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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/11/2025, n. 5563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5563 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice RO AR BA PR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10218/2023 R.G. promossa
DA
(alias - nome da nubile), nata il [...] a Parte_1 Persona_1
Middletown, UT (USA); - , nato il [...] Per_2 Controparte_1
a Middletown, UT (USA); - (alias Persona_3 Persona_4
– nome da nubile), nata il [...] a [...], UT (USA); -
[...]
, nata l'[...] a [...], UT (USA); - Testimone_1 [...]
nata il [...] a [...], UT (USA); - Parte_2 [...]
, nata il [...] a [...], UT (USA); - Persona_5
nata il [...] a [...], UT (USA); - Persona_6 [...]
nato il [...] a [...], UT (USA), Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Grasso, giuste procure in atti
- Ricorrenti -
CONTRO
persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ope Controparte_2 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
- Resistente –
Con l'intervento del PM
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies comma 1 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di , nata il [...] a [...], emigrata Persona_7 negli Stati Uniti senza mai naturalizzarsi cittadina americana.
A sostegno della domanda hanno esposto quanto segue
In data 15 settembre 1907 sposava a Middletown, Persona_7 Persona_8
UT e dalla loro unione coniugale, in data 29 agosto 1910, nasceva
[...]
Quest'ultima sposava il 13 marzo 1944 a Persona_9 Persona_10
Middletown, UT e dalla loro unione nasceva il 10 luglio Persona_1
1948 a Middletown, UT , la quale sposava il 1° aprile Persona_11
1967 a Portland, UT. Dalla loro unione nascevano: , Persona_12 nasceva il 26 dicembre 1969 a Middletown, UT e Persona_4 nasceva il 30 aprile 1972 a Middletown, UT.
, sposava il 9 gennaio 1993 a Red Hook, Persona_12 Persona_13
New York e da questo matrimonio nascevano a Middletown, UT tre figli:
l'11 aprile 1996, il 17 marzo 1998 e Testimone_1 Parte_2
il 27 marzo 2003. Persona_5
sposava il 29 luglio 2000 a Portland, Persona_4 Persona_14
UT e dalla loro unione coniugale nascevano a Hartford, UT due figli: il 27 agosto 2003 e il 13 novembre 2004. Persona_6 Parte_3
Parte ricorrente ha offerto in produzione i seguenti documenti, muniti di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja:
1 - Estratto di nascita di;
Persona_7
2 - Certificato di matrimonio di;
Persona_7
3 - Dichiarazione rilasciata dall' di mancata naturalizzazione di CP_3 Per_7
;
[...]
4 - Certificato di nascita di;
Persona_9
5 - Certificato di matrimonio di;
Persona_9
6 - Certificato di nascita di Persona_1
7 - Certificato di matrimonio di Persona_1
8 - Certificato di nascita di;
Persona_12
9 - Certificato di matrimonio di;
Persona_12
10 - Certificato di nascita di;
Testimone_1
11 - Certificato di nascita di;
Parte_2
12 - Certificato di nascita di;
Persona_5
13 - Certificato di nascita di;
Persona_4
14 - Certificato di matrimonio di;
Persona_4 15 - Certificato di nascita di Persona_6
16 - Certificato di nascita di Parte_3
17 - Affidavit per discrepanze;
18 - Certificato di precisazioni rilasciato dal Comune di Melilli.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_2 domanda, ma deducendo, in particolare, che l'art. 15 della legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza delle SS.UU. n. 4466/2009, in quanto, in detta sede, la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, inoltre, mentre permette, sulla base della dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Ha chiesto, pertanto, compensarsi le spese di lite.
Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità della domanda giudiziale relativa al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per linea femminile. Invero, sebbene il riconoscimento dello status civitatis spetti al , e il richiedente Controparte_2 dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui risiede sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani, deve rammentarsi che prima dell'entrata in vigore della L n. 91/92, la legge del 13 giugno 1912 n. 555, ora abrogata, disponeva, all'art. 1 , che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna (
“E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”). Inoltre, l'art. 10, comma 3, della stessa legge, stabiliva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che si fossero sposate con un cittadino straniero e dal cui matrimonio avessero ottenuto la cittadinanza dello Stato estero. La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
con sentenza n. 30 del 1983, inoltre, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2, della legge predetta, nella parte in cui collega al riconoscimento paterno l'effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza del padre e la perdita di quella della madre, nonché dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui collegava l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale.
Nella specie, tuttavia, l'amministrazione ritiene applicabile simile interpretazione unicamente con riferimento alle donne italiane che abbiano trasmesso la cittadinanza dopo il 1° gennaio 1948 e non anche a quelle che abbiano avuto i figli prima di tale data e che dunque al momento del parto avevano perduto automaticamente la cittadinanza ai sensi della legge precedentemente in vigore, considerando irricevibile la relativa domanda.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Nel merito il ricorso è fondato.
Nel caso che occupa trova applicazione l'art. 7 della L. 555/1912, a tenore del quale 'il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato può rinunziarvi'.
Nel caso che occupa, al momento della sua nascita Persona_9
(avvenuta negli USA il 29 agosto 1910) aveva già ottenuto automaticamente sia la cittadinanza americana iure soli, sia al contempo la cittadinanza italiana iure sanguinis, derivatale dalla madre , nata il [...] a [...], Persona_7 emigrata negli Stati Uniti senza mai naturalizzarsi cittadina americana, pertanto,
ha potuto a sua volta trasmettere la cittadinanza italiana ai Persona_9 suoi discendenti, come sopra meglio generalizzati, in forza delle pronunzie della Corte
Costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983), che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile.
Al riguardo, si osserva che la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. In particolare, la Corte, ha chiarito che, pur essendo condivisibile il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948 “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo
(anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009) ) e che, pertanto, “deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che abbia perduto tale cittadinanza ex art. 10 a causa del matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 1948 con cittadino straniero”.
Le Sez. U., con Sentenza n. 25317 del 24/08/2022, hanno anche chiarito che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
La giurisprudenza di legittimità, con Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023, Sez. I, ha infine affermato che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”. Deve, quindi, concludersi che sia provata la discendenza in linea retta da cittadina italiana, sicchè la trasmissione deve ritenersi intervenuta in forza delle pronunzie della
Corte Costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983, citate).
Nulla è stato inoltre eccepito in ordine ad eventuali fattispecie interruttive.
Per le suesposte osservazioni il ricorso va accolto e per l'effetto va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_2
La mancata opposizione alla domanda da parte del e le Controparte_2 argomentazioni addotte per spiegare le ragioni per cui ad oggi non è ancora possibile concedere già in sede amministrativa la cittadinanza a coloro che si trovino in situazioni analoghe a quelle dei ricorrenti configurano quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10218/2023 RG.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che (alias - Parte_1 Persona_1 nome da nubile), nata il [...] a [...], UT (USA); - Per_2
nato il [...] a [...], UT (USA); - Controparte_1
(alias – nome da nubile), nata il 30 aprile Persona_3 Persona_4
1972 a Middletown, UT (USA); - nata l'11 aprile Testimone_1
1996 a Middletown, UT (USA); - , nata il 17 marzo Parte_2
1998 a Middletown, UT (USA); - , nata il 27 Persona_5 maggio 2003 a Middletown, UT (USA); - nata il 27 agosto Persona_6
2003 a Hartford, UT (USA); - nato il [...] Parte_3
a Hartford, UT (USA), sono cittadini italiani.
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese compensate.
Così deciso in Catania il 18/11/2025
Il Giudice
RO AR BA PR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice RO AR BA PR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10218/2023 R.G. promossa
DA
(alias - nome da nubile), nata il [...] a Parte_1 Persona_1
Middletown, UT (USA); - , nato il [...] Per_2 Controparte_1
a Middletown, UT (USA); - (alias Persona_3 Persona_4
– nome da nubile), nata il [...] a [...], UT (USA); -
[...]
, nata l'[...] a [...], UT (USA); - Testimone_1 [...]
nata il [...] a [...], UT (USA); - Parte_2 [...]
, nata il [...] a [...], UT (USA); - Persona_5
nata il [...] a [...], UT (USA); - Persona_6 [...]
nato il [...] a [...], UT (USA), Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Grasso, giuste procure in atti
- Ricorrenti -
CONTRO
persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ope Controparte_2 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
- Resistente –
Con l'intervento del PM
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies comma 1 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di , nata il [...] a [...], emigrata Persona_7 negli Stati Uniti senza mai naturalizzarsi cittadina americana.
A sostegno della domanda hanno esposto quanto segue
In data 15 settembre 1907 sposava a Middletown, Persona_7 Persona_8
UT e dalla loro unione coniugale, in data 29 agosto 1910, nasceva
[...]
Quest'ultima sposava il 13 marzo 1944 a Persona_9 Persona_10
Middletown, UT e dalla loro unione nasceva il 10 luglio Persona_1
1948 a Middletown, UT , la quale sposava il 1° aprile Persona_11
1967 a Portland, UT. Dalla loro unione nascevano: , Persona_12 nasceva il 26 dicembre 1969 a Middletown, UT e Persona_4 nasceva il 30 aprile 1972 a Middletown, UT.
, sposava il 9 gennaio 1993 a Red Hook, Persona_12 Persona_13
New York e da questo matrimonio nascevano a Middletown, UT tre figli:
l'11 aprile 1996, il 17 marzo 1998 e Testimone_1 Parte_2
il 27 marzo 2003. Persona_5
sposava il 29 luglio 2000 a Portland, Persona_4 Persona_14
UT e dalla loro unione coniugale nascevano a Hartford, UT due figli: il 27 agosto 2003 e il 13 novembre 2004. Persona_6 Parte_3
Parte ricorrente ha offerto in produzione i seguenti documenti, muniti di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja:
1 - Estratto di nascita di;
Persona_7
2 - Certificato di matrimonio di;
Persona_7
3 - Dichiarazione rilasciata dall' di mancata naturalizzazione di CP_3 Per_7
;
[...]
4 - Certificato di nascita di;
Persona_9
5 - Certificato di matrimonio di;
Persona_9
6 - Certificato di nascita di Persona_1
7 - Certificato di matrimonio di Persona_1
8 - Certificato di nascita di;
Persona_12
9 - Certificato di matrimonio di;
Persona_12
10 - Certificato di nascita di;
Testimone_1
11 - Certificato di nascita di;
Parte_2
12 - Certificato di nascita di;
Persona_5
13 - Certificato di nascita di;
Persona_4
14 - Certificato di matrimonio di;
Persona_4 15 - Certificato di nascita di Persona_6
16 - Certificato di nascita di Parte_3
17 - Affidavit per discrepanze;
18 - Certificato di precisazioni rilasciato dal Comune di Melilli.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_2 domanda, ma deducendo, in particolare, che l'art. 15 della legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza delle SS.UU. n. 4466/2009, in quanto, in detta sede, la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, inoltre, mentre permette, sulla base della dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Ha chiesto, pertanto, compensarsi le spese di lite.
Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità della domanda giudiziale relativa al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per linea femminile. Invero, sebbene il riconoscimento dello status civitatis spetti al , e il richiedente Controparte_2 dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui risiede sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani, deve rammentarsi che prima dell'entrata in vigore della L n. 91/92, la legge del 13 giugno 1912 n. 555, ora abrogata, disponeva, all'art. 1 , che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna (
“E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”). Inoltre, l'art. 10, comma 3, della stessa legge, stabiliva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che si fossero sposate con un cittadino straniero e dal cui matrimonio avessero ottenuto la cittadinanza dello Stato estero. La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
con sentenza n. 30 del 1983, inoltre, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2, della legge predetta, nella parte in cui collega al riconoscimento paterno l'effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza del padre e la perdita di quella della madre, nonché dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui collegava l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale.
Nella specie, tuttavia, l'amministrazione ritiene applicabile simile interpretazione unicamente con riferimento alle donne italiane che abbiano trasmesso la cittadinanza dopo il 1° gennaio 1948 e non anche a quelle che abbiano avuto i figli prima di tale data e che dunque al momento del parto avevano perduto automaticamente la cittadinanza ai sensi della legge precedentemente in vigore, considerando irricevibile la relativa domanda.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Nel merito il ricorso è fondato.
Nel caso che occupa trova applicazione l'art. 7 della L. 555/1912, a tenore del quale 'il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato può rinunziarvi'.
Nel caso che occupa, al momento della sua nascita Persona_9
(avvenuta negli USA il 29 agosto 1910) aveva già ottenuto automaticamente sia la cittadinanza americana iure soli, sia al contempo la cittadinanza italiana iure sanguinis, derivatale dalla madre , nata il [...] a [...], Persona_7 emigrata negli Stati Uniti senza mai naturalizzarsi cittadina americana, pertanto,
ha potuto a sua volta trasmettere la cittadinanza italiana ai Persona_9 suoi discendenti, come sopra meglio generalizzati, in forza delle pronunzie della Corte
Costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983), che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile.
Al riguardo, si osserva che la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. In particolare, la Corte, ha chiarito che, pur essendo condivisibile il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948 “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo
(anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009) ) e che, pertanto, “deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che abbia perduto tale cittadinanza ex art. 10 a causa del matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 1948 con cittadino straniero”.
Le Sez. U., con Sentenza n. 25317 del 24/08/2022, hanno anche chiarito che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
La giurisprudenza di legittimità, con Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023, Sez. I, ha infine affermato che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”. Deve, quindi, concludersi che sia provata la discendenza in linea retta da cittadina italiana, sicchè la trasmissione deve ritenersi intervenuta in forza delle pronunzie della
Corte Costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983, citate).
Nulla è stato inoltre eccepito in ordine ad eventuali fattispecie interruttive.
Per le suesposte osservazioni il ricorso va accolto e per l'effetto va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_2
La mancata opposizione alla domanda da parte del e le Controparte_2 argomentazioni addotte per spiegare le ragioni per cui ad oggi non è ancora possibile concedere già in sede amministrativa la cittadinanza a coloro che si trovino in situazioni analoghe a quelle dei ricorrenti configurano quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10218/2023 RG.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che (alias - Parte_1 Persona_1 nome da nubile), nata il [...] a [...], UT (USA); - Per_2
nato il [...] a [...], UT (USA); - Controparte_1
(alias – nome da nubile), nata il 30 aprile Persona_3 Persona_4
1972 a Middletown, UT (USA); - nata l'11 aprile Testimone_1
1996 a Middletown, UT (USA); - , nata il 17 marzo Parte_2
1998 a Middletown, UT (USA); - , nata il 27 Persona_5 maggio 2003 a Middletown, UT (USA); - nata il 27 agosto Persona_6
2003 a Hartford, UT (USA); - nato il [...] Parte_3
a Hartford, UT (USA), sono cittadini italiani.
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese compensate.
Così deciso in Catania il 18/11/2025
Il Giudice
RO AR BA PR