TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/07/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1605/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1605/2025 V.G. posta in decisione il 25/06/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
n. 47, C.F. (avv. Mirco Tonetti) C.F._1
e
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 47, C.F. (avv. Mirco Tonetti) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
14/04/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 29/09/2019 a Ravenna, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n.237, Parte I, anno 2019;
preso atto che l'udienza del 05/06/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si autorizzano a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto.
2) La casa collocata in Via Merendi Giuseppe, n. 47, Ravenna (RA), di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla IG.ra che vi abiterà insieme alla figlia Parte_1 Per_1
3) Piano Genitoriale. La figlia minore verrà affidata come per legge congiuntamente ai genitori, con collocazione primaria e residenza presso la madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla stessa ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della figlia minore. Si impegnano, inoltre, a fornirsi diretta e reciproca comunicazione delle informazioni riguardanti la figlia e a non coinvolgerla in discussioni o a non assumere davanti alla stessa atteggiamenti squalificanti nei confronti dell'altro genitore. La figlia avrà diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi nonché di conservare significativi rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori concordano che la figlia compatibilmente con gli impegni scolastici ed Per_1 extrascolastici della stessa e degli impegni lavorativi dei genitori, fatto salvo diverso accordo che dovesse intervenire di volta in volta tra i medesimi, potrà trascorrere con il padre, a settimane alternate, i seguenti periodi: prima settimana: il lunedì dall'uscita di scuola fino alle 21:00 quando verrà riaccompagnata
Per_1 presso l'abitazione della madre – il martedì dall'uscita di scuola, fino alle 16:45 quando il padre accompagnerà in palestra per lo svolgimento dell'attività sportiva – il mercoledì dall'uscita di
Per_1 scuola fino alle 16:45 del giovedì quando il padre accompagnerà in palestra – il sabato
Per_1 dall'uscita di scuola fino alle 21:00 della domenica sera quando il padre accompagnerà presso
Per_1
l'abitazione dalla madre;
seconda settimana: il martedì dall'uscita di scuola, fino alle 16:45 quando il padre accompagnerà in palestra per lo svolgimento dell'attività sportiva;
il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle Per_1
16:45 del giovedì quando il padre accompagnerà in palestra per lo svolgimento dell'attività Per_1 sportiva – il venerdì dall'uscita di scuola fino alla mattina del sabato quando il padre accompagnerà
a scuola. Per_1
Con riferimento alle festività, ciascun genitore trascorrerà con la figlia e seguenti periodi: nel periodo estivo sette giorni anche consecutivi (da concordarsi entro il 15/05 di ciascun anno); è facoltà dei genitori concordare un ulteriore periodo di sette giorni;
nel periodo natalizio sette giorni anche consecutivi alternando di anno in anno Natale/Capodanno;
nel periodo pasquale tre giorni consecutivi alternando di anno in anno Pasqua/Lunedì dell'Angelo.
Ciascun genitore potrà trascorrere del tempo con la figlia nelle giornate del compleanno ed in altre occasioni speciali per i minori (a titolo di esempio Prima Comunione, Cresima, recite, incontri sportivi ecc..).
Il tutto sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e degli impegni lavorativi dei genitori, tenendo conto anche della volontà espletata dalla minore.
I genitori in accordo tra di loro convengono di evitare ogni interferenza di eventuali nuovi partner nella vita della figlia almeno fino al compimento del 16° anno di età. In particolare i genitori Per_1 si impegnano a non presentare e a non far frequentare alla figlia minore eventuali nuovi Per_1 compagni in qualunque contesto, evitando, per quanto possibile, di parlare alla stessa della loro presenza.
4) Il IG. in considerazione delle attuali condizioni economiche, corrisponderà a Parte_2 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma complessiva di € 400,00, da corrispondersi entro il giorno 3 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra L'importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT a partire dal Pt_1 giorno e dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comparizione avanti al Tribunale adito.
5) Ciascun genitore sarà, inoltre, tenuto a rimborsare all'altro gli importi corrispondenti al 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia, da regolarsi e determinarsi così come previsto dal Protocollo del Tribunale di Ravenna in materia di diritto di famiglia da intendersi qui richiamato e trascritto.
6) L'assegno familiare ed i bonus fiscali percepiti per la minore verranno devoluti interamente in favore della IG.ra ed il IG. presta sin da ora consenso ed effettuerà Parte_1 Parte_2 ogni adempimento necessario in tal senso.
7) I coniugi rilasciano sin da ora il reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio sia propri sia per la figlia minore.
8) I coniugi danno atto reciprocamente di aver provveduto alla divisione dei beni comuni. Ogni ulteriore rapporto di natura patrimoniale (diverso da quelli regolamentati con le presenti condizioni)
è stato preventivamente definito dai coniugi: conseguentemente gli stessi dichiarano di aver tacitato ogni pretesa e/o diritto e di nulla avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra.
9) Le spese legali relative al presente procedimento saranno a carico del IG. ” Parte_2
Così deciso in Ravenna il 25.06.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1605/2025 V.G. posta in decisione il 25/06/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
n. 47, C.F. (avv. Mirco Tonetti) C.F._1
e
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 47, C.F. (avv. Mirco Tonetti) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
14/04/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 29/09/2019 a Ravenna, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n.237, Parte I, anno 2019;
preso atto che l'udienza del 05/06/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si autorizzano a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto.
2) La casa collocata in Via Merendi Giuseppe, n. 47, Ravenna (RA), di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla IG.ra che vi abiterà insieme alla figlia Parte_1 Per_1
3) Piano Genitoriale. La figlia minore verrà affidata come per legge congiuntamente ai genitori, con collocazione primaria e residenza presso la madre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla stessa ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della figlia minore. Si impegnano, inoltre, a fornirsi diretta e reciproca comunicazione delle informazioni riguardanti la figlia e a non coinvolgerla in discussioni o a non assumere davanti alla stessa atteggiamenti squalificanti nei confronti dell'altro genitore. La figlia avrà diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi nonché di conservare significativi rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori concordano che la figlia compatibilmente con gli impegni scolastici ed Per_1 extrascolastici della stessa e degli impegni lavorativi dei genitori, fatto salvo diverso accordo che dovesse intervenire di volta in volta tra i medesimi, potrà trascorrere con il padre, a settimane alternate, i seguenti periodi: prima settimana: il lunedì dall'uscita di scuola fino alle 21:00 quando verrà riaccompagnata
Per_1 presso l'abitazione della madre – il martedì dall'uscita di scuola, fino alle 16:45 quando il padre accompagnerà in palestra per lo svolgimento dell'attività sportiva – il mercoledì dall'uscita di
Per_1 scuola fino alle 16:45 del giovedì quando il padre accompagnerà in palestra – il sabato
Per_1 dall'uscita di scuola fino alle 21:00 della domenica sera quando il padre accompagnerà presso
Per_1
l'abitazione dalla madre;
seconda settimana: il martedì dall'uscita di scuola, fino alle 16:45 quando il padre accompagnerà in palestra per lo svolgimento dell'attività sportiva;
il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle Per_1
16:45 del giovedì quando il padre accompagnerà in palestra per lo svolgimento dell'attività Per_1 sportiva – il venerdì dall'uscita di scuola fino alla mattina del sabato quando il padre accompagnerà
a scuola. Per_1
Con riferimento alle festività, ciascun genitore trascorrerà con la figlia e seguenti periodi: nel periodo estivo sette giorni anche consecutivi (da concordarsi entro il 15/05 di ciascun anno); è facoltà dei genitori concordare un ulteriore periodo di sette giorni;
nel periodo natalizio sette giorni anche consecutivi alternando di anno in anno Natale/Capodanno;
nel periodo pasquale tre giorni consecutivi alternando di anno in anno Pasqua/Lunedì dell'Angelo.
Ciascun genitore potrà trascorrere del tempo con la figlia nelle giornate del compleanno ed in altre occasioni speciali per i minori (a titolo di esempio Prima Comunione, Cresima, recite, incontri sportivi ecc..).
Il tutto sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e degli impegni lavorativi dei genitori, tenendo conto anche della volontà espletata dalla minore.
I genitori in accordo tra di loro convengono di evitare ogni interferenza di eventuali nuovi partner nella vita della figlia almeno fino al compimento del 16° anno di età. In particolare i genitori Per_1 si impegnano a non presentare e a non far frequentare alla figlia minore eventuali nuovi Per_1 compagni in qualunque contesto, evitando, per quanto possibile, di parlare alla stessa della loro presenza.
4) Il IG. in considerazione delle attuali condizioni economiche, corrisponderà a Parte_2 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma complessiva di € 400,00, da corrispondersi entro il giorno 3 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra L'importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT a partire dal Pt_1 giorno e dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comparizione avanti al Tribunale adito.
5) Ciascun genitore sarà, inoltre, tenuto a rimborsare all'altro gli importi corrispondenti al 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia, da regolarsi e determinarsi così come previsto dal Protocollo del Tribunale di Ravenna in materia di diritto di famiglia da intendersi qui richiamato e trascritto.
6) L'assegno familiare ed i bonus fiscali percepiti per la minore verranno devoluti interamente in favore della IG.ra ed il IG. presta sin da ora consenso ed effettuerà Parte_1 Parte_2 ogni adempimento necessario in tal senso.
7) I coniugi rilasciano sin da ora il reciproco consenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio sia propri sia per la figlia minore.
8) I coniugi danno atto reciprocamente di aver provveduto alla divisione dei beni comuni. Ogni ulteriore rapporto di natura patrimoniale (diverso da quelli regolamentati con le presenti condizioni)
è stato preventivamente definito dai coniugi: conseguentemente gli stessi dichiarano di aver tacitato ogni pretesa e/o diritto e di nulla avere a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra.
9) Le spese legali relative al presente procedimento saranno a carico del IG. ” Parte_2
Così deciso in Ravenna il 25.06.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè