanata dalla precisa indicazione, anche temporale, delle proprie funzioni, compiuta dal convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta, poiché il fallimento attore l'aveva citato esclusivamente quale amministratore unico, senza alcun riferimento al periodo in cui era stato consigliere di amministrazione.
Il motivo d'impugnazione, con cui si ripetono le argomentazioni dei due precedenti motivi, è inammissibile, sia perché generico (laddove lamenta un difetto assertivo della condotta di mala gestio e “conseguentemente probatorio”), sia perché espressamente diretto alla sentenza definitiva n. 1771/2013, mentre le questioni suddette sono state decise con la sentenza non definitiva n. 739/2021.
Il Tribunale non poteva compiere una nuova valutazione delle questioni già decise con la sentenza non definitiva, ed invero vi è tornato, alle pagine 6-7 della sentenza n. 1771/2023, esclusivamente per ricordare il contenuto della precedente decisione.
4. Con il quarto motivo di appello, afferma che il Tribunale abbia Parte_1
erroneamente applicato l'art. 2486 c.c., modificato dal d. lgs. 12 gennaio 2019, n.
14, così violando il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost e il principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle preleggi. Per lo stesso motivo, secondo l'appellante, sarebbe nulla la c.t.u. compiuta dando applicazione retroattiva a tale
18 norma, con particolare riferimento al criterio presuntivo dei netti patrimoniali previsto dal terzo comma.
L'appellante assume che, trattandosi di norma di natura sostanziale – come tale soggetta al principio di irretroattività e non a quello del tempus regit actum –entrata in vigore il 16 marzo 2019, non poteva essere applicata per la decisione di una causa introdotta con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2019.
Secondo inoltre, la precisazione del Tribunale per cui il criterio dei netti Parte_1
patrimoniali corrisponderebbe al “criterio equitativo di risarcimento già in precedenza praticato correntemente dalla giurisprudenza”, non varrebbe ad ammetterne l'applicazione, poiché, per la stessa giurisprudenza, l'applicabilità del criterio presuntivo era subordinata all'indicazione delle “ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto...” (Cass. civ, sez. un., n. 9100/15), che nella specie non fu compiuta.
Per l'appellante, il metodo dei netti patrimoniali non sarebbe, in ogni caso, applicabile al caso di specie poiché la giurisprudenza lo subordina alla circostanza che siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi riconducibili alla gestione dell'amministratore, rimanendo pur sempre onerata la parte attrice di allegare la specifica attività gestoria e il suo rapporto causale con il danno.
Anche formula un analogo motivo d'impugnazione (il terzo del Parte_2
proprio atto di citazione), dolendosi che il Tribunale abbia applicato retroattivamente il novellato art. 2486 c.c. e, in particolare, il criterio presuntivo di cui al terzo comma, così violando il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. e il principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle preleggi, cui la norma sarebbe soggetta in quanto di natura sostanziale.
19 I due motivi d'impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono le medesime questioni, non meritano condivisione.
Innanzitutto, occorre evidenziare che il Tribunale ha individuato nella c.d. “perdita incrementale” il più idoneo criterio equitativo di liquidazione del danno: “Sotto questo profilo va, poi, evidenziato che il danno risarcibile eventualmente determinato con il criterio della perdita incrementale, seppure oggetto di intervento normativo che ha in tal senso modificato il citato art. 2486 cc che, in precedenza, in punto nulla disponeva, non può dirsi applicabile solo alle cause introdotte successivamente a detta riforma della norma in commento, posto che la liquidazione del danno risarcibile in tal modo praticata rimarrebbe comunque criterio equitativo di risarcimento già in precedenza praticato correntemente dalla giurisprudenza in tutti i casi in cui, come quello oggetto di lite, è necessario ricorrere ad una valutazione sintetica della perdita patrimoniale determinata dalla condotta illecita degli amministratori, come già evidenziato, criterio di liquidazione peraltro pertinente con la fattispecie di responsabilità dedotta in atti.
Inoltre, è opportuno rilevare che il danno determinato secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali (id est perdita incrementale del patrimonio) assume rilevanza sia nel caso di azione sociale di responsabilità, posto che detta perdita descrive il pregiudizio direttamente subito dalla società in bonis, sia nel caso dell'azione di massa dei creditori sociali, proposta dal fallimento in modo inscindibile con l'azione sociale di responsabilità, posto che la perdita comporta
l'insufficienza del patrimonio per la soddisfazione del ceto creditorio”.
Invero, nel caso di specie, poiché il danno ascritto ad entrambi i convenuti è consistito non nel compimento di singoli atti di mala gestio, bensì nel non avere posto in liquidazione la società e nell'avere proseguito l'ordinario esercizio d'impresa con aggravio della situazione debitoria, il criterio adottato dal c.t.u. e dal
Tribunale è l'unico idoneo a rappresentare il danno nella sua reale consistenza.
20 Il c.t.u. ha osservato: “Questo criterio consiste nella misurazione della differenza tra il patrimonio netto della società al momento in cui gli amministratori avrebbero dovuto accorgersi del verificarsi della causa di scioglimento della stessa ed il patrimonio netto della società al momento della messa in liquidazione o della sentenza dichiarativa di fallimento, se non preceduta da fase di liquidazione. In realtà la perdita potrebbe prodursi parzialmente anche in pendenza della liquidazione, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali o per il venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa. Per tale motivo la soluzione transita dall'applicazione che integra il criterio differenziale dei netti patrimoniali con quella del principio contabile OIC 5. Più specificamente, esso prevede una valutazione del patrimonio netto alla data iniziale ed a quella finale dello stato di liquidazione con criteri omogenei di liquidazione. Ciò comporta
l'assunzione del metro di valutazione proprio della fase di liquidazione. Si risponde, così, alle finalità dell'accertamento della situazione iniziale, indispensabile per la gestione della liquidazione, della determinazione del valore del patrimonio netto iniziale, in funzione di quella del risultato economico degli esercizi successivi e del capitale finale di liquidazione, nonché di stabilire se presumibilmente i fondi liquidi esistenti all'apertura della liquidazione e gli incassi derivanti dal realizzo delle attività siano sufficienti all'estinzione delle passività ed alla copertura delle spese e degli oneri di liquidazione. Poiché dunque il patrimonio della società cessa di essere un complesso produttivo destinato alla creazione di reddito, per trasformarsi in un coacervo di beni da collocare sul mercato in funzione delle suddette finalità, vengono meno la distinzione tra immobilizzazioni ed attivo circolante. I principi contabili individuano, quindi, le attività e le passività da iscrivere nel bilancio iniziale e quelle invece da eliminare, siccome non più suscettibili di produrre utilità. Secondo la proposta illustrata,
l'applicazione dei suddetti principi contabili di liquidazione al criterio differenziale dei netti patrimoniali consente una determinazione del danno qui in
21 esame, escludendo la parte di perdita di liquidazione non imputabile agli amministratori (ma alla fisiologica svalutazione dei beni, non più impiegati nel ciclo produttivo dell'impresa), con una sua commisurazione più aderente al dato di realtà. In tal modo si prevengono ingiustificate attribuzioni di danni che emergerebbero se fossero adottati diversi criteri di redazione (di funzionamento e di liquidazione); insomma le due valutazioni dovrebbero esser armonizzate. Il CTU considera che in linea di principio il calcolo del danno deve tener conto delle rettifiche patrimoniali che si sarebbero dovute eseguire, se del caso, al tempo zero
(t0); tuttavia, ciò va comunque temperato con la verifica della sussistenza di perdite conseguite successivamente (se esistenti) dalla gestione operativa;
perdite che non si sarebbero verificate qualora la liquidazione avesse preso avvio al tempo zero. Per far questo è necessario “sterilizzare” l'effetto delle rettifiche relativamente a tutte le voci di natura valutativa poi effettivamente svalutate nei bilanci 2013 e 2014. La particolarità della fattispecie oggetto di analisi è che anche la gestione successiva alla delibera di liquidazione non appare solamente conservativa, tale per cui – lo si anticipa – il patrimonio netto di riferimenti finale sarà quello anteriore alla domanda di concordato preventivo (poi rinunziata)”.
Gli appellanti – i quali non negano che la novella abbia recepito un criterio che la giurisprudenza già utilizzava da tempo per la liquidazione in via equitativa del pregiudizio derivante dall'indebita prosecuzione dell'attività d'impresa in violazione del dovere di gestione conservativa – non indicano errori nel metodo suddetto, né sono in grado di suggerirne uno alternativo, che possa meglio determinare l'ammontare del danno, che – si ripete – non è consistito nel compimento di singoli atti gestionali, ma nella complessiva prosecuzione dell'esercizio dell'impresa dopo che si era verificata la causa di scioglimento della società.
L'applicabilità del criterio suddetto è stata di recente ribadita dalla Suprema Corte, precisando che “in tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali
22 per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 2486, comma 3,
c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, costituiti dalla differenza dei netti patrimoniali e dal deficit patrimoniale, attengono ad una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. e sono applicabili - a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti
l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto - anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata norma”
(Cass. civ., ord., 25 marzo 2024, n. 8069; Cass. civ. 28 febbraio 2024, n. 5252).
Deve perciò escludersi che l'applicazione del criterio di liquidazione del danno, oggi positivizzato dal 3° co. dell'art. 2486 c.c., abbia comportato violazione del diritto di difesa dei convenuti e dell'art. 11 delle preleggi.
5. Con il quinto motivo d'impugnazione, sostiene che la sentenza ha Parte_1
recepito in maniera acritica la relazione del c.t.u., viziata dall'applicazione retroattiva del criterio presuntivo del novellato art. 2486 c.c.
Inoltre, la causa di scioglimento della società per perdita del capitale sarebbe intervenuta non il 31 ottobre 2011, ma il 9 luglio 2013, data in cui la società fu posta in liquidazione. Infatti, a fronte degli apporti di (euro 100.000 nel Pt_2
febbraio 2012) e dei nuovi investitori tra i quali lo stesso (euro 400.000 Parte_1
nel settembre 2012), il patrimonio sarebbe tornato ad essere positivo. L'errore commesso dal perito sarebbe consistito nel fatto che, rettificando il patrimonio netto del bilancio 31 ottobre 2011, era stato imputato l'intero importo di oneri straordinari riportati nel bilancio al 31 dicembre 2012, riferendoli alla tardiva correzione di poste contabili antecedenti l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012, mentre, in realtà, detto importo sarebbe riconducibile alla gestione novembre 2011 - dicembre 2012. Pertanto, la stima effettiva del patrimonio netto al 30 settembre
2012 ammontava ad euro 129.875, e ciò dimostrava che, con l'apporto degli
23 investitori, il patrimonio netto si era mantenuto positivo durante l'esercizio 1° novembre 2011 - 31 dicembre 2012.
Il c.t.u., secondo l'appellante, sarebbe incorso nell'ulteriore errore di non considerare che le violazioni i.v.a. per superamento del plafond, avvenute nel 2012, erano già state considerate tra le passività nel bilancio al 31 dicembre 2012, nella cui nota integrativa, alla voce “variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dello stato patrimoniale e, in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il tfr, le utilizzazioni e gli accantonamenti”, si dava conto di debiti tributari per euro 176.575.
Il fatto, dunque, che il patrimonio sociale fosse ancora capiente al 30 giugno 2012 escludeva l'esistenza di un danno derivante da prosecuzione di attività di tipo non conservativo da parte di amministratore unico solo dal 20 maggio 2013 Parte_1
al 9 luglio 2013.
L'appellante lamenta anche che l'attore – richiamandosi esclusivamente alle scritture contabili – non abbia provato, né allegato, la riferibilità diretta del presunto danno a suoi specifici atti gestori, così impedendo anche la quantificazione equitativa di esso.
Il motivo di impugnazione non può trovare accoglimento.
Circa il fatto che il criterio dei netti patrimoniali, ora espresso dall'art. 2486, 3° co.,
c.c., sia stato legittimamente utilizzato, si è già detto al punto che precede, cui si rimanda, così come del fatto che non è stato chiamato a risarcire Parte_1
solamente il danno da lui causato allorché si trovò ad essere amministratore unico di ma anche quello causato alla società nel periodo in cui si trovò a fare CP_1
parte del consiglio di amministrazione (insieme ad e a una terza persona Pt_2
rimasta estranea al giudizio).
Il c.t.u. non ha avuto difficoltà nell'individuare il periodo in cui avvenne la perdita del capitale sociale. Si legge alle pagg. 11-12: “I dati di bilancio, sopra riportati, evidenziano in modo inequivocabile che già al 31 ottobre 2011 la Società aveva un
24 patrimonio netto negativo. L'importo del deficit patrimoniale si è, poi, progressivamente incrementato nel 2012 e nel 2013 in conseguenza delle perdite registrate, pur a fronte degli apporti effettuati dai soci ( e nuovi Pt_2
investitori). Ai fini della quantificazione del deficit patrimoniale dell'esercizio 2011 pare corretto, tuttavia, dare rilievo a quanto riportato in nota integrativa del bilancio 2012 (redatto dal nuovo Amministratore unico in tema di Parte_1
“oneri straordinari”. In quella sede, infatti, sono espressamente riferite a
“precedenti esercizi” le poste contabili oggetto di “correzione” (3). Tale inequivoco passaggio della nota integrativa, in assenza di ulteriori informazioni, consente di imputare, con ragionevole certezza, gli oneri straordinari rilevati nel
2012, quanto meno, all'esercizio precedente (2011). Ne consegue che, ove le
“correzioni di poste contabili” rilevate solo nel 2012 fossero state tempestivamente rilevate nel 2011, il deficit patrimoniale di quell'esercizio sarebbe stato di euro -
315.818 (anziché di “soli” euro -2.377); nel dettaglio [..].
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il CTU conferma che la data di perdita del capitale è da far risalire, quanto meno, al 31 ottobre 2011”.
E' da evidenziare che, secondo lo stesso bilancio predisposto dagli amministratori, sia l'esercizio dell'anno 2011 sia quello successivo 2012 si chiusero con un patrimonio netto negativo, il che dimostra che non vi è stata ricostituzione del capitale.
Il c.t.u. ha anche escluso che gli apporti di Euro 100.000 nel mese di febbraio 2012
e di Euro 400.000 nel settembre 2012 abbiano consentito la ricostituzione del capitale.
Il c.t.u. ha infatti spiegato: “che l'apporto di euro 100 mila del febbraio Pt_2
25 dai nuovi investitori) non abbia, di fatto, consentito, il completo ripianamento delle perdite e, in ogni caso, la dotazione di risorse finanziarie sufficienti a garantire una corretta operatività aziendale. Tale considerazione trae origine dalla lettura delle informazioni contenute nella nota integrativa 2012 dove viene comunque descritto un contesto operativo alquanto critico ed in peggioramento nei primi mesi del 2013. L'esercizio 2012, al di là dell'impatto degli oneri straordinari, evidenzia, infatti, un reddito operativo negativo di oltre euro 190 mila e un livello significativo dell'indebitamento complessivo (con una conseguente rilevante incidenza degli oneri finanziari a conto economico). Assume, inoltre, rilevanza il momento in cu interviene tale secondo apporto di capitale. L'apporto di euro 400 mila è effettuato negli ultimi mesi dell'esercizio (fine settembre), il che fa ritenere che la perdita operativa registrata al 31 dicembre 2012 fosse già per lo più maturata alla data dell'apporto. Senza alcuna pretesa di verità e con oggettivi limiti logici, il CTU, sulla base dei dati di bilancio 2012 e ipotizzando una maturazione del risultato di periodo sostanzialmente lineare nel corso dell'esercizio (i.e. privo di oscillazioni), ha ritenuto di fornire anche una ricostruzione meramente “matematica” dei dati al 30 settembre 2012. Mette subito conto evidenziare come una tale ricostruzione assume l'ipotesi del pro rata temporis, i.e. che l'aggravio di perdita si sia verificato in modo omogeneo nel corso dell'esercizio 2012, circostanza tuttavia non confermata e inverificabile. Pur con i rilevanti limiti predetti emerge quanto segue: [..].
Partendo dal patrimonio netto rettificato al 31 ottobre 2011, come sopra determinato, è stata stimata la perdita operativa in formazione al 30 settembre
2012 assumendo i 10/14 della differenza codicistica di Conto Economico tra A
(Valore della produzione) - B (Costi della produzione) risultante dal bilancio 2012.
Allo stesso modo sono stati determinati gli oneri finanziari da imputare al 30 settembre 2012. Tenuto conto degli apporti di capitale del 2012, il patrimonio netto appare comunque negativo anche a settembre 2012 [..].
26 In ogni caso, anche se non può essere astrattamente escluso – in linea di principio
e a causa dell'assenza delle scritture contabili di periodo – che nella seconda metà di settembre del 2012, per effetto dell'apporto dei Nuovi investitori, il capitale sociale sia tornato, seppur momentaneamente e in misura minima, positivo, i dati di bilancio sono impietosi. Tenuto conto, infatti, delle perdite in formazione e del valore negativo comunque rilevato a bilancio al 31 dicembre 2012, non vi è spazio per elaborare ipotesi che contemplino un ripristino del patrimonio netto successivamente all'apporto dei Nuovi investitori. Questa considerazione non è controvertibile dal momento che, ogni diversa ipotesi, si infrange di fronte alla constatazione che nel corso del 2012 la Società era pure venuta meno agli obblighi relativi al rispetto del plafond IVA. Queste violazioni non sembrano essere state rilevate né contabilmente né a bilancio anteriormente al 31 dicembre 2014. Ne consegue una ulteriore sopravvalutazione ipso facto del patrimonio di almeno euro
193 mila circa. Per una migliore comprensione del fenomeno si rinvia infra al paragrafo 4.1.”.
In sintesi, stando al bilancio al 31 ottobre 2011, il capitale era già stato perduto in quella data (il patrimonio netto era negativo per Euro 2.377). In realtà, le rettifiche apportate nel 2012, che sarebbe stato necessario apportare già nel 2011, avrebbero fatto emergere un patrimonio netto negativo per Euro 315.818.
E' perciò evidente che, fermo restando che dal 31 ottobre 2011 al 28 febbraio 2012 gli amministratori proseguirono la normale operatività dell'impresa malgrado l'integrale perdita di capitale, quando avrebbero dovuto subito porre in liquidazione la società, l'apporto di Euro 100.000 avvenuto a fine febbraio 2012 non era idoneo a ricostituire, per quanto tardivamente, il capitale, rimanendo il patrimonio netto abbondantemente negativo: ciò senza neppure considerare l'andamento negativo della gestione ordinaria nei quattro mesi intercorsi tra il 31 ottobre 2011 e il 28 febbraio 2012 (andamento negativo che trova riscontro documentale nel bilancio al
31 dicembre 2012).
27 A parte la tardività (era ormai trascorso un anno dall'integrale perdita del capitale), ininfluente fu l'ulteriore apporto di Euro 400.000 del 19 settembre 2012, che non impedì la chiusura dell'esercizio con un patrimonio netto negativo.
E' ragionevole presumere – la prova contraria non è stata offerta, ma invero neppure una precisa allegazione – che la perdita dell'esercizio 2012 sia maturata nel corso di tutto l'esercizio e non solo negli ultimi tre mesi. Quindi, tenendo conto della perdita già maturata a settembre 2012, il capitale non fu ricostituito. Il patrimonio netto negativo di Euro 315.818 al 31 ottobre 2012, maggiorato della perdita maturata al settembre 2012, rimane superiore all'ammontare degli apporti di febbraio e settembre 2012. E difatti il patrimonio netto al 31 dicembre 2012, desunto dallo stesso bilancio e non da ipotesi del perito, rimaneva negativo per
Euro 125.979.
L'appellante sostiene che gli oneri straordinari, riportati nel bilancio al 31 dicembre
2012, erano riconducibile alla gestione novembre 2011 - dicembre 2012. Il perito ha tuttavia evidenziato che tale affermazione non trova riscontro documentale. Si aggiunga che essa è smentita dal contenuto della nota integrativa relativa al bilancio
2012, dove si legge che gli oneri straordinari si riferivano a “precedenti esercizi” (in proposito il c.t.u. ha puntualizzato: “tale inequivoco passaggio della nota integrativa, in assenza di ulteriori informazioni, consente di imputare, con ragionevole certezza, gli oneri straordinari rilevati nel 2012, quanto meno, all'esercizio precedente 2011”: pag. 12 della relazione peritale;
v. anche pag. 35 in cui il c.t.u. ribadisce, in risposta alle osservazioni del c.t.p., che non vi sono documenti che consentano di sconfessare la nota integrativa e ricondurre gli oneri straordinari all'esercizio 2012).
Nuovi elementi di valutazione non sono stati offerti dall'appellante.
L'appellante sostiene ancora che nel bilancio 2012 erano state correttamente ricomprese le passività derivanti dalle violazioni Iva in materia di plafond per l'esportazione. La circostanza, oltre a non trovare riscontro (la nota integrativa non
28 dà conto della circostanza e non fa menzione del superamento del plafond disponibile maturato dalle esportazioni), è irrilevante, poiché, senza apportare rettifiche al bilancio al 31 dicembre 2012, il patrimonio netto rimane negativo.
E' appena il caso di rilevare che l'accertamento fiscale dell'Agenzia delle Entrate è del 2014 e con esso l'amministrazione finanziaria richiese il pagamento di Euro
386.000 per imposte e sanzioni. Tale debito è stato rilevato nel bilancio 2014 e non va confuso – come tenta di fare l'appellante (v. pag. 22 dell'atto di citazione) – con il pregresso “debito tributario” di Euro 176.575 ricompreso nel bilancio 2012.
In ogni caso, come già s'è detto, non è necessario rettificare il bilancio al 2012, inserendovi il debito accertato dall'Agenzia delle Entrate nel 2014 (ma maturato nel
2012), per concludere che il capitale era perduto, perché a tale conclusione si perviene dalla semplice lettura del bilancio di esercizio, che evidenzia un patrimonio netto negativo per Euro 125.979.
Quanto, infine, alla ripetuta doglianza per cui non vi sarebbe la “riferibilità diretta di un qualsiasi presunto danno ad un singolo atto addebitato al convenuto sig.
e alla conseguente impossibilità di “poter quantificare, neppure Parte_1
equitativamente, il relativo danno” (pagg. 22-23 dell'atto di citazione in appello), non può che ribadirsi che all'amministratore non sono stati imputati Parte_1
singoli atti di mala gestio, bensì di non avere posto in liquidazione la società allorché perdette il capitale sociale, proseguendo l'ordinaria attività imprenditoriale, con aggravio della situazione debitoria. A fronte di tale responsabilità di carattere continuativo il danno è stato equitativamente liquidato secondo il criterio di cui s'è detto al punto 4, cui si rimanda.
6. Con il sesto motivo di appello, afferma che il Tribunale abbia aderito Parte_1
in maniera acritica alla c.t.u., senza indagare o motivare sulla sua correttezza quanto alla ripartizione della responsabilità, formulata in modo apodittico e aprioristico, e senza valorizzare le osservazioni e controdeduzioni svolte al riguardo dal c.t.p.
29 L'appellante, poi, lamenta che, nonostante in materia di responsabilità di amministratori di società l'atto di mala gestio debba essere specificatamente individuato, anche temporalmente, per essere ricondotto alla responsabilità gestoria del convenuto, la decisione non avrebbe tenuto conto dell'assoluta brevità dell'incarico di che ricoprì la carica di amministratore unico per circa un Parte_1
mese, dopo essere stato componente del c.d.a. con la sola e limitata delega per l'attuazione e il mantenimento del sistema di pianificazione.
Con riferimento alla regola della responsabilità solidale gestoria – la cui applicabilità sarebbe esclusa per avendo egli assunto l'incarico da così Parte_1
breve tempo da non potersi supporre che egli avesse coscienza della situazione e potesse intervenire per porvi rimedio – l'appellante sostiene che, in quanto principio astratto, non escluderebbe la riconducibilità della responsabilità solo a carico di uno degli amministratori, così dovendosi escludere ogni addebito a suo carico, anche in via solidale, per l'assenza originaria di allegazione e prove di condotte a lui attribuibili, e per avere ricoperto l'incarico di amministratore unico da troppo breve tempo per rendersi conto della situazione di dissesto.
Anche questo motivo d'impugnazione non può trovare condivisione.
A parte la genericità della doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe aderito in modo acritico alle conclusioni del c.t.u., il motivo d'impugnazione è meramente ripetitivo dei precedenti. Occorre ribadire che non è stato giudicato Parte_1
responsabile di singoli atti di mala gestio, ma di avere omesso di porre in liquidazione la società, allorché perdette il capitale, e di conservarne il patrimonio, che rimase invece esposto al progressivo incremento dei debiti conseguente alla protratta gestione ordinaria.
Nel periodo in cui egli si è trovato ad essere unico amministratore della società
(prima perciò che la società fosse posta in liquidazione), periodo breve, ma non insignificante, il danno è stato liquidato in Euro 7.397,00 (il danno successivo alla formale messa in liquidazione della società, durante il quale la gestione ordinaria
30 proseguì ancora per lungo tempo in violazione del divieto di compiere nuove operazioni, è stato posto interamente a carico di e determinato in Euro Pt_2
365.015).
L'appellante non può sostenere (come parrebbe dire a pag. 25 dell'atto di citazione in appello) che l'incarico di amministratore unico è stato troppo breve per rendersi conto della situazione, poiché nell'anno precedente egli era già stato amministratore, quale componente del c.d.a.
Nel periodo in cui ha condiviso l'amministrazione con il Parte_1 Pt_2
danno è stato liquidato in Euro 29.588,00.
L'appellante si limita a una generica contestazione di tali liquidazioni, senza tuttavia evidenziare alcun errore.
7. Infine, l'appellante chiede che “nella denegata e non creduta ipotesi Parte_1
di accoglimento della domanda anche nei confronti del che venga Parte_1
graduato e proporzionato l'importo in ragione della permanenza nella carica gestoria di ciascun convenuto, come da precise osservazioni e contestazioni di questa difesa e del CTP dott. (cfr. Osservazioni alla CTU). Con Per_1
conseguente condanna del sig. a pagare al sig. il Controparte_2 Parte_1
maggior importo cui questi dovesse essere eventualmente condannato o tenuto per
l'effetto dell'accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attore”.
Per come formulata, non è comprensibile se tale richiesta rappresenti la riproposizione di una domanda già accolta oppure un motivo d'impugnazione.
Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 1771/2023, ha condannato a Parte_1
corrispondere al , a titolo risarcitorio, la somma di Euro 7.397,00 per il CP_1
danno commisurato a cinquanta giorni in cui solo il predetto è stato amministratore della società. L'ulteriore importo capitale di Euro 29.588,00, cui è stato Pt_3
condannato in solido con rappresenta la parte del danno commisurata al Pt_2
periodo in cui entrambi i convenuti hanno fatto parte del consiglio di amministrazione della società. Nei rapporti interni, relativamente a detto periodo, la
31 responsabilità non è stata differenziata e è stato condannato a pagare a Pt_2
“quanto lo stesso dovesse corrispondere al fallimento attore in eccesso Parte_1
rispetto alla sua quota di responsabilità solidale”, da intendersi evidentemente, in assenza di diversa indicazione, del 50% (punto 4 del dispositivo).
Dunque, gli importi delle condanne già tengono conto “dei periodi di permanenza nella carica” di e l'appellante non adduce ragioni per cui, nel periodo in Parte_1
cui egli fece parte del consiglio di amministrazione insieme ad (in Pt_2
relazione al quale sono stati solidalmente condannati a corrispondere l'importo capitale di Euro 29.588,00), la sua responsabilità dovrebbe essere giudicata inferiore rispetto a quella dell'altro amministratore.
Se dunque deve intendersi la richiesta di graduazione delle responsabilità come motivo d'impugnazione della sentenza per ottenerne la riforma in una decisione più favorevole, il motivo è da respingere in ragione di quanto sopra osservato.
8. L'appellante con il primo motivo di impugnazione, afferma che la Pt_2
sentenza non definitiva abbia violato l'art. 2394 c.c. La perdita patrimoniale di euro
2.377,00 “era tale da consentire di avere esatta ed oggettiva contezza del fatto che la società esponesse un patrimonio insufficiente”. Il giudice avrebbe dovuto fare decorrere il termine prescrizionale dell'azione dal 31 ottobre 2011 e, conseguentemente, dichiarare prescritta l'azione dei creditori sociali.
Il motivo d'impugnazione non è fondato.
La perdita patrimoniale risultante dal bilancio al 31 ottobre 2011 era minimale e comunque non conoscibile dai terzi prima della pubblicazione del bilancio nel registro delle imprese. Solo operando le rettifiche compiute dal c.t.u., emerge nella sua effettiva consistenza la perdita patrimoniale.
Si ricorda che “l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art.
2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i
32 debiti; pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione 'iuris tantum' di coincidenza tra il 'dies a quo' di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza
e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.” (Cass. civ. 6 febbraio 2023, n. 3552); “l'azione ex art. 146
l.fall. dei creditori sociali verso gli amministratori soggiace al termine prescrizionale di cui all'art. 2394 c.c., decorrente dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di avere percezione dell'insufficienza del patrimonio sociale, per l'inidoneità dell'attivo - raffrontato alle passività - a soddisfare i loro crediti” (Cass. civ. 23 luglio 2020, n. 15839).
La prova suddetta, di cui è gravato l'amministratore convenuto, non è stata fornita, essendosi limitato ad affermare che ai creditori era consentito avere Pt_2
contezza del fatto che la società aveva un patrimonio insufficiente.
Deve perciò condividersi quanto rilevato dal Tribunale, ossia che il bilancio relativo all'esercizio 2012 (riportante un patrimonio netto negativo di Euro
125.979) è stato depositato presso il Registro delle imprese il 18 luglio 2013, con la conseguenza che la lettera di costituzione in mora, ricevuta il 6 luglio 2018, ha tempestivamente interrotto il termine di prescrizione.
9. Rimane da esaminare il secondo motivo d'impugnazione di con il Pt_2
quale, non senza contraddirsi con quanto precedentemente sostenuto, egli afferma che rimane incerto il momento della perdita del capitale sociale. Il c.t.u., rispondendo alle osservazioni del c.t.p., avrebbe ammesso di non essere a conoscenza della data di perdita del capitale sociale.
Il motivo d'impugnazione è manifestamente infondato, atteso che il c.t.u. ha più volte espresso il fermo convincimento che la perdita del capitale sociale era già
33 avvenuta il 31 ottobre 2011. Il deficit patrimoniale da allora si incrementò progressivamente, pur a fronte di apporti dei soci.
Il perito ha precisato che, se le “correzioni di poste contabili”, compiute solo nel
2012, fossero state tempestivamente rilevate nel 2011, il deficit patrimoniale di quell'esercizio sarebbe stato di Euro 315.818 anziché di soli Euro 2.377. E' dunque dagli stessi bilanci della società (bilancio del 2012 che corregge quello del 2011) che emerge, ancora prima delle rettifiche apportate dal perito, che la perdita del capitale sociale era già avvenuta a fine 2011, per quanto tenuta celata dagli amministratori fino alla chiusura dell'esercizio 2012.
L'appellante non presta sufficiente attenzione alla risposta del c.t.u. alle osservazioni del c.t.p. Il dott. non ha affatto dichiarato di avere Persona_2
incertezze sul momento in cui può dirsi che il capitale sociale fosse andato perduto.
Basti leggersi la risposta del perito alle osservazioni: “Il CTU, richiamando le considerazioni già riportate al capitolo 3 osserva che il bilancio chiuso al 31 ottobre 2011 evidenzia già un patrimonio netto negativo di euro 2.377; il successivo bilancio al 31 dicembre 2012 registra invece un patrimonio netto negativo di euro 125.979, pur a fronte degli apporti di capitale di euro 500 mila del 2012.
Le rettifiche apportate dal CTU hanno avuto lo scopo, pertanto, di individuare il valore corretto del patrimonio netto alla data di perdita del capitale e non tanto quello di “svelare” la data di perdita del capitale che era già evidente dal semplice esame dei bilanci predisposti dagli amministratori e sottoposti ai soci.
Sulla base delle informazioni disponibili, senza alcuna pretesa di verità e con oggettivi limiti logici, il CTU, nell'ambito del paragrafo 3.4 ha provato a ricostruire l'evoluzione del patrimonio netto alla data del 30 settembre 2012, giungendo alla conclusione che non vi è spazio per elaborare ipotesi che contemplino un ripristino del patrimonio netto successivamente all'apporto dei
Nuovi investitori (tenuto altresì conto che nel corso del 2012 la Società era pure
34 venuta meno agli obblighi relativi al rispetto del plafond IVA). Non è, pertanto, possibile ritenere che la perdita del capitale sia da imputare alla fase di redazione del bilancio 2012, ovvero ai primi mesi del 2013 come vorrebbe concludere il
CTP” (pag. 32 della relazione peritale).
10. In conclusione, entrambi gli appelli devono essere respinti con integrale conferma delle sentenze n. 739/2021 e n. 1771/2023, pronunciate dalla sezione impresa del Tribunale di Venezia.
Tra gli appellanti e il , le spese del grado seguono la soccombenza e sono CP_1
liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione di valore indeterminabile, come indicato dagli appellanti, di media complessità) e delle fasi effettivamente svolte (con maggiorazione delle fasi di studio e introduttiva in quanto, prima della riunione della causa, il si era costituito in entrambi i giudizi). Controparte_1
Relativamente al rapporto processuale tra e Parte_1 Parte_2
le spese processuali sono compensate, atteso che la difesa di
[...] Pt_2
nulla ha detto circa la richiesta di di cui si è detto al punto 7. Parte_1
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo ad entrambi gli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nelle cause civili di appello riunite n. 2030/2023 r.g.
e n. 2030/2023 r.g. promosse da e da Parte_1 Parte_2
(appellanti) nei confronti di
[...] Controparte_1
(appellato), così ha deciso:
1) rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma le sentenze n. 739/2021 e n.
1771/2023 pronunciate dal Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa;
35 2) condanna gli appellanti in solido tra loro a rifondere all'appellato le spese processuali del grado, che liquida in Euro 8.322,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) compensa le spese relativamente al rapporto processuale tra
[...]
e Parte_1 Parte_2
4) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30
maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo ad entrambi gli appellanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 21 marzo 2025
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
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2012 non è stato sufficiente al ripianamento delle perdite ed alla ricostituzione del capitale (così come, invece, ritenuto in sede di approvazione del bilancio 2011).
Pur in assenza di informazioni contabili di dettaglio è, altresì, possibile ritenere che anche il secondo apporto di capitale del 2012 (quello di settembre, effettuato