Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 27.3.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1863 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi
TRA
avv. CAROPPO N M Parte_1 ricorrente avv. E ZUPA Controparte_1 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la parte intimata chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del suo collocamento in CISOA relativamente al periodo dal 20.03.2020 al 19.04.2020, in quanto disposto senza la preventiva concertazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative, nonchè in violazione di qualsivoglia criterio di rotazione nella scelta del personale da collocare in CISOA. Chiedeva pertanto la corresponsione della differenza tra la il trattamento retributivo pieno e quanto percepito a titolo di CISOA per l'importo di euro 1008,03 oltre accessori di legge. Si costituiva la parte resistente e contestava l'assunto attoreo;
in particolare affermava lo svolgimento di una rotazione che aveva riguardato una parte del personale con qualifica di operario. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
2.1. Preliminarmente si osserva che il Giudicante, non ignora l'esistenza di precedenti favorevoli ai lavoratori in subiecta materia, ma, si ritiene di aderire all'orientamento da ultimo formatosi in seno a questa Sezione Lavoro che ha affrontato e deciso controversie analoghe al presente giudizio con motivazioni che interamente si condividono e di seguito si riportano (cfr. sentenze nn. 1894, 1896, 2277,
2360/2023 i cui rilievi si condividono e che si richiamano nella odierna sede anche ex art. 118 disp. att. cpc).
3. In particolare, è stato statuto nella sentenza n. 2360/2023: “ l Giudicante premette che l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente dell' con contratto a tempo indeterminato e inquadrato nel 4° CP_2 livello del C.I.R.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria della , CP_3
2020, con riduzione della propria retribuzione complessiva di € 1.008,03, secondo i conteggi analitici allegati al ricorso. Si doleva, sotto un primo profilo, del comportamento discriminatorio adottato dall in danno degli operai collocati in CP_2
C.I.S.O.A. rispetto agli altri operai esentati dal servizio, con mantenimento del trattamento retributivo pieno (e con la sola esclusione della indennità sostitutiva di mensa ove prevista). In particolare, denunziava la disparità di trattamento, avendo l' convenuta, nonostante la medesimezza di mansioni, esentato dalla prestazione lavorativa gli altri dipendenti - CP_1 operai ed impiegati - ai rapporti dei quali si applica il C.C.N.L. Funzioni Locali, nonché soltanto “alcuni tra gli operai al cui rapporto di lavoro si applica il CCNL di matrice privatistica”, nel periodo dal 23.3.2020 al 19.4.2020, con salvezza del trattamento retributivo complessivamente in godimento, in virtù dell'art. 87, comma 3, del Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18. In ogni caso, censurava l'illegittimità del collocamento in C.I.S.O.A. relativamente al periodo dal 23.3.2020 al 19.4.2020, in quanto disposto senza la preventiva convocazione/concertazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative, per la discussione dei criteri di individuazione degli operai da collocare in C.I.S.O.A., nonché in violazione di qualsivoglia criterio di rotazione nella scelta del personale da collocare in C.I.S.O.A. Allegava inoltre che alcuni tra gli operai al cui rapporto di lavoro si applica il C.C.N.L. di matrice privatistica erano stati chiamati ad effettuare prestazioni lavorative nel periodo dal 23.03.2020 al 19.04.2020 ed “a costoro” era “stata integralmente corrisposta la retribuzione spettante per il suddetto periodo”. Pertanto, previo accertamento dell'illegittimità del collocamento in CISOA relativamente al periodo dal 23.3.2020 al 19.4.2020, chiedeva la corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, della differenza tra la somma corrispondente alla retribuzione maturata nel periodo in questione e quanto percepito a titolo di C.I.S.O.A., pari ad € 1.008,03, con il favore delle spese processuali, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto CP_2
CP_ delle domande. Evidenziava, infatti, che il collocamento in C.I.S.O.A., effettuato dopo aver interpellato l era stato correttamente riferito al personale operaio con contratto di diritto privato. Negava, parallelamente, che alcuni operai potenzialmente interessati dall'ammortizzatore sociale avessero viceversa lavorato. Rimarcava – a questo proposito – che la dedotta violazione del criterio di rotazione avrebbe dovuto essere valutata in relazione alla sede di lavoro dell'odierno istante;
inoltre, il servizio prestato da altri colleghi del lavoratore ricorrente, come allegato dalla difesa dell in altro processo, CP_1 aveva riguardato operai addetti al servizio irriguo (e non al servizio forestale). Richiamava, ancora, la normativa emergenziale nella parte in cui aveva previsto la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali, pur in assenza di accordo sindacale, con esonero del datore di lavoro dall'obbligo di definire criteri di scelta per la rotazione dei lavoratori.Contestava, da ultimo, la quantificazione delle avverse pretese, deducendo come il raffronto tra le buste paga di – rispettivamente – gennaio/febbraio 2020 e marzo/aprile 2020 non facesse emergere una perdita di retribuzione. … Il contenzioso promosso dai dipendenti A.R.I.F. – operai specializzati con contratto collettivo di matrice privatistica -, in cui è compresa la causa oggetto del presente scrutinio, si caratterizza per la deduzione di tre parallele condotte dell' convenuta, tutte CP_1 prospettate dalla difesa attorea come in contrasto con la disciplina emergenziale e con quella generale sugli ammortizzatori sociali.
1.a.1. In primo luogo, viene sostenuto che l' avrebbe collocato in C.I.S.O.A. i dipendenti con rapporto CP_2 regolato da contratto collettivo privatistico, mentre gli altri dipendenti con rapporto regolato da contratto collettivo di diritto pubblico sarebbero stati esentati dallo svolgimento di attività lavorativa (ex art. 87, comma 3, D.L. 18/2020, secondo la sua formulazione vigente ratione temporis).
1.a.2. A questo proposito, il fondamento giuridico della pretesa risarcitoria
2 sarebbe insito nella disparità di trattamento tra pubblici dipendenti. Infatti: per i primi (dipendenti con rapporto regolato da contratto collettivo privatistico) l'utilizzazione dell'ammortizzatore sociale ha comportato una decurtazione del normale trattamento retributivo;
per i secondi (dipendenti con rapporto regolato da contratto collettivo di diritto pubblico), ferma restando la carenza di prestazione lavorativa, in base alle stesse previsioni di legge (in particolare, alla disposizione secondo cui “il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge”) vi è stata conservazione del trattamento retributivo riconosciuto nei periodi anteriori all'insorgenza della pandemia.
1.a.3. L'oggetto della domanda è, pertanto, il ristoro del danno commisurato alla differenza tra trattamento retributivo per esenzione ex lege e trattamento di integrazione salariale.
1.b.1. La seconda deduzione attorea, invece, riguarda le determinazioni che hanno coinvolto gli stessi operai con rapporto di lavoro regolato da contratto collettivo privatistico. Infatti, a fronte – come visto – della generale programmazione della C.I.S.O.A., per alcuni sarebbe stata piuttosto applicata l'esenzione dal servizio prevista dal
D.L.18/2020 (analogamente a quanto accaduto per i dipendenti interessati dall'applicazione del C.C.N.L. Funzioni
Locali).
1.b.2. Anche in siffatto frangente, il fondamento giudico della pretesa è insito nella disparità di trattamento e nella violazione dei criteri di buona fede e correttezza in cui sarebbe incappata parte datoriale, per aver appunto favorito alcuni degli operai, garantendo ad essi un trattamento retributivo maggiore (rispetto a quello di integrazione salariale).
1.b.3.
L'oggetto della domanda è, pertanto, il ristoro del danno commisurato alla differenza tra trattamento retributivo per esenzione ex lege e trattamento di integrazione salariale.
1.c.1. La terza deduzione attorea, poi, riguarda sempre le determinazioni che hanno coinvolto operai con rapporto di lavoro regolato da contratto collettivo privatistico. Stavolta, però, il punto nodale riguarda la scelta di alcuni di essi, per l'ordinario ed effettivo svolgimento di attività lavorativa.
1.c.2. In tale frangente, il fondamento giuridico della pretesa è insisto nella mancata definizione di criteri di rotazione.
1.c.3. L'oggetto della domanda è, pertanto, il ristoro del danno commisurato alla differenza tra trattamento retributivo per effettivo svolgimento di attività lavorativa e trattamento di integrazione salariale.
2.a.1. Tanto chiarito, circa la prima deduzione, non è contestato ed è altresì documentato il fatto che siano state operate delle scelte differenti tra dipendenti con rapporto regolato da contratto collettivo privatistico (collocati in C.I.S.O.A.) e dipendenti con rapporto regolato da contratto collettivo di diritto pubblico (esentati dallo svolgimento di attività lavorativa ex art. 87, comma 3, D.L. 18/2020). In effetti, la CP_ richiesta di parere all' circa la configurabilità di una causa legittimante il ricorso alla C.I.S.O.A. (art. 8 L.
457/1972: “gli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per … cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione”), veniva effettuata proprio con riguardo alla platea del personale operaio agricolo/forestale assoggettato al Contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di CP_ sistemazione idraulico – forestale ed idraulico – agraria, sull'esatto presupposto (circolare n. 178 del 1993) della esperibilità dello strumento da parte di amministrazioni pubbliche che “gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazioni … limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato”.
2.a.2. Tale scelta, oltre ad essere stata CP_ realmente praticata dall' (si veda altresì la comunicazione successiva al parere favorevole dell' datata 20 CP_2 marzo 2020, recante specificazione della perdurante efficacia delle determinazioni di esenzione dal servizio con specifico riguardo al solo Comparto Funzioni Locali), va giudicata conforme a diritto. Infatti, proprio ai sensi dell'art. 87, comma
3, D.L. 18/2020, per il (solo) personale operaio con contratto di diritto privato, essendovi la accertata possibilità di ricorrere alla C.I.S.O.A., correttamente non si è proceduto ulteriormente con le esenzioni dal servizio, chiaramente indicate
3 come extrema ratio dalla normativa emergenziale (“qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile … le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva ... esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio”).
2.a.3. In sintesi, proprio il fatto che la C.I.S.O.A. doveva essere utilizzata per gli operai con rapporto assoggettato al C.C.N.L. privatistico e non poteva essere esperita per gli altri operai assoggettati al
C.C.N.L. pubblicistico, rende pienamente conforme a diritto la diversità di soluzioni adottate tra gli uni e gli altri. Ciò, già prima ed a prescindere dall'innesto normativo di cui all'art. 19, comma 3-bis, D.L. 18/2020, specificamente volto a derogare i limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa CP_ azienda, nonché finalizzato ad accelerare le procedure di autorizzazione da parte dell 2.b.
1. Passando, dunque, al secondo profilo, ossia quello dell'esenzione dal servizio che sarebbe stata riconosciuta ad alcuni operai con rapporto assoggettato a contratto collettivo privatistico, v'è da osservare come si tratti di circostanza negata dalla difesa dell CP_1 resistente e, per quanto maggiormente interessa, smentita dalla documentazione versata in atti. In via dirimente, v'è la CP_ comunicazione del Direttore degli che - ricevuto parere favorevole da parte dell' circa la Parte_2 configurabilità di una causa non imputabile al datore di lavoro o ai lavoratori – stabiliva, senza eccezioni, a decorrere dal
20.3.2020, il collocamento in C.I.S.O.A. di tutto il personale operaio con C.C.N.L. privatistico e la relativa cessazione di pregresse esenzioni (“da quanto sopra determinato discende, in via diretta ed immediata: - la cessazione di ogni effetto … scaturente da tutti gli atti di esenzione dal servizio, eventualmente adottati, da ciascun responsabile, con riferimento, esclusivamente, alla detta tipologia di risorse umane operaie”). Del resto, altrettanto significativamente, nel prospettare una condotta antisindacale, diffidando l' affinché ne rimuovesse gli effetti, la , con missiva del CP_2 CP_5
30.4.2020 (e, quindi, una volta cessato il periodo oggetto di domanda giudiziale), faceva esclusivamente questione di disparità di trattamento con il personale assoggettato al C.C.N.L. Funzioni Locali e, espressamente, riconosceva che erano stati collocati in C.I.S.O.A. tutti gli operai viceversa interessati all'applicazione del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico – agraria.
2.b.2. Ne consegue, l'infondatezza della deduzione difensiva attorea, per difetto dello stesso presupposto di fatto su cui essa si è basata.
2.c.1. Soffermando, quindi, l'attenzione sulla terza deduzione difensiva attorea, la circostanza dell'impiego di alcuni dipendenti e – quindi – della non sospensione dell'attività di lavoro degli stessi va positivamente accertata. V'è infatti da osservare come, già con disposizione di servizio del
10.3.2020, il Commissario Straordinario dell' nel disporre inizialmente la fruizione di ufficio dei congedi CP_2 ordinari, avesse segnalato ai responsabili delle sedi periferiche e delle strutture periferiche irrigue di curare la funzionalità degli uffici, “attraverso opportuni criteri rotativi”, anche per “evitare che l'erogazione dei servizi prioritari” fosse “sospesa o interrotta”. Lo stesso avveniva una volta esauriti i giorni di congedo e prima che fossero acquisite le indicazioni favorevoli CP_ dell' sulla praticabilità della C.I.S.O.A.: in data 18.3.2020, infatti, nell'esentare dal servizio tutti gli operai, il
Direttore degli manteneva ferma “la costante erogazione dei servizi indispensabili e lo svolgimento delle attività Pt_2 indifferibili in presenza, ossia di quelli volti ad evitare la verificazione dei danni certi all'Amministrazione ovvero ai soggetti privati interessati (si pensi, in particolare, a taluni vivai forestali ovvero impianti irrigui, sulla scorta delle valutazioni, in tal senso, operate dal responsabile competente)”. E' perciò chiaro che vi sia stato sempre un margine di operai interessati dal servizio effettivo, al fine di garantire la fondamentale funzionalità dell E' quanto, del resto, indirettamente CP_1 confermato nella determinazione finale del 20.3.2020, laddove – infatti – a valle della differenziazione tra operai in
4 C.I.S.O.A. ed operai esentati dal servizio, veniva affermata la persistente operatività delle comunicazioni del 18.3.2020,
“in merito agli aspetti organizzativi non incompatibili” con l'assetto venutosi a delineare.
2.c.2. Rispetto a tale versante,
l' resistente ha impostato la propria difesa sostenendo che l'eventuale violazione del principio di buona fede, sub CP_1 specie di violazione del criterio di rotazione, è da valutarsi non in relazione al personale operaio nel suo complesso, bensì in CP_ relazione al personale afferente i singoli cantieri che compongono la struttura operativa dell' resistente e tenendo conto, altresì, della categoria, irriguo o forestale, alla quale appartengono i lavoratori ricorrenti. Parte resistente, sul punto, ha aggiunto che le specifiche esigenze correlate a determinati cantieri fossero già - da sole considerate, in relazione alla loro ubicazione territoriale - idonee ad operare una selezione degli operai chiamati a prestare attività di servizio.
2.c.3. Sul tema, le difese dell' resistente devono reputarsi meritevoli di condivisione. Occorre preliminarmente considerare che, nel CP_1 sistema della C.I.S.O.A., al pari di quando accade per la cassa integrazione guadagni ordinaria, la legge non aveva previsto espressamente un obbligo di rotazione e, nella scelta dei lavoratori da sospendere, devono semplicemente essere seguiti criteri oggettivi e deve sussistere un nesso tra la causa di sospensione ed i lavoratori interessati. Va, infatti, rilevato che il ricorso al procedimento analogico è giustificato solamente nel caso in cui si debba ricavare una regola giuridica, poiché nell'ordinamento vi è una lacuna che obbliga il giudice ad individuare un criterio obiettivo di valutazione. Si osserva, inoltre, che l'estensione analogica di una norma è possibile solamente laddove vi sia la medesima giustificazione economico-giuridica (o ratio) a fondamento nei due casi: quello contemplato e quello non contemplato dalla legge. Giova peraltro ricordare che la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 694/1988, ha già affrontato una questione di legittimità costituzionale, riferita all'analoga previsione dell'art. 1 L. 164/1975, nella parte in cui, disciplinando l'istituzione ed il funzionamento della
Cassa Integrazione Consegue che i criteri da applicare devono essere dotati di obiettiva razionalità, non devono essere rispondenti, cioè, a valutazioni arbitrarie o, comunque, assolutamente discrezionali o immotivate ma devono essere controllabili e verificabili ex post. Un limite generale è poi quello della osservanza dei doveri di correttezza e di buona fede oggettiva, imposti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ.. limiti esterni, invece, derivano dal divieto di discriminazioni (art. 15
Statuto dei Lavoratori), quali, per esempio, quelle per motivi sindacali, per ragioni di età (giovani o anziani), di sesso
(parità uomo-donna), di invalidità o di presunta ridotta capacita lavorativa per altre cause. L'imprenditore, dunque, può subire o l'annullamento, da parte del giudice, delle scelte operate, se attuative di discriminazioni, o la condanna al risarcimento dei danni in ogni altro caso. Sicché, anche in tal modo, rimane garantita la legittimità delle scelte ed evitata l'artificiosità o la dissimulazione di finalità illecite. Ciò posto, traslando le predette coordinate ermeneutiche al caso di specie e ragionando sulla scorta dei principi di buona fede e correttezza, è da condividere la tesi secondo la quale la rotazione non dovesse riguardare l'intera platea degli operai A.R.I.F. posti in C.I.S.O.A., bensì esclusivamente quelli appartenenti alle singole sedi periferiche o alle singole strutture periferiche irrigue effettivamente interessate da una permanente operatività residua. Il che è perfettamente coerente con quanto era stato programmato, sin dall'inizio, dal Direttore degli già Pt_2 alla data del 10.3.2020, quando – come precedentemente visto – si demandava ai responsabili delle strutture stesse non solo ilcompito di procedere al recupero di congedi ma anche di impedire la sospensione o l'interruzione dei servizi prioritari.
S'intende, in particolare, significare che un problema di scelta dei dipendenti da adibire a servizio effettivo poteva porsi solo a livello decentrato, qualora vi fosse stata arbitraria individuazione dell'operaio da non collocare in C.I.S.O.A. e chiamare, piuttosto, al lavoro. In effetti, come chiarito dalla difesa dell'Agenzia resistente, sarebbe stato certamente contrario alle esigenze di ordinata organizzazione aziendale chiamare un dipendente interessato da C.I.S.O.A. a prestare la propria
5 attività in un cantiere distante chilometri da quello di appartenenza. Ribadito che, dunque, la rotazione non poteva assurgere ad un obbligo generalizzato per l'intera platea di dipendenti con rapporto disciplinato da C.C.N.L. privatistico, deve certamente valorizzarsi la radicale assenza di specifiche allegazioni da parte del ricorrente circa la violazione degli obblighi datoriali presso la struttura di precisa assegnazione originaria. Se, infatti, è vero che nelle azioni risarcitorie ex art. 1218 c.c. grava sulla parte debitrice (in questo caso la parte datoriale, soggetta agli obblighi di buona fede) l'onere di provare di aver adempiuto (o l'impossibilità sopravvenuta di adempiere per causa non imputabile), è altrettanto vero che tale meccanismo di riparto degli oneri asseverativi postula il preliminare adempimento dell'onere del creditore di allegare, non in via astratta o generica, l'altrui inadempimento. Nel caso di specie, non solo non è stato assolto tale onere assertivo ma, più in radice, è significativo come le doglianze in sede sindacale (e poi in sede stragiudiziale) abbiano riguardato solo la divisione tra operai con contratto collettivo privatistico e operai con contratto collettivo pubblicistico – e, quindi, C.I.S.O.A. ed esenzione ex art. 87 D.L. 18/2020 – e non anche la rotazione tra operai in C.I.S.O.A. nell'ambito delle specifiche strutture territoriali che avevano proseguito, in una certa misura, l'erogazione di servizi essenziali. In tale prospettiva, la difesa assunta dall' in altro giudizio (circa l'impiego di 20 operai a rotazione, su una platea di oltre 600) non ha CP_2 alcuna portata decisiva. Innanzitutto, l'efficacia confessoria (che non ammette alcuna prova contraria) è solo quella da attribuire alle dichiarazioni effettuate personalmente dalla parte, non essendo invece riferibile alle dichiarazioni di fatti sfavorevoli al proprio rappresentato che possa aver fatto il difensore nei suoi scritti difensivi (Cass. 9864/2014), restando esse liberamente valutabili dal giudice in uno ad altri elementi istruttori. Ciò posto, la possibilità di impiego di operai in taluni contesti e per talune occasioni era proprio quanto stabilito nelle disposizioni generali adottate dall'azienda e, circa la concreta attuazione di siffatta eventualità, nulla è emerso circa il mancato rispetto dei canoni di correttezza e buona fede. CP_ Infatti, prima che l' desse il proprio placet alla C.I.S.O.A., il lavoro effettivo è sempre stato alternativo all'esenzione dal servizio (che, come appurato, dal 20 marzo 2020 ha riguardato esclusivamente gli operai con contratto collettivo
Funzioni Locali) e, una volta assentita la Cassa Integrazione, sono state fatte espressamente salve dalla Direzione aziendale le determinazioni non incompatibili assunte in precedenza. Per inciso, è del tutto logico (oltre che verosimile) che l'Agenzia datrice di lavoro, per le attività da espletare nel contesto emergenziale, possa aver preferito utilizzare coloro che continuava regolarmente a retribuire (senza poterli chiamare in servizio, poiché esentati), in luogo degli operai per i quali già
c'era la copertura mediante le risorse pubbliche dell'ammortizzatore sociale C.I.S.O.A..“. In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente rigettato (cfr. in termini sentenze n.1380, 1444/2024 Corte appello di Bari sez.lav. prodotte in atti dalla parte resistente i cui rilievi si condividono e che si richiamano nella odierna sede anche ex art. 118 disp. att. cpc ).
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza,
19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass.
6 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della
Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib. Milano
Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Le spese di lite vengono compensate per le oscillazioni pretorie registratesi in materia.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, sulla causa cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Bari 27.5.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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