Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4865/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 4865/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri contratti d'opera ” e vertente TRA
(c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 (AV), in qualità di titolare dell'omonima ditta (p.iva ) con sede in Mugnano del P.IVA_1
Cardinale, Via Salita Ginnasio n. 25, elett.te domiciliato in Mugnano del Cardinale, Via Campo n° 15 presso lo studio dell'avv. Mario Aniello Ercolino (c.f. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce all'Atto di citazione;
- Attore – convenuto in riconvenzionale
E
(c.f. , nato il [...] a [...] CP_1 C.F._3 (AV), in qualità di imprenditore individuale dell' (p.iva Controparte_2
) con sede in Sirignano (AV) alla Via G. Fiordellisi n. 50, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. Antonio Picciocchi (c.f. ), in virtù di procura in calce alla C.F._4
Comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in Avellino alla Via S.
Pescatori n. 1/A;
- Convenuto – attore in riconvenzionale
e (p. iva Controparte_3
), con sede legale in Sperone (AV), alla via Comunale Santa s.n.c., in persona del P.IVA_3 suo amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Goffredo Iansiti
(c.f. ), presso il cui studio elegge domicilio in Avellino, al Corso Europa C.F._5
n. 27, giusta procura in calce alla Comparsa di costituzione e risposta;
- terzo chiamato – attore in riconvenzionale
Conclusioni: per parte attrice “impugna per quanto di ragione le controdeduzioni e la versione definitiva della CTU, depositata in data 29.12.2023, nella parte in cui il CTU attribuisce una responsabilità per vizi e/o difetti del lavoro svolto ed eseguito dall'attore (pari Parte_1 ad € 10.064,49) e di conseguenza le voci dare/avere con l'appaltatore-subappaltatore ammonterebbero alla differenza di € 930,87; accetta e fa proprie le conclusioni di cui al conteggio Dare-Avere ( pagina 22 della relazione finale del CTU datata e depositata in data 29.12.2023 ) laddove vengono quantificati i lavori svolti ed eseguiti dall'attore , con Pt_1 CP_ pagamento a carico del , nella intera somma di € 13.210,16 senza alcuna decurtazione per responsabilità o corresponsabilità alla luce di quanto dedotto ed osservato nelle note 11.12.2023
o quantomeno la minor somma di € 10.548,56 come descritta a pagina 22 della relazione definitiva del CTU. . impugna l'ordinanza dell'Ill.mo Giudice datata 31.01.2024 con la mancata ammissione della prova orale ed insiste nell'accoglimento delle istanze stesse di cui alla memoria n° 2 ex. Art. 183 VI comma cpc ritualmente e tempestivamente depositata in data
1
25.01.2021 ed in particolare la prova per testi dedotta ed articolata nella memoria stessa, almeno con i capi c) e d) in quanto assolutamente ammissibili e rilevanti ai fini della decisione, con il teste indicato. In via subordinata l'Avv. Mario Ercolino, in difesa dell'attore , Parte_1 chiede che la causa venga decisa, rassegnando le seguenti conclusioni: -accertare il rapporto contrattuale verbale tra l'appaltatore e il Sub.Appaltatore , in CP_1 Parte_1 merito ai lavori a farsi in loc. Sperone, lavori meglio descritti a pag. 11 della relazione del CTU ed eseguiti in conformità agli accordi intercorsi, a regola d'arte ed accettati dal convenuto
[...] senza alcuna contestazione in merito;
-condannare, di conseguenza, il convenuto CP_1
al pagamento nei confronti dell'attore della Controparte_2 Parte_1 somma di € 13.210,16 quale corrispettivo di pagamento dei lavori di posa in opera e fissaggio dei pavimenti e battiscopa svolti ed eseguiti in loc. Sperone, così come quantificati dal CTU nella nota relazione finale ( pagina 17) il tutto oltre interessi di mora, rivalutazione ed interessi legali dalla data della richiesta;
- condannare per l'effetto l''Impresa Individuale Artigiana
“Cillo Domenico” al pagamento delle spese di CTU già liquidate come da decreto del 31.01.2024, già corrisposte dallo pro quota, e delle spese e competenze di causa con Pt_1 clausola di attribuzione allo scrivente Avvocato antistatario.”. Per parte convenuta “L'avv. Antonio Picciocchi, nella qualità procuratore del convenuto , prende atto CP_1 dell'avvenuto deposito della c.t.u., impugnandola per quanto di ragione e chiedendo la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta, conveniva in giudizio , in qualità di imprenditore CP_1 individuale dell' , esponendo in sintesi: di avere Controparte_2 proceduto, quale titolare dell'omonima ditta esercente attività di piastrellista, nel periodo da maggio a luglio dell'anno 2016, su incarico di , al montaggio, al fissaggio e alla CP_1 posa in opera di pavimentazione e battiscopa presso il cantiere di Parte_2
(AV), alla Via Comunale Vicinale Santa;
che tali lavori interessavano nel predetto
[...] fabbricato, n. 4 appartamenti e n. 1 locale commerciale ed erano eseguiti mediante realizzazione dei relativi massetti e successivo fissaggio e posa in opera di mattonelle rettangolari, per la superficie di complessivi mq. 845 e mediante fissaggio e posa in opera dei relativi battiscopa per la superficie di complessivi mq. 417; che i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte venivano ultimati e consegnati al convenuto nel mese di luglio del 2016, senza che alcun vizio e/o difetto fosse rilevato;
che i materiali utilizzati per l'esecuzione dei predetti lavori erano stati forniti dal convenuto;
che tali lavori ammontavano a complessivi € 13.926,00, di cui € 12.675,00 per la posa in opera della pavimentazione (mq. 845 per € 15,00 totale 12.675,00) ed € 1251,00 per la posa in opera dei battiscopa (mq. 417 per € 3,00 totale € 1251,00); che, nonostante i numerosi solleciti e inviti bonari, non aveva ricevuto alcun pagamento, vantando per l'effetto un credito complessivo per € 13.926,00 o la diversa maggiore o minore somma, il tutto oltre interessi legali dal completamento dei lavori e maggior danno;
che l'invito alla negoziazione assistita non otteneva il risultato sperato. Tanto premesso, parte attrice concludeva: “- accogliere la presente domanda e per l'effetto condannare il convenuto, al Controparte_4 pagamento nei confronti dell'istante della somma di € 13.975,00 o quella Parte_1 somma maggiore o minore di competenza, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e maggior danno, quale corrispettivo di pagamento per i lavori di posa in opera e fissaggio dei pavimenti e dei battiscopa nei locali di proprietà di Via Comunale Parte_2 Santa;
- condannare per l'effetto l'Impresa Individuale Artigiana ” al CP_1 pagamento delle spese e competenze di causa con clausola di attribuzione allo scrivente
Avvocato antistatario”.
2 R.G. n. 4865/2019
In data 20/1/2020 si costituiva in giudizio, a mezzo di apposita Comparsa di costituzione e risposta, , in qualità di imprenditore individuale dell' CP_1 Controparte_2
deducendo, in fatto ed in diritto, “1. Ricostruzione storica dei rapporti tra le
[...] CP_1 parti”, esponendo di essere stato incaricato da , nella qualità di legale Controparte_3 rappresentante p.t. di Controparte_3 di eseguire una serie di opere di completamento dell'immobile da adibire anche ad opificio industriale in sua proprietà siti in Sperone alla via Comunale Santa s.n.c., a mezzo di contratto di appalto del 4 gennaio 2016; in ordine alla realizzazione della pavimentazione interna degli immobili, di avere affidato la relativa esecuzione, a mezzo di contratto di subappalto, all'impresa attrice, la quale incorreva in una serie di inadempimenti costituiti nella mancata ultimazione dei lavori, il che rendeva necessario rivolgersi ad altra impresa e nella cattiva esecuzione delle opere;
una rilevante parte dell'opera eseguita dall'impresa attrice non rispondeva alle regole dello stato dell'arte giacché, nel corso del sopralluogo eseguito nel mese di gennaio 2017, in uno dei locali oggetto dell'attività di apposizione della pavimentazione, emergevano vizi della posa in opera;
con missiva pro mani del 4 gennaio 2017 richiedeva alla committente un incontro per la contabilizzazione delle opere e per ottenere il pagamento del corrispettivo maturato, a cui la IT replicava con lettera raccomandata a.r. del 13 febbraio 2017, con cui contestava la mancata ultimazione della pavimentazione, nonché la cattiva posa in opera del pavimento in uno dei locali, invitando ad adottare gli interventi rimediali e nel corso del sopralluogo si riscontravano le omissioni, i vizi e i difetti, imputabili all'impresa subappaltatrice;
non fornendo alcun riscontro agli inviti bonari, il committente intimava l'immediata risoluzione di ogni problematica ovvero, in subordine, il risarcimento del danno per l'importo di €36.772,68 determinato dal c.t.p. della committente;
nonostante l'inadempimento fosse addossabile all'impresa attrice, questa non mostrava disponibilità a risolvere i gravi inconvenienti, per cui si rivolgeva alla ditta RI NE per il completamento della posa in opera della pavimentazione;
l'impresa attrice, con missiva del 20 gennaio 2017, pretendeva il pagamento integrale del corrispettivo per i lavori eseguiti e a tale scopo agiva giudizialmente proponendo ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Avellino, ottenendo il relativo provvedimento monitorio, fondato sulle fatture fiscali e sull'estratto conforme del proprio registro IVA e richiedeva l'ingiunzione di pagamento non nei propri confronti, ma verso altro soggetto giuridico, la società , Controparte_5 decreto che veniva revocato con sentenza n. 981/2019 di integrale accoglimento dell'opposizione; l'erronea individuazione del debitore risaliva all'emissione delle fatture fiscali ammontanti ad € 6.300,00 nonostante con l'atto di citazione l'impresa attrice chiedesse il pagamento di una somma pari ad € 13.975,00, deducendo l'esecuzione di una identica prestazione.; “
2. Infondatezza della domanda attorea nell'an e nel quantum per intervenuto integrale pagamento del corrispettivo. In subordine, eccezione di inadempimento”, eccependo che all'impresa attrice non competesse alcun pagamento per le opere eseguite, avendo già ricevuto per intero il corrispettivo per l'attività prestata attraverso la ricezione di pagamenti per acconti e per saldo e che il quantum riconoscibile all'attrice non potesse esuberare l'importo di
€6.300,00; in subordine, eccependo, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'inadempimento dell'impresa subappaltatrice, non essendo le opere realizzate conformi alle regole dello stato dell'arte, essendo emersi gravi vizi e difetti imputabili a negligente e imperita lavorazione;
“3. Domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno e per manleva, nonché istanza di chiamata in causa di terzo.” e “domanda autonoma di accertamento”. Tanto premesso, parte convenuta concludeva chiedendo: “1. In via preliminare autorizzare la convenuta alla chiamata in causa del terzo
[...]
e, a tal uopo, disporre il differimento della prima udienza Controparte_3 di comparizione delle parti;
2. nel merito, ritenere e dichiarare che il diritto di credito vantato dalla parte attrice è estinto per intervenuto integrale pagamento, e pertanto rigettare in toto la domanda attorea;
3. in subordine, per l'ipotesi di rigetto della precedente richiesta, ritenere e
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dichiarare che l'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta nel presente atto è fondata, e per l'effetto rigettare la domanda attorea in considerazione dell'inesigibilità del preteso credito;
4. in via gradata, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata nel presente atto, previo accertamento della responsabilità, ritenere e dichiarare che l'impresa attrice è responsabile per non aver adempiuto e/o non avere esattamente adempiuto alle obbligazioni contratte con la convenuta nel contratto di subappalto, e per l'effetto condannare la medesima attrice al risarcimento di ogni danno patito dalla convenuta, nella misura che sarà provata nel corso del giudizio e, in ogni caso, con la quantificazione e con la liquidazione che vorrà ritenere in sua giustizia;
5. in via ulteriormente gradata, previo accertamento della responsabilità, ritenere e dichiarare che i danni lamentati dal terzo chiamato in causa sono ascrivibili interamente alla responsabilità dell'impresa attrice quali conseguenza del proprio inadempimento, e pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale di manleva proposta nel presente atto, condannare la medesima impresa attrice per ogni discendente conseguenza, nel contempo dichiarando che la stessa attrice debba tenere indenne la convenuta da ogni conseguenza negativa derivante dalla predetta statuizione;
6. in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario”. Autorizzata la chiamata in causa di terzo, in data 6/11/2020 si costituiva in giudizio, a mezzo di “Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale nei confronti del chiamante in causa”, la società Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante p.t., esponendo che: con contratto di appalto
[...] del 4 gennaio 2016 aveva commissionato a , titolare della omonima impresa CP_1 edile artigiana, i lavori di completamento dell'immobile sito in Sperone (AV), alla via Comunale Santa s.n.c., riportato in Catasto al foglio 3, particella 468, subalterni 6, 7 ed 8; che il predetto contratto, all'art. 6 stabiliva che i lavori venivano appaltati “a misura”, con applicazione dei prezzi indicati nell'elenco che ne costituiva parte integrante ed il corrispettivo in favore dell'appaltatore sarebbe stato corrisposto a stato di avanzamento lavori, redatto dal direttore dei lavori in contraddittorio con l'impresa, ogni qualvolta fosse stato ultimato un piano ad intonaco;
già con nota del 13 febbraio 2017, la IT aveva comunicato all'appaltatore che la posa in opera dei pavimenti dell'intero locale terraneo nonché del locale sito al primo piano e posto a destra della scala di ingresso risultava eseguita non a regola d'arte; poiché, nonostante un intervento riparatorio al locale terraneo, i vizi non erano stati eliminati, così come nessun tipo di soluzione era stata adottata per il pavimento del locale sito al primo piano, con successiva raccomandata del 12 febbraio 2018, veniva richiesta l'immediata risoluzione delle problematiche inerenti la cattiva posa in opera della pavimentazione, ovvero, in subordine, il risarcimento dei danni quantificati in Euro 36.722,68; che ogni rapporto interno tra appaltatore e sub-appaltatore non poteva essere opposto. Tanto premesso, la società chiamata in causa, spiegando domanda riconvenzionale, concludeva chiedendo: “a) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'appaltatore , n. q. di l. r.p.t. e titolare della omonima impresa edile CP_1 artigiana, in ordine alla posa in opera della pavimentazione nei locali di proprietà della odierna comparente b) Per Controparte_3 l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata con il presente atto nei confronti di , condannare il medesimo appaltatore al risarcimento di tutti i danni CP_1 causati all'immobile di proprietà del chiamato in causa, da quantificarsi secondo la stima operata dal proprio consulente di parte, e pari ad Euro 36.722,68, ovvero per l'importo maggiore o minore che dovesse ritenersi in giustizia, anche all'esito dell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio;
c) In subordine, compensare l'importo che dovesse risultare a titolo di risarcimento danni con quanto ancora eventualmente dovuto - e se effettivamente dovuto - all'impresa appaltatrice;
d) Con vittoria di spese e compensi professionali di lite”.
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Il Tribunale disponeva l'espletamento di C.t.u., mentre non ammetteva le richieste istruttorie orali. Infine, la causa, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini per ex art. 190 c.p.c. Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Tenuto conto della complessa vicenda, che ha visto protagoniste le parti di cui al presente giudizio, in punto di diritto, appare, anzitutto, utile richiamare i principi secondo cui
"in tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 cod. civ., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione" (Cass. civ., Sez. II, 2 agosto 2011, n. 16917). La Suprema Corte di
Cassazione ha poi, in ultimo, ancor meglio chiarito che “il contratto di subappalto è un contratto ad efficacia obbligatoria mediante il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo il compito di eseguire, integralmente o in parte, i lavori o i servizi che l'appaltatore medesimo si era impegnato a realizzare verso il committente con il contratto principale o padre o base di appalto, sicché si tratta di contratto derivato o subcontratto o di "appalto di seconda mano", che si innesta sull'appalto principale. Il contratto di subappalto è, dunque, un contratto di appalto in cui è esaltato il profilo della dipendenza funzionale tra negozi, poiché l'assuntore reimpiega la posizione contrattuale derivante da un rapporto in corso di esecuzione. Il secondo contratto è distinto dal contratto base, sebbene sia da esso derivato logicamente e cronologicamente, sia sul piano soggettivo - in quanto il subappalto coinvolge un soggetto terzo rispetto alle parti dell'appalto principale, oltre ad attribuire un ruolo inverso all'appaltatore del contratto principale, che diviene committente nel subappalto -, sia sul piano oggettivo, poiché il subappalto è funzionalmente dipendente dal contratto principale. Ne consegue che, nonostante l'autorizzazione del committente, la stipulazione del subappalto instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Sez. 2, Sentenza n. 16917 del
02/08/2011; Sez. 1, Sentenza n. 23903 del 11/11/2009; Sez. 2, Sentenza n. 5237 del 29/05/1999; Sez. 2, Sentenza n. 8202 del 11/08/1990). Pertanto, il subappaltatore non è un ausiliario dell'appaltatore, in quanto il subappalto, al pari di altre figure di subcontratto, consta di un proprio programma negoziale, sebbene a larghi tratti analogo, se non del tutto identico, al contratto da cui deriva, integrando anch'esso un ordinario contratto di appalto.” (cfr. Cass. civile sez. II, 07/01/2025, (ud. 21/11/2024, dep. 07/01/2025), n.240).
Nel caso di specie, va preliminarmente rilevato che i rapporti tra le parti, ovvero di appalto tra la e la Controparte_3
e di subappalto tra l' e Controparte_2 Controparte_2 Parte_1 risultino pacifici. In particolare, è documentata la stipulazione in forma scritta di un contratto di appalto tra la e la Controparte_3
, in data 4/01/2016, avente ad oggetto “lavori di completamento di un Controparte_2
Opificio industriale per Macchinari agricoli, in Sperone alla Via Santa, sul fondo distinto in Catasto al foglio 3 particella 468, di proprietà dell' Parte_3
(v. doc. 1 prod. convenuta), mentre è emerso, in maniera
[...] incontestata, che tra e fosse intervenuto un contratto di CP_1 Parte_1 subappalto, di natura verbale, per i lavori di posa in opera della pavimentazione interna al locale commerciale ed agli alloggi dello stabile, di cui al medesimo cantiere dell'appalto.
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Ai fini della ricostruzione della vicenda in fatto e dell'accertamento dei profili tecnici,
è anche utile fare richiamo agli esiti della Consulenza tecnica d'ufficio, espletata in corso di causa (v. Relazione di C.t.u. depositata nel fascicolo telematico in data 29/12/2023). A tale riguardo, sin da subito, va premesso che la compiutezza delle indagini svolte e la logicità ed analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni formulate, della cui attendibilità ed affidabilità dal punto di vista tecnico non vi è motivo per dubitare, impongano la condivisione delle relative risultanze, fatto salvo quanto appresso si dirà.
Il C.t.u., ricostruiti i rapporti contrattuali tra il committente Controparte_3 nella qualità di rappresentante della Controparte_3 e l'appaltatore relativi ai “lavori di completamento per
[...] CP_1
“l'ampliamento di un opificio industriale per macchinari agricoli” da eseguirsi sullo stabile a completarsi, situato alla via Santa, s.n.c., del Comune di Sperone. Le lavorazioni affidate dal committente all'appaltatore si desumono direttamente dai relativi prezzi unitari elencati a pagina 5 del contratto;
ovverossia: 1)-pavimentazione per discesa (rampa) di 15 cm di spessore, da realizzarsi in cemento armato con rete elettrosaldata a maglia quadrata 15 x 15 cm in tondini di ferro di diametro Φ 5 mm, da remunerarsi in € 28,00 al mq;
2)-pavimentazione industriale con interposta rete elettrosaldata analoga a quella di cui al punto 1), da compensarsi in € 35,00 al mq;
3)-posa in opera di pavimento e/o rivestimento fornito dall'amministrazione (dal committente), da remunerarsi in € 30,00 al mq; 4)-posa in opera di marmo per vano scala fornito dal committente, da compensarsi in € 50,00 al mq;
5)-posa in opera di intonaco premiscelato per interni, da remunerarsi in € 12,00 al mq. Con prezzi da considerarsi al netto dell'IVA.”, rappresentava poi che “l'appaltatore CP_1 subappaltava la lavorazione indicata in grassetto e riportata al punto 3) del prefato elenco prezzi al Sig. (subappaltatore e parte attrice nel presente giudizio), Parte_1 piastrellista, titolare dell'omonima ditta artigiana con sede in Mugnano del Cardinale;
il subappalto era attinente alla sola posa in opera (manodopera) dei pavimenti e dei battiscopa, nonché all'esecuzione del massetto di sottofondo con fornitura dei materiali a carico e a spese del committente (piastrelle) e dell'appaltatore (sabbia e cemento per il massetto, collanti, distanziatori e sigillanti per le piastrelle); dette lavorazioni andavano eseguite nel salone destinato ad esporre macchine agricole, situato al piano rialzato del corpo di fabbrica (a destinazione residenziale) annesso all'opificio, nonché nei quattro alloggi allocati al primo e al secondo piano di detto stabile (due per piano). Rimanevano esclusi dal subappalto, i pavimenti esterni, quelli interni al corpo scala e quelli appartenenti ai balconi e ai terrazzi dei quattro alloggi.”, precisando di avere evinto le condizioni tra appaltatore e subappaltatore dall'esame dei documenti in atti e confermati unanimemente dalle parti in causa nel corso delle operazioni peritali, in quanto essi erano stati stabiliti verbalmente, in assenza di regolare contratto scritto. Quindi, il C.t.u. aggiungeva a tale proposito che “accessi peritali eseguiti presso i luoghi di causa hanno permesso di appurare che le parti, attrice e convenuta, erano concordi nell'affermare di aver pattuito verbalmente, al momento del subappalto, il prezzo di
€ 2,00 al metro lineare per la posa in opera dei battiscopa;
mentre non erano concordi nell'affermare il quantum stabilito per la posa in opera della pavimentazione;
parte attrice riteneva di aver pattuito € 15,00 al metro quadro, mentre parte convenuta riteneva di aver pattuito il prezzo di € 11,00 al metro quadro.”. Quanto all'accertamento ed alla descrizione dei lavori eseguiti dal subappaltatore, il C.t.u. rappresentava che “L'Impresa ha fornito la Pt_1 sola manodopera per pavimentare e posare in opera i battiscopa lungo le superfici interne delle unità immobiliari costituenti il corpo di fabbrica annesso all'opificio industriale di via Santa in Sperone;
le piastrelle utilizzate, fornite dalla IT, sono tutte in gres fine porcellanato. Quelle posate nel salone espositivo sono di color grigio con finitura lucida
(allegato B – foto n° 4 e 5), di forma rettangolare, pezzatura cm 30 x 60, 10 mm di spessore;
quelle utilizzate negli alloggi, invece, sono di color chiaro con finitura opaca (allegato B – foto n° 9), pezzatura cm 17 x 80, 8 mm di spessore;
quest'ultime sono state posate con fughe da 5
6 R.G. n. 4865/2019
mm. Le superfici pavimentate sono state tutte rilevate dallo scrivente CTU nel corso delle operazioni peritali. Il rilievo metrico, riportato per intero nell'allegato C, ha prodotto le seguenti risultanze, distinte per piano e per singola unità (vedasi computo metrico in allegato E – n° 1): - Piano rialzato (allegato C – n° 1 e allegato E – n° 1): a)-Locale espositivo: superficie pavimentata 319,53 mq;
battiscopa in opera 80,18 ml;
- Primo piano (allegato C –
n° 3 e allegato E – n° 1): b)-Alloggio n° 1: superficie pavimentata 133,78 mq;
battiscopa posati in opera 104,05 ml;
c)-Alloggio n° 2: superficie pavimentata 148,53 mq;
battiscopa posati in opera 107,90 ml;
- Secondo piano (allegato C – n° 4 e allegato E – n° 1): d)-Alloggio n° 3: superficie pavimentata 112,44 mq;
battiscopa posati in opera 54,30 ml;
e)-Alloggio n° 4: superficie pavimentata 112,76 mq;
battiscopa posati in opera 55,85 ml. Per un totale complessivo di superficie pavimentata pari a: (319,53 + 133,78 + 148,53 + 112,44 + 112,76) mq = 827,04 metri quadri;
e per un totale complessivo di battiscopa posati in opera pari a:
(80,18 + 104,05 + 107,90 + 54,30 + 55,85) ml = 402, 28 metri lineari. Nel rapporto CP_ contrattuale sancito verbalmente tra il e l' , a quest'ultimo vanno attribuite le Pt_1 predette quantità eseguite in ordine alle lavorazioni sopra descritte. Allo stesso tempo, nel CP_ CP_ rapporto contrattuale sancito per iscritto tra il e la IT , al CP_3 vanno attribuite le medesime quantità delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore , Pt_1 oltre alle quantità occorse per pavimentare due servizi igienico sanitari di cui si dirà in appresso. Dette lavorazioni non sono state mai contabilizzate, nonostante l'esplicita richiesta CP_ fatta dal al in data 4 gennaio 2017; è il caso di ricordare che la contabilità CP_3 viene predisposta dal Direttore dei lavori, figura tecnico professionale incaricata dalla IT, nell'interesse della stessa IT, e dedita al controllo dei lavori in confronto ai patti contrattuali stabiliti e al rispetto della regola dell'arte. Il , sin dal CP_3 CP_ 13 febbraio 2017, fece rilevare al la cattiva posa in opera della pavimentazione, limitatamente all'alloggio n° 1, situato al primo piano, e al locale espositivo, situato al piano rialzato (sopra indicati entrambi in rosso). E nonostante che nulla tenne ad eccepire sui pavimenti posati in opera nei restanti tre alloggi, non venne redatta alcuna contabilità, stante la pretesa di voler veder risolte dapprima le problematiche denunciate. Sui lavori di che trattasi, non procedette nemmeno a versare dei semplici acconti, atteso che delle cinque fatture allegate agli atti, emesse dall'Impresa alla CP_1 Controparte_3
nessuna di esse fa riferimento ai lavori di posa in opera della pavimentazione in gres
[...] porcellanato. (…) Allo stesso tempo, agli atti non è stata allegata prova alcuna di pagamenti CP_ effettuati dal (subappaltante) all' (subappaltatore).” (v. pag. 10 e ss. Relazione Pt_1 di C.t.u. depositata nel fascicolo telematico in data 29/12/2023).
Le indagini tecniche d'ufficio hanno poi consentito di accertare la parziale fondatezza delle doglianze concernenti la omessa e mancata realizzazione a regola d'arte delle opere. Sul punto il C.t.u. ha, anzitutto, rappresentato che una parte delle lavorazioni non fosse stata completata, così descrivendola “lavori non completati dal subappaltatore sono circoscrivibili alla sola posa in opera della pavimentazione relativa ai servizi igienico sanitari dell'alloggio n° 1; detti ambienti, in numero di due, sono individuabili nel grafico di rilievo riportato nell'allegato C con il n° 3 (wc 1 e wc 2 campiti in giallo). Trattasi di superfici modeste in rapporto alla totalità della superficie pavimentata per contratto, ovvero circa 12,00 mq in raffronto agli oltre 800,00 mq di pavimentazione eseguita. La causa del mancato completamento, per quanto è stato possibile accertare nel corso degli accessi peritali, sarebbe di natura tecnica, dovuta all'attesa per la realizzazione degli impianti di scarico degli apparecchi igienici (di non competenza del subappaltatore); senza gli impianti non era possibile eseguire il massetto di sottofondo e senza il massetto non era possibile posare in opera la pavimentazione. Giustificazione verosimile e attendibilissima dal punto di vista tecnico, che lo scrivente si sente di confermare.”. Quanto, invece, ai vizi e difformità delle lavorazioni, il C.t.u. rilevava “Nel corso delle operazioni peritali eseguite presso i luoghi di causa, lo scrivente, unitamente ai CCTTP, ha effettuato una ricognizione attenta e puntuale dei vizi
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indicati dalle parti negli atti processuali, partendo dal salone espositivo situato al piano rialzato del fabbricato di proprietà . Per detto salone, avente una superficie CP_3 pavimentata di circa 320,00 mq, era stata contestata la mancanza di livellamento (non planarità, sollevamenti) delle piastrelle in diversi tratti dell'ambiente, in particolare in quelle predisposte secondo le linee di incrocio delle pilastrate circolari. Ma va subito evidenziato che, al momento del primo accesso, ha avuto modo di accertare che detti inconvenienti erano già stati del tutto risolti con un intervento di ripristino della regola dell'arte eseguito dal subappaltatore ;” (…); quanto poi ai vizi presenti nel c.d. “alloggio 1”, il C.t.u. rilevava Pt_1
“Sui vizi denunciati in ordine alla pavimentazione dell'alloggio n° 1 (vedasi grafico riportato in allegato C col n° 3) relaziona quanto segue. I vizi contestati e accertati dallo scrivente non attengono né alla mancata planarità delle piastrelle posate e né alla presenza di disconnessioni
e sollevamenti, ma sono esclusivamente di natura estetica, dovuti alla mancanza di parallelismo delle piastrelle posate in prossimità delle pareti divisorie e delle murature perimetrali;
questo inconveniente ha determinato effetti sgradevoli all'occhio (…) La tipologia e la pezzatura di piastrella utilizzata, cm 17 x 80, con fuga da 5 mm, scelta e fornita dalla IT, e, sempre per precisa scelta della IT, ordita a spina di specie con basi della spina alternativamente parallele e ortogonali alla soglia d'ingresso (allegato B – foto n°
9), richiede la presenza di murature perimetrali e di tramezzi interni perfettamente paralleli e/o ortogonali tra loro e alla soglia d'ingresso; in mancanza di questa condizione, occorre giocare solo sullo spessore delle fughe facendo in modo che si arrivi in prossimità delle pareti con le piastrelle aventi una geometria perfettamente parallela e ortogonale alle pareti stesse;
cosa difficilissima da realizzare, perché occorre tempo e tantissimo apprendistato ed esperienza da parte dei posatori. Nel caso di specie, proprio a riprova di quanto innanzi affermato, detti inconvenienti estetici sono stati accertati maggiormente lungo le pareti delimitanti il corridoio di disimpegno della zona notte dell'alloggio, che in base al rilievo eseguito hanno fatto registrare una divergenza (non parallelismo) di 3,3 cm in 6,53 metri di lunghezza. Difatti, la distanza tra le due pareti, misurata due volte, la prima all'inizio del disimpegno in prossimità della zoccolatura e la seconda alla fine del disimpegno, ha fatto registrare, rispettivamente, 1,31 mt e 1,343 mt (allegato C – foto n° 3). Vista la pezzatura impiegata, una scelta più oculata, e anche più sensata tecnicamente, avrebbe dovuto suggerire la posa in opera con la cosiddetta tecnica a “spigone”, ovverossia con la classica orditura a spina di pesce con basi delle piastrelle inclinate rispetto alla base della soglia d'ingresso. Ma questo non è avvenuto per precisa volontà della IT, atteso che la stessa IT aveva scelto (lo si ribadisce) la modalità di posa poi realizzata. I vizi estetici testé evidenziati erano immediatamente percepibili una volta accostata la pavimentazione alle pareti, per cui sono insorti subito in corso d'opera, non vi era alcun bisogno di tempo per potersi manifestare, non essendo occulti;
oltretutto, all'occhio del posatore specializzato erano più che prevedibili ante operam per tutto quanto sopra affermato.” (v. pag. 14 e ss. Relazione C.t.u. cit.).
Pertanto, riassumendo gli esiti degli operati accertamenti tecnici, vi è da ribadire che si
è al cospetto di due differenti situazioni, l'una concernente lo spazio individuato come “salone espositivo”, ovvero il locale commerciale del fabbricato , ove i problemi di CP_3 livellamento della pavimentazione risultavano già completamente ripristinati al momento degli accessi peritali, l'altra riguardante il primo piano del fabbricato , ovvero precisamente CP_3 l'appartamento situato sul lato destro del blocco scala, denominato “alloggio 1”, ove, con riguardo alla posa della pavimentazione, venivano rilevati dal C.t.u. vizi qualificati come di natura prettamente “estetica”, riconducibili alla tipologia e pezzatura di piastrella utilizzata. Alla luce di quanto rilevato dal C.t.u. e tenuto conto delle eccezioni sollevate in proposito, va a questo punto precisato, in punto di diritto, che l'appaltatore, così come il prestatore d'opera, ha il preciso obbligo di eseguire l'opera a regola d'arte, assicurando al committente una opera esente da vizi e garantendo allo stesso un risultato conforme alle sue esigenze, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi
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al particolare lavoro affidatogli, egli è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle quale nudus minister per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (Cass. 31273/2022; 23594/2017; 1981/2016), in mancanza di tale prova, l'appaltatore/prestatore d'opera è tenuto a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni od i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista (Cass. 23594/2017; 14071/2016). Anche nella fattispecie del subappalto, è stato affermato che “In materia di contratto di subappalto, poiché l'obbligazione assunta dal subappaltatore ha ugualmente natura di obbligazione «di risultato» e non di mezzi, anche nel caso di affidamento dell'incarico sulla base di un progetto già predisposto, la diligenza nell'adempimento deve essere valutata in base ai criteri dell'art. 1176, comma 2, c.c.; ne consegue che permane l'obbligo del subappaltatore di segnalare al subcommittente gli inconvenienti derivanti dalle direttive ricevute, riducendosi il ruolo del subappaltatore al rango di nudus minister, come tale esente da responsabilità, soltanto nell'estrema ipotesi di conferma delle precedenti disposizioni nonostante detta segnalazione.” (cfr. Cass. civile sez. II, 13/02/2009, n.3659). Pertanto, nel caso di specie, il fatto che l' fosse stato chiamato ad eseguire Pt_1
l'opera su progetto del committente e/o del subappaltatore non può comportare la conseguenza che questi avesse assunto la veste di mero "nudus minister", essendo tenuto comunque non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto anche se altrui, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto e della direzione dei lavori, segnalando al committente gli eventuali errori che abbia rilevato, in assenza questi deve rispondere dei vizi e difetti verificatisi. Ne deriva, dunque, che questi possa essere chiamato a rispondere dei danni procurati, con le precisazioni che di seguito saranno effettuate.
Vanno poi delibati gli ulteriori punti controversi.
La difesa della parte attrice ha, sin dall'atto introduttivo, dedotto di non avere Pt_1 ricevuto alcun rilievo di vizi e difetti dopo la consegna dell'opera, avvenuta nel luglio 2016 e ha, a fronte delle difese spiegate dalla convenuta, eccepito la violazione dell'articolo 1667 c.c. Inoltre, in corso di causa, essa ha altresì richiamato anche la disciplina di cui all'art. 2226 c.c., prospettando il venire in rilievo di vizi non occulti. In vero, a parere del Tribunale, avendo la parte attrice agito per il pagamento, deve piuttosto trovare correttamente applicazione il principio, oramai granitico in giurisprudenza, in forza del quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe provare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero il fatto impeditivo o modificativo ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione; anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (v., per tutte, Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533); altresì, CP_ avendo la difesa del convenuto formulato una eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 c.c., deve trovare applicazione l'indirizzo secondo cui “In tema di
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inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame (Sez. 2 - , Ordinanza n. 7041 del 09/03/2023, Rv. 667011 - 01, conf. Sez. 2, Sentenza n. 9333 del 17/05/2004).” (cfr. Cass. civile sez. II, 19/07/2024, (ud. 03/07/2024, dep. 19/07/2024), n.19979). Ancor meglio nel dettaglio, è stato chiarito che “il committente, convenuto in giudizio, può paralizzare la pretesa avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., applicabile in caso di opera portata a termine (Cass.,
Sez. 1, 14/2/2019, n. 4511), anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, atteso che le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667,1668,1669 e ss. c.c., attinenti alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista per i casi di opere completate in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche (Cass., Sez. 2,
17/5/2004, n. 9333; Cass., Sez. 2, 20/3/2012, n. 4445) e che impongono all'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, l'onere di dimostrare, quando il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al comma 3 di detta disposizione, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., Sez. 2, 20/1/2010, n. 936; Cass., Sez.
2, 13/2/2008, n. 3472). Infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., che contemplano la comune responsabilità dell'appaltatore, operano quando egli non esegua interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica, sicché, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa
o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (per tutte, Cass., Sez. 2, 09/08/1996, n. 7364).
Dunque, mentre in caso di mancata ultimazione dell'opera, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione (Cass.,
Sez. 6-2, 26/11/2013, n. 26365), in caso di opera ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, avvalendosi del principio inadimpleti non est adimplendum, al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive (Cass., Sez.
2, 20/1/2010, n. 936), anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed
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indipendentemente, quindi, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di questa domanda, che può anche mancare senza pregiudizio alcuno per la proponibilità della eccezione
(Cass. Sez. 2, 17/05/2004, n. 9333). In altre parole, operando, in materia di appalto, il principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, sicché la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472; Cass., Sez. 2, 4/1/2019, n. 98).” (cfr. Cass. civile sez. II, 09/03/2023, (ud. 15/02/2023, dep. 09/03/2023), n.7041).
Ad ogni buon conto, sotto tale specifico profilo, deve nuovamente rilevarsi come, con riguardo alle criticità nello spazio denominato “salone espositivo”, sia stato appurato che il subappaltatore fosse intervenuto per la rimozione dei vizi dati dalla non planarità e dal Pt_1 sollevamento del pavimento. Tanto trova riscontro nelle due fatture allegate, seppur con destinatario la società , ma aventi ad oggetto “Lavori di Pavimentazione Controparte_5 eseguiti presso il Vs. cantiere sito in Sperone (AV) alla Via Comunale Santa” e datate 10/2/2017 e 31/10/2017, da che se ne ricava che si trattasse di interventi successivi alla presunta consegna delle opere ed al sopralluogo del 9/2/2017 sul cantiere da parte di committente e appaltatore. A definitiva tacitazione di ogni questione sul punto, va notato come la circostanza che l' Pt_1 avesse provveduto alla eliminazione dei difetti sia stata riconosciuta dalla stessa parte (v. pag.
4 della Comparsa conclusionale). Detta emergenza documentale, dunque, va qualificata come condotta di implicito riconoscimento dei vizi e difetti per facta concludentia, essendosi la stessa adoperata per riparazioni e tanto consente allora di superare ogni problematica inerente la decadenza e/o prescrizione della denuncia e della relativa azione, ai sensi dell'art. 1667 c.c. In merito ai lavori eseguiti nell'appartamento al primo piano (c.d. “alloggio 1”), a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal convenuto, opina il Tribunale che non sia stata data prova da parte del subappaltatore della regolare esecuzione delle opere, essendo Pt_1 anzi emerso, come già sopra esposto, dagli accertamenti tecnici d'ufficio vizi nel salone espositivo, ricondotti dal C.t.u. alla sola responsabilità dell' , nonché vizi di natura Pt_1 estetica della pavimentazione nell'alloggio 1. Per tali ultime problematiche il C.t.u. ha CP_ correttamente ravvisato una fattispecie di corresponsabilità tra l' ed il , avendo Pt_1 CP_ precisamente affermato che “il è da ritenersi corresponsabile per i vizi accertati nell'alloggio n° 1, visto e considerato che in detto alloggio ha realizzato pareti divisorie non perfettamente parallele tra loro, influenzando così la buona posa in opera delle piastrelle” (v. pag. 21 Relazione di C.t.u. cit.). Da tutto quanto rilevato in punto di fatto e di diritto, consegue, dunque, che la domanda di corresponsione del corrispettivo, avanzata da parte attrice nei confronti del Pt_1 CP_ convenuto , possa essere accolta solo parzialmente, dovendosi detrarre da quanto dovuto gli importi dei lavori accertati non eseguiti a regola d'arte, ovvero dei danni subiti e delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi di natura estetica accertati nel c.d. “alloggio n° 1”, in accoglimento delle eccezioni e domande riconvenzionali del convenuto stesso e tenendosi, altresì, conto che, invece, per i vizi contestati nel “salone espositivo”, l' ha già Pt_1 proceduto alla loro rimozione e al ripristino della regola dell'arte, come pacificamente accertato dal C.t.u. Per gli interventi di ripristino, l'ausiliario d'ufficio ha provveduto ad analitica descrizione delle lavorazioni da compiersi e dei relativi costi a mezzo di redazione di apposito computo metrico estimativo (v. pag. 18 Relazione cit.).
Dal canto proprio, il terzo chiamato ha svolto domanda riconvenzionale di CP_3 CP_ risarcimento danni nei confronti del chiamante in causa , quale appaltatore.
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Rispetto a tali profili, premesso che i principi giurisprudenziali da richiamare sono quelli di cui si è in precedenza detto e che i vizi e le difformità delle opere sono quelli emersi dagli accertamenti tecnici d'ufficio, il C.t.u. ha rilevato, come già esposto, che la responsabilità CP_ dell'appaltatore attenga, nella misura del 50%, ai vizi accertati nel c.d. “alloggio n° 1”, avendo ivi realizzato pareti divisorie non perfettamente parallele tra loro, influenzando così la buona posa in opera delle piastrelle. Pertanto, l'appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni causati, così come quantificati dal C.t.u. in apposito computo metrico estimativo, relativi ai costi per il ripristino a regola d'arte della pavimentazione dell'alloggio 1 (v. pag. 20 Relazione C.t.u. cit.).
A tale espresso riguardo è doveroso precisare come non possa procedersi ad alcuna compensazione nei rapporti tra il convenuto ed il terzo chiamato, considerato che la compensazione giudiziale, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere e, nel caso di specie, alcuna CP_ domanda di pagamento risulta proposta dal nei confronti del terzo, né è stata avanzata da questo alcuna eccezione di compensazione con propri crediti vantati verso il committente. CP_ Il convenuto ha, invece, chiesto la declaratoria di ascrivibilità dei danni lamentati dal terzo chiamato alla responsabilità dell'impresa attrice, quali conseguenza del proprio inadempimento, e pertanto, in accoglimento della domanda riconvenzionale di manleva, condannare la medesima impresa attrice per ogni discendente conseguenza e a tenerla indenne da ogni conseguenza negativa derivante dalla predetta statuizione.
Tali domande possono essere accolte nei limiti della ripartizione di responsabilità come accertata dal C.t.u. I concreti rapporti di dare/avere sono, quindi, disciplinati parimenti come da Consulenza tecnica d'ufficio, in particolare prevedendosi che la manleva operi tramite compensazione nei rapporti interni tra l'attore ed il convenuto. Occorre allora procedere alla concreta determinazione e precisa quantificazione degli importi dovuti. CP_
Nei rapporti dare/avere tra l'attore ed il convenuto , il C.t.u. accertava “b)- Pt_1 CP_ AVERE/DARE nel rapporto contrattuale – . Sempre nel caso in cui i lavori fossero Pt_1 stati eseguiti tutti in conformità alla regola dell'arte, il subappaltatore avrebbe dovuto Pt_1 CP_ riscuotere dall'appaltatore , a tacitazione di ogni suo avere per i lavori in vertenza, la somma di € 13.210,16, determinata dallo scrivente attraverso la redazione di analitico computo metrico estimativo riportato nell'allegato E con il n° 1 e al quale si rimanda per ogni dettaglio. Nel determinare il prezzo unitario da applicare alla manodopera per la posa dei pavimenti (sul quale vi era divergenza tra le parti) ha ritenuto congrua la cifra di € 15,00 al metro quadro. CP_ Nel momento in cui si va a determinare l'AVERE e il DARE con la controparte , occorre escludere da tale importo i lavori accertati non eseguiti a regola d'arte, ovvero quelli non conformi agli accordi verbali, attinenti alla pavimentazione e ai battiscopa dell'alloggio n° 1, che ammontano (allegato E – n° 1) a complessivi € 2.214,80 = (mq 133,76 x €/mq 15,00) + (ml 104,05 x €/ml 2,00). Per cui, i lavori eseguiti a regola dell'arte, ovvero conformi agli accordi verbali, sono determinati in € 10.995,36 = € (13.210,16 – 2.214,80). Detta somma costituisce CP_ l'AVERE dell'Acierno dall'appaltatore . E passa, per come richiesto, a determinare il CP_ DARE dell' al . Il DARE è costituito da tre importi: il primo, è il 50% della somma Pt_1 occorrente per eseguire i lavori di ripristino a regola d'arte (eliminazione dei vizi di natura estetica) della pavimentazione nell'alloggio n° 1, che, in base al computo metrico estimativo redatto dallo scrivente, ammonta ad € 14.805,79 (allegato E – n° 3); il 50% e pari ad € CP_ 7.402,89; va restituito solo il 50% per il fatto che il è da ritenersi corresponsabile per i vizi accertati nell'alloggio n° 1, visto e considerato che in detto alloggio ha realizzato pareti divisorie non perfettamente parallele tra loro, influenzando così la buona posa in opera delle CP_ piastrelle;
il secondo, è l'importo da restituire al (che, come visto, a sua volta dovrà dare al ) per la fornitura delle piastrelle occorse per le riparazioni eseguite nel salone CP_3 espositivo, e precisamente € 2.328,90 = (mq 66,54 x €/mq 35,00); il terzo, è la somma da
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CP_ restituire, sempre al , per i materiali accessori forniti (collanti, sigillanti, ecc.) in ordine alle riparazioni eseguite nel salone espositivo;
detta somma ammonta ad € 332,70 = (mq 66,54 x €/mq 5,00). Come già visto in altre pagine, le responsabilità per i vizi manifestatisi nel salone sono da attribuirsi al solo . Pertanto, il DARE dell' al Cillo è pari ad € Pt_1 Pt_1 10.064,49 = € (7.402,89 + 2.328,90 + 332,70). Di conseguenza, il saldo tra l'AVERE e il DARE di cui sopra risulta essere pari a: € 930,87 = € (10.995,36 – 10.064,49). Questo significa che, a giudizio dello scrivente, a tacitazione di ogni lite e a chiusura del rapporto contrattuale verbale, l' vanta nei confronti dell'Impresa un Controparte_6 CP_1 credito a saldo di € 930,87; diconsi euro novecentotrenta e centesimi ottantasette.”. CP_
Quanto ai rapporti tra il convenuto ed il terzo chiamato , può farsi CP_3 richiamo agli esiti della C.t.u. nei limiti del credito accertato in favore di quest'ultimo e non operandosi compensazione, alla luce di quanto già spiegato, né tanto meno potendosi CP_ riconoscere un credito in favore del e disporsi condanna in suo favore, in totale assenza di domanda di parte. CP_
Quindi il C.t.u. accertava “…è da determinare ancora il DARE del al . CP_3
Il DARE è costituito da due importi: il primo, è la somma occorrente per eseguire i lavori di ripristino a regola d'arte (eliminazione dei vizi di natura estetica) della pavimentazione nell'alloggio 1, che, in base al computo metrico estimativo redatto dallo scrivente, ammonta ad € 14.805,79 (allegato E – n° 3); il secondo, è l'importo da restituire al per la CP_3 fornitura delle piastrelle occorse per le riparazioni eseguite nel salone espositivo, e CP_ precisamente € 2.328,90 = (mq 66,54 x €/mq 35,00). Pertanto, il DARE del al CP_3 è pari ad € 17.134,69 = € (14.805,79 + 2.328,90).”.
Pertanto, la parte convenuta , nella qualità, va condannata al pagamento, CP_1 in favore dell'attore , titolare dell'omonima ditta, in parziale accoglimento della Pt_1 domanda attorea e d'altro canto in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali di quest'ultimo ed operate le evidenziate compensazioni, dell'importo di €930,87, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del terzo chiamato, il convenuto , nella qualità, va poi condannato al pagamento di CP_1
€17.134,69, somma in cui è ricompreso l'importo di €7402,89, che sarebbe a carico dell'attore
, in accoglimento della manleva e di cui si è già tenuto conto in sede di Pt_1 regolamentazione dei rapporti dare/avere tra tali parti. La restante domanda riconvenzionale del terzo chiamato va respinta.
Vanno, infine, regolamentate le spese di lite.
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle rispettive istanze ed in misura decisamente inferiore rispetto alle originarie domande, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra l'attore ed il convenuto. Nei rapporti tra il convenuto ed il terzo chiamato, le spese possono essere compensate per la metà, disponendosi condanna del
[...]
nella qualità, in virtù della parziale soccombenza, per la restante metà. Le spese si CP_1 liquidano come da dispositivo, in base ai vigenti parametri forensi, tenuto conto del valore del decisum, della media complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente svolte, ovvero studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con riduzione quanto a quest'ultima, non essendo stati depositati dal difensore gli scritti conclusivi.
Sulle spese della C.t.u., già liquidare in favore dell'ausiliario con separato decreto, si provvede come da dispositivo, ponendole, nei rapporti interni tra le parti, a carico di ciascuna in pari quota, trattandosi di spesa sostenuta nell'interesse comune di giustizia (v. in tema Cass. civile sez. III, 17/01/2013, n.1023 e Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n.11068).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
13 R.G. n. 4865/2019
1. Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice , titolare della Parte_1 omonima ditta, nei confronti del convenuto , nella qualità di CP_1 imprenditore individuale dell' . Controparte_2
2. Accoglie parzialmente le domande riconvenzionali di parte convenuta
[...] nella qualità di imprenditore individuale dell' CP_1 Controparte_2
, nei confronti di parte attrice , titolare
[...] Parte_1 dell'omonima ditta individuale.
3. Per effetto di quanto sopra, operate le corrispondenti compensazioni, condanna parte convenuta , nella qualità di imprenditore individuale dell' CP_1 [...]
, al pagamento, in favore di parte attrice, Controparte_2 dell'importo di €930,87, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
4. Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale della terza chiamata
[...] nei confronti del Controparte_3 convenuto nella qualità di imprenditore individuale dell' CP_1 [...]
e, per l'effetto, lo condanna al pagamento Controparte_2 dell'importo di €17.134,69, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
5. Rigetta, per la restante parte, le ulteriori domande.
6. Compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice , titolare Parte_1 dell'omonima ditta e parte convenuta nella qualità di imprenditore CP_1 individuale dell' . Controparte_2
7. Compensa le spese di lite tra parte convenuta/chiamante , nella CP_1 qualità di imprenditore individuale dell' e CP_2 Controparte_2 parte terza chiamata Controparte_3 nella misura della metà e condanna , nella qualità di
[...] CP_1 imprenditore individuale dell' , al Controparte_2 pagamento della restante metà, che si liquida in €118,50 per esborsi e €2.113,50 per compensi professionali forensi, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% del compenso, 8. Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, le spese di C.t.u., già liquidate in favore dell'ausiliario con separato Decreto del 2/02/2024, a carico di tutte le parti in pari quota.
Così deciso in data 11 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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