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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/06/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5252/2021 R.G. Tribunale Civile di Genova Sezione Prima Addì 04/06/2025 avanti al giudice istruttore dott. Daniele Bianchi, nella causa indicata in epigrafe sono presenti i procuratori delle parti 1. l'avv. BOTTINO in sostituzione dell'Avv. FERRARA per parte attrice 0 Parte_1
2. l'avv. LEMBECK per AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA per parte convenuta
[...]
Controparte_1
Sono presenti altresì le dottoresse Persona_1 Persona_2
e ai fini della pratica forense
[...] Persona_3
I procuratori precisano le rispettive conclusioni come da prima memoria ex art. 183 c.6 n.1 per parte attrice e come da memoria conclusionale per parte convenuta. Il Giudice invita le parti alla discussione ex art 281 sexies cpc. A questo punto il G.I., udita la discussione sulle conclusioni oggi precisate, si ritira in camera di consiglio. Il Giudice esce dalla Camera di consiglio e pronuncia la seguente sentenza, di cui da lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE I CIVILE nella persona del giudice unico Dott. Daniele Bianchi, ha pronunciato, mediante lettura in udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 5252/2021 R.G. pendente tra le parti sopra indicate nell'odierno verbale
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO:
▪ che la società il svolgente attività di Parte_2 gestione del noto locale Covo di Nord Est in Santa Margherita Ligure, citava in giudizio Controparte_1
allegando:
[...]
- che per effetto della decretazione emergenziale governativa nel periodo Covid, era costretta a sospendere obbligatoriamente l'attività d'impresa dal 23.2.20 per circa 14 mesi;
- che il Governo italiano, con i DL c.d “ristori” (DL 34/2020, DL 104/2020, DL 137/2020, DL 172/2020 e DL 21/2021) riconosceva agli esercenti varie indennità a fondo perduto parametrate alla differenza rispetto agli incassi pre – Covid;
- che detti trasferimenti pubblici hanno soltanto attenuato le perdite registrate nel periodo chi chiusura forzata;
▪ che quindi – allegando la simbolicità del beneficio ottenuto – chiedeva la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di una indennità – non simbolica – “parametrata ai dati reddituali e/o emergenti in corso di causa e/o meglio visti e ritenuti da liquidarsi anche in via equitativa”;
▪ che si costituiva la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto della domanda;
▪ che in corso di causa parte attrice avanzava questione di legittimità costituzionale dei succitati DL “ristori” in relazione agli artt. 3, 41 e 42 Cost.;
▪ che precisate le conclusioni con le forme di cui all'articolo 281 sexies e discussa la causa, la stessa veniva trattenuta in decisione;
▪ che la domanda va respinta;
▪ che infatti risulta infondato il richiamo all'articolo 2045 cc in quanto è noto che detto istituto postula la illiceità dell'atto causativo del danno (Cassazione civile sez. III, 19/08/2003 n. 12100, Tribunale Roma, sez. XII, 08/09/2009, n. 18214; Cassazione civile sez. III, 12/08/1991, n.87721);
▪ che nel caso in esame l'obbligo di chiusura discendeva direttamente da provvedimenti (DPCM) la cui legittimità è stata statuita espressamente dalla Corte Costituzionale (sent. 22/10/2021, n. 198);
▪ che peraltro la stessa parte attrice esclude la natura illiceità dei provvedimenti in positivi la chiusura degli esercizi nel periodo Covid (pag. 8 citaz. prima riga);
▪ che quindi difetta il presupposto normativo (art. 2045 cc) posto a base della domanda;
▪ che in subordine, neppure può prospettarsi l'esistenza di un principio generale che imponga la indennizzabilità delle conseguenze dannose derivanti dal compimento di un atto lecito di terzi;
▪ che è ben vero infatti che sussistono specifiche previsioni che impongono detta indennizzabilità, quali ad esempio quella derivante:
- da revoca dell'atto amministrativo (art. 21 quinquies L. 241/1990); - dalla risoluzione dei contratti pendenti nel concordato preventivo (art. 169 bis L. Fall., ora art. 97 co. 3 cci);
- dall'espropriazione per pubblica utilità (art. 42 Cost. e d.P.R. n. 327 del 2001 (T.U. espropri));
- da vaccinazione (L. 210/1992);
▪ che analogamente occorre rilevare che S.C. (Cass. 25932/2015) ha rintracciato - in via interpretativa - l'esistenza di un obbligo indennitario per danni da atto lecito in materia condominiale. Peraltro, in tale occasione la S.C. ha rintracciato in capo al
“l'obbligo di indennizzare il condomino danneggiato Parte_3 dall'esecuzione dell'opera” di consolidamento delle strutture portanti comuni” 2, e ciò mediante il precipuo richiamo alla normativa di settore (artt. 843 e 1127 cc) e conseguente limitando detta conclusione alla specifica materia dei diritti reali condominiali;
▪ che in sintesi quindi deve concludersi che quando l'ordinamento ha previsto (anche in via giudiziaria) l'indennizzabilità delle conseguenze dannose da atto lecito, lo ha sancito con specifico riferimento a singole e ben delimitate fattispecie;
▪ che ciò impedisce di ipotizzare che l'invocata indennizzabilità possa costituire principio immanente all'ordinamento giuridico generale, applicabile (anche in via analogica) all'odierna fattispecie;
2 Si riportano qui passi più significatici del citato arresto della S.C. n. 25932/2015.
“Invero, in una situazione di coesistenza di due diritti - quello del ad eseguire le opere, imposte dalla Parte_3 pubblica amministrazione, di consolidamento delle strutture portanti della proprietà comune, da una parte;
e quello del singolo condomino a non vedersi menomato nel godimento del proprio diritto di proprietà esclusiva sulla unità immobiliare posta nello stesso edificio condominiale, dall'altra - l'obbligo di indennizzare il condomino danneggiato dall'esecuzione dell'opera costituisce la soluzione adottata dall'ordinamento giuridico per contemperare e comporre i due interessi in contrasto, nessuno dei quali appare interamente sacrificabile all'altro. (….) Nell'ambito dei diritti reali, del resto, l'art. 843 c.c., (applicabile anche in materia di condominio: Cass., Sez. 2^, 30 dicembre 1967, n. 3032; Cass., Sez. 2^, 5 settembre 1969, n. 3059) - nel prevedere l'obbligo di corrispondere un'adeguata indennità se l'accesso al fondo, resosi necessario al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune, ha cagionato danno - costituisce una fattispecie riconducibile al modello della responsabilità da atto lecito dannoso, basato sull'insorgenza di un obbligo indennitario in capo al proprietario autore di un pregiudizio non antigiuridico alla sfera giuridica del proprietario confinante, e mira ad evitare, in una logica di conciliazione di opposti interessi, che l'attività connessa alla costruzione o alla riparazione dell'opera propria o comune si risolva in uno svantaggio per un altro proprietario, e ciò pur al di fuori di condotte stricto sensu illecite. Una funzione di bilanciamento tra interessi collidenti si rinviene, in materia condominiale, nella disciplina dettata dall'art. 1127 c.c., il quale - dopo aver previsto che il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio ovvero il proprietario esclusivo del lastrico solare può, a determinate condizioni e salvo che risulti altrimenti dal titolo, elevare nuovi piani o nuove fabbriche - introduce una perequazione del vantaggio lecitamente conseguito a discapito degli altri condomini, prevedendo che in detta ipotesi debba essere corrisposta a questi ultimi un'indennità.” ▪ che giova peraltro osservare che – diversamente argomentando – si produrrebbero conseguenze evidentemente paradossali ed evidentemente non volute dall'ordinamento, quali ad esempio l'indennizzabilità delle conseguenze dannose di ogni provvedimento autoritativo pubblico definitivo (anche giudiziale);
▪ che da ultimo – in estremo subordine - va escluso il richiamo all'analogia con il principio della non simbolicità dell'indennizzo per espropriazione per pubblica utilità ex art. 42 Cost. (da ultimo cfr. Cassazione civile, sez. I, 22/02/2025, n. 4673);
▪ che infatti la fattispecie in parola si differenzia vistosamente da quella espropriativa, nella quale il diritto sacrificato è quello dominicale e non già la redditività dell'iniziativa economica;
▪ che la dichiarata inapplicabilità al caso di specie dei principi regolanti la misura dell'indennizzo espropriativo rende manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalità qui avanzata per contrarietà con gli artt. 41 e 42 Cost.;
▪ che rientra nella discrezionalità legislativa e non appare irragionevole (e quindi non contrasta con l'art. 3 Cost.) il maggior ristoro concesso ad altre tipologie di impresa (start-up e piccole imprese), e ciò in ragione della presumibile maggior fragilità di dette imprese;
▪ che tale ultima questione risulta comunque non dedotta tempestivamente, avendo l'attrice allegato nei termini soltanto l'insufficienza (e non già la natura discriminatoria) del ristoro (cfr. pag. 11 e ss. mem. ex art. 183 VI co. n. 1 cpc);
▪ che la presenza di diverso precedente di questa sezione (sent. 2221/24) su questione analoga giustifica la statuizione sulle spese di cui al dispositivo;
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) respinge la domanda attorea;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso e letto in udienza in Genova, addì 04/06/2025
Il Giudice
(Daniele Bianchi) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. III, 12/08/1991, n.8772 “Allora, il nucleo vero e profondo della disciplina della responsabilità civile, lo zoccolo duro su cui si erige il sistema è diverso dal momento soggettivo di imputabilità della responsabilità. Esso consiste propriamente nel danno oggettivamenteingiusto, nel profilo ineliminabile senza escludere qualsiasi fattispecie di responsabilità, della lesione di un interesse "giuridico", cioè di una utilità che l'ordinamento tutela nel soggetto, abbia o meno essa rilevanza patrimoniale. La responsabilità civile è la riaffermazione, in nuova veste, di quella volontà di tutela nelle situazioni concrete ipotizzate dalle norme, allorché la immancabile lesione non può che essere non soltanto contra ius ma anche non iure data. La responsabilità, infine, è commisurata, nelle singole ipotesi normative, all'entità o, vuolsi, alla natura della lesione tipicamente ipotizzata. Quest'ultima, comunque, è la nota costante sistematica. Orbene, nel quadro appena delineato l'art. 2045 cod. civ. non è eccezionale, potendosi individuare in esso la specificazione, in veste peculiare, di una ipotesi di danno oggettivamenteingiusto.”