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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2456/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE ZO, Presidente
ZI DR, EL
DI LONARDO SALVATORE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16044/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2022 01072714 00 502 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2012/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1, nella qualità di erede della propria madre sigra Nominativo_1 deceduta il 31 marzo 2019 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071202201072711400502 relativa adi RPEF anno 2018 emessa aseguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis dpr n. 600/73, per un importo di euro 24.775,55. e notificata in data 8/8/2025.
A sostegno del proposo gravame sono stati dedotti due motivi;
1) nullità della cartella per decadenza ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 602/73 , in qunato notificata oltre iltermine triennale previsto dalla citata norma
2) violazione art.8 dlgs n. 472/97 per intrasmissibilità delle sanzioni.
Si sono costituite in gfiudizio sia ER che P1 Napoli : la prima ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di ci al motivo sub 1) con richiesta di cessazione della mateia del contendere;
la seconda ha affermato la legittimità del proprio operato .
All'odierna udiuenza il ricorso è stato introitato per la deciusione cui inizialmenteè stta appostya riserva poi sciolta nei sensi e per gli effetti di cui alla parte motiva e al dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare meritevole di positivo apprezzamnento inragione della fondatezza della eccezione di decadenza denunciata col motivo sub 1) avente valenza assorbente .
Invero, l'art. 25 del DPR n. 602 del 1973 prevede espressamente che la cartella di pagamento per il recupero di tributi erariali deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quella della presentazione della dichiarazione sicchè a tutto voler concedere detta cartella andava notificata entro il 31 icembre 2022
Così non è avvenuto , visto che la cartella esattoriale de qua è stata notificata solo in data 8/8/2025, ben oltre il termine decadenziale di cui sopra. Su tale aspetto perlatro ER ha sostanzialmente riconoisciuto la fondatezza della relativa eccezione.
Il ricorso, perciò a scioglimento della iniziale riserva va accolto con annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di causa seguono la regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3.000,00 ( tremila //00 ) per ciascuna ( oltre accessori di legge se dovuti ) in favore della parte ricorrente
Napoli 29 gennaio 2026
IL Presidente
L'Estensore
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE ZO, Presidente
ZI DR, EL
DI LONARDO SALVATORE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16044/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2022 01072714 00 502 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2012/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1, nella qualità di erede della propria madre sigra Nominativo_1 deceduta il 31 marzo 2019 ha impugnato la cartella di pagamento n. 071202201072711400502 relativa adi RPEF anno 2018 emessa aseguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis dpr n. 600/73, per un importo di euro 24.775,55. e notificata in data 8/8/2025.
A sostegno del proposo gravame sono stati dedotti due motivi;
1) nullità della cartella per decadenza ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 602/73 , in qunato notificata oltre iltermine triennale previsto dalla citata norma
2) violazione art.8 dlgs n. 472/97 per intrasmissibilità delle sanzioni.
Si sono costituite in gfiudizio sia ER che P1 Napoli : la prima ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di ci al motivo sub 1) con richiesta di cessazione della mateia del contendere;
la seconda ha affermato la legittimità del proprio operato .
All'odierna udiuenza il ricorso è stato introitato per la deciusione cui inizialmenteè stta appostya riserva poi sciolta nei sensi e per gli effetti di cui alla parte motiva e al dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare meritevole di positivo apprezzamnento inragione della fondatezza della eccezione di decadenza denunciata col motivo sub 1) avente valenza assorbente .
Invero, l'art. 25 del DPR n. 602 del 1973 prevede espressamente che la cartella di pagamento per il recupero di tributi erariali deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quella della presentazione della dichiarazione sicchè a tutto voler concedere detta cartella andava notificata entro il 31 icembre 2022
Così non è avvenuto , visto che la cartella esattoriale de qua è stata notificata solo in data 8/8/2025, ben oltre il termine decadenziale di cui sopra. Su tale aspetto perlatro ER ha sostanzialmente riconoisciuto la fondatezza della relativa eccezione.
Il ricorso, perciò a scioglimento della iniziale riserva va accolto con annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di causa seguono la regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3.000,00 ( tremila //00 ) per ciascuna ( oltre accessori di legge se dovuti ) in favore della parte ricorrente
Napoli 29 gennaio 2026
IL Presidente
L'Estensore