Ordinanza cautelare 15 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 15/01/2021, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/01/2021
N. 00016/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01364/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1364 del 2020, proposto da
Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Sartore Caleca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Albanese in San Donà Di Piave, via Cesare Battisti n. 42;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Reale);
nei confronti
Cdp Investimenti Sgr S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Fabio Baglivo, Antonio Catricalà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Città Metropolitana di Venezia, in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Isabella Scalabrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del verbale della seduta del 24 giugno 2020 della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto, limitatamente al punto 4, n. 1 dell'O.d.G., avente ad oggetto “autorizzazione alla demolizione di n. 5 ex padiglioni ospedalieri, denominati «Vicenza», «Verona», «Venezia», «Belluno» e «Orfani di guerra»”, del complesso monumentale dell'Ospedale al Mare al Lido di Venezia (PROT. MIBACT|SR-VEN_UO2|29/06/2020|0004160-P – doc. 1);
- del provvedimento del Segretariato regionale del MIBACT per il Veneto del 24 giugno 2020 PROT. 4377, pari oggetto;
- del parere istruttorio della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Venezia e Laguna del 6 marzo 2020 PROT. 3511 (doc. 2);
- per quanto occorrer possa, la nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per Venezia e Laguna del 9 giugno 2011 PROT. 9023 (doc. 3);
- di ogni altro atto presupposto e conseguente;
per la condanna:
- della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Venezia e Laguna, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004, a dare comunicazione al Comune di Venezia dell'inadempimento da parte di CDPI SGR S.p.A. delle prescrizioni e condizioni contenute nelle autorizzazioni all'alienazione del 16 dicembre 2013, 22 dicembre 2009, 11 agosto 2010, 27 settembre 2011 e 30 novembre 2011, ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cdp Investimenti Sgr S.p.A. e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, allo stato della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare e riservata al merito la valutazione delle eccezioni preliminari:
- le questioni prospettate necessitano l’approfondimento che è proprio della sede di merito;
- quanto alle esigenze cautelari, le stesse risultano adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, giusto il disposto dell’art. 55, comma 10, cpa: ciò anche alla luce di quanto dedotto dall’Amministrazione resistente relativamente alla necessità, prima di dar corso alla demolizione, di previa approvazione di un progetto unitario che riguardi anche gli interventi di recupero e valorizzazione del complesso in oggetto;
- in ordine al regolamento delle spese di lite, il Collegio ritiene giustificato procedere alla relativa compensazione tra le parti in lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda):
- visto l’art. 55, comma 10, cpa, fissa per la trattazione di merito del ricorso un’udienza pubblica del primo trimestre del 2022.
- compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO