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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 09/12/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 75 / 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE Nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Simone Salcerini Presidente Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore Dott. Arianna De Martino Consigliere Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 75 / 2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Giovanni Spina, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in Perugia (PG), Via C. Caporali, 39 APPELLANTE Contro (C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) e , con il C.F._3 Controparte_3 CodiceFiscale_4 patrocinio dell'avv. Diego Florio, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Perugia (PG), Via Cartolari, 25 APPELLATI Avente ad OGGETTO: “lesione personale” CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato
[...]
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 92/2025, emessa Parte_1 dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 17.01.2025, pubblicata lo stesso giorno, con la quale era stata rigettata la domanda dal medesimo avanzata nella causa iscritta al n. r. g. 1142/2020, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità extracontrattuale per lesioni personali cagionate durante una colluttazione da Parte_2 deceduto nel corso del giudizio di primo grado. Il processo era stato quindi riassunto da e si erano costituti in giudizio Parte_1 gli eredi della controparte, dei quali si chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e biologici subiti.
2. L'appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'omesso espletamento di C.T.U. medico-legale ai fini dell'accertamento del danno biologico, dell'omessa liquidazione del danno non patrimoniale derivante da reato e dell'omessa liquidazione del danno all'autovettura. In data 13.08.2025 si sono ritualmente costituiti CP_1 [...]
e mediante comparsa di costituzione in CP_2 Controparte_3 appello, in questa sede integralmente richiamata, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello per invalidità della relata di notifica. Chiedevano il rigetto in via istruttoria delle avversarie richieste di ammissione della prova per testi e della C.T.U. medico-legale e, nel merito, il rigetto dell'appello principale, con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex. Art. 96 c.p.c. Proponevano inoltre appello incidentale, impugnando il capo della sentenza relativo alla compensazione integrale delle spese di lite, deducendo pagina 1 di 4 l'insufficienza, erroneità e contraddittorietà della motivazione, atteso che l'appellante era risultato soccombente nel giudizio di primo grado.
3. Con ordinanza del 02.10.2025 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del 16.10.2025 destinata alla precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 16.10.2025 il Giudice istruttore ha fissato l'udienza del 16.11.2025 destinata alla discussione orale ex. Art. 281 sexies c.p.c. dinanzi al collegio assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. Pur consentendo di individuare i capi della sentenza impugnata, i motivi dell'impugnazione e le modifiche richieste, l'appello principale è solo parzialmente fondato: il primo e il secondo motivo devono essere rigettati, mentre il terzo va accolto nei limiti di cui in motivazione.
4.1 Il primo e secondo motivo d'impugnazione, con il quale l'appellante censura l'omessa ammissione della C.T.U. medico-legale e la mancata liquidazione del danno da inabilità temporanea e del danno non patrimoniale da reato, sono infondati. È infatti condivisibile il ragionamento del giudice di prime cure nella parte in cui ritiene provate, sulla base della documentazione prodotta dall'attore, le lesioni riportate a seguito dall'azione illecita del convenuto, seppur senza prognosi, per le quali risulta congrua la somma di
€2.000,00 già liquidata a titolo di provvisionale in sede penale e corrisposta dall'originario convenuto. Parimenti, correttamente il primo giudice ha escluso che siano state dimostrate le asserite tensioni emotive, il timore e, soprattutto, la riferita patologia nervosa e lo stato depressivo: difetta, infatti, la produzione di certificazioni mediche, sia immediatamente successive al fatto sia nel periodo seguente, idonee a provare l'esistenza di tali condizioni e del relativo nesso causale con i fatti di causa. Ne consegue la correttezza della decisione di non disporre la C.T.U. medico-legale, che sarebbe stata meramente esplorativa. Vige, infatti, il divieto di consulenza esplorativa, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. Unite, sentenza 1° febbraio 2022 n. 3086) che ha affermato che la C.T.U. non può essere disposta “al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati”. Nel caso concreto, come correttamente evidenziato nel giudizio di primo grado, mancano certificazioni mediche idonee a costituire il necessario presupposto per l'ammissione della consulenza.
4.2 Il terzo motivo d'impugnazione, con il quale l'appellante lamenta l'omessa liquidazione del danno all'autovettura, è fondato e deve essere accolto. Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, dalla documentazione fotografica prodotta in atti – nella quale si evidenziano i danni all'autoveicolo ricoverato in officina, nonché delle tracce ematiche a terra e sulla parte posteriore del mezzo, ove sono impressi segni di mani probabilmente conseguenti alla colluttazione – i danni lamentati risultano adeguatamente comprovati. Tuttavia, l'importo di € 2000,00 già corrisposto dall'originario convenuto deve ritenersi satisfattivo sia del danno all'autovettura, il cui ripristino risulta quantificato nel preventivo prodotto dall'attore in € 1010,40, sia del danno alla salute, che, sulla base del certificato medico agli atti, in termini di invalidità temporanea stimata al 50% per sette giorni, non supererebbe comunque € 402,50, se liquidata ad oggi. In conclusione, pur dovendosi accogliere il terzo motivo e riconoscere l'esistenza del danno all'autovettura, non sussistono i presupposti per pagina 2 di 4 un'ulteriore liquidazione risarcitoria, essendo il pregiudizio integralmente compensato dalla somma già percepita dall'appellante.
5. Gli appellati hanno chiesto la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deducendo l'infondatezza dell'impugnazione e l'asserita temerarietà della condotta processuale. La domanda non può essere accolta. Ai fini dell'applicazione dell'art. 96 c.p.c., è necessario che risultino integrati gli elementi soggettivi ed oggettivi della responsabilità aggravata, dovendo emergere una condotta caratterizzata da mala fede o colpa grave ovvero un uso distorto dello strumento processuale. Dall'esame complessivo del comportamento processuale dell'appellante non si ricavano elementi tali da qualificare l'impugnazione come temeraria, né risultano riscontrabili profili di abuso del processo. La richiesta di condanna deve pertanto essere rigettata.
6. L'appello incidentale proposto dagli appellanti risulta fondato e deve essere accolto. Con esso gli appellanti contestano la statuizione del primo giudice relativa alla compensazione integrale delle spese di lite, deducendo l'insufficienza, erroneità e contraddittorietà della motivazione, poiché la parte appellante era risultata soccombente nel giudizio di primo grado. La censura è fondata. Dalla sentenza impugnata emerge chiaramente la soccombenza dell'attore, sicché, in applicazione del principio di cui all' art. 91 c.p.c., le spese avrebbero dovuto essere poste a suo carico. La decisione di compensarle integralmente non trova giustificazione in ragioni eccezionali né in circostanze idonee a derogare alla regola generale di imputazione delle spese alla parte soccombente. La statuizione deve quindi essere riformata, con condanna dell'appellante principale al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, da liquidarsi nei minimi in ragione della non complessità delle questioni trattate in favore degli appellati.
7. Conclusivamente, pur essendo fondati alcuni motivi dell'impugnazione principale l'appello principale va rigettato.
8. L'accoglimento dell'appello incidentale giustifica la riforma delle spese di lite del primo grado di giudizio, che sono poste a carico di in ossequio al principio della soccombenza, da Parte_1 liquidarsi nei minimi.
9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori minimi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Accoglie l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata sul punto, condanna l'appellante principale al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in favore degli appellanti in € 2540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, oltre IVA e CAP come per legge.
3. Rigetta la domanda proposta dagli appellati di risarcimento dei danni ex. art. 96 c.p.c.;
4. Condanna l'appellante principale al pagamento Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio in favore di , CP_1 pagina 3 di 4 e liquidate in € 2906,00, per Controparte_2 Controparte_3 compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, oltre IVA e CAP come per legge.
5. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di . Parte_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025 Il Consigliere est. Il Presidente Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 4 di 4
) e , con il C.F._3 Controparte_3 CodiceFiscale_4 patrocinio dell'avv. Diego Florio, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Perugia (PG), Via Cartolari, 25 APPELLATI Avente ad OGGETTO: “lesione personale” CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato
[...]
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 92/2025, emessa Parte_1 dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 17.01.2025, pubblicata lo stesso giorno, con la quale era stata rigettata la domanda dal medesimo avanzata nella causa iscritta al n. r. g. 1142/2020, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità extracontrattuale per lesioni personali cagionate durante una colluttazione da Parte_2 deceduto nel corso del giudizio di primo grado. Il processo era stato quindi riassunto da e si erano costituti in giudizio Parte_1 gli eredi della controparte, dei quali si chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e biologici subiti.
2. L'appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'omesso espletamento di C.T.U. medico-legale ai fini dell'accertamento del danno biologico, dell'omessa liquidazione del danno non patrimoniale derivante da reato e dell'omessa liquidazione del danno all'autovettura. In data 13.08.2025 si sono ritualmente costituiti CP_1 [...]
e mediante comparsa di costituzione in CP_2 Controparte_3 appello, in questa sede integralmente richiamata, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello per invalidità della relata di notifica. Chiedevano il rigetto in via istruttoria delle avversarie richieste di ammissione della prova per testi e della C.T.U. medico-legale e, nel merito, il rigetto dell'appello principale, con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex. Art. 96 c.p.c. Proponevano inoltre appello incidentale, impugnando il capo della sentenza relativo alla compensazione integrale delle spese di lite, deducendo pagina 1 di 4 l'insufficienza, erroneità e contraddittorietà della motivazione, atteso che l'appellante era risultato soccombente nel giudizio di primo grado.
3. Con ordinanza del 02.10.2025 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del 16.10.2025 destinata alla precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 16.10.2025 il Giudice istruttore ha fissato l'udienza del 16.11.2025 destinata alla discussione orale ex. Art. 281 sexies c.p.c. dinanzi al collegio assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. Pur consentendo di individuare i capi della sentenza impugnata, i motivi dell'impugnazione e le modifiche richieste, l'appello principale è solo parzialmente fondato: il primo e il secondo motivo devono essere rigettati, mentre il terzo va accolto nei limiti di cui in motivazione.
4.1 Il primo e secondo motivo d'impugnazione, con il quale l'appellante censura l'omessa ammissione della C.T.U. medico-legale e la mancata liquidazione del danno da inabilità temporanea e del danno non patrimoniale da reato, sono infondati. È infatti condivisibile il ragionamento del giudice di prime cure nella parte in cui ritiene provate, sulla base della documentazione prodotta dall'attore, le lesioni riportate a seguito dall'azione illecita del convenuto, seppur senza prognosi, per le quali risulta congrua la somma di
€2.000,00 già liquidata a titolo di provvisionale in sede penale e corrisposta dall'originario convenuto. Parimenti, correttamente il primo giudice ha escluso che siano state dimostrate le asserite tensioni emotive, il timore e, soprattutto, la riferita patologia nervosa e lo stato depressivo: difetta, infatti, la produzione di certificazioni mediche, sia immediatamente successive al fatto sia nel periodo seguente, idonee a provare l'esistenza di tali condizioni e del relativo nesso causale con i fatti di causa. Ne consegue la correttezza della decisione di non disporre la C.T.U. medico-legale, che sarebbe stata meramente esplorativa. Vige, infatti, il divieto di consulenza esplorativa, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. Unite, sentenza 1° febbraio 2022 n. 3086) che ha affermato che la C.T.U. non può essere disposta “al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati”. Nel caso concreto, come correttamente evidenziato nel giudizio di primo grado, mancano certificazioni mediche idonee a costituire il necessario presupposto per l'ammissione della consulenza.
4.2 Il terzo motivo d'impugnazione, con il quale l'appellante lamenta l'omessa liquidazione del danno all'autovettura, è fondato e deve essere accolto. Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, dalla documentazione fotografica prodotta in atti – nella quale si evidenziano i danni all'autoveicolo ricoverato in officina, nonché delle tracce ematiche a terra e sulla parte posteriore del mezzo, ove sono impressi segni di mani probabilmente conseguenti alla colluttazione – i danni lamentati risultano adeguatamente comprovati. Tuttavia, l'importo di € 2000,00 già corrisposto dall'originario convenuto deve ritenersi satisfattivo sia del danno all'autovettura, il cui ripristino risulta quantificato nel preventivo prodotto dall'attore in € 1010,40, sia del danno alla salute, che, sulla base del certificato medico agli atti, in termini di invalidità temporanea stimata al 50% per sette giorni, non supererebbe comunque € 402,50, se liquidata ad oggi. In conclusione, pur dovendosi accogliere il terzo motivo e riconoscere l'esistenza del danno all'autovettura, non sussistono i presupposti per pagina 2 di 4 un'ulteriore liquidazione risarcitoria, essendo il pregiudizio integralmente compensato dalla somma già percepita dall'appellante.
5. Gli appellati hanno chiesto la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deducendo l'infondatezza dell'impugnazione e l'asserita temerarietà della condotta processuale. La domanda non può essere accolta. Ai fini dell'applicazione dell'art. 96 c.p.c., è necessario che risultino integrati gli elementi soggettivi ed oggettivi della responsabilità aggravata, dovendo emergere una condotta caratterizzata da mala fede o colpa grave ovvero un uso distorto dello strumento processuale. Dall'esame complessivo del comportamento processuale dell'appellante non si ricavano elementi tali da qualificare l'impugnazione come temeraria, né risultano riscontrabili profili di abuso del processo. La richiesta di condanna deve pertanto essere rigettata.
6. L'appello incidentale proposto dagli appellanti risulta fondato e deve essere accolto. Con esso gli appellanti contestano la statuizione del primo giudice relativa alla compensazione integrale delle spese di lite, deducendo l'insufficienza, erroneità e contraddittorietà della motivazione, poiché la parte appellante era risultata soccombente nel giudizio di primo grado. La censura è fondata. Dalla sentenza impugnata emerge chiaramente la soccombenza dell'attore, sicché, in applicazione del principio di cui all' art. 91 c.p.c., le spese avrebbero dovuto essere poste a suo carico. La decisione di compensarle integralmente non trova giustificazione in ragioni eccezionali né in circostanze idonee a derogare alla regola generale di imputazione delle spese alla parte soccombente. La statuizione deve quindi essere riformata, con condanna dell'appellante principale al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, da liquidarsi nei minimi in ragione della non complessità delle questioni trattate in favore degli appellati.
7. Conclusivamente, pur essendo fondati alcuni motivi dell'impugnazione principale l'appello principale va rigettato.
8. L'accoglimento dell'appello incidentale giustifica la riforma delle spese di lite del primo grado di giudizio, che sono poste a carico di in ossequio al principio della soccombenza, da Parte_1 liquidarsi nei minimi.
9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori minimi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Accoglie l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata sul punto, condanna l'appellante principale al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in favore degli appellanti in € 2540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, oltre IVA e CAP come per legge.
3. Rigetta la domanda proposta dagli appellati di risarcimento dei danni ex. art. 96 c.p.c.;
4. Condanna l'appellante principale al pagamento Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio in favore di , CP_1 pagina 3 di 4 e liquidate in € 2906,00, per Controparte_2 Controparte_3 compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, oltre IVA e CAP come per legge.
5. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di . Parte_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025 Il Consigliere est. Il Presidente Paola de Lisio Simone Salcerini
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