Articolo 843 del Codice civile
Articolo 842Articolo 844
Versione
19 aprile 1942
Art. 843.

(Accesso al fondo).

Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita', al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.

Se l'accesso cagiona danno, e' dovuta un'adeguata indennita'.

Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario puo' impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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