Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2012/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2012/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 18.11.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1
, residente in [...]
Ciampi n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiola Santimone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia (PT),
Via Sebastiano Ciampi n. 9, giusta procura in atti;
e nato a [...] il Parte_2
28.05.1971 (codice fiscale ), residente in [...]C.F._2
Marcello TE (PT), via Chiusa Galli n. 2099, rappresentato e difeso dall' Avv. Carla Strufaldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia (PT), corso G. Amendola n. 36, giusta procura in atti;
1
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 18.11.2024, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2 data 19.03.2016 in Pistoia (PT), precisavano che dall'unione era nata la figlia (in data 06.10.2009). Per_1
Le parti evidenziavano che a causa di differenze caratteriali non conciliabili, il rapporto di coppia si deteriorava.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi ciascuno di risiedere e dimorare ove preferiscano, con l'impegno di comunicarsi eventuali variazioni di domicilio e/o residenza propri e della figlia;
2) la casa già coniugale sita in Pistoia, via Sebastiano Ciampi n. 9, di proprietà della Sig.ra resterà in via esclusiva alla Parte_1 stessa, che continuerà ad abitarvi con la figlia , mentre il Sig. Per_1 ha trasferito altrove la propria residenza;
Parte_2
3) gli arredi e ogni altro bene mobile presente nella casa familiare, restano in proprietà esclusiva della Sig.ra che li aveva Pt_1 acquistati personalmente;
4) l'affidamento della figlia è condiviso, con collocamento Per_1 privilegiato presso la madre;
5) data l'età ormai adolescenziale della figlia, i coniugi concordano per una regolamentazione libera degli incontri con il genitore non convivente, facendo scegliere a i tempi e le modalità delle Per_1
2 frequentazioni con il padre, anche riguardo i periodi delle vacanze natalizie, pasquali ed estive che la minore passerà con il genitore. Il
Sig. compatibilmente ai propri orari lavorativi e agli Parte_2 impegni quotidiani (scolastici e sportivi) di Gioia, potrà trascorrere con la stessa almeno un pomeriggio a settimana.
6) il Sig. si impegna a versare mensilmente, a titolo di Parte_2 contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore, la somma di Euro 600,00 ( Euro seicento /00). Il suddetto importo, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, dovrà essere corrisposto entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico bancario (IBAN [...]).
Dopo l'integrale riscossione del corrispettivo che il Sig. Parte_2 percepisce per la vendita dell'immobile di sua esclusiva proprietà sito in San Marcello TE (PT) via Pozzo Verde, l'importo mensile del contributo per il mantenimento della figlia -rivalutato secondo gli indici ISTAT - si ridurrà di Euro 200,00, mentre l'Assegno Unico per i figli a carico continuerà ad essere percepito integralmente dalla
Sig.ra restando inteso tra le parti che, nel momento in cui Pt_1 cesserà il diritto a percepire tale prestazione mensile, l'importo versato dal Sig. per il mantenimento aumenterà di euro Parte_2
100,00 qualora la figlia non sia ancora economicamente autosufficiente.
7) In tale contributo saranno da intendersi come ricomprese, in ossequio al Protocollo di Intesa del Tribunale di Pistoia del
01.10.2018, le spese previste dall'art. 6 c. 3 del ridetto Protocollo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il vitto (compresa la mensa scolastica); l'abbigliamento ordinario e/o di uso quotidiano, compresi i cambi di stagione;
il materiale scolastico di cancelleria;
le visite pediatriche di routine ed i medicinali da banco che non necessitano di prescrizione medica;
le spese di trasporto urbano, quali autobus, scuolabus e carburante per gli eventuali mezzi di locomozione;
la ricarica del telefono cellulare;
le gite organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
i trattamenti estetici
(parrucchiere ed estetista) e le attività ricreative abituali (cinema, feste, compleanni ed attività conviviali in genere);
3 8) le spese straordinarie - previste e regolamentate dall'art. 6 c. 5 del Protocollo di Intesa del 01.10.2018 del Tribunale di Pistoia - saranno sostenute nella misura del 50% a carico del Sig. Parte_2
e del 50% a carico della Sig.ra così come di seguito Pt_1 specificate a titolo esemplificativo e ripartite tra spese extra assegno di mantenimento che non richiedono il preventivo accordo dei genitori (di seguito sub. a, b e c), che dovranno, comunque, essere concordate dai coniugi se di importo superiore ad euro 150,00 -fatta eccezione per i libri di testo- e quelle per le quali è invece necessario il loro preventivo consenso espresso o tacito (di seguito sub. I, II e
III), il tutto anche in ossequio al predetto Protocollo di Intesa del
Tribunale di Pistoia - previa esibizione delle relative ricevute di spesa -:
a) sanitarie: spese necessarie ed urgenti;
esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali;
b) scolastiche: tasse di iscrizione e rette scolastiche, libri di testo, tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento di base); spese di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) dei mezzi di locomozione in uso al minore ed acquistati con l'accordo di entrambi i genitori, quali, ad esempio, bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo e mini-car, oltre alle relative spese connesse (bollo e assicurazione);
I sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private, non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari ed ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
II scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto di strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie,
4 per la formazione o specializzazione universitaria o per l'ingresso nel mondo del lavoro;
spese per studi universitari all'estero e/o per l'alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari
(specializzazioni e/o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
III extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasposto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto telefono cellulare;
spese per acquisto dei mezzi di locomozione in uso al figlio (quali, ad esempio, bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, autovettura), del casco e del corso per il conseguimento della patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (corsi di informatica, acquisto strumenti musicali non scolastici); spese per festeggiamenti dedicati al figlio. In merito alle spese straordinarie che richiedono il previo consenso tra i genitori di cui ai punti a, b e c se superiori ad €
150,00 – fatta eccezione per i libri di testo scolastici – ed ai punti I,
II e III che precedono, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, mail, fax, pec ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, dal momento che, in difetto di risposta, il silenzio dovrà essere inteso come assenso alla spesa;
le spese straordinarie dovranno sempre essere documentate dalle relative ricevute (che, ove possibile, dovranno essere intestate alla figlia), pena, in entrambi i casi, il venir meno dell'obbligo di rimborso nella misura prestabilita posto a carico del genitore non anticipatario. Il genitore che abbia anticipato, per una delle spese di cui sopra, la quota dell'altro genitore dovrà richiedere il rimborso pro quota – entro 15 giorni – previa esibizione e consegna di adeguata documentazione (fattura, scontrino, ricevuta) e l'altro dovrà provvedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta ricevuta.
5 9) il Sig. si impegna a restituire alla Sig.ra la Parte_2 Pt_1 complessiva somma di Euro 5.480.00
(cinquemilaquattrocentottanta/00), mediante il versamento di Euro
50,00 mensili, importo aumentato ad Euro 150,00 nei mesi di dicembre e di luglio, periodi in cui il Sig. riscuote la Parte_2 tredicesima e la quattordicesima mensilità, da effettuarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a partire dalla sottoscrizione del presente Ricorso, fino al pagamento completo della suddetta cifra.;
10) il Sig. e la Sig.ra espressamente danno atto Parte_2 Pt_1
e dichiarano che gli accordi patrimoniali in questione (consistenti nell'impegnativa prestata dal Sig. a versare mensilmente Parte_2 quanto dovuto a titolo di contributo al mantenimento della figlia e a restituire le somme dovute alla Sig.ra come sopra Pt_1 specificate e secondo le modalità ivi indicate) costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 19 della l. n. 74/1987 (come da risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65 del 31.03.2015);
11) l'Assegno Unico, le agevolazioni fiscali ed ogni e qualsivoglia agevolazione disposta per legge relativamente alla prole a carico (ivi compresi gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato o da altri enti pubblici e/o privati per spese scolastiche e/o sanitarie), andranno a beneficio sostanziale della Sig.ra Parte_1
12) la Sig.ra che svolge attività di Operatore Socio Pt_1
Sanitario presso AUSL Toscana Centro ed il Sig. che Parte_2 presta la propria attività presso Globo Vigilanza srl dichiarano e riconoscono reciprocamente la propria autosufficienza economico/reddituale, rinunciando pertanto a qualsiasi pretesa economica e/o ad assegni di mantenimento l'una verso l'altro;
13) le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio dei propri passaporti e anche per tutto quello che concerne la minore;
14) i coniugi danno atto di avere, con le presenti pattuizioni, definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale;
15) le parti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale della parti con il deposito di note scritte di cui all'art. 473-
6 bis.51 comma 2 c.p.c., di non volersi riconciliare e di volersi separare consensualmente alle condizioni ivi riportate.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 22.01.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
Marcello Pistoiese (PT) il 28.05.1971, che hanno contratto matrimonio in Pistoia (PT) in data 19.03.2016, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data
7 successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 15, P. 1, anno 2016);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 07.02.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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