Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7890/2021 (a cui è riunito il n. 7891/2021)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA, ha emesso la seguente
SENTENZA
a verbale a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 7890/2021
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore De Mitri, procuratore domiciliatario;
OPPONENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Controparte_1 C.F._2
Marchi, procuratore domiciliatario;
OPPOSTA
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 24.09.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto a ruolo in data 13.10.2021, citava in giudizio chiedendo la revoca del Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 3100/2019 emesso dal Tribunale di Lecce con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.417,90, oltre interessi e spese per la fase monitoria, quale mancato pagamento dell'attività professionale svolta in suo favore. Parte opponente, a fondamento della propria richiesta, eccepiva sia l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, in quanto notificato in un luogo diverso dalla sua residenza, sia l'intervenuta prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956, n. 2, c.c. dato che si trattava di compensi del professionista già precedentemente estinti. Tanto premesso concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutorietà del D.I. opposto, nel merito, invece, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione presuntiva triennale con conseguente revoca dello stesso. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa depositata in data 16.03.2022 si costituiva il quale, Controparte_1 contestando quanto eccepito da parte opponente, chiedeva il rigetto della domanda attorea con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, da un lato, eccepiva la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo in quanto notificato nel luogo di residenza effettiva della e, dall'altro, il mancato pagamento della somma ingiunta. In merito a quest'ultima Pt_1 circostanza esponeva: - che l'attività professionale svolta in favore di parte opponente si
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Crusi, per la definizione del compenso si rivolgeva direttamente a quest'ultima; - che, infatti, nel 2013, proprio per il tramite di quest'ultima chiedeva il pagamento delle proprie competenze;
- che, non ricevendo nessun tipo riscontro da parte dell'avv. Crusi, nel 2018 si rivolgeva direttamente alla cliente;
- che la , quindi, fino al 2018 non solo non Pt_1 provvedeva al saldo delle competenze, ma non poteva nemmeno avervi provveduto in quanto non riceveva dallo stesso alcuna richiesta di pagamento;
- che, pertanto, l'eccezione di prescrizione presuntiva era infondata per difetto della decorrenza del termine, oltre ad essere inopponibile poiché parte opponente non poteva adempiere un debito il cui importo non conosceva. Tanto premesso concludeva chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo. Al presente procedimento veniva riunito, per connessione oggettiva e soggettiva, quello avente n.r.g. 7891/2021, introdotto con atto di citazione in opposizione all'atto di precetto del 04.10.2021. In particolare, parte opponente eccepiva l'irregolarità e la nullità della notifica dell'atto di precetto, non solo notificato in un luogo diverso dalla sua residenza, ma anche perché effettuata in violazione dell'art. 479 c.p.c. non essendo stato notificato precedentemente il titolo esecutivo. Il Giudice, con ordinanza coeva all'udienza di prima comparizione del 07.04.2022, sospendeva l'esecuzione provvisoria del D.I. opposto e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. La causa veniva istruita attraverso il giuramento decisorio deferito a parte opponente. All'udienza del 14.05.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisone, fissava l'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ove le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti chiedendone l'accoglimento.
**** **** **** agisce in questa sede per ottenere la revoca del D.I. opposto, Parte_1 nonché del successivo atto di precetto, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma pari ad € 10.417,90 per competenze professionali espletate in suo favore dall'Avv.
odierno opposto. Parte opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione Controparte_1 triennale ex art. 2956 n.2 c.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento. In via preliminare questo Giudice, alla luce della soluzione della presente controversia come di seguito si dirà, ritiene assorbita l'eccezione sollevata nel procedimento riunito avente n.r.g. 7891/2021. Premesso ciò, la prescrizione presuntiva è disciplinata dall'art. 2956 c.c. ove, al n. 2, statuisce che si prescrive in tre anni il diritto del professionista per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. Per le competenze degli avvocati, continua l'art. 2957 c.c., il termine di prescrizione decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato, ovvero, per gli affari non terminati, dall'ultima prestazione. Ora, nelle disposizioni in esame rientrano tutti coloro che esercitano una professione intellettuale - compresi gli avvocati come nel caso oggetto del presente giudizio - nei cui confronti è ravvisabile il presupposto della prassi del pagamento senza dilazione e senza quietanza scritta per l'agevole determinazione del credito. Infatti, tale presunzione trova ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità e non opera se il credito trae
2 origine da contratto stipulato in forma scritta. Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'istituto in esame muove dalla presunzione che un determinato credito, data la sua particolare natura, sia stato pagato, o che si sia comunque estinto per effetto di qualche causa (cfr, Cass. n. 8735/2014). Pertanto, trattandosi di una presunzione iuris tantum, di avvenuto pagamento del debito, espone colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza (cfr. Cass. n. 3443/2005).
Circa, invece, il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, lo stesso coincide con l'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico e che nel caso di specie inizia nel 2010 come affermato dalla stessa parte opposta, la quale, a sostegno della propria tesi, ha dapprima affermato di aver richiesto nel 2013, per il tramite dell'avv. Crusi, il pagamento delle competenze professionali e, successivamente, a causa del mancato riscontro di quest'ultima, di averle richieste direttamente alla nel 2018. Pt_1
Ora, pur volendo considerare valida la richiesta del 2013 (la quale si precisa essere stata indirizzata all'avv. Crusi e non alla parte rappresentata e difesa, odierna opponente), comunque la successiva richiesta di pagamento (indirizzata direttamente alla ) è Pt_1 avvenuta nel 2018, dunque oltre il termine prescrizionale di tre anni come individuato dalla normativa sopra esaminata. Quindi, fermo restando la corretta formulazione della eccezione di prescrizione presuntiva, l'avv. l fine di superare l'effetto di tale prescrizione ha deferito alla CP_1 Pt_1 giuramento decisorio. Tale istituto, occorre precisare, ha efficacia di prova legale i cui esiti sono vincolanti per il giudice: infatti, quest'ultimo è costretto a dichiarare vittoriosa la parte che ha giurato e soccombente il deferente, o viceversa se l'altra parte rifiuti di giurare. Ora, avendo la debitrice (odierna opponente) giurato di aver estinto l'obbligazione, la presunzione legale di adempimento può ritenersi fondata. Di conseguenza la domanda attorea va accolta e il decreto di ingiunzione, nonché l'atto di precetto, revocati. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'applicazione dei valori minimi per le fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo, accoglie le domande di Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3100/2019 e l'atto di precetto del
[...]
04.10.2021.
Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore di Controparte_1 parte opponente dichiaratosi antistatario, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 03.06.2025
Il Giudice Dott.ssa Agnese DI BATTISTA
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